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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 19/06/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N° 39/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. unica civile Processo verbale d'udienza del procedimento n° 39/2020 R.G.A.C. TRA
con avv. Stefano MARTINO;
Parte_1 ATTORE E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 avv. Francesco Stefano PROSPERO;
CONVENUTA All'udienza del 19.06.2025, innanzi al G.O.T. dr. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attore l'avv. Parte_1 Stefano MARTINO e per la convenuta , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., l'avv. Massimo SABUSCO in sostituzione dell'avv. Francesco Stefano PROSPERO. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento. Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale chiuso alle ore 15,10.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 19.06.2025 – proc. n° 39/2020 R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. unica civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dr. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 19.06.2025 e dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 39/2020 R.G.A.C. e vertente
TRA
con avv. Stefano MARTINO;
Parte_1
ATTORE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
avv. Francesco Stefano PROSPERO;
CONVENUTA
Oggetto:risoluzione contrattuale;
risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009, n° 69 ed
2 applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo
“svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata infondata in fatto e, di riflesso, anche in diritto cosicché
non merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata, vi è che:
A) l'attore non ha fruttuosamente contestato, sì da incorrere irrimediabilmente nelle conseguenze per sé pregiudizievoli di cui all'art. 115, 1° co., ultima parte, c.p.c. cui va prestato doveroso omaggio, le argomentazioni/
allegazioni addotte dalla convenuta, in termini accadimentali/fattuali, sin dalla propria Memoria difensiva di costituzione (tempestivamente depositata nel rispetto dei dettami di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.) in senso contrario a tutto quanto argomentato da esso attore nel proprio atto introduttivo ed a tanto non ha provveduto non solo alla prima difesa in ipotesi utile al riguardo [e da individuarsi nell'udienza del 11.02.2021
3 poiché immediatamente successiva a detta Memoria difensiva di costituzione, essendosi limitato a tale udienza ad un'impugnativa e contestazione delle avverse difese apparsa come del tutto generica e di mero stile (la parte non può, come noto, limitarsi unicamente ad un sostanziale mero censeo quia censeo ma, invece e ben diversamente, è al contrario onerata, affinché la propria dichiarata contestazione risulti meritevole di ipotetico propizio seguito, di allegare circostanze/accadimenti ed offrire elementi, anche in via istruttoria ed a relativo suffragio, in termini positivi e doverosamente tali da consentire di poi alla controparte l'esercizio del proprio diritto di difesa (ovvero di prendere compiuta posizione al riguardo e di contrastare giovevolmente la detta opposta contestazione)] ma neanche nella successiva udienza del 23.06.2021 (laddove risulta aver operato unicamente un semplice richiamo “ai propri precedenti scritti difensivi ed
alle conclusioni e richieste (…) articolate”) né, inoltre, ritenendo di non fruirne, nell'ambito del primo dei pur concessi termini (peraltro anche su propria richiesta) ex art. 183, 6° co., c.p.c. e nemmeno, inoltre ancora,
nell'ulteriore prosieguo del giudizio;
B) la situazione processuale in tal modo emersa appare, per innegabilità certa,
chiaramente ostativa all'accoglimento di quanto azionato [altresì in via subordinata ed a tale precipuo riguardo evidenziandosi come in ogni caso la chiesta “somma non inferiore ad € 10.000,00” (cfr. atto introduttivo, ivi pagg. 10 e 12) appaia del tutto disancorata da un qualunque elemento di valutazione, anche ipoteticamente in via equitativa giacché in disaccordo con i criteri di cui all'art. 1226 c.c., posto che contrariamente ragionando una qualsiasi eventuale determinazione positiva apparirebbe non già
meramente discrezionale bensì illegittimamente arbitraria] né può ritenersi
4 come confutata o sovvertita:
a) dalle risultanze ovvero dagli esiti delle pur ammesse (con inimpugnate ordinanze rese alle udienze del 09.12.2021 e del 08.02.2023) ed espletate (all'udienza del 13.10.2022 ed a quella detta del 08.02.2023
nonché del 22.04.2023, del 21.09.2023 e del 02.11.2023) prove orali atteso che esse risultanze/essi esiti, anche qualora (n.b.: qualora) fossero da considerarsi in efficace militanza delle posizioni di parte attrice,
comunque non consentirebbero di valutare favorevolmente (dunque al contrario di quanto sin qui processualmente emerso ed evidenziato) le istanze formulate dalla medesima parte attrice e ciò poiché giustappunto non avrebbero, ad ogni modo, alcuna possibilità/capacità di incidenza sulla richiamata situazione processuale siccome già cristallizzatasi nei termini e sensi appena precisati;
b) dalle risultanze della pur espletata C.T.U. [ancor più in quanto nel complesso sostanzialmente non in conformità con la linea assertiva dell'attore ovvero per il medesimo sfavorevoli (cfr., conclusivamente,
pag. 21 della c.d. “bozza” peritale, pag. 7 delle risposte dell'ausiliario del Giudice alle osservazioni di parte attrice, pag. 10 delle risposte dello stesso ausiliario alle osservazioni di parte convenuta e pagg. 2 e 3 degli altresì disposti chiarimenti alla C.T.U. in forza di ordinanza resa all'udienza del 19.12.2024)] – d'altronde ammessa con espressa salvezza di diversa valutazione in termini di rilevanza in sede di decisione finale giusta ordinanza (anch'essa inimpugnata) resa alla suindicata udienza del 02.11.2023 e benché dal sottoscritto giudicante condivisa (in sé strettamente intesa ed ai soli fini della conferma del
Decreto di liquidazione dei relativi compensi reso il 28.11.2024) e così
5 fatta propria nelle valutazioni operate, negli accertamenti condotti e nei risultati conclusivi raggiunti, anche relativamente ai richiamati chiarimenti poiché immuni da vizi di metodo o logico-giuridici di sorta – in quanto vanificate/superate ovvero travolte e private di valenza/rilevanza dalle valutazioni che precedono id est dalle determinanti e predominanti considerazioni sopra esplicitate;
c) dalle produzioni conclusionali (per le ragioni di cui immediatamente appresso).
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte,
posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda vene rigettata.
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come determinatasi venendo in tal modo liquidati interamente a carico dell'attore ed in favore della convenuta nella misura ritenuta equa come da dispositivo che
6 segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n° 55 (e ss.
mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia 13.08.2022 n° 147 vigente dal
23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con Cass. SS.UU.
17406/12 nonché Cass.18920/12) – in particolare considerati i relativi parametri e tenuto altresì conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1° co., D.M. 55/14
ri-cit. sugli importi medi così calcolati).
Sempre in ragione della soccombenza così come determinatasi, le spese ed i compensi per la C.T.U., già liquidati con Decreto del 28.11.2024, vengono definitivamente posti a carico del medesimo attore con conseguente diritto di ripetizione – fermo tra i contraddittori il vincolo di solidarietà passiva nei confronti del consulente – in capo a quello di essi contraddittori sulle somme che avesse eventualmente versato (o che dovesse eventualmente versare) in favore dello stesso consulente e siccome di competenza dell'altro.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di Parte_1
contro , in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante p.t., disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna, per l'effetto, l'attore alla refusione, Parte_1
in favore della convenuta , in persona del Controparte_1
7 legale rappresentante p.t., delle spese e dei compensi di giudizio liquidati in complessivi Euro 2.538,50 di cui Euro 0,00 per spese, Euro 459,50 per la fase di studio, Euro 388,50 per la fase introduttiva, Euro 840,00 per la fase istruttoria ed Euro 850,50 per la fase decisoria oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per Legge;
3) pone, con le prescrizioni di cui in parte motiva, definitivamente a carico dell'attore le spese ed i compensi per la C.T.U. Parte_1
già liquidati con Decreto del 28.11.2024.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 19.06.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
8
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. unica civile Processo verbale d'udienza del procedimento n° 39/2020 R.G.A.C. TRA
con avv. Stefano MARTINO;
Parte_1 ATTORE E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 avv. Francesco Stefano PROSPERO;
CONVENUTA All'udienza del 19.06.2025, innanzi al G.O.T. dr. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attore l'avv. Parte_1 Stefano MARTINO e per la convenuta , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., l'avv. Massimo SABUSCO in sostituzione dell'avv. Francesco Stefano PROSPERO. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento. Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale chiuso alle ore 15,10.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 19.06.2025 – proc. n° 39/2020 R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. unica civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dr. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 19.06.2025 e dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 39/2020 R.G.A.C. e vertente
TRA
con avv. Stefano MARTINO;
Parte_1
ATTORE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
avv. Francesco Stefano PROSPERO;
CONVENUTA
Oggetto:risoluzione contrattuale;
risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009, n° 69 ed
2 applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo
“svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata infondata in fatto e, di riflesso, anche in diritto cosicché
non merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata, vi è che:
A) l'attore non ha fruttuosamente contestato, sì da incorrere irrimediabilmente nelle conseguenze per sé pregiudizievoli di cui all'art. 115, 1° co., ultima parte, c.p.c. cui va prestato doveroso omaggio, le argomentazioni/
allegazioni addotte dalla convenuta, in termini accadimentali/fattuali, sin dalla propria Memoria difensiva di costituzione (tempestivamente depositata nel rispetto dei dettami di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.) in senso contrario a tutto quanto argomentato da esso attore nel proprio atto introduttivo ed a tanto non ha provveduto non solo alla prima difesa in ipotesi utile al riguardo [e da individuarsi nell'udienza del 11.02.2021
3 poiché immediatamente successiva a detta Memoria difensiva di costituzione, essendosi limitato a tale udienza ad un'impugnativa e contestazione delle avverse difese apparsa come del tutto generica e di mero stile (la parte non può, come noto, limitarsi unicamente ad un sostanziale mero censeo quia censeo ma, invece e ben diversamente, è al contrario onerata, affinché la propria dichiarata contestazione risulti meritevole di ipotetico propizio seguito, di allegare circostanze/accadimenti ed offrire elementi, anche in via istruttoria ed a relativo suffragio, in termini positivi e doverosamente tali da consentire di poi alla controparte l'esercizio del proprio diritto di difesa (ovvero di prendere compiuta posizione al riguardo e di contrastare giovevolmente la detta opposta contestazione)] ma neanche nella successiva udienza del 23.06.2021 (laddove risulta aver operato unicamente un semplice richiamo “ai propri precedenti scritti difensivi ed
alle conclusioni e richieste (…) articolate”) né, inoltre, ritenendo di non fruirne, nell'ambito del primo dei pur concessi termini (peraltro anche su propria richiesta) ex art. 183, 6° co., c.p.c. e nemmeno, inoltre ancora,
nell'ulteriore prosieguo del giudizio;
B) la situazione processuale in tal modo emersa appare, per innegabilità certa,
chiaramente ostativa all'accoglimento di quanto azionato [altresì in via subordinata ed a tale precipuo riguardo evidenziandosi come in ogni caso la chiesta “somma non inferiore ad € 10.000,00” (cfr. atto introduttivo, ivi pagg. 10 e 12) appaia del tutto disancorata da un qualunque elemento di valutazione, anche ipoteticamente in via equitativa giacché in disaccordo con i criteri di cui all'art. 1226 c.c., posto che contrariamente ragionando una qualsiasi eventuale determinazione positiva apparirebbe non già
meramente discrezionale bensì illegittimamente arbitraria] né può ritenersi
4 come confutata o sovvertita:
a) dalle risultanze ovvero dagli esiti delle pur ammesse (con inimpugnate ordinanze rese alle udienze del 09.12.2021 e del 08.02.2023) ed espletate (all'udienza del 13.10.2022 ed a quella detta del 08.02.2023
nonché del 22.04.2023, del 21.09.2023 e del 02.11.2023) prove orali atteso che esse risultanze/essi esiti, anche qualora (n.b.: qualora) fossero da considerarsi in efficace militanza delle posizioni di parte attrice,
comunque non consentirebbero di valutare favorevolmente (dunque al contrario di quanto sin qui processualmente emerso ed evidenziato) le istanze formulate dalla medesima parte attrice e ciò poiché giustappunto non avrebbero, ad ogni modo, alcuna possibilità/capacità di incidenza sulla richiamata situazione processuale siccome già cristallizzatasi nei termini e sensi appena precisati;
b) dalle risultanze della pur espletata C.T.U. [ancor più in quanto nel complesso sostanzialmente non in conformità con la linea assertiva dell'attore ovvero per il medesimo sfavorevoli (cfr., conclusivamente,
pag. 21 della c.d. “bozza” peritale, pag. 7 delle risposte dell'ausiliario del Giudice alle osservazioni di parte attrice, pag. 10 delle risposte dello stesso ausiliario alle osservazioni di parte convenuta e pagg. 2 e 3 degli altresì disposti chiarimenti alla C.T.U. in forza di ordinanza resa all'udienza del 19.12.2024)] – d'altronde ammessa con espressa salvezza di diversa valutazione in termini di rilevanza in sede di decisione finale giusta ordinanza (anch'essa inimpugnata) resa alla suindicata udienza del 02.11.2023 e benché dal sottoscritto giudicante condivisa (in sé strettamente intesa ed ai soli fini della conferma del
Decreto di liquidazione dei relativi compensi reso il 28.11.2024) e così
5 fatta propria nelle valutazioni operate, negli accertamenti condotti e nei risultati conclusivi raggiunti, anche relativamente ai richiamati chiarimenti poiché immuni da vizi di metodo o logico-giuridici di sorta – in quanto vanificate/superate ovvero travolte e private di valenza/rilevanza dalle valutazioni che precedono id est dalle determinanti e predominanti considerazioni sopra esplicitate;
c) dalle produzioni conclusionali (per le ragioni di cui immediatamente appresso).
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte,
posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda vene rigettata.
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come determinatasi venendo in tal modo liquidati interamente a carico dell'attore ed in favore della convenuta nella misura ritenuta equa come da dispositivo che
6 segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n° 55 (e ss.
mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia 13.08.2022 n° 147 vigente dal
23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con Cass. SS.UU.
17406/12 nonché Cass.18920/12) – in particolare considerati i relativi parametri e tenuto altresì conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1° co., D.M. 55/14
ri-cit. sugli importi medi così calcolati).
Sempre in ragione della soccombenza così come determinatasi, le spese ed i compensi per la C.T.U., già liquidati con Decreto del 28.11.2024, vengono definitivamente posti a carico del medesimo attore con conseguente diritto di ripetizione – fermo tra i contraddittori il vincolo di solidarietà passiva nei confronti del consulente – in capo a quello di essi contraddittori sulle somme che avesse eventualmente versato (o che dovesse eventualmente versare) in favore dello stesso consulente e siccome di competenza dell'altro.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di Parte_1
contro , in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante p.t., disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna, per l'effetto, l'attore alla refusione, Parte_1
in favore della convenuta , in persona del Controparte_1
7 legale rappresentante p.t., delle spese e dei compensi di giudizio liquidati in complessivi Euro 2.538,50 di cui Euro 0,00 per spese, Euro 459,50 per la fase di studio, Euro 388,50 per la fase introduttiva, Euro 840,00 per la fase istruttoria ed Euro 850,50 per la fase decisoria oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per Legge;
3) pone, con le prescrizioni di cui in parte motiva, definitivamente a carico dell'attore le spese ed i compensi per la C.T.U. Parte_1
già liquidati con Decreto del 28.11.2024.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 19.06.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
8