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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/05/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 363/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile pendente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCRUCI FRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCRUCI Parte_2 C.F._2
FRANCESCO
appellanti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
CAVALLARO ANNA e dell'avv. MAIO LUCA
appellata cui è riunito il procedimento ex art. 404 c.p.c. iscritto al n. 657/2020 RGAC, pendente tra
(C.F. , in persona Parte_3 P.IVA_1 dell'amministratore di fatto con il patrocinio dell'avv. FIATO Parte_1
VINCENZO
opponente (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCRUCI Parte_2 C.F._2
FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
CAVALLARO ANNA e dell'avv. MAIO LUCA
opposte
avente ad oggetto: impugnazione lodo arbitrale parziale del 6.12.2019 e lodo arbitrale del 18.06.2020.
CONCLUSIONI
per e in via principale, dichiarare la nullità della clausola Parte_1 Parte_2
compromissoria contenuta nello statuto della Controparte_2 in quanto contrastante con l'art. 34 del decreto legislativo n. 5 del 2003 e per
[...]
l'effetto accertare e dichiarare la nullità del lodo parziale rituale pronunciato in data
06.12.2019 e del lodo rituale pronunciato in data 18.06.2020; in subordine accertare la integrale nullità del lodo definitivo e del lodo parziale per i motivi tutti spiegati nel presente atto ad ognuno dei quali è conferito valore di specifico ed autonomo motivo di impugnazione;
in subordine, previa dichiarazione di falsità del bilancio d'esercizio
2015 prodotto agli atti del procedimento arbitrale dalla sig. , di cui disporre CP_1
l'esclusione, siccome contraffatto, dalle fonti probatorie introdotte nel giudizio che occupa, se la ragione della nullità accertata lo ammette, pronunciarsi, in sede rescissoria, nel merito, previa eventuale rinnovazione della CTU tecnico-contabile, nonché, in totale riforma del lodo rituale in epigrafe indicato, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalle odierni attrici nel giudizio arbitrale e, contrariis reiectis, per l'effetto accertare che la Socia accomandataria receduta sig.ra ha malamente CP_1
amministrato la esponendo la stessa ad una Controparte_2
grave ed irreparabile situazione debitoria, oltre ad aver distratto indebitamente in favore di sé medesima, almeno, la somma di Euro 100.000,00, nonché ad aver assunto, senza averne facoltà e successivamente al recesso, la rappresentanza della Società, provocando, anche per questa via, ingenti danni alla Controparte_2
accertare, in ogni caso, la responsabilità della sig.ra per i danni
[...] CP_1
che sono derivati dalle dette violazioni, con riferimento ai debiti contratti, alle pag. 2/10 illegittime iniziative intraprese anche a seguito del recesso, alla somme indebitamente prelevate e al mancato guadagno come specificati negli atti del procedimento arbitrale, con la conseguente condanna della stessa al risarcimento in favore delle odierne attrici, nella misura che sarà accertata in corso di causa ovvero determinata in via equitativa ex art. 1226 C.C.. In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al CP_1 pagamento delle spese tutte del giudizio arbitrale, compreso l'onorario del Giudice
Arbitro e l'onorario del CTU.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
per nel procedimento principale “rigettare l'impugnazione de qua, in CP_1
quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa”; nel procedimento ex art. 404 c.p.c. “- dichiarare inammissibile e/o nulla l'impugnazione de qua, per i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso, rigettare l'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto.”
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidarsi ai sottoscritti procuratori distrattari e con condanna alle spese anche ex art. 96 c.p.c., III comma;
per - Accogliere l'opposizione di terzo, Controparte_2 dichiarando l'inopponibilità alla società del lodo arbitrale 18.06.2020 e del lodo parziale
06.12.2019;
- Dichiarare la nullità della clausola compromissoria statutaria per violazione dell'art. 34 D.lgs. 5/2003;
- Dichiarare la nullità del lodo per violazione del contraddittorio (art. 829, co. 9, c.p.c.)
e/o per mancanza di potestas iudicandi (art. 829, co. 1, c.p.c.);
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato il , e impugnavano il CP_1 Parte_1
lodo arbitrale parziale del parziale del 6.12.2019 ed lodo arbitrale del 18.06.2020, deducendo:
pag. 3/10 1. la nullità ai sensi del'art. 829 n. 1 c.p.c., in ragione della nullità sopravvenuta della clausola compromissoria di cui all'art. 13 dello Statuto societario, ex art. 34 del D.Lgs.
n. 5 del 2003;
2. nullità ex art. 829 n. 4 c.p.c., avendo l'arbitro emesso un lodo rituale in presenza di clausola che prevedeva un “amichevole compositore”;
3. nullità ex art. 829 n. 4 c.p.c. e art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, in relazione all'accertamento non richiesto della responsabilità illimitata dei soci accomandanti;
4. nullità del lodo ex art. 829 n. 9 c.p.c., per violazione del contraddittorio con la società
Controparte_3
5. nullità del lodo ex art. 829 n. 11 c.p.c., avendo liquidato la quota del socio uscente a carico degli altri soci e non della società;
6. nullità ex art. 829 n. 12 c.p.c. per errata declinatoria della competenza sulla domanda di responsabilità della ex socia accomandataria;
7. nullità per violazione delle regole di diritto (sulla quantificazione della quota ex art. 2289 c.c.; sulla inutilizzabilità delle conclusioni della ctu in difetto di produzione della documentazione contabili);
8. falsità del bilancio di esercizio datato 31.12.2015;
Per questi motivi
, e concludevano nei termini riportati in Parte_1 Parte_2
epigrafe.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità del gravame ai CP_1 sensi dell'art. 342 c.p.c., e nel merito ne chiedeva il rigetto, ribadendo la correttezza delle decisioni arbitrali impugnate.
Con atto di citazione notificato il, nella qualità di amministratore di Parte_1
fatto della proponeva opposizione di terzo rispetto Controparte_4 ai medesimi lodi arbitrali, deducendo la nullità e l'inopponibilità del lodo per violazione del contraddittorio, non essendo stata convenuta nel procedimento arbitrale azionato da per il riconoscimento della liquidazione della quota societaria a seguito di CP_1
recesso.
Si costituiva nel giudizio di revocazione che si associava alla domanda Parte_2
della società e chiedeva la riunione del procedimento a quello da lei intentato, unitamente alla socia avverso i medesimi lodi arbitrali. Parte_1
pag. 4/10 Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, atteso che i CP_1
lodi erano stati impugnati in altro procedimento dalle uniche due socie della , CP_2 che l'impugnazione era stata notificata al difensore della e non alla parte CP_1 personalmente, e nel merito affermava l'infondatezza del gravame.
I due procedimenti venivano riuniti e sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa
è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del 16/11/2017 Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6,
08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01). Nel caso di specie, le socie hanno illustrato i motivi di nullità del lodo impugnato nonché la corretta decisione che l'arbitro avrebbe dovuto assumere.
2.1. Passando all'esame dei gravami, appare necessario partire dalla questione della integrità del contraddittorio, ossia dall'unico motivo dell'opposizione proposta dalla
, corrispondente al quarto motivo di impugnazione dei lodi nel procedimento CP_2 principale, in quanto questione pregiudiziale. L'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio non è tardiva, potendo essere rilevata per la prima volta anche in appello, ma è infondata nel merito.
pag. 5/10 Il motivo appare infatti privo di pregio, alla luce del consolidato principio, di cui la il lodo impugnato ha fatto corretta applicazione, secondo cui nel giudizio volto alla liquidazione della quota sociale di una società di persone, quest'ultima è legittimata passiva, ma i soci superstiti possono essere convenuti in lite sia in nome della società che in proprio, per cui occorre verificare quando l'attore abbia inteso agire per far valere il proprio credito verso la società ovvero al fine di fare valere la loro eventuale responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (Cass. n. 8222 del 2020, n. 5248 del
2012). Il necessario contraddittorio nei confronti della società, titolare esclusiva della legittimazione passiva, può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui sia convenuta in giudizio non la società, ma tutti i suoi soci, ove risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito vantato contro di essa (cfr. Cass. n. 16556 del 2020).
Nel caso in esame, ha agito nei confronti di tutte le socie per ottenere la CP_1
liquidazione della quota sociale, intendendo rivolgere di fatto la sua domanda nei confronti della società in accomandita semplice, rimasta priva di amministratore a seguito del recesso dell'unica socia accomandataria.
Siffatta interpretazione della domanda proposta dalla socia uscente è facilmente desumibile dal tenore delle richieste iniziali (in cui afferma di essere stata estromessa dalla gestione della società dalla altre due socie) e dalla domanda avanzata nel procedimento arbitrale ed ulteriormente illustrata a seguito della prima e formale eccezione avanzata in sede arbitrale (affermando la “legittimazione passiva quali socie accomandanti che sono subentrate nella gestione ed amministrazione della società”). In difetto di una formale assunzione da parte di una delle socie della qualifica di amministratore, e quindi di socio accomandatario, appare pertanto corretta la scelta della socia receduta di agire nei confronti di tutti i soci quali rappresentanti della società.
Il quarto motivo di impugnazione e l'opposizione di terzo devono, pertanto, essere rigettati.
pag. 6/10 2.3. Passando al merito della impugnazione proposta dalle socie, la Corte ritiene che il primo motivo di appello sia fondato e determini l'annullamento del lodo, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
Difatti, la clausola compromissoria di cui all'art. 13 dello Statuto era nulla per contrarietà all'art. 34 del D.Lgs. n. 5 del 2003 (norma abrogata dall'art. 10 del D.Lgs n.
49/2022 e trasfusa con identica formulazione nel nuovo art. 838 bis c.p.c.) e detta eccezione poteva essere sollevata in ogni stato del procedimento dinanzi all'arbitro, non vendo in rilevo alcuna decadenza o preclusione.
Il lodo parziale ha, infatti, errato nel ritenere che l'eccezione di nullità della clausola compromissoria soggiacesse a termini di decadenza, non previsti da alcuna norma processuale. La nullità della clausola, infatti, può essere sollevata in ogni stato e grado del procedimento, purché sia ricavabile dalle difese svolte e non si sia formato il giudicato interno sulla questione (circostanza che non può essersi verificata nel caso di specie, in cui l'eccezione era stata sollevata nella fase iniziale del procedimento arbitrale e prima della sua istruttoria). La previsione dell'art. 817, comma 2, secondo periodo, c.p.c., non preclude l'eccezione e rilevazione d'ufficio della non arbitrabilità della controversia, perché avente ad oggetto diritti indisponibili o per contrato con norma imperativa, in sede di impugnazione del lodo per nullità,
La nullità non può quindi ritenersi sanata dalla partecipazione di tutte le socie alla procedura arbitrale, e dalla mancata proposizione dell'eccezione alla prima udienza, tenuto conto che comunque la questione di nullità era stata sollevata proprio dalle attuali appellanti nel corso dell'arbitrato.
L'art. 13 dello statuto prevedeva che “tutte le controversie che sorgeranno tra i soci e i loro eredi e la società in dipendenza di questo atto dovranno essere sottoposte alla decisione di un arbitro amichevole compositore da nominarsi, d'accordo o in difetto su istanza di una delle parti, dal Presidente del Tribunale di Locri”. Come si può facilmente rilevare, non era previsto un meccanismo di nomina dell'arbitro ad un soggetto terzo.
L'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n.5 del 2003 prevedeva – come oggi l'art. 838 bis c.p.c.
– che nelle clausole compromissorie contenute negli atti costitutivi di società debbano pag. 7/10 essere indicati numero e modalità di nomina degli arbitri, “conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”.
La ratio legis è garantire l'imparzialità dell'arbitro, caratteristica che non può essere assicurata in difetto di indicazione del metodo di designazione dell'arbitro, a cura di soggetto terzo.
La clausola statutaria, pattuita prima dell'entrata in vigore della citata disposizione normativa e mai adeguata, è divenuta pertanto nulla sin dal 1.01.2004, e detta nullità era rilevabile d'ufficio e travolge di conseguenza il lodo pronunciato tra le parti. Sul punto la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone con modalità divergenti dall'art. 34, comma 2, del
D.lgs. n. 5 del 2003 è affetta da nullità sopravvenuta, rilevabile d'ufficio – eccettuati i casi in cui detta eccezione sia stata sollevata solo nel giudizio di legittimità, dopo che nelle fasi di merito erano stata fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d'azione. (cfr. Cass. n. 3665 del 2014),
La clausola compromissoria nulla non potrebbe neanche convertirsi da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l'art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione. (Cass. Sez. 1, 12/10/2018, n. 25610, Rv. 650591 - 01)
La disposizione legislativa citata, infine, è certamente applicabile alle società di persone ed agli arbitrati irrituali, come recentemente confermato dalla pronuncia di legittimità in caso analogo: “la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di società di persone, che rimetta la nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società e non risulti conforme all'art. 34, d.lgs. n. 5 del 2006, ove stipulata prima della sua entrata in vigore,
è affetta da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio, seppur relativa ad arbitrato irrituale, poiché la disciplina sull'arbitrato societario non può ritenersi superata dalla disciplina transitoria dettata dal d.lgs. n. 40 del 2006.” (Cass. Sez. 1, 19/09/2023, n. 26784, Rv.
668959 - 01).
In conclusione, la clausola compromissoria di cui all'art. 13 dello statuto della
[...]
in forza della quale è stato promosso il procedimento Controparte_2
arbitrale e pronunciato il lodo, è nulla. La conseguenza della rilevata nullità è che la pag. 8/10 clausola compromissoria non produce effetti, per cui la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.
2.4. La declaratoria di nullità della clausola compromissoria e la conseguenziale dichiarazione di nullità dei lodi impugnati impediscono alla corte di procedere alla valutazione del merito della vicenda. In difetto di potestas decidendi degli arbitri, infatti,
è precluso il passaggio alla fase rescissoria del giudizio di impugnazione del lodo.
Gli ulteriori motivi di appello sono, pertanto, assorbiti.
3. Tenendo conto della soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte nei giudizi riuniti, si deve condannare al pagamento delle spese di lite CP_1
sostenute da e mentre in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_1
amministratore di fatto della è tenuta a rifondere le Controparte_2 spese sostenute da con riferimento all'opposizione di terzo. Tenuto conto CP_1
della comunanza di posizioni nel procedimento ex art. 404 c.p.c., si possono compensare le spese tra in qualità di amministratore di fatto della Parte_1
e CP_2 Controparte_2 Parte_2
Le spese sono liquidate applicando le tariffe minime (tenuto conto della assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche di particolare rilievo) previste per le cause di valore indeterminabile di complessità media dal DM 55/2014 come modificate dal DM
147 del 2022, applicabile alle liquidazione effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedente, in € 6.079,00 (€ 1.259,00 per la fase di studio, €
833,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 2.144,00 per la fase decisionale).
Non sussistono i presupposti per la condanna della Controparte_2 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., richiesta da nel giudizio di opposizione CP_1
di terzo, tenuto conto del tipo di azione esercitato, dall'assenza di abuso del processo o di pretestuosità della domanda, vista la necessità di valutazione della domanda della socia nel merito per accertare l'effettiva proposizione dell'azione nei confronti della soci quali rappresentanti della società e non in proprio.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_2
unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 9/10
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sui gravami proposti da Parte_1
e e da avverso il lodo arbitrale
[...] Parte_2 Controparte_2
parziale del 6.12.2009 ed il lodo arbitrale del 18.06.2020, così provvede:
1. accoglie l'impugnazione proposta da e, accertata Parte_4 la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 13 dello statuto della dichiara la nullità del lodo arbitrale Controparte_2 Controparte_2
parziale del 6.12.2009 e del lodo arbitrale del 18.06.2020;
2. rigetta l'opposizione di terzo avanzata da Controparte_2
3. condanna al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.079,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. condanna in persona dell'amministratore di Controparte_2
fatto al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 che liquida in € 6.079,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
5. compensa le spese di lite tra in persona Controparte_2 dell'amministratore di fatto e Parte_1 Parte_2
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
[...]
in persona dell'amministratore di fatto Controparte_2 Parte_1 in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 27/05/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 363/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile pendente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCRUCI FRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCRUCI Parte_2 C.F._2
FRANCESCO
appellanti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
CAVALLARO ANNA e dell'avv. MAIO LUCA
appellata cui è riunito il procedimento ex art. 404 c.p.c. iscritto al n. 657/2020 RGAC, pendente tra
(C.F. , in persona Parte_3 P.IVA_1 dell'amministratore di fatto con il patrocinio dell'avv. FIATO Parte_1
VINCENZO
opponente (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCRUCI Parte_2 C.F._2
FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
CAVALLARO ANNA e dell'avv. MAIO LUCA
opposte
avente ad oggetto: impugnazione lodo arbitrale parziale del 6.12.2019 e lodo arbitrale del 18.06.2020.
CONCLUSIONI
per e in via principale, dichiarare la nullità della clausola Parte_1 Parte_2
compromissoria contenuta nello statuto della Controparte_2 in quanto contrastante con l'art. 34 del decreto legislativo n. 5 del 2003 e per
[...]
l'effetto accertare e dichiarare la nullità del lodo parziale rituale pronunciato in data
06.12.2019 e del lodo rituale pronunciato in data 18.06.2020; in subordine accertare la integrale nullità del lodo definitivo e del lodo parziale per i motivi tutti spiegati nel presente atto ad ognuno dei quali è conferito valore di specifico ed autonomo motivo di impugnazione;
in subordine, previa dichiarazione di falsità del bilancio d'esercizio
2015 prodotto agli atti del procedimento arbitrale dalla sig. , di cui disporre CP_1
l'esclusione, siccome contraffatto, dalle fonti probatorie introdotte nel giudizio che occupa, se la ragione della nullità accertata lo ammette, pronunciarsi, in sede rescissoria, nel merito, previa eventuale rinnovazione della CTU tecnico-contabile, nonché, in totale riforma del lodo rituale in epigrafe indicato, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalle odierni attrici nel giudizio arbitrale e, contrariis reiectis, per l'effetto accertare che la Socia accomandataria receduta sig.ra ha malamente CP_1
amministrato la esponendo la stessa ad una Controparte_2
grave ed irreparabile situazione debitoria, oltre ad aver distratto indebitamente in favore di sé medesima, almeno, la somma di Euro 100.000,00, nonché ad aver assunto, senza averne facoltà e successivamente al recesso, la rappresentanza della Società, provocando, anche per questa via, ingenti danni alla Controparte_2
accertare, in ogni caso, la responsabilità della sig.ra per i danni
[...] CP_1
che sono derivati dalle dette violazioni, con riferimento ai debiti contratti, alle pag. 2/10 illegittime iniziative intraprese anche a seguito del recesso, alla somme indebitamente prelevate e al mancato guadagno come specificati negli atti del procedimento arbitrale, con la conseguente condanna della stessa al risarcimento in favore delle odierne attrici, nella misura che sarà accertata in corso di causa ovvero determinata in via equitativa ex art. 1226 C.C.. In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al CP_1 pagamento delle spese tutte del giudizio arbitrale, compreso l'onorario del Giudice
Arbitro e l'onorario del CTU.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
per nel procedimento principale “rigettare l'impugnazione de qua, in CP_1
quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa”; nel procedimento ex art. 404 c.p.c. “- dichiarare inammissibile e/o nulla l'impugnazione de qua, per i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso, rigettare l'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto.”
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidarsi ai sottoscritti procuratori distrattari e con condanna alle spese anche ex art. 96 c.p.c., III comma;
per - Accogliere l'opposizione di terzo, Controparte_2 dichiarando l'inopponibilità alla società del lodo arbitrale 18.06.2020 e del lodo parziale
06.12.2019;
- Dichiarare la nullità della clausola compromissoria statutaria per violazione dell'art. 34 D.lgs. 5/2003;
- Dichiarare la nullità del lodo per violazione del contraddittorio (art. 829, co. 9, c.p.c.)
e/o per mancanza di potestas iudicandi (art. 829, co. 1, c.p.c.);
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato il , e impugnavano il CP_1 Parte_1
lodo arbitrale parziale del parziale del 6.12.2019 ed lodo arbitrale del 18.06.2020, deducendo:
pag. 3/10 1. la nullità ai sensi del'art. 829 n. 1 c.p.c., in ragione della nullità sopravvenuta della clausola compromissoria di cui all'art. 13 dello Statuto societario, ex art. 34 del D.Lgs.
n. 5 del 2003;
2. nullità ex art. 829 n. 4 c.p.c., avendo l'arbitro emesso un lodo rituale in presenza di clausola che prevedeva un “amichevole compositore”;
3. nullità ex art. 829 n. 4 c.p.c. e art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, in relazione all'accertamento non richiesto della responsabilità illimitata dei soci accomandanti;
4. nullità del lodo ex art. 829 n. 9 c.p.c., per violazione del contraddittorio con la società
Controparte_3
5. nullità del lodo ex art. 829 n. 11 c.p.c., avendo liquidato la quota del socio uscente a carico degli altri soci e non della società;
6. nullità ex art. 829 n. 12 c.p.c. per errata declinatoria della competenza sulla domanda di responsabilità della ex socia accomandataria;
7. nullità per violazione delle regole di diritto (sulla quantificazione della quota ex art. 2289 c.c.; sulla inutilizzabilità delle conclusioni della ctu in difetto di produzione della documentazione contabili);
8. falsità del bilancio di esercizio datato 31.12.2015;
Per questi motivi
, e concludevano nei termini riportati in Parte_1 Parte_2
epigrafe.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità del gravame ai CP_1 sensi dell'art. 342 c.p.c., e nel merito ne chiedeva il rigetto, ribadendo la correttezza delle decisioni arbitrali impugnate.
Con atto di citazione notificato il, nella qualità di amministratore di Parte_1
fatto della proponeva opposizione di terzo rispetto Controparte_4 ai medesimi lodi arbitrali, deducendo la nullità e l'inopponibilità del lodo per violazione del contraddittorio, non essendo stata convenuta nel procedimento arbitrale azionato da per il riconoscimento della liquidazione della quota societaria a seguito di CP_1
recesso.
Si costituiva nel giudizio di revocazione che si associava alla domanda Parte_2
della società e chiedeva la riunione del procedimento a quello da lei intentato, unitamente alla socia avverso i medesimi lodi arbitrali. Parte_1
pag. 4/10 Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, atteso che i CP_1
lodi erano stati impugnati in altro procedimento dalle uniche due socie della , CP_2 che l'impugnazione era stata notificata al difensore della e non alla parte CP_1 personalmente, e nel merito affermava l'infondatezza del gravame.
I due procedimenti venivano riuniti e sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa
è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del 16/11/2017 Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6,
08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01). Nel caso di specie, le socie hanno illustrato i motivi di nullità del lodo impugnato nonché la corretta decisione che l'arbitro avrebbe dovuto assumere.
2.1. Passando all'esame dei gravami, appare necessario partire dalla questione della integrità del contraddittorio, ossia dall'unico motivo dell'opposizione proposta dalla
, corrispondente al quarto motivo di impugnazione dei lodi nel procedimento CP_2 principale, in quanto questione pregiudiziale. L'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio non è tardiva, potendo essere rilevata per la prima volta anche in appello, ma è infondata nel merito.
pag. 5/10 Il motivo appare infatti privo di pregio, alla luce del consolidato principio, di cui la il lodo impugnato ha fatto corretta applicazione, secondo cui nel giudizio volto alla liquidazione della quota sociale di una società di persone, quest'ultima è legittimata passiva, ma i soci superstiti possono essere convenuti in lite sia in nome della società che in proprio, per cui occorre verificare quando l'attore abbia inteso agire per far valere il proprio credito verso la società ovvero al fine di fare valere la loro eventuale responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (Cass. n. 8222 del 2020, n. 5248 del
2012). Il necessario contraddittorio nei confronti della società, titolare esclusiva della legittimazione passiva, può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui sia convenuta in giudizio non la società, ma tutti i suoi soci, ove risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito vantato contro di essa (cfr. Cass. n. 16556 del 2020).
Nel caso in esame, ha agito nei confronti di tutte le socie per ottenere la CP_1
liquidazione della quota sociale, intendendo rivolgere di fatto la sua domanda nei confronti della società in accomandita semplice, rimasta priva di amministratore a seguito del recesso dell'unica socia accomandataria.
Siffatta interpretazione della domanda proposta dalla socia uscente è facilmente desumibile dal tenore delle richieste iniziali (in cui afferma di essere stata estromessa dalla gestione della società dalla altre due socie) e dalla domanda avanzata nel procedimento arbitrale ed ulteriormente illustrata a seguito della prima e formale eccezione avanzata in sede arbitrale (affermando la “legittimazione passiva quali socie accomandanti che sono subentrate nella gestione ed amministrazione della società”). In difetto di una formale assunzione da parte di una delle socie della qualifica di amministratore, e quindi di socio accomandatario, appare pertanto corretta la scelta della socia receduta di agire nei confronti di tutti i soci quali rappresentanti della società.
Il quarto motivo di impugnazione e l'opposizione di terzo devono, pertanto, essere rigettati.
pag. 6/10 2.3. Passando al merito della impugnazione proposta dalle socie, la Corte ritiene che il primo motivo di appello sia fondato e determini l'annullamento del lodo, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
Difatti, la clausola compromissoria di cui all'art. 13 dello Statuto era nulla per contrarietà all'art. 34 del D.Lgs. n. 5 del 2003 (norma abrogata dall'art. 10 del D.Lgs n.
49/2022 e trasfusa con identica formulazione nel nuovo art. 838 bis c.p.c.) e detta eccezione poteva essere sollevata in ogni stato del procedimento dinanzi all'arbitro, non vendo in rilevo alcuna decadenza o preclusione.
Il lodo parziale ha, infatti, errato nel ritenere che l'eccezione di nullità della clausola compromissoria soggiacesse a termini di decadenza, non previsti da alcuna norma processuale. La nullità della clausola, infatti, può essere sollevata in ogni stato e grado del procedimento, purché sia ricavabile dalle difese svolte e non si sia formato il giudicato interno sulla questione (circostanza che non può essersi verificata nel caso di specie, in cui l'eccezione era stata sollevata nella fase iniziale del procedimento arbitrale e prima della sua istruttoria). La previsione dell'art. 817, comma 2, secondo periodo, c.p.c., non preclude l'eccezione e rilevazione d'ufficio della non arbitrabilità della controversia, perché avente ad oggetto diritti indisponibili o per contrato con norma imperativa, in sede di impugnazione del lodo per nullità,
La nullità non può quindi ritenersi sanata dalla partecipazione di tutte le socie alla procedura arbitrale, e dalla mancata proposizione dell'eccezione alla prima udienza, tenuto conto che comunque la questione di nullità era stata sollevata proprio dalle attuali appellanti nel corso dell'arbitrato.
L'art. 13 dello statuto prevedeva che “tutte le controversie che sorgeranno tra i soci e i loro eredi e la società in dipendenza di questo atto dovranno essere sottoposte alla decisione di un arbitro amichevole compositore da nominarsi, d'accordo o in difetto su istanza di una delle parti, dal Presidente del Tribunale di Locri”. Come si può facilmente rilevare, non era previsto un meccanismo di nomina dell'arbitro ad un soggetto terzo.
L'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n.5 del 2003 prevedeva – come oggi l'art. 838 bis c.p.c.
– che nelle clausole compromissorie contenute negli atti costitutivi di società debbano pag. 7/10 essere indicati numero e modalità di nomina degli arbitri, “conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”.
La ratio legis è garantire l'imparzialità dell'arbitro, caratteristica che non può essere assicurata in difetto di indicazione del metodo di designazione dell'arbitro, a cura di soggetto terzo.
La clausola statutaria, pattuita prima dell'entrata in vigore della citata disposizione normativa e mai adeguata, è divenuta pertanto nulla sin dal 1.01.2004, e detta nullità era rilevabile d'ufficio e travolge di conseguenza il lodo pronunciato tra le parti. Sul punto la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone con modalità divergenti dall'art. 34, comma 2, del
D.lgs. n. 5 del 2003 è affetta da nullità sopravvenuta, rilevabile d'ufficio – eccettuati i casi in cui detta eccezione sia stata sollevata solo nel giudizio di legittimità, dopo che nelle fasi di merito erano stata fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d'azione. (cfr. Cass. n. 3665 del 2014),
La clausola compromissoria nulla non potrebbe neanche convertirsi da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l'art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione. (Cass. Sez. 1, 12/10/2018, n. 25610, Rv. 650591 - 01)
La disposizione legislativa citata, infine, è certamente applicabile alle società di persone ed agli arbitrati irrituali, come recentemente confermato dalla pronuncia di legittimità in caso analogo: “la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di società di persone, che rimetta la nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società e non risulti conforme all'art. 34, d.lgs. n. 5 del 2006, ove stipulata prima della sua entrata in vigore,
è affetta da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio, seppur relativa ad arbitrato irrituale, poiché la disciplina sull'arbitrato societario non può ritenersi superata dalla disciplina transitoria dettata dal d.lgs. n. 40 del 2006.” (Cass. Sez. 1, 19/09/2023, n. 26784, Rv.
668959 - 01).
In conclusione, la clausola compromissoria di cui all'art. 13 dello statuto della
[...]
in forza della quale è stato promosso il procedimento Controparte_2
arbitrale e pronunciato il lodo, è nulla. La conseguenza della rilevata nullità è che la pag. 8/10 clausola compromissoria non produce effetti, per cui la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.
2.4. La declaratoria di nullità della clausola compromissoria e la conseguenziale dichiarazione di nullità dei lodi impugnati impediscono alla corte di procedere alla valutazione del merito della vicenda. In difetto di potestas decidendi degli arbitri, infatti,
è precluso il passaggio alla fase rescissoria del giudizio di impugnazione del lodo.
Gli ulteriori motivi di appello sono, pertanto, assorbiti.
3. Tenendo conto della soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte nei giudizi riuniti, si deve condannare al pagamento delle spese di lite CP_1
sostenute da e mentre in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_1
amministratore di fatto della è tenuta a rifondere le Controparte_2 spese sostenute da con riferimento all'opposizione di terzo. Tenuto conto CP_1
della comunanza di posizioni nel procedimento ex art. 404 c.p.c., si possono compensare le spese tra in qualità di amministratore di fatto della Parte_1
e CP_2 Controparte_2 Parte_2
Le spese sono liquidate applicando le tariffe minime (tenuto conto della assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche di particolare rilievo) previste per le cause di valore indeterminabile di complessità media dal DM 55/2014 come modificate dal DM
147 del 2022, applicabile alle liquidazione effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedente, in € 6.079,00 (€ 1.259,00 per la fase di studio, €
833,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 2.144,00 per la fase decisionale).
Non sussistono i presupposti per la condanna della Controparte_2 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., richiesta da nel giudizio di opposizione CP_1
di terzo, tenuto conto del tipo di azione esercitato, dall'assenza di abuso del processo o di pretestuosità della domanda, vista la necessità di valutazione della domanda della socia nel merito per accertare l'effettiva proposizione dell'azione nei confronti della soci quali rappresentanti della società e non in proprio.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_2
unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 9/10
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sui gravami proposti da Parte_1
e e da avverso il lodo arbitrale
[...] Parte_2 Controparte_2
parziale del 6.12.2009 ed il lodo arbitrale del 18.06.2020, così provvede:
1. accoglie l'impugnazione proposta da e, accertata Parte_4 la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 13 dello statuto della dichiara la nullità del lodo arbitrale Controparte_2 Controparte_2
parziale del 6.12.2009 e del lodo arbitrale del 18.06.2020;
2. rigetta l'opposizione di terzo avanzata da Controparte_2
3. condanna al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.079,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. condanna in persona dell'amministratore di Controparte_2
fatto al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 che liquida in € 6.079,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
5. compensa le spese di lite tra in persona Controparte_2 dell'amministratore di fatto e Parte_1 Parte_2
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
[...]
in persona dell'amministratore di fatto Controparte_2 Parte_1 in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 27/05/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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