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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11236/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11236/2014 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Benedetto Ballero Parte_1 C.F._1
( , Stefano Ballero ( ) e Simone Ballero C.F._2 C.F._3
( ) C.F._4
OPPONENTE contro
( ) in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Fanari ) C.F._5
OPPOSTO
Causa in punto di: tabelle millesimali condominiali e spese condominiali trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti congiuntamente: I procuratori delle parti concludono congiuntamente perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo originariamente opposto e con compensazione integrale delle spese di lite. Dichiarano altresì di rinunciare ai termini per il deposito delle memorie ex art 190 cpc
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 1295/2013 emesso dal Giudice di Pace di su istanza del CP_1
a venne ingiunto ad il pagamento dell'importo di Controparte_1 CP_1 Parte_1
Euro 2.413,18 a titolo di oneri condominiali per lavori di ristrutturazione straordinaria approvati dall'assemblea condominiale in data 7 febbraio 2013.
pagina 1 di 4 Avverso tale decreto l'ingiuntivo propose opposizione nanti il Giudice di Pace di Parte_1 CP_1
allegando:
- di essere proprietario di un appartamento ubicato nella via Paganini di piano terra, in CP_1
uno stabile composto da sole tre unità abitative, per il quale - su iniziativa delle altre proprietarie - gli venne imposta la costituzione del condominio con riferimento al quale non sono mai state approvate le tabelle millesimali necessarie per la corretta ripartizione dei costi del condominio;
- che in data 7 febbraio 2013 è stata convocata l'assemblea del condominio che, con il suo voto contrario, ha approvato la messa a norma dell'impianto elettrico delle scale;
- di avere ricevuto, in data 13 marzo 2013, una richiesta di pagamento da parte del CP_1
della somma di euro 2576,50, pretesa prontamente contestata;
- che la ripartizione millesimale non è mai stata approvata, omissione che determina ex se
l'illegittimità della richiesta di pagamento;
- che in ogni caso, anche a voler ritenere valide le tabelle prese in considerazione dal , CP_1
sono inapplicabili in ragione delle nuove edificazioni realizzate che impongono l'approvazione di nuove tabelle millesimali;
- che la somma richiesta ha ad oggetto lavorazioni diverse da quelle approvate dalla assemblea;
- che eventuali crediti del condominio avrebbero dovuto essere portati in compensazione con il credito vantato dall'opponente per i danni causati dalle infiltrazioni riconducibili al Condominio.
In ragione di quanto esposto l'opponente chiese la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'esatta consistenza delle quote millesimali e delle cause - e conseguenti danni – delle lamentate infiltrazioni.
*
Nel costituirsi il opposto contestò integralmente l'avversa ricostruzione dei fatti, aderendo CP_1 tuttavia alla richiesta avanzata dall'opponente quanto all'accertamento delle quote millesimali riconducibili a ciascun proprietario a seguito dell'intervenuta esecuzione di lavori di sopraelevazione nello stabile.
Con sentenza n. 1140/2014 del 28 ottobre 2014, il Giudice di Pace di ha dichiarato la propria CP_1
incompetenza per materia ex art. 34 c.p.c. assegnando alle parti il termine di 60 giorni per la riassunzione davanti al Tribunale.
*
Con comparsa in riassunzione ha instaurato il presente giudizio nel quale sono state reiterate Parte_1
tutte le istanze proposte davanti al Giudice di Pace da entrambe le parti processuali.
*
pagina 2 di 4 Part In corso di causa il ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di determinare le cause dei danni riscontrati nel proprio appartamento e quantificare i costi necessari per le riparazioni e la rimessione in pristino.
All'udienza del 3.11.2021 le parti hanno dato atto dell'avvenuta approvazione con delibera del
9.11.2016 delle nuove tabelle millesimali nelle quali si è tenuto conto delle sopraelevazioni poste in essere dai condomini.
In seguito a numerosi rinvii per trattative, i procuratori delle parti hanno dato atto di un accordo stragiudiziale stipulato inter partes con il quale hanno definito ogni questione relativa alla vertenza in esame e, all'udienza del 26 marzo 2025, hanno congiuntamente chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Tale chiara evidenza sostanziale e processuale (concordemente ammessa e rappresentata da entrambe le odierne parti contendenti) comporta la necessità di procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, tenuto conto che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (v., ex multis, Cass. 271/2006; cfr. anche Cass. ord. n. 1625/2020).
Più precisamente, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una pronuncia dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale, Cass. Sez. 3, Sentenza n.12887 del 04/06/2009).
Trattandosi di diritti disponibili deve prendersi atto della volontà espressa in tal senso dalle parti senza condizione alcuna.
Occorre rilevare che le parti hanno insistito per la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di
Pace. In proposito vi è da sottolineare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena;
ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del
pagina 3 di 4 giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021).
Deve pertanto escludersi che vi sia necessità di revoca del decreto ingiuntivo, implicitamente revocato dal Giudice di Pace che lo ha emesso e che si è dichiarato incompetente.
Preso atto che le parti hanno inteso chiaramente sottrarre al giudice ogni cognizione sulla lite anche in ordine alle spese del giudizio, queste ultime restano integralmente compensate tra le parti, conformemente a quanto richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Accerta e dichiara che non vi è ragione di procedere alla revoca del decreto ingiuntivo del
Giudice di Pace di n. 1295/2013, che deve intendersi implicitamente revocato dalla Sentenza CP_1
n. 1140/2014 con cui il Giudice di Pace di ha dichiarato la propria incompetenza per materia;
CP_1
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11236/2014 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Benedetto Ballero Parte_1 C.F._1
( , Stefano Ballero ( ) e Simone Ballero C.F._2 C.F._3
( ) C.F._4
OPPONENTE contro
( ) in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Fanari ) C.F._5
OPPOSTO
Causa in punto di: tabelle millesimali condominiali e spese condominiali trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti congiuntamente: I procuratori delle parti concludono congiuntamente perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo originariamente opposto e con compensazione integrale delle spese di lite. Dichiarano altresì di rinunciare ai termini per il deposito delle memorie ex art 190 cpc
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 1295/2013 emesso dal Giudice di Pace di su istanza del CP_1
a venne ingiunto ad il pagamento dell'importo di Controparte_1 CP_1 Parte_1
Euro 2.413,18 a titolo di oneri condominiali per lavori di ristrutturazione straordinaria approvati dall'assemblea condominiale in data 7 febbraio 2013.
pagina 1 di 4 Avverso tale decreto l'ingiuntivo propose opposizione nanti il Giudice di Pace di Parte_1 CP_1
allegando:
- di essere proprietario di un appartamento ubicato nella via Paganini di piano terra, in CP_1
uno stabile composto da sole tre unità abitative, per il quale - su iniziativa delle altre proprietarie - gli venne imposta la costituzione del condominio con riferimento al quale non sono mai state approvate le tabelle millesimali necessarie per la corretta ripartizione dei costi del condominio;
- che in data 7 febbraio 2013 è stata convocata l'assemblea del condominio che, con il suo voto contrario, ha approvato la messa a norma dell'impianto elettrico delle scale;
- di avere ricevuto, in data 13 marzo 2013, una richiesta di pagamento da parte del CP_1
della somma di euro 2576,50, pretesa prontamente contestata;
- che la ripartizione millesimale non è mai stata approvata, omissione che determina ex se
l'illegittimità della richiesta di pagamento;
- che in ogni caso, anche a voler ritenere valide le tabelle prese in considerazione dal , CP_1
sono inapplicabili in ragione delle nuove edificazioni realizzate che impongono l'approvazione di nuove tabelle millesimali;
- che la somma richiesta ha ad oggetto lavorazioni diverse da quelle approvate dalla assemblea;
- che eventuali crediti del condominio avrebbero dovuto essere portati in compensazione con il credito vantato dall'opponente per i danni causati dalle infiltrazioni riconducibili al Condominio.
In ragione di quanto esposto l'opponente chiese la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'esatta consistenza delle quote millesimali e delle cause - e conseguenti danni – delle lamentate infiltrazioni.
*
Nel costituirsi il opposto contestò integralmente l'avversa ricostruzione dei fatti, aderendo CP_1 tuttavia alla richiesta avanzata dall'opponente quanto all'accertamento delle quote millesimali riconducibili a ciascun proprietario a seguito dell'intervenuta esecuzione di lavori di sopraelevazione nello stabile.
Con sentenza n. 1140/2014 del 28 ottobre 2014, il Giudice di Pace di ha dichiarato la propria CP_1
incompetenza per materia ex art. 34 c.p.c. assegnando alle parti il termine di 60 giorni per la riassunzione davanti al Tribunale.
*
Con comparsa in riassunzione ha instaurato il presente giudizio nel quale sono state reiterate Parte_1
tutte le istanze proposte davanti al Giudice di Pace da entrambe le parti processuali.
*
pagina 2 di 4 Part In corso di causa il ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di determinare le cause dei danni riscontrati nel proprio appartamento e quantificare i costi necessari per le riparazioni e la rimessione in pristino.
All'udienza del 3.11.2021 le parti hanno dato atto dell'avvenuta approvazione con delibera del
9.11.2016 delle nuove tabelle millesimali nelle quali si è tenuto conto delle sopraelevazioni poste in essere dai condomini.
In seguito a numerosi rinvii per trattative, i procuratori delle parti hanno dato atto di un accordo stragiudiziale stipulato inter partes con il quale hanno definito ogni questione relativa alla vertenza in esame e, all'udienza del 26 marzo 2025, hanno congiuntamente chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Tale chiara evidenza sostanziale e processuale (concordemente ammessa e rappresentata da entrambe le odierne parti contendenti) comporta la necessità di procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, tenuto conto che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (v., ex multis, Cass. 271/2006; cfr. anche Cass. ord. n. 1625/2020).
Più precisamente, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una pronuncia dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale, Cass. Sez. 3, Sentenza n.12887 del 04/06/2009).
Trattandosi di diritti disponibili deve prendersi atto della volontà espressa in tal senso dalle parti senza condizione alcuna.
Occorre rilevare che le parti hanno insistito per la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di
Pace. In proposito vi è da sottolineare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena;
ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del
pagina 3 di 4 giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021).
Deve pertanto escludersi che vi sia necessità di revoca del decreto ingiuntivo, implicitamente revocato dal Giudice di Pace che lo ha emesso e che si è dichiarato incompetente.
Preso atto che le parti hanno inteso chiaramente sottrarre al giudice ogni cognizione sulla lite anche in ordine alle spese del giudizio, queste ultime restano integralmente compensate tra le parti, conformemente a quanto richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Accerta e dichiara che non vi è ragione di procedere alla revoca del decreto ingiuntivo del
Giudice di Pace di n. 1295/2013, che deve intendersi implicitamente revocato dalla Sentenza CP_1
n. 1140/2014 con cui il Giudice di Pace di ha dichiarato la propria incompetenza per materia;
CP_1
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
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