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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 894/2023 del R.G.A.C. pendente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), nella Parte_1 C.F._1 qualità di amministratore di sostegno di nato a [...] il Controparte_1
25.07.1946 (C.F. ), rappresentato e difeso da sé medesimo nonché C.F._2 dall'Avv.to Umberto Stellaro (C.F. ); C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA ), in persona dei legali Controparte_2 P.IVA_1 rappresentanti p.t., rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Alessandro Barbaro
(C.F. ; C.F._4
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di OR UN n. 1751/2022 del
14/07/2022.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in qualità di amministratore di sostegno di ha proposto Parte_1 Controparte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di OR UN, n. 1751/2022, pubblicata in data 14/07/2022 la quale, rigettando l'opposizione da lui effettuata al decreto ingiuntivo n.
1 1562/17, emesso dal Tribunale di OR UN in data 5.09.2017, ne disponeva la conferma condannandolo, altresì, al pagamento delle spese di lite.
L'appellante, pertanto, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata di: “1)IN VIA
PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata EX ART. 283 C.P.C e dunque dell' opposto Decreto Ingiuntivo n.
1562/2017, emesso dal Tribunale di OR UN, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto ed in particolar modo – per quanto riguarda il fumus boni juris- la nullità del finanziamento de quo e/o comunque della clausola degli interessi dovuta al superamento- per tabulas- del tasso soglia come riportato nel contratto di finanziamento (19,06%) e come accertato anche nella CTU espletata nel corso del Giudizio di I grado( 19,03% valore usuraio pure al netto della somma di 16,00 euro contestata poiché non include invece, nel calcolo, la somma di euro 74,80 per spese di incasso e gestione pratica chiaramente indicate alla pg. 9 del contratto). Per quanto invece concerne il periculum in mora, è d' obbligo ricordare le precarie condizioni di salute di esso – paziente Controparte_1 dializzato V stadio di insufficienza renale- ( ampiamente riferite e descritte anche nel certificato domanda INPS del 19.06.2016 allegato alla memoria ex art 183 IV comma n. 2 del Giudizio primo grado), nonché quelle economiche e patrimoniali sopra descritte, con enorme esposizione debitoria dell' appellante e del suo reddito a cavallo della soglia di povertà la cui ulteriore riduzione, pure in via indiretta con una esecuzione mobiliare, comporterebbe conseguenze irreparabili.
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1751/2022- del TRIBUNALE
DI TORRE ANNUNZIATA, Giudice Dr.ssa Carpinelli Mariacristina, Rg. 6587/2016, depositata in data 14.07.2022, pubblicata in pari data e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
1. Accertare e dichiarare, ex art.1418 c.c. la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell' art. 643 c.p. e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1562/2017, emesso dal Tribunale di
OR UN;
2. In via gradata accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.1425 c.c., la annullabilità e/o comunque la inefficacia del contratto di finanziamento ex art. 427 ultimo comma c.c. e ex art. 428 c.c. per tutte le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1562/2017, emesso dal Tribunale di OR UN;
3. Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c. co. 2, c.c, la violazione delle norme sulla applicazione degli interessi e per l'effetto;
4. Dichiarare nullo e/o inefficace ex art 1418 c.c. il contratto di finanziamento de quo per violazione anche della norma penale di cui all'art. 644 c.p. con consequenziale dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto;
2 5. Solo in subordine e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle predette domande, dichiarare ex art. 1815 comma 2 c.c. la nullità e/o l'inefficacia della clausola contrattuale degli interessi c.c. che in misura alcuna saranno dovuti dall'opponente;
6. Dichiarare nullo e/o inefficace per violazione degli artt. 1175, 1375 e 1366 c.c. il contratto di finanziamento de quo con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto;
In via riconvenzionale
1. Accertata e dichiarata, ex art.1418 c.c. la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell' art. 643 c.p. condannare la alla restituzione in pro di esso CP_2 opponente della somma già versata da esso alla pari ad euro € 4.166,40( CP_1 CP_2 cfr pg. 12 elab. Peritale) oltre interessi e rivalutazione o della diversa somma che l' Ill.mo
Giudice riterrà di Giustizia oltre interessi e rivalutazione;
2. Accertata e dichiarata, ai sensi dell'art.1425 c.c., la annullabilità e/o comunque la inefficacia del contratto di finanziamento ex art. 427 ultimo comma c.c. e ex art. 428 c.c. per tutte le motivazioni di cui in narrativa condannare la alla restituzione CP_2 in pro di esso opponente della somma già versata da esso alla pari ad CP_1 CP_2 euro € 4.166,40( cfr pg. 12 elab. Peritale) oltre interessi e rivalutazione o della diversa somma che l' Ill.mo Giudice riterrà di Giustizia oltre interessi e rivalutazione;
3. Previa declaratoria ex art. 1815 comma 2 c.c., della nullità del contratto e/o della inefficacia della clausola contrattuale degli interessi, condannare la Controparte_2 alla restituzione della somma già versata dal alla appellata, oltre interessi e CP_1 rivalutazione e/o conguaglio del credito ( ovviamente al netto degli interessi non più dovuti) con la detta somma pari ad euro € 4.166,40 oltre interessi e rivalutazione, già versata alla appellata ( come calcolato da CTU alla pg. 12 dell' elaborato peritale su indicazione del
Giudice di prime cure);
4. Previa declaratoria di nullità del contratto per inadempimento della CP_2
per violazione degli artt. 1175, 1375 e 1366 c.c. e dunque del principio di buona fede
[...] nella concessione del credito de quo per le ragioni ampiamente sopra esposte nonché già precisate negli atti di causa, condannare la predetta al ristoro in pro Controparte_2 di esso , della somma già versata alla pari ad euro € 4.166,40( Controparte_1 CP_2 cfr pg. 12 elab. Peritale) oltre interessi e rivalutazione o della diversa somma che l' Ecc.ma
Corte riterrà di Giustizia oltre interessi e rivalutazione, oltre il danno non patrimoniale per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione, anche secondo equità, da parte dell'
Ecc.mo Corte .
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione agli avvocati antistatari”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la contestando Controparte_2 la fondatezza dell'appello, di cui hanno chiesto il rigetto.
3 All'udienza del 1.07.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al
28.05.2025; all'udienza del 28.05.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 4.06.2025; all'udienza del 4.06.2025, di cui è stata, nuovamente, data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione. In conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del 28.05.2025 ed alla successiva udienza del 4.06.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto
112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2010), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2. Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 4.6.2025
Il Consigliere relatore il Presidente
Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi
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