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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 17 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3695/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Santa Lucia Case Basse pal. 17 int. 231, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Pagano, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
C.F. e P. I.V.A. , in liquidazione, con sede in Messina Viale P. CP_1 P.IVA_1
Umberto is. 233, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Battaglia, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_3
Oliviero ATZENI giusta procura generale alle liti per atto del Notaio dott. del Persona_1
22.3.2024 rep. n. 37875. RESISTENTE
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 8.7.2024 premetteva di aver lavorato per la Parte_1
e a decorrere dal 11.9.2016 alle dipendenze della Controparte_4 CP_1
1 subentrata alla in seguito alla stipulazione di un contratto di Controparte_4 affitto di ramo d'azienda.
Deduceva di aver percepito, in costanza di rapporto di lavoro con il precedente datore di lavoro, il cd. Superminimo nella misura di € 250,00 mensili per 14 mensilità annue e che, al contrario, la – sebbene si fosse obbligata a mezzo del contratto di affitto in questione al CP_1 versamento delle somme spettanti ai lavoratori come per legge - di fatto aveva omesso di corrispondere il “superminimo”. Deduceva la sussistenza del proprio diritto al riconoscimento del citato elemento della retribuzione nella misura di complessivi € 26.500,00 così determinati:
“a) €.250,00 x 5 = €. 1.250,00 relativamente all'anno 2016; b) €.250,00 x 14 = €. 3.500,00 relativamente all'anno 2017; c) €.250,00 x 14 = €. 3.500,00 relativamente all'anno 2018; d)
€.250,00 x 14 = €. 3.500,00 relativamente all'anno 2019; e) €.250,00 x 14 = €. 3.500,00 relativamente all'anno 2020; f) €.250,00 x 14 = €. 3.500,00 relativamente all'anno 2021; g)
€.250,00 x 14 = €. 3.500,00 relativamente all'anno 2022; h) €.250,00 x 14 = €. 3.500,00 relativamente all'anno 2023; i) €.250,00 x 3 = €. 750,00 relativamente all'anno 2024 fino alla retribuzione del mese di marzo”.
Chiedeva, pertanto, di accertare il proprio diritto alla corresponsione del cd. superminimo, con condanna della al pagamento, in suo favore e a tale titolo, di € 26.500,00 o di altra CP_1 somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
chiedeva altresì di condannare la società resistente al pagamento in favore dell' dei contributi CP_3 omessi, ove dovuti, per le voci non corrisposte, alla regolarizzazione del rapporto e, qualora il versamento dei contributi fosse prescritto, al risarcimento dei danni da evasione contributiva, oltre rivalutazione ed interessi. Spese vinte.
2.- La costituitasi in giudizio con memoria depositata in data 12.11.2024, CP_1 contestava la fondatezza del ricorso.
Assumeva che il c.d. “superminimo” non era una componente automatica della retribuzione, bensì una voce retributiva discrezionale concessa a livello individuale dal datore di lavoro.
Deduceva altresì che il contratto di affitto di ramo d'azienda non prevedeva alcun obbligo di mantenere il “superminimo”, in quanto era stato concordato con la Controparte_4
che la suddetta voce non sarebbe stata inserita nelle buste paga dei lavoratori, posto
[...] che, a suo dire, tutti i dipendenti, incluso il ricorrente, avevano tacitamente rinunciato al superminimo.
2 Eccepiva che il ricorrente, non avendo rivendicato la corresponsione del superminimo durante il corso del rapporto di lavoro, bensì solo con pec del 22.2.2024, fosse decaduto dall'esercizio della correlata pretesa.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e compensi di lite.
3.- Disposta l'integrazione del contraddittorio, con memoria depositata in data 26.5.2025 si costituiva in giudizio anche l' chiedendo di condannare parte convenuta al versamento, CP_3 in favore di esso , dei contributi dovuti in forza delle differenze retributive richieste CP_5 unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione, con condanna di parte soccombente al pagare delle spese di giudizio.
L'udienza del 17.6.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse, la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza delle domande, giova premettere che l'art. 2112 c.c., nel prevedere testualmente che in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario e che il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano, assicura a favore dei dipendenti dell'imprenditore che trasferisce l'azienda o un suo ramo la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente e mira alla tutela dei crediti già maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore. La disciplina di cui all'art. 2112 c.c. trova piena attuazione anche nelle ipotesi in cui l'oggetto del trasferimento non sia l'intero plesso aziendale ma soltanto un'“articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, ossia il cd. “ramo d'azienda”.
E' stato condivisibilmente chiarito, con orientamento ormai consolidato e dal quale non vi è ragione di discostarsi, che in caso di trasferimento di azienda, se è vero che il rapporto di lavoro del ceduto conserva i diritti (tra cui l'anzianità) già maturati nell'impresa di provenienza, è altrettanto vero che la contrattazione collettiva nazionale e aziendale del cessionario si sostituisce per intero a quella del cedente, anche se più sfavorevole con la conseguente perdita degli eventuali benefici goduti in precedenza;
e ciò conforme a quanto previsto dall'art. 3, n. 3, della Direttiva UE 2001/23 (da ultimo, Cass. 27.3.2025 n. 8150. Cfr., nello stesso senso, già
Cass ss. n. 37291/2021 che ha ritenuto “applicabile ai dipendenti ceduti il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, potendo trovare
3 applicazione l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva”. V. anche Corte di Giustizia
UE 27.11.2008, C-396/07, punti 33 e 34; Cass. n. 19303/2015; Cass. n. 10614/2011; Cass. n.
5882/2010, su una fusione o incorporazione di società).
E' stato altresì chiarito che la clausola che prevede un superminimo “può ritenersi incorporata nel contratto individuale di lavoro, come tale insensibile ai successivi mutamenti del contratto collettivo, solo se destinata a compensare determinate qualità professionali del dipendente o determinate mansioni oppure specifiche modalità di esecuzione della prestazione lavorativa”
(Cass. n. 8150/2025, cit.).
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, il ricorrente rivendica il proprio diritto alla corresponsione del cd. superminimo, deducendo di aver goduto di tale trattamento di miglior favore in costanza del precedente rapporto di lavoro intercorso con la . Controparte_4
In via generale, occorre premettere che il superminimo rappresenta una voce aggiuntiva della retribuzione, espressione dell'autonomia negoziale, che individua un compenso per il lavoratore che si va ad aggiungere ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
Costituisce dunque l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore direttamente all'atto dell'assunzione o durante il corso del rapporto;
dunque, non può dirsi che derivi da fonti esterne, quali la contrattazione collettiva, essendo una voce retributiva che trova la propria fonte nell'accordo tra le parti, le quali possono, senza alcun vincolo, stabilire le condizioni e le modalità del suo riconoscimento;
ne consegue che l'eventuale regolamentazione della suddetta voce retributiva trova la propria fonte esclusiva nel contratto di lavoro o comunque in altro documento attestante la volontà del datore di riconoscerlo.
Tornando alla fattispecie in esame, non si comprende quale sia la fonte regolamentatrice del superminimo rivendicato dal ricorrente, non essendo stata fornita documentazione in tal senso.
Ed invero, non avendo il ricorrente prodotto alcun contratto individuale stipulato con la
, non può ritenersi che l'erogazione del “superminimo” sia stata Controparte_4 oggetto di pattuizione contrattuale individuale né risulta ulteriore documentazione successiva da cui emerge la regolamentazione del superminimo.
Peraltro, il contratto di affitto di ramo d'azienda in atti non contiene alcuna previsione esplicita relativa al pagamento del “superminimo”, limitandosi a specificare che la società resistente si sarebbe dovuta obbligare “al versamento mensile delle retribuzioni ed al pagamento dei
4 contributi nei termini previsti dalla legge” né risultano agli atti eventuali accordi sindacali da cui sarebbe eventualmente scaturita la dovutezza del trattamento economico de quo.
5.- Da ultimo, giova rilevare che la richiesta di ammissione di prova testimoniale formulata da parte ricorrente all'udienza del 26.11.2024 è inconducente, oltre che tardiva e pertanto inammissibile. Parimente inconducente è il richiamo all'ordinanza n. 24145/2020 della
Suprema Corte di Cassazione, trattandosi di pronuncia emessa in esito ad una controversia in cui l'azienda cedente aveva espressamente riconosciuto a mezzo di scrittura privata (prodotta in giudizio) il diritto del lavoratore all'erogazione dell'elemento distinto della retribuzione per l'intero periodo lavorativo;
inoltre, il diritto del ricorrente a conservare tale voce retributiva, anche a seguito dell'intervenuta cessione dell'azienda, trovava la propria fonte nel contratto individuale di lavoro che – contrariamente al caso in esame – risultava agli atti.
6.- Le superiori considerazioni impongono il rigetto del ricorso.
7.- Non è, tuttavia, meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. per asserita temerarietà della lite proposta dalla non ravvisandosi gli estremi di una CP_1 responsabilità aggravata: mancano, infatti, tanto l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave nel comportamento processuale del ricorrente, quanto il requisito oggettivo costituito dall'entità del danno sofferto quale conseguenza della condotta di controparte o, quanto meno, la parte istante non ha dimostrato la ricorrenza nel caso di specie di tali condizioni.
8. - Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore della CP_1 come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerata la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale espletata. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv.
Marco Battaglia, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio nei confronti dell' CP_3
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 8.7.2024 nei confronti della in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
5 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della che Parte_1 CP_1 liquida in € 4.628,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore anticipatario avv. Marco BATTAGLIA;
compensa le spese di giudizio nei confronti dell' CP_3
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 18 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
6
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 17 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3695/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Santa Lucia Case Basse pal. 17 int. 231, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Pagano, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
C.F. e P. I.V.A. , in liquidazione, con sede in Messina Viale P. CP_1 P.IVA_1
Umberto is. 233, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Battaglia, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_3
Oliviero ATZENI giusta procura generale alle liti per atto del Notaio dott. del Persona_1
22.3.2024 rep. n. 37875. RESISTENTE
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 8.7.2024 premetteva di aver lavorato per la Parte_1
e a decorrere dal 11.9.2016 alle dipendenze della Controparte_4 CP_1
1 subentrata alla in seguito alla stipulazione di un contratto di Controparte_4 affitto di ramo d'azienda.
Deduceva di aver percepito, in costanza di rapporto di lavoro con il precedente datore di lavoro, il cd. Superminimo nella misura di € 250,00 mensili per 14 mensilità annue e che, al contrario, la – sebbene si fosse obbligata a mezzo del contratto di affitto in questione al CP_1 versamento delle somme spettanti ai lavoratori come per legge - di fatto aveva omesso di corrispondere il “superminimo”. Deduceva la sussistenza del proprio diritto al riconoscimento del citato elemento della retribuzione nella misura di complessivi € 26.500,00 così determinati:
“a) €.250,00 x 5 = €. 1.250,00 relativamente all'anno 2016; b) €.250,00 x 14 = €. 3.500,00 relativamente all'anno 2017; c) €.250,00 x 14 = €. 3.500,00 relativamente all'anno 2018; d)
€.250,00 x 14 = €. 3.500,00 relativamente all'anno 2019; e) €.250,00 x 14 = €. 3.500,00 relativamente all'anno 2020; f) €.250,00 x 14 = €. 3.500,00 relativamente all'anno 2021; g)
€.250,00 x 14 = €. 3.500,00 relativamente all'anno 2022; h) €.250,00 x 14 = €. 3.500,00 relativamente all'anno 2023; i) €.250,00 x 3 = €. 750,00 relativamente all'anno 2024 fino alla retribuzione del mese di marzo”.
Chiedeva, pertanto, di accertare il proprio diritto alla corresponsione del cd. superminimo, con condanna della al pagamento, in suo favore e a tale titolo, di € 26.500,00 o di altra CP_1 somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
chiedeva altresì di condannare la società resistente al pagamento in favore dell' dei contributi CP_3 omessi, ove dovuti, per le voci non corrisposte, alla regolarizzazione del rapporto e, qualora il versamento dei contributi fosse prescritto, al risarcimento dei danni da evasione contributiva, oltre rivalutazione ed interessi. Spese vinte.
2.- La costituitasi in giudizio con memoria depositata in data 12.11.2024, CP_1 contestava la fondatezza del ricorso.
Assumeva che il c.d. “superminimo” non era una componente automatica della retribuzione, bensì una voce retributiva discrezionale concessa a livello individuale dal datore di lavoro.
Deduceva altresì che il contratto di affitto di ramo d'azienda non prevedeva alcun obbligo di mantenere il “superminimo”, in quanto era stato concordato con la Controparte_4
che la suddetta voce non sarebbe stata inserita nelle buste paga dei lavoratori, posto
[...] che, a suo dire, tutti i dipendenti, incluso il ricorrente, avevano tacitamente rinunciato al superminimo.
2 Eccepiva che il ricorrente, non avendo rivendicato la corresponsione del superminimo durante il corso del rapporto di lavoro, bensì solo con pec del 22.2.2024, fosse decaduto dall'esercizio della correlata pretesa.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e compensi di lite.
3.- Disposta l'integrazione del contraddittorio, con memoria depositata in data 26.5.2025 si costituiva in giudizio anche l' chiedendo di condannare parte convenuta al versamento, CP_3 in favore di esso , dei contributi dovuti in forza delle differenze retributive richieste CP_5 unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione, con condanna di parte soccombente al pagare delle spese di giudizio.
L'udienza del 17.6.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse, la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza delle domande, giova premettere che l'art. 2112 c.c., nel prevedere testualmente che in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario e che il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano, assicura a favore dei dipendenti dell'imprenditore che trasferisce l'azienda o un suo ramo la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente e mira alla tutela dei crediti già maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore. La disciplina di cui all'art. 2112 c.c. trova piena attuazione anche nelle ipotesi in cui l'oggetto del trasferimento non sia l'intero plesso aziendale ma soltanto un'“articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, ossia il cd. “ramo d'azienda”.
E' stato condivisibilmente chiarito, con orientamento ormai consolidato e dal quale non vi è ragione di discostarsi, che in caso di trasferimento di azienda, se è vero che il rapporto di lavoro del ceduto conserva i diritti (tra cui l'anzianità) già maturati nell'impresa di provenienza, è altrettanto vero che la contrattazione collettiva nazionale e aziendale del cessionario si sostituisce per intero a quella del cedente, anche se più sfavorevole con la conseguente perdita degli eventuali benefici goduti in precedenza;
e ciò conforme a quanto previsto dall'art. 3, n. 3, della Direttiva UE 2001/23 (da ultimo, Cass. 27.3.2025 n. 8150. Cfr., nello stesso senso, già
Cass ss. n. 37291/2021 che ha ritenuto “applicabile ai dipendenti ceduti il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, potendo trovare
3 applicazione l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva”. V. anche Corte di Giustizia
UE 27.11.2008, C-396/07, punti 33 e 34; Cass. n. 19303/2015; Cass. n. 10614/2011; Cass. n.
5882/2010, su una fusione o incorporazione di società).
E' stato altresì chiarito che la clausola che prevede un superminimo “può ritenersi incorporata nel contratto individuale di lavoro, come tale insensibile ai successivi mutamenti del contratto collettivo, solo se destinata a compensare determinate qualità professionali del dipendente o determinate mansioni oppure specifiche modalità di esecuzione della prestazione lavorativa”
(Cass. n. 8150/2025, cit.).
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, il ricorrente rivendica il proprio diritto alla corresponsione del cd. superminimo, deducendo di aver goduto di tale trattamento di miglior favore in costanza del precedente rapporto di lavoro intercorso con la . Controparte_4
In via generale, occorre premettere che il superminimo rappresenta una voce aggiuntiva della retribuzione, espressione dell'autonomia negoziale, che individua un compenso per il lavoratore che si va ad aggiungere ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
Costituisce dunque l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore direttamente all'atto dell'assunzione o durante il corso del rapporto;
dunque, non può dirsi che derivi da fonti esterne, quali la contrattazione collettiva, essendo una voce retributiva che trova la propria fonte nell'accordo tra le parti, le quali possono, senza alcun vincolo, stabilire le condizioni e le modalità del suo riconoscimento;
ne consegue che l'eventuale regolamentazione della suddetta voce retributiva trova la propria fonte esclusiva nel contratto di lavoro o comunque in altro documento attestante la volontà del datore di riconoscerlo.
Tornando alla fattispecie in esame, non si comprende quale sia la fonte regolamentatrice del superminimo rivendicato dal ricorrente, non essendo stata fornita documentazione in tal senso.
Ed invero, non avendo il ricorrente prodotto alcun contratto individuale stipulato con la
, non può ritenersi che l'erogazione del “superminimo” sia stata Controparte_4 oggetto di pattuizione contrattuale individuale né risulta ulteriore documentazione successiva da cui emerge la regolamentazione del superminimo.
Peraltro, il contratto di affitto di ramo d'azienda in atti non contiene alcuna previsione esplicita relativa al pagamento del “superminimo”, limitandosi a specificare che la società resistente si sarebbe dovuta obbligare “al versamento mensile delle retribuzioni ed al pagamento dei
4 contributi nei termini previsti dalla legge” né risultano agli atti eventuali accordi sindacali da cui sarebbe eventualmente scaturita la dovutezza del trattamento economico de quo.
5.- Da ultimo, giova rilevare che la richiesta di ammissione di prova testimoniale formulata da parte ricorrente all'udienza del 26.11.2024 è inconducente, oltre che tardiva e pertanto inammissibile. Parimente inconducente è il richiamo all'ordinanza n. 24145/2020 della
Suprema Corte di Cassazione, trattandosi di pronuncia emessa in esito ad una controversia in cui l'azienda cedente aveva espressamente riconosciuto a mezzo di scrittura privata (prodotta in giudizio) il diritto del lavoratore all'erogazione dell'elemento distinto della retribuzione per l'intero periodo lavorativo;
inoltre, il diritto del ricorrente a conservare tale voce retributiva, anche a seguito dell'intervenuta cessione dell'azienda, trovava la propria fonte nel contratto individuale di lavoro che – contrariamente al caso in esame – risultava agli atti.
6.- Le superiori considerazioni impongono il rigetto del ricorso.
7.- Non è, tuttavia, meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. per asserita temerarietà della lite proposta dalla non ravvisandosi gli estremi di una CP_1 responsabilità aggravata: mancano, infatti, tanto l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave nel comportamento processuale del ricorrente, quanto il requisito oggettivo costituito dall'entità del danno sofferto quale conseguenza della condotta di controparte o, quanto meno, la parte istante non ha dimostrato la ricorrenza nel caso di specie di tali condizioni.
8. - Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore della CP_1 come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerata la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale espletata. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv.
Marco Battaglia, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio nei confronti dell' CP_3
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 8.7.2024 nei confronti della in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
5 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della che Parte_1 CP_1 liquida in € 4.628,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore anticipatario avv. Marco BATTAGLIA;
compensa le spese di giudizio nei confronti dell' CP_3
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 18 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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