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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 3687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3687 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17944/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17944/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Selena Ricca Parte_1
ATTORE contro
con il patrocinio dell'avv. Vittorio Pesavento CP_1
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta
- pronunziare sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Sant'Ambrogio di Torino (TO) in data 12 giugno 2010, ivi regolarmente trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile (atto n. 2, Parte I, anno 2010);
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente la annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1 SANT'AMBROGIO DI TORINO, il 12/06/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANT'AMBROGIO DI TORINO (atto n. 2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
pagina 1 di 2 Dal matrimonio è nato un figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 26/02/2021.
Con ricorso depositato il 16/10/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Parte convenuta si costituiva aderendo alla domanda di divorzio.
Il Giudice assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione delle conclusioni.
Le parti insistevano per la sola pronuncia di divorzio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Non sono state spiegate ulteriori domande.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANT'AMBROGIO DI TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 24.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17944/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Selena Ricca Parte_1
ATTORE contro
con il patrocinio dell'avv. Vittorio Pesavento CP_1
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta
- pronunziare sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Sant'Ambrogio di Torino (TO) in data 12 giugno 2010, ivi regolarmente trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile (atto n. 2, Parte I, anno 2010);
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente la annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1 SANT'AMBROGIO DI TORINO, il 12/06/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANT'AMBROGIO DI TORINO (atto n. 2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
pagina 1 di 2 Dal matrimonio è nato un figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 26/02/2021.
Con ricorso depositato il 16/10/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Parte convenuta si costituiva aderendo alla domanda di divorzio.
Il Giudice assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione delle conclusioni.
Le parti insistevano per la sola pronuncia di divorzio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Non sono state spiegate ulteriori domande.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANT'AMBROGIO DI TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 24.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
pagina 2 di 2