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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/10/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Genova riunita in camera di consiglio e così composta Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 934/2024 promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to SILVESTRI MATTEO presso il cui studio è Parte_1 elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
IN QUALITA' DI MADATARIA DI Controparte_1 [...]
rapp. e difesa dall'Avv.to FERA FRANCESCO presso il Controparte_2 cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 17/09/2025
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 tardiva al decreto ingiuntivo ottenuto da n. 4063/2008 del Tribunale di CP_3
Genova, chiedendo di accertare e dichiarare che ella nulla doveva per la fideiussione sottoscritta in data l 7/11/2003 in favore di nei confronti di CP_4 CP_5
L'attrice deduceva:
- che il decreto ingiuntivo era stato emesso soltanto nei confronti e CP_4 CP_6
e non anche nei suoi confronti (difesa poi abbandonata);
[...]
- che il titolo era prescritto;
- che mancava la prova dell'avvenuta cessione del credito da alla Controparte_7 società di cui l'attuale convenuta era mandataria;
- che la propria obbligazione di garante era estinta ai sensi degli artt. 1955- 1957 c.c.
1 Si costituiva parte opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 2397/2024, pubblicata il 12/09/2024, il Tribunale di Genova così decideva:
“RIGETTA l'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo indicato Parte_1 nella motivazione, che conferma.
CONDANNA l'opponente a pagare alla controparte le spese di lite, che liquida in 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dall'opposta.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello parte opponente in primo grado, la quale formulava i seguenti motivi di impugnazione:
1. VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C. OMESSA MOTIVAZIONE;
VIOLAZIONE ART. 2697 C.C. ONERE PROVA;
2. OPPOSIZIONE TARDIVA AL D.I.
A) VIOLAZIONE ARTT. 1469 BIS – SEXIES C.C.
B) VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C. SU DOMANDA NULLITÀ
C) VIOLAZIONE ART. 2697 C.C. NELL'OPPOSIZIONE A D.I.
3. SPESE DI LITE
A) VIOLAZIONE PRECLUSIONI ASSERTIVE SU DOMANDA NUOVA
B) - IN SUBORDINE - VIOLAZIONE ARTT. 91, 92 E 112 CPC
C) IN OGNI CASO VIOLAZIONE D.M. 55/2014 E S.M.I.
Si costituiva parte appellata chiedendo di rigettare l'appello in quanto infondato, con conferma dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza del 03/03/2025 il Consigliere Istruttore, rilevata la ritualità del contraddittorio e che trattavasi di causa di ridotta complessità, fissava udienza al 11.06.2025 per precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza depositata il 04/07/2025 il Consigliere Istruttore, lette le note di trattazione scritta mediante le quali le parti avevano precisato le conclusioni , visto l'art. 350 bis c.p.c., fissava udienza per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 17.09.2025 assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. di giorni 20.Le parti depositavano tempestivamente le note conclusive.
All'esito della discussione orale la Corte tratteneva la causa in decisione.
1. sui motivi di appello principale
1.1 VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C. OMESSA MOTIVAZIONE
2 Parte appellante ritiene erronea la sentenza laddove il Giudice ha omesso l'esame del secondo e del terzo motivo di opposizione, rispettivamente relativi alla prescrizione del credito e alla mancanza di prova della cessione del credito, i quali avrebbero portato all'accoglimento della opposizione.
I motivi unitariamente esaminati sono infondati e devono essere respinti.
Il Tribunale ha qualificato l'azione della parte attrice in primo grado come “opposizione tardiva” ed in quanto tale ammissibile solo la fine della verifica della validità delle clausole di cui all'art. 33 dlgvo 206/2005 in conformità all'insegnamento della Suprema Corte.
“Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650
c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c..” (Cass. Sez. U., 06/04/2023, n. 9479, Rv.
667446 - 02).
Il Tribunale ha espressamente indicato l'inammissibilità dei motivi di opposizione 1,2 e 3.
Pertanto non sussiste alcuna omessa pronuncia.
Nell'atto di appello non vi è alcun raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la sua critica, in effetti non sussistente, relativamente alla dichiarata inammissibilità dei predetti motivi di opposizione.
Con l'atto di appello la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte in primo grado e motivatamente disattese dal giudice, senza considerare le ragioni offerte da
3 quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo".
1.2 VIOLAZIONE ART. 2697 C.C. ONERE PROVA
Parte appellante sostiene di aver dimostrato, l'intervenuta prescrizione decennale tra la data del precetto del 9/1/2024 e quella del relativo titolo. Deduce che la controparte non ha fornito prova dell'interruzione della prescrizione, né ha prodotto documentazione attestante la cessione del credito da ad CP_3 CP_2
Il motivo è infondato.
Il Tribunale non ha esaminato l'eccezione in quanto l'opposizione tardiva era ammissibile solo relativamente all'esame della eventuale nullità per abusività delle clausole della fideiussione e non relativamente alla eccezione di prescrizione, non tempestivamente dedotta con un ordinario giudizio di opposizione .
1.3 VIOLAZIONE ARTT. 1469 BIS – SEXIES C.C.- VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C. SU
DOMANDA NULLITÀ
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha rigettato l'opposizione tardiva, ritenendo che la fideiussione fosse stata firmata prima dell'entrata in vigore del Codice del
Consumo (D.lgs. 206/2005), richiamando le tutele di cui all'art. 1469 sexies c.c..
Deduce altresì il mancato esame da parte del Tribunale delle eccezioni relative alla nullità della fideiussione oggetto di causa e conforme al modulo ABI ,predisposto in violazione della legge n. 287/1990, per coincidenza delle clausole ivi contenute a quelle n. 2, n. 6 e n. 8 del predetto modulo.
I due motivi, possono essere scrutinati congiuntamente per la evidente connessione;
essi sono infondati e devono essere respinti.
Come già osservato l'opposizione tardiva oggetto di causa è ammissibile solo relativamente alle c.d. clausole abusive, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE ( Cass. Sez.
3, 20/06/2024, n. 17055).
Nel caso in esame l'appellante deduce di avere allegato sin dal primo grado la questione della nullità del contratto di fideiussione da lei stipulato rilevando come gli artt. 2 (clausola di riviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.) e 8 (clausola di rinuncia ai termini) dello schema ABI fossero pedissequamente riportati nel modello di fideiussione sottoscritto dalla stessa agli articoli 2,6 e 7 del documento prodotto sub. 4 nel fascicolo di primo grado.
4 Peraltro secondo costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione tale nullità è rilevabile solo per c.d. fideiussioni “omnibus” e non per quelle ordinarie come quella in esame che attiene alla “somma di € 35.000,00= quale specialcredito imprese associate Coarge durata 60 mesi concesso in data odierna (07 novembre 2003) [doc. 4 parte attrice in primo grado].
Infatti “ La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello
ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente. (Cass.
Sez. 1, 02/08/2024, n. 21841, Rv. 671967 - 01)
Peraltro le clausole dedotte come nulle dalla parte attrice in primo grado non risultano essere neppure “vessatorie” in quanto “ La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria. (Cass. Sez. 1, 17/02/2025, n. 3989, Rv. 673849 - 01).
1.4 SPESE DI LITE
Parte appellante impugna la sentenza anche in relazione alla liquidazione delle spese di lite. I motivi devono essere respinti attesa la piena soccombenza della parte attrice in primo grado.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione della regola della soccombenza. Non risultano violati i valori di cui al d.m. 55/2014 in quanto la parte attrice in primo grado con l'atto di citazione ha introdotto un “giudizio di opposizione a precetto” del valore di € 52.880,76 ( atto di citazione pag. 1).
2. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e suc. mod. nei valori medi dello scaglione di riferimento. E precisamente: valore causa inferiore ad € 260.000,01.
1.Studio controversia:€ 2.977,00=
2. Fase introduttiva :€ 1.911,00=
3. Fase trattazione: € 4.326,00 diminuita del 50%: € 2.163,00; 5 4. Fase decisionale: € 5.103,00=totale per compensi avvocato:€ 14.317,00; Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello ;
2) dichiara tenuta e condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dalla parte appellata che liquida in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
Così deciso in camera di consiglio alli 17.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Rosella Silvestri
6
Dott. Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 934/2024 promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to SILVESTRI MATTEO presso il cui studio è Parte_1 elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
IN QUALITA' DI MADATARIA DI Controparte_1 [...]
rapp. e difesa dall'Avv.to FERA FRANCESCO presso il Controparte_2 cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 17/09/2025
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 tardiva al decreto ingiuntivo ottenuto da n. 4063/2008 del Tribunale di CP_3
Genova, chiedendo di accertare e dichiarare che ella nulla doveva per la fideiussione sottoscritta in data l 7/11/2003 in favore di nei confronti di CP_4 CP_5
L'attrice deduceva:
- che il decreto ingiuntivo era stato emesso soltanto nei confronti e CP_4 CP_6
e non anche nei suoi confronti (difesa poi abbandonata);
[...]
- che il titolo era prescritto;
- che mancava la prova dell'avvenuta cessione del credito da alla Controparte_7 società di cui l'attuale convenuta era mandataria;
- che la propria obbligazione di garante era estinta ai sensi degli artt. 1955- 1957 c.c.
1 Si costituiva parte opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 2397/2024, pubblicata il 12/09/2024, il Tribunale di Genova così decideva:
“RIGETTA l'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo indicato Parte_1 nella motivazione, che conferma.
CONDANNA l'opponente a pagare alla controparte le spese di lite, che liquida in 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dall'opposta.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello parte opponente in primo grado, la quale formulava i seguenti motivi di impugnazione:
1. VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C. OMESSA MOTIVAZIONE;
VIOLAZIONE ART. 2697 C.C. ONERE PROVA;
2. OPPOSIZIONE TARDIVA AL D.I.
A) VIOLAZIONE ARTT. 1469 BIS – SEXIES C.C.
B) VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C. SU DOMANDA NULLITÀ
C) VIOLAZIONE ART. 2697 C.C. NELL'OPPOSIZIONE A D.I.
3. SPESE DI LITE
A) VIOLAZIONE PRECLUSIONI ASSERTIVE SU DOMANDA NUOVA
B) - IN SUBORDINE - VIOLAZIONE ARTT. 91, 92 E 112 CPC
C) IN OGNI CASO VIOLAZIONE D.M. 55/2014 E S.M.I.
Si costituiva parte appellata chiedendo di rigettare l'appello in quanto infondato, con conferma dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza del 03/03/2025 il Consigliere Istruttore, rilevata la ritualità del contraddittorio e che trattavasi di causa di ridotta complessità, fissava udienza al 11.06.2025 per precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza depositata il 04/07/2025 il Consigliere Istruttore, lette le note di trattazione scritta mediante le quali le parti avevano precisato le conclusioni , visto l'art. 350 bis c.p.c., fissava udienza per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 17.09.2025 assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. di giorni 20.Le parti depositavano tempestivamente le note conclusive.
All'esito della discussione orale la Corte tratteneva la causa in decisione.
1. sui motivi di appello principale
1.1 VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C. OMESSA MOTIVAZIONE
2 Parte appellante ritiene erronea la sentenza laddove il Giudice ha omesso l'esame del secondo e del terzo motivo di opposizione, rispettivamente relativi alla prescrizione del credito e alla mancanza di prova della cessione del credito, i quali avrebbero portato all'accoglimento della opposizione.
I motivi unitariamente esaminati sono infondati e devono essere respinti.
Il Tribunale ha qualificato l'azione della parte attrice in primo grado come “opposizione tardiva” ed in quanto tale ammissibile solo la fine della verifica della validità delle clausole di cui all'art. 33 dlgvo 206/2005 in conformità all'insegnamento della Suprema Corte.
“Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650
c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c..” (Cass. Sez. U., 06/04/2023, n. 9479, Rv.
667446 - 02).
Il Tribunale ha espressamente indicato l'inammissibilità dei motivi di opposizione 1,2 e 3.
Pertanto non sussiste alcuna omessa pronuncia.
Nell'atto di appello non vi è alcun raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la sua critica, in effetti non sussistente, relativamente alla dichiarata inammissibilità dei predetti motivi di opposizione.
Con l'atto di appello la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte in primo grado e motivatamente disattese dal giudice, senza considerare le ragioni offerte da
3 quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo".
1.2 VIOLAZIONE ART. 2697 C.C. ONERE PROVA
Parte appellante sostiene di aver dimostrato, l'intervenuta prescrizione decennale tra la data del precetto del 9/1/2024 e quella del relativo titolo. Deduce che la controparte non ha fornito prova dell'interruzione della prescrizione, né ha prodotto documentazione attestante la cessione del credito da ad CP_3 CP_2
Il motivo è infondato.
Il Tribunale non ha esaminato l'eccezione in quanto l'opposizione tardiva era ammissibile solo relativamente all'esame della eventuale nullità per abusività delle clausole della fideiussione e non relativamente alla eccezione di prescrizione, non tempestivamente dedotta con un ordinario giudizio di opposizione .
1.3 VIOLAZIONE ARTT. 1469 BIS – SEXIES C.C.- VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C. SU
DOMANDA NULLITÀ
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha rigettato l'opposizione tardiva, ritenendo che la fideiussione fosse stata firmata prima dell'entrata in vigore del Codice del
Consumo (D.lgs. 206/2005), richiamando le tutele di cui all'art. 1469 sexies c.c..
Deduce altresì il mancato esame da parte del Tribunale delle eccezioni relative alla nullità della fideiussione oggetto di causa e conforme al modulo ABI ,predisposto in violazione della legge n. 287/1990, per coincidenza delle clausole ivi contenute a quelle n. 2, n. 6 e n. 8 del predetto modulo.
I due motivi, possono essere scrutinati congiuntamente per la evidente connessione;
essi sono infondati e devono essere respinti.
Come già osservato l'opposizione tardiva oggetto di causa è ammissibile solo relativamente alle c.d. clausole abusive, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE ( Cass. Sez.
3, 20/06/2024, n. 17055).
Nel caso in esame l'appellante deduce di avere allegato sin dal primo grado la questione della nullità del contratto di fideiussione da lei stipulato rilevando come gli artt. 2 (clausola di riviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.) e 8 (clausola di rinuncia ai termini) dello schema ABI fossero pedissequamente riportati nel modello di fideiussione sottoscritto dalla stessa agli articoli 2,6 e 7 del documento prodotto sub. 4 nel fascicolo di primo grado.
4 Peraltro secondo costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione tale nullità è rilevabile solo per c.d. fideiussioni “omnibus” e non per quelle ordinarie come quella in esame che attiene alla “somma di € 35.000,00= quale specialcredito imprese associate Coarge durata 60 mesi concesso in data odierna (07 novembre 2003) [doc. 4 parte attrice in primo grado].
Infatti “ La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello
ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente. (Cass.
Sez. 1, 02/08/2024, n. 21841, Rv. 671967 - 01)
Peraltro le clausole dedotte come nulle dalla parte attrice in primo grado non risultano essere neppure “vessatorie” in quanto “ La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria. (Cass. Sez. 1, 17/02/2025, n. 3989, Rv. 673849 - 01).
1.4 SPESE DI LITE
Parte appellante impugna la sentenza anche in relazione alla liquidazione delle spese di lite. I motivi devono essere respinti attesa la piena soccombenza della parte attrice in primo grado.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione della regola della soccombenza. Non risultano violati i valori di cui al d.m. 55/2014 in quanto la parte attrice in primo grado con l'atto di citazione ha introdotto un “giudizio di opposizione a precetto” del valore di € 52.880,76 ( atto di citazione pag. 1).
2. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e suc. mod. nei valori medi dello scaglione di riferimento. E precisamente: valore causa inferiore ad € 260.000,01.
1.Studio controversia:€ 2.977,00=
2. Fase introduttiva :€ 1.911,00=
3. Fase trattazione: € 4.326,00 diminuita del 50%: € 2.163,00; 5 4. Fase decisionale: € 5.103,00=totale per compensi avvocato:€ 14.317,00; Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello ;
2) dichiara tenuta e condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dalla parte appellata che liquida in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
Così deciso in camera di consiglio alli 17.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Rosella Silvestri
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