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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/05/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 50/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Paolo FLAIANI del Parte_1 P.IVA_1
foro di Fermo ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Daniele BACALINI del foro di Fermo ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 1140/23 del 28 ottobre
2023 in tema di risoluzione del contratto di vendita.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Teramo ha accolto, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, la domanda proposta da nei confronti dell'allora (poi Controparte_1 Controparte_2
) ed avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento del contratto di vendita del 1 Parte_1
febbraio 2002 di pannelli alveolari in cemento armato de destinare alla realizzazione di una stazione di metano.
1 All'accoglimento dell'azione è altresì derivato, quale effetto restitutorio conseguente allo scioglimento del contratto, anche l'ordine per la ditta convenuta di provvedere alla rimozione di quei pannelli che sono stati comunque consegnati.
Le ragioni (che verranno meglio chiarite nel prosieguo) dell'iniziativa giudiziaria sono state ancorate alla sussistenza di una serie di vizi del prodotto fornito tali da renderlo non idoneo all'utilizzo per il quale era stato acquistato.
1.2. La società convenuta ha contestato la fondatezza della domanda svolgendo delle considerazioni afferenti al rito (in termini di improcedibilità della domanda) ed al merito (sia per quanto concerne la prescrizione dell'azione e la sua infondatezza nel merito).
1.3. Le principali argomentazioni della decisione del giudice di prime cure possono di seguito essere così sintetizzate:
- è stata preliminarmente operata una ricostruzione della vicenda mediante un richiamo alle precedenti pronunzie del Tribunale di Fermo (sia per quanto concerne la sentenza non definitiva che quella definitiva) e della Corte di Appello di Ancona nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da;
Parte_1
- dopo aver menzionato i principi fondamentali in tema di efficacia del giudicato, è stato sostenuto che esso copre dedotto e deducibile e l'autorità di tale accertamento è circoscritta ai fatti, alle situazioni o ai rapporti, che abbiano costituito oggetto di deliberazione e di pronuncia da parte del giudice in una sentenza finale di merito;
- le citate sentenze (sulle quali meglio si dirà nel prosieguo) hanno, in estrema sintesi, escluso la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria da difettando il requisito della Parte_1
esigibilità non essendovi stata la integrale consegna del materiale oggetto del contratto di vendita;
- per tali ragioni, quindi, il pregresso contenzioso non ha affrontato esplicitamente il profilo della risoluzione del contratto;
- dalla disamina del materiale documentale, è risultato che il ha in effetti contestato per una CP_1
pluralità di aspetti la fornitura indicando, al contempo, anche un termine, successivamente rinnovato, per la consegna;
- anche l'attività istruttoria ulteriore (ed in particolare la testimonianza dell'ing. direttore dei Tes_1
lavori) ha contribuito a confermare la presenza di difetti di costruzione dei pannelli, la mancanza delle certificazioni di legge, l'incompletezza della fornitura e la non corrispondenza dei prezzi applicati rispetto a quanto pattuito;
2 - nonostante l'esito del giudizio, non ha posto in essere alcuna attività per la consegna del Parte_1
materiale ed anzi il è stato costretto, ma senza alcun esito, a sollecitare la sostituzione dei CP_1 pannelli e l'adempimento della prestazione;
- l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta deve ritenersi infondata in quanto il termine per il suo decorso risulta, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2945 cod civ, sospeso sino al passaggio in giudicato (nella specie della decisione della Corte di Appello di Ancona) della sentenza di secondo grado che ha definito il giudizio;
1.4. La pronunzia del giudice aprutino è stata tempestivamente impugnata da mediante Parte_1
l'articolazione di cinque motivi.
Il profilo di doglianza ha investito la questione in rito dell'improcedibilità della domanda essendosi formato il giudicato sulla azione di risoluzione con le sentenze a cui si è fatto.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato l'errata valutazione operata dal Tribunale in ordine al mancato riconoscimento della intervenuta prescrizione dell'azione di risoluzione del contratto assumendo come dies a quo la data di conclusione del contratto di fornitura.
La terza censura ha riguardato l'insussistenza di un accordo per la sostituzione dei manufatti viziati con ritiro di quelli già consegnati.
Con il quarto motivo, invece, è stata contestata la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della risoluzione del contratto non trattandosi di vizi tali da incidere sull'utilizzo del prodotto.
L'ultimo motivo si è appuntato sull'assenza di un accordo, in realtà mai intercorso, per il ritiro dei pannelli precedentemente consegnati.
Il ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza e per quanto concerne l'ultimo CP_1 motivo anche l'inammissibilità trattandosi di questione introdotta, in violazione di quanto previsto dall'art. 345 cpc, per la prima volta soltanto in sede di gravame.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado (peraltro integralmente in formato telematico).
All'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, è possibile procedere sin da subito allo scrutinio dei motivi che, in quanto diversi fra loro (perché afferenti profili in rito e di merito), devono essere esaminati distintamente.
L'appello proposto da è infondato e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di Parte_1
seguito meglio illustrate.
3 3.1. Come già anticipato, con il primo motivo la società appellante ha sostanzialmente integralmente riproposto, esattamente negli stessi termini con cui aveva già introdotto la questione in primo grado, il tema dell'improcedibilità dell'azione di risoluzione.
Così facendo, sostanziandosi altresì in tale aspetto il nucleo saliente della censura sollevata, la stessa ha ritenuto l'efficacia preclusiva, ai fini della proposizione della domanda di risoluzione, del giudicato formatosi a seguito del contenzioso che ha visto già contrapposte le parti dinanzi ai giudici marchigiani.
Tale prospettazione, tuttavia, non persuade tanto per profili in diritto che in fatto e pertanto deve essere disattesa.
3.1.1.Anzitutto, ed in punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità può ritenersi oramai consolidata nel ritenere che “In tema di efficacia vincolante del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di diversità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell'identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio” (cfr
Cass Civ, Sez II, 21.3.2024 n. 7555).
Trattasi, a ben vedere, di un principio già ribadito in altri arresti in cui, sempre la S.C., ha chiarito che
“Il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo a uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame.” (cfr Cass Civ Sez I, 10.1.2024 m. 952).
Facendo allora opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale è possibile affermare che l'efficacia preclusiva del giudicato è destinata ad operare allorquando su un fatto vi sia comunque stata una pronunzia espressa nell'ambito di un diverso giudizio.
In caso contrario, invece, ragioni anche di ordine costituzionale (strettamente connesse al rispetto delle prerogative difensive delle parti) consentono che quel fatto possa costituire oggetto di una diversa ed autonoma delibazione giudiziale.
Orbene, questi principi vanno trasfusi all'interno della vicenda che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
4 3.1.2. Occorre, pertanto, ripercorrere sinteticamente i passaggi salienti del giudizio celebratosi tra le odierne parti in causa ed avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 9 gennaio 2003, per l'importo di € 12.133,79, in favore di . Parte_1
Innanzitutto, nell'atto di citazione in opposizione, il (nelle conclusioni) si è limitato a CP_1
contestare la fondatezza della pretesa creditoria lamentando la sussistenza di una serie di vizi del materiale fornito senza spiegare alcuna domanda (riconvenzionale) di risoluzione del contratto.
Per quanto di interesse ai fini che qui ci occupano, nella sentenza non definitiva del Tribunale di
Fermo n. 99/04 risulta specificato che sottesa alla prospettazione dell'esistenza di vizi e quindi all'infondatezza del credito, vi è la risoluzione per inadempimento del venditore che però non è stata chiesta.
Nella decisione che ha definito il giudizio di opposizione (sentenza n. 426/06) è stato chiarito che:
- alla sentenza non definitiva non può attribuirsi alcuna valenza vincolante fatta eccezione per gli aspetti della lite che ha risolto;
- tali aspetti, scendendo nel dettaglio, non possono che individuarsi nel rigetto della questione pregiudiziale di merito, sollevata da sulla tardiva denunzia dei vizi (per le ragioni Parte_1
sulle quali meglio si dirà nel prosieguo);
- il venditore non ha adempiuto all'obbligazione posta a suo carico di procedere alla consegna del materiale ed una tale circostanza ( a prescindere da eventuali intervenuti accordi modificativi di quelli precedentemente assunti) è di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza della pretesa creditoria;
In ultimo, poi, la pronunzia della Corte di Appello (n. 821/13) nel rigettare l'impugnazione spiegata da ha offerto alcuni ulteriori e significativi elementi. Parte_1
In particolare, infatti, è stato ribadito che la mancata consegna integrale del materiale oggetto della compravendita non è derivata (diversamente pertanto da quanto sostenuto in prime cure) dall'indisponibilità da parte del di uno spazio dove custodire la merce. CP_1
Inoltre, e trattasi di circostanza decisiva, l'accoglimento dell'opposizione deve discendere dall'assenza del requisito dell'esigibilità del credito non essendovi stata la consegna integrale dei pannelli.
Sulla scorta, pertanto, di tali essenziali considerazioni deve certamente essere condivisa la soluzione del primo giudice in quanto:
- non vi è stata una espressa proposizione da parte del di una domanda di Parte_2
risoluzione;
5 - su tale aspetto il giudizio di opposizione ha operato una valutazione meramente incidentale e comunque non direttamente incidente sull'esito complessivo della lite;
- il perimetro del giudizio di opposizione ha riguardato profili diversi e segnatamente la verifica della tempestività nella denunzia dei vizi nonché della esigibilità del credito pur non essendo stata adempiuta dal venditore la consegna integrale del materiale oggetto del contratto;
- le argomentazioni dell'appellante non hanno consentito un diverso inquadramento dei fatti;
3.2.Anche in secondo motivo di gravame sulla prescrizione dell'azione di risoluzione non può essere condiviso.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il dies a quo deve farsi decorrere o dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva del Tribunale di Fermo n. 426/06 (e quindi il 3 giugno 2007) oppure, ed a maggior ragione ove si volesse escludere che in quel giudizio è stata proposta domanda di risoluzione, dalla conclusione del contratto di vendita del 1 febbraio 2002.
L'assunto però non coglie nel segno né nell'uno né tanto meno nell'altro caso.
Prioritariamente, occorre, come fatto in precedenza, assumere a riferimento la posizione assunta dalla giurisprudenza.
A tale riguardo, deve osservarsi come anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“La proposizione di una domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione con riguardo
a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l'istanza principale, assumendo rilievo l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi” (cfr Cass Civ, Sez. III, 7.6.2023 n. 16120).
Tale principio va coordinato con quello, altrettanto pacifico secondo cui “L'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza
(anche di rito) che lo definisce” (cfr Cass Civ, Sez. III, 15.11.2024 n. 29554).
L'unico temperamento a tale criterio si ha nel (diverso rispetto a quello che ci occupa) caso in cui il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza (insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale), si estingue per mancata tempestiva riassunzione dal momento che in tal caso viene meno l'unicità del processo e non può prodursi l'effetto sospensivo ex art. 2945, comma
2° c.c., operante solo se l'estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto.
L'applicazione piana di tali principi comporta il rigetto del motivo in quanto:
6 - poiché nel giudizio di opposizione, come peraltro riconosciuto sia dalla sentenza del Tribunale
di Fermo che della Corte di Appello di Ancona, si è fatto cenno alla risoluzione del contratto di compravendita del 1 febbraio 2002;
- per tale ragione l'effetto interruttivo della prescrizione è destinato ad operare sino al passaggio in giudicato della sentenza e quindi di quella di appello (effetto che si è verificato il 3 giugno
2007);
- è dunque a partire da tale momento che va individuato il dies a quo ai fini della prescrizione;
- dalla disamina della documentazione prodotta in atti, vi è traccia di una nota del 31 luglio
2014 a firma del legale del (cfr pag. 151 delle produzioni di parte appellata) in cui CP_1
vi è un esplicito riferimento alla domanda di risoluzione del contratto;
- ne consegue, pertanto che a tale atto deve attribuirsi valenza interruttiva e di conseguenza l'azione poi promossa nel novembre 2017 è certamente intervenuta prima del verificarsi della prescrizione decennale;
- ad ogni buon conto, e come rilevato dalla parte appellata, un ulteriore atto interruttivo è stato redatto dalla stesso in data 29 febbraio 2012 (cfr doc 33 delle produzioni di primo CP_1
grado);
- a fronte di tale quadro documentale, l'appellante non ha offerto elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti;
Per tali essenziali ragioni, quindi, anche il secondo motivo non può che essere rigettato.
3.3.1.La disamina del terzo ( “INSUSSISTENZA DI UN ACCORDO PER LA SOSTITUZIONE
DEI MANUFATTI VIZIATI CON RITIRO DI QUELLI GIA' CONSEGNATI” – cfr pag 12 atto di citazione in appello) e del quarto motivo (“INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER LA
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DELL'1 cfr pag. 14 dello stesso atto), in CP_3
quanto strettamente connessi fra loro deve avvenire congiuntamente ed a tal fine merita osservare quanto segue.
Occorre inevitabilmente prendere le mosse (al fine di verificare la fondatezza delle censure sollevate) dal vaglio del corposo materiale documentale rappresentato essenzialmente dal contratto del 1 febbraio 2002 e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti dopo la consegna di 362,97 mq di pannelli
(in misura quindi pacificamente inferiore rispetto a quanto concordato).
Ed allora, è possibile affermare che:
- secondo le previsioni contrattuali, la consegna dei pannelli era prevista entro il 15 febbraio
2002 con conseguente pagamento da effettuarsi nei trenta giorni successivi all'emissione della fattura;
7 - in una prima nota del 21 giugno 2002, il ha contestato la presenza di vizi del CP_1
materiale consegnatogli nel mese di marzo;
- tali vizi (che poi sono esattamente quelli riportati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nel libello introduttivo del primo grado) hanno riguardato: fessurazioni lungitudinali;
sbavature del calcestruzzo;
misura inferiore dei coprifuochi;
armatura di tipi diverso (F009) rispetto a quella indicata in contratto (F007); distacco delle finiture intradosso;
assenza della certificazione;
- nella nota di riscontro del 31 luglio 2002, si è dichiarata disponibile ad una fornitura Parte_1
di pannelli;
- a sua volta, il ha specificato che la consegna di pannelli in sostituzione dei precedenti CP_1
non rappresenta una novazione degli accordi originari, ma piuttosto una modalità di corretto adempimento della prestazione;
- nella successiva comunicazione del 24 ottobre 2002 (successiva a quella in cui ha Pt_1
preannunziato la consegna) il ha ulteriormente lamentato la mancata risposta alle CP_1
deduzioni svolte in precedenza;
- nel mese di novembre 2002, poco prima dunque del deposito del ricorso monitorio, Parte_1
ha ribadito la propria disponibilità alla consegna senza costi aggiunti di nuovi pannelli;
Da quanto sin qui esposto deve escludersi che vi sia stato un accordo novativo tra le parti le quali in definitiva si sono (rectius si erano) limitate esclusivamente a prevedere o meglio a dichiarare la disponibilità ad effettuare una sostituzione dei pannelli senza costi ulteriori per il . CP_1
Di conseguenza, non sono stati modificati i termini essenziali dell'accordo originario con riguardo alla quantità degli stessi ed alle obbligazioni assunte dalla ditta fornitrice nonché anche per quanto concerne i termini di pagamento.
Risulta poi incontroverso (ed invero neppure oggetto di specifica contestazione) che tale fornitura unitamente alla ultimazione della consegna dei restanti pannelli non abbiano avuto luogo.
Ed è allora sulla scorta di tali considerazioni che è possibile procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti per la risoluzione del contratto.
3.3.2. Anche su tale aspetto, la doglianza sollevata dall'appellante non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, giova sin da subito la pena evidenziare che oramai dal lontano 2001 (sentenza delle Sezioni Unite n. 13533), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la parte che agisce per la risoluzione del contratto è tenuta a provare l'esistenza del contratto e ad allegare l'altrui inadempimento.
8 A tale riguardo, si è già accennato alla nota del giugno 2002 (successiva alla prima fornitura di materiale) in cui il (così assolvendo all'onere probatorio posto a suo carico) ha elencato una CP_1
serie di inadempimenti nella fornitura di pannelli.
Nell'immediatezza (ed in tal caso tanto è risultato dalla corrispondenza intercorsa tra le parti prima del deposito dell'iniziativa monitoria dinanzi al Tribunale di Fermo da parte di , la Parte_1
medesima società (pur specificando che si trattava di una scelta per finalità meramente transattive) ha manifestato a più riprese la propria disponibilità alla sostituzione del materiale risultato difettoso.
In sede di gravame (cfr pagg 15-19), al fine di paralizzare i lamentati inadempimenti, la società ha dedotto “i) il prezzo fatturato per i pannelli è stato pari ad € 26,40 + IVA al mq, come si evince dalla fattura n. 123 del 31.03.2002 posta a fondamento dell'azione monitoria (doc. 1 fascicolo di primo grado ), quindi addirittura inferiore a quello di € 27,37 + IVA al mq pattuito con il contratto Pt_1 dell'1 febbraio 2002 tanto che non si capisce proprio cosa abbia da lamentare controparte. ii)i tre pannelli caratterizzati da un'armatura FC 09 sono del tutto identici a quelli con un'armatura FC 07, hanno le stesse dimensioni e sono perfettamente compatibili ed assemblabili gli uni con gli altri e
l'opponente non ha mai contestato tale circostanza di fatto, né ha dimostrato, ma nemmeno dedotto, il contrario. iii)la consegna di un quantitativo di pannelli inferiore a quello ordinato non è imputabile
a in quanto, su espressa richiesta del , era stata consensualmente dilazionata la Pt_1 CP_1 consegna del quantitativo residuo….iv) non è vero che abbia omesso la consegna di Pt_1
“qualsiasi documento certificativo” relativo ai pannelli di cui si discute”.
Tali deduzioni non possono valere ai fini di una diversa soluzione rispetto a quella fornita dal primo giudice in quanto:
- ha assunto l'obbligazione di vendere al pannelli per mq 414,93 con Parte_1 CP_1
determinate caratteristiche e comunque nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.M. del 9 gennaio 1996;
- La prima fornitura di materiale ha presentato delle caratteristiche diverse (tale circostanza è stata peraltro ammessa dallo stesso appellante nell'atto di citazione), tuttavia non è stata data la prova circa la non incidenza di tale circostanza sul corretto adempimento della prestazione.
A tale riguardo, infatti, la prospettiva da cui porsi non può essere certamente quella del venditore, bensì quella della controparte e quindi della compatibilità di quel prodotto così consegnato con la destinazione che se ne sarebbe dovuta fare;
- Parimenti, non è possibile sostenere (come di contro fatto dall'appellante) che la mancata consegna (in sostituzione dei pannelli) sia derivata dalla mancanza di disponibilità di spazio da parte del . A bene vedere, l'unico elemento a supporto di tale assunto deve CP_1
cogliersi nella sentenza di primo grado (quella definitiva) del Tribunale di Fermo che però è
9 stato smentito dalla decisione della Corte di Appello di Ancona. Inoltre, la documentazione prodotta ed a cui si è fatto cenno nelle pagine che precedono, ha escluso in maniera chiara che l'appellato abbia sostenuto tale assunto;
- Con riguardo, poi, al certificato di origine previsto dal D.M. 9 gennaio 1996 non è condivisibile l'assunto sostenuto da sulla sua irrilevanza ai fini della Parte_1
commerciabilità del prodotto e sul fatto che la sua consegna sia strettamente connessa all'ultimazione della fornitura. E' sufficiente osservare che il decreto in parola detta una serie di disposizioni, aventi un'indubbia valenza cogente, per quanto attiene l'esecuzione, il calcolo ed il collaudo di manufatti analoghi a quello per cui è causa. Il richiamo esplicito, nel testo dell'accordo a tale previsione normativa, contribuisce ad elevare tali norme a fonte eterointegrativa del contenuto del contratto succhè deve decisamente escludersi l'assenza di incidenza sulla commercialità del prodotto. Una siffatta conclusione, piuttosto, è conseguenza di una mera petizione di principio che in punto di diritto, non essendo stata adeguatamente corroborata da ulteriori elementi di riscontro (che, nel rispetto dei principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova avrebbe dovuto dimostrare o quanto meno Parte_1
allegare), non può essere accolta. Ad identiche conclusioni, inoltre, deve pervenirsi anche per quanto concerne il momento della consegna in quanto è stata a conferire sin da Parte_1
subito un quantitativo inferiore, rispetto a quello dovuto, di pannelli;
- A tali considerazioni, infine, deve aggiungersi che ai fini della risoluzione del contratto occorre attenersi, quale criterio ermeneutico fondamentale, al profilo della gravità dell'inadempimento. Senza dilungarsi in inutili digressioni sul punto, è sin troppo noto
(passando in rapida rassegna tanto la posizione della giurisprudenza che anche della più autorevole dottrina) che ai fini della valutazione di tale requisito occorre operare una valutazione sul duplice livello oggettivo e soggettivo (quindi tenendo conto dell'interesse della parte non inadempiente);
- Muovendo da queste premesse, è indubbio che il contratto di vendita è stato concluso avendo esigenza il di realizzare con l'impiego dei pannelli una stazione per l'erogazione del CP_1
metano. Tanto basta per ritenere la necessità di una consegna non solo nei tempi, ma anche che il prodotto fosse prontamente idoneo all'utilizzo per cui è stato acquistato. Una tale prova, tuttavia, non è emersa nel caso di specie. , come anticipato, ha manifestato sin da Parte_1
subito la sua intenzione a sostituire i pannelli. Nella sentenza non definitiva del Tribunale di
Fermo una tale circostanza è stata elevata a forma di riconoscimento dell'esistenza dei vizi elencati dal nelle missive del giugno e luglio 2002 tant'è vero che è per tale unica CP_1
ragione che il giudice marchigiano ha superato (così rigettandola) la questione sulla tardiva
10 denuncia dei vizi. L'odierna appellante non ha tuttavia dato seguito a tale proposito ed anzi ha dapprima agito in sede monitoria per conseguire il pagamento (assumendo una condotta incompatibile con l'atteggiamento tenuto sino a quel momento) e dopo l'esito (per lei negativo) del contenzioso ha proseguito nel suo inadempimento non provvedendo in alcun modo alla consegna dei pannelli;
- L'esistenza di vizi ha trovato ulteriore conferma nella deposizione del teste Testimone_2 escusso all'udienza del 28 marzo 2019 il quale, nella veste di direttore dei lavori, e quindi di soggetto particolarmente qualificato, ha riferito in ordine alla sussistenza dei vizi. La deposizione del testimone, da valutarsi certamente con rigore quanto al profilo dell'attendibilità, deve sicuramente essere preferita a quella del teste il quale, alla Tes_3
stessa udienza, ha riferito circostanze apprese de relato dalla ditta sicchè la Parte_1
deposizione resa non può ritenersi utilizzabile ai fini della decisione;
- Nella valutazione complessiva dei fatti va tenuto anche conto della circostanza che “La missiva datata 21 giugno 2002 (allegata al fascicolo di parte appellata), contrariamente all'assunto della società fornitrice, evidenzia come il avesse contestato, fra l'altro, CP_1
proprio la mancata consegna di tutti i pannelli. D'altronde nessuna offerta risulta essere stata fatta ai sensi dell'articolo 1209 c.c. che avrebbe consentito alla venditrice di liberarsi della propria obbligazione di effettuare la consegna integrale della cosa venduta.” (cfr sentenza della Corte di Appello di Ancona);
- Le conclusioni del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consentono di avvalorare tale opzione interpretativa. In quella sede, e come già anticipato, il rigetto della pretesa creditoria azionata in via monitoria è stato motivato essenzialmente per l'inesigibilità dovuta alla mancata consegna dei pannelli secondo gli accordi negoziali;
- Una volta risolta la controversia sopra citata, avrebbe dovuto, in assenza di elementi CP_4
in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti, adempiere correttamente l'obbligazione posta a suo carico;
- Ne discende, quindi, la sussistenza dei requisiti per la risoluzione del contratto del 1 febbraio
2022;
3.4. L'ultimo motivo, sull'assenza delle condizioni per la rimozione dei pannelli consegnati risulta, al pari dei precedenti, infondata in diritto prima ancora che in fatto.
Superando deliberatamente l'eccezione sull'inammissibilità della doglianza, rileva che con lo scioglimento del contratto trovano applicazione le regole sugli effetti restitutori.
11 Di conseguenza, grava su l'obbligo di provvedere al ritiro dei pannelli ancora giacenti Parte_1
presso la proprietà della controparte.
4. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 6.946,00 per compensi professionali attenendosi ai Controparte_1
valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia indeterminabile bassa complessità, fase di istruttoria e di trattazione esclusa in quanto non dovuta con riduzione per l'assenza di questioni di fatto e diritto) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
Visto l'esito degli appelli principale ed incidentale e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza non definitiva n. 1140/23 del Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 6.946,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
12 c) manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 1 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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