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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 347/2024 Oggetto: appello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione di giudice d'appello esaminate le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'odierna udienza con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies – 350 bis c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 2^ grado iscritta al n. 347 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
Parte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Olindo Di Francesco
APPELLANTE
nei confronti di:
, C.F.: , domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato , Email_1
APPELLATO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto l'appello proposto da per la parziale riforma della sentenza n. Parte_1
4130/2023 del 18/07/2023 resa dal Giudice di Pace di nel proc civ. n. 2664/2022 CP_1 che, pur accogliendo l'opposizione avverso il verbale di contestazione n. PTR2588000709 redatto in data 08.08.2022 con la quale gli veniva irrogata la sanzione pecuniaria di € 173,00, oltre alla decurtazione di n. 3 punti patente, ha ritenuto di compensare le spese processuali
“attesa la limitata attività istruttoria e la minima complessità delle questioni affrontate”; rilevato che l'appellante lamenta, per l'appunto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 comma 2. c.p.c. nel capo in cui le spese del giudizio vengono compensate evidenziando di essere totalmente vittorioso nel giudizio di primo grado;
chiede pertanto la riforma della sentenza di primo grado con condanna alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
1 rilevato che l'appellato, benchè ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia;
il procedimento, già acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, è stato trattenuto in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni per come precisate con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'odierna udienza;
Considerato in punto di diritto che la compensazione delle spese di lite si concretizza in un provvedimento giudiziale di diniego della rifusione delle spese processuali: consiste cioè nella possibilità per il giudice di non applicare il criterio di ripartizione dettato dall'art. 91 cpc lasciando così operare in via definitiva il principio dell'anticipazione, in forza del quale ogni parte sopporta le spese relative ad atti che compie e che richiede.
L'art. 92 c.p.c prevedeva, quali vicende legittimanti la compensazione, la soccombenza reciproca e la sussistenza gravi ed eccezionali ragioni (in precedenza, prima della novella del
2009, di “giusti motivi”). Tuttavia, in forza dell'art. 13, D.L. 12.9.2014, n. 132, (pubblicato in
G.U. n. 212 del 12.9.2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.11.2014, n. 162) l'ipotesi della ricorrenza di «gravi ed eccezionali ragioni» è stata sostituita da quella di «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».
La norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost, 19/04/2018,n.77).
Al riguardo la Suprema Corte ha puntualizzato che la compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale -, nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 c.p.c. (Cass. civ. sez. VI, 10/04/2020,
n.7782)
Nella fattispecie la sentenza impugnata, sia pur accogliendo integralmente l'opposizione, ha disposto la compensazione delle spese legali ritenendo la sussistenza di “equi motivi, attesa la limitata attività istruttoria e la minima complessità delle questioni affrontate”.
Invero, il giudice di pace ha utilizzato una mera clausola di stile dovendo rilevarsi che la disposta compensazione non rientra in nessuna delle ipotesi previste dalla norma, non essendovi novità delle questioni trattate (si discuteva sull'assenza di segnalazioni di postazioni di controllo per il rilevamento della velocità ex art 142 comma 6bis CDS) né è stata affrontata una questione in diritto ove si registrava un contrasto giurisprudenziale;
non sussistevano neppure altre gravi ed eccezionali ragioni che giustificassero una tale pronuncia, emergendo
2 invero dalla lettura della sentenza l'estrema semplicità sia della controversia e dei motivi dell'opposizione che della stessa decisione assunta dal giudice.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, il soccombente in primo grado va condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal per entrambi i gradi del giudizio, liquidate in Pt_1 dispositivo ai sensi del DM 55/2014 (e succ. modifiche e integrazioni), tenendo conto del valore del procedimento, per come dichiarato in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado (€ 173,00 – quindi fascia fino ad € 1100) ed in un valore più vicino ai minimi stante la non complessa natura del giudizio;
va infine esclusa la fase istruttoria del giudizio d'appello poiché non tenutasi, operando anche la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, in parziale riforma della sentenza n. 4130/2023 del 18/07/2023 resa dal Giudice di Pace di nel proc civ. n. CP_1
2664/2022, così dispone:
CONDANNA l al pagamento delle Controparte_1 spese processuali sostenute da che si liquidano, per entrambi i gradi di Parte_1 giudizio in complessivi € 570,00 per compensi professionali (di cui € 220,00 per il giudizio di primo grado) e in € 134,50 per esborsi (di cui € 43,00 per il giudizio di primo grado), oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore avv. Olindo Di
Francesco dichiaratosi antistatario in atti.
Così deciso in Agrigento il 7 gennaio 2025
Il Giudice
Silvia Capitano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione di giudice d'appello esaminate le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'odierna udienza con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies – 350 bis c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 2^ grado iscritta al n. 347 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
Parte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Olindo Di Francesco
APPELLANTE
nei confronti di:
, C.F.: , domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato , Email_1
APPELLATO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto l'appello proposto da per la parziale riforma della sentenza n. Parte_1
4130/2023 del 18/07/2023 resa dal Giudice di Pace di nel proc civ. n. 2664/2022 CP_1 che, pur accogliendo l'opposizione avverso il verbale di contestazione n. PTR2588000709 redatto in data 08.08.2022 con la quale gli veniva irrogata la sanzione pecuniaria di € 173,00, oltre alla decurtazione di n. 3 punti patente, ha ritenuto di compensare le spese processuali
“attesa la limitata attività istruttoria e la minima complessità delle questioni affrontate”; rilevato che l'appellante lamenta, per l'appunto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 comma 2. c.p.c. nel capo in cui le spese del giudizio vengono compensate evidenziando di essere totalmente vittorioso nel giudizio di primo grado;
chiede pertanto la riforma della sentenza di primo grado con condanna alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
1 rilevato che l'appellato, benchè ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia;
il procedimento, già acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, è stato trattenuto in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni per come precisate con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'odierna udienza;
Considerato in punto di diritto che la compensazione delle spese di lite si concretizza in un provvedimento giudiziale di diniego della rifusione delle spese processuali: consiste cioè nella possibilità per il giudice di non applicare il criterio di ripartizione dettato dall'art. 91 cpc lasciando così operare in via definitiva il principio dell'anticipazione, in forza del quale ogni parte sopporta le spese relative ad atti che compie e che richiede.
L'art. 92 c.p.c prevedeva, quali vicende legittimanti la compensazione, la soccombenza reciproca e la sussistenza gravi ed eccezionali ragioni (in precedenza, prima della novella del
2009, di “giusti motivi”). Tuttavia, in forza dell'art. 13, D.L. 12.9.2014, n. 132, (pubblicato in
G.U. n. 212 del 12.9.2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.11.2014, n. 162) l'ipotesi della ricorrenza di «gravi ed eccezionali ragioni» è stata sostituita da quella di «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».
La norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost, 19/04/2018,n.77).
Al riguardo la Suprema Corte ha puntualizzato che la compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale -, nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 c.p.c. (Cass. civ. sez. VI, 10/04/2020,
n.7782)
Nella fattispecie la sentenza impugnata, sia pur accogliendo integralmente l'opposizione, ha disposto la compensazione delle spese legali ritenendo la sussistenza di “equi motivi, attesa la limitata attività istruttoria e la minima complessità delle questioni affrontate”.
Invero, il giudice di pace ha utilizzato una mera clausola di stile dovendo rilevarsi che la disposta compensazione non rientra in nessuna delle ipotesi previste dalla norma, non essendovi novità delle questioni trattate (si discuteva sull'assenza di segnalazioni di postazioni di controllo per il rilevamento della velocità ex art 142 comma 6bis CDS) né è stata affrontata una questione in diritto ove si registrava un contrasto giurisprudenziale;
non sussistevano neppure altre gravi ed eccezionali ragioni che giustificassero una tale pronuncia, emergendo
2 invero dalla lettura della sentenza l'estrema semplicità sia della controversia e dei motivi dell'opposizione che della stessa decisione assunta dal giudice.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, il soccombente in primo grado va condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal per entrambi i gradi del giudizio, liquidate in Pt_1 dispositivo ai sensi del DM 55/2014 (e succ. modifiche e integrazioni), tenendo conto del valore del procedimento, per come dichiarato in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado (€ 173,00 – quindi fascia fino ad € 1100) ed in un valore più vicino ai minimi stante la non complessa natura del giudizio;
va infine esclusa la fase istruttoria del giudizio d'appello poiché non tenutasi, operando anche la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, in parziale riforma della sentenza n. 4130/2023 del 18/07/2023 resa dal Giudice di Pace di nel proc civ. n. CP_1
2664/2022, così dispone:
CONDANNA l al pagamento delle Controparte_1 spese processuali sostenute da che si liquidano, per entrambi i gradi di Parte_1 giudizio in complessivi € 570,00 per compensi professionali (di cui € 220,00 per il giudizio di primo grado) e in € 134,50 per esborsi (di cui € 43,00 per il giudizio di primo grado), oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore avv. Olindo Di
Francesco dichiaratosi antistatario in atti.
Così deciso in Agrigento il 7 gennaio 2025
Il Giudice
Silvia Capitano
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