Articolo 1 della Legge 18 luglio 1951, n. 584
Articolo 2
Versione
17 agosto 1951
Art. 1.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1950-51, la concessione della somma di lire un miliardo a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale".
Entrata in vigore il 17 agosto 1951