Sentenza 28 gennaio 2025
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- 1. Decadenza dalla responsabilità genitorialeStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 20 gennaio 2026
DALLA POTESTÀ ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE Il concetto di “responsabilità genitoriale” ha sostituito nel nostro ordinamento la precedente nozione di “potestà genitoriale”, segnando un'evoluzione fondamentale nella concezione dei rapporti tra genitori e figli [Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 1449/2018]. Questo cambiamento terminologico non è meramente formale, ma riflette un mutamento di prospettiva: il focus si è spostato da una posizione di potere e soggezione del figlio al genitore a una funzione-dovere che i genitori sono chiamati a esercitare nell'esclusivo interesse della prole [Tribunale Ordinario Siena, sez. 1, sentenza n. 462/2019][Tribunale Ordinario Salerno, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 584/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dr. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 584/2024 VG del Ruolo Generale
promosso da
PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI ANCONA
nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv.to Rossella Dadea in Parte_1 virtù di procura in atti;
e di
Controparte_1
e di
Oggetto: provvedimenti ex artt. 330,333 c.c.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 16.08.2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona, premesso che il Tribunale per i
Minorenni di Ancona aveva pronunciato nel procedimento n.849/2024 sentenza n. 85/2024, pubblicata in data 16.08.2024, di incompetenza del giudice adito dallo stesso PMM con ricorso depositato in data 27.06.2024 in ragione della pendenza dinanzi alla intestata Corte territoriale del procedimento relativo alla modifica delle condizioni di affidamento , collocamento e mantenimento del figlio minore dei sigg.ri e Parte_1
, ha riproposto la richiesta di adozione dei provvedimenti ex artt. CP_1
330-333 c.c., nell'interesse del minore nei confronti dei Persona_1 titolari della responsabilità genitoriale.
Il sig. costituendosi, ha chiesto dichiarare l'estinzione del Parte_1 presente procedimento o dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo la intestata Corte territoriale pronunciato in data
24.07.2024 definendo il procedimento relativo alla modifica delle condizioni di affidamenti, collocamento e mantenimento del minore.
Il PG, intervenuto nel giudizio, ha chiesto “... in via principale la trasmissione del ricorso per competenza al Tribunale ordinario e in subordine, ove si ravvisi la pendenza di un medesimo procedimento, riportandosi alle argomentazioni espresse nel ricorso del P.M.M. , l'accoglimento di tutte le istanze formulate con l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento”.
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito della scadenza del termine del 13.01.2025 assegnato per il deposito di note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il rinnovato art. 38 disp.att.c.c. stabilisce che :”Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330,332,333,334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o
è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268,277, secondo comma, e 316 del codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario (…) Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario”.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità la nuova disposizione normativa “ha mantenuto al Tribunale per i minorenni la competenza per le domande riguardanti la richiesta di provvedimenti limitativi, ablativi e ripristinatori della responsabilità genitoriale, ma ha anche disposto che, in caso di contemporanea pendenza di giudizi separativi, divorzili o ex articolo 316 c.c. - nonché di altri procedimenti che prevedano l'adozione di provvedimenti per la disciplina dell'affidamento dei figli, quali quelli previsti dagli art. 250,268 e 277 c.c. - il Tribunale per i minorenni debba, sia se preventivamente sia se successivamente adito, ed anche qualora il procedimento ex art. 336 c.c. sia instaurato su ricorso del Pubblico Ministero, spogliarsi del procedimento trasmettendo gli atti al Tribunale ordinario” ( Cass. civ. 34424/2024). Come si legge nella motivazione della richiamata sentenza della Suprema
Corte “ La disposizione appena illustrata, attualmente vigente, contiene, dunque, una speciale disciplina della competenza che presuppone, come quella precedente, la pendenza del giudizio che esercita l'attrazione, in modo tale da consentire la trattazione delle domande sulla titolarità della responsabilità genitoriale insieme a quelle che attengono all'esercizio della stessa. La competenza attribuita al tribunale ordinario dall'art. 38 disp. att. c.c. ha, infatti, carattere derogatorio rispetto a quella spettante in via ordinaria al giudice minorile e trova giustificazione nella connessione oggettiva e soggettiva esistente tra i giudizi de responsabilitate e quelli menzionati nella norma, che hanno ad oggetto necessario o eventuale la disciplina dell'affidamento del figlio minore, così soddisfacendo l'esigenza di concentrazione delle tutele, volta ad evitare che in riferimento ad un'identica situazione conflittuale possano essere aditi organi giudiziali diversi ed assunte decisioni contrastanti ed incompatibili, e scoraggiando anche un'eventuale utilizzazione a fini strumentali delle azioni previste a tutela degl'interessi dei figli minori (cfr.
Cass, Sez. 6-1, Ordinanza n. 16339 del 10/06/2021).
Quale previsione che deroga alla competenza del Tribunale per i minorenni, la norma deve essere interpretata in senso tassativo e restrittivo, con conseguente riespansione della competenza del Tribunale per i minorenni qualora il presupposto della vis attractiva venga meno.
4.6. In tale ottica, è evidente che la disciplina contenuta nell'art. 38 disp. att. può operare se e nei limiti in cui la trattazione unitaria delle domande sia possibile. Analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla disciplina previgente (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15154 del
30/05/2024; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3777 dell'08/02/2023; Cass., Sez.
6-1, Ordinanza n. 3490 dell'11/02/2021; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 1349 del 26/01/2015), la trattazione unitaria è possibile, e la “competenza per attrazione” opera, non solo quando il giudizio penda davanti al Tribunale ordinario, quale giudice di primo grado, ma anche quando sia proposto appello contro la decisione del Tribunale (...) In tale ipotesi, dunque, il Tribunale per i minorenni può accertare la sussistenza della “competenza per attrazione” della Corte d'appello e trasmettere gli atti a quest'ultima, «innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua».
Si può pertanto affermare che la vis attractiva fra il procedimento promosso dinanzi al giudice ordinario e quello avente ad oggetto i provvedimenti de potestate può essere operata, anche in grado di appello ove, però, vi sia un procedimento pendente con conseguente riespansione, in mancanza , della competenza del Tribunale per i minorenni qualora il presupposto della vis attractiva venga meno, ovvero ove il procedimento non sia più pendente.
Nella fattispecie in esame alla data del 16.08.2024 di pronuncia da parte del Tribunale per i minorenni della sentenza n. 85/2024 di incompetenza del tribunale minorile e di deposito del ricorso del PMM, la Corte di appello aveva già pronunciato il decreto in data 24.07.2024 con cui è stato definito il procedimento promosso per la modifica della regolamentazione dei rapporti riguardanti il minore.
Va, pertanto, dichiarata l'incompetenza della intestata Corte di appello - per essere competente il Tribunale per i Minorenni di Ancona - a pronunciare sulle richieste del PMM di cui al ricorso riproposto in questa sede in data 16.08.2024, la cui permanenza non consente di pronunciare la cessazione della materia del contendere come richiesto dalla difesa del sig. Controparte_2
La peculiarità della vicenda processuale impone la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la propria incompetenza a pronunciare sul ricorso della presso il Tribunale per i minorenni di Ancona Parte_2 depositato in data 16.08.2024.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso il 22.01.2025 Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico