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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/04/2024, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1404/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Tilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1404/2020 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. S. Rocco n. 77, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Capri del Foro di Terni, C.F. C.F._1
pec ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 Email_1 il suo studio sito in Terni, Via dei Priori n. 14,
ATTORE contro
(nato a [...] il [...] , CF e Controparte_1 C.F._3 CP_2 (nata a [...] il [...], CF ) , quest'ultima quale genitore
[...] C.F._4 esercente la responsabilità genitoriale all'epoca dei fatti, entrambi residenti in [...]
CONVENUTI CONTUMACI
********
CONCLUSIONI
Parte attrice ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti: IN VIA PRINCIPALE - accertare che in data 19.2.2016 intorno alle ore 17.00, presso il campetto di calcio sito nelle vicinanze della di Terni, precisamente in Via Rossini, Org_1 Parte_1 veniva colpito da con un pugno subendo una ferita lacero-contusa
[...] Controparte_1 dell'arcata sopraccigliare destra con contusione della regione occipitale;
- per l'effetto condannare i medesimi ed in solido al pagamento della somma di € 7616,02 a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli art582, 185 cp, 2043, 2048, 2056, 2059 cc oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della messa in mora fino al soddisfo;
IN VIA SUBORDINATA ED IN OGNI CASO
[...]
- accertare che in data 19.2.2016 intorno alle ore 17.00, presso il campetto di calcio sito Pt_2 nelle vicinanze della di Terni, precisamente in Via Rossini, veniva Org_1 Parte_1 colpito da con un pugno subendo una ferita lacero-contusa dell'arcata sopraccigliare Controparte_1 destra con contusione della regione occipitale;
- per l'effetto condannare i medesimi in solido al pagamento della somma da stabilirsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 582, 185 cp, 2043, 2048, 2056, 2059 cc oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della messa in mora fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”. I convenuti restavano contumaci.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 19.2.16 mentre stava giocando a calcio in un campetto in via Rossini a Terni con alcuni amici , in seguito ad un diverbio veniva colpito da . Riportava una ferita curata presso il PS Controparte_1 dell' di Terni ove veniva diagnosticata una ferita lacero-contusa dell'arcata Org_2 sopraccigliare destra con contusione della regione occipitale, prestando le cure del caso (medicazione e Pers punti di sutura). Il medico curante Dott. on certificazioni del 29.2.2016 e del 8.3.2016 prorogava la prognosi attestando la guarigione clinica in data 17.3.2016, con perdurare di conseguenze di natura psichica.
Stante la minore età all'epoca del fatto, il veniva rinviato a giudizio innanzi al GUP Controparte_1 presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia (p.p. n. 51/17 RGGUP;
n. 161/16 RGNR) innanzi al quale costui chiedeva ed otteneva la messa alla prova con esito finale positivo e conseguente estinzione del giudizio in sede penale. In data 11.7.2017 veniva inviato invito alla negoziazione assistita alla sig.ra quale genitore esercente la patria potestà che invero dava esito negativo. CP_2
Asseriva l'attore che “L'esito positivo della messa alla prova preclude il risarcimento dei danni solo in sede penale. Nel contempo, l'assenza di un totale risarcimento non può rivestire autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile (Cassazione penale, sez. V, sentenza 07/07/2017 n° 33277) che può quindi pienamente espletare la sua azione nella corrispondente sede”.
Dava quindi impulso alla causa civile . In data 18.12.20 veniva dichiarata la contumacia di CP_1
e
[...] CP_2
Depositate le note ex art. 183 cpc da parte attrice, si procedeva alla prova testimoniale ammessa.
Il teste ha confermato che il colpì ( Testimone_1 CP_1 Parte_1 Parte_1 si parò davanti a senza fare niente. sulla mano destra aveva un anello e ha dato CP_1 CP_1 un pugno sul sopracciglio destro a , quindi la ferita sul sopracciglio di non era Parte_1 Parte_1 cauata dal palo ma dal pugno e dall'anello. E' rimasto in piedi e non ha colpito il palo. Non ricordo che sia caduto a terra” ; ha altresì confermato che prendeva medicinali e “si vergognava” di farsi vedere avendo la ferita impedito che il sopracciglio ricrescesse normalmente.
E' stato poi sentito il padre dell'attore che ha confermato le circostanze e riferito che Testimone_2
“ il Dott. riscontrò anche un danno psicologico. Infatti il ragazzo si rifiutava di uscire e di Per_2 vedere gli amici. In seguito è stato necessario anche un TSO perché la rabbia che gli nasceva dentro ripensando all'episodio la riversava su di noi in casa.” E ancora “Da solo non usciva, è rimasto chiuso in casa per tanti mesi. Poi anche i farmaci che prendeva erano pesanti (antidepressivi e antipsicotici). Fortunatamente col tempo e l'intervento degli amici e il fatto che avesse trovato lavoro si è un po' aperto e a volte ha iniziato a uscire sia con noi genitori che con gli amici fidati anche quando non lavorava. Ad oggi non prende più medicinali” Ancora : “Sembra che abbia raggiunto in parte un equilibrio ,ma è molto al limite , si sente inadeguato e se può sfugge i confronti”
E' stata in seguito disposta CTU sui seguenti quesiti: “accerti il CTU lo stato e l'entità delle lesioni riportate o delle patologie del sig. in seguito all'aggressione subita da Parte_1 CP_1
e per quanto verificatosi il 19.2.2016, determinando pertanto il danno biologico, stabilendo il
[...] periodo di inabilità parziale totale e temporanea, incidente sulla attività lavorativa o comunque sulle occupazioni quotidiane, accertando altresì l'esistenza di postumi invalidanti in quale misura percentuale, la sussistenza di un danno morale, indicando le spese mediche sostenute in ragione di ciò e quelle ancora da sostenere.” E' stato nominato il Dott. che ha depositato elaborato da cui si Per_3 estrapolano alcuni passi : “La lesività riscontrata è del tutto compatibile con la dinamica del fatto, dal momento che la ferita al sopracciglio si è determinata per azione diretta del pugno che ha colpito il pagina 2 di 4 Il trattamento è stato di tipo chirurgico, volto a suturare la ferita cutanea mediante punti e Parte_1 medicazione…Nella fase post-traumatica il danneggiato ha avuto, tuttavia, una reazione emotiva piuttosto forte, caratterizzata da disturbi del sonno, agitazione ecc, per i quali è stato costretto a ricorrere a terapia ansiolitica prescritta dal medico di base. Ciò ha determinato un prolungamento dello stato di malattia, oltre quello ragionevolmente atteso per la guarigione anatomica in senso stretto della ferita al sopracciglio. Questa fase dell'evoluzione clinica ha coinciso, sotto il profilo strettamente medico legale, ha coinciso con una fase di inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 15, ITP al 50% di ulteriori gg. 15 ed infine con una di i.temporanea al 25 % di gg 15. Per quanto attiene ai postumi, essi sono ormai stabilizzati e permanenti e sono rappresentati, allo stato, dagli esiti cicatriziali della ferita al sopracciglio destro, i quali sono antiestetici e ben visibili essendo posti sul piano frontale del volto. Tale menomazione sono conseguenza del trauma subito nel sinistro per cui è causa e sono configurabili come danno biologico o alla integrità psico fisica del soggetto. La loro quantificazione in termini percentuali può essere stimata nella misura del 3,5%, con riferimento, per analogia, alla
“Tabella delle menomazioni della integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità di cui al Decreto Min.Salute 3 luglio 2003” . Le spese non risultano depositate in atti.
La causa veniva rinviata per conclusioni e poi trattenuta in decisione dopo il deposito di note conclusionali ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc.
Dall'istruttoria, che partiva comunque dall'accertamento già compiuto in sede penale e concluso con la messa alla prova del , risulta confermata sia la dinamica dei fatti che l'esistenza di un Controparte_1 danno residuo come quantificato dal CTU Dott. (inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 15, Per_3
ITP al 50% di ulteriori gg. 15 ed infine con una di i.temporanea al 25 % di gg 15. La quantificazione del danno biologico è pari al 3,5%.
Riportandosi alla tabella di riferimento 2023-2024 , con Età del danneggiato alla data del sinistro 18 anni , Percentuale di invalidità permanente 3,50% e Punto base danno permanente € 939,78 Giorni di invalidità temporanea totale 45 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15 Indennità giornaliera
€ 54,8 il CALCOLO del RISARCIMENTO fornisce oi seguenti risultati:
- Danno biologico permanente € 3.969,63
-Invalidità temporanea totale € 2.466,00
-Invalidità temporanea parziale al 75% € 616,50
-Invalidità temporanea parziale al 50% € 411,00
-Invalidità temporanea parziale al 25% € 205,50
Totale danno biologico temporaneo € 3.699,00 Danno morale (33,33%) € 2.555,95 TOTALE GENERALE: € 10.224,58.
Non vi è dubbio che la ctu espletata abbia confermato sussistere una lesione con malattia in danno dell'attore nei termini di cui sopra, rilevante ex art. 582 cp e come tale integrante l'evento naturalistico del fatto illecito addebitabile al . Controparte_1
Quanto alla responsabilità genitoriale di per l'inadeguatezza educativa del figlio , le CP_2 stesse circostanze del fatto come emerso anche dalla ulteriore istruttoria compiuta con le modalità del procedimento civile indicano quanto il minore fosse -o meglio non fosse- maturo e correttamente educato;
la conclusione è per il mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori ai sensi dell'art. 147 c.c. Rifacendosi a Cass. n. 26200/2016, la sussistenza della prova della condotta illecita tenuta dal minore determina senza dubbio alcuno l'applicazione dell'art. 2048 c.c. per culpa in educando.
pagina 3 di 4 Tale responsabilità concorre nel medesimo processo con quella ex art. 2043 c.c.
Dando per acquisito il fatto che l'esito della messa alla prova esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 cpp, nel procedimento civile si è interamente rivalutata la condotta i fini della prova del nesso causale tra azione e danno;
ebbene tale nesso è emerso come evidentemente sussistente . Né è giunta da parte dell'esercente la prova dell'insussistenza della responsabilità ex art. 2048 cc. essendone stata dichiarata la contumacia.
Va quindi accolta la richiesta di condanna concorrente dei convenuti per le ragioni di cui sopra al pagamento della somma di € 10.224,58 come sopra determinata alla luce della CTU espletata, oltre alla condanna alle spese da distrarre in favore del difensore antistatario e al pagamento della CTU come liquidata in euro 1.000,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata la responsabilità di nel danno causato a per l'effetto Controparte_1 Parte_1 condanna e N.Q. al pagamento in solido tra loro della Controparte_1 CP_2 somma di € 10.224,58 a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli art 582, 185 cp, 2043, 2048, 2056, 2059 cc oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della messa in mora fino al soddisfo.
Pone a carico delle parti convenute in solido il compenso di € 1.000,00 oltre accessori liquidato al CTU Dott. Persona_4
Condanna altresì le parti convenute a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22 in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% rimborso forf., 4% CAP e 22% IVA in favore del procuratore antistatario Avv. Leonardo Capri.
Terni, 3 aprile 2024
Il GOP
Avv. Patrizia Tilli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Tilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1404/2020 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. S. Rocco n. 77, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Capri del Foro di Terni, C.F. C.F._1
pec ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 Email_1 il suo studio sito in Terni, Via dei Priori n. 14,
ATTORE contro
(nato a [...] il [...] , CF e Controparte_1 C.F._3 CP_2 (nata a [...] il [...], CF ) , quest'ultima quale genitore
[...] C.F._4 esercente la responsabilità genitoriale all'epoca dei fatti, entrambi residenti in [...]
CONVENUTI CONTUMACI
********
CONCLUSIONI
Parte attrice ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti: IN VIA PRINCIPALE - accertare che in data 19.2.2016 intorno alle ore 17.00, presso il campetto di calcio sito nelle vicinanze della di Terni, precisamente in Via Rossini, Org_1 Parte_1 veniva colpito da con un pugno subendo una ferita lacero-contusa
[...] Controparte_1 dell'arcata sopraccigliare destra con contusione della regione occipitale;
- per l'effetto condannare i medesimi ed in solido al pagamento della somma di € 7616,02 a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli art582, 185 cp, 2043, 2048, 2056, 2059 cc oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della messa in mora fino al soddisfo;
IN VIA SUBORDINATA ED IN OGNI CASO
[...]
- accertare che in data 19.2.2016 intorno alle ore 17.00, presso il campetto di calcio sito Pt_2 nelle vicinanze della di Terni, precisamente in Via Rossini, veniva Org_1 Parte_1 colpito da con un pugno subendo una ferita lacero-contusa dell'arcata sopraccigliare Controparte_1 destra con contusione della regione occipitale;
- per l'effetto condannare i medesimi in solido al pagamento della somma da stabilirsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 582, 185 cp, 2043, 2048, 2056, 2059 cc oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della messa in mora fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”. I convenuti restavano contumaci.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 19.2.16 mentre stava giocando a calcio in un campetto in via Rossini a Terni con alcuni amici , in seguito ad un diverbio veniva colpito da . Riportava una ferita curata presso il PS Controparte_1 dell' di Terni ove veniva diagnosticata una ferita lacero-contusa dell'arcata Org_2 sopraccigliare destra con contusione della regione occipitale, prestando le cure del caso (medicazione e Pers punti di sutura). Il medico curante Dott. on certificazioni del 29.2.2016 e del 8.3.2016 prorogava la prognosi attestando la guarigione clinica in data 17.3.2016, con perdurare di conseguenze di natura psichica.
Stante la minore età all'epoca del fatto, il veniva rinviato a giudizio innanzi al GUP Controparte_1 presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia (p.p. n. 51/17 RGGUP;
n. 161/16 RGNR) innanzi al quale costui chiedeva ed otteneva la messa alla prova con esito finale positivo e conseguente estinzione del giudizio in sede penale. In data 11.7.2017 veniva inviato invito alla negoziazione assistita alla sig.ra quale genitore esercente la patria potestà che invero dava esito negativo. CP_2
Asseriva l'attore che “L'esito positivo della messa alla prova preclude il risarcimento dei danni solo in sede penale. Nel contempo, l'assenza di un totale risarcimento non può rivestire autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile (Cassazione penale, sez. V, sentenza 07/07/2017 n° 33277) che può quindi pienamente espletare la sua azione nella corrispondente sede”.
Dava quindi impulso alla causa civile . In data 18.12.20 veniva dichiarata la contumacia di CP_1
e
[...] CP_2
Depositate le note ex art. 183 cpc da parte attrice, si procedeva alla prova testimoniale ammessa.
Il teste ha confermato che il colpì ( Testimone_1 CP_1 Parte_1 Parte_1 si parò davanti a senza fare niente. sulla mano destra aveva un anello e ha dato CP_1 CP_1 un pugno sul sopracciglio destro a , quindi la ferita sul sopracciglio di non era Parte_1 Parte_1 cauata dal palo ma dal pugno e dall'anello. E' rimasto in piedi e non ha colpito il palo. Non ricordo che sia caduto a terra” ; ha altresì confermato che prendeva medicinali e “si vergognava” di farsi vedere avendo la ferita impedito che il sopracciglio ricrescesse normalmente.
E' stato poi sentito il padre dell'attore che ha confermato le circostanze e riferito che Testimone_2
“ il Dott. riscontrò anche un danno psicologico. Infatti il ragazzo si rifiutava di uscire e di Per_2 vedere gli amici. In seguito è stato necessario anche un TSO perché la rabbia che gli nasceva dentro ripensando all'episodio la riversava su di noi in casa.” E ancora “Da solo non usciva, è rimasto chiuso in casa per tanti mesi. Poi anche i farmaci che prendeva erano pesanti (antidepressivi e antipsicotici). Fortunatamente col tempo e l'intervento degli amici e il fatto che avesse trovato lavoro si è un po' aperto e a volte ha iniziato a uscire sia con noi genitori che con gli amici fidati anche quando non lavorava. Ad oggi non prende più medicinali” Ancora : “Sembra che abbia raggiunto in parte un equilibrio ,ma è molto al limite , si sente inadeguato e se può sfugge i confronti”
E' stata in seguito disposta CTU sui seguenti quesiti: “accerti il CTU lo stato e l'entità delle lesioni riportate o delle patologie del sig. in seguito all'aggressione subita da Parte_1 CP_1
e per quanto verificatosi il 19.2.2016, determinando pertanto il danno biologico, stabilendo il
[...] periodo di inabilità parziale totale e temporanea, incidente sulla attività lavorativa o comunque sulle occupazioni quotidiane, accertando altresì l'esistenza di postumi invalidanti in quale misura percentuale, la sussistenza di un danno morale, indicando le spese mediche sostenute in ragione di ciò e quelle ancora da sostenere.” E' stato nominato il Dott. che ha depositato elaborato da cui si Per_3 estrapolano alcuni passi : “La lesività riscontrata è del tutto compatibile con la dinamica del fatto, dal momento che la ferita al sopracciglio si è determinata per azione diretta del pugno che ha colpito il pagina 2 di 4 Il trattamento è stato di tipo chirurgico, volto a suturare la ferita cutanea mediante punti e Parte_1 medicazione…Nella fase post-traumatica il danneggiato ha avuto, tuttavia, una reazione emotiva piuttosto forte, caratterizzata da disturbi del sonno, agitazione ecc, per i quali è stato costretto a ricorrere a terapia ansiolitica prescritta dal medico di base. Ciò ha determinato un prolungamento dello stato di malattia, oltre quello ragionevolmente atteso per la guarigione anatomica in senso stretto della ferita al sopracciglio. Questa fase dell'evoluzione clinica ha coinciso, sotto il profilo strettamente medico legale, ha coinciso con una fase di inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 15, ITP al 50% di ulteriori gg. 15 ed infine con una di i.temporanea al 25 % di gg 15. Per quanto attiene ai postumi, essi sono ormai stabilizzati e permanenti e sono rappresentati, allo stato, dagli esiti cicatriziali della ferita al sopracciglio destro, i quali sono antiestetici e ben visibili essendo posti sul piano frontale del volto. Tale menomazione sono conseguenza del trauma subito nel sinistro per cui è causa e sono configurabili come danno biologico o alla integrità psico fisica del soggetto. La loro quantificazione in termini percentuali può essere stimata nella misura del 3,5%, con riferimento, per analogia, alla
“Tabella delle menomazioni della integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità di cui al Decreto Min.Salute 3 luglio 2003” . Le spese non risultano depositate in atti.
La causa veniva rinviata per conclusioni e poi trattenuta in decisione dopo il deposito di note conclusionali ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc.
Dall'istruttoria, che partiva comunque dall'accertamento già compiuto in sede penale e concluso con la messa alla prova del , risulta confermata sia la dinamica dei fatti che l'esistenza di un Controparte_1 danno residuo come quantificato dal CTU Dott. (inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 15, Per_3
ITP al 50% di ulteriori gg. 15 ed infine con una di i.temporanea al 25 % di gg 15. La quantificazione del danno biologico è pari al 3,5%.
Riportandosi alla tabella di riferimento 2023-2024 , con Età del danneggiato alla data del sinistro 18 anni , Percentuale di invalidità permanente 3,50% e Punto base danno permanente € 939,78 Giorni di invalidità temporanea totale 45 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15 Indennità giornaliera
€ 54,8 il CALCOLO del RISARCIMENTO fornisce oi seguenti risultati:
- Danno biologico permanente € 3.969,63
-Invalidità temporanea totale € 2.466,00
-Invalidità temporanea parziale al 75% € 616,50
-Invalidità temporanea parziale al 50% € 411,00
-Invalidità temporanea parziale al 25% € 205,50
Totale danno biologico temporaneo € 3.699,00 Danno morale (33,33%) € 2.555,95 TOTALE GENERALE: € 10.224,58.
Non vi è dubbio che la ctu espletata abbia confermato sussistere una lesione con malattia in danno dell'attore nei termini di cui sopra, rilevante ex art. 582 cp e come tale integrante l'evento naturalistico del fatto illecito addebitabile al . Controparte_1
Quanto alla responsabilità genitoriale di per l'inadeguatezza educativa del figlio , le CP_2 stesse circostanze del fatto come emerso anche dalla ulteriore istruttoria compiuta con le modalità del procedimento civile indicano quanto il minore fosse -o meglio non fosse- maturo e correttamente educato;
la conclusione è per il mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori ai sensi dell'art. 147 c.c. Rifacendosi a Cass. n. 26200/2016, la sussistenza della prova della condotta illecita tenuta dal minore determina senza dubbio alcuno l'applicazione dell'art. 2048 c.c. per culpa in educando.
pagina 3 di 4 Tale responsabilità concorre nel medesimo processo con quella ex art. 2043 c.c.
Dando per acquisito il fatto che l'esito della messa alla prova esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 cpp, nel procedimento civile si è interamente rivalutata la condotta i fini della prova del nesso causale tra azione e danno;
ebbene tale nesso è emerso come evidentemente sussistente . Né è giunta da parte dell'esercente la prova dell'insussistenza della responsabilità ex art. 2048 cc. essendone stata dichiarata la contumacia.
Va quindi accolta la richiesta di condanna concorrente dei convenuti per le ragioni di cui sopra al pagamento della somma di € 10.224,58 come sopra determinata alla luce della CTU espletata, oltre alla condanna alle spese da distrarre in favore del difensore antistatario e al pagamento della CTU come liquidata in euro 1.000,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata la responsabilità di nel danno causato a per l'effetto Controparte_1 Parte_1 condanna e N.Q. al pagamento in solido tra loro della Controparte_1 CP_2 somma di € 10.224,58 a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli art 582, 185 cp, 2043, 2048, 2056, 2059 cc oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della messa in mora fino al soddisfo.
Pone a carico delle parti convenute in solido il compenso di € 1.000,00 oltre accessori liquidato al CTU Dott. Persona_4
Condanna altresì le parti convenute a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22 in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% rimborso forf., 4% CAP e 22% IVA in favore del procuratore antistatario Avv. Leonardo Capri.
Terni, 3 aprile 2024
Il GOP
Avv. Patrizia Tilli
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