Art. 1541. Trattamento di quiescenza 1. L'Ordinario militare ((e il Vicario generale militare)) che cessano dall'ufficio per eta' o d'autorita' hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1625.
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
>
Versione
23 maggio 2021
23 maggio 2021
Commentario • 1
- 1. Cassazione civile n. 15691/2006https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) Nel caso di contratto preliminare avente ad oggetto la vendita (nella specie, a corpo) di un immobile, ove la consegna dell'immobile sia avvenuta in coincidenza o posteriormente alla conclusione del preliminare ma comunque prima della stipula del definitivo, il termine di prescrizione di cui all'art. 1541 per l'eventuale differenza di prezzo decorre comunque dalla data di conclusione del contratto definitivo, e non da quella anteriore di trasferimento del possesso, in forza sia del significato letterale dei termini adoperati dagli artt. 1541 c.c. e 178, disp. att. c.c., diversi da quelli impiegati per il contratto preliminare, sia dal fatto che solo con il contratto …
Leggi di più…