Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 680/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 680/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. , in proprio e come l.r.p.t. della Parte_1 C.F._1
P.I. ), qui di seguito anche solo “ , Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 con l'avv. MARCO PASCALE (C.F. CodiceFiscale_2
Email_1
-appellanti- nei confronti di
(C.F.-P.I. ), in persona dei suoi Procuratori Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore e qui di seguito anche solo “ ”, Controparte_2 con l'avv. GIAMBATTISTA LOMARTIRE (C.F. CodiceFiscale_3
Email_2
-appellata-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 253/2020 del Tribunale di Locri, pubblicata il
3/04/2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 264/2013 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.02.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.03.2013 Parte_1
in proprio e quale l.r.p.t. della ha instaurato, innanzi al Tribunale di Locri, il CP_1
giudizio di 1° grado (proc. n. 264/2013 R.G.), ivi rappresentando che:
(A) aveva intrattenuto con la un c/c di corrispondenza avente n. Controparte_2
1287/4, poi rinumerato come n. 1524/5 (trattandosi di unico rapporto sorto e proseguito senza soluzione di continuità), nonché un mutuo fondiario decennale (stipulato in data 27.03.2009 e avente Rep./Racc. nn. 19666/8752);
(B) tali rapporti erano afflitti da diversi vizi (e.g. anatocismo, c.m.s. contra legem, valute d'uso, tasso d'interesse ultra-legale non debitamente pattuito e indeterminato, usurarietà, nonché, quanto al mutuo, il suo difetto di causa in virtù del suo collegamento con il c/c e l'illegittimità del tasso effettivo applicato per differenza rispetto a quello nominale convenuto).
Sulla scorta di ciò la parte attrice ha chiesto al Tribunale di voler: accertare e dichiarare i predetti vizi e, per l'effetto, condannare la alla ripetizione Controparte_2 dell'indebito
I.1.2.- Con comparsa del 3.07.2013 si è poi costituita la , Controparte_2
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
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(A) la decadenza, ex art. 119 T.U.B., dalla facoltà di sollevare eccezioni;
(B) l'infondatezza, in ogni caso, delle altrui eccezioni, non risultando i rapporti afflitti dai vizi ex adverso prospettati.
In virtù di ciò tale convenuta ha pertanto chiesto al Tribunale di voler respingere le domande attoree.
I.1.3.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di apposito approfondimento peritale (cfr. C.T.U. depositato il
9.03.2015), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 253/2020 del 3/04/2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) accolto parzialmente le domande attoree e condannato la convenuta al pagamento in suo favore dell'importo di € 8.436,54, oltre interessi;
(b) compensato integralmente tra le parti le spese processuali e di C.T.U. (poste al 50% a carico di ciascuna parte).
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dal e dalla Parte_1
i quali hanno instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 680/2020) e CP_1
ivi in particolare prospettato:
(1) l'invalidità del contratto di mutuo del 27.03.2009, con nullità totale [in quanto finalizzato a estinguere pregresse esposizioni debitorie] ovvero, in subordine, parziale [in conseguenza del collegamento negoziale in senso tecnico rispetto al saldo illegittimo dei c/c];
(2) l'erronea rideterminazione, poi, del saldo dei c/c (nn. 1524, 1287 e 1916), considerando, quanto al primo (c/c n. 1524), il potere di jus variandi (comportante l'indeterminatezza degli interessi e in ogni caso modifiche peggiorative da ritenersi inefficaci ex art. 118 T.U.B.), nonché, quanto ai rapporti ulteriori (c/c nn. 1287 e 1916), la non corretta applicazione del disposto di cui all'art. 117 T.U.B..
I.2.2.- Con comparsa del 10.03.2021 si è poi costituita anche in questo grado la
, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo: Controparte_2
(1) l'inammissibilità, ex art. 342 nonché artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., dell'avverso appello;
(B) l'infondatezza, in ogni caso, del gravame proposto.
I.2.3.- Con provvedimento comunicato alle parti il 18.03.2024 il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.02.2025.
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I.2.4.- All'esito di tale udienza, con provvedimento del 7.02.2025, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(1) è da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., considerando che nel gravame proposto gli appellanti risultano aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ.,
Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(2) è parimenti da disattendere anche l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., atteso che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, è pacifico che la Corte abbia implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito, come detto, da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non già dell'ordinanza;
(3) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
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24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, come evidente, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Tanto precisato, nel merito l'appello proposto è poi da disattendersi, a ciò conseguendo l'integrale conferma della sentenza gravata.
V.- Prendendo le mosse, a tal riguardo, dal motivo di gravame globalmente afferente il mutuo del 27.03.2009 [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], occorre osservare che entrambe le censure ivi articolate risultano meritevoli di reiezione, sia quella (avanzata in via prioritaria) di nullità totale [poiché infondata: v. infra, sub V.1.-V.2.4.], sia quella (fatta invece valere in via gradata) di nullità parziale [poiché, in tal caso, inammissibile: v. infra, sub V.3.-V.4.2.].
V.1.- Quanto, in particolare, alla doglianza principaliter avanzata, giova evidenziare che l'integrale nullità del mutuo de quo si è qui contestata sulla scorta della sua finalizzazione all'estinzione di pregresse esposizioni debitorie, assumendo, in specie, che da ciò derivasse:
(a) la sua nullità per mancanza dei presupposti del mutuo fondiario ex art. 38 T.U.B. e dunque di causa;
(b) la sua non ascrivibilità, per difetto di traditio, neanche allo schema del mutuo tout court;
(c) la sua riconducibilità, invece, a un mero pactum de non petendo ad tempus, di per sé inidoneo a supportare una domanda restitutoria di somme di danaro;
(d) la sua invalidità, in ogni caso [cfr. pag. 10 della comparsa conclusionale delle parti appellanti], per assenza di consenso della correntista a tale atto dispositivo.
V.2.- Tali complessive deduzioni, tuttavia, risultano da integralmente respingersi alla luce della piena validità, da ultimo ribadita anche a livello nomofilattico (Cass. civ., Sez. un.,
5/03/2025, n. 5841), del c.d. “mutuo solutorio”, i.e. del mutuo volto a ripianare debiti pregressi [esprimendosi appunto con il predetto “sintagma”, peraltro avente “valenza meramente descrittiva” (in quanto “non definisc[e] una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo”), “un particolare utilizzo del mutuo” che invero non solo “non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità” e “non” è “contrario né alla legge, né all'ordine pubblico”, ma è esso stesso “espressione di un principio di ordine pubblico”,
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correlandosi al pagamento dei propri debiti: cfr. Cass., Sez. un., n. 5841/2025, cit., spec. punti
8 e 10 del par. IV, “La soluzione del contrasto”, nonché Cass. civ., 25/07/2022, n. 23149)].
V.2.1.- Ciò premesso e muovendo dal profilo indicato supra, sub V.1., punto (a), è del tutto pacifico e va qui ribadito che:
(1) anche “ove si tratti di mutuo fondiario” è senz'altro da escludersi che “la finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento”: non trattandosi, infatti, di mutuo finalizzato o di scopo, “anche per il mutuo fondiario … è pacific[o] … chelo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto”, atteso che invero “nessuna delle norme da cui
è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata”, con la conseguenza che “è pure da escludere che
l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità … o della risoluzione del contratto” [cfr. Cass., Sez. un., n. 5841/2025, cit., spec. punto 12 del par.
IV, “La soluzione del contrasto”, nonché i diversi precedenti conformi anche ivi richiamati – cfr., ex aliis e da ultimo, Cass. n. 9838 del 2021; Cass. n. 724 del 2021; Cass. n. 10117 del
2021; Cass. n. 20552 del 2020; Cass. n. 3024 del 2020; Cass. n. 26770 del 2019; Cass. n.
25793 del 2015; Cass. n. 4792 del 2012; Cass. n. 9511 del 2007];
(2) è parimenti da escludersi, peraltro, che tale “finalizzazione”, senz'altro non riverberantesi sulla validità del negozio, “determini di per sé” anche solo “una modifica del tipo contrattuale”: la “destinazione della somma mutuata”, infatti e al di là dell'ipotesi del mutuo c.d. di scopo, “non” ha alcun “rilievo causale” e si pone invece “al di fuori della struttura del contratto”, essendo “l'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario” pertanto
“inidoneo” “tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa”, “quanto ad influire sul sinallagma contrattuale”, “risulta[ndo]”, “in definitiva”, del tutto
“giuridicamente irrilevante” [cfr. Cass., Sez. un., n. 5841/2025, cit., spec. punto 13 del par.
IV, “La soluzione del contrasto” (ivi altresì menzionando, in ordine al carattere senz'altro circoscritto e specifico del mutuo di scopo, Cass. civ., 15/03/2022, n. 8382), ciò evidentemente superando anche le questioni, peraltro meramente qualificatorie, prospettate
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dalle parti appellanti sulla scorta di Cass. 18/04/2013, n. 9482 e Cass. n. 10/02/2020, n. 3024
(ove, al di là della non perfetta sovrapponibilità delle vicende sottese – invero trattandosi in
Cass. n. 3024/2020 di un'“ipoteca posta a servizio di un preesistente mutuo”, qui pacificamente non ravvisabile - e persino del mancato scrutinio della questione da parte della
S. Corte – scrutinio radicalmente precluso, in Cass. n. 9482/2013, dall'inammissibilità ex art. 366 c.p.c. del motivo formulato -, è in ogni caso pacifico che non si sia neanche ipotizzata una qualsivoglia forma di invalidità dell'operazione, ponendosi, al più, un problema di mero inquadramento tipologico in alcun modo tuttavia incidente sulla validità, efficacia e forza vincolante del mutuo sotteso)].
V.2.2.- Quanto poi all'argomento compendiato supra, sub V.1., punto (b), è noto ed è stato da ultimo riaffermato anche a livello nomofilattico (Cass., Sez. un., n. 5841/2025, cit.) che:
(1) per il perfezionamento del mutuo, e dunque per integrare “la consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res)”, “non è” ovviamente “necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella “disponibilità giuridica” del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo”;
(2) chiarita, pertanto, la pacifica sufficienza di una traditio meramente “spiritualizzata” e
“anche a mezzo di forme assai rarefatte”, è evidente che “il contratto di mutuo è … da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita” già e di per sé “con l'accredito delle somme sul conto corrente”, a nulla ovviamente valendo qualsivoglia “successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile”: “se, infatti, di ri-appropriazione si tratta” è proprio perché è già avvenuto il precedente “passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario”, essendo tale (previo) trasferimento “condizione” di “possibilità” del “loro impiego” “per estinguere il debito già esistente”, integrante un ri-trasferimento che pertanto non solo non smentisce, ma “postula che le somme siano prima transitate sul conto” di quest'ultimo e dunque “nella disponibilità giuridica del mutuatario” [disponibilità giuridica compiutamente “realizzata[si]” con l'“accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario”, senz'altro “sufficiente ad integrare la datio rei giuridica
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propria del mutuo” (atteso che “in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario”), rimanendo ovviamente irrilevante tanto la “maggiore o minore durata del tempo in cui permane la disponibilità”, quanto il suo utilizzo, anche in toto, ai fini del “ripianamento della passività” - tutto ciò chiaramente collocandosi sul mero versante attuativo, essendo evidente che
“l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto” rispetto al momento “perfezionativo” “del negozio di mutuo”, evidentemente già realizzatosi “con il conseguimento della disponibilità giuridica della res”,
“a prescindere da ogni successiva” vicenda o “manifestazione di volontà”, autonoma e distinta e pertanto inidonea “ad incidere sulla validità della fattispecie negoziale” previamente perfezionatasi];
(3) la traditio, pertanto e valutando l'“operazione negoziale” - come necessario al fine di procedere alla “qualificazione” “e, quindi, [a]l giudizio sulla validità di quest'ultima” - secondo il “metodo di analisi logico-giuridica della fattispecie” [metodo, quest'ultimo, “in grado di ordinare gli elementi che caratterizzano la fattispecie secondo la sequenza fatto- norma-effetto”, la quale “non richiede necessariamente anche un distanziamento temporale, ma che deve essere apprezzabile sul piano logico”], costituisce un “effetto” che “si realizz[a] già in conseguenza e al momento dell'accredito” e con il “mutamento delle disponibilità economiche e finanziarie del mutuatario”, considerando che “proprio la possibilità di un loro impiego” successivo non solo non confligge, ma presuppone “l'immanenza della” già conseguita “disponibilità giuridica” (essendo la somma mutuata suscettibile di ripianare la passività pregressa non già nonostante, ma proprio perché “passata” dal mutuatario al mutuante) e che proprio la circostanza che “il denaro ricevuto in mutuo” vada a “purga[re] il proprio patrimonio d'una posta negativa” dimostra, nitidamente, che “la consistenza del patrimonio del mutuatario risulta essere mutata” e che “uno “spostamento di denaro” deve essersi necessariamente verificato”, essendosi senz'altro realizzata, in termini incontrovertibili, la traditio del mutuo [cfr., anche per i punti che precedono, Cass., Sez. un.,
n. 5841/2025, cit., nonché, ex multis, Cass. civ., 10/07/2024, n. 18903; Cass. civ., 27/02/2024,
n. 5151; Cass. civ., 30/01/2024, n. 2779; Cass. civ., Sez. un., 13/11/2023, n. 31560; Cass. civ.,
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9/06/2023, n. 16377; Cass. n. 23149/2022, cit.; Cass. civ., 30/11/2021, n. 37654; Cass. civ.,
18/1/2021, n. 724; Cass. civ., 27/10/2017, n. 25632; Cass. civ., 27/08/2015, n. 17194; Cass. civ., 21/02/2001, n. 2483; Cass. civ., 8/03/1999, n. 1945; Cass. civ., 12/10/1992, n. 11116;
Cass. civ., 9/05/1991, n. 5193; Cass. civ., 21/12/1990, n. 12123].
V.2.3.- Venendo poi alla prospettata ri-qualificazione del mutuo come mero pactum de non petendo ad tempus riportata supra, sub V.1., punto (c), anch'essa è evidentemente insuscettibile di accoglimento, trattandosi invero di opinione non condivisibile e ormai definitivamente superata, in quanto:
(A) come già compiutamente dimostrato in un arresto della S. Corte del 2022 e qui già citato
(Cass. n. 23149/2022, cit.), tale ricostruzione ri-qualificatoria, esposta da una pregressa e invero “isolata opinione” giurisprudenziale [Cass. civ., 25/01/2021, n. 1517 e Cass. civ.,
5/8/2019, n. 20896], si fondava sull'assunto per cui nel mutuo solutorio “non vi” sarebbe
“spostamento di denaro”; presupposto tuttavia evidentemente erroneo e “non sostenibile”, atteso che: (i) “nel contratto di mutuo la datio rei deve essere giuridica e non fisica”, essendo pertanto evidente e pacifico “che anche l'accredito in conto corrente basta a tal fine”; (ii) se
“il denaro ricevuto a mutuo” è usato “per estinguere un debito verso il mutuante”, ciò evidentemente implica che “la consistenza del patrimonio del mutuatario cambia”, “e se cambia è arduo sostenere che non vi è stato spostamento di denaro”; (iii) un tale spostamento evidentemente è poi ovviamente del tutto valido ed efficace anche se avviene mediante annotazione contabile, essendo invero pacifico che sia tale ogni “pagamento eseguito con carta di credito, carta di debito, carta revolving o PayPal” e che il predetto ricorso a strumenti diversi dal contante (in cui “qualsiasi solutio” “altro non è che una annotazione contabile”), oltre a essere fisiologico (considerando il sempre più “accentuato” “utilizzo di strumenti alternativi” ai “trasferimento di danaro” contante e “la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari”), risulta altresì sovente obbligatorio ex lege
(considerando “la normativa antiriciclaggio e le altre misure tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali”); (iv) la prospettata riconducibilità al pactum de non petendo è poi evidentemente insostenibile nei casi, frequenti, in cui “il credito estinto e il mutuo concesso per estinguerlo” risultino “soggetti a regole diverse quanto a interessi, accessori e garanzie (anche personali)”; (v) la tesi de qua, infine, finisce per svilire e “mortifica[re] la
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libertà negoziale delle parti”, considerando che “la novazione oggettiva o la dilazione del pagamento … sono istituti previsti dall'ordinamento cui le parti potrebbero tranquillamente ricorrere”: “se non lo fanno, e preferiscono ricorrere ad un mutuo solutorio, tale scelta costituisce un esercizio di libertà negoziale da tutelare, non un atto da sopprimere” [cfr.
Cass. n. 23149/2022, cit., spec. par. 2.3.-2.10. dei “Motivi della decisione”];
(B) tali plurimi e dirimenti argomenti contrari sono stati da ultimo condivisi anche nel recente e già menzionato arresto (Cass., Sez. un., n. 5841/2025, cit.) delle Sezioni Unite della
S. Corte [dalla cui “interpretazione”, in quanto “oggettivazione convenzionale di significato”,
è pacifico “non possa … prescindersi” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 3/05/2019, n. 11747 e Cass. civ., Sez. un., 6/11/2014, n. 23675)], ove, ribadita la pacifica effettività dell'operazione giuridico-economica [“è certo … che l'accredito sul conto di per sé in altro non consiste, né potrebbe consistere, se non in una operazione contabile, ma nulla autorizza a svalutare tale nozione come sinonimo di operazione fittizia o apparente, valendo piuttosto a rappresentare semanticamente nel contesto considerato una reale vicenda economica e giuridica, in definitiva costituita dall'inserimento di una posta attiva in capo al correntista” di per sé senz'altro “idonea a comportare inevitabili mutamenti nei rapporti di dare avere con la banca mutuante” (cfr. Cass., Sez. un., n. 5841/2025, cit., spec. punto 6 del par. IV, “La soluzione del contrasto”)], si è poi a tal riguardo nuovamente sottolineato, in continuità con
Cass. n. 23149/2022, cit., che non solo alcun “mero pactum de non petendo” può prospettarsi ove “l'operazione in esame sia accompagnata non solo, o non tanto, dalla concessione di una garanzia, quale l'ipoteca, ma da ulteriori modificazioni dell'originario rapporto” (“i tassi di interesse, le modalità di restituzione della somma mutuata (non solo le scadenze finali, ma anche la periodicità), gli accessori o altre garanzie personali”), ma altresì che la “pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro” è qui chiaramente smentita dalla circostanza, del tutto pacifica ed evidente, che “tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione” (potendosi invero “estinguere il debito già esistente” proprio perché e in quanto “la consistenza del patrimonio del mutuatario risulta essere mutata” e
“uno spostamento di denaro” risulta “essersi” senz'altro “verificato”), concludendosi, pertanto e del tutto condivisibilmente, che “non è dunque possibile qualificare il mutuo
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solutorio come pactum de non petendo” [cfr. Cass., Sez. un., n. 5841/2025, cit., spec. punto 9 del par. IV, “La soluzione del contrasto”].
V.2.4.- Muovendo, infine, al rilievo indicato supra, sub V.1., punto (d), e dunque all'asserito difetto di consenso del mutuatario/correntista all'atto dispositivo, occorre osservare che:
(A) nel caso de quo l'accredito sul c/c n. 1524 risultava invero pacificamente pattuito [cfr. art. 1, comma II, ult. cpv., del mutuo del 27.03.2009, specificamente indicante che le somme mutuate, “pari ad € 114.024,50”, erano “contestualmente erogate” “tramite bonifico sul conto corrente numero 1524 intestato alla Parte Mutuataria stessa presso la Banca”, come poi avvenuto (come emergente per tabulas e altresì accertato dalla C.T.U., avendo l'ausiliaria evidenziato l'erogazione sul predetto c/c con causale “erogazione mutuo/ finanziamenti vari
PRT 202/250”: cfr. pag. 15 della C.T.U. del 9.03.2015) e di ciò, peraltro, avendo la stessa
“Parte Mutuataria” rilasciato contestuale “quietanza” (integrante “confessione ex art. 2735
c.c.” e dunque ex se del tutto assorbente, avendo “il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale” e pertanto trattandosi di “dichiarazione” “dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l'ha resa, la quale non è ammessa a provare il contrario, sia nei confronti del giudice, il quale non può valutare liberamente la prova né accertare diversamente il fatto confessato” - cfr. Cass. civ., 11/01/2023, n. 544, nonché, sul tema, Cass. civ., 10/08/2000, n. 10581; Cass. civ. 9/09/1997, n. 8748; Cass. civ., 22/07/1992,
n. 9017; Cass. civ., 17/03/1994, n. 2574)];
(B) le Sezioni Unite della S. Corte, nel recente arresto qui più volte menzionato e richiamato anche dagli appellanti [cfr. pag. 10 della comparsa conclusionale di questo grado], hanno in ogni evidenziato che:
(a) la problematica de qua non ha invero neanche ragione di porsi nelle “ipotesi”, analoghe a quello di specie (v. ancora art. 1 del mutuo del 27.03.2009), “dell'accredito delle somme mutuate su conto corrente già debitore nei confronti della banca mutuante”, in quanto “in tal caso l'estinzione o la riduzione del saldo debitorio” non derivano da ipotetici “atti dispositivi” successivi al mutuo, ma “sono” meri “effetti algebrici della erogazione delle somme su conto corrente debitore”, essendo evidente che “ciò” “non esclude né la effettiva traditio delle somme (dal momento che la disponibilità “giuridica” delle somme è proprio ciò che ha consentito l'estinzione o la riduzione del precedente saldo debitore), né la riferibilità
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di quella destinazione solutoria al mutuatario, questa essendo coessenziale alla accettazione, al momento della stipula del mutuo, del suo regolamento su conto corrente che il mutuatario, essendone anche l'intestatario, ben sapeva o doveva sapere essere in passivo”
[cfr. Cass., Sez. un., n. 5841/2025, cit., spec. punto 4 del par. V, “Il terzo quesito posto dall'ordinanza interlocutoria”];
(b) in ogni caso e persino se “il ripianamento delle passività mediante le somme erogate in mutuo” effettivamente avvenisse mediante “operazione” eseguita “dalla banca”
“autonomamente e immediatamente” e “in assenza di un effettivo consenso … in tal senso dal mutuatario” [e dunque diversamente dal caso di specie, atteso l'intervenuta pattuizione
(corroborata altresì da specifica e vincolante ammissione confessoria: v. supra, sub (A)) e il difetto, a fronte di un mero effetto algebrico coessenziale alla accettazione del mutuo, di alcun problema di “riferibilità” “al mutuatario” “della destinazione solutoria” (v. supra, sub (B), punto (b))], ciò comunque “non” varrebbe a inficiare il già intervenuto “perfezionamento” del mutuo, risultando quest'ultimo ormai definitivamente realizzatosi con l'“accredito” sul
“conto”, di per sé comportante il “mutamento della complessiva situazione debitoria/creditoria del mutuatario” mediante l'acquisto della “disponibilità giuridica”, e costituendo tale successivo “atto dispositivo”, “vale a dire l'utilizzo delle somme logicamente anche se non cronologicamente successivo”, un mero “elemento esterno alla fattispecie legale del contratto di mutuo e [che] non ne condiziona, dunque, il perfezionamento”, ormai definitivamente integrato e insuscettibile di essere successivamente “esclu[so]” sulla scorta di qualsivoglia difetto di tale “elemento esterno” (che “resta pur sempre fatto distinto dal mutuo
e dalla erogazione delle somme che lo ha perfezionato attraverso l'accredito” e “non può valere”, pertanto, né a “elidere la realtà effettuale del fatto che lo precede”, né a “escludere che la disponibilità giuridica” “fosse stata in precedenza acquisita”) [cfr. Cass., Sez. un., n.
5841/2025, cit., spec. punto 3 del par. V, “Il terzo quesito posto dall'ordinanza interlocutoria”].
V.3.- Ciò chiarito sulle ragioni di complessiva infondatezza della doglianza in tema di nullità totale del mutuo [v. supra, sub V.1.-V.2.4.], quanto poi all'ulteriore domanda, articolata “in subordine”, di sua nullità parziale [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], essa, come eccepito ex
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adverso [cfr. pag. 10 della comparsa di costituzione in appello], è effettivamente tardiva e inammissibile.
V.4.- A tal riguardo occorre infatti constatare che si tratta effettivamente di domanda nuova, essendo pacifico che, in 1° grado e fino all'ultimo termine utile per le allegazioni [i.e.
“l'ultimo giro offerto” dalla 1° memoria di cui all'“articolo 183, sesto comma, c.p.c.” (cfr.
Cass. civ., Sez. un., 15/10/2024, n. 26727, nonché, sul tema, Cass. civ., Sez. un., 15/06/2015
n. 12310; Cass. civ., Sez. un., 13/09/2018, n. 22404; Cass. civ., Sez. un., 30/04/2025, n.
11455)], il mutuo de quo sia stato effettivamente contestato esclusivamente sotto il versante tecnico-contabile [e in specie per l'“illegittimità del tasso effettivo applicato per differenza rispetto a quello nominale convenuto” (cfr. punto 5) dell'atto di citazione in 1° grado, nonché, nelle conclusioni, pag. 17, ult. linea, e pag. 18, 1° e 2° cpv., dell'atto di citazione in 1° grado e pag. 10, 3° e 4° linea, della 1° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c.), con contestazione peraltro non ribadita e ormai estranea al perimetro della decisione (v. supra, sub
III., punto (3))] e in virtù del suo carattere solutorio [cfr. punto 4) dell'atto di citazione in 1° grado e pagg. 8-9, punto 3), della 1° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c., nonché, nelle conclusioni, pag. 17, 5° e 6° linea, dell'atto di citazione in 1° grado e pag. 10, 1° e 2° linea, della 1° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c.], e non anche sotto il versante, solo in questa sede prospettato, della sua asserita nullità parziale ricollegata a un prospettato collegamento negoziale in senso tecnico con i c/c.
V.4.1.- A fronte di ciò, è del tutto evidente la novità e dunque l'inammissibilità di tale nuova domanda, poiché senz'altro caratterizzata, rispetto alla domanda di nullità totale per il carattere solutorio del mutuo, da una chiara e pacifica “diversità strutturale” tanto in ordine al
“petitum rivolto al giudice” [anche considerando che “la nullità totale comporta un effetto dichiarativo di caducazione del rapporto negoziale e dei suoi effetti, mentre quella parziale mira ad un effetto conservativo di parte del negozio”: cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un.,
12/12/2014, n. 26243], quanto e soprattutto rispetto alla radicale diversità di causa petendi
[fondandosi la domanda di nullità totale sul prospettato difetto, in sé e per sé, di “un determinato modello negoziale” (costituito dal mutuo c.d. solutorio, sostenendosi appunto che
“il mutuo” fosse “nullo” proprio e solo perché “stipulato” “allo scopo di estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso lo stesso istituto mutuante”: cfr. pag. 12 dell'atto di
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citazione di 1° grado, nonché pag. 8 della 1° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c.) e la domanda di nullità parziale invece sulla base dell'asserita sussistenza di un collegamento negoziale in senso tecnico fra mutuo e c/c recanti un saldo contra legem (e dunque sulla scorta del diverso e autonomo principio del “simul stabunt, simul cadent”, operante a prescindere dalla liceità astratta di un dato modello negoziale)], da ciò non potendo che conseguire l'applicazione del principio in virtù del quale, come ogni altra nuova istanza proposta solo in sede di gravame, così anche “la domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345 c.p.c., comma 1”
[cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 26243/2014, cit., nonché, ex multis e con riguardo al generale divieto di nova in appello – integrante un vero e proprio principio di ordine pubblico processuale e un'invalicabile “preclusione all'esercizio della giurisdizione”-, Cass. civ., Sez. un., 09/01/2020, n. 157; Cass. civ., 4/03/2016, n. 4318; Cass. civ., 11/01/2007, n. 383; Cass. civ., 21/12/2005, n. 28302; Cass. civ., 6/12/2004, n. 22786; Cass. civ., 2/07/2004, n. 12147;
Cass. civ., 26/05/2004, n. 10146; Cass. civ., 17/07/2003, n. 11202; Cass. civ., 10/04/2000, n.
4531].
V.4.2.- Né appare qui in alcun modo utilmente invocabile, in senso diverso da quanto precede, l'astratta “rilevabilità ufficiosa” di tale questione.
E infatti, tale rilevabilità, già di per sé senz'altro inidonea a sovvertire la già menzionata
“previsione dell'articolo 345 c.p.c.” e l'inderogabile “principio”, “ivi previsto”, “della inammissibilità delle domande nuove” in appello [da cui discende che “il thema decidendum resta definitivamente cristallizzato dal contenuto della decisione impugnata” e che “il giudice di appello investito di una domanda nuova”, pur se “volta alla declaratoria di nullità contrattuale”, in ogni caso “non può esaminarla perché inammissibile”: cfr., ex multis, Cass. civ., 6/06/2018, n. 14684; Cass. civ., 16/03/2016, n. 5249; Cass., Sez. un., n. 26243/2014, cit.], non è nel caso di specie configurabile neanche al solo (limitato) fine di consentire
“l'esame” della questione sottesa “sub specie di eccezione di nullità” [unico scrutinio eventualmente prospettabile in appello, in virtù del principio per cui la “declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità per novità della questione … non ne impedisce … la conversione e l'esame sub specie di eccezione di nullità” (Cass., Sez. un., n. 26243/2014, cit.)].
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Anche un tale eventuale e circoscritto scrutinio, invero, è qui radicalmente precluso, non ricorrendo affatto gli elementi necessari a consentire un tale rilievo officioso e pertanto a comunque vagliare la “domanda di nullità parziale” “per la prima volta introdotta in appello” [da ritenersi in thesi ammissibile solo se e in quanto correlata a una questione munita dei presupposti per poter essere comunque rilevata d'ufficio (potendo essere formulata esclusivamente se – e nei limiti in cui –“il giudice”, anche d'appello, potrebbe comunque già
“rilevar[la]”, valendo solo in tal caso una siffatta istanza ad “anticipa[re] detto rilievo”: cfr., nonché arg. ex, Cass. civ., 15/02/2016, n. 2910), risultando altrimenti del tutto preclusa
(pacificamente configurandosi, in virtù della già evidenziata “diversità strutturale” di petitum
e causa petendi, una domanda nuova e inammissibile pur nel caso di variazioni e mutamenti nell'alveo della nullità, e dunque, e.g., se “a fronte di una domanda iniziale di nullità parziale” venga poi proposta “una domanda nuova di dichiarazione di nullità totale” ovvero se sia prima domandata “la nullità degli ordini di acquisto” e poi “la nullità del contratto quadro”: cfr. Cass. n. 14684/2018, cit., e Cass. n. 5249/2016, cit.].
E infatti, giova qui rilevare che:
(a) è pacifico che anche il “principio” della rilevabilità officiosa delle “nullità” “contrattuali”
“si debba coordinare con gli oneri di allegazione” e dunque sia realizzabile solo nel caso
“tempestiva allegazione” di “tutti gli elementi” “da cui la nullità deriverebbe”, laddove alcuna rilevabilità officiosa può neanche astrattamente invocarsi ove “le nuove censure” risultino “fonda[te]” su elementi diversi e inediti (come, e.g., il collegamento negoziale in senso stretto fra i rapporti ovvero la nullità parziale del mutuo in ossequio al principio di interdipendenza funzionale), e dunque su questioni e “allegazioni” “mai in precedenza svolte” e “a loro volta presupponenti un accertamento che mai in precedenza era stato chiesto né compiuto” [cfr., ex multis, Cass. civ., 23/02/2024, n. 4867; Cass. civ., 18/10/2023,
n. 28983; Cass. civ., Sez. un., 30/12/2021, n. 41994; Cass. civ., 23/11/2021, n. 36353; Cass. civ., 17/11/2021, n. 34799; Cass. civ., 10/11/2020, n. 25273; Cass. civ., 19/02/2020, n. 4175;
Cass. civ., 13/02/2020, n. 3556];
(b) la rilevabilità ex officio, infatti e come noto, consiste unicamente “nella possibilità che il giudice attribuisca significatività giuridica ad una circostanza” già ritualmente e tempestivamente “acquisita al processo” e che già “emerga dai fatti allegati”, mentre non
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può mai consentire né “l'introduzione nel processo di una circostanza che già non gli appartenesse”, né l'apertura di “percorsi di indagine” inediti, in quanto tale rilevabilità
“incontra pur sempre il limite rappresentato dal necessario riferimento a fatti [già] ritualmente acquisiti al processo” [v. Cass. civ., 17/06/2024, n. 16814 e Cass. civ., 1/02/2023,
n. 2963, nonché Cass. n. 4867/ 2024, cit.; Cass. n. 28983/2023, cit.; Cass., Sez. un., n.
41994/2021, cit.; Cass. n. 36353/2021, cit.; Cass. n. 34799/2021, cit.; Cass. n. 25273/2020, cit.; Cass. n. 4175/2020, cit.; Cass. n. 3556/2020, cit.];
(c) nel caso di specie non v'è dubbio che non ricorrano i presupposti necessari all'attivazione potere di rilievo officioso - evidentemente fondandosi la domanda solo in questa sede proposta, come osservato, su allegazioni non in precedenza svolte, su accertamenti mai in precedenza chiesti e compiuti, su presupposti del tutto diversi da quelli già prospettati e su
“elementi”, in definitiva, pacificamente estranei ed esorbitanti dal perimetro del thema decidendum ac probandum del giudizio di prime cure [e ciò anche in ordine, e.g., al dedotto collegamento c.d. tecnico, invero comportante l'apertura di un percorso di indagine del tutto inedito (occorrendo il riscontro, come noto, tanto del “requisito oggettivo”, quanto del
“requisito soggettivo”, quanto del presupposto, qui peraltro non emergente per tabulas, di una “volontà di collegamento” chiaramente “obiettivata” nei “diversi negozi”: cfr. Cass. civ.,
23/03/2022, n. 9475; Cass. civ., 24/03/2014, n. 6879; Cass. civ., 16/02/2010, n. 3589; Cass. civ., 8/07/2004, n. 12567) e senz'altro “non dimostrato” dal mero “accredito sul conto” (cfr.
Cass. n. 9475/2022, cit.) - rilevante, al più, solo per stabilire l'effettiva “destinazione delle somme” “all'estinzione delle passività” (essendo stato esclusivamente a tal fine valutato dal
Tribunale di prime cure – cfr. pag. 3, ult. cpv., della sentenza gravata -, correlandosi all'unica domanda attorea, in punto di mutuo solutorio, ivi formulata), ma ex se senz'altro inidoneo a provare “un collegamento negoziale in senso tecnico” “tra il rapporto di conto corrente e il contratto di mutuo al fine di una loro considerazione unitaria” (cfr. Cass. n. 9475/2022, cit.)], essendo dunque pacifico, pertanto e a fronte dell'evidente difetto di “tempestiva allegazione” di “tutti gli elementi di fatto” “da cui la nullità deriverebbe”, che la nuova censura solo qui proposta, oltre che inammissibile, risulti altresì “priva degli elementi necessari per poterla rilevare d'ufficio” [cfr. Cass. n. 4175/2020, cit., nonché ancora Cass. n. 4867/ 2024, cit.;
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Cass. n. 25273/2020, cit.; Cass. n. 3556/2020, cit.], ciò evidentemente precludendone qualsivoglia vaglio e scrutinio, anche limitato e circoscritto, in questa sede.
V.5.- Considerata, pertanto, l'infondatezza e inammissibilità delle complessive doglianze ivi veicolate [v. supra, sub V.1.-V.4.2.], è evidente che ciò imponga la globale reiezione del 1° motivo di gravame qui avanzato [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Parimenti da disattendere, per le ragioni qui di seguito esposte, risulta altresì la 2° ragione di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], vertente, in tal caso, sui c/c (nn. 1524,
1287 e 1916) e in specie sulle complessive doglianze fatte valere tanto con riguardo al c/c n.
1524 [v. infra, sub VI.1.-VI.3.], quanto rispetto ai c/c nn. 1287 e 1916 [v. infra, sub VI.4.-
VI.5.].
VI.1.- Muovendo, a tal riguardo, dal c/c n. 1524, occorre osservare nell'atto di appello si è in specie contestato il profilo dello jus variandi (art. 16 del contratto del 15.11.2001), prospettando, in particolare:
(A) l'asserita idoneità in sé e per sé di una tale previsione a comportare l'indeterminatezza degli interessi;
(B) la dedotta violazione, in ogni caso, della disciplina in punto di modifiche peggiorative di cui all'art. 118 T.U.B..
VI.2.- Né l'una, né l'altra doglianza, come qui di seguito distintamente esaminate [v. infra, sub VI.2.1.-VI.2.2.2.], risultano tuttavia suscettibili di accoglimento.
VI.2.1.- Prendendo le mosse, in specie, dal rilievo indicato supra, sub VI.1., punto (A), esso è senz'altro infondato, risultando invero lo jus variandi una facoltà espressamente prevista ex lege per i contratti bancari (già ai sensi della L. n. 154/1992 e poi del T.U.B – con previsioni meramente regolanti le modalità di esercizio della stessa proprio perché presupponenti la piena validità ed efficacia, in sé e per sé, di una tale facoltà di modifica) sulla scorta di disposizioni di legge inequivoche, nonché qui senz'altro già vigenti e applicabili ratione temporis [trattandosi di contratto del 2011 e risultando la relativa disciplina vigente, come detto, addirittura dal 1992 (con gli artt. 4, comma II, e 6, commi I e II, della L. n. 154/1992, ai quali è poi succeduto, dal 1° gennaio 1994, l'art. 118 T.U.B.)] ed evidentemente tali da rendere del tutto pacifico che non possa ricorrere alcuna ipotetica “indeterminatezza” o
“indeterminabilità” degli interessi ex art. 1346 c.c. ove la loro applicazione, pur in termini
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diversi da quelli originari, tuttavia derivi e risulti legittimata da una specifica pattuizione - qui pacificamente ravvisabile (cfr. art. 16 a pag. 2 del contratto del 15.11.2001) - di jus variandi ai sensi dell'art. 118 T.U.B. [meccanismo modificativo poi evidentemente inidoneo, anche in thesi, a dar luogo a un contratto indeterminato o confliggente con la volontà delle parti, invero non contrastando, ma fondandosi proprio su quest'ultima (e in specie su una espressa e specifica clausola pattizia - cfr. ancora art. 16 a pag. 2 del contratto del 15.11.2001) e dando poi luogo a un nuovo “negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente” anch'esso non sovvertente, ma basato su “una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata” (cfr., da ultimo, Cass. 3/07/2024, n. 18227, altresì valorizzando la circostanza che “la modifica del preesistente assetto contrattuale” si correli appunto a “comportamenti concludenti” di entrambe le parti e, in specie, anche alla facoltà di recesso, prevista e non esercitata, del cliente – facoltà peraltro anche qui espressamente disciplinata, ribadendosi appunto nell'art. 16, comma II, del contratto del 15.11.2001 che “entro 15 giorni dalla comunicazione delle variazioni sfavorevoli il Correntista ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate” -, nonché, spec. sul punto dell'impossibilità di ritenere
“indeterminata” la pattuizione degli interessi sol per la sussistenza di una clausola delineante la “facoltà della banca di modificare le condizioni economiche, dandone comunicazione al correntista”, poiché, al contrario, “del tutto conform[e] alla legge” e in specie “all'art. 118
TUB”, Trib. Napoli, 10/12/2014, “SECONDO MOTIVO di opposizione”].
VI.2.2.- Quanto, poi, al rilievo indicato supra, sub VI.1., punto (B), è evidente che esso non risulti qui affatto scrutinabile, considerando, come eccepito ex adverso [cfr. pagg. 22-23 della comparsa di costituzione della parte appellata], che si tratta di deduzione tardiva e dunque inammissibile.
VI.2.2.1.- E infatti, è pacifico che in prime cure lo jus variandi sia stato sì contestato, ma esclusivamente sotto la prospettiva, appena esaminata, della nullità per indeterminatezza
[censurandosi, in particolare e invocando la “nullità” “ai sensi dell'art. 1346 c.c.”, il solo
“diritto di modificare unilateralmente il tasso di interesse” in sé e per sé (ritenendosi ex se
“illegittima” “la clausola dello jus variandi”: cfr., e.g., pag. 8 dell'atto di citazione di 1° grado e pag. 7 della 1° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c.)], senza invece fare
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alcun riferimento né al suo quomodo attuativo, né all'art. 118 T.U.B., trattandosi di domanda pertanto solo qui proposta e dunque, in quanto nuova, evidentemente insuscettibile di essere qui vagliata [v. supra, sub V.4.1.].
VI.2.2.2.- Né, anche in questo caso, può ritenersi che deponga in senso contrario a quanto precede l'astratta “rilevabilità officiosa” della questione [qui peraltro ex se non ricollegabile a una vera e propria “nullità” (trattandosi invero di “inefficacia” – cfr. art. 118 T.U.B. – e in particolare di inefficacia in senso stretto, non derivante né comportante invalidità, nei casi, analoghi a quello di specie, in cui la contestazione riguardi il solo “esercizio” del diritto pattizio – essendo pacifico che l'eventuale violazione, in sede attuativa, dei criteri ex art. 118
T.U.B. comporti, in thesi, solo la mancata produzione degli effetti finali dello specifico
“nuovo negozio” concluso, rimanendo tuttavia ferma e pacifica la permanente validità ed efficacia della clausola negoziale a monte e del potere di variazione ivi delineato)], difettando, pur a tal riguardo, gli estremi necessari ai fini dell'esercizio del relativi potere officioso [trattandosi di un “percorso di indagine” invero pacificamente inedito e senz'altro fondato su presupposti e accertamenti del tutto specifici e peculiari (anche in ordine agli effettivi e concreti termini di applicabilità nel caso di specie dell'art. 118 T.U.B. - essendo stato quest'ultimo oggetto, come noto, di diverse modifiche e interventi che ne hanno radicalmente ridisegnato, tempo per tempo, ambito applicativo e disciplina) non già oggetto di tempestiva allegazione, né emergenti per tabulas ovvero ex actis (neanche dalla relazione peritale, in cui invero si espongono evidenze di segno contrario, ribadendo l'intervento di tutte le prescritte “comunicazioni” rispetto a ogni “modifica delle condizioni economiche”: cfr. pag. 26, punto 1), della C.T.U. del 9.03.2015)], trattandosi, pertanto e pur in quest'ipotesi, di questione “priva degli elementi necessari per poterla rilevare d'ufficio” [v. supra, sub
V.4.2.] e dunque in alcun modo qui delibabile.
VI.3.- A fronte di ciò, è evidente che siano da complessivamente disattendere le censure globalmente riguardanti il c/c n. 1524 e in particolare lo ius variandi ivi (espressamente) pattuito [v. supra, sub VI.1.-VI.2.2.2.].
VI.4.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì l'ulteriore contestazione svolta in sede di gravame con riferimento ai c/c e relativa, in specie e in tal caso, alla rielaborazione dei c/c nn. 1287 e 1916.
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VI.5.- Anche tale ragione di censura, infatti, è evidentemente da respingersi, essendosi a tal riguardo invero meramente prospettato che la rideterminazione degli interessi secondo i tassi
BOT sostitutivi operata dalla C.T.U. sarebbe in thesi avvenuta sostituendo agli interessi invalidi i tassi BOT massimi per gli interessi creditori e i tassi BOT minimi per gli interessi passivi [cfr. pagg. 13-14 dell'atto di gravame, nonché pagg.
7-8 della comparsa conclusionale d'appello], senza tuttavia in tal modo:
(A) né impugnare una statuizione in cui si era rimasti soccombenti [come pur necessario, essendo invero pacifico che “l'interesse all'impugnazione” “non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica” e “si collega alla soccombenza”, “in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile” (cfr., ex multis, Cass. civ., 12/01/2025, n. 766; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16590; Cass. civ., 8/05/2023, n. 12086;
Cass. civ., 18/02/2020, n. 3991; Cass. civ., 13/10/2016, n. 20689; Cass. civ., 7/04/2015, n.
6894; Cass., 12/04/2013, n. 8934; Cass. civ., 4/05/2012, n. 6770; Cass. civ., 25/06/2010, n.
15353; Cass. civ., 10/11/2008, n. 26921; Cass. civ., 23/05/2008, n. 13373) e risultando qui del tutto evidente che il quomodo rideterminativo non integrava oggetto di alcuna loro domanda rimasta disattesa (trattandosi del solo meccanismo rimediale consequenziale, e non già dell'oggetto della domanda attorea – oggetto costituito dalla richiesta, qui peraltro pacificamente accolta, di declaratoria di nullità degli interessi, non risultando pertanto ravvisabile alcuna “soccombenza” in senso tecnico-giuridico)];
(B) né dimostrare e quantificare la concreta utilità specificamente e immediatamente ritraibile dalla modifica richiesta [non essendo stata invero neanche offerta, come evidenziato ex adverso (cfr. pag. 26 della comparsa di costituzione in appello, nonché, da ultimo, pag. 4 della memoria di replica della parte appellata) e come già in prime cure (cfr. pag. 2 delle note attoree autorizzate del 9.05.2016), alcuna quantificazione alternativa a quella della CTU e non risultando dunque evidenziata, anche in termini numerici, la specifica utilitas concretamente conseguibile a fronte dell'invocata riforma];
(C) né, infine e in ogni caso, concretamente comprovare le ragioni poste a fondamento della propria censura [non risultando invero indicato alcuno specifico passaggio tanto dell'elaborato peritale (cfr. C.T.U. del 9.03.2015), quanto degli allegati relativi alle rideterminazioni operate dell'ausiliaria (cfr. all. 15, 16 e 17 della predetta C.T.U.) idoneo a
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concretamente corroborare la propria deduzione critica, di per sé peraltro non immediatamente ricavabile ex actis (emergendo invece dall'elaborato esclusivamente che la
C.T.U., rispetto ai periodi privi di base pattizia, abbia proceduto secundum legem, e in particolare “applicato il tasso nominale minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive (art. 117, comma 7)” tanto per il c/c n. 1287 – cfr. pag. 28 dell'elaborato del 9.03.2015 -, quanto per il c/c n. 1916 – cfr. pag. 32 del medesimo elaborato -, senza incorrere in alcuna specifica “inversione” rispetto ai criteri di cui all'art. 117, comma VII,
T.U.B., nonché alla “distinzione tra operazioni attive a passive” ivi richiamata e pacificamente da applicarsi, come noto, “sulla base delle comuni regole di tecnica bancaria”
(cfr., ex aliis, Cass. civ., 24/12/2020, n. 29576)].
VI.6.- Attesa, pertanto, la complessiva inaccoglibilità delle censure fatte qui valere anche rispetto ai c/c [v. supra, sub VI.-VI.5.], è evidente che ciò imponga, come detto e qui da ribadirsi, il rigetto anche della 2° ragione di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Risultando pertanto le diverse contestazioni avanzate in sede di gravame globalmente inaccoglibili [v. supra, sub V.-VI.6.] e ciò evidentemente valendo ad esaurire l'intera materia del contendere [in difetto di ulteriori impugnative (neanche con riguardo al profilo della compensazione: cfr. pag. 26, ult. cpv., della comparsa di costituzione in appello) e a fronte della pacifica non scrutinabilità di ulteriori questioni, in quanto ormai passate in giudicato (v. supra, sub III., punto (3))], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, da liquidarsi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado e il difetto di alcuno specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure, ciò evidentemente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)] e senza travalicare il limite complessivo della nota spese ex art. 75 disp.att.c.p.c. qui prodotta [cfr. nota spese del
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28.04.2025], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(A) alle norme del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto);
(B) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello e al valore della vertenza
[di ridotta complessità e indeterminabile (come pacifico tra le parti - pag. 16 dell'atto di appello e nota spese della parte appellata del 28.04.2025 - ed effettivamente mirandosi con il gravame a una complessiva rideterminazione del quantum dei rapporti, occorrendo dunque considerare, al fine di stabilire l'effettiva entità della riforma da conseguire, il valore, già indeterminabile - cfr. pag. 19 dell'atto di citazione di 1° grado -, delle domande ab origine avanzate e qui riproposte)];
(C) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)] e alla necessità di apportare tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto qui trattate (involgenti profili di doglianza specifici e circoscritti – v. supra), tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
VII.1.- Trattandosi, infine, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18
e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 680/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 253/2020 del Tribunale di Locri, pubblicata il 3/04/2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 264/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
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1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA gli appellanti ( in proprio, e la Parte_1 [...]
in persona del quale l.r.p.t.), in solido, Controparte_1 Parte_1
alla refusione delle spese del presente grado in favore della parte appellata, spese liquidate in € 4.996,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo agli appellanti, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 10 giugno 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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