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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19781/2024 avente ad oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO QUIESE Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in CARMAGNOLA, VIA GUGLIELMO
BALDESSANO 8, presso il difensore avv. FABRIZIO QUIESE
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17/4/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 11.11.2024: “Che l'Ill.mo Tribunale, previa fissazione della comparizione personale dei coniugi per gli incombenti di rito ed accertata la sussistenza della condizione di cui all'art. 3, comma 1, 2) b. Legge Divorzio, voglia pronunciare scioglimento del matrimonio celebrato tra i signori E a Torino in data Parte_1 CP_1
26.05.1990, con conseguente annotazione di legge presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Torino”. pagina 1 di 3 Per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi , ricorrente in questo giudizio, e , quest'ultimo nato a Parte_1 CP_1
Catania il 30.04.1969, hanno contratto matrimonio con rito civile in data 26.05.1990 presso il comune di Torino (Atto trascritto al n. 246, Parte II- Serie A - anno 1990 nel registro dello Stato Civile del
Comune di Torino).
Il regime patrimoniale scelto dai coniugi era quello della comunione dei beni.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio in data 23.12.1990. Per_1
I coniugi sono separati dall'anno 2005 e precisamente come da verbale d'udienza del Tribunale di
Torino omologato e depositato in data 13.01.2005.
Il sig. risiede nel Comune di Torre Pellice, onde il Tribunale territorialmente CP_1
competente è quello di Torino.
La separazione ininterrotta per oltre diciannove anni fa si che sia diritto della signora chiedere lo Pt_1
scioglimento del matrimonio.
Letto il ricorso dell'11.11.2024, questo Giudice fissava udienza davanti a sé in data 1.04.2024.
All'udienza, la parte ricorrente personalmente dichiarava che da dieci anni circa non vede e frequenta il signor . Il difensore di parte ricorrente precisava come da ricorso. La parte CP_1
resistente non compariva. Il Giudice dichiarava così la contumacia del sig. . CP_1
Ritenuta matura la causa, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, e risultano trascorsi i termini di cui alla predetta legge per proporre domanda di divorzio.
La separazione dei coniugi risulta come da verbale di udienza del Tribunale di Torino, omologato e depositato in data 13.01.2005 (per il fascicolo n. 17747/2004).
pagina 2 di 3 Si presume la continuità dello stato di separazione, sulla base delle dichiarazioni liberamente rese in udienza dalla parte ricorrente personalmente e poiché non vi è stata eccezione del coniuge resistente, in questa sede contumace.
Alla luce di quanto illustrato negli atti e di quanto riferito, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostituita.
Null'altro a disporre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in sentenza.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/4/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19781/2024 avente ad oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO QUIESE Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in CARMAGNOLA, VIA GUGLIELMO
BALDESSANO 8, presso il difensore avv. FABRIZIO QUIESE
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17/4/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 11.11.2024: “Che l'Ill.mo Tribunale, previa fissazione della comparizione personale dei coniugi per gli incombenti di rito ed accertata la sussistenza della condizione di cui all'art. 3, comma 1, 2) b. Legge Divorzio, voglia pronunciare scioglimento del matrimonio celebrato tra i signori E a Torino in data Parte_1 CP_1
26.05.1990, con conseguente annotazione di legge presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Torino”. pagina 1 di 3 Per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi , ricorrente in questo giudizio, e , quest'ultimo nato a Parte_1 CP_1
Catania il 30.04.1969, hanno contratto matrimonio con rito civile in data 26.05.1990 presso il comune di Torino (Atto trascritto al n. 246, Parte II- Serie A - anno 1990 nel registro dello Stato Civile del
Comune di Torino).
Il regime patrimoniale scelto dai coniugi era quello della comunione dei beni.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio in data 23.12.1990. Per_1
I coniugi sono separati dall'anno 2005 e precisamente come da verbale d'udienza del Tribunale di
Torino omologato e depositato in data 13.01.2005.
Il sig. risiede nel Comune di Torre Pellice, onde il Tribunale territorialmente CP_1
competente è quello di Torino.
La separazione ininterrotta per oltre diciannove anni fa si che sia diritto della signora chiedere lo Pt_1
scioglimento del matrimonio.
Letto il ricorso dell'11.11.2024, questo Giudice fissava udienza davanti a sé in data 1.04.2024.
All'udienza, la parte ricorrente personalmente dichiarava che da dieci anni circa non vede e frequenta il signor . Il difensore di parte ricorrente precisava come da ricorso. La parte CP_1
resistente non compariva. Il Giudice dichiarava così la contumacia del sig. . CP_1
Ritenuta matura la causa, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, e risultano trascorsi i termini di cui alla predetta legge per proporre domanda di divorzio.
La separazione dei coniugi risulta come da verbale di udienza del Tribunale di Torino, omologato e depositato in data 13.01.2005 (per il fascicolo n. 17747/2004).
pagina 2 di 3 Si presume la continuità dello stato di separazione, sulla base delle dichiarazioni liberamente rese in udienza dalla parte ricorrente personalmente e poiché non vi è stata eccezione del coniuge resistente, in questa sede contumace.
Alla luce di quanto illustrato negli atti e di quanto riferito, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostituita.
Null'altro a disporre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in sentenza.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/4/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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