Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: BE LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 583 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 17.3.2025 tra (cod. fisc. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 [...]
(cod fisc. , Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3
(cod. fisc. E (cod. fisc. CodiceFiscale_2 Parte_4 [...]
domiciliati presso l'avv. Bruno Barbieri (p.e.c.: C.F._3 Ema_1 [...]
, che li rappresenta e difende per procura alle Email_2 liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e (cod. fisc. ), e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_2 speciale (cod. fisc. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'avv. Renato Petrachi (p.e.c.:
, che la rappresenta e difende per pro- Email_3 cura generale alle liti a rogito del notaio di Verona in data Persona_1
16.9.2010 (rep. n. 67545; racc. n. 18642), in atti;
-appellata- nonché (cod. fisc. ), e per essa la mandataria CP_3 P.IVA_4 CP_4
(cod. fisc. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_5 tempore, dott. domiciliata presso l'avv. Andrea Giannelli Controparte_5
(p.e.c.: , che la rappresenta e difende Email_4
Milano in data 14.7.2022 (rep. n. 59796; racc. n. 21265), in atti;
-terza intervenuta- e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 dott. e per essa la mandataria (già CP_7 Controparte_8
(cod. fisc. ), in persona della procuratrice spe- CP_4 P.IVA_5 ciale, dott.ssa domiciliata presso l'avv. Andrea Giannelli Controparte_9
(p.e.c.: , che la rappresenta e difende unita- Email_4 mente agli avv. Stefano Parlatore e Giacinto Di Donato per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di intervento;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1 Parte_1 Pt_3 Pt_2
e “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni
[...] Parte_4 contraria istanza ed eccezione, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata
In via pregiudiziale: accertare la violazione dell'art. 2 Legge 287/1990 e per l'effetto dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dai sig.ri Parte_5
e o in via subordinata Voglia
[...] Parte_4 Parte_3
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, rimettere la questione alla competente sezione specializzata Tribunale delle Imprese di Roma, previa sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia sulla predetta pregiudiziale ex art. 295 c.p.c..
a) Relativamente al conto corrente n. 10597644
Nel merito:
In via principale:
- accertare lo squilibrio contrattuale tra gli interessi passivi e gli interessi attivi pattuiti da parte attrice con la convenuta così come esposti in CP_10 narrativa e, conseguentemente, dichiarare la relativa pattuizione nulla per violazione del principio di sinallagmaticità e buona fede ex art. 1322 c.c. e, per l'effetto, 2 - condannare in persona del suo rappresentante legale p.t., Controparte_1
a restituire a parte attrice gli interessi corrisposti pari ad Euro 222.234,00 oppure ad eliminarli dalle pretese creditorie nei confronti degli attori, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della do- manda giudiziale sino al soddisfo;
- accertare e dichiarare la sussistenza di interessi anatocistici, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto
- condannare in persona del suo rappresentante legale p.t., Controparte_1 alla restituzione ovvero ad eliminarle dalle pretese creditorie nei confronti degli attori di € 155.938,00, o nella maggiore o minor somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto sino al mo- mento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudi- ziale sino al soddisfo, e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare illegittimo il calcolo dei giorni di valuta solo a van- taggio dell'istituto di credito e per l'effetto
- condannare in persona del suo rappresentante legale p.t., Controparte_1
a restituire ovvero ad eliminare dalle pretese creditorie nei confronti degli attori la somma così indebitamente pretesa, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo, e rivalutazione dal do- vuto al saldo;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di c/c che pre- vede l'applicazione della commissione di massimo scoperto (e, successiva- mente, della commissione per messa a disposizione di fondi) e, per l'effetto
- condannare in persona del suo rappresentante legale p.t., Controparte_1
a restituire ovvero ad eliminare dalle pretese creditorie nei confronti degli attori le somme ingiustamente pagate a titolo di CMS, pari ad € 13.278,00,
o nella maggiore o minor somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo, e rivaluta- zione dal dovuto al saldo.
In via subordinata:
3 - accertare e dichiarare l'indeterminatezza della pattuizione dei tassi di inte- resse e così dichiararla illegittima ai sensi dell'art. 117 comma 4 T.U.B. e per l'effetto
- condannare in persona del suo rappresentante legale p.t., Controparte_1 alla restituzione ovvero ad eliminarle dalle pretese creditorie nei confronti degli attori di € 172.263,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo;
- accertare e dichiarare la sussistenza di interessi anatocistici, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto
- condannare in persona del suo rappresentante legale p.t., Controparte_1 alla restituzione ovvero ad eliminarle dalle pretese creditorie nei confronti degli attori di € 155.938,00, o nella maggiore o minor somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto sino al mo- mento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudi- ziale sino al soddisfo, e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare illegittimo il calcolo dei giorni di valuta solo a van- taggio dell'istituto di credito e per l'effetto
- condannare in persona del suo rappresentante legale p.t., Controparte_1
a restituire ovvero ad eliminare dalle pretese creditorie nei confronti degli attori la somma così indebitamente pretesa, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo, e rivalutazione dal do- vuto al saldo;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di c/c che pre- vede l'applicazione della commissione di massimo scoperto (e, successiva- mente, della commissione per messa a disposizione di fondi) e, per l'effetto
- condannare in persona del suo rappresentante legale p.t., Controparte_1
a restituire ovvero ad eliminare dalle pretese creditorie nei confronti degli attori le somme ingiustamente pagate a titolo di CMS, pari ad € 13.278,00,
o nella maggiore o minor somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo, e rivaluta- zione dal dovuto al saldo. 4 b) Relativamente al contratto di mutuo n. 1295071
Nel merito,
In via principale:
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole usurarie ex art. 1815 co. 2 c.c. per usura soggettiva e, conseguentemente, la nullità parziale del con- tratto di mutuo in esame e, per l'effetto
- condannare in persona del suo rappresentante legale p.t., Controparte_1
a restituire ovvero ad eliminare dalle pretese creditorie nei confronti degli attori gli interessi corrisposti pari ad € 15.528,69 o nella maggiore o minor somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo, e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare l'indeterminatezza della pattuizione dei tassi di inte- resse nei periodi non affetti da usura soggettiva e così dichiararla illegittima e per l'effetto condannare in persona del suo rappresentante legale p.t., Controparte_1 alla restituzione ovvero ad eliminare dalle pretese creditorie nei confronti degli attori la somma di € 8.027,06, o nella maggiore o minor somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo, e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenga sussistente l'usura soggettiva, Voglia accertare e dichiarare l'indeterminatezza della pat- tuizione dei tassi di interesse e così dichiararla illegittima e per l'effetto
- condannare in persona del suo rappresentante legale p.t., Controparte_1 alla restituzione ovvero ad eliminare dalle pretese creditorie nei confronti degli attori la somma di € 19.985,72 se si conteggia il ricalcolo ai sensi dell'art. 1284 co. 3 c.c. oppure, in subordine, la somma di € 19.119,93, se si conteggia il ricalcolo ai sensi dell'art. 117 comma 7 TUB, oltre a rivaluta- zione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giu- diziale sino al soddisfo.
5 In via ulteriormente subordinata:
❖ accertare e dichiarare la sussistenza di interessi anatocistici, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto
❖ condannar in persona del suo rappresentante legale p.t., Controparte_1 alla restituzione ovvero ad eliminarle dalle pretese creditorie nei confronti degli attori di € 601,71, o nella maggiore o minor somma che parrà di Giu- stizia, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo, e rivalutazione dal dovuto al saldo;
❖ accertare l'illegittimità dei tassi di interesse all'Euribor per contrasto con l'art. 2 L. 287/90 e, per l'effetto
❖ dichiarare gli stesse nulli e/o inefficaci e/o comunque privi di effetti e non dovute le somme richieste a tale titolo da parte convenuta.
c) Relativamente a entrambi i rapporti
Nel merito, in via principale:
❖ accertare e dichiarare la responsabilità di in persona del Controparte_1 suo rappresentante legale p.t., e per l'effetto
❖ condannarla al pagamento di € 425.000,00 a favore di parte attrice o nella maggiore o minor somma che parrà di Giustizia, da individuarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo, e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché
❖ condannarla al pagamento di € 30.000,00 a favore di parte attrice o nella maggiore o minor somma che il Tribunale adito riterrà di Giustizia, da liqui- darsi anche in via equitativa, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, quale voce di danno comprensiva sia del danno morale che del danno all'immagine o, in subordine, al pagamento di € 20.000,00 quale voce di danno comprensiva del solo danno all'immagine.
6 In via istruttoria per tutti i rapporti di causa: disporre CTU tecnico contabile come da quesiti contenuti nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c..
In ogni caso:
❖ Ordinare in persona del suo rappresentante legale p.t., Controparte_1 di provvedere alla cancellazione della Segnalazione alla Centrale Rischi;
❖ Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA 22% e C.P.A. 4%”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma Controparte_1
IN VIA PREGIUDIZIALE respingere l'eccezione sollevata in limine e per la prima volta dalla difesa degli appellanti in quanto inammissibile.
IN VIA PRINCIPALE respingere in toto tutte le eccezioni ed i motivi di appello contro la sentenza n. 13026/2019 del Tribunale di Roma depositata il 19/06/19 di cui si chiede l'integrale conferma in ogni sua parte motiva e conclusiva con con- danna degli appellanti in solido fra loro a rifondere a le Controparte_1 spese del presente giudizio e successive occorrende”; per “- IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile la domanda CP_3 di nullità delle fideiussioni o, alternativamente e/o congiuntamente, dichia- rare la propria incompetenza a conoscere della domanda;
- NEL MERITO, rigettare tutti i motivi di impugnazione avanzati e confermare integralmente la sentenza n. 13026/2019 del Tribunale di Roma;
- IN OGNI CASO, vittoria di spese e compensi professionali del giudizio come per legge, oltre I.V.A., C.p.a. e rimborso forfettario del 15% per spese gene- rali sui compensi ex art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 2014 n. 55”; per “- IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile la Controparte_6 domanda di nullità delle fideiussioni o, alternativamente e/o congiuntamente, dichiarare la propria incompetenza a conoscere della domanda;
- NEL MERITO, rigettare tutti i motivi di impugnazione avanzati e confermare integralmente la sentenza n. 13026/2019 del Tribunale di Roma;
7 - IN OGNI CASO, vittoria di spese e compensi professionali del giudizio come per legge, oltre I.V.A., C.p.a. e rimborso forfettario del 15% per spese gene- rali sui compensi ex art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 2014 n. 55”.
FATTO E DIRITTO
1. La Controparte_11 Parte_1 Parte_6
e la prima quale debitrice principale e gli altri quali
[...] Parte_4 fideiussori, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la
[...] perché venisse accertata la nullità delle clausole contenute in un CP_12 contratto di conto corrente e in un contratto di mutuo stipulati dalla società attrice con la (ora e la conseguente illegit- Controparte_13 Controparte_1 timità degli addebiti effettuati nel corso dei rapporti a titolo di interessi usu- rari e capitalizzazione trimestrale, nonché di commissioni di massimo sco- perto, altre commissioni e valute non concordate. Gli attori hanno chiesto, quindi, che la Banca convenuta venisse condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite o ad “eliminare” gli addebiti effettuati ille- gittimamente “dalle pretese creditorie nei confronti degli attori”, al risarci- mento del danno ed a provvedere alla cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi.
La si è costituita nel giudizio di primo grado dopo la sca- Controparte_1 denza dei termini assegnati, su richiesta degli attori, per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., contestando l'esistenza dei presupposti delle domande formulate nei suoi confronti e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- bile.
Con sentenza n. 13026/2019 emessa il 19.6.2019 dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha “1) accerta[to] che il saldo complessivo dei conti correnti oggetto del giudizio deve essere determinato, al 31/12/13, in
€ 106.867,00 a debito della correntista;
2) dichiara[to] interamente com- pensate fra le parti le spese del presente giudizio;
3) po[sto] le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico di entrambe le parti, in misura della metà per ciascuna”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto appello la
[...]
e Parte_7 Parte_1 Parte_3 Parte_4 che hanno svolto i motivi riportati di seguito e concluso come in epigrafe. 8 Nel presente grado di giudizio si è costituita la che ha con- Controparte_1 testato le censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'im- pugnazione.
Con comparsa depositata in data 22.11.2022 ha spiegato intervento ex art. 111 c.p.c. nel presente grado di giudizio la rappresentata dalla CP_3
allegando e documentando che: CP_4
- con contratto stipulato in data 24.6.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B. e degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999, la ha Controparte_1 ceduto pro soluto alla tutti i crediti pecuniari (per capitale, inte- CP_3 ressi anche di mora, accessori, spese e quant'altro eventualmente dovuto) identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 7.7.2022 – Parte II n. 78 (v.
All. C);
- fra i suddetti crediti è ricompreso anche quello vantato originariamente dalla nei confronti della Controparte_1 Controparte_11
nonché nei confronti dei garanti di tale debitrice;
[...]
- in ragione delle caratteristiche della predetta cessione, la pubblicazione del citato avviso in Gazzetta Ufficiale è valsa anche quale notifica ai debitori ce- duti;
- con procura speciale per atto del notaio di Milano Persona_3 dell'11.1.2019 (rep. n. 42728; racc. n. 13238), la ha conferito CP_3 alla mandato a compiere, in nome e per conto suo, tutti gli atti CP_4 necessari inerenti all'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti facenti capo alla mandante, anche in sede giudiziale, ivi compresa la tutela dei diritti vantati sui crediti ceduti, con ogni più ampia facoltà (v. All. A);
e facendo proprie le difese e le conclusioni dell'appellata.
Con comparsa depositata in data 7.5.2024 ha spiegato intervento ex art. 111 c.p.c. nel presente giudizio di appello la rappre- Controparte_6 sentata dalla allegando e documentando che: Controparte_14
- con contratto stipulato il 26.2.2024, avente effetti giuridici dalla stessa data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B. e degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge n. 130/1999, la ha ceduto pro soluto alla CP_3 Parte_8
[...
[...] un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi anche di mora,
[...] accessori, spese, danni, indennizzi e ad ogni altro titolo dovuti) identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso di cessione pubblicato sulla Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte seconda n. 25 del 29.2.2024 (v. All. D) e successiva integrazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9.3.2024, Parte II n. 29 (v. All. E);
- fra i suddetti crediti è ricompreso anche quello vantato originariamente dalla (a cui era stato ceduta, a sua volta, dalla CP_3 Controparte_1 nei confronti della Controparte_11
e facendo proprie le difese e le conclusioni dell'appellata.
2. Nel proporre appello si deduce la nullità delle fideiussioni sottoscritte da e per violazione dell'art. Parte_1 Parte_3 Parte_4
2, co. 2, della legge n. 287/1990, essendo le stesse riproduttive dello schema contrattuale uniforme predisposto dall' nel 2003, come accer- CP_15 tato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005. In partico- lare, parte appellante deduce che “tutti i contratti fideiussori stipulati suc- cessivamente all'intesa tra ABI e le Associazioni dei Consumatori del 2005 che hanno predisposto il modello che tutt'ora le banche utilizzano sono nulli perché frutto di un'intesa vietata”. E ritiene che “per salvare dalla declaratoria di invalidità la fideiussione di cui risulti beneficiaria, la banca convenuta sarà tenuta a dimostrare che - il contratto di fideiussione applicato nel caso spe- cifico non costituisca applicazione dell'intesa illecita;
- ovvero che i modelli utilizzati si discostano da quelli generalmente utilizzati nel mercato di riferi- mento”.
L'eccezione di nullità, parziale (vale a dire, limitata alle sole clausole corri- spondenti a quelle sanzionate con il suddetto provvedimento della Banca
d'Italia), dei contratti di fideiussione non può trovare accoglimento.
2.1. La Banca appellata e, quindi, le cessionarie terze intervenute – nel fare proprie le deduzioni della prima – hanno dedotto l'inammissibilità dell'ecce- zione di nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust sol- levata per la prima volta soltanto con l'atto introduttivo del presente giudizio di appello.
Di contro, tale eccezione di nullità può essere sollevata per la prima volta nel presente grado di giudizio in quanto, come ha chiarito la giurisprudenza 10 della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., SS.UU., 22.3.2017, n. 7294), il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo a una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allega- zione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della do- manda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 19.7.2018, n. 19251; Cass. civ., Sez. II, 17.10.2019, n. 26495).
La questione che ci si dovrebbe porre questo giudicante è, semmai, se la nullità dedotta nell'introdurre il presente grado di giudizio si fondi su circo- stanze allegate e documentate nel rispetto dei termini di preclusione previsti dal regime processuale applicabile ratione temporis per il giudizio di primo grado. In caso contrario, si determinerebbe un inammissibile vulnus delle maturate preclusioni processuali (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 9.8.2019, n. 21243; Cass. civ., Sez. III, 19.2.2020, n. 4175).
Questione che, nel caso in esame, è però assorbita da quanto di seguito osservato e ritenuto in ordine all'insussistenza della dedotta nullità sulla scorta di quanto emerge anche soltanto dall'esame dei contratti di fideius- sione per cui è causa.
2.2. Quella proposta da e Parte_1 Parte_3 Parte_9 non è un'azione follow-on, vale a dire fondata su di una violazione delle
[...] regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento definitivo. Queste azioni prendono le mosse, dunque, dal provvedimento di detta Autorità e ne richiamano, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto consentono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust. Di con- tro, quella in esame costituisce un'azione stand-alone, vale a dire quella in- cardinata in giudizio dall'attore in assenza di un precedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Autorità amministrativa. In questo caso, spetta al giudice nazionale adito accertare, sulla base delle
11 allegazioni delle parti, l'asserita violazione delle regole antitrust nel periodo dedotto.
e infatti, hanno sotto- Parte_1 Parte_3 Parte_4 scritto la fideiussione in favore della in data 22.1.2010, vale Controparte_1
a dire a distanza di circa cinque anni dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca d'Italia il 2.5.2005, che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accer- tato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2003 e il maggio 2005. In particolare, il provvedimento an- zidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della con- correnza con riguardo a un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sot- toscritto le fideiussioni per cui è causa i tre originari attori.
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame, gli attori (odierni appellati) erano onerati dell'alle- gazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nell'intro- durre il giudizio di primo grado. Di contro, parte attrice (odierna appellante) non ha allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimo- strare che nel gennaio 2010 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per ope- razioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che lo schema contrattuale della singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice (quella sottoscritta dagli stessi in data
22.1.2010) risulti speculare rispetto a quello stigmatizzato dalla Banca d'I- talia con il suddetto provvedimento. In effetti, se si considera che il provve- dimento della Banca d'Italia ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità le tre clausole indicate dagli appellanti dello schema A.B.I. nella misura in cui
12 venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per il contratto di fideiussione sottoscritto da e Parte_1 Parte_3 [...] in data 22.1.2008 sia espressione di una perdurante intesa anti- Parte_4 concorrenziale, perché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla Banca quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, al fine di dimostrare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche, e tra queste anche la (con cui è stata sotto- Controparte_1 scritta le fideiussione per cui è causa), ancora nell'anno 2010, parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare che anche le altre banche italiane, o quan- tomeno quelle aderenti all in detto periodo (gennaio 2010), utilizza- CP_15 vano uniformemente lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, pena- lizzanti per il cliente.
2.3. Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data
30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichia- rate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riprodu- cono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché re- strittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adot- tato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi
13 a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al contempo, il caso esaminato dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia riguardava una fi- deiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al prov- vedimento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato (nel maggio 2005) dalla Banca d'Italia, quando le banche non avevano ancora predispo- sto modelli contrattuali diversi e utilizzavano ancora quello sanzionato dalla Banca d'Italia con il più volte richiamato provvedimento n. 55/2005.
Ne consegue che la sentenza delle Sezioni Unite richiamata non è in contra- sto con la stessa quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 (ed eventualmente il risarcimento del danno per violazione della legge n. 287/1990), occorra ve- rificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione conte- stata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il prov- vedimento in questione o se detta intesa perduri a distanza di anni dal sud- detto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omni- bus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondizionata sia subordinata la concessione di un finanziamento.
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che parte attrice non abbia assolto all'onere della prova gravante in capo alla stessa. In particolare, gli appellanti (originari attori) deducono di avere assolto al proprio onere probatorio avendo prodotto il contratto di mutuo, con il relativo piano di ammortamento, ed i Decreti Mi- nisteriali accertanti il superamento tasso soglia usura, in allegato alla perizia di parte;
nonché di avere chiesto alla Banca la consegna di documentazione contrattuale ai sensi dell'art. 119 T.U.B.
È necessario distinguere in relazione al contratto di conto corrente ed a quello di mutuo, a cui principalmente si riferiscono le deduzioni di parte ap- pellante sopra riassunte.
14 4. Nell'introdurre il giudizio di primo grado gli odierni appellanti hanno pro- dotto gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, o meglio ai tre rapporti di conto corrente n. 737/7, n. 684130 e n. 10597644 che si sono però succeduti senza soluzione di continuità (v. elaborato depositato dal c.t.u. nel giudizio di primo grado in data 21.5.2018). Come si è detto, questo rapporto ha avuto inizio quantomeno nel 1992, essendo stati prodotti estratti conto a partire da tale anno (il primo con un saldo negativo di Lire 139.851.664), e si è protratto oltre il 30.6.2000, essendo anzi ancora in essere al momento dell'introduzione del primo grado di giudizio, come si legge nella sentenza appellata (ma non sul punto).
È necessario distinguere tra il periodo fino a tale data e quello successivo, avendo peraltro il giudice di prime cure accolto la domanda di accertamento della nullità dell'applicazione di interessi anatocistici in relazione al periodo fino al 30.6.2000, come da calcolo effettuato dal c.t.u., e rigettata quella relativa al periodo successivo, rilevando come in relazione a tale secondo periodo la Banca convenuta si fosse adeguata a quanto previsto dalla deli- bera del 9.2.2000 e avesse applicato con pari periodicità la capita- Pt_10 lizzazione degli interessi.
4.1. Con riguardo al primo periodo, quello compreso tra l'inizio del periodo documentato del rapporto e il 30.6.2000, gli estratti conto documentano l'applicazione della capitalizzazione trimestrale. Non assume allora alcuna rilevanza, con riguardo a tale nullità dedotta dagli originari attori, che non sia stato prodotto il contratto di conto corrente.
Come ha osservato la Suprema Corte, infatti, in tema di conto corrente ban- cario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione spe- cificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostra- zione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera C.I.C.R.
9.2.2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per
15 violazione del predetto art. 1283 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I. ord. 16.10.2024, n. 26867).
In altri termini, se è nulla la previsione contenuta nei contratti di conto cor- rente bancario avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente, poiché si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza de- gli interessi (cfr. Cass. civ., Sez. I, 16.3.1999, n. 2374, che ha inaugurato tale orientamento;
Cass. civ., Sez. III, 30.3.1999, n. 3096; Cass. civ., Sez. I, 11.11.1999, n. 12507; Cass. civ., SS.UU., 4.11.2004, n. 21095, e, con rife- rimento alla capitalizzazione annuale, Cass. civ., SS.UU., 2.12.2010, n. 24418).
4.2. L'art. 25, co. 2, d.lgs. 4.8.1999, n. 342, aggiungendo un secondo comma all'art. 120 T.U.B., ha introdotto il principio della pari periodicità nella contabilizzazione degli interessi sia debitori che creditori maturati in rela- zione ad operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria rego- late in conto corrente, affidando il potere di stabilire modalità e criteri per l'attuazione di tale principio. Il successivo co. 3 del predetto art. 25, senza formalmente modificare il testo unico bancario, ha, poi, stabilito che le clau- sole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della sud- detta delibera del C.I.C.R. sono valide ed efficaci sino a tale data, mentre, successivamente, debbono essere adeguate, a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente, al disposto della menzionata delibera, secondo mo- dalità e tempi in essa previsti. Tale ultima disposizione è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con sentenza della Corte Costituzio- nale del 17.10.2000, n. 425.
Nelle more il C.I.C.R., con delibera del 9.2.2000, in virtù del potere regola- mentare conferitogli dal richiamato co. 2 dell'art. 25 d.lgs. n. 342/1999, non travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, aveva dettato moda- lità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle opera- zioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria. Tale delibera ha, tra l'altro, introdotto il principio per cui nell'ambito di ogni sin- golo conto corrente può essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione che la stessa presenti la stessa periodicità nel conteggio degli
16 interessi creditori e debitori e ha previsto, all'art. 7, quale disposizione tran- sitoria, l'obbligo di adeguamento dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera alle disposizioni in questa contenute entro il 30.6.2000, con effetti decorrenti dal successivo 1° luglio (co. 1), specificando che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.6.2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante informativa alla clien- tela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31.12.2000 (co. 2), mentre qualora le nuove condizioni contrattuali comportino un peggiora- mento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere ap- provate dalla clientela (co. 3).
La Suprema Corte ha ritenuto che, “sebbene il potere regolamentare del CICR di cui al secondo comma dell'art. 25 d.lgs. n. 342 del 1999 non sia stato messo in discussione dalla nominata pronuncia di incostituzionalità ciò non implica, però, che quest'ultima abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio 2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione”, avuto riguardo al fatto che “tale delibera, in quanto anteriore alla sentenza di incostituzionalità, si colloca in un quadro storico contrasse- gnato dal dato della conformità al diritto delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone”. Ne consegue che è “alla nullità delle clausole anatoci- stiche che bisogna guardare quando si prendono in considerazione le dispo- sizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera” (così Cass. civ., Sez. I, 19.5.2020, n. 9140). In particolare, con riferimento specifico alle condizioni in presenza delle quali l'adeguamento delle condizioni dei contratti di conto corrente in essere alle disposizioni della delibera medesima – tra cui, quelle concernenti l'applicazione del principio di pari periodicità nella capitalizza- zione degli interessi attivi e passivi – può validamente realizzarsi mediante relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, uni- tamente all'opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31.12.2000, la richiamata sentenza della Suprema
Corte ha affermato che:
- l'operazione di raffronto tra le condizioni anteriori e quelle nuove, imposta dalla delibera ai fini della valutazione del carattere peggiorativo delle se- conde, ostativo della possibilità di provvedere all'adeguamento contrattuale 17 mediante tale forma, è “inattuabile”: infatti, “le condizioni indicate dalla di- sposizione della delibera C.I.C.R. circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset”;
- l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, po- trebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità, da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro, ma la de- libera non prende però in considerazione una tale giustapposizione, Pt_10 alludendo a vere e proprie “condizioni”, e dunque a quanto le parti avessero puntualmente stabilito in punto di capitalizzazione, sul presupposto della precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche;
- ha concluso, conseguentemente, nel senso che, stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in appli- cazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima (in tale senso è l'orientamento sostanzialmente costante della Suprema Corte: cfr., solo tra le massimate, Cass. civ., Sez. I, 10.9.2020,
n. 23852; Cass. civ., Sez. I, 5.5.2021, n. 23489).
4.3. Non ignora questo giudicante che l'opposta tesi, secondo cui il raffronto tra le condizioni anteriori e quelle nuove è sempre praticabile, e, quanto alle prime, deve avere riguardo alle condizioni concretamente applicate al rap- porto, così come pattuite tra le parti, e non già gli effetti giuridici delle rela- tive pattuizioni, così come disciplinati dall'ordinamento, è stata sostenuta da un precedente di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 26.2.2024, n. 5064).
Lo stesso giudice di legittimità ha osservato, però, che:
- “Le richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tutta- via, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento con- trattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la
18 comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione compara- tiva espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultime e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impra- ticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale”;
- “Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successiva ordi- nanza del 2 maggio 2024, n. 11725 – da cui la sentenza impugnata si di- scosta, né elementi di siffatta natura sono dedotti dalla controricorrente” (così Cass. civ., Sez. I, 4.11.2024, n. 28215).
4.4. Ciò osservato, gli odierni appellanti hanno dedotto, anche nel censurare la decisione di primo grado, che “non è stata mai sottoscritta la clausola relativa alla pattuizione degli interessi (non essendovi la prova contrattuale), questi ultimi devono essere ricalcolati tenuto conto della capitalizzazione semplice in applicazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c.”, anche in ra- gione del fatto che, a fronte di tale deduzione di parte appellante, la Banca convenuta non ha provato la pattuizione per iscritto della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata, seppure con reciprocità, a decorrere dal 1°.
7.2000. E hanno rilevato che, nonostante la richiesta di integrazione do- cumentale avanzata dal c.t.u. e l'ordinanza del giudice designato in data 12.2.2018, nonché della richiesta ex art. 119 T.U.B. avanzata dalla società odierna appellante (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), la non abbia prodotto la documentazione Controparte_1 in questione.
Nel giudizio di primo grado la deduzione secondo cui “fino al 2006 non sin rinvengono pattuizioni che legittimino l'applicazione della capitalizzazione” viene effettuata dagli odierni appellanti, per la prima volta, con la loro me- moria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c., e quindi oltre il termine previsto nel rito applicabile al giudizio di primo grado, che era quello della memoria ai sensi del n. 1) della stessa disposizione. A prescindere da questo, la Banca – co- stituitasi successivamente allo scadere dei termini assegnati ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c. (come si è detto sopra) – non era comunque onerata dal
19 fornire la prova che, diversamente, fosse stata pattuita per iscritto la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi.
Non assume rilevanza, infatti, la richiesta effettuata dalla Controparte_11 di consegna della documentazione contrattuale, ai sensi
[...] dell'art. 119 T.U.B., effettuata con la raccomandata a.r. del 9.12.2015 (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
In verità, la ha dato riscontro a tale richiesta, inviata con Controparte_1 raccomandata a.r. in data 11.12.2015 (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), consegnando copia del contratto di conto corrente n. 10597644 stipulato il 17.3.2006 (esaminato dal c.t.u.), nonché copia del contratto di apertura di credito per € 45.000,00 stipulato in data 7.2.2014 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), in cui viene fatto riferimento a un ulteriore contratto di apertura di credito in data 14.3.2006, quest'ultimo non consegnata. A non essere stati consegnati dalla Banca sono stati il contratto di conto corrente n. 327
737/7, in essere quantomeno dal 31.8.1992 e fino al 31.12.2002, quindi rilevante quanto alla deduzione di nullità della capitalizzazione degli inte- ressi per circa un anno e mezzo oltre il periodo considerato dal c.t.u. e rico- nosciuto dal giudice di primo grado;
e quello n. 684130, in essere dal 1°.
1.2003 al 17.3.2006 (anche se il c.t.u. fa riferimento al 31.3.2006, es- sendo la data dell'ultimo estratto conto relativo a tale rapporto), data di sti- pula del contratto consegnato, quello n. 10597644, ancora in essere al mo- mento dell'introduzione del giudizio di primo grado, come ha rilevato la sen- tenza appellata.
In altri termini, la Banca odierna appellata non ha consegnato alla correntista, che pure ne ha fatta richiesta ai sensi dell'art. 119 T.U.B., copia dei primi due contratti di conto corrente sopra indicati in quanto, come indicato dalla stessa parte appellante (che si preoccupa di evidenziare la continuità di tale rapporto, malgrado il susseguirsi di numeri di conto diversi), erano risalenti a un periodo anteriore al decennio, e quindi non più conservati dalla stessa.
Inoltre, si deve presumere che copia dei due contratti in questione, quelli rilevanti con riguardo alla capitalizzazione trimestrale che sarebbe stata ille- gittimamente applicata dalla Banca a decorrere dal 1°.7.2000, erano stati consegnati alla società correntista, la quale era dunque onerata dal produrli
20 nel giudizio di primo grado, come ha ritenuto il giudice di primo grado, lad- dove – come si è detto sopra – l'istituto di credito non era onerato a conser- varli oltre il decennio. E ciò tanto più qualora, come nel caso in esame, suc- cessivamente lo stesso rapporto (come deduce parte appellante, che insiste sulla continuità del rapporto) era stato rinegoziato e disciplinato da un nuovo successivo contratto, quello appunto consegnato a seguito di istanza ex art. 119 T.U.B.
Con riguardo al periodo successivo al 17.3.2006, poi, è provata la previsione della pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi, fino al
31.12.2013.
Conclusivamente sul punto, la censura volta a conseguire, in riforma della sentenza di primo grado, il ricalcolo del saldo del conto corrente con esclu- sione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dal 1°.
7.2000 fino al 17.3.2006, anche mediante l'espletamento di una c.t.u. per la quale ista parte appellante, deve essere disattesa.
5. Con riguardo al contratto di mutuo, e segnatamente alla verifica del tasso di usura dedotto in relazione allo stesso, parte appellante deduce che il giu- dice di primo grado sia incorso nell'errore di ritenere che andasse effettuato un raffronto sulla base dei criteri di calcolo delle “Istruzioni per la rilevazione del TEGM” emanate dalla Banca d'Italia; e che, “anche il ritenere, il 4° comma, norma parzialmente in bianco non determina certamente una 'delega' ad altri organismi, a modificare il contenuto di una norma di legge”. In particolare, gli appellanti osservano che “È chiara l'asimmetria dei dati che vengono messi a confronto, ma ciò è causato da una anomalia, di 'sistema', dove or- ganismi diversi dal legislatore si sono arrogati il diritto di alterare “le regole del gioco”: “Infatti - in ragione di un distorto e non accettabile principio di omogeneità - non si può ritenere di subordinare la vigenza della norma di legge all'atto amministrativo, anteponendo detto principio a quello di onni- comprensività della norma stessa”.
In verità, la censura svolta da parte appellante afferisce piuttosto al criterio utilizzato dal c.t.u. per escludere l'usurarietà dei tassi di interesse applicati, anche nel rapporto di conto corrente, e non attiene alla motivazione fornita dalla sentenza appellata, in cui si afferma che, “Con riferimento al contratto di mutuo fondiario, invece, le domande formulate dagli attori non possono
21 trovare accoglimento per la assorbente ragione che gli stessi non hanno as- solto neppure in parte all'onere della prova posto a loro carico, avendo omesso di produrre il relativo contratto e il piano di ammortamento, in man- canza dei quali è impossibile svolgere alcuna valutazione in ordine alle do- glianze formulate”.
Ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse applicati in un contratto bancario, sia esso di mutuo che di conto corrente, occorre prendere come riferimento il momento in cui gli stessi sono stati pattuiti, senza che rilevi che il tasso in concreto applicato, in sede di svolgi- mento del rapporto, sia divenuto usurario. Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, con specifico riferimento al contratto di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determi- nata in [...] alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mu- tuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ., SS.UU. 19.10.2017, n. 24675).
È di tutta evidenza, allora, che il mancato assolvimento da parte della cor- rentista all'onere della prova, gravante in capo alla stessa, di produrre copia del contratto di mutuo non può consentire di verificare se i tassi di interesse
– corrispettivo e di mora – pattuiti in relazione allo stesso fossero usurari.
Al riguardo, gli odierni appellanti deducono che la documentazione, che il giudice di primo grado ha rilevato non essere stata prodotta, era invece di- sponibile in allegato alla perizia di parte prodotta nell'introdurre il giudizio di primo grado. In verità, seppure la copia di tale perizia prodotta nel pre- sente grado di giudizio dagli appellanti indichi la presenza, in allegato, del contratto di mutuo (All. 1) e anche del piano di ammortamento (All. 3), questi non si rinvengono, e quindi non può dirsi superata la motivazione, del tutto
22 assorbente, sulla scorta della quale il giudice di primo grado non ha accolto la domanda di nullità di parte attrice.
6. Le censure svolte – seppure, non sempre in modo lineare – da parte ap- pellante sono volte a censura anche la valutazione, operata dal giudice di primo grado, secondo cui i tassi applicati dalla Banca nel corso del rapporto di conto corrente non fossero usurari, conformemente a quanto ritenuto dal c.t.u. con l'elaborato depositato in data 16.5.2018.
Al riguardo, è opportuno evidenziare come gli odierni appellanti avessero dedotto, nell'introdurre il giudizio di primo grado, che i tassi passivi applicati sarebbero usurari qualora – in buona sostanza – negli stessi si tenesse conto, comprendendola quale voce di costo, anche della commissione di massimo scoperto (v. atto di citazione introduttiva del fascicolo di primo grado – pag.
36).
Il Tribunale di Roma, premesso che “Il procedimento adottato dal CTU nel caso in esame, appare, invero, conforme al nuovo criterio di calcolo indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effet- tivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con 'la CMS soglia'. Poi, la sommatoria va fatta solo con riferimento alla eventuale eccedenza della cms effettiva rispetto alla c.d. cms soglia”; ha ri- tenuto che “nel caso in esame, gli attori, non solo, non hanno provato, ma non hanno neppure allegato l'eccedenza della commissione applicata dalla banca rispetto alla CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, con la conseguenza che deve escludersi che essa possa essere considerata ai fini dell'accertamento dell'usurarietà degli interessi applicati dalla banca. Né sono ravvisabili ele- menti idonei ad integrare la fattispecie della cosiddetta usura soggettiva, atteso che gli attori non hanno allegato, e tanto meno provato, alcuno spe- cifico elemento dal quale potersi desumere che la correntista abbia accondi- sceso alla pattuizione di interessi sproporzionati a causa delle condizioni
23 delle difficoltà economiche e finanziarie in cui si trovava, e che la banca fosse,
o dovesse essere, a conoscenza di tali difficoltà”.
La statuizione del giudice di primo grado non merita censura.
Nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1°.1.2010) delle disposizioni di cui all'art.
2-bis del d.l. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura pre- sunta (originaria, e comunque non di quella c.d. sopravvenuta, come si è detto sopra), come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (T.E.G.) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” - ri- cavato dal tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) indicato nei decreti mini- steriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, della predetta legge n. 108/1996
- e con la “CMS soglia”- calcolata aumentando della metà la percentuale della c.m.s. media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della c.m.s. applicata, rispetto a quello della c.m.s. rientrante nella soglia, con l'eventuale “margine” residuo degli inte- ressi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella so- glia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (cfr. Cass. civ., S.U. 20.6.2018, n. 16303; e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord. 19.1.2019, n. 1464).
Come si è detto sopra, tutti e tre i rapporti di conto corrente per cui è causa sono stati stipulati prima del 1°.1.2010, l'ultimo in sequenza, vale a dire quello n. 10597644, è stato stipulato il 17.3.2006.
7. In conclusione, l'appello proposto da Parte_11
e avverso la sen-
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4 tenza n. 13026/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mo- nocratica, il 19.6.2019 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo all'attività difen- siva svolta dall'appellata e dalle terze intervenute. In particolare:
- in relazione alla prima, non può essere riconosciuto il compenso per la Fase decisionale, avendo il difensore della mandataria della CP_2 [...]
rinunciato al mandato, come comunicato con deposito in data CP_12
5.7.2022; 24 - quanto alle terze intervenute, essendosi le stesse limitate a riportarsi alle difese svolte dall'appellata, non può essere riconosciuto alcun compenso per la Fase di studio della controversia, ma soltanto per la Fase introduttiva del giudizio;
- il compenso relativo alla Fase introduttiva del giudizio, come anche in re- lazione alla Fase decisionale, deve essere ridotto del 50%, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. 10.3.2014, n. 55, e successive integrazione e modificazioni, in ragione della natura dell'attività difensiva svolta.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da Controparte_11
e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_3 Parte_4
13026/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 19.6.2019; condanna Controparte_11 Parte_1 [...]
e in solido tra loro, alla e Parte_12 Parte_4 Controparte_1 per questa alla mandataria le spese del presente grado di CP_2 giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
condanna Controparte_11 Parte_1 [...]
e in solido tra loro, alla per essa Parte_12 Parte_4 CP_3 alla mandataria le spese del presente grado di giudizio, che CP_4 liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
condanna Controparte_11 Parte_1 [...]
e in solido tra loro, alla Parte_12 Parte_4 Controparte_6
25 per essa alla mandataria le spese del presente grado di Controparte_8 giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 17.3.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro BE Thellung de Courtelary
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