Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 26/03/2026, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00931/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02662/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2662 del 2025, proposto da
GI SP, rappresentato e difeso dall'avvocato OR Cittadino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Belpasso, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del silenzio-rifiuto asseritamente formatosi sull'atto stragiudiziale inviato per pec in data 23/10/2025, attraverso il quale il Comune di Belpasso è stato diffidato a procedere immediatamente ad una nuova pianificazione dei lotti di terreno, di proprietà del ricorrente, catastati al foglio di mappa 36 particelle 16, 18 e 19, a seguito della dedotta scadenza dei vincoli preordinati all'esproprio su di essi gravanti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. OR LA e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente riferiva di essere proprietario dei seguenti terreni, siti in Belpasso, aventi, secondo la recente certificazione urbanistica, le destinazioni di seguito indicate, impresse dal vigente P.R.G., approvato con D.A. 997/DRU/93 del 22/12/1993:
- foglio di mappa 36, particella 16, ricadente in parte in zona E “verde agricolo”, in parte in zona F1 (“attrezzatura scolastica dell’obbligo”), in parte in zona B2 (“completamento urbano”) ed in parte destinata a “viabilità e spazi pubblici”;
- foglio di mappa 36, particella 18, ricadente in parte in zona F1 (“attrezzatura scolastica dell’obbligo”) ed in parte in zona “viabilità e spazi pubblici”;
- foglio di mappa 36, particella 19, ricadente in zona F1 (“attrezzatura scolastica dell’obbligo”).
2. Aggiungeva che, ritenendo che tali vincoli urbanistici avrebbero avuto natura espropriativa e come tali sarebbero decaduti in ragione del decorso del termine massimo di durata previsto dalla legge, con atto stragiudiziale inviato via pec in data 23 ottobre 2025 aveva provveduto a diffidare il Comune a procedere immediatamente ad una nuova pianificazione dell’area.
3. Agiva, dunque, con il ricorso in esame, avverso il silenzio serbato dal Comune su tale istanza, rilevando come, ai sensi dell’art. 2 della l. 241/90, come modificato dalla l. 15/2005, la P.A. ha il dovere di concludere ogni procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine predeterminato.
Chiedeva, pertanto, previo accertamento del silenzio- rifiuto intervenuto sul predetto atto stragiudiziale, di accertare e dichiarare l’esistenza dell’obbligo del Comune di Belpasso di procedere ad una nuova pianificazione dei lotti di terreno di sua proprietà e/o, in caso di reiterazione dei vincoli già scaduti, di dichiarare il diritto dello stesso ricorrente ad ottenere il relativo indennizzo, il tutto entro il termine di 30 giorni, decorso il quale, all’esecuzione di tali adempimenti avrebbe dovuto essere preposto un commissario ad acta , del quale chiedeva, pertanto, la contestuale nomina.
4. Il Comune convenuto, benché destinatario di regolare notificazione del ricorso, non si costituiva in giudizio.
5. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 10 febbraio 2026, il Collegio onerava il ricorrente al deposito dell’istanza di riclassificazione, non rivenuta tra gli atti depositati nel fascicolo.
La parte eseguiva tale adempimento mediante deposito effettuato in data 13 febbraio 2026.
6. All’udienza del 10 marzo 2026, su richiesta del difensore del ricorrente, la causa veniva posta in decisione.
7. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti seguenti.
8. Deve premettersi, in termini generali, che per “silenzio” dell’Amministrazione non può intendersi qualsiasi comportamento inerte di quest’ultima, bensì solamente quello consistente nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di un’istanza proveniente da un privato che abbia sollecitato l’esercizio di pubblici poteri (e, quindi, l’avvio di un procedimento amministrativo) in presenza di un obbligo di provvedere previsto in capo alla stessa Amministrazione; d’altra parte, anche la giurisprudenza ha precisato che il “silenzio-inadempimento” si configura a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703).
9. Ciò premesso, va precisato, con più specifico riferimento alla particolare questione in esame, che la decadenza per inutile decorso del termine di efficacia di un vincolo preordinato all'espropriazione determina nello strumento urbanistico - il quale deve coprire l’intero territorio comunale - un vuoto di disciplina che l’Amministrazione è tenuta a colmare: l’Amministrazione comunale, quindi, ha un vero e proprio obbligo di provvedere all'integrazione del piano regolatore.
Correlativamente, il proprietario dell'area soggetta a vincolo ormai scaduto ha un interesse legittimo pretensivo a che l'Amministrazione comunale eserciti la funzione di governo del territorio e adotti i provvedimenti urbanistici necessari; e l'istanza presentata dall'interessato affinché l'Amministrazione adotti la nuova disciplina urbanistica comporta, decorso nell’inerzia del Comune il termine normativamente stabilito, la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale (cfr., ex plurimis , TA.R. Molise, sez. I, 27 febbraio 2023, n. 48).
Non vi è, pertanto, dubbio che, qualora a causa del venir meno dei vincoli un terreno sia rimasto privo di regolamentazione, il proprietario possa presentare un’istanza volta ad ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica e il Comune sia tenuto ad esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l’obbligo di motivare congruamente tale decisione (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 6 marzo 2023, n. 729).
Non va, altresì, obliterato l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui, indipendentemente dall'esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l’adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost.), in conseguenza del quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un’esplicita pronuncia (cfr., ex multis , T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 13 giugno 2022, n. 979; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 aprile 2021, n. 1070) ove, comunque, all'autorità non sia affidata una mera facoltà, il cui esercizio sarebbe per definizione libero, ma una potestà, cioè l'esercizio obbligatorio di un potere in funzione della cura dell'interesse pubblico (cfr., ex plurimis , T.A.R. Veneto, sez. III, 5 gennaio 2022, n. 29).
9.1 Fermo quanto sopra, ritornando alla particolare fattispecie in esame, va messo in rilievo che, in base ad un consolidato orientamento, i c.d. vincoli conformativi - che si collocano al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo, non decadono nel quinquennio e rispetto ai quali non sussiste un dovere di ritipizzazione- devono essere tenuti distinti dai c.d. vincoli espropriativi, che, per legge, hanno durata limitata e la cui decadenza comporta l'obbligo per il Comune di “reintegrare” la disciplina urbanistica dell'area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione.
9.2. Deve, comunque, evidenziarsi che anche a fronte di eventuali vincoli di natura conformativa la portata generale dell’obbligo di dare risposta al richiedente risulta imposta – anche laddove l’istanza sia non accoglibile o manifestamente infondata – dalla previsione normativa in base alla quale anche“[…] se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ” (cfr. art. 2, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii.).
10. Nei limiti sopra precisati, il ricorso è, quindi, fondato e va accolto, dovendosi, dunque, dichiarare l’illegittimità dell’inerzia mantenuta dal Comune di Belpasso ai sensi del cit. art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii. (ed, altresì, ai sensi dell’art. 2 della legge reg. Sic. 21 maggio 2019, n. 7), in base al quale deve condannarsi l’Amministrazione a pronunciarsi con provvedimento espresso sull’istanza della parte ricorrente volta alla riclassificazione urbanistica dei terreni sopra indicati, entro il termine di centoventi (120) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte.
10.1. Resta fermo che, in termini generali, in ordine all’assolvimento dell'obbligo di provvedere alla rideterminazione urbanistica di un'area in relazione alla quale sono decaduti i vincoli espropriativi precedentemente in vigore, è, in ogni caso, rimessa al potere discrezionale dell'Amministrazione comunale la verifica e la scelta, in coerenza con la più generale disciplina urbanistica del territorio, della destinazione più idonea e più adeguata in relazione all'interesse pubblico al corretto e armonico utilizzo del territorio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 9 marzo 2023, n. 1524).
10.2. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, è nominato commissario ad acta il direttore generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso lo stesso ufficio - affinché provveda in via sostitutiva entro il termine di centoventi (120) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Comune di Belpasso.
Il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti.
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’intimato Comune di Belpasso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Nomina, per il caso di persistente inottemperanza, commissario ad acta il direttore generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso lo stesso Ufficio - affinché provveda in via sostitutiva entro il termine di centoventi (120) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Comune intimato.
Condanna il Comune di Belpasso al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NN RO, Presidente
GI Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
OR LA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR LA | AG NN RO |
IL SEGRETARIO