Art. 1.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1950-51, la concessione della somma di lire un miliardo a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale".
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1950-51, la concessione della somma di lire un miliardo a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale".