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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4152/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. ALBERTO SIMIONATO ricorrenti sulle conclusioni delle parti: “
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, dandosi reciprocamente la facoltà di trasferire la propria residenza ove vorranno, con obbligo reciproco di comunicare eventuali futuri mutamenti di residenza o domicilio;
2. entrambi i coniugi dichiarano di acconsentire al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e degli altri documenti validi per l'espatrio, inserendovi la figlia minore;
3. la casa coniugale, sita in via Carrezzioi n. 77 a Per_1
Dolo (VE) di cui la sig.ra è proprietaria, viene assegnata alla stessa che continuerà a Pt_2 risiedervi con i propri figli, mentre il padre andrà a vivere in un altro immobile ove trasferirà Pt_1 la propria residenza;
4. ogni arredo e corredo presente nella casa coniugale è già stato equamente suddiviso tra i coniugi;
5. la signora manterrà la proprietà dell'autovettura che ha in uso e Pt_2 provvederà al mantenimento della stessa viceversa il sig. non dispone di alcun mezzo allo Pt_1 stesso intestato;
6. i figli minori verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso la madre. Resta inteso che entrambi i genitori provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei propri figli attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi, secondo il regime della legge 54/2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 1 marzo 2006 ed entrata in vigore il 16 marzo 2006 in materia di affidamento condiviso, con diritto del padre di vederli e tenerli con sé secondo gli orari stabiliti e pattuiti separatamente tra i coniugi, compatibilmente agli impegni scolastici sportivi e ricreativi degli stessi e comunque non meno di un giorno infrasettimanale ed un weekend alternato;
7. qualora, in futuro, i figli vorranno andare a vivere con il padre, lo potranno fare senza formalità legali di sorta;
8. i coniugi sin da ora dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi inerenti all'impostazione del modello educativo dei figli, all'indirizzo scolastico o comunque a tutte le scelte che appaiono determinanti per il futuro degli stessi;
9. ed trascorreranno i fine settimana Per_2 Per_1 alternativamente con ciascuno dei genitori e, ad anni alterni, trascorreranno con ciascuno dei genitori le vacanze scolastiche del periodo Pasquale e;
10. durante le vacanze estive i Per_3 coniugi terranno ed rispettivamente per un periodo di quindici giorni consecutivi Per_2 Per_1 ciascuno impegnandosi a comunicare entro il mese di maggio di ciascun anno le date previste per i rispettivi soggiorni;
11. il sig. corrisponderà alla sig.ra la Parte_1 Parte_2 complessiva somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) quale contributo per il mantenimento dei figli, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese. Tale somma sarà rivalutata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT e verrà corrisposta a decorrere dall'effettività della separazione;
12. i coniugi convengono, altresì, che qualora la sig. CP_1 richiedesse l'assegno unico per i figli a carico questo rimarrebbe interamente a favore della stessa;
13. per quanto concerne la ripartizione tra spese ordinarie e spese straordinarie si richiama il Protocollo del 20.09.2019 adottato in detta materia dal Tribunale di Venezia che verrà conseguentemente applicato nelle sue determinazioni. Tutte le spese straordinarie andranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Esse, indipendentemente dal fatto che siano subordinate
o meno al consenso dei genitori, dovranno essere rimborsate, previa produzione od esibizione documentale, entro il mese successivo a quello di spesa. 14. i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno e/o contributo di mantenimento e/o alimentare, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
15. i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale al fine di garantire e mantenere un rapporto equilibrato ai figli”
ha pronunciato
SENTENZA per i seguenti motivi in FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Dolo in data 18/03/2006, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Dolo (VE) – Atto n. 3, P. 1, Anno 2006 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 03/04/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
28/03/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della figlia minore (nt. il 31/07/2010) e con l'interesse materiale del figlio (nt. il Per_1 Per_2
26/05/2006), divenuto medio tempore maggiorenne – con non luogo a provvedere su affidamento, collocazione e visite dello stesso - ma non economicamente autosufficiente;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto dispone che:
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, dandosi reciprocamente la facoltà di trasferire la propria residenza ove vorranno, con obbligo reciproco di comunicare eventuali futuri mutamenti di residenza o domicilio;
2. entrambi i coniugi dichiarano di acconsentire al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e degli altri documenti validi per l'espatrio, inserendovi la figlia minore Per_1
3. la casa coniugale, sita in via Carrezzioi n. 77 a Dolo (VE) di cui la sig.ra è proprietaria, Pt_2 viene assegnata alla stessa che continuerà a risiedervi con i propri figli, mentre il padre andrà Pt_1
a vivere in un altro immobile ove trasferirà la propria residenza;
4. ogni arredo e corredo presente nella casa coniugale è già stato equamente suddiviso tra i coniugi;
5. la signora manterrà la proprietà dell'autovettura che ha in uso e provvederà al Pt_2 mantenimento della stessa viceversa il sig. on dispone di alcun mezzo allo stesso intestato;
Pt_1
6. la figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocata in via Per_1 prevalente presso la madre. Resta inteso che entrambi i genitori provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei propri figli attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi, secondo il regime della legge 54/2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 1 marzo 2006 ed entrata in vigore il 16 marzo 2006 in materia di affidamento condiviso, con diritto del padre di vedere la figlia minore e tenerla con sé secondo gli orari stabiliti e pattuiti separatamente tra i Per_1 coniugi, compatibilmente agli impegni scolastici sportivi e ricreativi della stessa e comunque non meno di un giorno infrasettimanale ed un weekend alternato;
7. qualora, in futuro, i figli vorranno andare a vivere con il padre, lo potranno fare senza formalità legali di sorta;
8. i coniugi sin da ora dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi inerenti all'impostazione del modello educativo dei figli, all'indirizzo scolastico o comunque a tutte le scelte che appaiono determinanti per il futuro degli stessi;
9. trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori e, ad anni alterni, Per_1 trascorrerà con ciascuno dei genitori le vacanze scolastiche del periodo Pasquale e;
Per_3
10. durante le vacanze estive i coniugi terranno rispettivamente per un periodo di quindici Per_1 giorni consecutivi ciascuno impegnandosi a comunicare entro il mese di maggio di ciascun anno le date previste per i rispettivi soggiorni;
11. il sig. corrisponderà alla sig.ra la complessiva somma mensile Parte_1 Parte_2 di € 500,00 (cinquecento/00) quale contributo per il mantenimento dei figli, da versarsi entro il giorno
5 (cinque) di ciascun mese. Tale somma sarà rivalutata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT e verrà corrisposta a decorrere dall'effettività della separazione;
12. i coniugi convengono, altresì, che qualora la sig. richiedesse l'assegno unico per i figli a CP_1 carico questo rimarrebbe interamente a favore della stessa;
13. per quanto concerne la ripartizione tra spese ordinarie e spese straordinarie si richiama il
Protocollo del 20.09.2019 adottato in detta materia dal Tribunale di Venezia che verrà conseguentemente applicato nelle sue determinazioni. Tutte le spese straordinarie andranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Esse, indipendentemente dal fatto che siano subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere rimborsate, previa produzione od esibizione documentale, entro il mese successivo a quello di spesa.
14. i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno e/o contributo di mantenimento e/o alimentare, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
15. i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale al fine di garantire e mantenere un rapporto equilibrato ai figli;
nulla per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Dolo.
Così deciso il 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. ALBERTO SIMIONATO ricorrenti sulle conclusioni delle parti: “
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, dandosi reciprocamente la facoltà di trasferire la propria residenza ove vorranno, con obbligo reciproco di comunicare eventuali futuri mutamenti di residenza o domicilio;
2. entrambi i coniugi dichiarano di acconsentire al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e degli altri documenti validi per l'espatrio, inserendovi la figlia minore;
3. la casa coniugale, sita in via Carrezzioi n. 77 a Per_1
Dolo (VE) di cui la sig.ra è proprietaria, viene assegnata alla stessa che continuerà a Pt_2 risiedervi con i propri figli, mentre il padre andrà a vivere in un altro immobile ove trasferirà Pt_1 la propria residenza;
4. ogni arredo e corredo presente nella casa coniugale è già stato equamente suddiviso tra i coniugi;
5. la signora manterrà la proprietà dell'autovettura che ha in uso e Pt_2 provvederà al mantenimento della stessa viceversa il sig. non dispone di alcun mezzo allo Pt_1 stesso intestato;
6. i figli minori verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso la madre. Resta inteso che entrambi i genitori provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei propri figli attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi, secondo il regime della legge 54/2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 1 marzo 2006 ed entrata in vigore il 16 marzo 2006 in materia di affidamento condiviso, con diritto del padre di vederli e tenerli con sé secondo gli orari stabiliti e pattuiti separatamente tra i coniugi, compatibilmente agli impegni scolastici sportivi e ricreativi degli stessi e comunque non meno di un giorno infrasettimanale ed un weekend alternato;
7. qualora, in futuro, i figli vorranno andare a vivere con il padre, lo potranno fare senza formalità legali di sorta;
8. i coniugi sin da ora dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi inerenti all'impostazione del modello educativo dei figli, all'indirizzo scolastico o comunque a tutte le scelte che appaiono determinanti per il futuro degli stessi;
9. ed trascorreranno i fine settimana Per_2 Per_1 alternativamente con ciascuno dei genitori e, ad anni alterni, trascorreranno con ciascuno dei genitori le vacanze scolastiche del periodo Pasquale e;
10. durante le vacanze estive i Per_3 coniugi terranno ed rispettivamente per un periodo di quindici giorni consecutivi Per_2 Per_1 ciascuno impegnandosi a comunicare entro il mese di maggio di ciascun anno le date previste per i rispettivi soggiorni;
11. il sig. corrisponderà alla sig.ra la Parte_1 Parte_2 complessiva somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) quale contributo per il mantenimento dei figli, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese. Tale somma sarà rivalutata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT e verrà corrisposta a decorrere dall'effettività della separazione;
12. i coniugi convengono, altresì, che qualora la sig. CP_1 richiedesse l'assegno unico per i figli a carico questo rimarrebbe interamente a favore della stessa;
13. per quanto concerne la ripartizione tra spese ordinarie e spese straordinarie si richiama il Protocollo del 20.09.2019 adottato in detta materia dal Tribunale di Venezia che verrà conseguentemente applicato nelle sue determinazioni. Tutte le spese straordinarie andranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Esse, indipendentemente dal fatto che siano subordinate
o meno al consenso dei genitori, dovranno essere rimborsate, previa produzione od esibizione documentale, entro il mese successivo a quello di spesa. 14. i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno e/o contributo di mantenimento e/o alimentare, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
15. i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale al fine di garantire e mantenere un rapporto equilibrato ai figli”
ha pronunciato
SENTENZA per i seguenti motivi in FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Dolo in data 18/03/2006, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Dolo (VE) – Atto n. 3, P. 1, Anno 2006 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 03/04/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
28/03/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della figlia minore (nt. il 31/07/2010) e con l'interesse materiale del figlio (nt. il Per_1 Per_2
26/05/2006), divenuto medio tempore maggiorenne – con non luogo a provvedere su affidamento, collocazione e visite dello stesso - ma non economicamente autosufficiente;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto dispone che:
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, dandosi reciprocamente la facoltà di trasferire la propria residenza ove vorranno, con obbligo reciproco di comunicare eventuali futuri mutamenti di residenza o domicilio;
2. entrambi i coniugi dichiarano di acconsentire al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e degli altri documenti validi per l'espatrio, inserendovi la figlia minore Per_1
3. la casa coniugale, sita in via Carrezzioi n. 77 a Dolo (VE) di cui la sig.ra è proprietaria, Pt_2 viene assegnata alla stessa che continuerà a risiedervi con i propri figli, mentre il padre andrà Pt_1
a vivere in un altro immobile ove trasferirà la propria residenza;
4. ogni arredo e corredo presente nella casa coniugale è già stato equamente suddiviso tra i coniugi;
5. la signora manterrà la proprietà dell'autovettura che ha in uso e provvederà al Pt_2 mantenimento della stessa viceversa il sig. on dispone di alcun mezzo allo stesso intestato;
Pt_1
6. la figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocata in via Per_1 prevalente presso la madre. Resta inteso che entrambi i genitori provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei propri figli attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi, secondo il regime della legge 54/2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 1 marzo 2006 ed entrata in vigore il 16 marzo 2006 in materia di affidamento condiviso, con diritto del padre di vedere la figlia minore e tenerla con sé secondo gli orari stabiliti e pattuiti separatamente tra i Per_1 coniugi, compatibilmente agli impegni scolastici sportivi e ricreativi della stessa e comunque non meno di un giorno infrasettimanale ed un weekend alternato;
7. qualora, in futuro, i figli vorranno andare a vivere con il padre, lo potranno fare senza formalità legali di sorta;
8. i coniugi sin da ora dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi inerenti all'impostazione del modello educativo dei figli, all'indirizzo scolastico o comunque a tutte le scelte che appaiono determinanti per il futuro degli stessi;
9. trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori e, ad anni alterni, Per_1 trascorrerà con ciascuno dei genitori le vacanze scolastiche del periodo Pasquale e;
Per_3
10. durante le vacanze estive i coniugi terranno rispettivamente per un periodo di quindici Per_1 giorni consecutivi ciascuno impegnandosi a comunicare entro il mese di maggio di ciascun anno le date previste per i rispettivi soggiorni;
11. il sig. corrisponderà alla sig.ra la complessiva somma mensile Parte_1 Parte_2 di € 500,00 (cinquecento/00) quale contributo per il mantenimento dei figli, da versarsi entro il giorno
5 (cinque) di ciascun mese. Tale somma sarà rivalutata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT e verrà corrisposta a decorrere dall'effettività della separazione;
12. i coniugi convengono, altresì, che qualora la sig. richiedesse l'assegno unico per i figli a CP_1 carico questo rimarrebbe interamente a favore della stessa;
13. per quanto concerne la ripartizione tra spese ordinarie e spese straordinarie si richiama il
Protocollo del 20.09.2019 adottato in detta materia dal Tribunale di Venezia che verrà conseguentemente applicato nelle sue determinazioni. Tutte le spese straordinarie andranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Esse, indipendentemente dal fatto che siano subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere rimborsate, previa produzione od esibizione documentale, entro il mese successivo a quello di spesa.
14. i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno e/o contributo di mantenimento e/o alimentare, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
15. i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale al fine di garantire e mantenere un rapporto equilibrato ai figli;
nulla per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Dolo.
Così deciso il 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison