Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1727/2024 r.g. promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Augusto Palese e C.F._1
Paolo Vianello per mandato e domiciliata come in atti – appellante -
contro nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Laura Semenzato C.F._2
per mandato e domiciliato come in atti – appellato –
e con l'intervento del Procuratore Generale
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Venezia
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
1
Conclusioni per l'appellato
Per l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata e depositata in cancelleria Lunedì 21 ottobre
2024, evocava l'ex convivente avanti la Parte_1 Controparte_1
Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 244/2024 del
Tribunale lagunare (pubblicata il 18 settembre 2024 e notificata in pari data)
che modificando le condizioni del decreto n. 1907/2017 relativamente ai figli nata il [...] e , nato il [...], aveva Per_1 Per_2
disciplinato il diritto di visita secondo le indicazioni delle parti ponendo a suo carico, per il mantenimento dei figli collocati a vivere presso il padre, un assegno di €. 250 per ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre la rivalutazione monetaria ma condannandola alle spese compensate per il 50%.
Lamentava l'errata previsione dell'importo dell'assegno in contrasto con le prove documentali offerte e che avrebbero dovuto indurre alla minor quantificazione e lamentava l'errato addebito delle spese processuali, per la metà, in quanto gravose e determinate in modo errato.
Si costituiva contestando l'appello del quale chiedeva la Controparte_1
reiezione.
2.- Le parti, con scritti del 30 aprile e del 5 maggio 2025, rinunciavano agli atti del giudizio con relativa accettazione a spese compensate.
3.- Osserva il Collegio.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate in quanto l'appellante ha rinunciato agli atti del giudizio e l'appellato ha prestato
2 adesione a spese compensate, il tutto in presenza dei relativi poteri procuratori.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Procuratore Generale, così provvede:
dichiara estinto il giudizio a spese compensate.
Venezia lì 19 maggio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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