TRIB
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/09/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ORDINARIO DI VICENZA riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice estensore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 12.10.2023, al n. 4975/2023 R.G., avente ad oggetto: “domanda di modifica degli accordi per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio” promossa da nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
AN d'LI (VI), Via Asiago n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Giusto del Foro di
Vicenza con domicilio eletto presso lo studio del difensore sito in Bassano del GR (VI), Via
Roma n. 45, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente contro nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], contumace
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Vicenza
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
“La difesa della sig.ra precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo. Parte_1
Voglia pertanto il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Affidamento super esclusivo delle figlie minori e alla madre e con residenza Per_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione materna, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé quando pagina 1 di 9 lo vorrà, compatibilmente con le esigenze e gli impegni della madre e delle minori stesse, avvisando, comunque la madre almeno 2 giorni prima, e con l'ausilio di un suo familiare al fine di monitorare la situazione, considerato il suo stato psico-fisico dovuto all'abuso di alcool;
il padre, comunque, potrà stare con le figlie minori, unitamente ad un suo parente per il periodo iniziale, due domeniche mattina h. 10.00 sino alle ore 18.30. Il giorno di Natale alle ore 15.30 alle ore 19.30. Il giorno di Capodanno dalle ore 15.30 alle ore 19.30, il giorno di Pasqua dalle ore
15.30 alle ore 19.30. disporsi a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , entro il CP_1 Parte_1 giorno 15 di ogni mese, un assegno per il concorso nel mantenimento delle figlie e Per_2
di € 700,00 (€ 350,00 a figlia) mensile annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT Per_1 famiglie a partire dal mese di febbraio 2024; il rimborso del 50% delle spese straordinarie mediche (mediche specialistiche non coperte dal SSN, tickets), scolastiche (tassa iscrizione, libri di testo, mensa, eventuali altri costi per attività organizzate dalla scuola, centri ricreativi estivi), ricreative, sportive, ludiche e baby sitter, - queste ultime quattro preventivamente concordate tra i genitori - affrontate nell'interesse dei minori, spese come da protocollo in uso al Tribunale di Vicenza.
Spese di causa rifuse.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi che il Tribunale non ravveda le condizioni per un affido super esclusivo, provveda a stabilire un affidamento esclusivo, per i motivi tutti dedotti nel ricorso in epigrafe.
In via istruttoria
Si insiste per l'accogliento delle istanze istruttorie indicate negli atti della ricorrente.
Spese di lite rifuse”.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
“Si conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con decreto del 16.04.2021 reso a definizione del procedimento civile n.
1496/2021 V.G., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori e (nate, Persona_3 Persona_4 rispettivamente, in data 7.07.2008 e in data 28.09.2010 dalla relazione more uxorio tra Pt_1
pagina 2 di 9 e ), il Tribunale di Treviso recepiva l'accordo delle parti Pt_1 Controparte_1 contemplante l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre (all'epoca residente a [...]del GR) e con diritto di visita del padre secondo il calendario stabilito, nonché, sotto il profilo economico, l'obbligo del sig. di contribuire CP_1 al mantenimento di e , versando alla sig.ra un assegno mensile di euro Per_1 Per_2 Pt_1
500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c., depositato in data 12.10.2023, (nel Parte_1 frattempo trasferitasi a AN d'LI insieme alle due figlie, come da previsioni dell'accordo omologato), adiva l'intestato Tribunale, chiedendo, a modifica del suddetto decreto, di disporsi l'affidamento super-esclusivo o, in subordine, esclusivo delle figlie minori alla madre, con una disciplina del diritto di visita del padre parzialmente diversa rispetto a quella originariamente concordata e con aumento dell'assegno di mantenimento per la prole, quantificato in complessivi euro 700,00 mensili (euro 350,00 a figlia), fermo il concorso al pagamento delle spese straordinarie nella misura della metà, incluse quelle mediche, scolastiche, sportive, ludico e di baby sitter, in conformità al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
A sostegno delle sue domande, la ricorrente esponeva che, dopo il suo trasferimento a AN
d'LI nel marzo 2021, si era reso indisponibile a stare con le figlie, Controparte_1 omettendo di vederle e tenerle con sé da Natale 2022 e, nelle poche occasioni in cui le incontrava, rivolgeva loro insulti ed offese, talvolta inviando messaggi e vocali dal contenuto minaccioso, tanto da farle vivere nel terrore. Deduceva che l'attuale regime di affido condiviso non consentiva di assumere, con tempestività, le decisioni di maggior rilievo nell'interesse delle figlie, in conseguenza dell'atteggiamento non collaborativo del padre, il quale, oltre ad assumere condotte violente sotto l'effetto dell'alcol di cui abusava, si rendeva spesso irreperibile, impendendo l'acquisizione del consenso necessario al compimento di atti rilevanti per le minori sotto il profilo sanitario, scolastico ed extrascolastico. Precisava di aver presentato due denunce-querele nei confronti del resistente, una per le violenze verbali a danno proprio e delle minori e, l'altra, per l'omesso pagamento del contributo dovuto a titolo di mantenimento, sia ordinario che straordinario, di e . Per_1 Per_2
, a cui il ricorso veniva notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. dopo alcuni Controparte_1 tentativi di notifica presso la ex casa familiare (coincidente con la sua residenza formale sino al
10.03.2024 e con la sede della sua impresa individuale) non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
pagina 3 di 9 All'udienza del 12.09.2024 il Giudice relatore procedeva all'ascolto delle due minori, a norma dell'art. 473 bis 4 c.p.c.
Espletato il predetto incombente e disposta l'acquisizione, a mezzo dell'Agenzia delle Entrate, della documentazione fiscale relativa al resistente, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.01.2025 per la discussione orale ex art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c. e trattenuta in decisione.
Con successiva ordinanza collegiale di rimessione sul ruolo, veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso e dei successivi atti processuali sulla base della rilevata inesistenza dello stato di irreperibilità del resistente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 143 c.p.c., essendo emerso all'esito dell'ascolto della minore che il proprio padre aveva fissato la sua dimora Persona_3 abituale, nota anche alla ricorrente, nel Comune di Pieve del GR, via Piave Crespano, ove viveva stabilmente da oltre due anni.
All'esito della rinotifica il resistente non si costituiva né compariva all'udienza del 17.06.2025. A detta udienza la causa era nuovamente rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con trasmissione degli atti al PM per la formulazione del parere di competenza.
***
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di stante la sua mancata Controparte_1 costituzione in giudizio nonostante la rinnovazione della notifica del ricorso e dei successivi atti e verbali di causa, disposta con ordinanza collegiale del 4.02.2025 ed eseguita a mezzo posta presso la dimora abituale del resistente (costituente anche la sua formale residenza dall'11.03.2024), sia andata a buon fine con il ritiro del plico da parte di quest'ultimo presso l'ufficio postale nel termine di giacenza.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
In primo luogo, sussistono le condizioni per disporre, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Treviso del 16.04.2021, l'affidamento esclusivo delle figlie minori e alla madre, Per_1 Per_2 in luogo di quello condiviso precedentemente concordato tra le parti e recepito nel predetto decreto.
Come è noto, l'affidamento esclusivo può essere richiesto al giudice da ciascuno dei genitori in qualunque momento, allegando la contrarietà all'interesse del figlio dell'affido condiviso con l'altro genitore, come nel caso in cui questi manifesti indifferenza nei confronti del figlio, non contribuisca al suo mantenimento o venga meno ai propri doveri sul piano morale, non assumendo un ruolo attivo nell'educazione, evoluzione e crescita del minore. Inoltre, il giudice, nell'adottare i provvedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale, non può trascurare l'allegazione di pagina 4 di 9 comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del figlio e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti
(Cass.Civ. n.4595/2025). Pertanto, l'affidamento cd. monogenitoriale, da disporsi con provvedimento motivato (articolo 337 quater, comma 1 e 2, cod. civ.), non è censurabile laddove, accertata l'inidoneità di un genitore, si privilegi, nell'attribuzione della responsabilità genitoriale, quel genitore che appaia il più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della personalità della prole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti maggiormente adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche (Cass.Civ. ordinanza n. 18828/2023).
Nella fattispecie concreta, si ritiene che siano emersi elementi idonei a comprovare l'inidoneità del resistente all'esercizio della responsabilità genitoriale, tenuto conto dell'atteggiamento da lui tenuto nel corso degli anni di vita delle figlie e , sia durante la convivenza essendosi Per_1 Per_2 dimostrato un padre assente dalla vita ed aggressivo (tanto è stato confermato dalle minori, ascoltate dal Giudice relatore all'udienza del 12.09.2024), sia, per quanto è d'interesse nel presente giudizio di revisione, dopo aver regolamentato, d'intesa con la ricorrente, il regime di affidamento a seguito della fine della relazione, essendo emerso che il , in spregio agli accordi CP_1 presi ed in violazione degli obblighi nascenti dalla filiazione, ha lasciato di fatto le figlie alle cure della sola madre, omettendo di adempiere al suo diritto di visita nei termini stabiliti e mancando di contribuire regolarmente al loro sostentamento.
Egli, inoltre, si è reso autore di minacce e di reiterate aggressioni verbali nei confronti della sig.ra
– di cui vi è prova ricavabile dai messaggi telefonici e dalle registrazioni vocali presenti in Pt_1 atti – che denotato l'incapacità del di contenere i propri comportamenti e di mettere CP_1 da parte il risentimento verso l'ex compagna così da ridurre la conflittualità tra di loro nell'interesse preminente delle minori (doc.ti 5 e 6). Tale conflittualità appare legata anche e soprattutto ad aspetti economici e, a tal proposito, va rilevato come il resistente abbia violato il dovere di mantenimento, sia ordinario che straordinario, delle figlie, non corrispondendo tutto quanto stabilito nel decreto del Tribunale di Treviso.
Per tali condotte la ricorrente ha provveduto a sporgere denuncia querela in data 20.10.2022 (doc.
6) e in data 7.03.2023 (doc. 7).
Evidenzia il Collegio che il comportamento paterno, fonte di malessere per entrambe le figlie, è all'origine della decisione delle medesime, manifestata in sede di ascolto, di non avere più contatti con il padre.
pagina 5 di 9 La secondogenita (che, nel mese corrente, compirà quindici anni) ha dichiarato: Persona_4
“Non vedo mio padre regolarmente. Mi capita a volte di incontrarlo per strada. Mio padre mi contatta tantissime volte, per telefono, attraverso chiamate e messaggi a cui non rispondo. Mi è capitato solo qualche volta di rispondergli, ma cerco di trovare delle scuse per non vederlo. Non me la sento di incontrarlo, sono arrabbiata con lui perché non è mai stato presente nella mia vita.
Solo mia mamma si occupa di noi figlie. Anche durante la convivenza mio padre non si è mai interessato di noi”.
Anche la figlia diciassettenne ha espresso il rifiuto di frequentare il padre, Persona_3 peraltro confermando quanto esposto dalla ricorrente circa l'abuso di alcol da parte del resistente
(“Non vedo mio padre dal mese di maggio di quest'anno in quanto non ho più il desiderio di incontrarlo. Due o tre anni fa, quando vivevamo ancora insieme, mio padre mi ha messo le mani addosso. Quella volta era ubriaco e mi ha lasciato lividi sul collo. Dopo la cessazione della convivenza con il papà, io e mia sorella lo incontravamo nel weekend, mai durante la settimana.
Pernottavamo nella sua casa il venerdì e il sabato. Poi, però, questi incontri con il papà sono cessati perché lui ha perso la casa che è stata venduta all'asta e gli è stata tolta la patente in occasione di un incidente stradale. Ora mio padre vive in una casa nuova, con la sua attuale compagna, a
Crespano, via Piave 17. So che si è trasferito in questa nuova abitazione quasi due anni fa. Io e mia sorella ci siamo recate da lui, senza pernottare, circa cinque o sei mesi fa, accompagnate dalla mamma. Successivamente io e mia sorella abbiamo deciso di non vederlo più perché lui si è sempre comportato male con noi e tornava sempre a casa ubriaco. Quando vivevamo insieme lui ci lasciava da sole. Io non vedo mio padre ma lo sento per telefono. Capita che mi chiami tutti i giorni della settimana, mentre altre volte si limita ad una telefonata alla settimana. Lui mi chiede di vederci ma io non acconsento”).
In questo quadro, ulteriormente avvalorato dalla condotta processuale del che non si CP_1
è costituito in giudizio al fine di contrastare le allegazioni poste a fondamento del ricorso, la forma di affidamento più rispondente all'interesse delle minori e è quello dell'affido Per_1 Per_2 esclusivo alla madre, in deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso.
Si precisa, a fronte della richiesta principale della ricorrente, volta ad ottenere l'affidamento cd.
“super-esclusivo”, che le condotte paterne, seppur gravi, non sono tali da giustificare l'adozione di un regime di affido così rigido e ulteriormente limitativo dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
infatti, per giurisprudenza pacifica, l'affidamento esclusivo “rafforzato” costituisce una soluzione assolutamente eccezionale che postula il riscontro di situazioni di maggiore gravità, non pagina 6 di 9 ravvisabili nel caso di specie in cui può essere accolta la domanda subordinata di affido esclusivo
“semplice”.
Per quanto riguarda il diritto di visita del genitore non convivente, occorre considerare che, allo stato, non appare possibile dare attuazione al calendario delle frequentazioni oggetto del precedente accordo tra le parti, non applicato da lungo tempo, tenuto conto del netto rifiuto delle figlie minori di incontrare il padre per le ragioni sopra evidenziate e dell'inerzia di quest'ultimo nell'essere rimasto contumace in un giudizio in cui avrebbe potuto costituirsi per richiedere l'attivazione, attraverso l'ausilio delle competenti strutture sociali e di esperti del settore, di eventuali percorsi di sostegno finalizzati alla rielaborazione e al miglioramento dei rapporti affettivi con le figlie.
Va, quindi, disposto, a tutela del benessere psicofisico delle ragazze, che la ripresa delle frequentazioni, di fatto sospese, sia rimessa alla volontà delle medesime, non essendo il diritto di visita coercibile. , se lo vorrà, potrà incontrare il padre nei giorni e con le modalità stabilite Per_2 nel decreto del Tribunale di Treviso, mentre , oramai diciassettenne, potrà frequentarlo Per_1 liberamente.
Resta da esaminare la domanda di modifica del contributo al mantenimento delle figlie minori, di cui è stato chiesto l'aumento ad euro 700,00 mensili (euro 350,00 a figlia) in luogo di euro 500,00 stabilito con gli accordi del 2021.
In linea generale va rammentato che, nei giudizi di revisione aventi ad oggetto la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, l'onere della prova ricade sul genitore richiedente che deve dimostrare il cambiamento delle condizioni economiche delle parti e la sua idoneità a mutare il pregresso assetto così da imporre un adeguamento dell'importo oggetto dell'obbligo di contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, oppure l'insorgenza di nuovi e maggiori bisogni dei figli.
Tale prova non può dirsi raggiunta nel presente giudizio in cui la domanda di parte ricorrente è risultata carente, ancor prima che sul piano istruttorio, sotto il profilo dell'allegazione dei fatti posti a fondamento di essa, stante la mancata esplicitazione delle ragioni del chiesto aumento del contributo economico posto a carico del resistente. Nel suo ricorso ha Parte_1 fotografato le condizioni economico-patrimoniali in cui le parti versavano al momento del raggiunto accordo di regolamentazione della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal ricorso congiunto con il decreto del Tribunale di Treviso del 2021 (doc. 3), mentre nulla è stato dedotto e prodotto con riguardo alla situazione attuale, difettando in atti l'intera documentazione economico-
pagina 7 di 9 reddituale relativa alla ricorrente, non depositata in violazione di quanto prescritto dall'art. 473 bis
12 c.p.c.. Non è, quindi, possibile operare una ricostruzione delle condizioni patrimoniali dei genitori al fine di stabilire se, nell'attuale contesto, l'assegno di mantenimento originariamente convenuto di euro 500,00 mensili non sia più congruo tenendo conto della sostanziale interruzione di fatto dei rapporti padre-figlie e necessiti di un aumento ed in quale misura. Nemmeno l'auspicato incremento dell'assegno di mantenimento può essere giustificato dalle presumibili accresciute esigenze delle minori correlate all'aumento dell'età, essendo comunque necessario che il genitore richiedente indichi e documenti accuratamente le nuove esigenze della prole e fornisca la prova che l'aumento del contributo trovi capienza nelle disponibilità del genitore obbligato.
Per queste ragioni l'assegno di mantenimento per le due figlie va confermato nell'importo a suo tempo convenuto, anche considerato che la ricorrente potrà beneficiare per intero dell'assegno unico familiare, quale genitore affidatario in via esclusiva, come per legge. Resta fermo l'obbligo del di concorrere, per il 50%, al pagamento delle spese straordinarie relative alle CP_1 minori, da regolamentarsi in base al vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Le spese di lite vanno compensate nella misura della metà a fronte dell'accoglimento solo parziale del ricorso, ponendosi la residua parte a carico del resistente prevalentemente soccombente secondo la liquidazione operata in dispositivo (causa di complessità bassa;
applicazione dei valori medi per le prime due fasi e del minimo per la fase di trattazione e per quella decisoria).
p.q.m.
il Tribunale di Vicenza, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto del 16.04.2021 emesso dal Tribunale di Treviso a definizione del procedimento civile n. 1496/2021 V.G., così provvede:
1. affida le figlie minori, e , in via esclusiva alla madre Persona_3 Persona_4 [...]
; Pt_1
2. dispone che le frequentazioni tra e la figlia minore , in Controparte_1 Per_1 considerazione dell'età anagrafica della figlia ormai diciassettenne, si svolgano secondo tempistiche e modalità libere;
3. dispone che, ove la figlia minore manifesti la volontà di riprendere i rapporti con il Per_2 padre, le visite si svolgano con le modalità ed i tempi già stabiliti nel decreto del 16.04.2021;
4. rigetta la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento che viene confermato in euro
500,00 mensili (euro 250,00 per ciascuna figlia), con successiva rivalutazione istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da regolamentarsi in base al vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
pagina 8 di 9 5. compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna a rifondere Controparte_1 alla controparte la residua parte delle spese processuali, liquidate per intero in € 5.261,00, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, il 28.08.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 9 di 9
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 12.10.2023, al n. 4975/2023 R.G., avente ad oggetto: “domanda di modifica degli accordi per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio” promossa da nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
AN d'LI (VI), Via Asiago n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Giusto del Foro di
Vicenza con domicilio eletto presso lo studio del difensore sito in Bassano del GR (VI), Via
Roma n. 45, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente contro nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], contumace
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Vicenza
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
“La difesa della sig.ra precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo. Parte_1
Voglia pertanto il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Affidamento super esclusivo delle figlie minori e alla madre e con residenza Per_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione materna, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé quando pagina 1 di 9 lo vorrà, compatibilmente con le esigenze e gli impegni della madre e delle minori stesse, avvisando, comunque la madre almeno 2 giorni prima, e con l'ausilio di un suo familiare al fine di monitorare la situazione, considerato il suo stato psico-fisico dovuto all'abuso di alcool;
il padre, comunque, potrà stare con le figlie minori, unitamente ad un suo parente per il periodo iniziale, due domeniche mattina h. 10.00 sino alle ore 18.30. Il giorno di Natale alle ore 15.30 alle ore 19.30. Il giorno di Capodanno dalle ore 15.30 alle ore 19.30, il giorno di Pasqua dalle ore
15.30 alle ore 19.30. disporsi a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , entro il CP_1 Parte_1 giorno 15 di ogni mese, un assegno per il concorso nel mantenimento delle figlie e Per_2
di € 700,00 (€ 350,00 a figlia) mensile annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT Per_1 famiglie a partire dal mese di febbraio 2024; il rimborso del 50% delle spese straordinarie mediche (mediche specialistiche non coperte dal SSN, tickets), scolastiche (tassa iscrizione, libri di testo, mensa, eventuali altri costi per attività organizzate dalla scuola, centri ricreativi estivi), ricreative, sportive, ludiche e baby sitter, - queste ultime quattro preventivamente concordate tra i genitori - affrontate nell'interesse dei minori, spese come da protocollo in uso al Tribunale di Vicenza.
Spese di causa rifuse.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi che il Tribunale non ravveda le condizioni per un affido super esclusivo, provveda a stabilire un affidamento esclusivo, per i motivi tutti dedotti nel ricorso in epigrafe.
In via istruttoria
Si insiste per l'accogliento delle istanze istruttorie indicate negli atti della ricorrente.
Spese di lite rifuse”.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
“Si conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con decreto del 16.04.2021 reso a definizione del procedimento civile n.
1496/2021 V.G., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori e (nate, Persona_3 Persona_4 rispettivamente, in data 7.07.2008 e in data 28.09.2010 dalla relazione more uxorio tra Pt_1
pagina 2 di 9 e ), il Tribunale di Treviso recepiva l'accordo delle parti Pt_1 Controparte_1 contemplante l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre (all'epoca residente a [...]del GR) e con diritto di visita del padre secondo il calendario stabilito, nonché, sotto il profilo economico, l'obbligo del sig. di contribuire CP_1 al mantenimento di e , versando alla sig.ra un assegno mensile di euro Per_1 Per_2 Pt_1
500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c., depositato in data 12.10.2023, (nel Parte_1 frattempo trasferitasi a AN d'LI insieme alle due figlie, come da previsioni dell'accordo omologato), adiva l'intestato Tribunale, chiedendo, a modifica del suddetto decreto, di disporsi l'affidamento super-esclusivo o, in subordine, esclusivo delle figlie minori alla madre, con una disciplina del diritto di visita del padre parzialmente diversa rispetto a quella originariamente concordata e con aumento dell'assegno di mantenimento per la prole, quantificato in complessivi euro 700,00 mensili (euro 350,00 a figlia), fermo il concorso al pagamento delle spese straordinarie nella misura della metà, incluse quelle mediche, scolastiche, sportive, ludico e di baby sitter, in conformità al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
A sostegno delle sue domande, la ricorrente esponeva che, dopo il suo trasferimento a AN
d'LI nel marzo 2021, si era reso indisponibile a stare con le figlie, Controparte_1 omettendo di vederle e tenerle con sé da Natale 2022 e, nelle poche occasioni in cui le incontrava, rivolgeva loro insulti ed offese, talvolta inviando messaggi e vocali dal contenuto minaccioso, tanto da farle vivere nel terrore. Deduceva che l'attuale regime di affido condiviso non consentiva di assumere, con tempestività, le decisioni di maggior rilievo nell'interesse delle figlie, in conseguenza dell'atteggiamento non collaborativo del padre, il quale, oltre ad assumere condotte violente sotto l'effetto dell'alcol di cui abusava, si rendeva spesso irreperibile, impendendo l'acquisizione del consenso necessario al compimento di atti rilevanti per le minori sotto il profilo sanitario, scolastico ed extrascolastico. Precisava di aver presentato due denunce-querele nei confronti del resistente, una per le violenze verbali a danno proprio e delle minori e, l'altra, per l'omesso pagamento del contributo dovuto a titolo di mantenimento, sia ordinario che straordinario, di e . Per_1 Per_2
, a cui il ricorso veniva notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. dopo alcuni Controparte_1 tentativi di notifica presso la ex casa familiare (coincidente con la sua residenza formale sino al
10.03.2024 e con la sede della sua impresa individuale) non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
pagina 3 di 9 All'udienza del 12.09.2024 il Giudice relatore procedeva all'ascolto delle due minori, a norma dell'art. 473 bis 4 c.p.c.
Espletato il predetto incombente e disposta l'acquisizione, a mezzo dell'Agenzia delle Entrate, della documentazione fiscale relativa al resistente, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.01.2025 per la discussione orale ex art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c. e trattenuta in decisione.
Con successiva ordinanza collegiale di rimessione sul ruolo, veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso e dei successivi atti processuali sulla base della rilevata inesistenza dello stato di irreperibilità del resistente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 143 c.p.c., essendo emerso all'esito dell'ascolto della minore che il proprio padre aveva fissato la sua dimora Persona_3 abituale, nota anche alla ricorrente, nel Comune di Pieve del GR, via Piave Crespano, ove viveva stabilmente da oltre due anni.
All'esito della rinotifica il resistente non si costituiva né compariva all'udienza del 17.06.2025. A detta udienza la causa era nuovamente rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con trasmissione degli atti al PM per la formulazione del parere di competenza.
***
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di stante la sua mancata Controparte_1 costituzione in giudizio nonostante la rinnovazione della notifica del ricorso e dei successivi atti e verbali di causa, disposta con ordinanza collegiale del 4.02.2025 ed eseguita a mezzo posta presso la dimora abituale del resistente (costituente anche la sua formale residenza dall'11.03.2024), sia andata a buon fine con il ritiro del plico da parte di quest'ultimo presso l'ufficio postale nel termine di giacenza.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
In primo luogo, sussistono le condizioni per disporre, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Treviso del 16.04.2021, l'affidamento esclusivo delle figlie minori e alla madre, Per_1 Per_2 in luogo di quello condiviso precedentemente concordato tra le parti e recepito nel predetto decreto.
Come è noto, l'affidamento esclusivo può essere richiesto al giudice da ciascuno dei genitori in qualunque momento, allegando la contrarietà all'interesse del figlio dell'affido condiviso con l'altro genitore, come nel caso in cui questi manifesti indifferenza nei confronti del figlio, non contribuisca al suo mantenimento o venga meno ai propri doveri sul piano morale, non assumendo un ruolo attivo nell'educazione, evoluzione e crescita del minore. Inoltre, il giudice, nell'adottare i provvedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale, non può trascurare l'allegazione di pagina 4 di 9 comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del figlio e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti
(Cass.Civ. n.4595/2025). Pertanto, l'affidamento cd. monogenitoriale, da disporsi con provvedimento motivato (articolo 337 quater, comma 1 e 2, cod. civ.), non è censurabile laddove, accertata l'inidoneità di un genitore, si privilegi, nell'attribuzione della responsabilità genitoriale, quel genitore che appaia il più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della personalità della prole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti maggiormente adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche (Cass.Civ. ordinanza n. 18828/2023).
Nella fattispecie concreta, si ritiene che siano emersi elementi idonei a comprovare l'inidoneità del resistente all'esercizio della responsabilità genitoriale, tenuto conto dell'atteggiamento da lui tenuto nel corso degli anni di vita delle figlie e , sia durante la convivenza essendosi Per_1 Per_2 dimostrato un padre assente dalla vita ed aggressivo (tanto è stato confermato dalle minori, ascoltate dal Giudice relatore all'udienza del 12.09.2024), sia, per quanto è d'interesse nel presente giudizio di revisione, dopo aver regolamentato, d'intesa con la ricorrente, il regime di affidamento a seguito della fine della relazione, essendo emerso che il , in spregio agli accordi CP_1 presi ed in violazione degli obblighi nascenti dalla filiazione, ha lasciato di fatto le figlie alle cure della sola madre, omettendo di adempiere al suo diritto di visita nei termini stabiliti e mancando di contribuire regolarmente al loro sostentamento.
Egli, inoltre, si è reso autore di minacce e di reiterate aggressioni verbali nei confronti della sig.ra
– di cui vi è prova ricavabile dai messaggi telefonici e dalle registrazioni vocali presenti in Pt_1 atti – che denotato l'incapacità del di contenere i propri comportamenti e di mettere CP_1 da parte il risentimento verso l'ex compagna così da ridurre la conflittualità tra di loro nell'interesse preminente delle minori (doc.ti 5 e 6). Tale conflittualità appare legata anche e soprattutto ad aspetti economici e, a tal proposito, va rilevato come il resistente abbia violato il dovere di mantenimento, sia ordinario che straordinario, delle figlie, non corrispondendo tutto quanto stabilito nel decreto del Tribunale di Treviso.
Per tali condotte la ricorrente ha provveduto a sporgere denuncia querela in data 20.10.2022 (doc.
6) e in data 7.03.2023 (doc. 7).
Evidenzia il Collegio che il comportamento paterno, fonte di malessere per entrambe le figlie, è all'origine della decisione delle medesime, manifestata in sede di ascolto, di non avere più contatti con il padre.
pagina 5 di 9 La secondogenita (che, nel mese corrente, compirà quindici anni) ha dichiarato: Persona_4
“Non vedo mio padre regolarmente. Mi capita a volte di incontrarlo per strada. Mio padre mi contatta tantissime volte, per telefono, attraverso chiamate e messaggi a cui non rispondo. Mi è capitato solo qualche volta di rispondergli, ma cerco di trovare delle scuse per non vederlo. Non me la sento di incontrarlo, sono arrabbiata con lui perché non è mai stato presente nella mia vita.
Solo mia mamma si occupa di noi figlie. Anche durante la convivenza mio padre non si è mai interessato di noi”.
Anche la figlia diciassettenne ha espresso il rifiuto di frequentare il padre, Persona_3 peraltro confermando quanto esposto dalla ricorrente circa l'abuso di alcol da parte del resistente
(“Non vedo mio padre dal mese di maggio di quest'anno in quanto non ho più il desiderio di incontrarlo. Due o tre anni fa, quando vivevamo ancora insieme, mio padre mi ha messo le mani addosso. Quella volta era ubriaco e mi ha lasciato lividi sul collo. Dopo la cessazione della convivenza con il papà, io e mia sorella lo incontravamo nel weekend, mai durante la settimana.
Pernottavamo nella sua casa il venerdì e il sabato. Poi, però, questi incontri con il papà sono cessati perché lui ha perso la casa che è stata venduta all'asta e gli è stata tolta la patente in occasione di un incidente stradale. Ora mio padre vive in una casa nuova, con la sua attuale compagna, a
Crespano, via Piave 17. So che si è trasferito in questa nuova abitazione quasi due anni fa. Io e mia sorella ci siamo recate da lui, senza pernottare, circa cinque o sei mesi fa, accompagnate dalla mamma. Successivamente io e mia sorella abbiamo deciso di non vederlo più perché lui si è sempre comportato male con noi e tornava sempre a casa ubriaco. Quando vivevamo insieme lui ci lasciava da sole. Io non vedo mio padre ma lo sento per telefono. Capita che mi chiami tutti i giorni della settimana, mentre altre volte si limita ad una telefonata alla settimana. Lui mi chiede di vederci ma io non acconsento”).
In questo quadro, ulteriormente avvalorato dalla condotta processuale del che non si CP_1
è costituito in giudizio al fine di contrastare le allegazioni poste a fondamento del ricorso, la forma di affidamento più rispondente all'interesse delle minori e è quello dell'affido Per_1 Per_2 esclusivo alla madre, in deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso.
Si precisa, a fronte della richiesta principale della ricorrente, volta ad ottenere l'affidamento cd.
“super-esclusivo”, che le condotte paterne, seppur gravi, non sono tali da giustificare l'adozione di un regime di affido così rigido e ulteriormente limitativo dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
infatti, per giurisprudenza pacifica, l'affidamento esclusivo “rafforzato” costituisce una soluzione assolutamente eccezionale che postula il riscontro di situazioni di maggiore gravità, non pagina 6 di 9 ravvisabili nel caso di specie in cui può essere accolta la domanda subordinata di affido esclusivo
“semplice”.
Per quanto riguarda il diritto di visita del genitore non convivente, occorre considerare che, allo stato, non appare possibile dare attuazione al calendario delle frequentazioni oggetto del precedente accordo tra le parti, non applicato da lungo tempo, tenuto conto del netto rifiuto delle figlie minori di incontrare il padre per le ragioni sopra evidenziate e dell'inerzia di quest'ultimo nell'essere rimasto contumace in un giudizio in cui avrebbe potuto costituirsi per richiedere l'attivazione, attraverso l'ausilio delle competenti strutture sociali e di esperti del settore, di eventuali percorsi di sostegno finalizzati alla rielaborazione e al miglioramento dei rapporti affettivi con le figlie.
Va, quindi, disposto, a tutela del benessere psicofisico delle ragazze, che la ripresa delle frequentazioni, di fatto sospese, sia rimessa alla volontà delle medesime, non essendo il diritto di visita coercibile. , se lo vorrà, potrà incontrare il padre nei giorni e con le modalità stabilite Per_2 nel decreto del Tribunale di Treviso, mentre , oramai diciassettenne, potrà frequentarlo Per_1 liberamente.
Resta da esaminare la domanda di modifica del contributo al mantenimento delle figlie minori, di cui è stato chiesto l'aumento ad euro 700,00 mensili (euro 350,00 a figlia) in luogo di euro 500,00 stabilito con gli accordi del 2021.
In linea generale va rammentato che, nei giudizi di revisione aventi ad oggetto la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, l'onere della prova ricade sul genitore richiedente che deve dimostrare il cambiamento delle condizioni economiche delle parti e la sua idoneità a mutare il pregresso assetto così da imporre un adeguamento dell'importo oggetto dell'obbligo di contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, oppure l'insorgenza di nuovi e maggiori bisogni dei figli.
Tale prova non può dirsi raggiunta nel presente giudizio in cui la domanda di parte ricorrente è risultata carente, ancor prima che sul piano istruttorio, sotto il profilo dell'allegazione dei fatti posti a fondamento di essa, stante la mancata esplicitazione delle ragioni del chiesto aumento del contributo economico posto a carico del resistente. Nel suo ricorso ha Parte_1 fotografato le condizioni economico-patrimoniali in cui le parti versavano al momento del raggiunto accordo di regolamentazione della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal ricorso congiunto con il decreto del Tribunale di Treviso del 2021 (doc. 3), mentre nulla è stato dedotto e prodotto con riguardo alla situazione attuale, difettando in atti l'intera documentazione economico-
pagina 7 di 9 reddituale relativa alla ricorrente, non depositata in violazione di quanto prescritto dall'art. 473 bis
12 c.p.c.. Non è, quindi, possibile operare una ricostruzione delle condizioni patrimoniali dei genitori al fine di stabilire se, nell'attuale contesto, l'assegno di mantenimento originariamente convenuto di euro 500,00 mensili non sia più congruo tenendo conto della sostanziale interruzione di fatto dei rapporti padre-figlie e necessiti di un aumento ed in quale misura. Nemmeno l'auspicato incremento dell'assegno di mantenimento può essere giustificato dalle presumibili accresciute esigenze delle minori correlate all'aumento dell'età, essendo comunque necessario che il genitore richiedente indichi e documenti accuratamente le nuove esigenze della prole e fornisca la prova che l'aumento del contributo trovi capienza nelle disponibilità del genitore obbligato.
Per queste ragioni l'assegno di mantenimento per le due figlie va confermato nell'importo a suo tempo convenuto, anche considerato che la ricorrente potrà beneficiare per intero dell'assegno unico familiare, quale genitore affidatario in via esclusiva, come per legge. Resta fermo l'obbligo del di concorrere, per il 50%, al pagamento delle spese straordinarie relative alle CP_1 minori, da regolamentarsi in base al vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Le spese di lite vanno compensate nella misura della metà a fronte dell'accoglimento solo parziale del ricorso, ponendosi la residua parte a carico del resistente prevalentemente soccombente secondo la liquidazione operata in dispositivo (causa di complessità bassa;
applicazione dei valori medi per le prime due fasi e del minimo per la fase di trattazione e per quella decisoria).
p.q.m.
il Tribunale di Vicenza, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto del 16.04.2021 emesso dal Tribunale di Treviso a definizione del procedimento civile n. 1496/2021 V.G., così provvede:
1. affida le figlie minori, e , in via esclusiva alla madre Persona_3 Persona_4 [...]
; Pt_1
2. dispone che le frequentazioni tra e la figlia minore , in Controparte_1 Per_1 considerazione dell'età anagrafica della figlia ormai diciassettenne, si svolgano secondo tempistiche e modalità libere;
3. dispone che, ove la figlia minore manifesti la volontà di riprendere i rapporti con il Per_2 padre, le visite si svolgano con le modalità ed i tempi già stabiliti nel decreto del 16.04.2021;
4. rigetta la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento che viene confermato in euro
500,00 mensili (euro 250,00 per ciascuna figlia), con successiva rivalutazione istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da regolamentarsi in base al vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
pagina 8 di 9 5. compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna a rifondere Controparte_1 alla controparte la residua parte delle spese processuali, liquidate per intero in € 5.261,00, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, il 28.08.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 9 di 9