Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/05/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 514/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 514/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MALMUSI ALESSANDRA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
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Come segnalato in premessa, il NO ha reperito una diversa dimora, precisamente in Parte_2
Modena, Viale Gramsci n. 122 dove si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica entro il
20/02/2025.
Per_ 2) Le figlie e rimangono in affido condiviso ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale in riferimento alle scelte straordinarie, tenendo conto delle capacità, aspirazioni ed attitudini delle minori e, disgiuntamente, ciascuno nel tempo in cui ha con sé le figlie, in riferimento alle scelte ordinarie. Entrambi i genitori, di conseguenza, si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardano, quali quelli attinenti l'educazione, l'istruzione (scelta dell'indirizzo degli studi, degli istituti scolastici, ecc…), e la salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Per_ 3) I coniugi condivideranno in ugual misura la responsabilità genitoriale su e , e saranno Per_1
pertanto corresponsabili del loro andamento scolastico, della loro educazione, salute, cura e custodia.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé le figlie, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulle minori in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori, espressamente, convengono che le decisioni/scelte straordinarie, quando connotate da urgenza, verranno assunte in via esclusiva dal genitore che in quel momento avrà seco la minore interessata o entrambe le minori interessate, con conseguente legittimazione, per l'effetto, laddove necessario, a sottoscrivere altresì qualsivoglia consenso informato in particolare in ambito medico/sanitario come in ambito scolastico e sportivo, onerandosi di fornire tempestiva comunicazione di ciascuna delle stesse all'altro genitore.
4) Le figlie minori sono collocate e mantengono la residenza anagrafica presso la madre nella casa sita in Modena, Strada Nazionale Canaletto Sud n. 208 che, per l'effetto, viene assegnata alla NOa coi mobili e gli arredi che la compongono e con facoltà per la stessa di disporne Parte_3
liberamente ed autonomamente
5) Sulla frequentazione delle minori con ciascun genitore, le Parti sono d'accordo nel mantenere l'attuale consolidata organizzazione e gestione dei tempi dal momento che risultano adeguati e tutelanti i bisogni e gli interessi della prole, e precisamente:
Per_ a) durante il periodo scolastico il papà accompagnerà e a scuola nei giorni di lunedì, Per_1
mercoledì, giovedì e venerdì (al sabato non vi sono lezioni) mentre la madre si occuperà della loro uscita da scuola.
pagina 2 di 6 b) un fine settimana alternato, quando il sig. le andrà a prendere dalla madre il venerdì sera per Pt_2
portale a scuola (durante il periodo scolastico) o tenerle con sé (cessato/sospeso il periodo scolastico)
e le terrà sino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola o, in caso di mancata frequentazione scolastica (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: per indisposizione, per fine anno scolastico, festività comandate, chiusura delle scuole per altre ragioni) presso l'abitazione materna entro le ore 8:00;
c) ogni settimana le figlie staranno presso e con il padre almeno due giorni infrasettimanali (compreso il pernotto) individuati nel martedì e giovedì, precisamente dalle ore 19,00 sino alle ore 8,00 allorquando le accompagnerà a scuola o, in mancanza dell'impegno scolastico come sopra esemplificato, presso l'abitazione materna entro le ore 8,00;
d) Sono fatte salve le diverse regolamentazioni che di volta in volta i genitori concorderanno, tenendo prioritariamente conto degli interessi e impegni delle figlie. Ognuno dei genitori si obbliga, quando avranno le figlie con sé, a rispettare le abitudini e gli impegni scolastici, parasociali, sociali e di vita delle minori, nonché a garantire loro il diritto ad una crescita serena ed equilibrata e) Vacanze e festività Natalizie: durante il periodo feriale natalizio le figlie trascorreranno col padre il giorno della Vigilia e con la mamma il giorno di Natale. Le altre giornate saranno con la mamma fatto salvo il diritto del padre di vederle e stare con loro secondo il calendario settimanale “ordinario” sopra precisato ai punti b) e c).
f) Ferie estive (decorrenti dalla fine delle scuole sino al loro successivo inizio) e periodo estivo, ciascun genitore usufruirà per intero di due settimane anche consecutive di vacanze esclusive con le figlie, da comunicarsi reciprocamente entro il 30 aprile di ogni anno via mail e/o via chat, e che tengano prioritariamente conto dei consolidati svaghi ed interessi delle figlie nel periodo in esame.
In caso di sovrapposizione dei periodi di vacanza, ad anni pari sceglie il periodo il padre e anni dispari sceglie la madre. E' inteso che in questi periodi di vacanza le frequentazioni settimanali saranno sospese.
g) Durante le vacanze trascorse dalle figlie fuori casa con uno dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile, comunicare il luogo di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, il quale avrà diritto di avere notizie delle figlie, di conferire con le stesse telefonicamente almeno una volta al giorno.
6) Il NO , a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie minori, corrisponderà, Parte_2
mensilmente, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e a seguire, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con valuta fissa e per dodici mesi, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla NOa le cui coordinate sono già note al NO la somma di Euro 300,00 (Euro Parte_3 Pt_2
pagina 3 di 6 150,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a far tempo dall'anno successivo, nel mese della sottoscrizione del ricorso, assumendo a riferimento il coefficiente base dell'anno e del mese di sottoscrizione dello stesso. La somma rivalutata dovrà essere automaticamente versata dal NO omessa ogni preventiva richiesta di rivalutazione ad opera della NOa Pt_2
Pt_3
Ad integrazione del contributo per il mantenimento delle figlie mensilmente dovuto dal padre, il sig.
cede alla sig.ra la propria quota del 50% spettantegli a titolo di Assegno Parte_2 Parte_3
Unico Universale per i figli (cd. AUU), attualmente pari ad Euro 427,60, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 affinchè tale assegno sia percepito al 100% dalla NOa per le figlie sin Pt_3 dall'inizio dell'anno 2025.
7) Ciascuno dei genitori parteciperà, nella quota pari al 50%, al pagamento delle spese straordinarie di necessità e/o opportunità alle figlie, intendendosi e qualificandosi come tali quelle di cui di cui al protocollo 25 settembre 2019 assunto dal Tribunale di Modena, che, per volontà dei genitori, ha da intendersi quivi integralmente trascritto e riportato in ogni sua parte. Dunque sono spese straordinarie le: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
8) E' espressamente convenuto tra i genitori che laddove sia necessario, giusta il suddetto protocollo, il preventivo accordo genitoriale, la proposta di un genitore all'altro dovrà essere formulata per pagina 4 di 6 iscritto, a mezzo Whatsapp, SMS e/o email, etc e l'adesione o meno dovrà essere, del pari, espressa per iscritto dall'altro genitore, a mezzo Whatsapp, SMS e/o email, etc. entro il termine di DIECI giorni dal ricevimento della proposta, con la precisazione che l'eventuale dissenso dovrà essere motivato. In difetto di risposta entro il suddetto termine, il silenzio sarà inteso quale consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che avrà anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
9) Le rate mensilmente dovute per il rimborso del mutuo immobiliare stipulato il 30/12/2019 continueranno ad essere pagate pro quota al 50% cad. da ciascun coniuge.
10) Le Parti danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro, con le pattuizioni di cui alla presente domanda, ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto, e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nella presente domanda congiunta per la separazione personale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
11) Ciascuno dei coniugi attesta di essere integralmente economicamente indipendente e per l'effetto di rinunciare, così come rinuncia, nei confronti dell'altro e viceversa, a qualsivoglia contributo nel proprio personale mantenimento.
12) I NOi e si prestano reciproco consenso al rilascio (e successivi Parte_3 Parte_2
rinnovi) di valido documento di espatrio per ciascuno di essi, come del pari al rilascio (e successivi rinnovi) di valido documento di espatrio per le minori, impegnandosi, a tale fine, alla sottoscrizione di ogni eventuale, ulteriore, documentazione necessaria allo scopo. Il/ i documento/i validi per l'espatrio delle minori verranno custoditi dalla e presso la NOa . Parte_3
13) Le spese legali vengono fronteggiate nella misura del 50% da ciascuno dei coniugi.
14) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 5 di 6 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
PARMA (PR) il 31/03/1980
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 5 maggio 2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BERGAMO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2011 Atto n. 103 Parte II Serie C
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 7/05/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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