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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/12/2025, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 4 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3925/2023 R.G. e vertente tra
cod. fisc. nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Francesco Micali, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv.
AR OT del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazione indennità di accompagnamento e stato di invalido
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 17.7.2025 chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 1737/2022, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di accompagnamento.
Nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagno e dello stato di invalido, da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con condanna al pagamento degli emolumenti dalla domanda amministrativa o ultima accertanda.
Vittoria di spese e compensi di lite di entrambe da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva l' , deducendo l'inammissibilità della domanda e chiedendo Controparte_2
il rigetto del ricorso anche per l'insussistenza del requisito sanitario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale con successivi chiarimenti e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per la liquidazione.
In via preliminare va evidenziato come l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto l'accertamento del requisito sanitario per l'attribuzione della provvidenza economica richiesta e pertanto anche la fase di opposizione è a cognizione limitata a tale oggetto (vedi Cass. Civ., sent. n. 6084/2014).
La domanda di corresponsione degli arretrati è quindi inammissibile.
3. Esame dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che la ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo limitatamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l'indennità di accompagnamento, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della provvidenza negata.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. Per_1
che ha escluso la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini dell'indennità di
[...]
accompagno.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale. Il dott. , Ctu nominato nel presente giudizio, ha esaminato la documentazione Persona_2
prodotta, accertando che la paziente è portatrice di “«Sindrome ansioso-depressiva endogena di grado severo. Artrosi polidistrettuale a moderata incidenza funzionale”, che accertava il grado di invalidità del 100% a decorrere dal 1.03.2023.
Con successivi chiarimenti, il dott. non riconosceva in favore della ricorrente il diritto CP_3
al beneficio dell'indennità di accompagno.
Sul punto giova precisare che l'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, valutazioni ulteriori alla sussistenza di uno stato di disabilità pari al 100%.
4. Decisione e spese.
La ricorrente non possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento, ma presenta un grado di invalidità del 100% dal 1.03.2023 ed il ricorso è da ritenersi parzialmente accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Nulla sulle spese stante l'esenzione ex art. 152 disp.att.c.p.c.
Si pongono a carico dell' le spese del consulente. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che è invalidità nella misura del 100% dal 1.3.2023 rigetta Parte_1 la domanda di riconoscimento dei presupposti sanitari per l'indennità di accompagnamento;
- nulla sulle spese;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_4
del dott. . Persona_2
Messina, 5 dicembre 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando