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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. est. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1623 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore con il patrocinio dell'avv. Francesco Todaro (PEC: ; Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. persona del Controparte_1 P.IVA_2
Rettore pro-tempore con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (PEC: ; CP_1 Email_2
appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 2297/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in compo- sizione monocratica, in data 24/04-08/05/2019 all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 7045/2015;
OGGETTO: Altri contratti atipici;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezio- ne e difesa. Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugna- ta;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 18 Accogliere per la forma il presente appello, riformare integralmente la sentenza impugnata per i motivi tutti spiegati in narrativa;
Riformare integralmente, per i motivi tutti sopra dedotti, la sentenza n. 2297/2019 pubbl. l'08.05.2019 impugnata;
Indi, ritenere e dichiarare che la rispetto alla Controparte_2 somma di euro 100.000,00 circa preventivata nel progetto preliminare, in ragione dei maggiori lavori e forniture commissionati dalla ricorrente ed eseguiti nei bar di Lettere, Ingegneria e Biologia, ha diritto di ottenere dall'Università degli di Palermo la somma di euro € 186.984,51 oltre inte- ressi ed IVA;
Condannare la ricorrente al pagamento in favore della resistente per le superiori causali della somma di euro € 186.984,51 oltre interessi ed IVA o di quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata dal Deciden- te, previo eventuale rinnovo anche in sede di CTU;
In estremo subordine, compensare parzialmente il maggior credito matu- rato dalla con l'eventuale minore debito Controparte_2 sempre nei confronti della;
Controparte_3
Vinte le spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio;
Con condanna dell' al pagamento delle Controparte_3 spese di CTU liquidate nel giudizio di merito e nel sub-procedimento caute- lare. Salvo ogni altro diritto. In via istruttoria, eventualmente, disporre CTU al fine di accertare i lavori di manutenzione straordinaria tutti eseguiti dalla nei bar di Lettere, CP_2
Biologia e Ingegneria, nonché le forniture di materiali ed attrezzatture bar e varie effettuate dalla stessa resistente, determinarne il valore economico e sottraendo dallo stesso il costo dei minori lavori e forniture preventivati nel bando di gara e nel progetto preliminare redatto dall' Controparte_3
;»
[...]
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia la Corte d'Appello adita revocare la sospensione dell'esecutività della Sentenza del Tribunale di Palermo n. 2297/2019 perché manifesta- mente infondata. Con vittoria di competenze, spese ed onorari di giudizio, parzialmente de- voluti,ex lege, al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dell'11/05/2015, l' Parte_2
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la
[...] [...]
rilevando di aver stipulato con la Controparte_4
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 18 stessa in data 21/12/2010 un contratto di concessione avente ad oggetto l'affidamento dei locali ubicati presso le facoltà di Ingegneria, di Lettere e di Biologia per la somministrazione di bevande ed alimenti ai frequentato- ri della cittadella universitaria, e che la concessionaria, in violazione degli obblighi contrattualmente assunti, si era resa morosa nel pagamento del corrispettivo dovuto, e chiedeva, pertanto:
- l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto in virtù del- la clausola risolutiva espressa in esso contenuta;
- la condanna della convenuta al rilascio degli immobili oggetto di concessione;
- la condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo della concessione per i mesi di giugno e luglio 2013 pari ad euro 12.833,33, nonché al risarcimento del danno per l'occupazione si- ne titulo dei predetti locali, quantificato in euro 137.914,38.
2. Con comparsa del 30/09/2015, si costituiva in giudizio la CP_2 la quale contestava, nel merito, la fondatezza delle domande proposte e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell' Controparte_3
al pagamento della somma di euro 199.826,90 oltre IVA, quale
[...] rimborso dovuto in ragione dei maggiori lavori da questa commissionatigli all'interno dei locali oggetto di concessione, invocando, in subordine, la compensazione di tale credito con quello minore vantato dall'attrice.
3. Nelle more del giudizio, l' emetteva or- Controparte_3 dinanza ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 in pregiudizio della CP_2 intimando il pagamento della somma di euro 7.339,84 quale penale per l'inadempimento delle prescrizioni contenute nell'art. 10 del contratto di concessione e dell'ulteriore somma di euro 59.293,38 quale saldo portato dalla fattura n. 16 del 25/03/2023 per corrispettivi dovuti per la conces- sione dei locali per il periodo andante dal 21/10/2010 al 31/10/12, rimasti impagati.
4. Con citazione del 24/06/2015, la proponeva opposizione CP_2 avverso la predetta ordinanza ingiunzione chiedendone l'annullamento, ed opponendo in compensazione il maggior credito vantato pari ad euro 199.826,90 oltre IVA per lavori di adeguamento effettuati nei locali ogget- to di concessione.
5. Con comparsa del 16/10/2015, si costituiva in giudizio l'ateneo palermi- tano chiedendo la conferma dell'ordinanza ingiunzione e, in via riconven- zionale, il pagamento dell'importo di euro 28.630,82 quale corrispettivo dovuto dalla quale corrispettivo per la concessione dei locali CP_2 dal mese di novembre 2012 e fino al mese di maggio 2013, con contestua-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 18 le rigetto dell'eccezione di compensazione formulata dall'opponente.
6. Il Tribunale di Palermo, con provvedimento del 13/11/2015 disponeva, ai sensi dell'art. 273 c.p.c. la riunione dei due procedimenti e il giudizio veniva istruito mediante l'assunzione di prova orale e consulenza tecnica d'ufficio.
7. All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 2297/2019 dei 24/04-
08/05/2019, il Tribunale di Palermo, definendo il giudizio, emetteva le se- guenti statuizioni:
− dichiarava risolto per inadempimento della Controparte_5
il contratto di concessione sottoscritto in data
[...]
21/12/10, condannando la predetta società all'immediato rilascio degli immobili;
− condannava la a corrispondere Controparte_5 all' l'importo di euro 302.187,24; Controparte_3
− condannava l' a corrispondere ad Controparte_3
l'importo di euro 18.770,83; Controparte_5
− condannava la a rifondere Controparte_5 all' i tre quarti delle spese di lite Controparte_3 dei due procedimenti riuniti, compensando integralmente tra le parti le spese di lite del subprocedimento cautelare;
− poneva i costi della CTU a carico dell' Controparte_6
nella misura di un quarto e della
[...] Controparte_7
nella misura di tre quarti;
[...]
− poneva i costi della ctu del giudizio cautelare a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
8. Con citazione del 25/07/2019, la ha proposto appello av- CP_2 verso la predetta sentenza chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento delle domande originariamente proposte.
9. Con comparsa del 31/10/2019, si è costituita in giudizio l'
[...]
opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione. Controparte_8
10. Con le note scritte sostitutive dell'udienza del 18/12/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata assunta in deci- sione con ordinanza del 13/1/2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle me- morie di replica.
11. Con il primo motivo di appello, la rileva che il Tribunale CP_2 di Palermo avrebbe erroneamente dichiarato la risoluzione del contratto di concessione per il ricorrere della clausola risolutiva espressa in ragione
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 18 del mancato pagamento del corrispettivo della concessione, condannan- dola al rilascio dei locali detenuti sine titulo. Rileva che il Tribunale di Pa- lermo, nel disattendere l'eccezione di inadempimento a sua volta formu- lata da essa appellante, non avrebbe adeguatamente valutato che il con- tratto sottoscritto tra le parti integrava gli estremi di un contratto misto, di concessione e di appalto, della cui qualificazione giuridica, tuttavia, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto ai fini della valutazione del corretto adempimento delle rispettive e reciproche obbligazioni dei contraenti.
12. Rileva, in particolare, che il contratto concluso obbligava essa conces- sionaria a sostenere lavori di adeguamento, restauro e rifacimento dei lo- cali oggetto della concessione e, nel caso dei locali presso la facoltà di Bio- logia, la realizzazione dei locali. Tale rapporto costituirebbe, dunque, un unicum concessione/appalto e la corrispettività delle prestazioni dovreb- be riguardare il rapporto complessivo. Sostiene, in particolare, di aver ma- turato un credito nei confronti dell' per i maggiori esborsi soste- CP_3 nuti, pari a € 186.984,51 per le modifiche non necessarie richieste dall'Amministrazione e che, pertanto, la comunicazione di risoluzione con- trattuale del 3/7/2013 sarebbe infondata, in virtù dell'eccezione di ina- dempimento sollevata già con la propria nota del 19/7/2013 e la prece- dente nota del 13/2/2013.
13. La sentenza impugnata ha innanzitutto rilevato che l'appellante non ha contestato il mancato pagamento del corrispettivo della concessione per il periodo dal 21/10/2010 al 31/10/2012, oggetto della fattura n. 16 del 25/03/2023. Il Tribunale di Palermo ha, poi, chiarito che, secondo l'art. 4 del contratto, il rapporto di reciprocità tra le prestazioni si fonda su due obblighi: l'obbligo della concedente, da un lato, di garantire l'utilizzo dei locali e l'obbligo della concessionaria, dall'altra, di pagare il corrispettivo pattuito. Pertanto, l'inadempimento invocato da consisten- CP_2 te nel mancato rimborso delle spese sostenute per i lavori di adeguamen- to dei locali, non rientrerebbe nel rapporto sinallagmatico previsto dal contratto.
14. Con riguardo alla distinzione tra appalto di servizi e concessione di servizi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, laddove il corrispet- tivo sia pagato direttamente dall'Amministrazione al prestatore del servi- zio stesso, il quale non ne sopporta il rischio, si configura un appalto, lad- dove, invece, nella concessione di servizi il concessionario tre la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti (così Cass. Sez. U., n. 9965 del 2017).
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 18 15. Il contratto concluso dalle parti non prevedeva il pagamento di alcun corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica, giacché l'art. 3 del regolamento negoziale prevedeva che il concessionario dovesse versare, quale corrispettivo della concessione dei locali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, un corrispettivo variabile an- nuo calcolato applicando delle percentuali convenute al fatturato globale realizzato presso ciascuna sede, con un valore minimo garantito pari a eu- ro 77.000 annui.
16. Va, poi, considerato che, allorquando la realizzazione di opere edili o impiantistiche è prevista all'interno di un contratto che, come nel caso in esame, ha come oggetto principale la gestione di un servizio o di un bene, occorre verificare se la previsione dell'obbligo di eseguire lavori abbia o meno una natura meramente servente, rispetto all'oggetto principale. In particolar modo, il rapporto contrattuale deve ritenersi integrare comun- que una concessione se l'opera edilizia prevista non costituisce il fine ul- timo dell'amministrazione, ma il mezzo necessario e indispensabile per consentire l'erogazione del servizio o lo sfruttamento economico del bene concesso.
17. Nel caso in esame, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale posto a base della procedura di evidenza pubblica ed espressamente accettato da tutte le imprese concorrenti «Le spese per l'adattamento, la finitura e il completo allestimento e arredamento dei tre locali con i relativi impianti tecnologici, idrici e discarico, le relative competenze tecniche, nonché gli eventuali oneri connessi, sono a totale carico del concessionario punto gli arredi e le attrezzature fornite dal concessionario dovranno essere con- formi alle norme di sicurezza, avere caratteristiche morfologiche e di deco- ro che rispettino la specifica destinazione dei locali ed essere nella dispo- nibilità dello stesso per tutta la durata della concessione.»
18. Il precedente art. 5 della medesima convenzione chiariva che sarebbe stato obbligo del concessionario presentare all'amministrazione entro 30 giorni dalla stipula dell'atto di concessione il progetto esecutivo degli in- terventi suindicati e che, in ordine ai locali della Facoltà di ingegneria, il progetto esecutivo avrebbe dovuto sviluppare quello che eliminare già redatto dall'Università è allegato al capitolato speciale. Il predetto proget- to esecutivo sarebbe stato quindi approvato dall'amministrazione che avrebbe potuto chiedere eventuali modifiche, da eseguire comunque da parte del concessionario a proprie spese.
19. Ai sensi, poi, dell'art. 5 del contratto di concessione sottoscritto dalle parti, «Le spese per l'adattamento, la finitura e il completo allestimento e
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 18 arredamento dei tre locali con i relativi impianti tecnologici, idrici e di sca- rico, le relative competenze tecniche, nonché gli eventuali oneri connessi, sono a totale carico del Concessionario. Con riguardo all'area presso il Dip. di Biologia, il concessionario dovrà, a proprio carico, realizzare un chiosco, con strutture mobili prefabbricate, di superficie mq 25 circa.»
20. Appare evidente, dunque, che non sussisteva alcun obbligo a carico l'amministrazione concedente di corrispondere alcuna somma per l'ese- cuzione dei lavori di adeguamento dei locali, i quali erano a carico esclusi- vo ed integrale del concessionario.
21. L'assenza della previsione di alcun corrispettivo per l'esecuzione delle opere, integralmente funzionali a consentire l'esecuzione del servizio og- getto di concessione, impedisce del tutto di configurare una causa di ap- palto, anche soltanto frammista a quella concessoria.
22. Alla luce delle superiori precisazioni, la decisione adottata dal Tribuna- le di Palermo appare esente da censure ove si osservi che, il primo giudice ha, in via preliminare, condotto un accertamento circa l'oggetto del con- tratto sottoscritto tra le parti, individuandolo correttamente nella facoltà di utilizzo di un bene immobile a fronte del pagamento di un determinato corrispettivo, come espressamente convenuto all'art. 4 del contratto di concessione sottoscritto in data 21/12/2010 e ribadito nel capitolato spe- ciale allegato sub lettera b) al predetto contratto.
23. Sulla scorta di quanto sopra, il primo giudice ha dunque, coerente- mente, ritenuto che l'obbligazione della avente ad oggetto CP_2 la realizzazione dei lavori di adeguamento all'interno degli immobili ogget- to di concessione, assumesse natura accessoria, non rientrando nell'oggetto principale del contratto con l' , con la Controparte_3 conseguenza che il mancato rimborso delle somme necessarie all'effettuazione di tali lavori non configura una alterazione del sinallagma idoneo a giustificare una pronuncia di risoluzione del contratto per ina- dempimento dell'ateneo appellato.
24. La motivazione del primo giudice appare pienamente condivisibile ove si osservi, ulteriormente, che l'elemento causale del contratto in com- mento, inteso come l'assetto di interessi al quale le parti hanno inteso da- re vita attraverso il negozio posto in essere, e che assume efficacia diri- mente ai fini del suo inquadramento giuridico e, quindi, dell'individuazione della disciplina legale applicabile, deve rinvenirsi nella volontà di trarre una utilità economica dall'utilizzo, da parte di terzi, di un determinato bene immobile e non anche nella volontà di realizzare una ristrutturazione di tali beni, la cui effettuazione, resasi necessaria in ragio-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 18 ne della destinazione d'uso dei locali, costituita come è noto dallo svolgi- mento di un'attività di somministrazione di pasti e bevande assume, per- tanto, natura meramente accessoria.
25. Pertanto, in ragione della mancata contestazione da parte dell'appellante degli importi dovuti a titolo di canone di concessione, già evidenziata dal primo giudice, deve integralmente condividersi il contenu- to della pronuncia impugnata che ha dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di concessione in commento per l'operatività della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 25 del C.S. del contratto di conces- sione medesimo, con conseguente condanna dell'appellante al rilascio dei locali detenuti sine titulo, essendo, come detto, sottratta al vaglio del giu- dice ogni valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento dedotto in giudizio poiché le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, han- no individuato preventivamente la prestazione la cui mancata esecuzione, ancorchè non integri inadempimento grave, avrebbe dato luogo alla riso- luzione automatica del contratto.
26. Sul punto, peraltro, va anche rammentato che la giurisprudenza di le- gittimità ha più volte affermato che la clausola risolutiva espressa non rientra fra quelle onerose, la cui approvazione deve avvenire specifica- mente per iscritto, e serve soltanto a rafforzare la facoltà di risoluzione che l'art. 1453 cod. civ. riconosce per il caso di inadempimento. Da ciò de- riva che se le parti convengono che da un determinato inadempimento derivi di diritto la risoluzione del contratto, è preclusa al giudice qualsiasi valutazione circa l'entità dell'inadempimento stesso, non potendo quest'ultimo, in materia riservata alla libera determinazione dei contraen- ti, sostituirsi alle parti. Tuttavia, però, il giudice è chiamato a valutare l'e- ventuale eccezione di inadempimento proposta dall'altra parte, attesa la pregiudizialità logica di tale domanda rispetto all'avverarsi degli effet- ti risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dall'accertamento di un inadempimento colpevole.
27. Per quanto riguarda, poi, il contrapposto credito vantato dall'odierna appellante, come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, in base alle previsioni contrattuali già precedentemente menzionate, non sussisteva alcun obbligo a carico l'amministrazione concedente di corri- spondere alcuna somma per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali, i quali erano a carico esclusivo ed integrale del concessionario.
28. Non si comprende, pertanto, quale obbligazione contrattuale non sa- rebbe stata adempiuta dall'amministrazione universitaria e, dunque, in base a quali presupposti potesse essere invocabile l'eccezione di inadem-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 18 pimento.
29. Le uniche somme riconosciute in virtù della sentenza impugnata in fa- vore della società cooperativa appellante, infatti, si riferiscono a opere che sarebbero state realizzate al di fuori delle previsioni contrattuali e che il Tribunale di Palermo ha liquidato a titolo di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., in quanto interventi non previsti dal con- tratto che avrebbero comportato un vantaggio economico per l'amministrazione concedente.
30. A ciò deve aggiungersi che, mentre il credito vantato dall'istituzione universitaria deriva dall'obbligo di pagamento dei canoni contrattualmen- te dovuti, ed ha, dunque, a oggetto un credito certo, liquido ed esigibile, al contrario le somme che la ha opposto in Controparte_2 compensazione deriverebbero da un non meglio specificato obbligo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione di opere non specifi- camente commesse in appalto e, dunque, un credito restitutorio che non appare dotato delle stesse caratteristiche della certezza, liquidità ed esigi- bilità, dal che discende l'impossibilità che i due crediti contrapposti si estinguano per compensazione, ai sensi dell'art. 1243 cod. civ..
31. Con il secondo motivo di impugnazione, la Controparte_2
[... rileva di essere stata erroneamente condannata a pagare l'importo di euro 59.293,98 portato dalla fattura n. 16 del 25/03/2013 per saldo cano- ni di concessione rimasti impagati per il periodo andante dal 21/12/2010 e fino al 31/10/ 2012, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02, questi ulti- mi tardivamente richiesti dalla creditrice solo con la prima memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., e così per complessivi euro 70.837,24.
32. Evidenzia, altresì, che tale importo, oggetto di ordinanza ingiunzione ex R.D. n. 639/1910, sarebbe stato determinato dalla concedente in ma- niera difforme e più onerosa, rispetto a quanto stabilito all'art. 3 del capi- tolato speciale del bando per l'affidamento dei locali, secondo cui il corri- spettivo della concessione avrebbe dovuto essere fatturato anticipata- mente, all'inizio di ogni quadrimestre, nella misura della quota fissa qua- drimestrale salvo, in caso di differenza con il corrispettivo effettivo totale, la facoltà di emettere entro gennaio dell'anno successivo, fattura di con- guaglio e che, in ogni caso, tale somma, ove dovuta, avrebbe dovuto esse- re compensata in toto con il contrapposto maggior credito di euro 199.826,90 vantato dalla in ragione dei lavori di adegua- CP_2 mento effettuati nei locali oggetto di concessione.
33. Con riguardo all'impossibilità di compensare i presunti contrapposti crediti si rinvia a quanto già rilevato ai precedenti punti da 27 a 30 della
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 18 presente decisione.
34. Con riguardo, invece, alle modalità di determinazione della misura del corrispettivo, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, il regola- mento negoziale, all'art. 3 del Capitolato Speciale, prevedeva la corre- sponsione di un corrispettivo variabile annuo, calcolato mediante l'applicazione sul fatturato globale realizzato presso ciascuna sede di per- centuali di aggio ben specifiche, ma con la previsione, comunque, di un corrispettivo minimo garantito di euro 77.000 annui, rivalutato annual- mente, da versare in quote fisse anticipate quadrimestrali di euro 25.667,00, con l'obbligo di effettuare un conguaglio con cadenza annuale delle somme ulteriori dovute in base ai fatturati realizzati. Il meccanismo di calcolo del canone di concessione presupponeva, dunque, l'obbligo del concessionario di comunicare periodicamente i fatturati entro il giorno 10 di ogni mese, obbligo che la non ha mai di- Controparte_2 mostrato di aver ottemperato, di tal che correttamente l'amministrazione universitaria ha calcolato e fatturato i canoni dovuti in base al minimo contrattualmente dovuto.
35. Peraltro, come già ampiamente argomentato dal primo giudice, è in- controverso, nonché documentalmente comprovato, che la fattura n. 16 del 25/03/2013, di euro 99.293,98 è stata onorata dalla CP_2 seppur solo parzialmente, mediante il pagamento di una somma in accon- to pari ad euro 40.000,00, e tale condotta deve ritenersi incompatibile con qualsiasi volontà di contestarne le modalità di determinazione.
36. Dalla produzione documentale dell'amministrazione appellata si evin- ce che questa in data 16/05/2013 ebbe a diffidare la per il CP_2 pagamento delle somme di cui alla fattura sopra indicata e che, alla luce del pagamento parziale ricevuto, con nota del 03/07/2013, comunicò di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 25 del con- tratto di concessione, per effetto della quale la sentenza impugnata ha di- chiarato l'intervenuta risoluzione del contratto a far data dal mese di lu- glio 2013.
37. In presenza di siffatto dato documentale, deve essere integralmente condiviso il tenore del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ri- tenuto la obbligata al pagamento del saldo portato dalla fat- CP_2 tura n. 16/2013 a titolo di canoni di concessione dovuti fino alla data dell'intervenuta risoluzione contrattuale, nella misura già correttamente indicata dal primo giudice, comprensiva di interessi moratori.
38. Non può trovare accoglimento, poi, la doglianza dell'appellante circa l'inammissibilità della domanda relativa agli interessi, perché formulata
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 18 dall'appellata solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., giac- ché, sulla scorta della stessa giurisprudenza citata dall'appellante (Cass. Sez. Unite n. 12310 del 15 giugno 2015), deve ritenersi che la domanda di corresponsione degli interessi integri una mera emendatio libelli, piena- mente ammissibile, in quanto formulata nel rispetto delle preclusioni pro- cessuali, giacché la domanda modificata rimane comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non determina in alcun modo la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (si v. al riguardo anche Cass. n. 16155 del 2010).
39. Con il terzo motivo di appello, la chiede Controparte_2 la modifica della sentenza impugnata, nella parte in cui è stata condanna- ta a corrispondere all'ateneo palermitano l'importo di euro 182.514,87 comprensivo di interessi, a titolo di risarcimento del danno da occupazio- ne sine titulo, stante il mancato rilascio dei locali, a far data dall'intervenuta risoluzione contrattuale per l'operatività della clausola ri- solutiva espressa e fino all'effettiva consegna degli stessi.
40. In particolare, l'appellante contesta sia l'an dell'importo dovuto riba- dendo l'erroneo accoglimento, da parte del giudice di primo grado, della domanda di risoluzione contrattuale avanzata dall' , Controparte_3 sia il quantum della pretesa risarcitoria evidenziando, come in ragione del- la ritenuta fondatezza dell'eccezione di inadempimento da essa sollevata per il mancato rimborso delle somme relative ai lavori di adeguamento dei locali oggetto di concessione, l'obbligazione risarcitoria avrebbe dovu- to essere oggetto di compensazione con il proprio maggior credito.
41. L'appellante rileva, inoltre, come l'originaria richiesta risarcitoria avanzata dall'ateneo palermitano e commisurata all'importo dovuto per i canoni andanti dal mese di agosto 2013 e fino al mese di aprile 2013, sia stata successivamente estesa, con il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. cod. civ., sino al mese di ottobre 2015 con evidente introduzione di una domanda nuova e diversa rispetto a quella originaria.
42. Con riferimento al primo profilo di impugnazione avente ad oggetto l'asserito errato accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale avanzata dall'odierna appellata ci si riporta a quanto già rappresentato ai punti dal n. 14 al n. 30 del presente provvedimento.
43. Per quanto, invece, concerne le contestazioni formulate dall'appellante in ordine al quantum si ritiene di condividere integralmen- te la motivazione del primo giudice che ha, preliminarmente, evidenziato come l'estensione della domanda agli ulteriori importi dovuti a titolo di
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 18 risarcimento del danno e commisurati ai canoni rimasti impagati dal mese di agosto 2013 e fino al mese di luglio 2015, non costituisca una domanda nuova, avendo la concedente semplicemente esteso la propria pretesa ri- sarcitoria ai danni sopravvenuti in corso di causa.
44. Valga sul punto quanto già affermato al punto 38, del presente prov- vedimento circa l'ammissibilità della modifica della domanda iniziale, ope- rata nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., sempre che la stessa sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, come nel caso di specie.
45. Ne deriva, pertanto, che in ragione dell'intervenuta risoluzione con- trattuale, va accolta la domanda risarcitoria avanzata dall'ateneo palermi- tano per l'occupazione sine titulo dei locali da parte della CP_2 nella misura già individuata dal Tribunale di Palermo che ha tenuto conto, ai fini della sua quantificazione, dell'importo mensile del canone minimo che la concessionaria avrebbe dovuto corrispondere qualora il rapporto di concessione fosse regolarmente proseguito tra le parti, moltiplicato per il numero dei mesi (27) in cui si è protratta l'occupazione dei locali, perve- nendo ad in importo di euro 173.249,82 oltre rivalutazione e interessi compensativi e così per un totale di complessivi euro 182.514,87.
46. Con il quarto motivo di appello, la si duole della erronea CP_2 condanna, pronunciata dal giudice di primo grado, al pagamento dell'importo di euro 7.100,00 a titolo di penale per il mancato rispetto dei tempi di preparazione ed esposizione dei generi alimentari nonché per i ritardi nei pagamenti rispetto al termine previsto a seguito dell'emissione della fattura. Al riguardo evidenzia che l'importo ingiunto a titolo di pena- le sarebbe stato prontamente contestato dalla che, con rife- CP_2 rimento al ritardo nei pagamenti delle fatture, aveva opposto il proprio maggiore credito di euro 199.826, 90 chiedendone il rimborso, e con ri- guardo ai ritardi nei tempi di preparazione ed esposizione dei pasti aveva documentato la non imputabilità dell'inadempimento, ascrivibile unica- mente al protrarsi dei lavori di adeguamento dei locali resisi necessari a seguito delle rettifiche ed integrazioni richieste dalla concedente, che avevano comportato ritardi anche rispetto alla concessione delle necessa- Par rie autorizzazioni da parte dell e del SEo di Medicina del Lavoro.
47. Il provvedimento impugnato ha disatteso le difese svolte sul tema dall'odierna appellante rilevando come quest'ultima, pur avendo eccepito la non imputabilità dell'inadempimento che le veniva contestato non avesse, tuttavia, adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante vol- to a documentare la propria condotta incolpevole.
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 18 48. Il Tribunale di Palermo, in particolar modo, ha evidenziato che l'ente concedente, con nota del 18/12/2012, ha contestato alla l'i- CP_2 nadempimento dell'obbligo di somministrazione dei pasti presso il bar della Facoltà di Ingegneria, come prescritto dall'art. 10 del contratto e che, successivamente, con nota del 10/01/2023, in ragione del perdurare dell'inadempimento, ha comunicato alla concessionaria l'intenzione di applicare le penali previste dall'art. 24 del Capitolato Speciale. A fronte di ciò, la concessionaria, con nota del 13/02/2013, si è limitata a eccepire la non imputabilità dell'inadempimento, adducendo genericamente il pro- trarsi dei lavori di adeguamento dei locali e i ritardi nella concessione del- le autorizzazioni necessarie. Non ha però specificato né la natura né l'enti- tà delle opere che avrebbero causato il ritardo dei lavori, né ha documen- tato in alcun modo le circostanze poste a sostegno della propria tesi di- fensiva, violando così l'onere probatorio gravante su di essa ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.
49. Alla luce delle superiori evidenze deve, pertanto, essere confermata la statuizione del primo giudice in ordine alla debenza dell'importo di euro 7.100,00 dovuto a titolo di penale di cui all'ordinanza ingiunzione n. 33425 del 05/05/2015.
50. Con il quarto e quinto motivo di appello, che possono essere esamina- ti congiuntamente per ragioni di connessione, la Controparte_2 lamenta, per un verso, l'errata quantificazione del credito riconosciu-
[...] to dal primo giudice all' pari ad euro Controparte_3
302.187,24 in luogo di quello asseritamente corretto di euro 100.758,11 dovuto quale saldo della fattura n. 16/2013 e quale corresponsione delle ulteriori rate di canone dovute fino all'intervenuta risoluzione contrattua- le datata luglio 2013 e, per altro verso l'errata quantificazione del proprio credito relativo al rimborso per i lavori di adeguamento dei locali della cit- tadella universitaria quantificato dal primo giudice in euro 18.770,83, in luogo dell'importo asseritamente corretto pari ad euro 199.826,90.
51. Con riferimento alla quantificazione del credito vantato dall'
[...]
ci si riporta a quanto già rassegnato nei precedenti Controparte_3 punti di motivazione del presente provvedimento per effetto dei quali questa Corte ha ritenuto di condividere integralmente l'importo determi- nato dal giudice di primo grado pari ad euro 302.187,24, così distinto:
− quanto ad euro 112.301,37 a titolo di canoni di concessione fino alla data del maggio 2013;
− quanto ad euro 182.514,87 quale risarcimento del danno da occu- pazione sine titulo;
Corte di Appello di Palermo pag. 13 di 18 − quanto ad euro 7.371,26 a titolo di penale di cui all'ordinanza in- giunzione n. ingiunzione n. 33425 del 05/05/2015.
52. Per quanto, invece, concerne il credito vantato dalla
[...] per i lavori di adeguamento dei locali in commento occor- Controparte_2 re, preliminarmente, ribadire quanto già precisato ai punti dal n. 17 al n. 20 del presente provvedimento, in relazione all'insussistenza di alcun ob- bligo contrattuale a carico l'amministrazione concedente di corrispondere alcuna somma per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali.
53. Il Tribunale di Palermo, con motivazione esente da vizi che viene da questa Corte integralmente condivisa, ha ritenuto di interpretare siffatti obblighi pattiziamente assunti alla luce del principio di buona fede conte- nuto nell'art. 1366 cod. civ., atteso che un'interpretazione strettamente letterale delle clausole in commento avrebbe potuto condurre ad una ar- bitraria lievitazione dei costi, rendendo l'esecuzione del contratto eccessi- vamente gravosa per la parte privata.
54. Il provvedimento impugnato ha, quindi, coerentemente ritenuto che le eventuali modifiche che la concedente avrebbe potuto richiedere e che il concessionario sarebbe stato obbligato a realizzare dovevano essere li- mitate a quelle funzionali e necessarie ad adeguare il progetto esecutivo allo specifico servizio da erogare all'interno dei locali oggetto di conces- sione.
55. Inquadrati pertanto i limiti della prestazione concretamente esigibile dalla parte pubblica, il giudice di primo grado, tenuto conto degli esiti del- la prova orale espletata e degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. , depositata in data 30/11/2016, ha ritenuto che Per_1 gli unici interventi non previsti nel bando di gara e non necessari ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di pasti e bevande, che hanno determinato un indebito arricchimento per la concessionaria parte pubblica, siamo consistiti nella realizzazione all'interno del bar della facol- tà di ingegneria, di vetrate centrali e zone ingresso conformi alla tipologia delle vetrate già presenti nelle zone circolari, che hanno determinato un arricchimento in misura pari all'importo delle somme necessarie per la loro realizzazione, quantificate in euro 16.411,57.
56. Gli esiti della consulenza tecnica disposta nel giudizio di primo grado hanno, infatti, consentito di appurare che:
− con riferimento al “bar di Lettere” la SS SE Soc. Coop. a.r.l., non ha redatto alcun progetto e non vi è alcuna evidenza docu- mentale di “modifiche indicate dall'Università”;
Corte di Appello di Palermo pag. 14 di 18 − con riferimento al “Bar di Biologia”, il progetto originario della Ha- ssio SE Soc. Coop. a.r.l. risulta conforme al bando di gara. La concessionaria, per l'unica “modifica indicata dall' ", ov- CP_3 vero per aver reso, ancora in fase progettuale, verticali le pareti del costruendo chiosco, non ha dovuto sostenere alcun costo”;
− con riferimento al “Bar di Ingegneria”, il progetto originario della SS SE Soc. Coop. a.r.l. risulta conforme solo in parte al bando di gara. Delle opere che parte convenuta lamenta come conseguenti a “modifiche indicate dall' ”, l'unica che CP_3 possa essere considerata tale è la realizzazione delle “vetrate cen- trali e zone ingresso”, che hanno comportato un costo aggiuntivo pari a € 16.411,57;
57. Sulla scorta di tali rilievi, dunque, il Tribunale di Palermo ha circoscrit- to la pretesa della all'importo sopra indicato, facendo pro- CP_2 prie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e rilevando, altresì, che
• per la maggior parte degli interventi di cui è stato chiesto il rimbor- so difetta la prova di una richiesta espressa da parte dell'ente con- cedente di apportare modifiche al progetto originario;
• tutti gli interventi richiesti dalla concedente rientravano già nel progetto originario o nelle previsioni di cui all'art. 6 del C.S. avendo ad oggetto la finitura, il completo arredamento e allestimento dei locali o la realizzazione di impianti, tecnologici, idrici e di scarico;
• altri interventi, seppur espressamente richiesti dalla concedente, come ad esempi la sostituzione dei tavoli e sedie apparivano di modesta entità.
58. Tuttavia, con riferimento a tale ultimo punto, occorre rilevare che la circostanza che taluni lavori richiesti, non rientranti tra quelli necessari o funzionali all'utilizzo dei locali, siano connotati da modesta entità in ter- mini economici non esclude il diritto al rimborso degli stessi da parte del soggetto che ne ha sostenuto il costo.
59. In proposito, il consulente tecnico dell'ufficio ha rilevato che non vi sa- rebbe stata la prova agli atti di causa del fatto che la concedente avesse preteso la sostituzione dei tavoli e delle sedie presso il bar di ingegneria di colore bianco, con altri arredi di fattura artigianale di colore rosso, tanto che “nel verbale di sopralluogo del 18/10/2011 avente ad oggetto: “Inter- venti previsti per la ristrutturazione del bar di ingegneria dalla ditta CP_2
a firma dell'arch. , della sig.ra e
[...] Controparte_9 Parte_4 dell'arch. si legge: “In merito la DI SS SE di- Persona_2
Corte di Appello di Palermo pag. 15 di 18 chiara che in merito agli arredi, come da progetto, essendo di manifattura artigianale i tempi di consegna si sono verificati più lunghi del previsto e pertanto la DI si impegna a completare i predetti arredi entro dicembre p.v.(dicembre 2011, ndr); nelle more si è provveduto ad arredare la zona ristorazione con tavoli e sedie.”
60. Il predetto consulente tecnico dell'ufficio ha proseguito rilevando che
“nella mail inviata in data 26/01/2012 dal prof. con al- Persona_3 legati i disegni corrispondenti agli attuali arredi oggi presenti nel bar, si legge: “Le allego file con i disegni degli arredi del bar. Cordialmente”. Quindi la mail inviata in data 29/01/2016 dal prof. si Persona_3 limita soltanto ad una trasmissione “asettica” dei disegni relativi agli arre- di e non viene avanzata dallo stesso alcuna richiesta o pretesa di modifica degli arredi. Né di questa richiesta vi è evidenza in altra documentazione allegata agli atti o trasmessa dalle parti allo scrivente”.
61. Tuttavia, le risultanze della prova orale espletate nel corso del giudizio di primo grado, successivamente al deposito della predetta consulenza tecnica d'ufficio, hanno confermato la circostanza che il cambio dei tavoli e delle sedie è stato frutto di una precisa direttiva della concedente, alla luce delle dichiarazioni rese dal testimone il quale, Persona_3 escusso all'udienza del 13/03/2017, ha riferito di essersi occupato, nella sua qualità di professore ordinario di architettura tecnica, di coordinare e seguire quale delegato del rettore, sia il lavoro preparatorio sia, occasio- nalmente, anche la parte esecutiva del progetto e di essere stato lui a ri- chiedere di cambiare la colorazione delle sedie e dei tavoli originariamen- te di colore bianco, in rosso.
62. Sulla scorta di tale risultanza istruttoria, la ha allegato CP_2 che tale variazione al progetto avrebbe comportato per essa appellante un costo aggiuntivo pari ad euro 100,00,00, di cui ha chiesto l'integrale rimborso.
63. Deve in proposito, tuttavia, rilevarsi, che come già evidenziato dal consulente tecnico dell'ufficio, la a sostegno della propria CP_2 richiesta di rimborso ha allegato unicamente n. 2 fatture della ditta Dy- namis SRL, rispettivamente n. 43 del 27/07/2012 e n. 48 del 31/07/2012, aventi ad oggetto la “fornitura arredi a disegno” da cui si evince che per la fornitura degli arredi nella zona consumazione, l'odierna appellata ha so- stenuto un costo di euro 11.600,00, mentre non vi è alcun riscontro nella documentazione agli atti per la presunta fornitura di “ulteriori arredi fuori standard”.
64. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la ab- CP_2
Corte di Appello di Palermo pag. 16 di 18 Pe
diritto al pagamento ex. art. 2041 cod. civ., delle somme sopra indica- te, di cui la concedente si è indebitamente arricchita in quanto le stesse non possono ritenersi ricomprese tra quelle necessarie o funzionali ad adeguare il progetto esecutivo allo specifico servizio da erogare.
65. Inoltre, trattandosi di debito di valore, tale importo andrà rivalutato alla data di effettuazione dei lavori fino alla pubblicazione della presente sentenza e cosi per un importo pari ad euro 14.604,40 sul quale sono, pa- rimenti, dovuti gli interessi compensativi al saggio legale relativamente al medesimo periodo per un totale complessivo di euro 16.962,44.
66. In virtù della conversione del debito di valore in debito di valuta, sulla predetta somma sono dovuti, altresì, gli interessi al saggio legale dalla da- ta della presente decisione.
67. Alla luce degli esiti complessivi della controversia, che vede largamen- te soccombente la società cooperativa appellante, non può trovare acco- glimento l'ultimo motivo di appello, avente a oggetto la pronuncia sulle spese, dal momento che tale pronuncia è stata correttamente adottata dal Tribunale di Palermo mediante l'applicazione del criterio della soc- combenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., temperato da una parziale compen- sazione, nella misura di un quarto, alla luce del parziale accoglimento del- le domande riconvenzionali proposte dall'appellante.
68. Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante in ragione dei 2/3. Tali spese vengono liquidate, in applicazione dei parametri previ- sti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in complessivi euro 7.130,00 (di cui euro 2.200 per studio, euro 1.280 per la fase intro- duttiva ed euro 3.650 per la fase decisionale). Alla luce di ciò, tenuto con- to della compensazione di un terzo delle spese processuali, la parte appel- lante va condannata al pagamento dell'importo complessivo di euro 4.753,33, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...] nei confronti dell' Parte_5 Controparte_1
con citazione del 25/07/2019 ed in parziale rifor-
[...] ma della sentenza n. 2297/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 24/04-08/05/2019, condanna l'amministrazione appellata al pagamento in favore della società appellante dell'ulteriore importo di
Corte di Appello di Palermo pag. 17 di 18 euro 16.962,44 oltre interessi al saggio legale, a decorrere dalla pre- sente decisione;
• conferma in tutte le restanti parti la sentenza impugnata;
• condanna la al rimborso dei Controparte_10
2/3 delle spese processuali del presente giudizio di appello in favore dell'amministrazione appellata, che liquida in complessivi euro 4.753,33, oltre spese prenotate a debito, disponendo la compensazio- ne del restante terzo delle medesime spese. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 19/11/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dr Giovanni D'Antoni e dal Consigliere estensore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 18 di 18
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1623 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore con il patrocinio dell'avv. Francesco Todaro (PEC: ; Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. persona del Controparte_1 P.IVA_2
Rettore pro-tempore con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (PEC: ; CP_1 Email_2
appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 2297/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in compo- sizione monocratica, in data 24/04-08/05/2019 all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 7045/2015;
OGGETTO: Altri contratti atipici;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezio- ne e difesa. Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugna- ta;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 18 Accogliere per la forma il presente appello, riformare integralmente la sentenza impugnata per i motivi tutti spiegati in narrativa;
Riformare integralmente, per i motivi tutti sopra dedotti, la sentenza n. 2297/2019 pubbl. l'08.05.2019 impugnata;
Indi, ritenere e dichiarare che la rispetto alla Controparte_2 somma di euro 100.000,00 circa preventivata nel progetto preliminare, in ragione dei maggiori lavori e forniture commissionati dalla ricorrente ed eseguiti nei bar di Lettere, Ingegneria e Biologia, ha diritto di ottenere dall'Università degli di Palermo la somma di euro € 186.984,51 oltre inte- ressi ed IVA;
Condannare la ricorrente al pagamento in favore della resistente per le superiori causali della somma di euro € 186.984,51 oltre interessi ed IVA o di quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata dal Deciden- te, previo eventuale rinnovo anche in sede di CTU;
In estremo subordine, compensare parzialmente il maggior credito matu- rato dalla con l'eventuale minore debito Controparte_2 sempre nei confronti della;
Controparte_3
Vinte le spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio;
Con condanna dell' al pagamento delle Controparte_3 spese di CTU liquidate nel giudizio di merito e nel sub-procedimento caute- lare. Salvo ogni altro diritto. In via istruttoria, eventualmente, disporre CTU al fine di accertare i lavori di manutenzione straordinaria tutti eseguiti dalla nei bar di Lettere, CP_2
Biologia e Ingegneria, nonché le forniture di materiali ed attrezzatture bar e varie effettuate dalla stessa resistente, determinarne il valore economico e sottraendo dallo stesso il costo dei minori lavori e forniture preventivati nel bando di gara e nel progetto preliminare redatto dall' Controparte_3
;»
[...]
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia la Corte d'Appello adita revocare la sospensione dell'esecutività della Sentenza del Tribunale di Palermo n. 2297/2019 perché manifesta- mente infondata. Con vittoria di competenze, spese ed onorari di giudizio, parzialmente de- voluti,ex lege, al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dell'11/05/2015, l' Parte_2
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la
[...] [...]
rilevando di aver stipulato con la Controparte_4
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 18 stessa in data 21/12/2010 un contratto di concessione avente ad oggetto l'affidamento dei locali ubicati presso le facoltà di Ingegneria, di Lettere e di Biologia per la somministrazione di bevande ed alimenti ai frequentato- ri della cittadella universitaria, e che la concessionaria, in violazione degli obblighi contrattualmente assunti, si era resa morosa nel pagamento del corrispettivo dovuto, e chiedeva, pertanto:
- l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto in virtù del- la clausola risolutiva espressa in esso contenuta;
- la condanna della convenuta al rilascio degli immobili oggetto di concessione;
- la condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo della concessione per i mesi di giugno e luglio 2013 pari ad euro 12.833,33, nonché al risarcimento del danno per l'occupazione si- ne titulo dei predetti locali, quantificato in euro 137.914,38.
2. Con comparsa del 30/09/2015, si costituiva in giudizio la CP_2 la quale contestava, nel merito, la fondatezza delle domande proposte e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell' Controparte_3
al pagamento della somma di euro 199.826,90 oltre IVA, quale
[...] rimborso dovuto in ragione dei maggiori lavori da questa commissionatigli all'interno dei locali oggetto di concessione, invocando, in subordine, la compensazione di tale credito con quello minore vantato dall'attrice.
3. Nelle more del giudizio, l' emetteva or- Controparte_3 dinanza ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 in pregiudizio della CP_2 intimando il pagamento della somma di euro 7.339,84 quale penale per l'inadempimento delle prescrizioni contenute nell'art. 10 del contratto di concessione e dell'ulteriore somma di euro 59.293,38 quale saldo portato dalla fattura n. 16 del 25/03/2023 per corrispettivi dovuti per la conces- sione dei locali per il periodo andante dal 21/10/2010 al 31/10/12, rimasti impagati.
4. Con citazione del 24/06/2015, la proponeva opposizione CP_2 avverso la predetta ordinanza ingiunzione chiedendone l'annullamento, ed opponendo in compensazione il maggior credito vantato pari ad euro 199.826,90 oltre IVA per lavori di adeguamento effettuati nei locali ogget- to di concessione.
5. Con comparsa del 16/10/2015, si costituiva in giudizio l'ateneo palermi- tano chiedendo la conferma dell'ordinanza ingiunzione e, in via riconven- zionale, il pagamento dell'importo di euro 28.630,82 quale corrispettivo dovuto dalla quale corrispettivo per la concessione dei locali CP_2 dal mese di novembre 2012 e fino al mese di maggio 2013, con contestua-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 18 le rigetto dell'eccezione di compensazione formulata dall'opponente.
6. Il Tribunale di Palermo, con provvedimento del 13/11/2015 disponeva, ai sensi dell'art. 273 c.p.c. la riunione dei due procedimenti e il giudizio veniva istruito mediante l'assunzione di prova orale e consulenza tecnica d'ufficio.
7. All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 2297/2019 dei 24/04-
08/05/2019, il Tribunale di Palermo, definendo il giudizio, emetteva le se- guenti statuizioni:
− dichiarava risolto per inadempimento della Controparte_5
il contratto di concessione sottoscritto in data
[...]
21/12/10, condannando la predetta società all'immediato rilascio degli immobili;
− condannava la a corrispondere Controparte_5 all' l'importo di euro 302.187,24; Controparte_3
− condannava l' a corrispondere ad Controparte_3
l'importo di euro 18.770,83; Controparte_5
− condannava la a rifondere Controparte_5 all' i tre quarti delle spese di lite Controparte_3 dei due procedimenti riuniti, compensando integralmente tra le parti le spese di lite del subprocedimento cautelare;
− poneva i costi della CTU a carico dell' Controparte_6
nella misura di un quarto e della
[...] Controparte_7
nella misura di tre quarti;
[...]
− poneva i costi della ctu del giudizio cautelare a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
8. Con citazione del 25/07/2019, la ha proposto appello av- CP_2 verso la predetta sentenza chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento delle domande originariamente proposte.
9. Con comparsa del 31/10/2019, si è costituita in giudizio l'
[...]
opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione. Controparte_8
10. Con le note scritte sostitutive dell'udienza del 18/12/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata assunta in deci- sione con ordinanza del 13/1/2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle me- morie di replica.
11. Con il primo motivo di appello, la rileva che il Tribunale CP_2 di Palermo avrebbe erroneamente dichiarato la risoluzione del contratto di concessione per il ricorrere della clausola risolutiva espressa in ragione
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 18 del mancato pagamento del corrispettivo della concessione, condannan- dola al rilascio dei locali detenuti sine titulo. Rileva che il Tribunale di Pa- lermo, nel disattendere l'eccezione di inadempimento a sua volta formu- lata da essa appellante, non avrebbe adeguatamente valutato che il con- tratto sottoscritto tra le parti integrava gli estremi di un contratto misto, di concessione e di appalto, della cui qualificazione giuridica, tuttavia, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto ai fini della valutazione del corretto adempimento delle rispettive e reciproche obbligazioni dei contraenti.
12. Rileva, in particolare, che il contratto concluso obbligava essa conces- sionaria a sostenere lavori di adeguamento, restauro e rifacimento dei lo- cali oggetto della concessione e, nel caso dei locali presso la facoltà di Bio- logia, la realizzazione dei locali. Tale rapporto costituirebbe, dunque, un unicum concessione/appalto e la corrispettività delle prestazioni dovreb- be riguardare il rapporto complessivo. Sostiene, in particolare, di aver ma- turato un credito nei confronti dell' per i maggiori esborsi soste- CP_3 nuti, pari a € 186.984,51 per le modifiche non necessarie richieste dall'Amministrazione e che, pertanto, la comunicazione di risoluzione con- trattuale del 3/7/2013 sarebbe infondata, in virtù dell'eccezione di ina- dempimento sollevata già con la propria nota del 19/7/2013 e la prece- dente nota del 13/2/2013.
13. La sentenza impugnata ha innanzitutto rilevato che l'appellante non ha contestato il mancato pagamento del corrispettivo della concessione per il periodo dal 21/10/2010 al 31/10/2012, oggetto della fattura n. 16 del 25/03/2023. Il Tribunale di Palermo ha, poi, chiarito che, secondo l'art. 4 del contratto, il rapporto di reciprocità tra le prestazioni si fonda su due obblighi: l'obbligo della concedente, da un lato, di garantire l'utilizzo dei locali e l'obbligo della concessionaria, dall'altra, di pagare il corrispettivo pattuito. Pertanto, l'inadempimento invocato da consisten- CP_2 te nel mancato rimborso delle spese sostenute per i lavori di adeguamen- to dei locali, non rientrerebbe nel rapporto sinallagmatico previsto dal contratto.
14. Con riguardo alla distinzione tra appalto di servizi e concessione di servizi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, laddove il corrispet- tivo sia pagato direttamente dall'Amministrazione al prestatore del servi- zio stesso, il quale non ne sopporta il rischio, si configura un appalto, lad- dove, invece, nella concessione di servizi il concessionario tre la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti (così Cass. Sez. U., n. 9965 del 2017).
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 18 15. Il contratto concluso dalle parti non prevedeva il pagamento di alcun corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica, giacché l'art. 3 del regolamento negoziale prevedeva che il concessionario dovesse versare, quale corrispettivo della concessione dei locali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, un corrispettivo variabile an- nuo calcolato applicando delle percentuali convenute al fatturato globale realizzato presso ciascuna sede, con un valore minimo garantito pari a eu- ro 77.000 annui.
16. Va, poi, considerato che, allorquando la realizzazione di opere edili o impiantistiche è prevista all'interno di un contratto che, come nel caso in esame, ha come oggetto principale la gestione di un servizio o di un bene, occorre verificare se la previsione dell'obbligo di eseguire lavori abbia o meno una natura meramente servente, rispetto all'oggetto principale. In particolar modo, il rapporto contrattuale deve ritenersi integrare comun- que una concessione se l'opera edilizia prevista non costituisce il fine ul- timo dell'amministrazione, ma il mezzo necessario e indispensabile per consentire l'erogazione del servizio o lo sfruttamento economico del bene concesso.
17. Nel caso in esame, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale posto a base della procedura di evidenza pubblica ed espressamente accettato da tutte le imprese concorrenti «Le spese per l'adattamento, la finitura e il completo allestimento e arredamento dei tre locali con i relativi impianti tecnologici, idrici e discarico, le relative competenze tecniche, nonché gli eventuali oneri connessi, sono a totale carico del concessionario punto gli arredi e le attrezzature fornite dal concessionario dovranno essere con- formi alle norme di sicurezza, avere caratteristiche morfologiche e di deco- ro che rispettino la specifica destinazione dei locali ed essere nella dispo- nibilità dello stesso per tutta la durata della concessione.»
18. Il precedente art. 5 della medesima convenzione chiariva che sarebbe stato obbligo del concessionario presentare all'amministrazione entro 30 giorni dalla stipula dell'atto di concessione il progetto esecutivo degli in- terventi suindicati e che, in ordine ai locali della Facoltà di ingegneria, il progetto esecutivo avrebbe dovuto sviluppare quello che eliminare già redatto dall'Università è allegato al capitolato speciale. Il predetto proget- to esecutivo sarebbe stato quindi approvato dall'amministrazione che avrebbe potuto chiedere eventuali modifiche, da eseguire comunque da parte del concessionario a proprie spese.
19. Ai sensi, poi, dell'art. 5 del contratto di concessione sottoscritto dalle parti, «Le spese per l'adattamento, la finitura e il completo allestimento e
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 18 arredamento dei tre locali con i relativi impianti tecnologici, idrici e di sca- rico, le relative competenze tecniche, nonché gli eventuali oneri connessi, sono a totale carico del Concessionario. Con riguardo all'area presso il Dip. di Biologia, il concessionario dovrà, a proprio carico, realizzare un chiosco, con strutture mobili prefabbricate, di superficie mq 25 circa.»
20. Appare evidente, dunque, che non sussisteva alcun obbligo a carico l'amministrazione concedente di corrispondere alcuna somma per l'ese- cuzione dei lavori di adeguamento dei locali, i quali erano a carico esclusi- vo ed integrale del concessionario.
21. L'assenza della previsione di alcun corrispettivo per l'esecuzione delle opere, integralmente funzionali a consentire l'esecuzione del servizio og- getto di concessione, impedisce del tutto di configurare una causa di ap- palto, anche soltanto frammista a quella concessoria.
22. Alla luce delle superiori precisazioni, la decisione adottata dal Tribuna- le di Palermo appare esente da censure ove si osservi che, il primo giudice ha, in via preliminare, condotto un accertamento circa l'oggetto del con- tratto sottoscritto tra le parti, individuandolo correttamente nella facoltà di utilizzo di un bene immobile a fronte del pagamento di un determinato corrispettivo, come espressamente convenuto all'art. 4 del contratto di concessione sottoscritto in data 21/12/2010 e ribadito nel capitolato spe- ciale allegato sub lettera b) al predetto contratto.
23. Sulla scorta di quanto sopra, il primo giudice ha dunque, coerente- mente, ritenuto che l'obbligazione della avente ad oggetto CP_2 la realizzazione dei lavori di adeguamento all'interno degli immobili ogget- to di concessione, assumesse natura accessoria, non rientrando nell'oggetto principale del contratto con l' , con la Controparte_3 conseguenza che il mancato rimborso delle somme necessarie all'effettuazione di tali lavori non configura una alterazione del sinallagma idoneo a giustificare una pronuncia di risoluzione del contratto per ina- dempimento dell'ateneo appellato.
24. La motivazione del primo giudice appare pienamente condivisibile ove si osservi, ulteriormente, che l'elemento causale del contratto in com- mento, inteso come l'assetto di interessi al quale le parti hanno inteso da- re vita attraverso il negozio posto in essere, e che assume efficacia diri- mente ai fini del suo inquadramento giuridico e, quindi, dell'individuazione della disciplina legale applicabile, deve rinvenirsi nella volontà di trarre una utilità economica dall'utilizzo, da parte di terzi, di un determinato bene immobile e non anche nella volontà di realizzare una ristrutturazione di tali beni, la cui effettuazione, resasi necessaria in ragio-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 18 ne della destinazione d'uso dei locali, costituita come è noto dallo svolgi- mento di un'attività di somministrazione di pasti e bevande assume, per- tanto, natura meramente accessoria.
25. Pertanto, in ragione della mancata contestazione da parte dell'appellante degli importi dovuti a titolo di canone di concessione, già evidenziata dal primo giudice, deve integralmente condividersi il contenu- to della pronuncia impugnata che ha dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di concessione in commento per l'operatività della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 25 del C.S. del contratto di conces- sione medesimo, con conseguente condanna dell'appellante al rilascio dei locali detenuti sine titulo, essendo, come detto, sottratta al vaglio del giu- dice ogni valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento dedotto in giudizio poiché le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, han- no individuato preventivamente la prestazione la cui mancata esecuzione, ancorchè non integri inadempimento grave, avrebbe dato luogo alla riso- luzione automatica del contratto.
26. Sul punto, peraltro, va anche rammentato che la giurisprudenza di le- gittimità ha più volte affermato che la clausola risolutiva espressa non rientra fra quelle onerose, la cui approvazione deve avvenire specifica- mente per iscritto, e serve soltanto a rafforzare la facoltà di risoluzione che l'art. 1453 cod. civ. riconosce per il caso di inadempimento. Da ciò de- riva che se le parti convengono che da un determinato inadempimento derivi di diritto la risoluzione del contratto, è preclusa al giudice qualsiasi valutazione circa l'entità dell'inadempimento stesso, non potendo quest'ultimo, in materia riservata alla libera determinazione dei contraen- ti, sostituirsi alle parti. Tuttavia, però, il giudice è chiamato a valutare l'e- ventuale eccezione di inadempimento proposta dall'altra parte, attesa la pregiudizialità logica di tale domanda rispetto all'avverarsi degli effet- ti risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dall'accertamento di un inadempimento colpevole.
27. Per quanto riguarda, poi, il contrapposto credito vantato dall'odierna appellante, come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, in base alle previsioni contrattuali già precedentemente menzionate, non sussisteva alcun obbligo a carico l'amministrazione concedente di corri- spondere alcuna somma per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali, i quali erano a carico esclusivo ed integrale del concessionario.
28. Non si comprende, pertanto, quale obbligazione contrattuale non sa- rebbe stata adempiuta dall'amministrazione universitaria e, dunque, in base a quali presupposti potesse essere invocabile l'eccezione di inadem-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 18 pimento.
29. Le uniche somme riconosciute in virtù della sentenza impugnata in fa- vore della società cooperativa appellante, infatti, si riferiscono a opere che sarebbero state realizzate al di fuori delle previsioni contrattuali e che il Tribunale di Palermo ha liquidato a titolo di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., in quanto interventi non previsti dal con- tratto che avrebbero comportato un vantaggio economico per l'amministrazione concedente.
30. A ciò deve aggiungersi che, mentre il credito vantato dall'istituzione universitaria deriva dall'obbligo di pagamento dei canoni contrattualmen- te dovuti, ed ha, dunque, a oggetto un credito certo, liquido ed esigibile, al contrario le somme che la ha opposto in Controparte_2 compensazione deriverebbero da un non meglio specificato obbligo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione di opere non specifi- camente commesse in appalto e, dunque, un credito restitutorio che non appare dotato delle stesse caratteristiche della certezza, liquidità ed esigi- bilità, dal che discende l'impossibilità che i due crediti contrapposti si estinguano per compensazione, ai sensi dell'art. 1243 cod. civ..
31. Con il secondo motivo di impugnazione, la Controparte_2
[... rileva di essere stata erroneamente condannata a pagare l'importo di euro 59.293,98 portato dalla fattura n. 16 del 25/03/2013 per saldo cano- ni di concessione rimasti impagati per il periodo andante dal 21/12/2010 e fino al 31/10/ 2012, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02, questi ulti- mi tardivamente richiesti dalla creditrice solo con la prima memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., e così per complessivi euro 70.837,24.
32. Evidenzia, altresì, che tale importo, oggetto di ordinanza ingiunzione ex R.D. n. 639/1910, sarebbe stato determinato dalla concedente in ma- niera difforme e più onerosa, rispetto a quanto stabilito all'art. 3 del capi- tolato speciale del bando per l'affidamento dei locali, secondo cui il corri- spettivo della concessione avrebbe dovuto essere fatturato anticipata- mente, all'inizio di ogni quadrimestre, nella misura della quota fissa qua- drimestrale salvo, in caso di differenza con il corrispettivo effettivo totale, la facoltà di emettere entro gennaio dell'anno successivo, fattura di con- guaglio e che, in ogni caso, tale somma, ove dovuta, avrebbe dovuto esse- re compensata in toto con il contrapposto maggior credito di euro 199.826,90 vantato dalla in ragione dei lavori di adegua- CP_2 mento effettuati nei locali oggetto di concessione.
33. Con riguardo all'impossibilità di compensare i presunti contrapposti crediti si rinvia a quanto già rilevato ai precedenti punti da 27 a 30 della
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 18 presente decisione.
34. Con riguardo, invece, alle modalità di determinazione della misura del corrispettivo, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, il regola- mento negoziale, all'art. 3 del Capitolato Speciale, prevedeva la corre- sponsione di un corrispettivo variabile annuo, calcolato mediante l'applicazione sul fatturato globale realizzato presso ciascuna sede di per- centuali di aggio ben specifiche, ma con la previsione, comunque, di un corrispettivo minimo garantito di euro 77.000 annui, rivalutato annual- mente, da versare in quote fisse anticipate quadrimestrali di euro 25.667,00, con l'obbligo di effettuare un conguaglio con cadenza annuale delle somme ulteriori dovute in base ai fatturati realizzati. Il meccanismo di calcolo del canone di concessione presupponeva, dunque, l'obbligo del concessionario di comunicare periodicamente i fatturati entro il giorno 10 di ogni mese, obbligo che la non ha mai di- Controparte_2 mostrato di aver ottemperato, di tal che correttamente l'amministrazione universitaria ha calcolato e fatturato i canoni dovuti in base al minimo contrattualmente dovuto.
35. Peraltro, come già ampiamente argomentato dal primo giudice, è in- controverso, nonché documentalmente comprovato, che la fattura n. 16 del 25/03/2013, di euro 99.293,98 è stata onorata dalla CP_2 seppur solo parzialmente, mediante il pagamento di una somma in accon- to pari ad euro 40.000,00, e tale condotta deve ritenersi incompatibile con qualsiasi volontà di contestarne le modalità di determinazione.
36. Dalla produzione documentale dell'amministrazione appellata si evin- ce che questa in data 16/05/2013 ebbe a diffidare la per il CP_2 pagamento delle somme di cui alla fattura sopra indicata e che, alla luce del pagamento parziale ricevuto, con nota del 03/07/2013, comunicò di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 25 del con- tratto di concessione, per effetto della quale la sentenza impugnata ha di- chiarato l'intervenuta risoluzione del contratto a far data dal mese di lu- glio 2013.
37. In presenza di siffatto dato documentale, deve essere integralmente condiviso il tenore del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ri- tenuto la obbligata al pagamento del saldo portato dalla fat- CP_2 tura n. 16/2013 a titolo di canoni di concessione dovuti fino alla data dell'intervenuta risoluzione contrattuale, nella misura già correttamente indicata dal primo giudice, comprensiva di interessi moratori.
38. Non può trovare accoglimento, poi, la doglianza dell'appellante circa l'inammissibilità della domanda relativa agli interessi, perché formulata
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 18 dall'appellata solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., giac- ché, sulla scorta della stessa giurisprudenza citata dall'appellante (Cass. Sez. Unite n. 12310 del 15 giugno 2015), deve ritenersi che la domanda di corresponsione degli interessi integri una mera emendatio libelli, piena- mente ammissibile, in quanto formulata nel rispetto delle preclusioni pro- cessuali, giacché la domanda modificata rimane comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non determina in alcun modo la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (si v. al riguardo anche Cass. n. 16155 del 2010).
39. Con il terzo motivo di appello, la chiede Controparte_2 la modifica della sentenza impugnata, nella parte in cui è stata condanna- ta a corrispondere all'ateneo palermitano l'importo di euro 182.514,87 comprensivo di interessi, a titolo di risarcimento del danno da occupazio- ne sine titulo, stante il mancato rilascio dei locali, a far data dall'intervenuta risoluzione contrattuale per l'operatività della clausola ri- solutiva espressa e fino all'effettiva consegna degli stessi.
40. In particolare, l'appellante contesta sia l'an dell'importo dovuto riba- dendo l'erroneo accoglimento, da parte del giudice di primo grado, della domanda di risoluzione contrattuale avanzata dall' , Controparte_3 sia il quantum della pretesa risarcitoria evidenziando, come in ragione del- la ritenuta fondatezza dell'eccezione di inadempimento da essa sollevata per il mancato rimborso delle somme relative ai lavori di adeguamento dei locali oggetto di concessione, l'obbligazione risarcitoria avrebbe dovu- to essere oggetto di compensazione con il proprio maggior credito.
41. L'appellante rileva, inoltre, come l'originaria richiesta risarcitoria avanzata dall'ateneo palermitano e commisurata all'importo dovuto per i canoni andanti dal mese di agosto 2013 e fino al mese di aprile 2013, sia stata successivamente estesa, con il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. cod. civ., sino al mese di ottobre 2015 con evidente introduzione di una domanda nuova e diversa rispetto a quella originaria.
42. Con riferimento al primo profilo di impugnazione avente ad oggetto l'asserito errato accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale avanzata dall'odierna appellata ci si riporta a quanto già rappresentato ai punti dal n. 14 al n. 30 del presente provvedimento.
43. Per quanto, invece, concerne le contestazioni formulate dall'appellante in ordine al quantum si ritiene di condividere integralmen- te la motivazione del primo giudice che ha, preliminarmente, evidenziato come l'estensione della domanda agli ulteriori importi dovuti a titolo di
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 18 risarcimento del danno e commisurati ai canoni rimasti impagati dal mese di agosto 2013 e fino al mese di luglio 2015, non costituisca una domanda nuova, avendo la concedente semplicemente esteso la propria pretesa ri- sarcitoria ai danni sopravvenuti in corso di causa.
44. Valga sul punto quanto già affermato al punto 38, del presente prov- vedimento circa l'ammissibilità della modifica della domanda iniziale, ope- rata nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., sempre che la stessa sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, come nel caso di specie.
45. Ne deriva, pertanto, che in ragione dell'intervenuta risoluzione con- trattuale, va accolta la domanda risarcitoria avanzata dall'ateneo palermi- tano per l'occupazione sine titulo dei locali da parte della CP_2 nella misura già individuata dal Tribunale di Palermo che ha tenuto conto, ai fini della sua quantificazione, dell'importo mensile del canone minimo che la concessionaria avrebbe dovuto corrispondere qualora il rapporto di concessione fosse regolarmente proseguito tra le parti, moltiplicato per il numero dei mesi (27) in cui si è protratta l'occupazione dei locali, perve- nendo ad in importo di euro 173.249,82 oltre rivalutazione e interessi compensativi e così per un totale di complessivi euro 182.514,87.
46. Con il quarto motivo di appello, la si duole della erronea CP_2 condanna, pronunciata dal giudice di primo grado, al pagamento dell'importo di euro 7.100,00 a titolo di penale per il mancato rispetto dei tempi di preparazione ed esposizione dei generi alimentari nonché per i ritardi nei pagamenti rispetto al termine previsto a seguito dell'emissione della fattura. Al riguardo evidenzia che l'importo ingiunto a titolo di pena- le sarebbe stato prontamente contestato dalla che, con rife- CP_2 rimento al ritardo nei pagamenti delle fatture, aveva opposto il proprio maggiore credito di euro 199.826, 90 chiedendone il rimborso, e con ri- guardo ai ritardi nei tempi di preparazione ed esposizione dei pasti aveva documentato la non imputabilità dell'inadempimento, ascrivibile unica- mente al protrarsi dei lavori di adeguamento dei locali resisi necessari a seguito delle rettifiche ed integrazioni richieste dalla concedente, che avevano comportato ritardi anche rispetto alla concessione delle necessa- Par rie autorizzazioni da parte dell e del SEo di Medicina del Lavoro.
47. Il provvedimento impugnato ha disatteso le difese svolte sul tema dall'odierna appellante rilevando come quest'ultima, pur avendo eccepito la non imputabilità dell'inadempimento che le veniva contestato non avesse, tuttavia, adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante vol- to a documentare la propria condotta incolpevole.
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 18 48. Il Tribunale di Palermo, in particolar modo, ha evidenziato che l'ente concedente, con nota del 18/12/2012, ha contestato alla l'i- CP_2 nadempimento dell'obbligo di somministrazione dei pasti presso il bar della Facoltà di Ingegneria, come prescritto dall'art. 10 del contratto e che, successivamente, con nota del 10/01/2023, in ragione del perdurare dell'inadempimento, ha comunicato alla concessionaria l'intenzione di applicare le penali previste dall'art. 24 del Capitolato Speciale. A fronte di ciò, la concessionaria, con nota del 13/02/2013, si è limitata a eccepire la non imputabilità dell'inadempimento, adducendo genericamente il pro- trarsi dei lavori di adeguamento dei locali e i ritardi nella concessione del- le autorizzazioni necessarie. Non ha però specificato né la natura né l'enti- tà delle opere che avrebbero causato il ritardo dei lavori, né ha documen- tato in alcun modo le circostanze poste a sostegno della propria tesi di- fensiva, violando così l'onere probatorio gravante su di essa ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.
49. Alla luce delle superiori evidenze deve, pertanto, essere confermata la statuizione del primo giudice in ordine alla debenza dell'importo di euro 7.100,00 dovuto a titolo di penale di cui all'ordinanza ingiunzione n. 33425 del 05/05/2015.
50. Con il quarto e quinto motivo di appello, che possono essere esamina- ti congiuntamente per ragioni di connessione, la Controparte_2 lamenta, per un verso, l'errata quantificazione del credito riconosciu-
[...] to dal primo giudice all' pari ad euro Controparte_3
302.187,24 in luogo di quello asseritamente corretto di euro 100.758,11 dovuto quale saldo della fattura n. 16/2013 e quale corresponsione delle ulteriori rate di canone dovute fino all'intervenuta risoluzione contrattua- le datata luglio 2013 e, per altro verso l'errata quantificazione del proprio credito relativo al rimborso per i lavori di adeguamento dei locali della cit- tadella universitaria quantificato dal primo giudice in euro 18.770,83, in luogo dell'importo asseritamente corretto pari ad euro 199.826,90.
51. Con riferimento alla quantificazione del credito vantato dall'
[...]
ci si riporta a quanto già rassegnato nei precedenti Controparte_3 punti di motivazione del presente provvedimento per effetto dei quali questa Corte ha ritenuto di condividere integralmente l'importo determi- nato dal giudice di primo grado pari ad euro 302.187,24, così distinto:
− quanto ad euro 112.301,37 a titolo di canoni di concessione fino alla data del maggio 2013;
− quanto ad euro 182.514,87 quale risarcimento del danno da occu- pazione sine titulo;
Corte di Appello di Palermo pag. 13 di 18 − quanto ad euro 7.371,26 a titolo di penale di cui all'ordinanza in- giunzione n. ingiunzione n. 33425 del 05/05/2015.
52. Per quanto, invece, concerne il credito vantato dalla
[...] per i lavori di adeguamento dei locali in commento occor- Controparte_2 re, preliminarmente, ribadire quanto già precisato ai punti dal n. 17 al n. 20 del presente provvedimento, in relazione all'insussistenza di alcun ob- bligo contrattuale a carico l'amministrazione concedente di corrispondere alcuna somma per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali.
53. Il Tribunale di Palermo, con motivazione esente da vizi che viene da questa Corte integralmente condivisa, ha ritenuto di interpretare siffatti obblighi pattiziamente assunti alla luce del principio di buona fede conte- nuto nell'art. 1366 cod. civ., atteso che un'interpretazione strettamente letterale delle clausole in commento avrebbe potuto condurre ad una ar- bitraria lievitazione dei costi, rendendo l'esecuzione del contratto eccessi- vamente gravosa per la parte privata.
54. Il provvedimento impugnato ha, quindi, coerentemente ritenuto che le eventuali modifiche che la concedente avrebbe potuto richiedere e che il concessionario sarebbe stato obbligato a realizzare dovevano essere li- mitate a quelle funzionali e necessarie ad adeguare il progetto esecutivo allo specifico servizio da erogare all'interno dei locali oggetto di conces- sione.
55. Inquadrati pertanto i limiti della prestazione concretamente esigibile dalla parte pubblica, il giudice di primo grado, tenuto conto degli esiti del- la prova orale espletata e degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. , depositata in data 30/11/2016, ha ritenuto che Per_1 gli unici interventi non previsti nel bando di gara e non necessari ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di pasti e bevande, che hanno determinato un indebito arricchimento per la concessionaria parte pubblica, siamo consistiti nella realizzazione all'interno del bar della facol- tà di ingegneria, di vetrate centrali e zone ingresso conformi alla tipologia delle vetrate già presenti nelle zone circolari, che hanno determinato un arricchimento in misura pari all'importo delle somme necessarie per la loro realizzazione, quantificate in euro 16.411,57.
56. Gli esiti della consulenza tecnica disposta nel giudizio di primo grado hanno, infatti, consentito di appurare che:
− con riferimento al “bar di Lettere” la SS SE Soc. Coop. a.r.l., non ha redatto alcun progetto e non vi è alcuna evidenza docu- mentale di “modifiche indicate dall'Università”;
Corte di Appello di Palermo pag. 14 di 18 − con riferimento al “Bar di Biologia”, il progetto originario della Ha- ssio SE Soc. Coop. a.r.l. risulta conforme al bando di gara. La concessionaria, per l'unica “modifica indicata dall' ", ov- CP_3 vero per aver reso, ancora in fase progettuale, verticali le pareti del costruendo chiosco, non ha dovuto sostenere alcun costo”;
− con riferimento al “Bar di Ingegneria”, il progetto originario della SS SE Soc. Coop. a.r.l. risulta conforme solo in parte al bando di gara. Delle opere che parte convenuta lamenta come conseguenti a “modifiche indicate dall' ”, l'unica che CP_3 possa essere considerata tale è la realizzazione delle “vetrate cen- trali e zone ingresso”, che hanno comportato un costo aggiuntivo pari a € 16.411,57;
57. Sulla scorta di tali rilievi, dunque, il Tribunale di Palermo ha circoscrit- to la pretesa della all'importo sopra indicato, facendo pro- CP_2 prie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e rilevando, altresì, che
• per la maggior parte degli interventi di cui è stato chiesto il rimbor- so difetta la prova di una richiesta espressa da parte dell'ente con- cedente di apportare modifiche al progetto originario;
• tutti gli interventi richiesti dalla concedente rientravano già nel progetto originario o nelle previsioni di cui all'art. 6 del C.S. avendo ad oggetto la finitura, il completo arredamento e allestimento dei locali o la realizzazione di impianti, tecnologici, idrici e di scarico;
• altri interventi, seppur espressamente richiesti dalla concedente, come ad esempi la sostituzione dei tavoli e sedie apparivano di modesta entità.
58. Tuttavia, con riferimento a tale ultimo punto, occorre rilevare che la circostanza che taluni lavori richiesti, non rientranti tra quelli necessari o funzionali all'utilizzo dei locali, siano connotati da modesta entità in ter- mini economici non esclude il diritto al rimborso degli stessi da parte del soggetto che ne ha sostenuto il costo.
59. In proposito, il consulente tecnico dell'ufficio ha rilevato che non vi sa- rebbe stata la prova agli atti di causa del fatto che la concedente avesse preteso la sostituzione dei tavoli e delle sedie presso il bar di ingegneria di colore bianco, con altri arredi di fattura artigianale di colore rosso, tanto che “nel verbale di sopralluogo del 18/10/2011 avente ad oggetto: “Inter- venti previsti per la ristrutturazione del bar di ingegneria dalla ditta CP_2
a firma dell'arch. , della sig.ra e
[...] Controparte_9 Parte_4 dell'arch. si legge: “In merito la DI SS SE di- Persona_2
Corte di Appello di Palermo pag. 15 di 18 chiara che in merito agli arredi, come da progetto, essendo di manifattura artigianale i tempi di consegna si sono verificati più lunghi del previsto e pertanto la DI si impegna a completare i predetti arredi entro dicembre p.v.(dicembre 2011, ndr); nelle more si è provveduto ad arredare la zona ristorazione con tavoli e sedie.”
60. Il predetto consulente tecnico dell'ufficio ha proseguito rilevando che
“nella mail inviata in data 26/01/2012 dal prof. con al- Persona_3 legati i disegni corrispondenti agli attuali arredi oggi presenti nel bar, si legge: “Le allego file con i disegni degli arredi del bar. Cordialmente”. Quindi la mail inviata in data 29/01/2016 dal prof. si Persona_3 limita soltanto ad una trasmissione “asettica” dei disegni relativi agli arre- di e non viene avanzata dallo stesso alcuna richiesta o pretesa di modifica degli arredi. Né di questa richiesta vi è evidenza in altra documentazione allegata agli atti o trasmessa dalle parti allo scrivente”.
61. Tuttavia, le risultanze della prova orale espletate nel corso del giudizio di primo grado, successivamente al deposito della predetta consulenza tecnica d'ufficio, hanno confermato la circostanza che il cambio dei tavoli e delle sedie è stato frutto di una precisa direttiva della concedente, alla luce delle dichiarazioni rese dal testimone il quale, Persona_3 escusso all'udienza del 13/03/2017, ha riferito di essersi occupato, nella sua qualità di professore ordinario di architettura tecnica, di coordinare e seguire quale delegato del rettore, sia il lavoro preparatorio sia, occasio- nalmente, anche la parte esecutiva del progetto e di essere stato lui a ri- chiedere di cambiare la colorazione delle sedie e dei tavoli originariamen- te di colore bianco, in rosso.
62. Sulla scorta di tale risultanza istruttoria, la ha allegato CP_2 che tale variazione al progetto avrebbe comportato per essa appellante un costo aggiuntivo pari ad euro 100,00,00, di cui ha chiesto l'integrale rimborso.
63. Deve in proposito, tuttavia, rilevarsi, che come già evidenziato dal consulente tecnico dell'ufficio, la a sostegno della propria CP_2 richiesta di rimborso ha allegato unicamente n. 2 fatture della ditta Dy- namis SRL, rispettivamente n. 43 del 27/07/2012 e n. 48 del 31/07/2012, aventi ad oggetto la “fornitura arredi a disegno” da cui si evince che per la fornitura degli arredi nella zona consumazione, l'odierna appellata ha so- stenuto un costo di euro 11.600,00, mentre non vi è alcun riscontro nella documentazione agli atti per la presunta fornitura di “ulteriori arredi fuori standard”.
64. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la ab- CP_2
Corte di Appello di Palermo pag. 16 di 18 Pe
diritto al pagamento ex. art. 2041 cod. civ., delle somme sopra indica- te, di cui la concedente si è indebitamente arricchita in quanto le stesse non possono ritenersi ricomprese tra quelle necessarie o funzionali ad adeguare il progetto esecutivo allo specifico servizio da erogare.
65. Inoltre, trattandosi di debito di valore, tale importo andrà rivalutato alla data di effettuazione dei lavori fino alla pubblicazione della presente sentenza e cosi per un importo pari ad euro 14.604,40 sul quale sono, pa- rimenti, dovuti gli interessi compensativi al saggio legale relativamente al medesimo periodo per un totale complessivo di euro 16.962,44.
66. In virtù della conversione del debito di valore in debito di valuta, sulla predetta somma sono dovuti, altresì, gli interessi al saggio legale dalla da- ta della presente decisione.
67. Alla luce degli esiti complessivi della controversia, che vede largamen- te soccombente la società cooperativa appellante, non può trovare acco- glimento l'ultimo motivo di appello, avente a oggetto la pronuncia sulle spese, dal momento che tale pronuncia è stata correttamente adottata dal Tribunale di Palermo mediante l'applicazione del criterio della soc- combenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., temperato da una parziale compen- sazione, nella misura di un quarto, alla luce del parziale accoglimento del- le domande riconvenzionali proposte dall'appellante.
68. Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante in ragione dei 2/3. Tali spese vengono liquidate, in applicazione dei parametri previ- sti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in complessivi euro 7.130,00 (di cui euro 2.200 per studio, euro 1.280 per la fase intro- duttiva ed euro 3.650 per la fase decisionale). Alla luce di ciò, tenuto con- to della compensazione di un terzo delle spese processuali, la parte appel- lante va condannata al pagamento dell'importo complessivo di euro 4.753,33, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...] nei confronti dell' Parte_5 Controparte_1
con citazione del 25/07/2019 ed in parziale rifor-
[...] ma della sentenza n. 2297/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 24/04-08/05/2019, condanna l'amministrazione appellata al pagamento in favore della società appellante dell'ulteriore importo di
Corte di Appello di Palermo pag. 17 di 18 euro 16.962,44 oltre interessi al saggio legale, a decorrere dalla pre- sente decisione;
• conferma in tutte le restanti parti la sentenza impugnata;
• condanna la al rimborso dei Controparte_10
2/3 delle spese processuali del presente giudizio di appello in favore dell'amministrazione appellata, che liquida in complessivi euro 4.753,33, oltre spese prenotate a debito, disponendo la compensazio- ne del restante terzo delle medesime spese. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 19/11/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dr Giovanni D'Antoni e dal Consigliere estensore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
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