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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 4273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4273 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2043/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2043/2022, riservata in decisione all'udienza del 16.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: arricchimento senza causa
TRA Con
, già (P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo liquidatore p.t., geom. (c.f Controparte_3
), elettivamente domiciliata in Corso Umberto I, 23, Napoli, C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Siniscalchi (c.f. ) C.F._2
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
IL (c.f. ), in persona del Sindaco p.t., elett.te Controparte_4 P.IVA_2 dom.to presso l'Avvocatura comunale in Palazzo S. Giacomo, p.zza Municipio, Napoli, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Ilaria Femiano (c.f. ) C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Stefano Canzio Moriconi (C.F.
) C.F._4 Pec: Email_2 apoli.it
[...] Email_3 CP_4
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per Appellante: come da note di trattazione scritta
Per Appellato: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 9007/2021, il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ha così provveduto: a) ha condannato a pagare, in favore Controparte_1 del la somma di € 111.214,30, oltre agli interessi al tasso previsto Controparte_4 dall'art. 1284, comma 1, del codice civile, con decorrenza dalla data della sentenza e fino al completo pagamento;
b) ha condannato la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dal liquidate in € 792,30 per esborsi ed € 10.000,00 per l'onorario del CP_4 difensore (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, €
3.000,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisoria), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dell'onorario, nonché IVA e CPA come stabilito dalla legge.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 4 novembre 2021, con atto di citazione notificato in data 3/5/22, ha proposto appello, Controparte_1 deducendo a sostegno due motivi.
2.1 Della fondatezza dell'eccezione di improponibilità della domanda di arricchimento senza giusta causa ex art. 2042 c.c.
Secondo l'appellante, il pagamento effettuato dal non rappresenta un indebito CP_4 oggettivo, come ritenuto dal Tribunale, ma un indebito soggettivo, in quanto il credito del creditore pignoratizio preesisteva al pagamento ed il ha agito nella convinzione CP_4 di adempiere un proprio obbligo per cui l'ente locale avrebbe potuto agire ai sensi dell'art. 2036 c.c. Ne deriva che dal momento che la norma di cui all'art. 2042 c.c. preclude l'azione di arricchimento quando esiste un'altra azione per ottenere indennizzo, la domanda del è inammissibile. CP_4
2.2 Dell'eccezione di infondatezza della domanda di condanna al pagamento delle competenze della fase di esecuzione. L'eccezione di infondatezza della domanda di condanna al pagamento delle competenze della fase di esecuzione si basa su due motivi principali, ossia l'assenza di ingiustificato arricchimento, in quanto l'impoverimento del è stato causato dalla Controparte_4 condotta colposa del terzo pignorato e la mancanza di diligenza del che non ha CP_4 osservato quanto previsto dall'art. 1227 c.c.
3. Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_4
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 4/11/2021; l'atto d'appello è stato notificato il 3/5/2022. Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c.
5. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto dalla
[...]
non è fondato e va disatteso per i seguenti motivi. Controparte_1
6. Con la prima doglianza, parte appellante ha eccepito l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore ex art. 2041 c.c. in ragione dell'applicabilità al caso in discussione dell'art. 2036, terzo comma c.c. e, quindi, per effetto dell'applicazione alla fattispecie processuale del disposto dell'art. 2042 c.c.
In particolare, ha evidenziato che tale ultima norma stabilisce che “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”, per cui la constatazione della ricorrenza delle condizioni di fatto e giuridiche per la proposizione della domanda ex art. 2036, terzo comma c.c. comporta ex se l'effetto preclusivo alla proposizione dell'azione nella veste in cui è stata fatta valere ex adverso.
Tanto premesso, ha poi sottolineato che l'art. 2036 c.c., dopo aver stabilito al I comma che “Chi ha pagato un debito altrui credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito”, al successivo III comma prevede che “Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore”, il che sta ad intendere che la norma disciplina l'ipotesi di indebito soggettivo "ex latere debitoris".
Pertanto, a parere dell'appellante, la situazione dell'indebito soggettivo non ricorre nel caso in cui non sussista alcun debito prima dell'esecuzione del pagamento, mentre è rilevabile nel caso di specie giacché il credito del creditore pignoratizio, verso Parte_1 il debitore esecutato preesisteva al pagamento effettuato dal e Controparte_4
l'effettuazione del pagamento è avvenuta da parte di un soggetto diverso dal debitore nella convinzione di adempiere un proprio obbligo di pagamento.
Orbene, al fine di una migliore comprensione del presente motivo di appello occorre brevemente ripercorrere i fatti posti a fondamento della domanda proposta dal
[...]
come risultanti dalla sentenza di primo grado, non oggetto di contestazione in CP_4 tale parte.
In dettaglio, è risultato che la in qualità di capogruppo di Controparte_5 un'associazione temporanea di imprese, nei confronti del comune di Napoli per ottenere la risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione della stazione della funicolare denominata “S. Elmo” e per sentirlo condannare al pagamento di una serie di importi in denaro, da lei vantati, a vario titolo, in relazione alle vicende dell'appalto (es. compenso per la redazione del progetto esecutivo, costi di creazione del cantiere, mancato utile ecc.). Nel corso del giudizio di primo grado, il tribunale di Napoli emise un'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., con cui ordinò al il pagamento di € CP_4
253.259,31, in quanto somme non contestate. Con sentenza n. 4497/2011 del 14.04.2011, il Tribunale accolse la domanda di risoluzione e condannò il al pagamento di € CP_4
441.487,97 in favore della controparte.
Nel corso del giudizio di primo grado, la cedette il suo ramo d'azienda alla CP_5
la quale subentrò nell'associazione temporanea di impresa in qualità Controparte_6 di mandataria. Il propose appello avverso la sentenza n. 4497/2011, e Controparte_4 nel giudizio di appello si costituì direttamente la (poi trasformatasi Controparte_6
CP_ in , “nella duplice qualità di cessionaria del ramo di azienda facente capo alla
[...] in forza di rogito in data 17.6.2008 per notaio (rep 11634 CP_5 Persona_1 raccolta 6840) e di capogruppo in forza di atto modificativo di mandato speciale con rappresentanza” (sentenza della corte di appello di Napoli n. 1424/2018, doc. 2 . CP_4
Con sentenza n. 1424/2018, pubblicata in data 27.03.2018, la Corte di appello di Napoli, accolse parzialmente il gravame, riducendo le somme dovute dal all'associazione CP_4 temporanea di imprese da € 441.487,97 ad € 253.258,31 e dando atto dell'avvenuto pagamento di € 253.258,31 da parte dell'appellante.
Nella pendenza del giudizio di appello, la promosse un'espropriazione Parte_1 presso terzi nei confronti della nell'ambito della quale notificò il Controparte_1 pignoramento anche al comune di Napoli, quale terzo pignorato. Nel corso della procedura esecutiva, il dichiarò di essere debitore dell'associazione Controparte_4 temporanea di imprese, di cui la era capofila, di complessivi € 315.162,33, Controparte_1 tenuto conto della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1424/18 e dell'ordinanza di assegnazione di € 4.584,65, emessa nell'ambito di altra espropriazione presso terzi, promossa da tale nei confronti della Persona_2 Controparte_1
Inoltre, l'ente pubblico indicò nel 35,361% la porzione di credito spettante alla
[...]
Sulla base di tale dichiarazione di quantità e tenuto conto della percentuale Controparte_1 di spettanza della il giudice dell'esecuzione assegnò € 105.229,28 alla Controparte_1 creditrice ed € 3.867,80 al suo difensore, ex art. 93 c.p.c. (cfr. ordinanza di Parte_1 assegnazione del 21.01.2019 e ordinanza di parziale revoca dell'assegnazione del
24.06.2019). Il Comune pagò gli importi dovuti con mandati di pagamento n. 5038, n.
5039 e n. 14755 (quest'ultimo emesso in favore dell'Agenzia delle Entrate, a sua volta, creditrice della . Parte_1
Tanto premesso in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda proposta dal si rileva che il giudice di prime cure, in risposta all'eccezione oggetto Controparte_4 del presente motivo di appello già sollevata in primo grado dall'appellante, ha così statuito: “Ad avviso del Tribunale la norma invocata dalla non è applicabile al caso in Controparte_1 esame. Con l'ordinanza di assegnazione, il credito pignorato si trasferisce al creditore pignorante, con un effetto identico a quello previsto dall'art. 1198 cod. civ., nel senso che soltanto al momento del pagamento si estinguono contemporaneamente i due rapporti di credito, quello intercorrente tra debitore esecutato e debitor debitoris e quello tra creditore procedente e debitore esecutato (cfr. Cass., sez. I, 31/03/2011, n.
7508, nonché art. 2928 cod. civ.). Quindi, nell'effettuare il pagamento in favore della il Parte_1 ha pagato un debito inesistente, ossia quello che credeva erroneamente sussistere nei Controparte_4 confronti della e che, a seguito dell'ordinanza di assegnazione, si era trasferito, in Controparte_1 via coattiva, alla In altre parole, il debito pagato in esecuzione dell'ordinanza di Parte_1 assegnazione è quello che intercorreva tra il e la e che, all'atto CP_4 Controparte_1 dell'assegnazione, non risultava più esistente, perché estinto a seguito di un precedente pagamento. Siamo quindi in presenza di un indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e non di un indebito soggettivo ex art.
2036 cod. civ., posto che quest'ultimo presuppone l'esistenza di un rapporto debitorio, che però non intercorre tra le persone tra le quali il pagamento è avvenuto”. Tale motivazione appare corretta e deve trovare condivisione sulla scorta delle seguenti ulteriori osservazioni.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'ordinanza di assegnazione costituisce atto conclusivo della procedura di espropriazione presso terzi e la
(mera) pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 553 c.p.c. determina il trasferimento al creditore assegnatario (a mò di cessione coattiva) della titolarità del credito pignorato, in tal guisa realizzando lo scopo della procedura espropriativa, sicché irrilevante dal punto di vista processuale (fermi gli effetti di diritto sostanziale regolati dall'art. 2928 c.c.) è il concreto adempimento da parte del soggetto obbligato ovvero la materiale esazione del credito assegnato (principio affermato sin da Cass. 14/07/1967, n. 1768, ribadito, ex plurimis e per citare le più recenti pronunce, da Cass. 26/02/2019, n. 5489; Cass. 05/06/2020, n. 10820; Cass. 21/04/2022, n. 12690; Cass., 14/06/2023, n.17021). Alla luce di tanto, in virtù della dichiarazione positiva rilasciata ai sensi Parte_1 dell'art. 547 c.p.c. dal e della successiva ordinanza di assegnazione del Controparte_4
21/01/2019, è divenuta titolare del credito (all'epoca inesistente) di in Controparte_1 liquidazione, sicchè il nel momento in cui ha effettuato il pagamento Controparte_4 in favore della ha anzitutto estinto il debito (all'epoca inesistente) nei Parte_1 confronti della determinando, per tale via, la contemporanea Controparte_1 estinzione del credito vantato dalla nei confronti dell'appellante ai sensi Parte_1 dell'art. 553 c.p.c.
Dunque, non vi è dubbio che, dal punto di vista del l'ipotesi in Controparte_4 oggetto debba rientrare nella fattispecie dell'indebito oggettivo, ex latere accipientis, rientrante nell'alveo dell'art. 2033 c.c., avendo eseguito un debito inesistente.
Recita la Cassazione (Cassazione civile, sez. III, 05/06/2020, n. 10810) che l'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss. c.c., che ricorre quando detta prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata, operando, altrimenti, ove tale prestazione sia irripetibile e ne sussistano i presupposti,
l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all' art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico;
la legittimazione ad esperire l'azione volta alla reintegrazione patrimoniale spetta a colui che abbia disposto il pagamento senza causa e non a chi, da questi e per suo conto, sia stato delegato ad effettuare materialmente la prestazione. Ebbene, il pagamento trattenuto legittimamente da , non consentendo la ripetizione dall'accipiens, dà Pt_1
l'agio di agire con l'azione esperita, in mancanza di altro rimedio proprio.
Sotto altro profilo, va poi ribadito, come puntualmente osservato dal primo giudice, che il terzo pignorato che si accorge dell'erroneità della dichiarazione positiva resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. può far valere l'errore promuovendo l'opposizione ex art. 617 c.p.c., nei termini previsti, avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., a condizione che l'errore non sia a lui imputabile o sia comunque scusabile e che abbia tempestivamente corretto la dichiarazione errata, sino a quando non venga emessa l'ordinanza di assegnazione che segna la conclusione dell'espropriazione mobiliare presso terzi. Ad assegnazione avvenuta non residua altra strada che quella percorsa dal con la presente iniziativa CP_4 giudiziaria.
In ogni caso, giova rilevare che dal pagamento di un debito altrui non nasce ipo facto il credito di chi tale pagamento ha effettuato. La cosa invero avviene solo nei casi previsti dalla legge, ossia il regresso (art. 1299 c.c.) che spetta al coobbligato solidale e che genera un diritto nuovo che sorge dal pagamento, e può variare anche quantitativamente rispetto al credito di cui era titolare l'accipiens e la surrogazione per volontà della legge (art. 1203
c.c.), che spetta a chi si trovi nelle condizioni ivi previste che, senza beneficiare di un diritto nuovo, riceve lo stesso diritto di cui era titolare l'accipiens, in misura anche quantitativa perfettamente corrispondente (si tratta di una successione a titolo particolare nella titolarità attiva dell'obbligazione).
Ebbene, la fattispecie non rientra in nessuno dei due casi. Nondimeno il pagamento vi è stato e ha riguardato indiscutibilmente un debito altrui.
Per queste ipotesi le Sezioni Unite della Corte di legittimità (Cass. Sez. U., 29/04/2009, n.
9946) hanno stabilito che l'adempimento spontaneo dell'obbligazione d'altri ha disponibili tre rimedi: a) se l'errore fu scusabile può ripetere dall'accipiens quanto pagato, con l'azione di indebito soggettivo (art. 2036, comma primo, c.c.); b) può promuovere nei confronti del debitore l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi sub (b).
Converge con questa conclusione il fatto che nella specie il pagamento non è stato neanche completamente spontaneo perché coartato dalla pendenza della procedura esecutiva definita, dopo la dichiarazione di quantità, in un provvedimento giudiziale di assegnazione. Detto provvedimento ha precluso la prima possibilità.
Ne deriva che, non potendo il agire nei confronti della ai sensi CP_4 Parte_1 dell'art. 2036 c.c. al fine di ottenere la restituzione di quanto alla stessa versato sull'erroneo convincimento di essere debitore della , Controparte_1 risulta essere stato rispettato il presupposto della residualità dell'azione ex art. 2041 c.c., con conseguente infondatezza del presente motivo di appello.
7. Con la seconda doglianza, ha censurato la sentenza Controparte_1 impugnata nella parte in cui ha riconosciuto in favore del il rimborso Controparte_4 delle competenze della fase di esecuzione. A parere dell'appellante, la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure in favore dell'attore-appellato è basata sul convincimento che si sia verificato un ingiustificato arricchimento in favore della società convenuta appellata, il che non corrisponde affatto alla realtà in ragione di due ordini di motivi. Il primo di essi è costituito dalla circostanza che non si sia verificato alcun effettivo ingiustificato arricchimento in favore della società appellante, atteso che l'assegnazione delle competenze della fase di esecuzione, nei termini di impoverimento del è stato determinato unicamente dalla condotta colposa osservata Controparte_4 dal terzo pignorato, che, se avesse evitato di rendere la sua dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c. con tenore positivo, non avrebbe creato i presupposti di quello che non può essere definito un vantaggio procurato al debitore esecutato, bensì solo un nocumento.
Inoltre, va considerato la disposizione dell'art. 2056 c.c., che, in particolare, rinviando all'art. 1227 c.c., specie al II comma, esclude la risarcibilità del danno ove il pregiudizio sarebbe potuto essere evitato dal creditore usando l'ordinaria diligenza, che il CP_4 on ha affatto osservato.
[...]
Tale motivo di appello è infondato e non può trovare accoglimento sulla scorta dei seguenti motivi.
Anche con riferimento a tale doglianza deve condividersi quanto statuito dal primo giudice. Si tratta, difatti, di spese che dovevano essere poste a carico del debitore esecutato avendo determinato un indubbio vantaggio in favore dello stesso, tenuto conto del fatto che, a seguito dell'assegnazione del credito e del pagamento di esso da parte del
è stato estinto il debito dell'appellante. CP_4 Ne consegue che altresì rispetto ad esse sussiste l'ingiustificato arricchimento della
[...]
con il corrispondente impoverimento del Comune ai sensi CP_1 Controparte_1 dell'art. 2041 c.c.
8. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif.
(valore da € 52.001,00 a € 260.000,00, eccetto la fase istruttoria in quanto non concretamente volta).
9. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n 9007/2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna a pagare in favore del Controparte_1 CP_4
e spese del presente grado che si liquidano in € 8.433,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che è tenuta a pagare un ulteriore Controparte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9/7/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Maria Teresa Onorato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2043/2022, riservata in decisione all'udienza del 16.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: arricchimento senza causa
TRA Con
, già (P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo liquidatore p.t., geom. (c.f Controparte_3
), elettivamente domiciliata in Corso Umberto I, 23, Napoli, C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Siniscalchi (c.f. ) C.F._2
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
IL (c.f. ), in persona del Sindaco p.t., elett.te Controparte_4 P.IVA_2 dom.to presso l'Avvocatura comunale in Palazzo S. Giacomo, p.zza Municipio, Napoli, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Ilaria Femiano (c.f. ) C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Stefano Canzio Moriconi (C.F.
) C.F._4 Pec: Email_2 apoli.it
[...] Email_3 CP_4
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per Appellante: come da note di trattazione scritta
Per Appellato: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 9007/2021, il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ha così provveduto: a) ha condannato a pagare, in favore Controparte_1 del la somma di € 111.214,30, oltre agli interessi al tasso previsto Controparte_4 dall'art. 1284, comma 1, del codice civile, con decorrenza dalla data della sentenza e fino al completo pagamento;
b) ha condannato la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dal liquidate in € 792,30 per esborsi ed € 10.000,00 per l'onorario del CP_4 difensore (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, €
3.000,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisoria), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dell'onorario, nonché IVA e CPA come stabilito dalla legge.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 4 novembre 2021, con atto di citazione notificato in data 3/5/22, ha proposto appello, Controparte_1 deducendo a sostegno due motivi.
2.1 Della fondatezza dell'eccezione di improponibilità della domanda di arricchimento senza giusta causa ex art. 2042 c.c.
Secondo l'appellante, il pagamento effettuato dal non rappresenta un indebito CP_4 oggettivo, come ritenuto dal Tribunale, ma un indebito soggettivo, in quanto il credito del creditore pignoratizio preesisteva al pagamento ed il ha agito nella convinzione CP_4 di adempiere un proprio obbligo per cui l'ente locale avrebbe potuto agire ai sensi dell'art. 2036 c.c. Ne deriva che dal momento che la norma di cui all'art. 2042 c.c. preclude l'azione di arricchimento quando esiste un'altra azione per ottenere indennizzo, la domanda del è inammissibile. CP_4
2.2 Dell'eccezione di infondatezza della domanda di condanna al pagamento delle competenze della fase di esecuzione. L'eccezione di infondatezza della domanda di condanna al pagamento delle competenze della fase di esecuzione si basa su due motivi principali, ossia l'assenza di ingiustificato arricchimento, in quanto l'impoverimento del è stato causato dalla Controparte_4 condotta colposa del terzo pignorato e la mancanza di diligenza del che non ha CP_4 osservato quanto previsto dall'art. 1227 c.c.
3. Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_4
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 4/11/2021; l'atto d'appello è stato notificato il 3/5/2022. Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c.
5. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto dalla
[...]
non è fondato e va disatteso per i seguenti motivi. Controparte_1
6. Con la prima doglianza, parte appellante ha eccepito l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore ex art. 2041 c.c. in ragione dell'applicabilità al caso in discussione dell'art. 2036, terzo comma c.c. e, quindi, per effetto dell'applicazione alla fattispecie processuale del disposto dell'art. 2042 c.c.
In particolare, ha evidenziato che tale ultima norma stabilisce che “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”, per cui la constatazione della ricorrenza delle condizioni di fatto e giuridiche per la proposizione della domanda ex art. 2036, terzo comma c.c. comporta ex se l'effetto preclusivo alla proposizione dell'azione nella veste in cui è stata fatta valere ex adverso.
Tanto premesso, ha poi sottolineato che l'art. 2036 c.c., dopo aver stabilito al I comma che “Chi ha pagato un debito altrui credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito”, al successivo III comma prevede che “Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore”, il che sta ad intendere che la norma disciplina l'ipotesi di indebito soggettivo "ex latere debitoris".
Pertanto, a parere dell'appellante, la situazione dell'indebito soggettivo non ricorre nel caso in cui non sussista alcun debito prima dell'esecuzione del pagamento, mentre è rilevabile nel caso di specie giacché il credito del creditore pignoratizio, verso Parte_1 il debitore esecutato preesisteva al pagamento effettuato dal e Controparte_4
l'effettuazione del pagamento è avvenuta da parte di un soggetto diverso dal debitore nella convinzione di adempiere un proprio obbligo di pagamento.
Orbene, al fine di una migliore comprensione del presente motivo di appello occorre brevemente ripercorrere i fatti posti a fondamento della domanda proposta dal
[...]
come risultanti dalla sentenza di primo grado, non oggetto di contestazione in CP_4 tale parte.
In dettaglio, è risultato che la in qualità di capogruppo di Controparte_5 un'associazione temporanea di imprese, nei confronti del comune di Napoli per ottenere la risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione della stazione della funicolare denominata “S. Elmo” e per sentirlo condannare al pagamento di una serie di importi in denaro, da lei vantati, a vario titolo, in relazione alle vicende dell'appalto (es. compenso per la redazione del progetto esecutivo, costi di creazione del cantiere, mancato utile ecc.). Nel corso del giudizio di primo grado, il tribunale di Napoli emise un'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., con cui ordinò al il pagamento di € CP_4
253.259,31, in quanto somme non contestate. Con sentenza n. 4497/2011 del 14.04.2011, il Tribunale accolse la domanda di risoluzione e condannò il al pagamento di € CP_4
441.487,97 in favore della controparte.
Nel corso del giudizio di primo grado, la cedette il suo ramo d'azienda alla CP_5
la quale subentrò nell'associazione temporanea di impresa in qualità Controparte_6 di mandataria. Il propose appello avverso la sentenza n. 4497/2011, e Controparte_4 nel giudizio di appello si costituì direttamente la (poi trasformatasi Controparte_6
CP_ in , “nella duplice qualità di cessionaria del ramo di azienda facente capo alla
[...] in forza di rogito in data 17.6.2008 per notaio (rep 11634 CP_5 Persona_1 raccolta 6840) e di capogruppo in forza di atto modificativo di mandato speciale con rappresentanza” (sentenza della corte di appello di Napoli n. 1424/2018, doc. 2 . CP_4
Con sentenza n. 1424/2018, pubblicata in data 27.03.2018, la Corte di appello di Napoli, accolse parzialmente il gravame, riducendo le somme dovute dal all'associazione CP_4 temporanea di imprese da € 441.487,97 ad € 253.258,31 e dando atto dell'avvenuto pagamento di € 253.258,31 da parte dell'appellante.
Nella pendenza del giudizio di appello, la promosse un'espropriazione Parte_1 presso terzi nei confronti della nell'ambito della quale notificò il Controparte_1 pignoramento anche al comune di Napoli, quale terzo pignorato. Nel corso della procedura esecutiva, il dichiarò di essere debitore dell'associazione Controparte_4 temporanea di imprese, di cui la era capofila, di complessivi € 315.162,33, Controparte_1 tenuto conto della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1424/18 e dell'ordinanza di assegnazione di € 4.584,65, emessa nell'ambito di altra espropriazione presso terzi, promossa da tale nei confronti della Persona_2 Controparte_1
Inoltre, l'ente pubblico indicò nel 35,361% la porzione di credito spettante alla
[...]
Sulla base di tale dichiarazione di quantità e tenuto conto della percentuale Controparte_1 di spettanza della il giudice dell'esecuzione assegnò € 105.229,28 alla Controparte_1 creditrice ed € 3.867,80 al suo difensore, ex art. 93 c.p.c. (cfr. ordinanza di Parte_1 assegnazione del 21.01.2019 e ordinanza di parziale revoca dell'assegnazione del
24.06.2019). Il Comune pagò gli importi dovuti con mandati di pagamento n. 5038, n.
5039 e n. 14755 (quest'ultimo emesso in favore dell'Agenzia delle Entrate, a sua volta, creditrice della . Parte_1
Tanto premesso in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda proposta dal si rileva che il giudice di prime cure, in risposta all'eccezione oggetto Controparte_4 del presente motivo di appello già sollevata in primo grado dall'appellante, ha così statuito: “Ad avviso del Tribunale la norma invocata dalla non è applicabile al caso in Controparte_1 esame. Con l'ordinanza di assegnazione, il credito pignorato si trasferisce al creditore pignorante, con un effetto identico a quello previsto dall'art. 1198 cod. civ., nel senso che soltanto al momento del pagamento si estinguono contemporaneamente i due rapporti di credito, quello intercorrente tra debitore esecutato e debitor debitoris e quello tra creditore procedente e debitore esecutato (cfr. Cass., sez. I, 31/03/2011, n.
7508, nonché art. 2928 cod. civ.). Quindi, nell'effettuare il pagamento in favore della il Parte_1 ha pagato un debito inesistente, ossia quello che credeva erroneamente sussistere nei Controparte_4 confronti della e che, a seguito dell'ordinanza di assegnazione, si era trasferito, in Controparte_1 via coattiva, alla In altre parole, il debito pagato in esecuzione dell'ordinanza di Parte_1 assegnazione è quello che intercorreva tra il e la e che, all'atto CP_4 Controparte_1 dell'assegnazione, non risultava più esistente, perché estinto a seguito di un precedente pagamento. Siamo quindi in presenza di un indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e non di un indebito soggettivo ex art.
2036 cod. civ., posto che quest'ultimo presuppone l'esistenza di un rapporto debitorio, che però non intercorre tra le persone tra le quali il pagamento è avvenuto”. Tale motivazione appare corretta e deve trovare condivisione sulla scorta delle seguenti ulteriori osservazioni.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'ordinanza di assegnazione costituisce atto conclusivo della procedura di espropriazione presso terzi e la
(mera) pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 553 c.p.c. determina il trasferimento al creditore assegnatario (a mò di cessione coattiva) della titolarità del credito pignorato, in tal guisa realizzando lo scopo della procedura espropriativa, sicché irrilevante dal punto di vista processuale (fermi gli effetti di diritto sostanziale regolati dall'art. 2928 c.c.) è il concreto adempimento da parte del soggetto obbligato ovvero la materiale esazione del credito assegnato (principio affermato sin da Cass. 14/07/1967, n. 1768, ribadito, ex plurimis e per citare le più recenti pronunce, da Cass. 26/02/2019, n. 5489; Cass. 05/06/2020, n. 10820; Cass. 21/04/2022, n. 12690; Cass., 14/06/2023, n.17021). Alla luce di tanto, in virtù della dichiarazione positiva rilasciata ai sensi Parte_1 dell'art. 547 c.p.c. dal e della successiva ordinanza di assegnazione del Controparte_4
21/01/2019, è divenuta titolare del credito (all'epoca inesistente) di in Controparte_1 liquidazione, sicchè il nel momento in cui ha effettuato il pagamento Controparte_4 in favore della ha anzitutto estinto il debito (all'epoca inesistente) nei Parte_1 confronti della determinando, per tale via, la contemporanea Controparte_1 estinzione del credito vantato dalla nei confronti dell'appellante ai sensi Parte_1 dell'art. 553 c.p.c.
Dunque, non vi è dubbio che, dal punto di vista del l'ipotesi in Controparte_4 oggetto debba rientrare nella fattispecie dell'indebito oggettivo, ex latere accipientis, rientrante nell'alveo dell'art. 2033 c.c., avendo eseguito un debito inesistente.
Recita la Cassazione (Cassazione civile, sez. III, 05/06/2020, n. 10810) che l'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss. c.c., che ricorre quando detta prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata, operando, altrimenti, ove tale prestazione sia irripetibile e ne sussistano i presupposti,
l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all' art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico;
la legittimazione ad esperire l'azione volta alla reintegrazione patrimoniale spetta a colui che abbia disposto il pagamento senza causa e non a chi, da questi e per suo conto, sia stato delegato ad effettuare materialmente la prestazione. Ebbene, il pagamento trattenuto legittimamente da , non consentendo la ripetizione dall'accipiens, dà Pt_1
l'agio di agire con l'azione esperita, in mancanza di altro rimedio proprio.
Sotto altro profilo, va poi ribadito, come puntualmente osservato dal primo giudice, che il terzo pignorato che si accorge dell'erroneità della dichiarazione positiva resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. può far valere l'errore promuovendo l'opposizione ex art. 617 c.p.c., nei termini previsti, avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., a condizione che l'errore non sia a lui imputabile o sia comunque scusabile e che abbia tempestivamente corretto la dichiarazione errata, sino a quando non venga emessa l'ordinanza di assegnazione che segna la conclusione dell'espropriazione mobiliare presso terzi. Ad assegnazione avvenuta non residua altra strada che quella percorsa dal con la presente iniziativa CP_4 giudiziaria.
In ogni caso, giova rilevare che dal pagamento di un debito altrui non nasce ipo facto il credito di chi tale pagamento ha effettuato. La cosa invero avviene solo nei casi previsti dalla legge, ossia il regresso (art. 1299 c.c.) che spetta al coobbligato solidale e che genera un diritto nuovo che sorge dal pagamento, e può variare anche quantitativamente rispetto al credito di cui era titolare l'accipiens e la surrogazione per volontà della legge (art. 1203
c.c.), che spetta a chi si trovi nelle condizioni ivi previste che, senza beneficiare di un diritto nuovo, riceve lo stesso diritto di cui era titolare l'accipiens, in misura anche quantitativa perfettamente corrispondente (si tratta di una successione a titolo particolare nella titolarità attiva dell'obbligazione).
Ebbene, la fattispecie non rientra in nessuno dei due casi. Nondimeno il pagamento vi è stato e ha riguardato indiscutibilmente un debito altrui.
Per queste ipotesi le Sezioni Unite della Corte di legittimità (Cass. Sez. U., 29/04/2009, n.
9946) hanno stabilito che l'adempimento spontaneo dell'obbligazione d'altri ha disponibili tre rimedi: a) se l'errore fu scusabile può ripetere dall'accipiens quanto pagato, con l'azione di indebito soggettivo (art. 2036, comma primo, c.c.); b) può promuovere nei confronti del debitore l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi sub (b).
Converge con questa conclusione il fatto che nella specie il pagamento non è stato neanche completamente spontaneo perché coartato dalla pendenza della procedura esecutiva definita, dopo la dichiarazione di quantità, in un provvedimento giudiziale di assegnazione. Detto provvedimento ha precluso la prima possibilità.
Ne deriva che, non potendo il agire nei confronti della ai sensi CP_4 Parte_1 dell'art. 2036 c.c. al fine di ottenere la restituzione di quanto alla stessa versato sull'erroneo convincimento di essere debitore della , Controparte_1 risulta essere stato rispettato il presupposto della residualità dell'azione ex art. 2041 c.c., con conseguente infondatezza del presente motivo di appello.
7. Con la seconda doglianza, ha censurato la sentenza Controparte_1 impugnata nella parte in cui ha riconosciuto in favore del il rimborso Controparte_4 delle competenze della fase di esecuzione. A parere dell'appellante, la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure in favore dell'attore-appellato è basata sul convincimento che si sia verificato un ingiustificato arricchimento in favore della società convenuta appellata, il che non corrisponde affatto alla realtà in ragione di due ordini di motivi. Il primo di essi è costituito dalla circostanza che non si sia verificato alcun effettivo ingiustificato arricchimento in favore della società appellante, atteso che l'assegnazione delle competenze della fase di esecuzione, nei termini di impoverimento del è stato determinato unicamente dalla condotta colposa osservata Controparte_4 dal terzo pignorato, che, se avesse evitato di rendere la sua dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c. con tenore positivo, non avrebbe creato i presupposti di quello che non può essere definito un vantaggio procurato al debitore esecutato, bensì solo un nocumento.
Inoltre, va considerato la disposizione dell'art. 2056 c.c., che, in particolare, rinviando all'art. 1227 c.c., specie al II comma, esclude la risarcibilità del danno ove il pregiudizio sarebbe potuto essere evitato dal creditore usando l'ordinaria diligenza, che il CP_4 on ha affatto osservato.
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Tale motivo di appello è infondato e non può trovare accoglimento sulla scorta dei seguenti motivi.
Anche con riferimento a tale doglianza deve condividersi quanto statuito dal primo giudice. Si tratta, difatti, di spese che dovevano essere poste a carico del debitore esecutato avendo determinato un indubbio vantaggio in favore dello stesso, tenuto conto del fatto che, a seguito dell'assegnazione del credito e del pagamento di esso da parte del
è stato estinto il debito dell'appellante. CP_4 Ne consegue che altresì rispetto ad esse sussiste l'ingiustificato arricchimento della
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con il corrispondente impoverimento del Comune ai sensi CP_1 Controparte_1 dell'art. 2041 c.c.
8. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif.
(valore da € 52.001,00 a € 260.000,00, eccetto la fase istruttoria in quanto non concretamente volta).
9. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n 9007/2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna a pagare in favore del Controparte_1 CP_4
e spese del presente grado che si liquidano in € 8.433,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che è tenuta a pagare un ulteriore Controparte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9/7/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Maria Teresa Onorato