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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
3152 /2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
dr. Gianni Sabbadini presidente ed est.
dr.ssa Giovanna Faraone giudice
dr.ssa Laura Frata giudice
nella causa n.3152/2016 Ruolo Generale, avente ad oggetto: querela di falso ha emesso la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni della parti e del P.M. come risultanti dal verbale di causa visti ed esaminati gli atti;
rilevato che l'attore , titolare della ditta M.T.T. Costruzioni di Gallo Enrico, Parte_1
riassumeva il giudizio avanti questo Tribunale a seguito di proposizione di querela di falso 1 davanti alla Corte d'Appello di Brescia, chiedendo che accertata l'intervenuta alterazione/interpolazione del documento indicato (scrittura privata 30.6.2008) ne fosse dichiarata la falsità;
rilevato che si costituiva la società chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_1
e la condanna dell'attore ex art.96 cpc;
rilevato che nel precedente giudizio n.1397/2009 RG (ora in grado d'appello), ai fini della verificazione di detta scrittura privata era già stata disposta CTU grafologica che aveva attestato che nel documento sopra indicato il testo non era autografo del mentre lo era la Pt_1
sottoscrizione (cfr. relazione CTU dr.ssa 18.11.2011 nella causa n.1397/2009 RG) per Per_1
cui nella presente causa, avente ad oggetto la querela di falso in via principale del suddetto documento, il Tribunale disponeva CTU per verificare se vi era stata o meno alterazione
/interpolazione nella citata scrittura secondo quanto dedotto dall'attore;
rilevato che il nuovo CTU prof. rilevava che il documento in questione datato 30 Persona_2
giugno 2008 era stato redatto usando due inchiostri, un inchiostro per vergare le righe da 1 a 13
e la firma ed un altro inchiostro per vergare le righe da 13 a 15 contenenti l'espressione “e per
indisponibilità economica salderò le fatt. 31-32-33-34-35 entro il 31 AGOSTO 2008” ma, atteso il processo di invecchiamento degli inchiostri concludeva che “non è stato possibile procedere ad
analisi finalizzate a collocare nel tempo la redazione relativa delle diverse parti di testo del
documento” (cfr. relazione CTU prof. datata 30.12.2019); Per_2
rilevato che, come da ordinanza collegiale15 settembre 2023 venivano quindi assunte le prove orali e all'esito la causa era posta in decisione;
2 rilevato che mentre il teste indicato da parte attrice ha dichiarato che non era presente al momento della compilazione e della sottoscrizione della scrittura in questione (cfr. teste
[...]
), i testi indicati da parte convenuta hanno dichiarato concordi che erano presenti al Tes_1
momento della compilazione e della sottoscrizione del documento, tant'è che la scrittura venne stesa materialmente proprio da loro, la prima parte da uno e la seconda dall'altro, hanno indicato dove venne redatta la scrittura privata cioè nel cantiere presso il Centro Diurno di
Calcinato, hanno precisato che essa venne stesa appoggiandosi sul cofano di un'autovettura e che venne effettivamente compilata in due momenti ma nello stesso contesto temporale e poi sottoscritta dall'attore quando era già stata così completata (cfr. testi e Testimone_2 Tes_3
);
[...]
ritenuto che, anche se i testimoni indicati dalla società convenuta sono entrambi legati in qualche modo alla società stessa (entrambi all'epoca erano soci della società) per cui si pone indubbiamente un problema di attendibilità, non vi è alcun elemento per poter affermare la falsità delle citate testimonianze;
rilevato perciò che quel che è certo è che l'attore , che ne aveva il relativo onere, Parte_1
non ha provato la dedotta interpolazione della citata scrittura privata, attese le risultanze della
CTU e delle prove orali;
ritenuto di conseguenza che la domanda attorea proposta da , titolare della ditta Parte_1
M.T.T. Costruzioni di Gallo Enrico, perché sia dichiarata l'intervenuta alterazione/interpolazione della scrittura privata 30.6.2008 va rigettata e, secondo quanto previsto dall'art.226 cpc, va ordinata la restituzione del documento oggetto di querela alla parte che l'ha prodotto in giudizio disponendo che sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo e la parte querelante, , condannata al pagamento Parte_1
3 della pena pecuniaria di euro 20,00 oltre al rimborso delle spese di causa che si liquidano come in dispositivo;
ritenuto per il resto che, per quanto già indicato in motivazione, non sussistono i presupposti per la pronuncia ex art.96 cpc;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda e/o eccezione, così
giudica:
a) rigetta la domanda proposta da , titolare della ditta M.T.T. Costruzioni di Parte_1
Gallo Enrico, perché sia dichiarata l'intervenuta alterazione/interpolazione della scrittura privata 30.6.2008;
b) visto l'art.226 cpc ordina la restituzione del documento oggetto di querela alla parte che l'ha prodotto in giudizio disponendo che sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
c) condanna la parte querelante, , al pagamento della pena pecuniaria di euro Parte_1
20,00;
d) condanna a rimborsare alla società le spese di causa che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 20 marzo 2025
Il Presidente est.
Gianni Sabbadini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
dr. Gianni Sabbadini presidente ed est.
dr.ssa Giovanna Faraone giudice
dr.ssa Laura Frata giudice
nella causa n.3152/2016 Ruolo Generale, avente ad oggetto: querela di falso ha emesso la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni della parti e del P.M. come risultanti dal verbale di causa visti ed esaminati gli atti;
rilevato che l'attore , titolare della ditta M.T.T. Costruzioni di Gallo Enrico, Parte_1
riassumeva il giudizio avanti questo Tribunale a seguito di proposizione di querela di falso 1 davanti alla Corte d'Appello di Brescia, chiedendo che accertata l'intervenuta alterazione/interpolazione del documento indicato (scrittura privata 30.6.2008) ne fosse dichiarata la falsità;
rilevato che si costituiva la società chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_1
e la condanna dell'attore ex art.96 cpc;
rilevato che nel precedente giudizio n.1397/2009 RG (ora in grado d'appello), ai fini della verificazione di detta scrittura privata era già stata disposta CTU grafologica che aveva attestato che nel documento sopra indicato il testo non era autografo del mentre lo era la Pt_1
sottoscrizione (cfr. relazione CTU dr.ssa 18.11.2011 nella causa n.1397/2009 RG) per Per_1
cui nella presente causa, avente ad oggetto la querela di falso in via principale del suddetto documento, il Tribunale disponeva CTU per verificare se vi era stata o meno alterazione
/interpolazione nella citata scrittura secondo quanto dedotto dall'attore;
rilevato che il nuovo CTU prof. rilevava che il documento in questione datato 30 Persona_2
giugno 2008 era stato redatto usando due inchiostri, un inchiostro per vergare le righe da 1 a 13
e la firma ed un altro inchiostro per vergare le righe da 13 a 15 contenenti l'espressione “e per
indisponibilità economica salderò le fatt. 31-32-33-34-35 entro il 31 AGOSTO 2008” ma, atteso il processo di invecchiamento degli inchiostri concludeva che “non è stato possibile procedere ad
analisi finalizzate a collocare nel tempo la redazione relativa delle diverse parti di testo del
documento” (cfr. relazione CTU prof. datata 30.12.2019); Per_2
rilevato che, come da ordinanza collegiale15 settembre 2023 venivano quindi assunte le prove orali e all'esito la causa era posta in decisione;
2 rilevato che mentre il teste indicato da parte attrice ha dichiarato che non era presente al momento della compilazione e della sottoscrizione della scrittura in questione (cfr. teste
[...]
), i testi indicati da parte convenuta hanno dichiarato concordi che erano presenti al Tes_1
momento della compilazione e della sottoscrizione del documento, tant'è che la scrittura venne stesa materialmente proprio da loro, la prima parte da uno e la seconda dall'altro, hanno indicato dove venne redatta la scrittura privata cioè nel cantiere presso il Centro Diurno di
Calcinato, hanno precisato che essa venne stesa appoggiandosi sul cofano di un'autovettura e che venne effettivamente compilata in due momenti ma nello stesso contesto temporale e poi sottoscritta dall'attore quando era già stata così completata (cfr. testi e Testimone_2 Tes_3
);
[...]
ritenuto che, anche se i testimoni indicati dalla società convenuta sono entrambi legati in qualche modo alla società stessa (entrambi all'epoca erano soci della società) per cui si pone indubbiamente un problema di attendibilità, non vi è alcun elemento per poter affermare la falsità delle citate testimonianze;
rilevato perciò che quel che è certo è che l'attore , che ne aveva il relativo onere, Parte_1
non ha provato la dedotta interpolazione della citata scrittura privata, attese le risultanze della
CTU e delle prove orali;
ritenuto di conseguenza che la domanda attorea proposta da , titolare della ditta Parte_1
M.T.T. Costruzioni di Gallo Enrico, perché sia dichiarata l'intervenuta alterazione/interpolazione della scrittura privata 30.6.2008 va rigettata e, secondo quanto previsto dall'art.226 cpc, va ordinata la restituzione del documento oggetto di querela alla parte che l'ha prodotto in giudizio disponendo che sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo e la parte querelante, , condannata al pagamento Parte_1
3 della pena pecuniaria di euro 20,00 oltre al rimborso delle spese di causa che si liquidano come in dispositivo;
ritenuto per il resto che, per quanto già indicato in motivazione, non sussistono i presupposti per la pronuncia ex art.96 cpc;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda e/o eccezione, così
giudica:
a) rigetta la domanda proposta da , titolare della ditta M.T.T. Costruzioni di Parte_1
Gallo Enrico, perché sia dichiarata l'intervenuta alterazione/interpolazione della scrittura privata 30.6.2008;
b) visto l'art.226 cpc ordina la restituzione del documento oggetto di querela alla parte che l'ha prodotto in giudizio disponendo che sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
c) condanna la parte querelante, , al pagamento della pena pecuniaria di euro Parte_1
20,00;
d) condanna a rimborsare alla società le spese di causa che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 20 marzo 2025
Il Presidente est.
Gianni Sabbadini
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