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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/11/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. Vladimiro Gloria Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1700/2023 R.G. avente ad oggetto
“Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili del matrimonio) ”
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Parte_1 C.F._1 CERASINO,
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace - con l'intervento del P.M.;
Conclusione delle parti: come da verbale dell'udienza dell'11/06/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio in epigrafe , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in San Vito Dei Normanni l'11/10/1993 e che dalla Controparte_2 loro unione erano nate tre figlie, tutte maggiorenni e autonome, chiedeva pronunziarsi la separazione dal coniuge e all'esito dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (erroneamente indicato in atti
“scioglimento degli effetti civili del matrimonio”), domandando in via accessoria unicamente che fosse riconosciuto il proprio diritto a continuare ad abitare nella casa coniugale, da lui stesso condotta in locazione. non si costituiva in giudizio, di talché ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_2
Con sentenza non definitiva n. 1544/2024 del 14/10/2024, pubblicata in data 15/10/2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e , e la causa è proseguita per la delibazione sulla contestuale Pt_1 CP_2 domanda di divorzio.
Sulla scorta delle conclusioni rassegnate all'udienza dell'11/06/2025 la causa veniva rimessa in decisione.
La richiesta di divorzio avanzata dal ricorrente e dallo stesso confermata all'udienza dell'11/06/2025 merita accoglimento in quanto ricorrono tutti gli estremi dell'art.3 n.2 lett. B della L.898/1970 (e successive modificazioni):
a) il requisito della separazione è provato, nel suo dato iniziale dalla pronunzia nel presente giudizio della separazione personale dei coniugi, con sentenza non definitiva ormai passata in giudicato;
b) è altresì provato, dalla mancanza di qualsivoglia eccezione della resistente, rimasta contumace, il protrarsi ininterrotto per il tempo di oltre sei mesi dello stato di separazione;
c) deve quindi ritenersi definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi suddetti. 2
Di conseguenza si deve accogliere la domanda e dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Null'altro occorre stabilire, poiché i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, e non vi sono quindi i presupposti di legge per pronunziarsi in ordine all'assegnazione della casa familiare, che resterà regolata dal relativo titolo;
né sono state avanzate altre domande sulle questioni accessorie.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di competenza per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
Tenuto conto del contegno non oppositivo alla domanda da parte della resistente, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nel presente giudizio di primo grado, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
, come infra generalizzati, in San Vito dei Normanni (BR) in data 11/10/1993 Controparte_1 (trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile del Comune di San Vito dei Normanni all'anno 1993, parte II, serie A, n. 124).
b) Manda al Cancelliere affinché comunichi la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.
c) Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice rel. Dr. Vladimiro Gloria
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Marilena Putignano addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
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