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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 3486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3486 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7168/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7168/2022
IL giudice lette le note di trattazione scritta con le quali le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale si dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Palermo il 18.09.25
Il Giudice
Cristina Denaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice monocratica , nella persona del giudice Cristina
Denaro . sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione ex art 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7168/2022 R.G. promossa da
nata a [...] il [...], cod. fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Palermo, nella Via Lorenzo Iandolino n. 115, presso lo studio dell'Avv. Giacomo
Tranchina, (cod. fisc. – Fax 0916840663 – pec : C.F._2
che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione Email_1
presente atto, parte attrice contro
(C.F. ), con sede a Bologna in Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado 45, in persona del suo procuratore pro tempore, domiciliata Controparte_2
elettivamente a Palermo in Via Marchese di Villabianca n. 70 presso lo studio dell'avv. Maria
Teresa Giordano ( , che la rappresenta e difende, per mandato in calce al C.F._3
alla comparsa di risposta
Convenuta
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc. residente a Controparte_3 C.F._4
Palermo, nella via Cappello Salvatore n. 26; Convenuta contumace oggetto: risarcitorio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_3
e chiedendo il risarcimento dei danni dalla stessa patiti in conseguenza del
[...] CP_4 grave sinistro stradale occorso a Palermo in data 8.9.16 , di cui era rimasto vittima il di lei marito, rimasto gravemente invalido, con evidente ricadute anche nella di lei sfera di vita personale e sessuale.
In particolare, parte attrice deduceva che:
- in data 08.09.2016, alle ore 20,00 circa, suo marito mentre stava Persona_1 attraversando a piedi sulle strisce pedonali la Via Buonriposo, era stato travolto da una autovettura Mercedes targata CY164AB, all'epoca assicurata per la resso CP_5 [...]
, condotta da riportando gravissime lesioni Controparte_1 Controparte_3 fisiche;
- veniva, quindi, trasportato mediante ambulanza del servizio 118 presso l'ospedale Per_1
A.R.N.A.S. Civico di Palermo, dove veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico con diagnosi “politrauma con trauma cranio-facciale, frattura scapola ed acetabolo sx, frattura ossa nasali, contusioni polmonari, stenosi cervicale con verosimile compressione midollare”;
- durante la degenza ospedaliera veniva eseguita RMN cervicale che mostrava “mielopatia in stenosi cervicale acquisita con mielomalacia” e, pertanto, il signor veniva trasferito Per_1 presso l'U.O. di Neurochirurgia con diagnosi di tetraparesi post traumatica in stenosi cervicale, trauma cranio-facciale, frattura scapola ed acetabolo sx, frattura ossa nasali;
- come si evinceva dalla relazione medica a firma della dottoressa a Persona_2 seguito del sinistro aveva riportato “tetraparesi post traumatica in stenosi cervicale, Per_1 trauma cranio-facciale, frattura scapola ed acetabolo sx, frattura ossa nasali. Disturbo depressivo reattivo su base situazionale con marcata compromissione della capacità progettuale e delle spinte volitive”, con danno biologico quantificato nel 70% ;
- Il di lei marito era stato riconosciuto, per altro, come invalido nella misura dell'80% dall'INPS con erogazione di sussidio;
- in seguito al sinistro l'Impresa assicuratrice aveva liquidato transattivamente a un Per_1 cospicuo risarcimento determinato sulla scorta delle gravissime lesioni patite dallo stesso;
- Il di lei marito , ad oggi si mostrava “spastico ai quattro arti, ipotrofia ed ipostenia della mano;
deambula con stampelle e sostegno parentale;
ha riportato la irreversibile paralisi dei nervi cranici, ed è affetto da conseguente marcato disturbo depressivo;
perdita urinaria
e stipsi;
impotenza coeundi”; egli , quindi, dalla data del sinistro non era stato più in grado di “ vestirsi e lavarsi da solo, necessitando a tal fine di continua assistenza, non essendo nemmeno in grado di deambulare senza l'ausilio di adeguato sostegno (stampelle e/o aiuto dei familiari); ed ancora l'uomo era affetto “ da incontinenza urinaria e da insonnia, oltre che da depressione del tono dell'umore con frequenti crisi di pianto;
- per effetto e in conseguenza dei postumi riportati da ella era stata costretta Per_1 quotidianamente e costantemente a prestare assistenza al marito;
- tale dato – in uno con la condizione del marito - aveva determinato in lei un evidente stato di profonda frustrazione, sfociata oggi in una vera e propria sindrome depressiva.
Sulla base di tali premesse, parte attrice , lamentando un danno non patrimoniale ( sub specie morale biologico e esistenziale) rassegnava le seguenti conclusioni:
- Ritenere e dichiarare che il sinistro occorso in data 08.09.2016 al signor , marito Persona_1 della odierna attrice, per i motivi sopra esposti, va ascritto a fatto, colpa e responsabilità esclusivi del conducente della autovettura Mercedes targata CY164AB, di proprietà della convenuta signora
, ed assicurata per la R.C.A. presso la Controparte_3 Controparte_1
- Conseguentemente, per i motivi esposti in narrativa, condannare la signora , Controparte_3 in solido con la in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 quale impresa assicuratrice del predetto veicolo, al risarcimento in favore della signora Pt_1
di tutti i suddetti danni patiti da quest'ultima a causa delle lesioni sofferte dal marito a
[...] seguito del sinistro occorso allo stesso, che si quantificano nella misura complessiva di €
290.000,00 , e ciò a titolo di risarcimento del danno morale, del danno esistenziale nonché del danno biologico da invalidità permanente, nonché da invalidità temporanea, sia assoluta che parziale, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, o in quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia, anche a seguito di CTU medico-legale e tenuto conto della personalizzazione del danno subito dall'attrice.
– Con vittoria di onorari, spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta del 9.9.22 si costituiva in giudizio la contestando sia il fatto CP_4 storico che l'esistenza dei danni c.d. riflessi ( soprattutto quello biologico ):
Con note di trattazione scritta del 1.4.25 l' attrice rinunciava alla Ctu sul danno biologico e alla liquidazione di tale voce di danno.
La causa, istruita a mezzo di prova orale, è stata assunta in decisione all'udienza del 18.9.25. La domanda è fondata nei termini che seguono.
Risulta, in primo luogo, dimostrato che marito della attrice, in data 8.9.16, è Persona_1 rimasto vittima di un sinistro stradale, in esito al quale egli ha riportato gravissime lesioni.
Nello specifico, dalla prova orale assunta ( cfr dep. di verbale udienza del 19.4.23, della Tes_1 cui deposizione no n vi è alcuna ragione di dubitare stante la precisione del racconto ed essendo egli soltanto lontano parente dell'attrice ) è emerso che è stato investito mentre stava Per_1 attraversando corso dei Mille ( cap. 1 memoria ex art. 183 sesto comma cpc di parte attrice “io ho accompagnato mio cognato ad un compleanno e ho lasciato mia moglie e mio cognato e la Pt_2 moglie davanti al portone e sono andato a parcheggia-re, tornando ero a piedi in via BuonRiposo ed ho visto lo nel marciapiedi di fronte che stava attraversando sulle strisce, mi sono fermato Per_1 per aspettarlo verso la metà della carreggiata è stato preso da una macchina e gli ha fatto fare un apio di capriole , sbalzandolo di 4/5 metri;
era un me-cedes grosso grigio, il conducente si è fermato, mi sono avvicinato e non dava segni di vita c'era sangue a terra , pensavo fosse morto, poi sono ar-rivate persone, altri hanno chiamato il 118 e poi si è un po' svegliato lo anche se era Per_1 confuso” adr “ erano le 20.00 circa” adr “la strada è a doppio senso, la macchina andava da corso dei mille ver-o via Oreto, procedeva a velocità sostenuta” previa esibizione dei rilievi fotografici allegati: “riconosco i luoghi e nella prima foto in particolare indico sotto la immagine della il pun-to dal quale è iniziato l'atttraversamento dello e poi riconosco anche Parte_3 Per_1 la macchina” adr “ da Corso dei Mille facendo la curva verso via Buonriposo il punto è a pochi metri di distanza”):
Non inficia l'attendibilità del teste la circostanza che la dichiarazione resa dallo stesso sul fatto che stesse attraversando sulla strisce pedonali, risulterebbe smentita dalle fotografie tratte da Per_1 google map ( maggio 2016) , che ritraggono all'epoca dei fatti il tratto di strada in esame privo di attraversamenti pedonali;
infatti nelle più recenti fotografie tratte da tale sito ( giugno 2025) il tratto risulta dotato di strisce;
sicchè il teste ben potrebbe essersi confuso tra lo stato attuale e quello passato.
Risulta, quindi, pienamente raggiunta la prova del sinistro.
Non è ravvisabile alcun concorso di colpa del pedone nella causazione dell'incidente .
Invero come è noto “ in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente
l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta e ( Cass.Civ Ez. 3 - , Ordinanza n.
9856 del 28/03/2022).
Ora , nel caso di specie, parte convenuta non ha fornito tale prova liberatoria;
anzi l'assenza di colpa del è emersa in positivo della prova orale assunta, che ha dato conferma di come lo Per_1 stesso sia stato investito mentre stava attraversando la strada da una vettura che procedeva a velocità sostenuta.
In ordine alla presenza o meno delle strisce, il dato appare ininfluente nel caso di specie ai fini dell'affermazione del concorso di colpa del pedone;
invero, dalle stesse fotografie google maps maggio 16 citate dalla resistente sembrerebbe emergere che il tratto in esame fosse , in tutta la sa estensione - dalla curva alla galleria - privo di attraversamenti pedonali .
Ora ai sensi dell'art 190 cds “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri..
Ne consegue che in assenza di strisce è legittimo l'attraversamento della carreggiata in senso perpendicolare alla carreggiata ( per altro la successiva apposizione di strisce pedonale proprio nel tratto usato all'epoca dal pedone attesta come non fosse stata imprudente la scelta del di Per_1 attraversare proprio in quel punto) .
Ed ancora , dalla documentazione medica in atti- cfr cartella la clinica, certificato medico Aps del novembre 2017 , certificati i medici Asp dipartimento salute mentale , verbale INPS - è emerso che in conseguenza del sinistro ha riportato gravissimi postumi invalidanti – tetrapresi post Per_1 traumatica in stenosi cervicale trauma cranico facciale e frattura acetabolare sinistra oltre a che a una sindrome depressiva”.
Per effetto di detti postumi egli è stato riconosciuto invalido civile nella misura dell'80%, con un'accertata riduzione significativa della capacità di deambulare autonomamente ( con appoggio di due stampelle) ; del resto l'impossibilità a mantenere una posizione eretta risulta confermata anche della restante documentazione medica in atti , così' come la paresi facciale sinistra ( certificati APS
28.11.17 e del 15.2.18 ).
Non coglie nel segno l'osservazione di pare secondo cui le patologie di cui risulta affetto sono Per_1 attestate solo da documentazione risalente nel tempo: invero, a seguito del riconoscimento , nel
2017 , di invalidità civile, è stato sottoposto ad altre visite da parte della Asp che non danno Per_1 atto di alcun miglioramento;
del resto la tipologia e la gravità delle patologie non lasciano spazio per ipotizzare una regressione delle stesse. Ed ancora ,dalla documentazione in atti emerge che, per effetto dei postumi riportati in esito al sinistro, soffre di una sindrome depressiva “con marcata compromissione della capacità Per_1 progettuale e delle spinte volitive” .
Infine , la gravità dei postumi riportati dall'uomo - quantificati dal CTP in un danno biologico pari al 70%- è confermata dall'entità della somma liquidata in sede transattiva dalla compagnia , pari a
520.000.
Ciò detto, accertato il fatto storico generatore del danno riflesso , in ordine al regime probatorio di tale tipologia di danno subito dai congiunti in conseguenza delle lesioni – in questo caso gravissime- patite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia, occorre premettere che , come più volte ribadito dalla Corte di legittimità “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità
(già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera
e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022). Vanno poi considerate distintamente le varie posizioni e valutare se sia stato individuato il criterio appropriato da seguire per quantificare il danno, se dovuto.
Alla luce dei principi appena enunciati sussiste una “ presunzione di afflittività in favore dei prossimi congiunti, tanto più se, come in questo caso, conviventi.
Ora, nel caso di specie, può ritenersi provato il danno non patrimoniale patito dalla , sia Pt_1 nella sua componete morale che in quella c.d esistenziale ( sub specie stravolgimento delle abitudini di vita) tenuto conto:
- dello stretto legale di parentela esistente tra la vittima primaria e quella secondaria ( coniugio);
- della convivenza tra i due, da cui desumere che la sia quella che ordinariamente si Pt_1 occupa dell'assistenza del marito;
- della gravità dei postumi riportati ( è invalido civile all'80%) e della di lui acclarata Per_1 incapacità di deambulare autonomamente ( mentre è rimasta indimostrata la asserita incapacità ad avere rapporti sessuali);
- della documentazione medica in atti attestante lo stato depressivo della donna, che , sebbene non possa essere utile ai fini della liquidazione del danno biologico ( a cui l'attrice ha rinunciato avendo richiesto espressamente di non dare seguito alle disposte operazioni peritali) può essere presa in considerazione ai fini della prova del danno non patrimoniale .
Accertato l'an debeatur ai fini della quantificazione liquidazione del danno deve farsi riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma che, a differenza di quelle milanesi, prevedono specificamente idonee modalità di quantificazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. ( cfr Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023 “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal
2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”)
Venendo alla quantificazione del danno appare equo determinarlo sulla base delle tabelle di Roma del 2023 nell'importo di euro 108.500.
I punti da attribuire invero sono pari a 31 ( 20 punti per coniuge , 6 età del danneggiato e 5 età della vittima secondaria da risarcire) Detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei soggetti tenuti all'assistenza, in questo caso 1, e quindi pari a 1 per un totale di 31 punti.
Il punto tabellare da adottare è pari a € 5000 compresivi della componente morale ( 3000) e dinamico relazione (2000) ; al riguardo, va rilevato che parte attrice ha allegato che è Per_1 percettore di sussidio senza specificare , come era suo onere, essendo tale dato rilevante nelle tabelle romane ai fini della determinazione del punto di danno dinamico relazionale , di quale sussidio si tratti;
sicchè la carenza assertiva in punto di tipologia di sussidio ( se mera indennità di accompagnamento , che darebbe diritto a una quantificazione del valore punto prossima al massimo e o riconoscimento di un sussidi specifici per una assistenza fissa nella misura corrispondente al salario di una badante per sette giorni lavorativi a settimana, che darebbe diritto al minino) , impone di prendere come punto di riferimento il valore minimo per la componente dinamico relazionale , pari di euro 2000 .
Pertanto, la somma dovuta è quella su indica di euro 108.500 in valori attuali ( 31X 5000 X 70%) ,
Quanto alla individuazione della percentuale di danno biologico patito dalla vittima primaria, può aversi riguardo alla quantificazione operata dal CTP di parte convenuta posto che la stessa:
- si basa su un esame obiettivo del danneggiato , sull'esame della documentazione medica pure versata in atti , che conferma la correttezza dell' esame obiettivo reso dal tecnico di parte;
- fonda la valutazione sulle tabelle comunemente utilizzate procedendo ad una valutazione complessiva dei postumi ( cfr pag. 6 CTP)
Per altro , la compagnia non ha mosso alcun rilievo specifico – ma solo contestazioni generiche rese con frasi di stile - in ordine alla quantificazione della percentuale di danno biologico in capo al
, la cui correttezza appare confermata dalla entità della somma liquidata in sede transattiva. Per_1
L'importo sopra riconosciuto deve essere devalutato alla data dell'illecito ( EURO € 89.521,45 e rivalutati ad oggi con applicazione degli interessi al saggio legale ( 1284 c 1 cc) anno per anno applicabile sulla somma via via rivalutata, pervenendosi così ad euro € 119.949,55 ( di cui€
30.428,55 per Rivalutazione e Interessi)
Non può essere invece adottato quale parametro equitativo del ristoro del danno da ritardo il tasso di interesse di cui all'art 1284 cc comma 4 .
Invero , sotto il primo aspetto, quello del criterio di liquidazione del danno da ritardo sub specie interessi compensativi, l'applicazione del tasso di cui al comma 1, appare del tutto satisfattiva rispetto alle esigenze di ristoro del danno da indisponibilità della somma, in assenza di allegazioni in ordine ad un maggior danno. In ogni caso ed il linea più generale va evidenziato che la funzione assegnata al riconoscimento dei cd superinteressi di cui all'art. 1284 cc comma 4 quella deflattiva del contenzioso, mirando la norma all'abbattimento dell'arretrato delle cause civili pendenti,
Dalla ratio della norma discende che l'applicazione dei superinteressi debba essere circoscritta al caso in cui il debitore sia in grado, prima del giudizio, di conoscere l'importo della somma oggetto della sua obbligazione pecuniaria;
in tali casi invero , non essendo noto ex ante l'importo da corrispondere manca
“ lo spazio entro il quale gli interessi maggiorati possono assolvere alla loro funzione compulsoria all'adempimento. L' applicazione dei superinteressi all'intero campo delle obbligazioni pecuniarie non già soltanto al più ristretto novero delle obbligazioni inadempiute finirebbe per torcere la finalità della norma, rendendola uno strumento di dissuasione dal ricorso alla tutela giurisdizionale, con l'inevitabile lesione del diritto costituzionale di difesa in giudizio. Il presunto danneggiante potrebbe essere indotto ad assecondare le richieste di controparte e a non sostenere le proprie ragioni in giudizio dinanzi alla prospettiva della condanna anche a interessi in misura così gravosa per l'intero arco temporale del giudizio. Per di più, con una beffarda eterogenesi dei fini, l'estensione generalizzata degli interessi maggiorati rischia di sollecitare il contenzioso, per lo meno dal lato di colui che invoca il pagamento di una somma di danaro il quale, abbagliato dalla prospettiva di poter ottenere anche più di quel che il titolo del suo diritto gli attribuisca, potrebbe imboccare subito la via giudiziaria, non coltivando le possibilità transattive o quelle offerte dagli altri modi di risoluzione delle controversie alternative al giudizio. L'applicazione generalizzata degli interessi maggiorati, anche alle obbligazioni a determinazione giudiziale, renderebbe l'aggravamento del tasso di interessi una sorta di pena privata volta a sanzionare la condotta che genera l'obbligazione pecuniaria, il che contrasta con lo spirito e la lettera dell'art. 1284 c.c. (F. Piraino, Sugli interessi moratori su crediti litigiosi. Note a margine della sentenza delle Sezioni unite n. 12449 del 2024, in Accademia, 2024).
Ne consegue che l'ambito di applicazione dell'art 1284 c 4 cc è limitato ai crediti liquidi o di facile e pronta liquidazione.
Invero , come detto. non può imporsi al debitore il pagamento di interessi ad un tasso significativamente più elevato di quello di cui al comma 1 , laddove, come nei casi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano, egli non possa conoscere, prima del giudizio, l'importo che è tenuto a corrispondere .
Tale conclusione, per altro, trova conforto anche nella sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte ive si specifica che l'applicabilità dell'art 1284 c 4 va esclusa i «crediti non preesistenti al processo» tra quelli «per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione».
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro € 11.282,40 determinate sulla base dei valori medi previsti per lo scaglione sino a 260.000 , in ragione del decisum , abbattuti del 20% in ragione dell'attività processuale in concreto svolta
PQM
Il Tribunale di Palermo Sezione III Civile Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice:
- Condanna la e in solido al pagamento in favore di Controparte_6 Controparte_3
di euro € € 119.949,55, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
Parte_1
- Condanna la e in solido al pagamento in favore Controparte_6 Controparte_3
dell'Erario , stante l'ammissione della attrice al Patrocinio a spese dello Stato , delle spese di lite che liquida in euro € 11.282,40 per compensi oltre spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge se dovuti, con distrazione delle spese liquidate in favore del ui procuratore dichiaratosi antistatario Palermo il 18.9.25
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7168/2022
IL giudice lette le note di trattazione scritta con le quali le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale si dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Palermo il 18.09.25
Il Giudice
Cristina Denaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice monocratica , nella persona del giudice Cristina
Denaro . sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione ex art 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7168/2022 R.G. promossa da
nata a [...] il [...], cod. fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Palermo, nella Via Lorenzo Iandolino n. 115, presso lo studio dell'Avv. Giacomo
Tranchina, (cod. fisc. – Fax 0916840663 – pec : C.F._2
che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione Email_1
presente atto, parte attrice contro
(C.F. ), con sede a Bologna in Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado 45, in persona del suo procuratore pro tempore, domiciliata Controparte_2
elettivamente a Palermo in Via Marchese di Villabianca n. 70 presso lo studio dell'avv. Maria
Teresa Giordano ( , che la rappresenta e difende, per mandato in calce al C.F._3
alla comparsa di risposta
Convenuta
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc. residente a Controparte_3 C.F._4
Palermo, nella via Cappello Salvatore n. 26; Convenuta contumace oggetto: risarcitorio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_3
e chiedendo il risarcimento dei danni dalla stessa patiti in conseguenza del
[...] CP_4 grave sinistro stradale occorso a Palermo in data 8.9.16 , di cui era rimasto vittima il di lei marito, rimasto gravemente invalido, con evidente ricadute anche nella di lei sfera di vita personale e sessuale.
In particolare, parte attrice deduceva che:
- in data 08.09.2016, alle ore 20,00 circa, suo marito mentre stava Persona_1 attraversando a piedi sulle strisce pedonali la Via Buonriposo, era stato travolto da una autovettura Mercedes targata CY164AB, all'epoca assicurata per la resso CP_5 [...]
, condotta da riportando gravissime lesioni Controparte_1 Controparte_3 fisiche;
- veniva, quindi, trasportato mediante ambulanza del servizio 118 presso l'ospedale Per_1
A.R.N.A.S. Civico di Palermo, dove veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico con diagnosi “politrauma con trauma cranio-facciale, frattura scapola ed acetabolo sx, frattura ossa nasali, contusioni polmonari, stenosi cervicale con verosimile compressione midollare”;
- durante la degenza ospedaliera veniva eseguita RMN cervicale che mostrava “mielopatia in stenosi cervicale acquisita con mielomalacia” e, pertanto, il signor veniva trasferito Per_1 presso l'U.O. di Neurochirurgia con diagnosi di tetraparesi post traumatica in stenosi cervicale, trauma cranio-facciale, frattura scapola ed acetabolo sx, frattura ossa nasali;
- come si evinceva dalla relazione medica a firma della dottoressa a Persona_2 seguito del sinistro aveva riportato “tetraparesi post traumatica in stenosi cervicale, Per_1 trauma cranio-facciale, frattura scapola ed acetabolo sx, frattura ossa nasali. Disturbo depressivo reattivo su base situazionale con marcata compromissione della capacità progettuale e delle spinte volitive”, con danno biologico quantificato nel 70% ;
- Il di lei marito era stato riconosciuto, per altro, come invalido nella misura dell'80% dall'INPS con erogazione di sussidio;
- in seguito al sinistro l'Impresa assicuratrice aveva liquidato transattivamente a un Per_1 cospicuo risarcimento determinato sulla scorta delle gravissime lesioni patite dallo stesso;
- Il di lei marito , ad oggi si mostrava “spastico ai quattro arti, ipotrofia ed ipostenia della mano;
deambula con stampelle e sostegno parentale;
ha riportato la irreversibile paralisi dei nervi cranici, ed è affetto da conseguente marcato disturbo depressivo;
perdita urinaria
e stipsi;
impotenza coeundi”; egli , quindi, dalla data del sinistro non era stato più in grado di “ vestirsi e lavarsi da solo, necessitando a tal fine di continua assistenza, non essendo nemmeno in grado di deambulare senza l'ausilio di adeguato sostegno (stampelle e/o aiuto dei familiari); ed ancora l'uomo era affetto “ da incontinenza urinaria e da insonnia, oltre che da depressione del tono dell'umore con frequenti crisi di pianto;
- per effetto e in conseguenza dei postumi riportati da ella era stata costretta Per_1 quotidianamente e costantemente a prestare assistenza al marito;
- tale dato – in uno con la condizione del marito - aveva determinato in lei un evidente stato di profonda frustrazione, sfociata oggi in una vera e propria sindrome depressiva.
Sulla base di tali premesse, parte attrice , lamentando un danno non patrimoniale ( sub specie morale biologico e esistenziale) rassegnava le seguenti conclusioni:
- Ritenere e dichiarare che il sinistro occorso in data 08.09.2016 al signor , marito Persona_1 della odierna attrice, per i motivi sopra esposti, va ascritto a fatto, colpa e responsabilità esclusivi del conducente della autovettura Mercedes targata CY164AB, di proprietà della convenuta signora
, ed assicurata per la R.C.A. presso la Controparte_3 Controparte_1
- Conseguentemente, per i motivi esposti in narrativa, condannare la signora , Controparte_3 in solido con la in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 quale impresa assicuratrice del predetto veicolo, al risarcimento in favore della signora Pt_1
di tutti i suddetti danni patiti da quest'ultima a causa delle lesioni sofferte dal marito a
[...] seguito del sinistro occorso allo stesso, che si quantificano nella misura complessiva di €
290.000,00 , e ciò a titolo di risarcimento del danno morale, del danno esistenziale nonché del danno biologico da invalidità permanente, nonché da invalidità temporanea, sia assoluta che parziale, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, o in quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia, anche a seguito di CTU medico-legale e tenuto conto della personalizzazione del danno subito dall'attrice.
– Con vittoria di onorari, spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta del 9.9.22 si costituiva in giudizio la contestando sia il fatto CP_4 storico che l'esistenza dei danni c.d. riflessi ( soprattutto quello biologico ):
Con note di trattazione scritta del 1.4.25 l' attrice rinunciava alla Ctu sul danno biologico e alla liquidazione di tale voce di danno.
La causa, istruita a mezzo di prova orale, è stata assunta in decisione all'udienza del 18.9.25. La domanda è fondata nei termini che seguono.
Risulta, in primo luogo, dimostrato che marito della attrice, in data 8.9.16, è Persona_1 rimasto vittima di un sinistro stradale, in esito al quale egli ha riportato gravissime lesioni.
Nello specifico, dalla prova orale assunta ( cfr dep. di verbale udienza del 19.4.23, della Tes_1 cui deposizione no n vi è alcuna ragione di dubitare stante la precisione del racconto ed essendo egli soltanto lontano parente dell'attrice ) è emerso che è stato investito mentre stava Per_1 attraversando corso dei Mille ( cap. 1 memoria ex art. 183 sesto comma cpc di parte attrice “io ho accompagnato mio cognato ad un compleanno e ho lasciato mia moglie e mio cognato e la Pt_2 moglie davanti al portone e sono andato a parcheggia-re, tornando ero a piedi in via BuonRiposo ed ho visto lo nel marciapiedi di fronte che stava attraversando sulle strisce, mi sono fermato Per_1 per aspettarlo verso la metà della carreggiata è stato preso da una macchina e gli ha fatto fare un apio di capriole , sbalzandolo di 4/5 metri;
era un me-cedes grosso grigio, il conducente si è fermato, mi sono avvicinato e non dava segni di vita c'era sangue a terra , pensavo fosse morto, poi sono ar-rivate persone, altri hanno chiamato il 118 e poi si è un po' svegliato lo anche se era Per_1 confuso” adr “ erano le 20.00 circa” adr “la strada è a doppio senso, la macchina andava da corso dei mille ver-o via Oreto, procedeva a velocità sostenuta” previa esibizione dei rilievi fotografici allegati: “riconosco i luoghi e nella prima foto in particolare indico sotto la immagine della il pun-to dal quale è iniziato l'atttraversamento dello e poi riconosco anche Parte_3 Per_1 la macchina” adr “ da Corso dei Mille facendo la curva verso via Buonriposo il punto è a pochi metri di distanza”):
Non inficia l'attendibilità del teste la circostanza che la dichiarazione resa dallo stesso sul fatto che stesse attraversando sulla strisce pedonali, risulterebbe smentita dalle fotografie tratte da Per_1 google map ( maggio 2016) , che ritraggono all'epoca dei fatti il tratto di strada in esame privo di attraversamenti pedonali;
infatti nelle più recenti fotografie tratte da tale sito ( giugno 2025) il tratto risulta dotato di strisce;
sicchè il teste ben potrebbe essersi confuso tra lo stato attuale e quello passato.
Risulta, quindi, pienamente raggiunta la prova del sinistro.
Non è ravvisabile alcun concorso di colpa del pedone nella causazione dell'incidente .
Invero come è noto “ in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente
l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta e ( Cass.Civ Ez. 3 - , Ordinanza n.
9856 del 28/03/2022).
Ora , nel caso di specie, parte convenuta non ha fornito tale prova liberatoria;
anzi l'assenza di colpa del è emersa in positivo della prova orale assunta, che ha dato conferma di come lo Per_1 stesso sia stato investito mentre stava attraversando la strada da una vettura che procedeva a velocità sostenuta.
In ordine alla presenza o meno delle strisce, il dato appare ininfluente nel caso di specie ai fini dell'affermazione del concorso di colpa del pedone;
invero, dalle stesse fotografie google maps maggio 16 citate dalla resistente sembrerebbe emergere che il tratto in esame fosse , in tutta la sa estensione - dalla curva alla galleria - privo di attraversamenti pedonali .
Ora ai sensi dell'art 190 cds “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri..
Ne consegue che in assenza di strisce è legittimo l'attraversamento della carreggiata in senso perpendicolare alla carreggiata ( per altro la successiva apposizione di strisce pedonale proprio nel tratto usato all'epoca dal pedone attesta come non fosse stata imprudente la scelta del di Per_1 attraversare proprio in quel punto) .
Ed ancora , dalla documentazione medica in atti- cfr cartella la clinica, certificato medico Aps del novembre 2017 , certificati i medici Asp dipartimento salute mentale , verbale INPS - è emerso che in conseguenza del sinistro ha riportato gravissimi postumi invalidanti – tetrapresi post Per_1 traumatica in stenosi cervicale trauma cranico facciale e frattura acetabolare sinistra oltre a che a una sindrome depressiva”.
Per effetto di detti postumi egli è stato riconosciuto invalido civile nella misura dell'80%, con un'accertata riduzione significativa della capacità di deambulare autonomamente ( con appoggio di due stampelle) ; del resto l'impossibilità a mantenere una posizione eretta risulta confermata anche della restante documentazione medica in atti , così' come la paresi facciale sinistra ( certificati APS
28.11.17 e del 15.2.18 ).
Non coglie nel segno l'osservazione di pare secondo cui le patologie di cui risulta affetto sono Per_1 attestate solo da documentazione risalente nel tempo: invero, a seguito del riconoscimento , nel
2017 , di invalidità civile, è stato sottoposto ad altre visite da parte della Asp che non danno Per_1 atto di alcun miglioramento;
del resto la tipologia e la gravità delle patologie non lasciano spazio per ipotizzare una regressione delle stesse. Ed ancora ,dalla documentazione in atti emerge che, per effetto dei postumi riportati in esito al sinistro, soffre di una sindrome depressiva “con marcata compromissione della capacità Per_1 progettuale e delle spinte volitive” .
Infine , la gravità dei postumi riportati dall'uomo - quantificati dal CTP in un danno biologico pari al 70%- è confermata dall'entità della somma liquidata in sede transattiva dalla compagnia , pari a
520.000.
Ciò detto, accertato il fatto storico generatore del danno riflesso , in ordine al regime probatorio di tale tipologia di danno subito dai congiunti in conseguenza delle lesioni – in questo caso gravissime- patite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia, occorre premettere che , come più volte ribadito dalla Corte di legittimità “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità
(già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera
e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022). Vanno poi considerate distintamente le varie posizioni e valutare se sia stato individuato il criterio appropriato da seguire per quantificare il danno, se dovuto.
Alla luce dei principi appena enunciati sussiste una “ presunzione di afflittività in favore dei prossimi congiunti, tanto più se, come in questo caso, conviventi.
Ora, nel caso di specie, può ritenersi provato il danno non patrimoniale patito dalla , sia Pt_1 nella sua componete morale che in quella c.d esistenziale ( sub specie stravolgimento delle abitudini di vita) tenuto conto:
- dello stretto legale di parentela esistente tra la vittima primaria e quella secondaria ( coniugio);
- della convivenza tra i due, da cui desumere che la sia quella che ordinariamente si Pt_1 occupa dell'assistenza del marito;
- della gravità dei postumi riportati ( è invalido civile all'80%) e della di lui acclarata Per_1 incapacità di deambulare autonomamente ( mentre è rimasta indimostrata la asserita incapacità ad avere rapporti sessuali);
- della documentazione medica in atti attestante lo stato depressivo della donna, che , sebbene non possa essere utile ai fini della liquidazione del danno biologico ( a cui l'attrice ha rinunciato avendo richiesto espressamente di non dare seguito alle disposte operazioni peritali) può essere presa in considerazione ai fini della prova del danno non patrimoniale .
Accertato l'an debeatur ai fini della quantificazione liquidazione del danno deve farsi riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma che, a differenza di quelle milanesi, prevedono specificamente idonee modalità di quantificazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. ( cfr Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023 “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal
2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”)
Venendo alla quantificazione del danno appare equo determinarlo sulla base delle tabelle di Roma del 2023 nell'importo di euro 108.500.
I punti da attribuire invero sono pari a 31 ( 20 punti per coniuge , 6 età del danneggiato e 5 età della vittima secondaria da risarcire) Detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei soggetti tenuti all'assistenza, in questo caso 1, e quindi pari a 1 per un totale di 31 punti.
Il punto tabellare da adottare è pari a € 5000 compresivi della componente morale ( 3000) e dinamico relazione (2000) ; al riguardo, va rilevato che parte attrice ha allegato che è Per_1 percettore di sussidio senza specificare , come era suo onere, essendo tale dato rilevante nelle tabelle romane ai fini della determinazione del punto di danno dinamico relazionale , di quale sussidio si tratti;
sicchè la carenza assertiva in punto di tipologia di sussidio ( se mera indennità di accompagnamento , che darebbe diritto a una quantificazione del valore punto prossima al massimo e o riconoscimento di un sussidi specifici per una assistenza fissa nella misura corrispondente al salario di una badante per sette giorni lavorativi a settimana, che darebbe diritto al minino) , impone di prendere come punto di riferimento il valore minimo per la componente dinamico relazionale , pari di euro 2000 .
Pertanto, la somma dovuta è quella su indica di euro 108.500 in valori attuali ( 31X 5000 X 70%) ,
Quanto alla individuazione della percentuale di danno biologico patito dalla vittima primaria, può aversi riguardo alla quantificazione operata dal CTP di parte convenuta posto che la stessa:
- si basa su un esame obiettivo del danneggiato , sull'esame della documentazione medica pure versata in atti , che conferma la correttezza dell' esame obiettivo reso dal tecnico di parte;
- fonda la valutazione sulle tabelle comunemente utilizzate procedendo ad una valutazione complessiva dei postumi ( cfr pag. 6 CTP)
Per altro , la compagnia non ha mosso alcun rilievo specifico – ma solo contestazioni generiche rese con frasi di stile - in ordine alla quantificazione della percentuale di danno biologico in capo al
, la cui correttezza appare confermata dalla entità della somma liquidata in sede transattiva. Per_1
L'importo sopra riconosciuto deve essere devalutato alla data dell'illecito ( EURO € 89.521,45 e rivalutati ad oggi con applicazione degli interessi al saggio legale ( 1284 c 1 cc) anno per anno applicabile sulla somma via via rivalutata, pervenendosi così ad euro € 119.949,55 ( di cui€
30.428,55 per Rivalutazione e Interessi)
Non può essere invece adottato quale parametro equitativo del ristoro del danno da ritardo il tasso di interesse di cui all'art 1284 cc comma 4 .
Invero , sotto il primo aspetto, quello del criterio di liquidazione del danno da ritardo sub specie interessi compensativi, l'applicazione del tasso di cui al comma 1, appare del tutto satisfattiva rispetto alle esigenze di ristoro del danno da indisponibilità della somma, in assenza di allegazioni in ordine ad un maggior danno. In ogni caso ed il linea più generale va evidenziato che la funzione assegnata al riconoscimento dei cd superinteressi di cui all'art. 1284 cc comma 4 quella deflattiva del contenzioso, mirando la norma all'abbattimento dell'arretrato delle cause civili pendenti,
Dalla ratio della norma discende che l'applicazione dei superinteressi debba essere circoscritta al caso in cui il debitore sia in grado, prima del giudizio, di conoscere l'importo della somma oggetto della sua obbligazione pecuniaria;
in tali casi invero , non essendo noto ex ante l'importo da corrispondere manca
“ lo spazio entro il quale gli interessi maggiorati possono assolvere alla loro funzione compulsoria all'adempimento. L' applicazione dei superinteressi all'intero campo delle obbligazioni pecuniarie non già soltanto al più ristretto novero delle obbligazioni inadempiute finirebbe per torcere la finalità della norma, rendendola uno strumento di dissuasione dal ricorso alla tutela giurisdizionale, con l'inevitabile lesione del diritto costituzionale di difesa in giudizio. Il presunto danneggiante potrebbe essere indotto ad assecondare le richieste di controparte e a non sostenere le proprie ragioni in giudizio dinanzi alla prospettiva della condanna anche a interessi in misura così gravosa per l'intero arco temporale del giudizio. Per di più, con una beffarda eterogenesi dei fini, l'estensione generalizzata degli interessi maggiorati rischia di sollecitare il contenzioso, per lo meno dal lato di colui che invoca il pagamento di una somma di danaro il quale, abbagliato dalla prospettiva di poter ottenere anche più di quel che il titolo del suo diritto gli attribuisca, potrebbe imboccare subito la via giudiziaria, non coltivando le possibilità transattive o quelle offerte dagli altri modi di risoluzione delle controversie alternative al giudizio. L'applicazione generalizzata degli interessi maggiorati, anche alle obbligazioni a determinazione giudiziale, renderebbe l'aggravamento del tasso di interessi una sorta di pena privata volta a sanzionare la condotta che genera l'obbligazione pecuniaria, il che contrasta con lo spirito e la lettera dell'art. 1284 c.c. (F. Piraino, Sugli interessi moratori su crediti litigiosi. Note a margine della sentenza delle Sezioni unite n. 12449 del 2024, in Accademia, 2024).
Ne consegue che l'ambito di applicazione dell'art 1284 c 4 cc è limitato ai crediti liquidi o di facile e pronta liquidazione.
Invero , come detto. non può imporsi al debitore il pagamento di interessi ad un tasso significativamente più elevato di quello di cui al comma 1 , laddove, come nei casi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano, egli non possa conoscere, prima del giudizio, l'importo che è tenuto a corrispondere .
Tale conclusione, per altro, trova conforto anche nella sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte ive si specifica che l'applicabilità dell'art 1284 c 4 va esclusa i «crediti non preesistenti al processo» tra quelli «per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione».
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro € 11.282,40 determinate sulla base dei valori medi previsti per lo scaglione sino a 260.000 , in ragione del decisum , abbattuti del 20% in ragione dell'attività processuale in concreto svolta
PQM
Il Tribunale di Palermo Sezione III Civile Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice:
- Condanna la e in solido al pagamento in favore di Controparte_6 Controparte_3
di euro € € 119.949,55, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
Parte_1
- Condanna la e in solido al pagamento in favore Controparte_6 Controparte_3
dell'Erario , stante l'ammissione della attrice al Patrocinio a spese dello Stato , delle spese di lite che liquida in euro € 11.282,40 per compensi oltre spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge se dovuti, con distrazione delle spese liquidate in favore del ui procuratore dichiaratosi antistatario Palermo il 18.9.25
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.