Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 4526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4526 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04526/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04264/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4264 del 2024, proposto da Ditta individuale Sirio Costruzioni di Castaldo Angelo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Squillante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di PI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Ciriano Sammaria, legale dell’Ente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 207/2024, reso in data 23 febbraio 2024 dal Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione Civile, nel procedimento R.G. n. 1744/2023 e depositato in pari data, concernente il pagamento di somme in suo favore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di PI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con ricorso, depositato in data 16 settembre 2024, la Ditta individuale Sirio Costruzioni di Castaldo Angelo ha adito il giudice amministrativo affinché fosse ordinato al Comune di PI di dare esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 207/2024, reso in data 23 febbraio 2024 dal Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione Civile, nel procedimento R.G. n. 1744/2023, e depositato in pari data, concernente il pagamento di somme in suo favore;
CONSIDERATO che il Comune di PI si è costituito in giudizio ed ha eccepito l’avvenuto adempimento conforme all’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo azionato, come provato con l’emissione dei mandati di pagamento in favore di parte ricorrente, seppure per le spese legali avvenuti dopo la notificazione del presente ricorso; ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO che parte ricorrente in data 18 febbraio 2025 ha depositato una memoria con la quale ha dato atto della cessazione della materia del contendere, posto che medio tempore l’amministrazione resistente aveva provveduto a definire la questione per cui è causa. Ha, comunque, fatto presente che due delle tre determine di liquidazione erano intervenute successivamente alla notifica dell’odierno ricorso ed ha, pertanto, insistito affinché l’amministrazione resistente venisse condannata all’integrare rifusione delle spese di giudizio, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 26 marzo 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
RITENUTO che, alla luce della dichiarazione di cessata materia del contendere resa da parte ricorrente con la memoria del 18 febbraio 2025, atteso l’avvenuto pagamento da parte del Comune resistente, come rappresentato anche da quest’ultimo nella memoria di costituzione del 10 ottobre 2024 e risultante dalla emissione dei mandati di pagamento in favore di parte ricorrente, la pretesa della medesima parte ricorrente è pienamente satisfattiva ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
RITENUTO di dover conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente ricorso;
RITENUTO, quanto alle spese, che, secondo il principio della soccombenza virtuale, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto della circostanza che parte ricorrente non ha depositato in giudizio copia del provvedimento giudiziale che dichiara l’esecutorietà, ex art. 647 c.p.c., del decreto ingiuntivo azionato, non risultando sufficiente la mera attestazione di cancelleria circa la non opposizione dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosalba Giansante | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO