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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 3557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3557 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38024/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38024 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra Parte_1 C.F._1 loro, dall'avvocato Luigi Devizzi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti n. 11, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione RICORRENTE E
(C.F. ), residente in [...] CP_1 C.F._2 pec: Email_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto di mutuo
CONCLUSIONI Parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via principale accertare e dichiarare il credito di nei confronti di e di conseguenza condannare il resistente al Parte_1 CP_1 pagamento di € 15.400,00 oltre interessi legali;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. la signora ha chiesto la condanna del signor Parte_1 al pagamento della somma di € 15.400,00, oltre interessi legali. CP_1
1.1. A fondamento della domanda, la ricorrente:
- ha prodotto contabili di bonifico riferite al periodo compreso tra il 22 aprile 2021 e il 19 novembre 2021, al fine di dimostrare di aver erogato a beneficio di la somma complessiva di € 34.350,00 per CP_1
l'acquisto dell'autovettura Subaru XU, targata GG977XA (docc. 1-7);
pagina 1 di 5 - ha prodotto conversazioni svolte tramite applicazioni di messaggistica istantanea (whatsapp), al fine di dimostrare di aver sollecitato il resistente alla restituzione del predetto importo, senza ottenere un effettivo riscontro, nonostante i diversi riconoscimenti di debito (doc. 8);
- ha documentato di aver diffidato e costituito in mora il signor con lettera del 29 giugno CP_1
2022 inoltrata tramite l'avvocato Luigi Devizzi (docc. 9-9 bis);
- ha prodotto corrispondenza via e-mail tra i difensori delle parti, sostenendo come della stessa si evinca un accordo con cui è stato concesso al debitore - il quale dichiarava di essere in attesa di un finanziamento per l'estinzione del debito - di pagare mensilmente la somma di € 600,00 (docc. 10-11);
- ha prodotto ulteriore corrispondenza via e-mail, rilevando come dalla stessa si evinca la restituzione da parte di della somma di € 19.400,00, di cui una parte in un'unica soluzione con due CP_1 versamenti pari a € 5.000,00 e la restante parte secondo l'accordo di pagamento mensile (docc. 12-12 bis- 13-14-15-16);
- ha documentato di aver nuovamente sollecitato senza successo affermando che il CP_1 debitore, a partire dal mese di dicembre 2023, non ha più restituito nulla di quanto era dovuto, con conseguente decadenza dell'accordo (docc. 17-18);
- ha quindi dedotto che il credito di € 15.400,00 vantato nei confronti del resistente deriva dall'importo residuo del prestito non restituito, oltreché da € 450,00 a titolo di spese legali stragiudiziali.
1.2. All'udienza del 2 aprile 2025 il giudice ha dichiarato la contumacia di CP_1 trattenendo la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
2. Giova premettere che chi agisce per la ripetizione di somme asseritamente mutuate ha l'onere di dimostrare che il soggetto che ha ricevuto le somme o in favore del quale i pagamenti sono stati eseguiti si era impegnato a restituirli, ai sensi dell'art. 1813 c.c., ossia deve provare il titolo che giustifica la restituzione, considerato che la dazione di una somma di denaro può avvenire per svariate ragioni, in ipotesi, anche in adempimento di un dovere di natura soltanto morale o sociale. La prova della materiale messa a disposizione del denaro o delle altre cose fungibili che sono oggetto del mutuo in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituiscono condizioni dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che chiede in restituzione la res oggetto del contratto di mutuo, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale (Cass., ord. 22 novembre 2021 n. 35959). Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito tali principi rilevando come l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c., sia tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e quindi, la consegna di una somma di danaro non vale di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo che la controparte ha posto alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (tra le altre, Cass., ordinanza, 8 ottobre 2021 n. 27372; Cass., ordinanza 29 novembre 2018 n. 30944, Cass., sentenza 22 aprile 2010 n. 9541 del 22/04/2010, Cass., ordinanza 20 agosto 2020 n. 17410). Tanto premesso, la domanda proposta da non può essere accolta. Parte_1
pagina 2 di 5 2.1. In ordine logico deve anzitutto rilevarsi come non sia stato dimostrato alcun riconoscimento di debito da parte di Né i messaggi su whatsapp né gli scambi via e-mail prodotti, infatti, sono CP_1 idonei a tal fine. Sul punto, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che i messaggi via whatsapp, così come quelli di posta elettronica ordinaria, costituiscono documenti elettronici contenenti la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti, potendo formare piena prova, a condizione però che ne sia verificata l'autenticità della provenienza, nonché l'affidabilità e l'integrità del contenuto (cfr. Cass., civ., sez. II, 18 gennaio 2025, n. 1254; Cass. civ., SS. UU., 27 aprile 2023, n. 11197). Alla luce di tali criteri, dunque, appare necessaria la dimostrazione della provenienza dei messaggi da un dispositivo identificabile e che non vi sia stata alcuna manipolazione del loro contenuto. Ebbene, la ricorrente si è limitata a produrre come documento n. 8 copia delle schermate (“screenshot”) della conversazione su whatsapp, riproduttive di una conversazione (“chat”) tra colei che si presume essere la CP_ ricorrente e un soggetto salvato con il nome “ . Tuttavia, non si riscontrano elementi che, per quanto maggiormente interessa ai fini della ricognizione di debito, consentano di ricondurre con sufficiente certezza quei messaggi all'odierno resistente. Inoltre, parte ricorrente non si è adoperata, ad esempio attraverso la produzione di una perizia o l'articolazione di mezzi istruttori, per verificare l'autenticità e la paternità dei messaggi di cui alle schermate prodotte. Sotto un diverso profilo, con riferimento alla corrispondenza via e-mail (docc. 10-18 di parte ricorrente), occorre osservare, innanzitutto, che non è ravvisabile alcuna ricognizione di debito proveniente direttamente dal singor Invero, si tratta di uno scambio di corrispondenza via e-mail tra CP_1
l'avvocato Devizzi di parte ricorrente e un altro avvocato, Marzia Cortesi, che dichiarava di scrivere per conto di Tuttavia, non è stato prodotto alcun documento che attesti la reale esistenza di CP_1 una procura conferita da all'avvocato Marzia Cortesi né un documento relativo ai poteri di CP_1 rappresentanza, di natura sostanziale, conferiti a tale avvocato. In ogni caso, anche prescindendo dall'effettiva riconducibilità delle dichiarazioni contenute in tali documenti al resistente, dal contenuto dei messaggi su whatsapp e della corrispondenza via e-mail emergerebbe, al più, l'intenzione di di eseguire dei pagamenti in favore di ma CP_1 Parte_1 non risulta - diversamente da quanto prospettato dal difensore della ricorrente - che tale impegno del signor derivi da uno specifico obbligo giuridico assunto. Tale considerazione assume specifico CP_2 rilievo, dal momento che nel nostro ordinamento il pagamento di somme nei confronti di un altro soggetto può trovare astrattamente giustificazione anche nell'adempimento di un dovere morale o sociale. In definitiva, non sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 1988 c.c., per ritenere dispensata Parte_1 dall'onere di provare il rapporto fondamentale dedotto in giudizio. 2.2. Ciò posto, la ricorrente ha chiesto la condanna di al pagamento di € 15.400,00, CP_1 deducendo che tale importo risulti dalla somma di quanto dovutole dal resistente a titolo restitutorio del prestito concessogli e delle spese di assistenza stragiudiziale sostenute prima dell'instaurazione del presente giudizio, specificamente quantificate nella misura di € 450,00. Ai fini della decisione della presente controversia, dunque, alla luce dei principi sopra richiamati diventa dirimente stabilire se il rapporto dedotto in giudizio da sia qualificabile come contratto di Parte_1 mutuo. Ai sensi dell'art. 1813 c.c. il mutuo è il contratto in forza del quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Pertanto, chi agisce per la ripetizione di somme asseritamente mutuate ha l'onere di dimostrare, in primo luogo, l'avvenuta erogazione di somme in favore del beneficiario e, in secondo luogo, l'esistenza di un obbligo restitutorio a carico di quest'ultimo.
pagina 3 di 5 Alla luce della documentazione prodotta, si ritiene che non abbia soddisfatto l'onere Parte_1 probatorio sulla stessa gravante. In particolare, ancor prima della prova dell'obbligo restitutorio a carico di non appare CP_1 dimostrata l'erogazione delle somme a beneficio dell'asserito mutuatario. Parte ricorrente ha affermato di aver prestato a la complessiva somma di € 34.350,00 per l'acquisto dell'autovettura Subaru CP_1
XU targata GG977XA. Tuttavia, tale circostanza non trova corrispondenza nelle contabili di bonifico prodotte né risulta dimostrata in altro modo. Invero, solamente l'importo di € 1.000,00 di cui alla contabile di bonifico del 23 aprile 2021 risulta essere stato versato in favore del signor Sul punto, CP_1 però, occorre sottolineare che la causale indicata (“Ecco fatto”) è assolutamente generica e inidonea a ricollegare il versamento effettuato al contratto di mutuo dedotto in giudizio. Con riferimento agli altri bonifici, invece, non sussistono nemmeno gli elementi per ritenere che le somme siano state erogate effettivamente a beneficio del resistente. Segnatamente, il bonifico dell'importo di € 2.000,00 del 14 luglio 2021 e quello dell'importo € 1.350,00 del 28 luglio 2021 sono stati eseguiti in favore di tale Persona_1
con causali, rispettivamente, di “Acconto Renault Koleos” e “Saldo Renault fattura ”. In
[...] Parte_1 proposito, parte ricorrente non ha spiegato in che modo il versamento di tali somme in favore di tale
[...]
che appare terzo rispetto alle parti del giudizio, sarebbero state sostanzialmente corrisposte Persona_1 in favore di Inoltre, dalle causali inserite nelle disposizioni di bonifico emerge che quegli CP_1 importi erano state versati per l'acquisto di un'autovettura diversa da quella descritta da parte ricorrente. Analoghe considerazioni valgono per i tre bonifici, ciascuno dell'importo di € 10.000,00, disposti in favore della società tra il 17 novembre 2021 e il 19 novembre 2021. Difatti, non sono ravvisabili Controparte_3 elementi che consentano di ricondurre tali versamenti ad erogazioni di somme anche indirettamente a favore di Nello specifico, in ciascuno dei tre bonifici di cui si sta ragionando risulta inserita CP_1 la causale “Saldo offerta n. 1471526”. Tuttavia, l'indicazione di tale causale è del tutto irrilevante, non essendo stata accompagnata da un preventivo o da un documento di acquisto dell'autovettura da parte di
[...] da cui sia possibile verificare la corrispondenza della sequenza numerica identificativa CP_1 della“offerta”. A tale riguardo, peraltro, va rilevata l'assoluta inidoneità della “Dichiarazione di ad Pt_1 sul pagamento per l'autovettura intestata a , prodotta come documento n. 7, a fornire la prova CP_3 CP_1 di qualsivoglia circostanza. Trattasi, in effetti, di un modulo compilato e firmato dalla sola in Parte_1 cui l'odierna ricorrente ha dichiarato di aver effettuato il pagamento di € 30.000,00 per l'acquisto di una non specificata autovettura venduta dalla a Quale documento di Controparte_3 CP_1 formazione evidentemente unilaterale, da parte dello stesso soggetto che si afferma creditore, lo stesso è intrinsecamente inidoneo a fornire adeguata prova della veridicità del fatto dichiarato dalla ricorrente. In conclusione, ha provato solamente di aver eseguito alcuni bonifici per complessivi € Parte_1
34.350,00, senza però dimostrare che tale esborso sia stato giustificato a monte dall'esistenza di un contratto di mutuo concluso con CP_1
2.3. Dalle considerazioni che precedono la domanda proposta da non è meritevole di Parte_1 accoglimento e, pertanto, deve essere rigettata. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
3. Nulla viene disposto in merito alla spese di lite in considerazione della contumacia di
[...] in questa prospettiva, la Suprema Corte ha affermato che: “la condanna alle spese processuali, a norma CP_1 dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in pagina 4 di 5 favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (Cass., ord. 15 maggio 2019 n. 12897)
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
a. rigetta la domanda;
b. nulla dispone sulle spese di lite. Così deciso a Milano, in data 30 aprile 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38024 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra Parte_1 C.F._1 loro, dall'avvocato Luigi Devizzi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti n. 11, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione RICORRENTE E
(C.F. ), residente in [...] CP_1 C.F._2 pec: Email_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto di mutuo
CONCLUSIONI Parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via principale accertare e dichiarare il credito di nei confronti di e di conseguenza condannare il resistente al Parte_1 CP_1 pagamento di € 15.400,00 oltre interessi legali;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. la signora ha chiesto la condanna del signor Parte_1 al pagamento della somma di € 15.400,00, oltre interessi legali. CP_1
1.1. A fondamento della domanda, la ricorrente:
- ha prodotto contabili di bonifico riferite al periodo compreso tra il 22 aprile 2021 e il 19 novembre 2021, al fine di dimostrare di aver erogato a beneficio di la somma complessiva di € 34.350,00 per CP_1
l'acquisto dell'autovettura Subaru XU, targata GG977XA (docc. 1-7);
pagina 1 di 5 - ha prodotto conversazioni svolte tramite applicazioni di messaggistica istantanea (whatsapp), al fine di dimostrare di aver sollecitato il resistente alla restituzione del predetto importo, senza ottenere un effettivo riscontro, nonostante i diversi riconoscimenti di debito (doc. 8);
- ha documentato di aver diffidato e costituito in mora il signor con lettera del 29 giugno CP_1
2022 inoltrata tramite l'avvocato Luigi Devizzi (docc. 9-9 bis);
- ha prodotto corrispondenza via e-mail tra i difensori delle parti, sostenendo come della stessa si evinca un accordo con cui è stato concesso al debitore - il quale dichiarava di essere in attesa di un finanziamento per l'estinzione del debito - di pagare mensilmente la somma di € 600,00 (docc. 10-11);
- ha prodotto ulteriore corrispondenza via e-mail, rilevando come dalla stessa si evinca la restituzione da parte di della somma di € 19.400,00, di cui una parte in un'unica soluzione con due CP_1 versamenti pari a € 5.000,00 e la restante parte secondo l'accordo di pagamento mensile (docc. 12-12 bis- 13-14-15-16);
- ha documentato di aver nuovamente sollecitato senza successo affermando che il CP_1 debitore, a partire dal mese di dicembre 2023, non ha più restituito nulla di quanto era dovuto, con conseguente decadenza dell'accordo (docc. 17-18);
- ha quindi dedotto che il credito di € 15.400,00 vantato nei confronti del resistente deriva dall'importo residuo del prestito non restituito, oltreché da € 450,00 a titolo di spese legali stragiudiziali.
1.2. All'udienza del 2 aprile 2025 il giudice ha dichiarato la contumacia di CP_1 trattenendo la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
2. Giova premettere che chi agisce per la ripetizione di somme asseritamente mutuate ha l'onere di dimostrare che il soggetto che ha ricevuto le somme o in favore del quale i pagamenti sono stati eseguiti si era impegnato a restituirli, ai sensi dell'art. 1813 c.c., ossia deve provare il titolo che giustifica la restituzione, considerato che la dazione di una somma di denaro può avvenire per svariate ragioni, in ipotesi, anche in adempimento di un dovere di natura soltanto morale o sociale. La prova della materiale messa a disposizione del denaro o delle altre cose fungibili che sono oggetto del mutuo in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituiscono condizioni dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che chiede in restituzione la res oggetto del contratto di mutuo, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale (Cass., ord. 22 novembre 2021 n. 35959). Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito tali principi rilevando come l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c., sia tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e quindi, la consegna di una somma di danaro non vale di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo che la controparte ha posto alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (tra le altre, Cass., ordinanza, 8 ottobre 2021 n. 27372; Cass., ordinanza 29 novembre 2018 n. 30944, Cass., sentenza 22 aprile 2010 n. 9541 del 22/04/2010, Cass., ordinanza 20 agosto 2020 n. 17410). Tanto premesso, la domanda proposta da non può essere accolta. Parte_1
pagina 2 di 5 2.1. In ordine logico deve anzitutto rilevarsi come non sia stato dimostrato alcun riconoscimento di debito da parte di Né i messaggi su whatsapp né gli scambi via e-mail prodotti, infatti, sono CP_1 idonei a tal fine. Sul punto, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che i messaggi via whatsapp, così come quelli di posta elettronica ordinaria, costituiscono documenti elettronici contenenti la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti, potendo formare piena prova, a condizione però che ne sia verificata l'autenticità della provenienza, nonché l'affidabilità e l'integrità del contenuto (cfr. Cass., civ., sez. II, 18 gennaio 2025, n. 1254; Cass. civ., SS. UU., 27 aprile 2023, n. 11197). Alla luce di tali criteri, dunque, appare necessaria la dimostrazione della provenienza dei messaggi da un dispositivo identificabile e che non vi sia stata alcuna manipolazione del loro contenuto. Ebbene, la ricorrente si è limitata a produrre come documento n. 8 copia delle schermate (“screenshot”) della conversazione su whatsapp, riproduttive di una conversazione (“chat”) tra colei che si presume essere la CP_ ricorrente e un soggetto salvato con il nome “ . Tuttavia, non si riscontrano elementi che, per quanto maggiormente interessa ai fini della ricognizione di debito, consentano di ricondurre con sufficiente certezza quei messaggi all'odierno resistente. Inoltre, parte ricorrente non si è adoperata, ad esempio attraverso la produzione di una perizia o l'articolazione di mezzi istruttori, per verificare l'autenticità e la paternità dei messaggi di cui alle schermate prodotte. Sotto un diverso profilo, con riferimento alla corrispondenza via e-mail (docc. 10-18 di parte ricorrente), occorre osservare, innanzitutto, che non è ravvisabile alcuna ricognizione di debito proveniente direttamente dal singor Invero, si tratta di uno scambio di corrispondenza via e-mail tra CP_1
l'avvocato Devizzi di parte ricorrente e un altro avvocato, Marzia Cortesi, che dichiarava di scrivere per conto di Tuttavia, non è stato prodotto alcun documento che attesti la reale esistenza di CP_1 una procura conferita da all'avvocato Marzia Cortesi né un documento relativo ai poteri di CP_1 rappresentanza, di natura sostanziale, conferiti a tale avvocato. In ogni caso, anche prescindendo dall'effettiva riconducibilità delle dichiarazioni contenute in tali documenti al resistente, dal contenuto dei messaggi su whatsapp e della corrispondenza via e-mail emergerebbe, al più, l'intenzione di di eseguire dei pagamenti in favore di ma CP_1 Parte_1 non risulta - diversamente da quanto prospettato dal difensore della ricorrente - che tale impegno del signor derivi da uno specifico obbligo giuridico assunto. Tale considerazione assume specifico CP_2 rilievo, dal momento che nel nostro ordinamento il pagamento di somme nei confronti di un altro soggetto può trovare astrattamente giustificazione anche nell'adempimento di un dovere morale o sociale. In definitiva, non sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 1988 c.c., per ritenere dispensata Parte_1 dall'onere di provare il rapporto fondamentale dedotto in giudizio. 2.2. Ciò posto, la ricorrente ha chiesto la condanna di al pagamento di € 15.400,00, CP_1 deducendo che tale importo risulti dalla somma di quanto dovutole dal resistente a titolo restitutorio del prestito concessogli e delle spese di assistenza stragiudiziale sostenute prima dell'instaurazione del presente giudizio, specificamente quantificate nella misura di € 450,00. Ai fini della decisione della presente controversia, dunque, alla luce dei principi sopra richiamati diventa dirimente stabilire se il rapporto dedotto in giudizio da sia qualificabile come contratto di Parte_1 mutuo. Ai sensi dell'art. 1813 c.c. il mutuo è il contratto in forza del quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Pertanto, chi agisce per la ripetizione di somme asseritamente mutuate ha l'onere di dimostrare, in primo luogo, l'avvenuta erogazione di somme in favore del beneficiario e, in secondo luogo, l'esistenza di un obbligo restitutorio a carico di quest'ultimo.
pagina 3 di 5 Alla luce della documentazione prodotta, si ritiene che non abbia soddisfatto l'onere Parte_1 probatorio sulla stessa gravante. In particolare, ancor prima della prova dell'obbligo restitutorio a carico di non appare CP_1 dimostrata l'erogazione delle somme a beneficio dell'asserito mutuatario. Parte ricorrente ha affermato di aver prestato a la complessiva somma di € 34.350,00 per l'acquisto dell'autovettura Subaru CP_1
XU targata GG977XA. Tuttavia, tale circostanza non trova corrispondenza nelle contabili di bonifico prodotte né risulta dimostrata in altro modo. Invero, solamente l'importo di € 1.000,00 di cui alla contabile di bonifico del 23 aprile 2021 risulta essere stato versato in favore del signor Sul punto, CP_1 però, occorre sottolineare che la causale indicata (“Ecco fatto”) è assolutamente generica e inidonea a ricollegare il versamento effettuato al contratto di mutuo dedotto in giudizio. Con riferimento agli altri bonifici, invece, non sussistono nemmeno gli elementi per ritenere che le somme siano state erogate effettivamente a beneficio del resistente. Segnatamente, il bonifico dell'importo di € 2.000,00 del 14 luglio 2021 e quello dell'importo € 1.350,00 del 28 luglio 2021 sono stati eseguiti in favore di tale Persona_1
con causali, rispettivamente, di “Acconto Renault Koleos” e “Saldo Renault fattura ”. In
[...] Parte_1 proposito, parte ricorrente non ha spiegato in che modo il versamento di tali somme in favore di tale
[...]
che appare terzo rispetto alle parti del giudizio, sarebbero state sostanzialmente corrisposte Persona_1 in favore di Inoltre, dalle causali inserite nelle disposizioni di bonifico emerge che quegli CP_1 importi erano state versati per l'acquisto di un'autovettura diversa da quella descritta da parte ricorrente. Analoghe considerazioni valgono per i tre bonifici, ciascuno dell'importo di € 10.000,00, disposti in favore della società tra il 17 novembre 2021 e il 19 novembre 2021. Difatti, non sono ravvisabili Controparte_3 elementi che consentano di ricondurre tali versamenti ad erogazioni di somme anche indirettamente a favore di Nello specifico, in ciascuno dei tre bonifici di cui si sta ragionando risulta inserita CP_1 la causale “Saldo offerta n. 1471526”. Tuttavia, l'indicazione di tale causale è del tutto irrilevante, non essendo stata accompagnata da un preventivo o da un documento di acquisto dell'autovettura da parte di
[...] da cui sia possibile verificare la corrispondenza della sequenza numerica identificativa CP_1 della“offerta”. A tale riguardo, peraltro, va rilevata l'assoluta inidoneità della “Dichiarazione di ad Pt_1 sul pagamento per l'autovettura intestata a , prodotta come documento n. 7, a fornire la prova CP_3 CP_1 di qualsivoglia circostanza. Trattasi, in effetti, di un modulo compilato e firmato dalla sola in Parte_1 cui l'odierna ricorrente ha dichiarato di aver effettuato il pagamento di € 30.000,00 per l'acquisto di una non specificata autovettura venduta dalla a Quale documento di Controparte_3 CP_1 formazione evidentemente unilaterale, da parte dello stesso soggetto che si afferma creditore, lo stesso è intrinsecamente inidoneo a fornire adeguata prova della veridicità del fatto dichiarato dalla ricorrente. In conclusione, ha provato solamente di aver eseguito alcuni bonifici per complessivi € Parte_1
34.350,00, senza però dimostrare che tale esborso sia stato giustificato a monte dall'esistenza di un contratto di mutuo concluso con CP_1
2.3. Dalle considerazioni che precedono la domanda proposta da non è meritevole di Parte_1 accoglimento e, pertanto, deve essere rigettata. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
3. Nulla viene disposto in merito alla spese di lite in considerazione della contumacia di
[...] in questa prospettiva, la Suprema Corte ha affermato che: “la condanna alle spese processuali, a norma CP_1 dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in pagina 4 di 5 favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (Cass., ord. 15 maggio 2019 n. 12897)
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
a. rigetta la domanda;
b. nulla dispone sulle spese di lite. Così deciso a Milano, in data 30 aprile 2025
Il giudice Ada Favarolo
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