Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1655 del R.G. per l'anno 2019, vertente tra
(C.F. ) e (C.F. in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia Per_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Gigliotti, presso il cui
[...] C.F._3 studio sono elettivamente domiciliati in Soveria Mannelli, Piazza dei Mille n. 19, giusta procura in calce all'atto di citazione
-Parte attorea- contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonia Assunta CP_1 C.F._4
Pagliuso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via Galvani n. 8, giusta in calce alla comparsa di costituzione
-Parte convenuta-
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e , in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti della figlia minorenne all'epoca di introduzione del giudizio, Persona_1 hanno convenuto in giudizio al fine di ottenerne la condanna, ai sensi degli artt. CP_1
2059 c.c. e 185 c.p.c., al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti all'illecito penale perpetrato nei confronti della minore.
A fondamento della domanda, gli attori, premesso che è stato imputato nel CP_1 procedimento penale n. 2049/2013 RGNR – n. 199/2014 RGGIP per il delitto previsto e punito dall'art. 609 quater c.p. perché “dopo aver attirato l'attenzione della minore di anni 11, Persona_1 inducendola ad entrare nella sua abitazione con la scusa di volergli far vedere una cosa sul computer e dopo avergli chiesto se fosse fidanzata, compiva con la medesima minore atti sessuali consistiti nell'alzargli la maglia che indossava, riferendogli che aveva un bel fisico proprio come quello di per poi continuare palpeggiandogli i glutei” e premesso che il procedimento si è Per_2 concluso con sentenza definitiva n. 75/2018 con la quale il GIP presso il Tribunale di Lamezia Terme ha disposto l'applicazione della pena su richiesta della parte ai sensi dell'art. 444 c.p.p., condannando l'imputato alla pena di anni due di reclusione e al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, hanno dedotto che il reato ha cagionato alla minore un forte turbamento e un'ingiusta compressione della propria sfera di vita privata e sociale, tanto che la stessa a tutt'oggi non riuscirebbe a vivere la propria vita in armonia e con la tranquillità propria della sua età. Hanno dedotto che il dramma che ha vissuto e sta vivendo la minore, ha avuto ed ha ripercussioni anche nella loro vita, determinando una compromissione dell'armonia dell'intero nucleo familiare. Gli attori hanno dedotto che la responsabilità penale del convenuto per il reato commesso, sarebbe dimostrata dagli atti del procedimento penale, compresa la relazione di perizia tecnica disposta dalla Procura della Repubblica sul personal computer dell'indagato, che avrebbe rilevato la presenza di elementi di natura pedopornografica e dalla quale sarebbe emerso che, in prossimità dell'orario della
1
Gli attori hanno quindi chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito dalla minore e di euro 20.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno dai medesimi subito iure proprio o della diversa somma da liquidarsi secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo e con vittoria di spese di giudizio. 2. Si è costituito in giudizio argomentando per l'infondatezza della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto.
In particolare, il convenuto ha dedotto che gli atti del procedimento penale non sarebbero idonei a dimostrare la responsabilità per il fatto di reato contestato. Al riguardo, il convenuto ha dedotto che dall'esame del contenuto del PC, oggetto della perizia tecnica eseguita nel procedimento penale, sarebbe emersa la presenza di elementi di presunta natura pedopornografica ma in minima parte rispetto alla totalità degli elementi esaminati e si tratterebbe comunque di file Temporanei Internet, ossia elementi rinvenuti nelle cartelle di sistema browser usato per la navigazione internet;
che i video ritraenti soggetti adolescenti non conterrebbero elementi pornografici o non sarebbero stati visualizzati, poiché troncati dopo pochi secondi;
che il nominativo rinvenuto nei contenuti Per_2 del personal computer sarebbe fuorviante, poiché tale è anche il nominativo della nipote del convenuto, presente nei contatti facebook;
che gli elementi riscontrati non consentirebbero, quindi, di ritenere provata la volontaria e consapevole ricerca e visualizzazione dei contenuti delle pagine web e neppure la responsabilità per il fatto contestato. Il convenuto ha altresì dedotto che la prova della responsabilità non potrebbe neppure essere desunta dalla sentenza di applicazione della pena ex art. 404 c.p.p., che non conterrebbe alcuna ammissione di responsabilità e sarebbe priva di efficacia vincolante o probatoria nel giudizio civile. Ha dedotto che dalla relazione dell'ausiliario di PG emergerebbe l'impossibilità di escludere che il ricordo della minore sia stato oggetto di modifiche dovute a suggestioni, soprattutto in ambito familiare e che in diverse occasioni avrebbe indicato i propri vicini di casa quali autori di azioni Parte_1 dannose nei confronti dei propri figli, rivelatesi infondate.
2 Il convenuto ha infine contestato la domanda sotto il profilo del quantum, per difetto di idonea prova delle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate dal fatto illecito. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione del risarcimento al solo danno che risulterà effettivamente dimostrato.
3. Concessi i termini di cui all'art.183 c.p.c., dopo alcuni rinvii disposti ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni ulteriori rinvii, dovuti al carico di ruolo, all'udienza del 8.10.2024 il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità del ruolo nel mese di settembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta, nei limiti di seguito indicati. Preliminarmente, quanto all'efficacia probatoria nel giudizio civile della sentenza di applicazione su richiesta delle parti, ex art 444 c.p.c., deve evidenziarsi la sussistenza di diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità e di merito.
Secondo un primo orientamento, richiamato da parte attorea e più volte applicato dalla scrivente, la sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza (a titolo esemplificativo, Cassazione civile sez. III, 11/10/2023, n. 28428)
Secondo un diverso orientamento, invocato dal convenuto, invece, la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 445 comma 1 bis c.p.p.) (a titolo esemplificativo, Cassazione civile sez. III, 30/07/2018, n.20170).
Nel caso di specie, anche aderendo a tale ultimo orientamento, deve ritenersi provata la responsabilità del convenuto per il fatto illecito contestato, alla luce degli elementi desumibili dagli atti del procedimento penale, prodotti da parte attorea.
Sul punto, deve evidenziarsi che, come noto, nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove, rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie (Cass. civ., 3 aprile 2017, n. 8603). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza dell'art. 116 c.p.c., il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo, con il solo limite di dare congrua motivazione dei criteri adottati per la sua valutazione
(Cass. civ., 27 marzo 2003, n. 4666).
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che il fatto di reato denunciato da in data Parte_1
17.09.2013, nella querela presentata ai Carabinieri di Decollatura, per come indicato nel capo di imputazione sopra riportato, ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni della minore, Persona_1 più volte sentita nel procedimento penale e precisamente, in data 7.10.2013, dagli Ufficiali di PG alla presenza di personale dei Servizi sociali dell'ASP di Catanzaro;
in data 20.01.2014, dall'ausiliario di
3 PG nominato dal Pubblico Ministero;
in data 19.06.2016, in sede di incidente probatorio, innanzi al GIP e con l'ausilio della neuropsichiatra infantile. Le dichiarazioni della minore, che ha riferito circostanze di fatto sempre tra loro coerenti, non presentano elementi di contraddittorietà, di suggestione o comunque profili tali da inficiarne l'attendibilità. Al riguardo, diversamente da quanto rilevato dal convenuto, l'ausiliario di PG, dott.
che ha proceduto all'ascolto della minore in data 20.01.2014, nella nota tecnica Per_3 sull'escussione testimoniale, ha dichiarato che non si può escludere che il ricordo sia in parte stato oggetto di modifiche dovute a suggestioni, soprattutto in ambito familiare, in quanto la minore, nella fase preliminare all'audizione ha mostrato alcuni segni di suggestionabilità e, tuttavia, lo stesso ausiliario, ha dichiarato che tale elemento non è apparso tale da inficiare la testimonianza della minore, poiché la stessa ha mostrato un'adeguata capacità di identificare il contesto nel quale è avvenuto l'evento oggetto di testimonianza e di discriminare tra gli elementi esperiti e quelli immaginari. Inoltre, la stessa neuropsichiatra infantile, dott.ssa sentita dal GIP all'udienza Per_4 del 17.11.2014, ha evidenziato che anche la circostanza che la minore abbia riferito l'accaduto sempre in termini identici deve essere attribuita alla grande importanza sul piano emotivo dell'accaduto. La medesima ha dichiarato che la minore nei momenti in cui l'evento è stato ricordato è stata sempre molto coinvolta sul piano psichico ed emotivo e infatti si metteva a piangere. Ha dichiarato altresì di non aver notato una grande suggestionabilità, né una strutturazione, o marchingegno. Alcun dubbio può quindi sorgere sull'attendibilità del racconto della minore in ordine all'evento accaduto e al fatto contestato all'odierno convenuto. Peraltro, il fatto, come riferito dalla minore, presenta piena conformità a quello descritto nella denuncia – querela presentata da e a quello riferito dalla madre della minore Parte_1 [...]
in sede di sommarie informazioni rese in data 29.10.2013 ai Carabinieri della Persona_5
Compagnia di Soveria Mannelli. Altro elemento che, come evidenziato da parte attorea, induce a confermare la veridicità del fatto emerge dalla relazione tecnica sull'accertamento espletato sul personal computer del convenuto, dalla quale si evince il rinvenimento di diverse immagini derivanti verosimilmente dall'avvenuta navigazione internet su siti a contenuto pornografico e di alcuni elementi anche di presunta natura pedopornografiche ma, soprattutto, di elementi che contengono la ricorrenza del nome , Per_2 ritrovato soprattutto nella cronologia delle pagine del social network Facebook. Diversamente da quanto rilevato dal convenuto, deve escludersi che il riferimento a tale possa identificarsi Per_2 nella nipote del convenuto, posto che il consulente, nella relazione ha indicato il nominativo completo delle persone a nome alle quali le pagine erano riconducibili, uno dei quali Per_2 correlato a ricerche a sfondo erotico- sessuale (pag. 43 della relazione peritale). La piena conformità delle dichiarazioni rese dal denunciante e dalla minore, l'assenza di elementi che inducano a ritenere inattendibile l'accadimento denunciato, il riferimento a tale che il Per_2 convenuto avrebbe rivolto alla minore e l'accostamento dello stesso nome agli elementi a Per_2 contenuto pornografico rinvenuti nel personal computer del convenuto, devono ritenersi elementi gravi, precisi e concordanti che consentono di ritenere presuntivamente provato il fatto di reato e la responsabilità del convenuto il quale, peraltro, non ha fornito alcun elemento di segno contrario, dovendosi evidenziare l'assoluta irrilevanza degli episodi riferibili ai rapporti tra l'odierno attore, e terzi soggetti del tutto estranei al fatto illecito per cui è causa e che, in ogni caso, Parte_1 alla luce delle dichiarazioni degli ausiliari di PG e del Giudice, che hanno assunto le dichiarazioni della minore, non appaiono inficiare in alcun modo l'attendibilità delle stesse. Alla luce di quanto esposto, affermata la responsabilità del convenuto per il fatto illecito astrattamente riconducibile al reato contestato, deve procedersi all'esame della domanda, sotto il profilo del quantum.
4 In punto di danno-conseguenza, parte attorea ha dedotto il diritto della minore al risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno morale, per le sofferenze, le paure e i turbamenti subiti;
di danno biologico, sub specie di danno psichico, per l'alterazione del proprio equilibrio emotivo;
di danno cd. esistenziale, per lo sconvolgimento della propria vita privata e sociale e delle proprie abitudini di vita, causate dal persistente turbamento emotivo e dalla perdita di fiducia in sé stessa e negli altri.
Deve preliminarmente evidenziarsi che, secondo il prevalente e condiviso orientamento giurisprudenziale i pregiudizi di tipo non patrimoniale, risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., anche nel caso in cui si identifichino nella lesione di un diritto inviolabile e anche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, non possono ritenersi "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale deve essere allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (Cass., n. 11269/18).
Al riguardo, va osservato che, a differenza della prova del danno che, a fini meramente descrittivi, viene definito “morale” e che attiene alla dimensione interiore dell'offeso e può essere assolta anche mediante presunzioni, il danno “biologico” afferendo alla lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale (secondo la definizione generale offerta dagli artt. 138 e
139 Cod. Ass.), va adeguatamente provato mediante criteri medico-legali rigorosi e oggettivi circa il nocumento e il suo collegamento causale con la condotta illecita (cfr. Cass. Civ. n.5820/2019). Le indagini medico-legali d'ufficio non possono tuttavia prestarsi a esonerare la parte dall'onere probatorio posto a suo carico, né a perseguire finalità esplorative, presupponendo quindi che il danneggiato abbia fornito elementi (ad es. certificazioni sanitarie, referti di accertamenti strumentali) idonei a rivelare la relazione eziologica tra la lesione subìta e l'illecito. Nel caso di specie, parte attrice ha depositato unicamente la relazione psicologica rilasciata dal sanitario del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sociali, rilasciata in data 2.09.2019, dalla quale si evince che si è recata presso il Centro in data 5.06.2019 ed ha iniziato una Persona_1 terapia psicologica, al fine di superare il persistente stato di malessere collegato all'evento traumatico subito. Non si evince però il numero delle sedute eseguite e da eseguire, né la prescrizione di terapie farmacologiche, né risulta prodotta altra documentazione dalla quale evincere che l'illecito subito abbia determinato l'insorgere di una patologia di natura psichica, da intendersi come menomazione psichica permanente, medicalmente accertabile e quale durevole ed obiettiva compromissione delle funzioni psichiche.
A fronte della evidente lacunosità delle allegazioni probatorie, le indagini medico-legali d'ufficio sollecitate dagli attori avrebbero perseguito una inammissibile finalità esplorativa, tenuto conto anche del lasso di tempo intercorso tra l'accadimento del fatto di reato e l'instaurazione del presente giudizio e considerata la mancanza di qualsiasi documentazione che consenta di ricostruire la storia clinica della minore.
A tanto deve aggiungersi che dalle stesse relazioni depositate nel procedimento penale, sembrerebbe escludersi che, in conseguenza dell'illecito, la minore abbia subito un trauma di intensità tale da ingenerare l'insorgere di una vera e propria patologia psichica, come peraltro sembrerebbe potersi evincere dalle dichiarazioni rese dagli stessi attori in sede di sommarie informazione assunte dalla PG. Infatti, sia nelle relazioni peritali sulla persona della minore e sia nelle Persona_1 dichiarazioni dei genitori, la minore è descritta come una bambina serena e senza traumi, pur presentando turbamenti emotivi. Deve inoltre evidenziarsi che dall'esame della casistica giurisprudenziale in materia di danno da reato, emerge che non sempre il profondo turbamento suscitato nella vittima degenera in una patologia clinicamente accertabile a carattere permanente, in quanto “la malattia psichica non va confusa con la semplice sofferenza e la disaffezione, ma consiste in una lesione dell'equilibrio psichico tale da configurare gli estremi di una vera e propria malattia inquadrabile
5 nosologicamente, sebbene il disagio non debba necessariamente conseguire ad una lesione organica e possa derivare anche da uno schock emotivo quale può essere l'impatto derivante dall'aver assistito ad un evento traumatico” (Cass. Civ. n.28423/2008). La menomazione psichica costituente vero e proprio danno biologico di natura psichica non può perciò consistere in un mero turbamento soggettivo, di natura transeunte o anche permanente: tristezza, paura, malinconia, senso di impotenza o inferiorità costituiscono sofferenze che devono essere più correttamente ascritte alla voce di danno non patrimoniale denominata “danno morale”, involgendo invece il danno biologico la compromissione di una qualsiasi delle funzioni psichiche dell'individuo. D'altra parte, già le Sezioni Unite della Suprema Corte, nelle note sentenze di San Martino (11.11.2008 n. 26972 e segg.), avevano affermato che quando l'illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato;
che tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo e può sussistere sia da solo sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali;
che, trattandosi di danno conseguenza, anche il pregiudizio morale dev'essere provato in giudizio, indipendentemente dal tipo di condotta illecita che si assume averlo provocato;
che, tuttavia, ove il fatto generatore sia rappresentato da una condotta penalmente rilevante, l'onere probatorio gravante sul danneggiato è agevolato dalla possibilità di fare ricorso ad elementi presuntivi. In questa prospettiva, non può ad esempio trascurarsi che, secondo l'id quod plerumque accidit, le aggressioni fisiche e morali e, a fortiori quelle che attingono la sfera sessuale dell'individuo, determinano, nella generalità dei casi, un turbamento dell'animo più o meno intenso, valutabile in termini di danno morale. Le Sezioni Unite del 2008 hanno, d'altronde, inteso il danno morale quale patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore (danno morale soggettivo). Nella giurisprudenza successiva si è ribadito che l'espressione “danno morale” è impiegata per indicare uno dei molteplici, possibili pregiudizi di tipo non patrimoniale e, specificamente, la sofferenza soggettiva ed interiore cagionata dal reato, in sé considerata, la cui intensità e durata nel tempo rilevano non già ai fini dell'esistenza del danno, bensì della mera quantificazione del relativo ristoro e, dall'altro, si è estesa la nozione di danno morale fino a comprendere il pregiudizio derivante dalla lesione della dignità ed integrità morale della persona, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost. (Cass. n.361/2014). Alla luce di quanto esposto, deve quindi escludersi, nel caso di specie, la sussistenza e risarcibilità di un danno biologico sub specie di danno psichico subito dalla minore in conseguenza dell'illecito per cui è causa. E' invece del tutto ragionevole presumere, anche alle luce delle risultanze della perizia neuropsichiatrica eseguita nel procedimento penale e della relazione rilasciata dal Dipartimento di Tutela della Salute, che l'illecito abbia determinato nella minore un profondo turbamento emotivo, tenuto conto anche delle concrete circostanze che hanno connotato la vicenda delittuosa per cui causa, fra cui: la giovanissima età della vittima (che, al momento del fatto aveva undici anni); la circostanza che l'autore dell'illecito fosse una persona nota alla minore, in quanto vicino di casa;
il sicuro disagio e il timore manifestato dalla minore ed evincibile anche dalla circostanza che la stessa sia subito rientrata a casa tremando e piangendo.
Deve infine escludersi, per difetto di prova, la sussistenza e la conseguente risarcibilità di ulteriori pregiudizi di tipo dinamico-relazionali.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha precisato che il giudice di merito deve valutare, a fini risarcitori, la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto, ossia le conseguenze subìte dal soggetto nella sua sfera morale, quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale, che si dipanano nell'ambito delle relazioni del soggetto con
6 la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé” (Cass. ord. 5820/19; sent. 20795/18).
In particolare, il danno non patrimoniale, con specifico riferimento ai pregiudizi di tipo dinamico- relazionale, cd. danno esistenziale, e che consistono nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. deve essere allegato e provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass., n. 28742/18; n. 19434/19; n. 33276/23).
Nel caso di specie, gli attori si sono limitati a dedurre genericamente che, in conseguenza del reato, la minore avrebbe subito un mutamento delle proprie abitudini di vita senza però allegare e specificare il concreto pregiudizio, ossia senza allegare, specificare dimostrare i concreti mutamenti, in senso peggiorativo, intervenuti nello svolgimento della vita personale e sociale e nelle relazioni interpersonali.
Ciò posto, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale risarcibile, essa, come noto, è imprescindibilmente rimessa alla valutazione equitativa del Giudice: il ricorso al criterio offerto dall'art. 1226 c.c. è infatti insito nella stessa natura del pregiudizio, che assume funzione compensativa di un pregiudizio non economico insuscettibile di una precisa quantificazione pecuniaria, in mancanza di parametri normativi fissi di commutazione.
A differenza della liquidazione del danno alla salute, la quantificazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti della persona diversi dalla salute sconta necessariamente un più elevato grado di approssimazione derivante dalla natura squisitamente equitativa della valutazione e dalla perdurante mancanza di criteri liquidatori uniformi. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il danno non può essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori e comunque non correlati all'effettiva natura o entità del pregiudizio;
piuttosto, il ristoro deve essere congruo e perciò deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento. Occorre, allora, certamente apprezzare l'effettiva gravità ed intensità della violazione della libertà morale e fisica e della dignità della persona offesa, del turbamento psichico cagionato, delle conseguenze sul piano psicologico, della proiezione di detti effetti nel tempo e dell'incidenza del fatto dannoso sulla personalità della vittima. (Cass. Sez. 3, sent. 31 gennaio 2018, n. 2327). Tenuto conto, da un lato, dell'effettiva intensità dell'offesa arrecata alla vittima del reato, dell'unicità e non gravità dell'episodio delittuoso, dei riflessi negativi comunque modesti sulla personalità della minore, appare equo riconoscere alla minore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, la complessiva somma di euro 10.000,00 oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo. Quanto infine al danno iure proprio subito dagli odierni attori, nella loro qualità di genitori della minore vittima primaria dell'illecito, deve evidenziarsi che, come noto, dopo l'intervento delle
Sezioni Unite (Cass. sez. Un. n. 9556 del 22.05.2002), ai prossimi congiunti della vittima spetta iure proprio il risarcimento del danno non patrimoniale, subito in conseguenza dell'illecito. In particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto la risarcibilità del danno ex art. 2059 c.c. “tutte le volte che si verifichi una lesione di interesse costituzionalmente protetto” come la lesione della serenità familiare ex art. 2, 29, 30 Cost., a causa del fatto illecito altrui. In tali casi “il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d'animo) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato” e tale risarcimento deve riferirsi “alla sofferenza acuta, ma ristretta esclusivamente al campo interiore, alla frustrata aspettativa dei genitori ad una normale vita familiare dedita all'allevamento della prole, ad una normale conduzione di vita, ad una serena vecchiaia, sicchè al danno morale per il nefasto evento in sé considerato si è aggiunto quello consistente nel più totale sconvolgimento delle loro abitudini e delle normali aspettative, unitamente
7 all'esigenza di provvedere perennemente alle esigenze del figlio ridotto in condizioni…” (Cass. n. 8827 del 2003).
Nel caso di specie, può ritenersi presuntivamente dimostrato, tenuto conto dello stretto legame di parentela con la persona offesa e dell'età della vittima dell'illecito, che l'evento dannoso abbia ingenerato nei genitori, sicuramente nell'immediatezza del fatto, un profondo turbamento ed una sofferenza interiore, senza dubbio risarcibile. Nulla invece può essere riconosciuto a titolo di ristoro di ulteriori pregiudizi, tenuto conto della genericità delle allegazioni degli attori e del difetto di prova della dedotta lesione degli equilibri e dell'armonia familiare. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che, a seguito dell'illecito perpetrato dal convenuto ai danni della minore gli attori abbiano subito un danno non patrimoniale, sub specie di Persona_1 danno morale, equitativamente quantificato in euro 1.000,00 ciascuno, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo.
5. Quanto alle spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte attorea al patrocinio a spese dello Stato, in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione alla metà tenuto conto del valore della causa rapportato allo scaglione di riferimento e considerata la concreta attività difensiva espletata nelle diverse fasi di giudizio e con ulteriore riduzione del 50% ex art. 130 d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta, condanna al pagamento, in favore CP_1 degli attori, della complessiva somma di euro 12.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza dell'illecito per cui è causa, di cui euro 10.000,00 in favore della minore ed euro 2.000,00 quale danno dai medesimi subito iure proprio, oltre Persona_1 interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro CP_1
3.526,00 oltre accessori come per legge e con distrazione in favore dell'Erario, considerata l'ammissione degli attori al patrocinio a spese dello Stato. Così deciso in Lamezia Terme, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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