Articolo 5 della Legge 6 aprile 1977, n. 185
Articolo 4
Versione
28 maggio 1977
Art. 5.
Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure, nonche' per il pagamento degli eventuali indennizzi previsti dalla convenzione sull'intervento in alto mare di cui al precedente articolo 1, lettera a), si provvede con l'istituzione di appositi capitoli, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, aventi natura di spesa obbligatoria.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 maggio 1977