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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/07/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gaetano CAMPO Presidente
Paolo TALAMO ConIGliere
Silvia BURELLI ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F.: ) nata a [...], in data [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Tambasco (C.F: ) con studio in CodiceFiscale_2
Milano, Via Vigoni, 5, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di legge presso il numero di fax 02/58.32.61.61 o presso l'indirizzo pec Email_1
ed elettivamente domiciliata presso il suddetto studio in forza della procura in atti
Parte appellante contro
(cod. fisc. TR C.F._3
p. iva n. ), con sede in NO (Pd) via T. Vecellio n. 12, in persona del titolare pro P.IVA_1
tempore, IG. , nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli TR
avvocati Massimo Juliano (cod. fisc. ) e Federica Camani (cod. fisc. C.F._4
) del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in C.F._5
Padova, via N. Tommaseo n. 50, giusta procura in atti, i quali hanno dichiarato di voler ricevere tutte
1 le comunicazioni all'indirizzo pec e Email_2
Email_3
Parte appellata e appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 512/2023 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: licenziamento per superamento del periodo di comporto
Conclusioni:
Per parte appellante:
“Nel merito
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e di diritto svolti nel presente ricorso, la sussistenza di una condotta vessatoria posta in
essere ai danni della ricorrente, nonché di un ambiente di lavoro nocivo, con riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e
la (già ) a decorrere dalla fine dell'anno 2014 TR Controparte_2
o dalla diversa data di giustizia accertata e conseguentemente la responsabilità cumulativamente e solidalmente in via contrattuale ex
art. 2087 c.c.– 1218 c.c. – e 1453 c.c., nonché ex art. 28, comma 1, d.lgs. 81/2008 e in via aquiliana ex art. 2043 e 2049 c.c. della
(già ) e, per l'effetto, TR Controparte_2
- Condannare cumulativamente in via contrattuale ex art. 2087 c.c. – 1218 c.c. – 1453 c.c. – art. 28, comma 1, d.lgs. 81/2008 ed in via
aquiliana ex art. 2043 c.c. - 2049 c.c. la resistente (già TR Controparte_2
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento a favore della ricorrente di tutti i danni patrimoniali e
[...] non patrimoniali patiti e patendi alla data di pronuncia della sentenza, da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 500.000,00, o nella
misura maggiore o minore di giustizia accertata, conto tenuto dei parametri dedotti ed allegati nel presente atto, il tutto oltre interessi e
rivalutazione dal fatto al saldo
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente in data 21.06.2021 per i motivi di fatto e di diritto esposti in
narrativa e, conseguentemente, condannare ex art. 8 L. 604/66 la resistente alla TR riassunzione della ricorrente nell'originario posto di lavoro o, in alternativa, al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto, in ogni caso non inferiore a 2,5 mensilità, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin
d'ora anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”
Per parte appellata e appellante incidentale:
“IN VIA PRELIMINARE:
1. Accertato e dichiarato che il ricorso in appello non è motivato in modo chiaro, sintetico e specifico e, quindi, è privo dei requisiti previsti
dall'art. 434 c.p.c., dichiarare l'inammissibilità del ricorso stesso per tutte le ragioni di cui in narrativa.
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE:
- Accertata e dichiarata l'insussistenza e, comunque, la genericità delle lamentate condotte vessatorie datoriali e del nesso causale tra le
2 stesse ed il presunto danno lamentato dalla ricorrente, rigettare il ricorso in appello perché infondato in fatto ed in
diritto e, comunque, non provato, per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo
grado;
- accertata e dichiarata l'erronea, generica e, in ogni caso, del tutto sproporzionata quantificazione del danno ex adverso operata e
l'illegittimo ricorso alla valutazione equitativa del Giudice per tutte le ragioni di cui in narrativa, rigettarsi l'avversa richiesta risarcitoria
perché infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, perché carente di qualsivoglia supporto probatorio;
- accertata e dichiarata la legittimità del licenziamento irrogato alla dipendente per avvenuto superamento del periodo di comporto,
rigettare tutte le relative pretese risarcitorie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- accertata e dichiarata la responsabilità dell'appellante per lite temeraria ex art. 96, co. III, c.p.c., condannare la Parte_1 medesima al pagamento a favore di parte appellata della somma di € 10.000,00 o altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia
o secondo equità.
IN SUBORDINE:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, limitare in ogni caso il risarcimento del danno spettante
alla ricorrente ad importi del tutto inferiori a quelli quantificati nel ricorso avversario, all'occorrenza anche alla luce delle risultanze di una
CTU medico-legale.
IN VIA INCIDENTALE:
Riformare la sentenza di primo grado nel capo in cui statuisce la compensazione delle spese di lite per tutte le ragioni di cui alla narrativa
del presente atto e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, quantificate nell'importo
di € 15.294,00, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge o, in altra somma, maggiore o minore, ritenuta congrua e di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze del procedimento.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande di Pt_1
, volte ad accertare l'illegittimità del licenziamento intimatole da
[...] TR
(il fratello della ricorrente), per superamento del periodo di comporto. Ha,
[...]
altresì, compensato tra le parti le spese di lite.
1.1. La IG.ra è stata dipendente della ditta individuale CP_1 Controparte_2
dal 1°.12.1997, con contratto a tempo indeterminato e parziale, inquadrata quale
[...]
impiegata nel 4° livello del CCNL Metalmeccanici Artigiani. Dal 27.5.2016 il rapporto di lavoro veniva trasferito alla ditta individuale , in quanto il IG. TR
– fratello della IG.ra – subentrava nella titolarità e nella TR Parte_1
gestione aziendale a seguito di donazione dell'azienda da parte dell'originario titolare CP_2
(padre di e ). In data 23.6.2021 veniva comunicato alla lavoratrice il Pt_1 TR
licenziamento per superamento del periodo di comporto. La lavoratrice ha impugnato il
3 licenziamento in data 4.8.2021 e ha instaurato la presente causa, lamentando di aver subito condotte vessatorie/mobbizzanti asseritamente causa delle sue assenze dal lavoro.
1.2. Il primo giudice ha rigettato le domande della IG.ra . CP_1
Ha ritenuto che non risulta provata l'asserita volontà di estromettere la ricorrente dall'azienda familiare, a seguito del subentro del fratello nella sua gestione.
Ha rilevato che non è provato il nesso causale tra le lamentate condotte vessatorie/mobbizzanti e la sindrome ansioso depressiva di cui è portatrice la IG.ra . Ha CP_1
osservato che è emersa in atti la sussistenza di “una certa costrittività organizzativa”, per il cambio di postazione lavorativa e per i rapporti con i responsabili aziendali, ma non è stato dimostrato che ciò fosse conseguenza di un disegno persecutorio.
Ha evidenziato che non sono stati provati il demansionamento, i pretesi danni non patrimoniali sofferti a causa delle asserite condotte mobbizzanti, la responsabilità del datore di lavoro.
Ha compensato le spese di lite, ritenendo un tanto coerente con i principi di “solidarietà
sociale” alla base del processo del lavoro e con i rapporti di parentela tra le parti.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la IG.ra sulla base di CP_1
quattro motivi. Ribadisce, in particolare, che, dal 2014, il fratello divenuto inidoneo alle CP_1
mansioni di operaio a seguito di un infortunio, veniva adibito all'ufficio amministrativo dell;
da quel momento, ella ha iniziato a subire, da parte del fratello, rigidi controlli, TR
che determinavano ritardi nella gestione delle pratiche, nonché condotte ostruzionistiche e vessatorie;
dall'ottobre 2015, essendosi rifiutata di sottoscrivere una rinuncia ai propri diritti successori sull'azienda familiare, riceveva varie contestazioni disciplinari pretestuose;
dal
31.8.2016, a causa di una “sindrome ansioso depressiva reattiva”, iniziava ad assentarsi per malattia sino al licenziamento per superamento del periodo di comporto.
2.1. Con il primo motivo di appello, la lavoratrice ha impugnato la sentenza per omessa applicazione/errata interpretazione degli artt. 2087 c.c. e 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008. L'appellante lamenta che il primo giudice non ha riconosciuto la sussistenza del mobbing. Osserva che il
Tribunale ha valutato il caso di specie alla luce della nozione giurisprudenziale di mobbing,
4 escludendone la sussistenza, ma non ha attribuito rilevanza giuridica alle singole condotte vessatorie. Evidenzia che la sentenza impugnata contrasta con il più recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui è configurabile la responsabilità del datore di lavoro per un “ambiente
stressogeno” anche in assenza di un disegno persecutorio. Sostiene che, nel caso di specie, l'intento persecutorio si può comunque evincere dalla pluralità di condotte vessatorie reiterate e dalle molteplici contestazioni disciplinari infondate.
2.2. Con il secondo motivo di appello, la lavoratrice ha impugnato la sentenza per errata e/o omessa ripartizione dell'onere probatorio ex artt. 2697 e 1218 c.c..
L'appellante evidenzia che è sufficiente che il lavoratore provi la sussistenza di un ambiente lavorativo “stressogeno” mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver fatto il possibile per evitare il danno ex art. 1218 c.c..
2.3. Con il terzo motivo di appello, la lavoratrice ha impugnato la sentenza per mancata ammissione delle richieste istruttorie rilevanti ai fini della decisione.
2.4. Con il quarto motivo di appello, la lavoratrice ha impugnato la sentenza in punto spese,
evidenziando che all'accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello, deve seguire anche la riforma del capo relativo alle spese di lite.
3. Si è costituita la ditta TR
chiedendo il rigetto dell'appello avversario e proponendo, a sua volta, appello incidentale. Precisa
che già la ditta aveva contestato alla lavoratrice Controparte_2
comportamenti disciplinarmente rilevanti, adottando in due casi il provvedimento disciplinare del richiamo scritto, e che la lavoratrice non ha mai rappresentato al titolare della ditta il suo malessere.
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c., in quanto l'atto consiste in una generica impugnazione dell'intera sentenza senza individuare gli specifici capi impugnati.
3.1. Quanto al primo motivo di appello, la ditta evidenzia che l'onere probatorio grava sul lavoratore che denuncia un'ipotesi di mobbing; rileva che la IG.ra ha effettivamente CP_1
lavorato alle dipendenze della ditta gestita dal fratello soltanto per pochi mesi;
osserva che dalla documentazione medica prodotta non si evince alcun elemento tale da configurare l'allegato
mobbing né la sussistenza del nesso causale tra la patologia e l'ambiente lavorativo;
ribadisce che
5 la pretesa risarcitoria è totalmente priva di supporto probatorio e comunque spropositata;
ribadisce la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, stante il periodo di assenza di quasi 5 anni.
3.2. Quanto al secondo motivo di appello, l afferma la correttezza della TR
sentenza impugnata ed evidenzia che incombeva sulla lavoratrice l'onere di provare l'esistenza del danno alla salute, la nocività dell'ambiente di lavoro, il nesso causale tra l'una e l'altra.
3.3. Quanto al terzo motivo di appello, l ne rileva l'inammissibilità – TR
trattandosi di questione conseguente al secondo motivo di appello – e comunque l'infondatezza.
3.4. In via di appello incidentale, l ha impugnato la sentenza in punto spese TR
di lite. Lamenta che il primo giudice ha compensato le spese benché controparte sia stata totalmente soccombente e non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c.. Chiede, pertanto, la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite in forza del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Infine, la ditta chiede la condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.
in quanto la lavoratrice ha abusato dello strumento processuale stante l'evidenza della inconsistenza giuridica e/o palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
4. All'udienza del 3.7.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di conIGlio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello principale e l'appello incidentale sono infondati e devono essere rigettati per le dirimenti ragioni che seguono che assorbono ogni ulteriore questione.
5.1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dall . TR
L'appello principale, invero, pur presentando carenze allegatorie, v. infra, non risulta inammissibile, in quanto consente di comprendere quali sono i capi e i punti della sentenza impugnati e, in linea generale, per quali ragioni.
Tuttavia, la formulazione dei motivi di appello principale non è sufficientemente puntuale da condurre alla riforma della sentenza, sicchè l'appello principale deve essere rigettato nel merito.
6. Quanto all'appello principale, la Corte osserva quanto segue.
6 6.1. I motivi di appello principale sono suscettibili di essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, e risultano infondati.
6.2. Le rationes decidendi della sentenza impugnata si possono riassumere come segue: il primo giudice non ha ritenuto provati né i comportamenti vessatori, né il nesso di causalità rispetto alla sindrome ansioso depressiva di cui la è portatrice. In particolare, il primo giudice CP_1
afferma, sì, che dai documenti versati in atti emergerebbe una “certa costrittività organizzativa”
dovuta al cambio di postazione lavorativa e ai rapporti con i responsabili aziendali, ma afferma,
altresì, che non è provato che “tale circostanza fosse conseguenza di un piano mobbizzante o
piuttosto dovuto alle specificità caratteriali della ricorrente o di altri colleghi, parenti o superiori. Non
è risultato inoltre che la postazione lavorativa riservata al ricorrente fosse stata creata ad arte per
tenere sotto pressione la stessa e così logorarla psicologicamente. Non è possibile pertanto
collegare le ulteriori conseguenze negative subite dal ricorrente a causa della patologia depressiva
diagnosticata all'ambito lavorativo e precisamente al denunciato mobbing. Peraltro le difficoltà
relazionali tra determinati soggetti, che negli ambienti di lavoro possono costituire un dato
percentualmente fisiologico, non possono inferire circa la sussistenza per ciò solo di un
comportamento vessatorio e mobizzante.” In altri termini, il primo giudice ha ritenuto che non vi è
prova del fatto che abbia subito veri e propri comportamenti vessatori e non si sia Parte_1
trattato, piuttosto, di difficoltà relazionali, fisiologiche nell'ambiente di lavoro. Il primo giudice ha specificamente preso posizione anche sulle istanze istruttorie (pag. 6 della sentenza),
evidenziandone l'inammissibilità per genericità.
6.3. A fronte di tale iter argomentativo, l'appello, in sostanziale violazione dell'art. 434 c.p.c.,
non indica in modo specifico sotto quale profilo il giudice abbia errato nel ritenere insussistenti i presupposti del mobbing (e finanche di singole specifiche condotte illecite produttive di danno) e/o abbia errato nel ritenere inammissibili i capitoli di prova.
In particolare, partendo da quest'ultimo profilo, la , nell'appello, si limita a richiedere CP_1
l'ammissione dei capitoli di prova formulati in narrativa. Tuttavia, tali capitoli contengono allegazioni generiche e non condotte specifiche, sia sul piano della descrizione dei comportamenti, sia sul piano della loro collocazione temporale (in cosa consisterebbe il “supercontrollo” subito? In che modo
7 l'appellante sarebbe stata umiliata e denigrata nella sua professionalità? Quali mail sarebbero state cancellate e quali documenti le sarebbero stati sottratti? Quali errori commessi durante la sua assenza dal lavoro avrebbero vanificato il suo lavoro di un anno? V. pag. 5 ss. dell'appello).
A fonte di tale genericità non vi sono nemmeno elementi per ritenere che la abbia CP_1
allegato in modo puntuale che il datore di lavoro abbia colposamente ignorato la sussistenza di un ambiente lavorativo stressogeno (v. pag. 23 ss. appello). Come detto, lo stesso primo giudice non ha chiaramente accertato una situazione di costrittività organizzativa, perché, pur avendo utilizzato tale locuzione, ha affermato che non sono stati allegati elementi tali da escludere che la vicenda si inquadri in un contesto di mera conflittualità fisiologica in un ambiente di lavoro. Comunque, ha chiaramente escluso che sia stato provato il nesso di causa con la patologia lamentata.
In altri termini, l'appello, omettendo di “dialogare” con la sentenza, non indica né sotto quale profilo i capitoli di prova, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dovrebbero – in tesi dell'appellante – essere considerati specifici e dunque ammissibili, né sotto quale profilo dovrebbe ritenersi che le allegazioni sulla sussistenza di una condotta mobbizzante/di singole condotte illecite tenute dal datore di lavoro, nonché del nesso di causalità tra condotte e danno, siano specifiche e siano state provate.
6.4. Questa Corte ritiene, inoltre, che il primo giudice non abbia errato nel riparto degli oneri allegatori e probatori. Si richiama sul punto la recente sentenza Cass. n. 29400/24: “Le ipotesi di
mobbing costituiscono violazioni dell'art. 2087 c.c. e, quindi, integrano fattispecie di responsabilità
contrattuale che si caratterizzano, rispetto alle altre infrazioni del menzionato art. 2087 c.c., per il
fatto di assumere rilievo principalmente in presenza di una serie di condotte legittime del datore di
lavoro unificate da un intento persecutorio le quali, nonostante la formale correttezza dell'operato
del detto datore, rappresentano, comunque, proprio in ragione di tale intento, un inadempimento agli
obblighi derivanti dal citato art. 2087 c.c….
Il lavoratore che lamenti la violazione della prescrizione dell'art. 2087 c.c. è tenuto, sul piano della
ripartizione dell'onere probatorio, a riscontrare il fatto costituente inadempimento dell'obbligo in
questione nonché il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento stesso ed il danno da lui
eventualmente subito, mentre non è gravato dall'onere della prova relativa alla colpa del datore di
8 lavoro danneggiante;
peraltro, ove denunci la ricorrenza di un'ipotesi di mobbing, egli deve non solo
allegare l'inadempimento datoriale e provare il titolo del suo diritto, il danno asseritamente subito e
il nesso causale fra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato, ma anche dimostrare l'intento
persecutorio di controparte".
Con riferimento al caso concreto, come detto, , secondo il primo giudice, Parte_1
non ha assolto al proprio onere allegatorio (oltre che probatorio) e in grado d'appello non ha spiegato per quale ragione il giudice avrebbe errato nello svolgere tale valutazione. Valutazione che, invero,
non risulta superata dall'appello, ove i capitoli di narrativa, che costituiscono anche capitoli di prova,
sono, come detto, irrimediabilmente generici.
Viceversa, l ha allegato, in particolare, che sin dal 2010 (quando l'impresa TR
era gestita dal padre della ), ella è stata destinataria di contestazioni disciplinari per CP_1
comportamenti negligenti, subendo anche sanzioni disciplinari (richiami scritti). Non risulta che tali sanzioni siano state impugnate. Un tanto contrasta con l'allegazione della , secondo la CP_1
quale il clima in azienda sarebbe mutato con l'assegnazione del fratello all'ufficio Per_1
amministrativo, nel 2014.
6.5. Non vi sono, in definitiva, elementi per ricondurre, nemmeno sulla base di un ragionamento di stampo presuntivo, la sindrome ansioso depressiva diagnosticata alla BO nel
2016 (pag. 6 dell'appello) a comportamenti vessatori/a singole condotte illecite subite in ambito lavorativo. Si rileva, del resto, che, da un lato, le risultanze dei certificati medici ricollegano la sindrome depressiva ad eventi stressanti subiti dalla “dal 2016” (v. passaggio di certificato CP_1
medico riportato a pag. 10 dell'appello), dall'altro lato, la ha allegato che gli stessi CP_1
sarebbero iniziati con l'assegnazione del fratello all'ufficio amministrativo nel 2014. CP_1
Tale incongruenza corrobora la conclusione circa l'inconfigurabilità del nesso di causa tra patologia lamentata e condotte datoriali.
7. Quanto all'appello incidentale, la Corte osserva quanto segue.
7.1. La Corte ritiene corretta la compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice,
non solo in considerazione del contesto familiare in cui si è sviluppata la vicenda, ma anche per le condizioni personali (di salute ed economiche, relative allo stato di disoccupazione) di Pt_1
9 . CP_1
7.2. La Corte ritiene, inoltre, che non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96
c.p.c., non configurandosi un abuso del processo nella mera infondatezza della pretesa conseguente alla genericità delle allegazioni e al mancato assolvimento dell'onere probatorio.
8. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere rigettati.
9. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, in considerazione dei profili di soccombenza reciproca, prevalente in capo a (posto che l ha Parte_1 TR
proposto appello incidentale solo in punto spese di lite), si ritiene equo compensarle per 1/3 e condannare alla rifusione in favore di controparte della residua quota di 2/3, nella Parte_1
misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
10. Considerato che sia l'appello principale che l'appello incidentale sono stati rigettati e sono stati depositati dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1
comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo sia alla parte appellante principale che alla parte appellante incidentale.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) compensa per 1/3 le spese di lite del grado e condanna parte appellante principale alla refusione in favore della appellata della residua quota di 2/3 delle TR
spese di lite del grado che liquida in tale quota in euro 4.630,00 oltre al rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
10 4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante principale e incidentale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per l'appello principale e incidentale a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 3.7.2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Gaetano Campo
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