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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11,3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3284/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10952/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Pessi AR
e Raffaele Fabozzi ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 25/b:
RECLAMANTE
E
e rappresentate e difese, dagli Avv.ti CP_1 Controparte_2
Mario Antonini ed Alberto De Rosa ed elettivamente domiciliate in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 20; RECLAMATE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con due distinti ricorsi e adivano il Tribunale CP_1 Controparte_2 di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le stesse e la
- anche previa dichiarazione di sussistenza di AR fattispecie di interposizione fittizia di manodopera - a far data dal maggio 2010,
o da altra e diversa data e che venisse dichiarato il loro diritto all'inquadramento nella II Area Professionale 2° livello retributivo CCNL ABI , con condanna della al pagamento delle differenze retributive indicate
AR nei rispettivi ricorsi (Procedimenti iscritti al n. 10173/2021 e al n.10174/2021 RG). Si costituiva in entrambi i giudizi contestando i ricorsi e
AR chiedendone il rigetto. I due giudizi venivano riuniti nel proc. n.1073/2021 RG , veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell e il CP_3 giudizio veniva definito con sentenza n.10779/2023 che accoglieva le domande delle ricorrenti accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le ricorrenti e dal maggio 2010 con il diritto delle
AR ricorrenti all'inquadramento al 2 livello area professionale – livello retributivo 2 previsto dal CCNL di settore e con la condanna della
AR
al pagamento delle differenze retributive richieste dalle ricorrenti nei rispettivi
[...] ricorsi e al versamento dei contributi previdenziali. Nelle more del giudizio 1073/2021 RG le lavoratrici e adivano CP_1 Controparte_2 nuovamente il Tribunale di Roma con due distinti ricorsi (Proc. n.16924/2022 e proc. n.16929/2022 RG) ex art. 1 della l. 92/2012 chiedendo, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro con AR
, l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento che
[...] [...] aveva irrogato nei loro confronti in data 22 novembre 2021 e AR chiedevano altresì la reintegrazione nel posto di lavoro. Si costituiva in entrambi i giudizi eccependo il difetto di legittimazione passiva di AR
la violazione del divieto di bis in idem e l'infondatezza AR del ricorso. I due giudizi venivano riuniti nel giudizio n. 16924/2022 che veniva definito con ordinanza del 18.1.2024 che disponeva: “dichiara l'inefficacia del recesso orale impugnato e ordina la reintegrazione delle ricorrenti nel posto di lavoro occupato al momento del recesso;
condanna, inoltre, la società convenuta al risarcimento del danno subìto dalle ricorrenti che liquida in misura pari alla retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento all'effettiva reintegrazione nella misura di euro 2575,74 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna, infine, la società convenuta, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all nella misura ex lege. Condanna la CP_3 società convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3000,00 in favore di ciascuna delle ricorrenti, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.” Avverso la citata ordinanza proponeva opposizione la con ricorso depositato in data 16.2.2024 AR
e ritualmente notificato. Deduceva l'opponente che l'ordinanza impugnata si fondava su quanto accertato dalla sentenza n.1079/20023, oggetto di appello che era errata in quanto non aveva ritenuto l'intervenuta decadenza della domanda con riferimento all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro per il periodo in cui le lavoratrici erano dipendenti di , Parte_2 precedente appaltatrice rispetto alla GS, società appaltatrice del servizio di portineria nel periodo in cui erano stati presentati i ricorsi. Deduceva che essendo state le lavoratrici assunte da GS il 4.2.2019 nuova appaltatrice in virtù della clausola sociale, solo da tale data era ammissibile la domanda essendo invece intervenuta la decadenza ex art.32 L.183/2010 in relazione al periodo in cui le lavoratrici erano dipendenti di . Deducevano l'erronea e Parte_2 incongrua valutazione delle risultanze istruttorie in merito alla illeceità dell'appalto. Al riguardo precisava che le lavoratrici svolgevano le mansioni previste dall'appalto senza alcuna ingerenza nel rapporto lavorativo da parte di
Contestava le riproduzioni fonografiche allegate dalle AR lavoratrici già contestate in sede sommaria Deduceva l'inesistenza del licenziamento da parte di essendosi la committente AR limitata ad evidenziare alla appaltatrice le violazioni al contratto di appalto determinate dal comportamento delle due lavoratrici e deduceva la sua assoluta estraneità al provvedimento disciplinare e al trasferimento delle lavoratrici effettuati dalla datrice di lavoro delle stesse GS appaltatrice del servizio. Eccepiva comunque l'aliunde perceptum. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'Ill. Giudice adito voglia modificare l'ordinanza resa dal tribunale di Roma in data 18 gennaio 2024 nei giudizi recanti Rg 16924/22 e 16929/22 (riuniti sub rg.16924/22) rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque sprovvisto delle relative prove.
2. In ogni caso di condanna: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso, tenere conto ai fini della condanna dell'aliunde perceptum e percipiendum delle Sig.re e ” Si costituivano CP_1 Controparte_2 le opposte eccependo in via preliminare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per effetto del giudicato esterno formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza n. 3390/2024 del 19.3.2024. Deducevano che la citata sentenza n. 3390/2024 tra le lavoratrici, e GS AR SP ( formale datore di lavoro delle lavoratrici) aveva statuito: - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le sigg.re e e CP_1 CP_2 [...]
- la persistenza di detto rapporto con stante l'inesistenza di CP_4 CP_4 qualsivoglia atto idoneo ad interromperlo, incluso il licenziamento formalmente intimato da GS S.p.a., in quanto inesistente poiché intimato “a non domino”. Deduceva che detta sentenza era stata notificata in data 25.3.2024 ai fini della decorrenza del termine breve e non era stata impugnata da AR
acquisendo quindi forza di “cosa giudicata”. Chiedeva quindi il
[...] rigetto del ricorso In via subordinata chiedeva la sospensione ex art.295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione dell'appello della sentenza n.10779 /2023. Nel merito contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Il Tribunale, riteneva che “Il dispositivo della citata sentenza n. 3390/2024 recita testualmente: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara l'inesistenza del licenziamento impugnato in quanto intimato a non domino attesa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra parte ricorrente e la società convenuta …”. Con tale sentenza, pertanto, il giudice ha accertato: CP_4
- la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato le sigg.re e CP_1
e - la persistenza di detto rapporto con CP_2 AR
stante l'inesistenza di atti idonei ad interromperlo, AR incluso il licenziamento formalmente intimato da GS S.p.a., in quanto inesistente poiché intimato “a non domino”. La citata sentenza non solo ha fatto riferimento ai precedenti giurisprudenziali intervenuti tra le parti ma li ha recepiti nella parte motiva ponendoli come presupposto della propria decisione”. Invero, poiché “Nella motivazione della sentenza pertanto i precedenti provvedimenti giurisdizionali emessi vengono richiamati per gli accertamenti di fatto e le considerazioni di diritto ivi contenuti e costituiscono il presupposto logico/giuridico della statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza” riteneva che “Tale sentenza costituisce pertanto un accertamento definitivo ormai coperto da giudicato. L'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta è quindi fondata. Il ricorso deve quindi essere rigettato Nella motivazione della sentenza pertanto i precedenti provvedimenti giurisdizionali emessi vengono richiamati per gli accertamenti di fatto e le considerazioni di diritto ivi contenuti e costituiscono il presupposto logico/giuridico della statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza. Tale sentenza costituisce pertanto un accertamento definitivo ormai coperto da giudicato. L'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta è quindi fondata”, Pertanto rigettava Il ricorso e compensava le spese.
Con reclamo depositato il 28.11.2024, la ha AR impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, precisando, 1) l'”Erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'ordinanza n. 5508 del 24 gennaio 2024 travolta dal passaggio in giudicato della del sentenza del Tribunale di Roma n. 3390/24”. Deduce l'appellante che “Innanzitutto, occorre ribadire che non corrisponde al vero – come invece erroneamente ritenuto in sentenza – che la notifica della sentenza n. 3390 del 19 marzo 2024 (doc. F) sia avvenuta ad opera delle lavoratrici. È stata infatti GS a notificare, agli scriventi legali e a quelli delle lavoratrici, la sentenza suddetta (cfr. doc. 2). Tale circostanza non è di poco conto, posto che manifesta evidentemente che le lavoratrici (soccombenti) non avevano alcun interesse alla notifica e al passaggio in giudicato di detta sentenza. Ciò posto, occorre evidentemente esaminare la sentenza n. 3390/24 al fine di rendere evidente come la stessa non potesse essere oggetto di impugnazione da parte di e AR soprattutto non costituisca un accertamento definitivo ormai coperto da giudicato (come invece erroneamente ritenuto nella sentenza appellata) … La sentenza concludeva, dunque, per l'inesistenza del licenziamento irrogato dall'appaltatore GS, dichiarando la sussistenza di un rapporto subordinato tra Contr le due lavoratrici e ma sulla base di espresso richiamo di due provvedimenti (una sentenza e un'ordinanza) espressamente riconosciuti (e non avrebbe potuto essere diversamente) provvisori, non definitivi e non passati in giudicato, di immediata – ANCHE SE PROVVISORIA – esecuzione. Provvedimenti, si ribadisce, entrambi impugnati dalla ”: AR
2) “Sulla sentenza del Tribunale di Roma – sezione lavoro- n. 10779/23 e sull'accoglimento della domanda incidentale”. Dice l'appellante: “Erronea, incongrua e omessa valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti. Erroneità della sentenza per errata ricostruzione degli elementi di fatto in merito alla illeceità dell'appalto”.
Il reclamo è infondato Invero è in atti e non è oggetto di specifica contestazione che la sent. n. 3390/2024 sia stata notificata - e non sia stata oggetto di gravame alcuno - da parte del procuratore della GS SP. Parte del detto giudizio che ha originato la menzionata sentenza. Infatti, vero è che come affermato da Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023, “Nel rito del lavoro, ove più cause distinte ed indipendenti siano state riunite per mera identità di questioni, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti non segna l'inizio del termine breve per l'impugnazione contro tutte le altre parti, non operando in tale ipotesi l'unitarietà del termine di impugnazione, previsto per la diversa ipotesi di litisconsorzio necessario o, in ipotesi di litisconsorzio processuale, di cause inscindibili o dipendenti” (comunque rinvenibile nel caso di specie). Tuttavia, nel caso di specie, non si contesta il passaggio in giudicato sent. n. 3390/2024 né risultano elementi per opinare diversamente. Peraltro così si esprime la sentenza gravata:
“La Corte di Cassazione che con Ordinanza 11314/2018 ha precisato: “… secondo il consolidato indirizzo di questa Corte la rilevanza del giudicato esterno postula identità delle parti ed unicità del rapporto giuridico. In tal caso, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale, comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. 5478/2013; 3795/1999)….” Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione anche con successiva Ordinanza n.27013/2022. Nel caso di specie entrambe le parti hanno depositato la sentenza n. 3390/2024 del 19.3.2024 intervenuta nei giudizi riuniti n.28316/2023 e 28317/2023 proposti dalle ricorrenti e , nei confronti di CP_1 CP_2 [...]
e di GS SP . Le parti di detto giudizio sono quindi le AR medesime oltre a GS SP. Le resistenti hanno altresì provato di aver notificato la citata sentenza in data 25.3.2024. È pacifico che detta sentenza non è stata appellata. In tale giudizio le ricorrenti avevano tra l'altro avanzato le seguenti domande: “1. preliminarmente e in via incidentale: Accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la
[...]
- anche previa dichiarazione di sussistenza di fattispecie di AR interposizione fittizia di manodopera - a far data dal maggio 2010, o da quella diversa data che dovesse risultare di giustizia;
con diritto della ricorrente all'inquadramento nella II Area Professionale 2° livello retributivo CCNL ABI e/o in altra categoria superiore o inferiore ritenuta di giustizia;
2. Per l'effetto, in via principale, dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla parte ricorrente in data 7 novembre 2022 ovvero dichiarare che il licenziamento non produce effetti sulla continuità del rapporto anche poiché intimato “a non domino”, che deve pertanto considerarsi mai interrotto e, per l'effetto, ordinare al titolare del rapporto di lavoro come sopra accertato , in AR persona del legale rappresentante p.t., la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno subìto dalla ricorrente, stabilendo, a tal fine, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e/o ripristino, sulla base di € 2.575,74 mensili (o la diversa somma che sarà determinata anche in via equitativa) nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 3. In via subordinata: …” Il dispositivo della citata sentenza n. 3390/2024 recita testualmente: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara l'inesistenza del licenziamento impugnato in quanto intimato a non domino attesa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra parte ricorrente e la società convenuta …”. Con tale sentenza pertanto il giudice ha accertato : CP_4
- la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato le sigg.re e CP_1
e - la persistenza di detto rapporto con CP_2 AR
stante l'inesistenza di atti idonei ad interromperlo, AR incluso il licenziamento formalmente intimato da GS S.p.a., in quanto inesistente poiché intimato “a non domino”. La citata sentenza non solo ha fatto riferimento ai precedenti giurisprudenziali intervenuti tra le parti ma li ha recepiti nella parte motiva ponendoli come presupposto della propria decisione. Al riguardo infatti nella parte motiva della sentenza è precisato: “In ordine alla domanda incidentale proposta da parte ricorrente si osserva che la valutazione di tale domanda appare necessaria al fine di valutare la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla società convenuta GS s.p.a. e correttamente impugnato dalle ricorrenti sia nei confronti di che nei CP_4 confronti di GS s.p.a., formale datrice di lavoro, atteso che la natura giuridica del rapporto di lavoro, così come l'individuazione del soggetto che si assume essere datore di lavoro e destinatario dei provvedimenti di tutela ex art. 18 delle legge n. 300/70, risultano tra le questioni che il giudice deve affrontare e risolvere nel percorso per giungere alla decisione di merito sulla domanda, che è appunto quella concernente la legittimità o meno del licenziamento impugnato. Deve ritenersi la fondatezza di tale domanda incidentale sulla scorta di quanto già accertato nei giudizi inter partes promossi dalle medesime ricorrenti all'esito dei quali è stata emessa, innanzitutto, la sentenza n. 10779/2023, pubblicata il 17 gennaio 2024, emessa a definizione dei procedimenti riuniti RG 10173-10174/2021 RG, con la quale il sottoscritto Giudice ha dichiarato che tra le parti odierne ricorrenti e AR intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal maggio 2010 nonché il diritto di parte ricorrente all'inquadramento al 2^ area professionale livello retributivo 2° - previsto dal CCNL di settore applicabile ed alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale ed ha condannato la società convenuta al pagamento AR in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 58.857,65 ed CP_1 in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 68.786,37 CP_2 per le differenze dovute per i titoli indicati in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, nonché al versamento ad dei contributi previdenziali omessi e non prescritti, oltre sanzioni civili dalla CP_3 maturazione al soddisfo. E' stata successivamente emessa dal sottoscritto Giudice l'ordinanza ex art. 47 L.n. 92/12 n. 5508/2024 in data 18 gennaio 2024 che ha definito i procedimenti riuniti 16924-16929/2022 di RG promossi sempre dalle odierne ricorrenti nei confronti della società convenuta CDP con la quale Contr è stata dichiarata l'inefficacia del recesso orale impugnato intimato da ed ordinata la reintegrazione delle ricorrenti nel posto di lavoro occupato al momento del recesso con condanna della società convenuta CDP al risarcimento del danno subìto dalle ricorrenti liquidato in misura pari ….. Tali provvedimenti, con il loro contenuto di accertamento e di condanna e la loro efficacia provvisoriamente esecutiva ex lege, debbono essere richiamati espressamente anche in questo giudizio quali precedenti conformi ai sensi dell'art.118 bis disp att. c.p.c. ai fini della considerazione della fondatezza della domanda incidentale proposta da parte ricorrente e della successiva valutazione della legittimità del licenziamento per giusta causa impugnato comunicato in data 9/11/22 ed impugnato stragiudizialmente dalle ricorrenti in data 30/12/22. … Nel merito occorre, innanzitutto, considerare che l'accertamento dell'attuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti ricorrenti e la società convenuta CP_4 derivante dai provvedimenti giurisdizionali sopra citati impone la declaratoria di inesistenza del licenziamento impugnato intimato dalla società GS s.p.a. in quanto intimato “a non domino” malgrado tali provvedimenti non risultino definitivi o passati in giudicato atteso che gli stessi producono i loro effetti, sia pur provvisori, secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha affermato che la stabilità della sentenza impugnata, anche se provvisoria, costituisce naturale proprietà dell'atto giurisdizionale, che esprime la volontà della legge nel caso concreto e con questa l'esigenza di una sua immediata, anche se provvisoria, attuazione nell'attesa del formarsi del giudicato ed indipendentemente da questo ( Cass. SU n. 14060/04 – n. 10027/12). Inoltre, nel caso di interposizione di manodopera vietata, come anche nell'appalto non genuino, il rapporto di lavoro si instaura effettivamente con l'interponente, sicché il licenziamento del lavoratore intimato dal datore apparente o interposto non è solo illegittimo ma giuridicamente inesistente, con conseguente impossibilità di ratifica da parte dell'interponente trattandosi di atto proveniente da soggetto estraneo al rapporto lavorativo ( Cass. n. 23684/2010 ):…”. Nella motivazione della sentenza, pertanto, i precedenti provvedimenti giurisdizionali emessi vengono richiamati per gli accertamenti di fatto e le considerazioni di diritto ivi contenuti e costituiscono il presupposto logico/giuridico delle statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza. La sentenza n. 3390/2024 costituisce, pertanto, un accertamento definitivo ormai coperto da giudicato. La società appellante lamenta, inoltre, che la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di decadenza dall'impugnativa ex art. 39 del D.ls. 81/2015, non dichiarando, pertanto, l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per lo spirare dei termini ex art 39 d.lgs. 81/15 e 6 l. 604/66, in quanto l'impugnativa del rapporto di lavoro in somministrazione irregolare sarebbe avvenuto solo con lettera del 27.02.2018. Secondo l'appellante non avrebbe rilievo la data di formale cessazione del rapporto lavorativo con il formale datore di lavoro, essendo rivelante esclusivamente la data dell'ultima prestazione resa in favore dell'”utilizzatore” nell'appalto presupposto come non genuino. Da subito, occorre precisare che “Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore – ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore – intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 - che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore" - non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicchè in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica. (Nella specie, la S. C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva fatto decorrere il termine di decadenza stragiudiziale dalla cessazione del rapporto, pur in assenza di un licenziamento comunicato per iscritto)”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 30490 del 28/10/2021. Al riguardo, si evidenzia, comunque, che l'art. 80-bis, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 34/2020, ad opera della l. n. 77/2020, è recentemente intervenuto a chiarire, in via di interpretazione autentica, il contenuto dell'art. 38, 3° comma, D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui «Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione». Ebbene, la norma di interpretazione autentica dispone, in particolare, che il 3° comma, art. 38, d.lgs. n. 81/2015 «si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento». Pertanto, esclusa la possibilità di imputare al soggetto “utilizzatore” (
[...]
il licenziamento intimato alla lavoratrice dal proprio AR datore di lavoro formale, questo deve ritenersi tamquat non esset o, comunque, inesistente e, pertanto, inidoneo a far decorrere qualsivoglia termine decadenziale, come sopra evidenziato. Infine, circa la deduzione dell'appellante secondo cui “nulla è dovuto in quanto l'indennità viene prevista per il periodo “dalla cessazione e la pronuncia”, e, per le SSUU, ha carattere retributivo, mentre nel nostro caso la cessazione è determinata non già da una finita utilizzazione, ma da un licenziamento del
“somministratore” non impugnato (almeno non nei confronti di , cui non CP_5
è seguita alcuna prestazione della lavoratrice” giova osservare che il licenziamento risulta impugnato e, comunque, è doveroso rilevare che, come stabilito dall'art. 39 D.lgs. n. 81/2015 “La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”, Detto ciò, la ulteriore deduzione di parte appellante secondo cui sarebbe “di palmare evidenza che alla ricorrente non potrebbe essere ragionevolmente riconosciuta un'indennità superiore al minimo” resta priva di specificazione alcuna se non in termini del tutto generici di un mero rinvio all'art. 8 L 604/1966 e a quanto disposto dallo stesso in via generale. Infine, l'inquadramento e l'applicazione all'appellata della invocata contrattazione collettiva non risultano essere stati oggetto di specifica contestazione da parte della società appellante in primo grado. né risulta che la stessa abbia provato con qualche idoneo conteggio l'erronea valutazione degli stessi né la medesima parte specifica e dimostra che l'importo richiesto dovrebbe essere diverso. In ordine, poi, alla “circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c.”, così Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1636 del 24/01/2020, E al riguardo nulla risulta dimostrato. Giova da ultimo, in ogni caso, precisare che “La declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003, che non contiene alcuna previsione in ordine alle conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro per rifiuto illegittimo del datore di lavoro e della regola sinallagmatica della corrispettività, in relazione agli artt. 3,36 e 41 Cost.”, così Cass. Sez. U - , Sentenza n. 2990 del 07/02/2018 Per le su esposte ragioni, l'appello va rigettato. In considerazione della soccombenza, parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta il reclamo: - condanna la società reclamante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 4997,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 11.3.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
Composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11,3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3284/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10952/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Pessi AR
e Raffaele Fabozzi ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 25/b:
RECLAMANTE
E
e rappresentate e difese, dagli Avv.ti CP_1 Controparte_2
Mario Antonini ed Alberto De Rosa ed elettivamente domiciliate in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 20; RECLAMATE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con due distinti ricorsi e adivano il Tribunale CP_1 Controparte_2 di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le stesse e la
- anche previa dichiarazione di sussistenza di AR fattispecie di interposizione fittizia di manodopera - a far data dal maggio 2010,
o da altra e diversa data e che venisse dichiarato il loro diritto all'inquadramento nella II Area Professionale 2° livello retributivo CCNL ABI , con condanna della al pagamento delle differenze retributive indicate
AR nei rispettivi ricorsi (Procedimenti iscritti al n. 10173/2021 e al n.10174/2021 RG). Si costituiva in entrambi i giudizi contestando i ricorsi e
AR chiedendone il rigetto. I due giudizi venivano riuniti nel proc. n.1073/2021 RG , veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell e il CP_3 giudizio veniva definito con sentenza n.10779/2023 che accoglieva le domande delle ricorrenti accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le ricorrenti e dal maggio 2010 con il diritto delle
AR ricorrenti all'inquadramento al 2 livello area professionale – livello retributivo 2 previsto dal CCNL di settore e con la condanna della
AR
al pagamento delle differenze retributive richieste dalle ricorrenti nei rispettivi
[...] ricorsi e al versamento dei contributi previdenziali. Nelle more del giudizio 1073/2021 RG le lavoratrici e adivano CP_1 Controparte_2 nuovamente il Tribunale di Roma con due distinti ricorsi (Proc. n.16924/2022 e proc. n.16929/2022 RG) ex art. 1 della l. 92/2012 chiedendo, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro con AR
, l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento che
[...] [...] aveva irrogato nei loro confronti in data 22 novembre 2021 e AR chiedevano altresì la reintegrazione nel posto di lavoro. Si costituiva in entrambi i giudizi eccependo il difetto di legittimazione passiva di AR
la violazione del divieto di bis in idem e l'infondatezza AR del ricorso. I due giudizi venivano riuniti nel giudizio n. 16924/2022 che veniva definito con ordinanza del 18.1.2024 che disponeva: “dichiara l'inefficacia del recesso orale impugnato e ordina la reintegrazione delle ricorrenti nel posto di lavoro occupato al momento del recesso;
condanna, inoltre, la società convenuta al risarcimento del danno subìto dalle ricorrenti che liquida in misura pari alla retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento all'effettiva reintegrazione nella misura di euro 2575,74 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna, infine, la società convenuta, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all nella misura ex lege. Condanna la CP_3 società convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3000,00 in favore di ciascuna delle ricorrenti, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.” Avverso la citata ordinanza proponeva opposizione la con ricorso depositato in data 16.2.2024 AR
e ritualmente notificato. Deduceva l'opponente che l'ordinanza impugnata si fondava su quanto accertato dalla sentenza n.1079/20023, oggetto di appello che era errata in quanto non aveva ritenuto l'intervenuta decadenza della domanda con riferimento all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro per il periodo in cui le lavoratrici erano dipendenti di , Parte_2 precedente appaltatrice rispetto alla GS, società appaltatrice del servizio di portineria nel periodo in cui erano stati presentati i ricorsi. Deduceva che essendo state le lavoratrici assunte da GS il 4.2.2019 nuova appaltatrice in virtù della clausola sociale, solo da tale data era ammissibile la domanda essendo invece intervenuta la decadenza ex art.32 L.183/2010 in relazione al periodo in cui le lavoratrici erano dipendenti di . Deducevano l'erronea e Parte_2 incongrua valutazione delle risultanze istruttorie in merito alla illeceità dell'appalto. Al riguardo precisava che le lavoratrici svolgevano le mansioni previste dall'appalto senza alcuna ingerenza nel rapporto lavorativo da parte di
Contestava le riproduzioni fonografiche allegate dalle AR lavoratrici già contestate in sede sommaria Deduceva l'inesistenza del licenziamento da parte di essendosi la committente AR limitata ad evidenziare alla appaltatrice le violazioni al contratto di appalto determinate dal comportamento delle due lavoratrici e deduceva la sua assoluta estraneità al provvedimento disciplinare e al trasferimento delle lavoratrici effettuati dalla datrice di lavoro delle stesse GS appaltatrice del servizio. Eccepiva comunque l'aliunde perceptum. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'Ill. Giudice adito voglia modificare l'ordinanza resa dal tribunale di Roma in data 18 gennaio 2024 nei giudizi recanti Rg 16924/22 e 16929/22 (riuniti sub rg.16924/22) rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque sprovvisto delle relative prove.
2. In ogni caso di condanna: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso, tenere conto ai fini della condanna dell'aliunde perceptum e percipiendum delle Sig.re e ” Si costituivano CP_1 Controparte_2 le opposte eccependo in via preliminare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per effetto del giudicato esterno formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza n. 3390/2024 del 19.3.2024. Deducevano che la citata sentenza n. 3390/2024 tra le lavoratrici, e GS AR SP ( formale datore di lavoro delle lavoratrici) aveva statuito: - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le sigg.re e e CP_1 CP_2 [...]
- la persistenza di detto rapporto con stante l'inesistenza di CP_4 CP_4 qualsivoglia atto idoneo ad interromperlo, incluso il licenziamento formalmente intimato da GS S.p.a., in quanto inesistente poiché intimato “a non domino”. Deduceva che detta sentenza era stata notificata in data 25.3.2024 ai fini della decorrenza del termine breve e non era stata impugnata da AR
acquisendo quindi forza di “cosa giudicata”. Chiedeva quindi il
[...] rigetto del ricorso In via subordinata chiedeva la sospensione ex art.295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione dell'appello della sentenza n.10779 /2023. Nel merito contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Il Tribunale, riteneva che “Il dispositivo della citata sentenza n. 3390/2024 recita testualmente: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara l'inesistenza del licenziamento impugnato in quanto intimato a non domino attesa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra parte ricorrente e la società convenuta …”. Con tale sentenza, pertanto, il giudice ha accertato: CP_4
- la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato le sigg.re e CP_1
e - la persistenza di detto rapporto con CP_2 AR
stante l'inesistenza di atti idonei ad interromperlo, AR incluso il licenziamento formalmente intimato da GS S.p.a., in quanto inesistente poiché intimato “a non domino”. La citata sentenza non solo ha fatto riferimento ai precedenti giurisprudenziali intervenuti tra le parti ma li ha recepiti nella parte motiva ponendoli come presupposto della propria decisione”. Invero, poiché “Nella motivazione della sentenza pertanto i precedenti provvedimenti giurisdizionali emessi vengono richiamati per gli accertamenti di fatto e le considerazioni di diritto ivi contenuti e costituiscono il presupposto logico/giuridico della statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza” riteneva che “Tale sentenza costituisce pertanto un accertamento definitivo ormai coperto da giudicato. L'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta è quindi fondata. Il ricorso deve quindi essere rigettato Nella motivazione della sentenza pertanto i precedenti provvedimenti giurisdizionali emessi vengono richiamati per gli accertamenti di fatto e le considerazioni di diritto ivi contenuti e costituiscono il presupposto logico/giuridico della statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza. Tale sentenza costituisce pertanto un accertamento definitivo ormai coperto da giudicato. L'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta è quindi fondata”, Pertanto rigettava Il ricorso e compensava le spese.
Con reclamo depositato il 28.11.2024, la ha AR impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, precisando, 1) l'”Erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'ordinanza n. 5508 del 24 gennaio 2024 travolta dal passaggio in giudicato della del sentenza del Tribunale di Roma n. 3390/24”. Deduce l'appellante che “Innanzitutto, occorre ribadire che non corrisponde al vero – come invece erroneamente ritenuto in sentenza – che la notifica della sentenza n. 3390 del 19 marzo 2024 (doc. F) sia avvenuta ad opera delle lavoratrici. È stata infatti GS a notificare, agli scriventi legali e a quelli delle lavoratrici, la sentenza suddetta (cfr. doc. 2). Tale circostanza non è di poco conto, posto che manifesta evidentemente che le lavoratrici (soccombenti) non avevano alcun interesse alla notifica e al passaggio in giudicato di detta sentenza. Ciò posto, occorre evidentemente esaminare la sentenza n. 3390/24 al fine di rendere evidente come la stessa non potesse essere oggetto di impugnazione da parte di e AR soprattutto non costituisca un accertamento definitivo ormai coperto da giudicato (come invece erroneamente ritenuto nella sentenza appellata) … La sentenza concludeva, dunque, per l'inesistenza del licenziamento irrogato dall'appaltatore GS, dichiarando la sussistenza di un rapporto subordinato tra Contr le due lavoratrici e ma sulla base di espresso richiamo di due provvedimenti (una sentenza e un'ordinanza) espressamente riconosciuti (e non avrebbe potuto essere diversamente) provvisori, non definitivi e non passati in giudicato, di immediata – ANCHE SE PROVVISORIA – esecuzione. Provvedimenti, si ribadisce, entrambi impugnati dalla ”: AR
2) “Sulla sentenza del Tribunale di Roma – sezione lavoro- n. 10779/23 e sull'accoglimento della domanda incidentale”. Dice l'appellante: “Erronea, incongrua e omessa valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti. Erroneità della sentenza per errata ricostruzione degli elementi di fatto in merito alla illeceità dell'appalto”.
Il reclamo è infondato Invero è in atti e non è oggetto di specifica contestazione che la sent. n. 3390/2024 sia stata notificata - e non sia stata oggetto di gravame alcuno - da parte del procuratore della GS SP. Parte del detto giudizio che ha originato la menzionata sentenza. Infatti, vero è che come affermato da Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023, “Nel rito del lavoro, ove più cause distinte ed indipendenti siano state riunite per mera identità di questioni, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti non segna l'inizio del termine breve per l'impugnazione contro tutte le altre parti, non operando in tale ipotesi l'unitarietà del termine di impugnazione, previsto per la diversa ipotesi di litisconsorzio necessario o, in ipotesi di litisconsorzio processuale, di cause inscindibili o dipendenti” (comunque rinvenibile nel caso di specie). Tuttavia, nel caso di specie, non si contesta il passaggio in giudicato sent. n. 3390/2024 né risultano elementi per opinare diversamente. Peraltro così si esprime la sentenza gravata:
“La Corte di Cassazione che con Ordinanza 11314/2018 ha precisato: “… secondo il consolidato indirizzo di questa Corte la rilevanza del giudicato esterno postula identità delle parti ed unicità del rapporto giuridico. In tal caso, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale, comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. 5478/2013; 3795/1999)….” Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione anche con successiva Ordinanza n.27013/2022. Nel caso di specie entrambe le parti hanno depositato la sentenza n. 3390/2024 del 19.3.2024 intervenuta nei giudizi riuniti n.28316/2023 e 28317/2023 proposti dalle ricorrenti e , nei confronti di CP_1 CP_2 [...]
e di GS SP . Le parti di detto giudizio sono quindi le AR medesime oltre a GS SP. Le resistenti hanno altresì provato di aver notificato la citata sentenza in data 25.3.2024. È pacifico che detta sentenza non è stata appellata. In tale giudizio le ricorrenti avevano tra l'altro avanzato le seguenti domande: “1. preliminarmente e in via incidentale: Accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la
[...]
- anche previa dichiarazione di sussistenza di fattispecie di AR interposizione fittizia di manodopera - a far data dal maggio 2010, o da quella diversa data che dovesse risultare di giustizia;
con diritto della ricorrente all'inquadramento nella II Area Professionale 2° livello retributivo CCNL ABI e/o in altra categoria superiore o inferiore ritenuta di giustizia;
2. Per l'effetto, in via principale, dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla parte ricorrente in data 7 novembre 2022 ovvero dichiarare che il licenziamento non produce effetti sulla continuità del rapporto anche poiché intimato “a non domino”, che deve pertanto considerarsi mai interrotto e, per l'effetto, ordinare al titolare del rapporto di lavoro come sopra accertato , in AR persona del legale rappresentante p.t., la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno subìto dalla ricorrente, stabilendo, a tal fine, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e/o ripristino, sulla base di € 2.575,74 mensili (o la diversa somma che sarà determinata anche in via equitativa) nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 3. In via subordinata: …” Il dispositivo della citata sentenza n. 3390/2024 recita testualmente: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara l'inesistenza del licenziamento impugnato in quanto intimato a non domino attesa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra parte ricorrente e la società convenuta …”. Con tale sentenza pertanto il giudice ha accertato : CP_4
- la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato le sigg.re e CP_1
e - la persistenza di detto rapporto con CP_2 AR
stante l'inesistenza di atti idonei ad interromperlo, AR incluso il licenziamento formalmente intimato da GS S.p.a., in quanto inesistente poiché intimato “a non domino”. La citata sentenza non solo ha fatto riferimento ai precedenti giurisprudenziali intervenuti tra le parti ma li ha recepiti nella parte motiva ponendoli come presupposto della propria decisione. Al riguardo infatti nella parte motiva della sentenza è precisato: “In ordine alla domanda incidentale proposta da parte ricorrente si osserva che la valutazione di tale domanda appare necessaria al fine di valutare la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla società convenuta GS s.p.a. e correttamente impugnato dalle ricorrenti sia nei confronti di che nei CP_4 confronti di GS s.p.a., formale datrice di lavoro, atteso che la natura giuridica del rapporto di lavoro, così come l'individuazione del soggetto che si assume essere datore di lavoro e destinatario dei provvedimenti di tutela ex art. 18 delle legge n. 300/70, risultano tra le questioni che il giudice deve affrontare e risolvere nel percorso per giungere alla decisione di merito sulla domanda, che è appunto quella concernente la legittimità o meno del licenziamento impugnato. Deve ritenersi la fondatezza di tale domanda incidentale sulla scorta di quanto già accertato nei giudizi inter partes promossi dalle medesime ricorrenti all'esito dei quali è stata emessa, innanzitutto, la sentenza n. 10779/2023, pubblicata il 17 gennaio 2024, emessa a definizione dei procedimenti riuniti RG 10173-10174/2021 RG, con la quale il sottoscritto Giudice ha dichiarato che tra le parti odierne ricorrenti e AR intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal maggio 2010 nonché il diritto di parte ricorrente all'inquadramento al 2^ area professionale livello retributivo 2° - previsto dal CCNL di settore applicabile ed alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale ed ha condannato la società convenuta al pagamento AR in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 58.857,65 ed CP_1 in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 68.786,37 CP_2 per le differenze dovute per i titoli indicati in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, nonché al versamento ad dei contributi previdenziali omessi e non prescritti, oltre sanzioni civili dalla CP_3 maturazione al soddisfo. E' stata successivamente emessa dal sottoscritto Giudice l'ordinanza ex art. 47 L.n. 92/12 n. 5508/2024 in data 18 gennaio 2024 che ha definito i procedimenti riuniti 16924-16929/2022 di RG promossi sempre dalle odierne ricorrenti nei confronti della società convenuta CDP con la quale Contr è stata dichiarata l'inefficacia del recesso orale impugnato intimato da ed ordinata la reintegrazione delle ricorrenti nel posto di lavoro occupato al momento del recesso con condanna della società convenuta CDP al risarcimento del danno subìto dalle ricorrenti liquidato in misura pari ….. Tali provvedimenti, con il loro contenuto di accertamento e di condanna e la loro efficacia provvisoriamente esecutiva ex lege, debbono essere richiamati espressamente anche in questo giudizio quali precedenti conformi ai sensi dell'art.118 bis disp att. c.p.c. ai fini della considerazione della fondatezza della domanda incidentale proposta da parte ricorrente e della successiva valutazione della legittimità del licenziamento per giusta causa impugnato comunicato in data 9/11/22 ed impugnato stragiudizialmente dalle ricorrenti in data 30/12/22. … Nel merito occorre, innanzitutto, considerare che l'accertamento dell'attuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti ricorrenti e la società convenuta CP_4 derivante dai provvedimenti giurisdizionali sopra citati impone la declaratoria di inesistenza del licenziamento impugnato intimato dalla società GS s.p.a. in quanto intimato “a non domino” malgrado tali provvedimenti non risultino definitivi o passati in giudicato atteso che gli stessi producono i loro effetti, sia pur provvisori, secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha affermato che la stabilità della sentenza impugnata, anche se provvisoria, costituisce naturale proprietà dell'atto giurisdizionale, che esprime la volontà della legge nel caso concreto e con questa l'esigenza di una sua immediata, anche se provvisoria, attuazione nell'attesa del formarsi del giudicato ed indipendentemente da questo ( Cass. SU n. 14060/04 – n. 10027/12). Inoltre, nel caso di interposizione di manodopera vietata, come anche nell'appalto non genuino, il rapporto di lavoro si instaura effettivamente con l'interponente, sicché il licenziamento del lavoratore intimato dal datore apparente o interposto non è solo illegittimo ma giuridicamente inesistente, con conseguente impossibilità di ratifica da parte dell'interponente trattandosi di atto proveniente da soggetto estraneo al rapporto lavorativo ( Cass. n. 23684/2010 ):…”. Nella motivazione della sentenza, pertanto, i precedenti provvedimenti giurisdizionali emessi vengono richiamati per gli accertamenti di fatto e le considerazioni di diritto ivi contenuti e costituiscono il presupposto logico/giuridico delle statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza. La sentenza n. 3390/2024 costituisce, pertanto, un accertamento definitivo ormai coperto da giudicato. La società appellante lamenta, inoltre, che la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di decadenza dall'impugnativa ex art. 39 del D.ls. 81/2015, non dichiarando, pertanto, l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per lo spirare dei termini ex art 39 d.lgs. 81/15 e 6 l. 604/66, in quanto l'impugnativa del rapporto di lavoro in somministrazione irregolare sarebbe avvenuto solo con lettera del 27.02.2018. Secondo l'appellante non avrebbe rilievo la data di formale cessazione del rapporto lavorativo con il formale datore di lavoro, essendo rivelante esclusivamente la data dell'ultima prestazione resa in favore dell'”utilizzatore” nell'appalto presupposto come non genuino. Da subito, occorre precisare che “Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore – ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore – intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 - che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore" - non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicchè in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica. (Nella specie, la S. C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva fatto decorrere il termine di decadenza stragiudiziale dalla cessazione del rapporto, pur in assenza di un licenziamento comunicato per iscritto)”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 30490 del 28/10/2021. Al riguardo, si evidenzia, comunque, che l'art. 80-bis, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 34/2020, ad opera della l. n. 77/2020, è recentemente intervenuto a chiarire, in via di interpretazione autentica, il contenuto dell'art. 38, 3° comma, D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui «Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione». Ebbene, la norma di interpretazione autentica dispone, in particolare, che il 3° comma, art. 38, d.lgs. n. 81/2015 «si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento». Pertanto, esclusa la possibilità di imputare al soggetto “utilizzatore” (
[...]
il licenziamento intimato alla lavoratrice dal proprio AR datore di lavoro formale, questo deve ritenersi tamquat non esset o, comunque, inesistente e, pertanto, inidoneo a far decorrere qualsivoglia termine decadenziale, come sopra evidenziato. Infine, circa la deduzione dell'appellante secondo cui “nulla è dovuto in quanto l'indennità viene prevista per il periodo “dalla cessazione e la pronuncia”, e, per le SSUU, ha carattere retributivo, mentre nel nostro caso la cessazione è determinata non già da una finita utilizzazione, ma da un licenziamento del
“somministratore” non impugnato (almeno non nei confronti di , cui non CP_5
è seguita alcuna prestazione della lavoratrice” giova osservare che il licenziamento risulta impugnato e, comunque, è doveroso rilevare che, come stabilito dall'art. 39 D.lgs. n. 81/2015 “La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”, Detto ciò, la ulteriore deduzione di parte appellante secondo cui sarebbe “di palmare evidenza che alla ricorrente non potrebbe essere ragionevolmente riconosciuta un'indennità superiore al minimo” resta priva di specificazione alcuna se non in termini del tutto generici di un mero rinvio all'art. 8 L 604/1966 e a quanto disposto dallo stesso in via generale. Infine, l'inquadramento e l'applicazione all'appellata della invocata contrattazione collettiva non risultano essere stati oggetto di specifica contestazione da parte della società appellante in primo grado. né risulta che la stessa abbia provato con qualche idoneo conteggio l'erronea valutazione degli stessi né la medesima parte specifica e dimostra che l'importo richiesto dovrebbe essere diverso. In ordine, poi, alla “circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c.”, così Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1636 del 24/01/2020, E al riguardo nulla risulta dimostrato. Giova da ultimo, in ogni caso, precisare che “La declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003, che non contiene alcuna previsione in ordine alle conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro per rifiuto illegittimo del datore di lavoro e della regola sinallagmatica della corrispettività, in relazione agli artt. 3,36 e 41 Cost.”, così Cass. Sez. U - , Sentenza n. 2990 del 07/02/2018 Per le su esposte ragioni, l'appello va rigettato. In considerazione della soccombenza, parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta il reclamo: - condanna la società reclamante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 4997,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 11.3.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste