Cass. civ., sez. II, sentenza 16/04/1999, n. 3802
CASS
Sentenza 16 aprile 1999

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Il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (modificato con legge 10 dicembre 1981 n. 741), che tra l'altro prevede la devolubilità ad un collegio arbitrale della definizione delle controversie insorte tra le parti, ha valore normativo e vincolante (e si applica quindi direttamente e indipendentemente dal richiamo che ne abbiano fatto le parti) soltanto agli appalti stipulati dallo Stato; esso non riguarda, invece, gli enti pubblici diversi dallo Stato, per i quali può assumere efficacia obbligatoria soltanto sotto il profilo negoziale, ossia solo se e nei limiti in cui le parti lo abbiano richiamato per regolare il singolo rapporto contrattuale, come nell'ipotesi in cui le parti abbiano testualmente pattuito che il capitolato suddetto faccia parte integrante del contratto; con la conseguenza che in tal caso l'arbitrato ha la sua fonte non già nella legge (art. 47 d.P.R. n. 1063/62, cit.), bensì in una convenzione compromissoria concretamente intercorsa tra le parti, da cui deriva anche la forza vincolante della convenzione stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/04/1999, n. 3802
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3802
    Data del deposito : 16 aprile 1999

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