CA
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/11/2025, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 13 Novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 710 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente
TRA
, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Antonio Parte_1 Rosario Bongarzone e dall'avv. Paolo Zinzi nella qualità di professionisti designati dal ricorrente in virtù di specifico mandato conferito alla società Controparte_1
con sede legale Via Siracusa, 5 – 03036 – Isola del Liri (FR)
[...]
Appellante E
rappresentata e difesa, dall'avv. Controparte_2
EA C. GG presso il cui studio in Roma, Via G. Bettolo, 9 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al presente atto
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 813/2021 depositata in data 21.10.2021
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'appellante allegava di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze dell' Controparte_3 sin dal 02.01.2003 presso la postazione territoriale di Olevano Romano(Rm); CP_2 di essere stata inquadrata nella categoria professionale A, livello economico 3 (A3) con profilo professionale di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio assistenziali;
che per ogni turno di servizio operava su un'Autoambulanza, insieme ad altri due colleghi: un infermiere ed un autista;
che le attività che dovrebbe effettivamente svolgere la , secondo il formale inquadramento Parte_1 professionale-, sono quelle riconducibili alle mansioni di “ausiliario specializzato”, ovvero dovrebbe svolgere le seguenti attività: -attività di conduzione dei veicoli strumentali allo svolgimento della propriaattività; -piccola manutenzione dei veicoli strumentali utilizzati;
-carico e scarico del paziente dall'ambulanza; - trasporto delle barelle a supporto delle ambulanze nelle operazioni di soccorso;
- reintegro, riordino e pulizia dei presidi medici all'interno dell'ambulanza.
Assumenva invece l'appellante di aver svolto mansioni riconducibili ad una Pt_1 categoria e profilo professionale superiore in base alle seguente allegazioni:
< lavoro…-effettua sotto la direzione dell'infermiere collaborando con lo stesso manovre semplici di rianimazione cardiopolmonare di base del paziente;
-aiuta l'infermiere o applica autonomamente se necessario sistemi di ventilazione, quali il pallone auto espansibile ovvero la maschera facciale;
- effettua la pratica della defibrillazione, per mezzo dell'utilizzo di defibrillatori di tipo semi automatico;
- effettua il massaggio cardiaco al paziente (o in autonomia o in collaborazione con l'infermiere), -utilizza apparecchiature elettromedicali semplici come l'“aspiratore” (macchinario utilizzato per togliere il sangue o il muco dal paziente); -utilizza direttamente apparecchi per la rilevazione della glicemia del paziente;
-assiste il paziente poli traumatizzato, applicando presidi di immobilizzazione come a titolo esemplificativo collari, stecca, bende;
- svolge tutte la attività di prima emergenza necessarie per tamponare emorragie o ferite di vario tipo;
-in autonomia operativa e/o sotto l'indicazione dell'infermiere
“predispone” e “prepara” le varie componenti dei farmaci e le passa all'infermiere in vista della successiva “infusione” e somministrazione al paziente;
-effettua le operazioni di controllo ematicosul paziente;
-rileva i parametri vitali del paziente
2 (pressione, frequenza, respirazione etc etc); di aver frequentato appositi corsi di addestramento e perfezionamento professionale per lo svolgimento delleattività descritte al precedente punto. Tali corsi sono stati predisposti dall'Azienda; di essere abilitata ad intervenire con i defibrillatori ed altri macchinari come descritti al punto precedente, in quanto, come detto, è stato sottoposto dalla azienda a specifica formazione professionale, attraverso corsi BLS e BLS-D, Maxi
Emergenze di Base, PBLS Esecutore, ricevendo le relative abilitazioni>>.
Sosteneva in diritto che per le mansioni in conreto svlte avrebbe dovuto essere inquadrata nella categoria B (secondo l'allegato A al CCNL del 1998-2001, rubricato “declaratorie e profili), categoria a cui appartengono “ i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche, riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali, nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”.
Insisteva nel rilevare che le mansioni di fatto svolte in modo prevalente fossero da ricondurre alla categoria professionale di “B”,- immediatamente superiore a quella
A -, < professionale di inquadramento, non potendo certo ritenersi equivalenti quelle di semplice movimentazione del paziente e di pulizia dell'ambulanza (proprie della categoria A), con l'effettuazione di specifiche attività di soccorso o sanitarie quali,
l'applicazione della maschera facciale o l'effettuazione di manovre di defibrillazione.
Aggiungeva di aver svolto mansioni superiori, riconducibili alla Categoria B, nella vacanza di posto in organico che si è protratta oltre 6 mesi ed oltre il limite massimo di 12 mesi, ex art. 57 TU contratto (artt. 28 e 41 del CCNL del 07.04.1999) e di aver, con nota pec del 12.09.2016, diffidato l' resistente al riconoscimento CP_2 di una qualifica superiore nel livello professionale B, ed in ogni caso il pagamento delle differenze retributive maturate spettanti, ex art 52, comma 5 e 6, d. lgs. 165/01.
Concludeva come segue: “a) accertare e dichiarare che le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, in modo prevalente e continuativo, sono da considerarsi mansioni superiori, da ricondurre a quelle proprie della categoria B, - profilo professionale di
Operatore Tecnico ovvero Operatore Tecnico addetto all'assistenza -, immediatamente superiore rispetto a quella A, di formale appartenenza, ex CCNL
Comparto Sanità Pubblica;
b) per l'effetto condannare parte resistente al pagamento
3 dell'importo di Euro 8.828,80, - ovvero la maggiore o minor somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi legali dal maturarsi di ogni singolo credito sino all'effettivo soddisfo-, a titolo di differenze retributive, per lo svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria B, quale differenziale economico tra la fascia economica iniziale della categoria immediatamente superiore (B) e la fascia economica iniziale della categoria di formale assegnazione”.
Nel contraddittorio il Tribunale, rionosceva all'appellante il c.d. diritto al tempo tuta e respingeva nel resto il ricorso.
Così si legge, per quanto interessa il gravame, nella sentenza gravata: < domanda riguardante il riconoscimento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori proposta dalla ricorrente ha sostenuto di Parte_2 aver svolto, in modo prevalente e continuativo, mansioni proprie del livello B, immediatamente superiore rispetto a quello A formalmente riconosciutole;
di conseguenza ha rivendicato, ai sensi degli artt. 52, quinto comma d.lgs. n. 165/01 e art. 57, sesto comma, Ccnl comparto sanità pubblica, il pagamento delle differenze retributive tra quanto dovuto per un lavoratore di categoria B e quanto effettivamente corrispostole. In particolare, ha dedotto che non si è limitata ad occuparsi del trasporto del paziente, della movimentazione della barella e del riassetto dei presidi medici all'interno dell'autombulanza, ma di aver svolto attività di collaborazione e sostegno dell'infermiere che implicava l'espletamento di mansioni più qualificanti come la rianimazione cardiopolmonare del paziente,
l'applicazione dei sistemi di ventilazione (pallone auto espansibile e maschera facciale), la defibrillazione ed il massaggio cardiaco, nonché la rilevazione dei parametri vitali del paziente, le medicazioni d'emergenza e l'applicazione di presidi di immobilizzazione. La ha sostenuto che tali compiti richiederebbero Pt_1
“conoscenze tecniche di base” e denoterebbero “capacità manuali e tecniche specifiche” tipiche di un lavoratore inquadrato nella superiore categoria B del Ccnl applicabile. La domanda non è fondata…nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la disciplina delle mansioni è regolata dall'art. 52 d.lgs. 165/2001 secondo cui lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore rispetto a quella di inquadramento formale non attribuisce al dipendente il diritto alla promozione automatica, ma comporta soltanto il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore…il dipendente pubblico ha diritto alle differenze
4 retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione, anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva della qualifica superiore” (cfr. Cass. n.
18808 del 2013; Cass n. 11615 del 2010). In particolare, le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione hanno precisato che tale diritto sussiste anche nei casi in cui siano state assegnate mansioni superiori al di fuori dei casi consentiti, e ciò in conformità alla giurisprudenza della Corte Costituzionale sul diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione anche nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (cfr. S.U. n. 25837 del 2007). Inoltre, il citato art. 52 d.lgs. n. 165, al comma 3, specifica che “Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”… tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda…Va poi comunque aggiunto che per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (cfr, per tutte,
Cass. 21.5.2003, n. 8025)…in base al Ccnl applicabile alla specie appartengono alla categoria A (formalmente posseduta dalla “i lavoratori che ricoprono Pt_1 posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche, per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia operativa esecutiva e responsabilità nell'ambito di istruzioni fornite, riferite al corretto svolgimento della propria attività […]
Ausiliario specializzato. Svolge attività semplici di tipo manuale, che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e riordino
5 degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità produttiva”. Sempre secondo il Ccnl richiamato, appartengono invece alla categoria B (rivendicata dalla
“i lavoratori che ricoprono posizione di lavoro che richiedono conoscenze Pt_1 teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazione e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizione di massima […]”. Dall'esame delle riportate declaratorie dei due livelli in comparizione si evince che ciò che contraddistingue un lavoratore inquadrato nel livello B rispetto ad un lavoratore inquadrato nel livello A è rappresentato dalla specificità delle capacità manuali, dal possesso di conoscenze tecniche e – soprattutto - dall'autonomia e dalla responsabilità connessi allo svolgimento dei compiti, autonomia a responsabilità da riferirsi alle prescrizione di massima. Invero, il lavoratore inquadrato nel livello B possiede capacità manuali generiche e la sua autonomia operativa (che è solo esecutiva) è confinata nell'ambito delle istruzione fornite, così come la sua responsabilità. La fonda le sue rivendicazioni Pt_1 sostanzialmente sulla considerazione che ella svolgerebbe attività di collaborazione e sostegno all'infermiere, attività che implicherebbe il possesso di adeguate basi teoriche e di una più marcata qualificazione professionale propria del lavoratore inquadrato nel livello B. Orbene, dall'espletata istruttoria è emerso che la fa Pt_1 parte dell'equipaggio dell'autombulanza che è composto da tre persone, ossia l'infermiere, l'austista ed il barelliere. La in quest'ultima veste, si occupa Pt_1 principalmente della pulizia e sanificazione dell'autombulanza nonché della movimentazione del paziente e della barella;
inoltre, collabora con gli altri componenti dell'equipaggio alle operazioni di soccorso. Queste ultime sono coordinate e dirette dall'infermiere, il quale fornisce indicazioni agli altri membri dell'equipaggio in merito alle concrete operazioni da eseguire nell'ambito dell'intervento che si dovesse rendere necessario. Dunque, colui che sovraintende alle operazioni di soccorso ed è responsabile della corretta gestione delle stesse è
l'infermiere (“è l'infermiere il responsabile delle operazioni di soccorso che coordina l'autista ed il barelliere, queste due ultime figure sono di supporto all'infermiere. Tutte le operazioni di soccorso vengono indicate dall'infermiere e noi prestiamo aiuto, in base a quello che l'infermiere ci dice di fare” [teste Tes_1
6 CC]; “Tutte le operazioni di soccorso sono coordinate e controllate” [teste
). Tutti i componenti dell'equipaggio partecipano alle operazioni Testimone_2 di soccorso ma ciò avviene sulla base delle indicazioni fornite dall'infermiere, in capo al quale risiede la responsabilità generale dell'intervento. Quindi, la Per_1 all'occorrenza, partecipa alle operazioni di soccorso quale membro attivo dell'unità operativa;
il tipo di apporto richiesto in questi casi varia ovviamente dalla tipologia di intervento da eseguire. Principalmente si tratta – però – di esecuzione di manovre manuali che vengono effettuate sulla base delle specifiche indicazioni fornite dall'infermiere. Trattasi di operazioni materiali consistenti nell'aiutare l'infermiere ad applicare presidi medici o nell'utilizzo di apparecchi medici, nell'eseguire il tamponamento di ferite ed emorragie e, in più generale, nel fornire il proprio apporto materiale in caso di necessità. Tuttavia, le operazioni più difficili e delicate vengono svolte esclusivamente dall'infermiere e l'apporto della è richiesto Pt_1 soltanto nello svolgimento di operazioni che necessitano di più persone o quando l'infermiere è impegnato in attività più importanti. In ogni caso, tale tipo di apporto
è quasi esclusivamente di tipo materiale (come tenere un arto fermo, occuparsi delle incombenze preparatorie per l'utilizzo di un apparecchio medico, passare un presidio) e si esplica in base a stringenti indicazioni dell'infermiere. Seppure la abbia partecipato ad operazioni delicate come la rianimazione Pt_1 cardiopolmonare, ciò è una evenienza che non capita usualmente (vedi dichiarazioni teste CC, secondo cui “Ho visto le ricorrenti eseguire la rianimazione cardiopolmonare ai pazienti. Ciò è capitato poche volte, anche perchè
è un intervento che non viene praticato usualmente. Preciso che, non essendo le ricorrenti nel mio equipaggio, posso riferire soltanto di quello che accade quando lavorano con me. Non so indicare precisamente il numero delle volte che ho visto le ricorrenti eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare”) e tale apporto
è richiesto in quanto trattasi di intervento che deve essere eseguito da più persone, anche perché si protrae per un lasso di tempo considerevole e, quindi, implica l'alternarsi degli operatori. Ebbene, sebbene sia emerso che la partecipi alle Pt_1 operazioni di soccorso aiutando l'infermiere, non può certo affermarsi che, nello svolgimento della sua attività, ella si occupi principalmente di effettuare interventi sanitari d'emergenza. Non è emerso che l'attività della consista Pt_1 principalmente nell'effettuare operazioni di soccorso e comunque questo apporto si esplica, per lo più, in manovre manuali eseguite sotto la direzione dell'infermiere
7 al fine di “aiutarlo” in caso di necessità. Le operazioni più delicate vengono svolte, invece, solo e allorquando è necessario fronteggiare particolari situazioni d'emergenza. Inoltre, la responsabilità della gestione delle operazioni di soccorso ricade sull'infermiere. Dunque, non può affermarsi, anzitutto, che la svolga Pt_1 principalmente le operazioni di assistenza e di soccorso del paziente, assunto che nella prospettiva difensiva denoterebbe preparazione e capacità professionali qualificate atte a giustificare l'inquadramento nel livello superiore. Al riguardo, va ribadito che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, la configurabilità dello svolgimento di mansioni superiori implica l'attribuzione “in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”. Tale imprescindibile requisito non può ritenersi integrato nella fattispecie in esame poiché dalle dichiarazione testimoniali non si evince che la si occupasse prevalentemente delle operazioni di soccorso, emergendo che Pt_1 la medesima si limitasse a prestare il proprio aiuto nell'intervento in caso di necessità. Inoltre, i testi ascoltati (in particolare, il CC) hanno riferito che solo occasionalmente la eseguiva operazioni di soccorso più complesse (tra Pt_1
l'altro, i testimoni non hanno lavorato continuativamente con la ma solo in Pt_1 alcune occasioni, il teste CC ha dichiarato “Con la lavoro circa una Pt_1 volta al mese”; il teste ha affermato che “Con la lavoro un paio di Tes_2 Pt_1 volte al mese da circa due o tre anni, prima molto sporadicamente”). Va rimarcato, poi, che l'apporto della è prevalentemente di tipo esecutivo e non implica Pt_1 quella “autonomia e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima”, caratteri distintivi necessari per l'inquadramento nel livello B Ccnl applicabile.
Invero, la collaborazione nel prestare le operazioni di soccorso avviene sulla base delle stringenti indicazioni esecutive fornite dall'infermiere, indicazioni che attengono – principalmente - al compimento di specifiche operazioni materiali e che quindi appaiono maggiormente qualificabili come “istruzioni” di cui alla categoria A cit. Ccnl, non sussistendo peculiari margini di autonomia della ricorrente. Insomma, non risulta che la abbia svolto le dedotte mansioni Pt_1 superiori con carattere prevalente sotto il profilo quantitativo e qualitativo e che ciò abbia implicato autonomia e responsabilità, profili questi nemmeno chiaramente allegati. Peraltro, i testi ascoltati hanno dichiarato che la responsabilità delle operazioni di soccorso è interamente in capo all'infermiere. Del resto, l'ausiliario specializzato ricompreso nella categoria A è tenuto ad eseguire le operazioni
8 elementari e di supporto richieste e necessarie al funzionamento dell'unità operativa
(nella specie l'equipaggio dell'autombulanza). Inoltre, l'utilizzo di macchinari e attrezzature specifici è attività propria di tale figura. In definitiva, alla luce delle considerazioni sinora esposte, la domanda della volta ad ottenere il Pt_1 riconoscimento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori deve essere respinta>>.
Con atto di appello la censurava (parzialmente perché la domanda originaria Pt_1 era più ampia e a soccombenza solo sulle mansioni superiori) la pronuncia e chiedeva che, in riforma della sentenza, la domanda fosse accolta.
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione: - parziale e pregiudizievole valutazione delle prove. In specie, omessa considerazione degli attestati di partecipazione a corsi di formazione professionale, dimostrativi del possesso da parte della lavoratrice di maggiori competenze rilevanti secondo la declaratoria del profilo professionale rivendicato, e omessa integrale considerazione delle testimonianze;
- erroneo convincimento d'irrilevanza ai fini del superiore inquadramento di alcune operazioni svolte dalla lavoratrice, quali la rianimazione, il massaggio cardiaco, la defibrillazione, l'applicazione del pallone auto-espansibile e della maschera facciale;
- omessa considerazione del fatto che le attività di soccorso svolte dalla lavoratrice sono escluse dalle attività dell'ausiliario specializzato e quindi dalle attività del profilo professionale “A” e sono invece chiaramente riconducibili al profilo professionale “B”; - omesso rilievo del fatto che i compiti più qualificati erano stati svolti in modo sistematico in base alle necessità del servizio.
L depositava memoria di Controparte_4 costituzione nel grado e resisteva all'appello.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Osserva la Corte che l'appellante non ha devoluto al grado il presupposto logico della ratio decidendi sottesa alla statuizione impugnata, ossia che nel pubblico impiego privatizzato l'accertamento circa l'appartenenza delle mansioni svolte di fatto dal lavoratore a una qualifica superiore rispetto a quella di suo formale inquadramento dev'essere operato giusta l'art. 52, co. 3 del D.lgs. n. 165/2001 e alla stregua del noto procedimento sillogistico definito dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'art. 2103 cc.
9 Muovendo allora da tale premessa -che comunque la Corte condivide, in quanto corretta- vale rammentare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio” (v. ex multis, Cass. n. 30580/2019).
Vale altresì precisare che, proprio perché rispetto alla formulazione del giudizio d'interesse il parametro di riferimento è costituito dalla declaratoria del CCNL, non assume alcuna rilevanza logico-giuridica un eventuale raffronto tra la prestazione lavorativa oggetto d'inquadramento professionale e quella di lavoratori terzi, che pur si assume sovrapponibile. Peraltro, tale irrilevanza è ancor più tangibile laddove si tratti -come nel caso di specie- di rapporto d'impiego pubblico privatizzato, rispetto al quale l'attribuzione al lavoratore di diritti e di trattamenti economici scaturisce soltanto dalla legge e dal CCNL, in tal senso delegato, e non pure dall'applicazione di un principio di parità trattamento dei dipendenti (artt. 2, co. 3
e 45 D.lgs. n. 165/20019).
Ebbene, nel caso di specie vengono in rilievo le seguenti declaratorie del CCNL - categoria A, di formale inquadramento della “…lavoratori che ricoprono Pt_1 posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche, per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia operativa esecutiva e responsabilità nell'ambito di istruzioni fornite, riferite al corretto svolgimento della propria attività”; profili professionali: Ausiliario specializzato: “Svolge attività semplici di tipo manuale, che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità produttiva”; - categoria B, pretesa dalla “…lavoratori che ricoprono Pt_1 posizione di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite
10 alle proprie qualificazione e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizione di massima”; profili professionali:
Operatore Tecnico: “Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse;
Operatore tecnico addetto all'assistenza:
“Svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature”.
Com'è reso palese dall'univoco tenore delle disposizioni collettive al vaglio: - i lavoratori della categoria A: -possiedono capacità manuali generiche;
-hanno autonomia operativa nell'ambito di istruzioni fornite;
-sono gravati della responsabilità per l'esatto svolgimento del compito dato;
i lavoratori della categoria
B: -possiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati e capacità manuali e tecniche specifiche in relazione a qualificazioni e specializzazioni professionali (e non soltanto capacità manuali generiche) - hanno autonomia nell'ambito di prescrizione di massima (e non soltanto nell'ambito delle istruzioni ricevute); -sono gravati della responsabilità nel contesto operativo di riferimento (e non della sola esecuzione del compito dato).
Queste osservazioni trovano conferma nell'esame delle declaratorie dei profili professionali tipici di ciascuna categoria, dacché: - l'ausiliario specializzato ha una qualificazione professionale “ordinaria” in attività manuali specifiche, tanto da poter comunque utilizzare macchinari e attrezzature particolari e da poter svolgere le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento del plesso organizzativa cui è assegnato;
- l'operatore tecnico ha una qualificazione rapportata a un settore di attività o a un mestiere, per cui è capace di svolgere, nell'ambito tecnico di riferimento, un complesso di attività manuali tra loro compendiate con l'ausilio di idonee apparecchiature e attrezzature, di cui ha cura;
-
l'operatore sanitario provvede, appunto nell'ambito del suo mestiere e dunque con specifiche conoscenze tecniche, a fornire assistenza ai degenti per la loro igiene e provvede non soltanto alla pulizia, ma pure alla manutenzione di utensili e apparecchiature.
Rammentato che secondo il sillogismo qui applicato l'ascrivibilità alla declaratoria
11 di riferimento delle mansioni di fatto svolte dal lavoratore dev'essere completa, dovendo le une soddisfare i requisiti di competenza, autonomia e responsabilità previste dall'altra, è allora esente da censure il giudizio del Tribunale, che ha ritenuto non soddisfatta tale condizione nel caso di specie.
Le deposizioni sono univoche nel riferire che la quale barelliere, lavora Pt_1 nell'equipaggio, composto da tre persone: l'infermiere professionale, l'autista e il barelliere;
che il responsabile delle operazioni di soccorso è l'infermiere, che sovraintende alle operazioni e le coordina;
che il barelliere coadiuva l'infermiere, ad esempio passandogli a richiesta l'ago-cannula o altri presidi e dispostivi, posizionando assieme a lui il paziente sulla barella spinale;
che anche l'autista aiuta l'infermiere nel passaggio dei dispositivi e presidi.
Il Tribunale ha poi ben evidenziato come nel corso di una rianimazione cardiopolmonare, l'infermiere inizia il massaggio cardiaco, mentre la si Pt_1 occupa della ventilazione, poi tali attività vengono scambiate tra di loro, trattandosi di operazione che deve essere eseguita da più persone e nel tempo;
che la ricorrente utilizza il pallone auto-espansibile con la maschera facciale, ma non l'aspiratore, perché è un'attività dell'infermiere.
In ultima analisi ove anche in caso di assoluta necessità sia capitato che l'appellante abbia svolto attività proprie dell'infermiere perche occupato in altre incombenze, ciò non sposta la decisione, per l'assenza di costanza.
Infatti quello che emerge dalle deposizioni e che l'appellante, nel periodo oggetto di causa, eseguiva operazioni manuali, pur implicanti conoscenze tecniche, secondo quanto richiesto dall'infermiere e con responsabilità circoscritta all'esatta esecuzione del compito assegnato.
Si tratta, quindi, di mansioni proprie dell'ausiliario specializzato ricompreso nella categoria A, il quale è appunto tenuto a eseguire le operazioni elementari e di supporto comandategli, che si rendono necessarie per il funzionamento dell'unità operativa cui è addetto (nella specie, l'equipaggio dell'autombulanza), mansioni che includono, come si è visto, pure lo svolgimento dell'attività di ausilio al soccorso e l'utilizzo di macchinari e attrezzature specifici.
Le testimonianze, invece, non offrono alcun riscontro dei fatti rilevanti secondo la categoria B, ossia l'avvenuto svolgimento di un “complesso” di operazioni riferibile come tale a un “mestiere” o a un “ambito di attività”, con autonomia d'iniziativa nella loro scelta e con responsabilità del risultato di tale scelta nel contesto di lavoro.
12 Neppure i documenti, di cui l'appellante lamenta la pretermissione da parte del
Tribunale, apportano elementi decisivi a sostegno delle sue ragioni.
Infatti, i corsi frequentati dalla hanno di sicuro arricchito e affinato il suo Pt_1 bagaglio di conoscenze e competenze, ma, per come è emerso dalla prova testimoniale, in concreto queste conoscenze e competenze non hanno avuto una
“ricaduta operativa” in termini di maggior ampiezza dell'autonomia e di più pesante carico di responsabilità nell'esecuzione delle mansioni di pertinenza della lavoratrice.
Per il vero, dagli atti non emerge neppure che tali conoscenze e competenze soddisfino, nel loro insieme, il livello di professionalità proprio di un “settore di attività” o di un “mestiere” nell'accezione sopra chiarita, di rilievo per la categoria
B, con le inevitabili ripercussioni ai sensi dell'art. 2697 cc.
Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto e la sentenza confermata.
In ragione della complessiva reciproca soccombenza rispetto alla più ampia domanda avanzata in giudizio, le spese del grado possono essere compensate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e compensa integralmente le spese del grado. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 13.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 13 Novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 710 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente
TRA
, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Antonio Parte_1 Rosario Bongarzone e dall'avv. Paolo Zinzi nella qualità di professionisti designati dal ricorrente in virtù di specifico mandato conferito alla società Controparte_1
con sede legale Via Siracusa, 5 – 03036 – Isola del Liri (FR)
[...]
Appellante E
rappresentata e difesa, dall'avv. Controparte_2
EA C. GG presso il cui studio in Roma, Via G. Bettolo, 9 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al presente atto
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 813/2021 depositata in data 21.10.2021
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'appellante allegava di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze dell' Controparte_3 sin dal 02.01.2003 presso la postazione territoriale di Olevano Romano(Rm); CP_2 di essere stata inquadrata nella categoria professionale A, livello economico 3 (A3) con profilo professionale di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio assistenziali;
che per ogni turno di servizio operava su un'Autoambulanza, insieme ad altri due colleghi: un infermiere ed un autista;
che le attività che dovrebbe effettivamente svolgere la , secondo il formale inquadramento Parte_1 professionale-, sono quelle riconducibili alle mansioni di “ausiliario specializzato”, ovvero dovrebbe svolgere le seguenti attività: -attività di conduzione dei veicoli strumentali allo svolgimento della propriaattività; -piccola manutenzione dei veicoli strumentali utilizzati;
-carico e scarico del paziente dall'ambulanza; - trasporto delle barelle a supporto delle ambulanze nelle operazioni di soccorso;
- reintegro, riordino e pulizia dei presidi medici all'interno dell'ambulanza.
Assumenva invece l'appellante di aver svolto mansioni riconducibili ad una Pt_1 categoria e profilo professionale superiore in base alle seguente allegazioni:
< lavoro…-effettua sotto la direzione dell'infermiere collaborando con lo stesso manovre semplici di rianimazione cardiopolmonare di base del paziente;
-aiuta l'infermiere o applica autonomamente se necessario sistemi di ventilazione, quali il pallone auto espansibile ovvero la maschera facciale;
- effettua la pratica della defibrillazione, per mezzo dell'utilizzo di defibrillatori di tipo semi automatico;
- effettua il massaggio cardiaco al paziente (o in autonomia o in collaborazione con l'infermiere), -utilizza apparecchiature elettromedicali semplici come l'“aspiratore” (macchinario utilizzato per togliere il sangue o il muco dal paziente); -utilizza direttamente apparecchi per la rilevazione della glicemia del paziente;
-assiste il paziente poli traumatizzato, applicando presidi di immobilizzazione come a titolo esemplificativo collari, stecca, bende;
- svolge tutte la attività di prima emergenza necessarie per tamponare emorragie o ferite di vario tipo;
-in autonomia operativa e/o sotto l'indicazione dell'infermiere
“predispone” e “prepara” le varie componenti dei farmaci e le passa all'infermiere in vista della successiva “infusione” e somministrazione al paziente;
-effettua le operazioni di controllo ematicosul paziente;
-rileva i parametri vitali del paziente
2 (pressione, frequenza, respirazione etc etc); di aver frequentato appositi corsi di addestramento e perfezionamento professionale per lo svolgimento delleattività descritte al precedente punto. Tali corsi sono stati predisposti dall'Azienda; di essere abilitata ad intervenire con i defibrillatori ed altri macchinari come descritti al punto precedente, in quanto, come detto, è stato sottoposto dalla azienda a specifica formazione professionale, attraverso corsi BLS e BLS-D, Maxi
Emergenze di Base, PBLS Esecutore, ricevendo le relative abilitazioni>>.
Sosteneva in diritto che per le mansioni in conreto svlte avrebbe dovuto essere inquadrata nella categoria B (secondo l'allegato A al CCNL del 1998-2001, rubricato “declaratorie e profili), categoria a cui appartengono “ i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche, riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali, nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”.
Insisteva nel rilevare che le mansioni di fatto svolte in modo prevalente fossero da ricondurre alla categoria professionale di “B”,- immediatamente superiore a quella
A -, < professionale di inquadramento, non potendo certo ritenersi equivalenti quelle di semplice movimentazione del paziente e di pulizia dell'ambulanza (proprie della categoria A), con l'effettuazione di specifiche attività di soccorso o sanitarie quali,
l'applicazione della maschera facciale o l'effettuazione di manovre di defibrillazione.
Aggiungeva di aver svolto mansioni superiori, riconducibili alla Categoria B, nella vacanza di posto in organico che si è protratta oltre 6 mesi ed oltre il limite massimo di 12 mesi, ex art. 57 TU contratto (artt. 28 e 41 del CCNL del 07.04.1999) e di aver, con nota pec del 12.09.2016, diffidato l' resistente al riconoscimento CP_2 di una qualifica superiore nel livello professionale B, ed in ogni caso il pagamento delle differenze retributive maturate spettanti, ex art 52, comma 5 e 6, d. lgs. 165/01.
Concludeva come segue: “a) accertare e dichiarare che le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, in modo prevalente e continuativo, sono da considerarsi mansioni superiori, da ricondurre a quelle proprie della categoria B, - profilo professionale di
Operatore Tecnico ovvero Operatore Tecnico addetto all'assistenza -, immediatamente superiore rispetto a quella A, di formale appartenenza, ex CCNL
Comparto Sanità Pubblica;
b) per l'effetto condannare parte resistente al pagamento
3 dell'importo di Euro 8.828,80, - ovvero la maggiore o minor somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi legali dal maturarsi di ogni singolo credito sino all'effettivo soddisfo-, a titolo di differenze retributive, per lo svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria B, quale differenziale economico tra la fascia economica iniziale della categoria immediatamente superiore (B) e la fascia economica iniziale della categoria di formale assegnazione”.
Nel contraddittorio il Tribunale, rionosceva all'appellante il c.d. diritto al tempo tuta e respingeva nel resto il ricorso.
Così si legge, per quanto interessa il gravame, nella sentenza gravata: < domanda riguardante il riconoscimento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori proposta dalla ricorrente ha sostenuto di Parte_2 aver svolto, in modo prevalente e continuativo, mansioni proprie del livello B, immediatamente superiore rispetto a quello A formalmente riconosciutole;
di conseguenza ha rivendicato, ai sensi degli artt. 52, quinto comma d.lgs. n. 165/01 e art. 57, sesto comma, Ccnl comparto sanità pubblica, il pagamento delle differenze retributive tra quanto dovuto per un lavoratore di categoria B e quanto effettivamente corrispostole. In particolare, ha dedotto che non si è limitata ad occuparsi del trasporto del paziente, della movimentazione della barella e del riassetto dei presidi medici all'interno dell'autombulanza, ma di aver svolto attività di collaborazione e sostegno dell'infermiere che implicava l'espletamento di mansioni più qualificanti come la rianimazione cardiopolmonare del paziente,
l'applicazione dei sistemi di ventilazione (pallone auto espansibile e maschera facciale), la defibrillazione ed il massaggio cardiaco, nonché la rilevazione dei parametri vitali del paziente, le medicazioni d'emergenza e l'applicazione di presidi di immobilizzazione. La ha sostenuto che tali compiti richiederebbero Pt_1
“conoscenze tecniche di base” e denoterebbero “capacità manuali e tecniche specifiche” tipiche di un lavoratore inquadrato nella superiore categoria B del Ccnl applicabile. La domanda non è fondata…nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la disciplina delle mansioni è regolata dall'art. 52 d.lgs. 165/2001 secondo cui lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore rispetto a quella di inquadramento formale non attribuisce al dipendente il diritto alla promozione automatica, ma comporta soltanto il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore…il dipendente pubblico ha diritto alle differenze
4 retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione, anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva della qualifica superiore” (cfr. Cass. n.
18808 del 2013; Cass n. 11615 del 2010). In particolare, le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione hanno precisato che tale diritto sussiste anche nei casi in cui siano state assegnate mansioni superiori al di fuori dei casi consentiti, e ciò in conformità alla giurisprudenza della Corte Costituzionale sul diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione anche nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (cfr. S.U. n. 25837 del 2007). Inoltre, il citato art. 52 d.lgs. n. 165, al comma 3, specifica che “Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”… tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda…Va poi comunque aggiunto che per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (cfr, per tutte,
Cass. 21.5.2003, n. 8025)…in base al Ccnl applicabile alla specie appartengono alla categoria A (formalmente posseduta dalla “i lavoratori che ricoprono Pt_1 posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche, per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia operativa esecutiva e responsabilità nell'ambito di istruzioni fornite, riferite al corretto svolgimento della propria attività […]
Ausiliario specializzato. Svolge attività semplici di tipo manuale, che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e riordino
5 degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità produttiva”. Sempre secondo il Ccnl richiamato, appartengono invece alla categoria B (rivendicata dalla
“i lavoratori che ricoprono posizione di lavoro che richiedono conoscenze Pt_1 teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazione e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizione di massima […]”. Dall'esame delle riportate declaratorie dei due livelli in comparizione si evince che ciò che contraddistingue un lavoratore inquadrato nel livello B rispetto ad un lavoratore inquadrato nel livello A è rappresentato dalla specificità delle capacità manuali, dal possesso di conoscenze tecniche e – soprattutto - dall'autonomia e dalla responsabilità connessi allo svolgimento dei compiti, autonomia a responsabilità da riferirsi alle prescrizione di massima. Invero, il lavoratore inquadrato nel livello B possiede capacità manuali generiche e la sua autonomia operativa (che è solo esecutiva) è confinata nell'ambito delle istruzione fornite, così come la sua responsabilità. La fonda le sue rivendicazioni Pt_1 sostanzialmente sulla considerazione che ella svolgerebbe attività di collaborazione e sostegno all'infermiere, attività che implicherebbe il possesso di adeguate basi teoriche e di una più marcata qualificazione professionale propria del lavoratore inquadrato nel livello B. Orbene, dall'espletata istruttoria è emerso che la fa Pt_1 parte dell'equipaggio dell'autombulanza che è composto da tre persone, ossia l'infermiere, l'austista ed il barelliere. La in quest'ultima veste, si occupa Pt_1 principalmente della pulizia e sanificazione dell'autombulanza nonché della movimentazione del paziente e della barella;
inoltre, collabora con gli altri componenti dell'equipaggio alle operazioni di soccorso. Queste ultime sono coordinate e dirette dall'infermiere, il quale fornisce indicazioni agli altri membri dell'equipaggio in merito alle concrete operazioni da eseguire nell'ambito dell'intervento che si dovesse rendere necessario. Dunque, colui che sovraintende alle operazioni di soccorso ed è responsabile della corretta gestione delle stesse è
l'infermiere (“è l'infermiere il responsabile delle operazioni di soccorso che coordina l'autista ed il barelliere, queste due ultime figure sono di supporto all'infermiere. Tutte le operazioni di soccorso vengono indicate dall'infermiere e noi prestiamo aiuto, in base a quello che l'infermiere ci dice di fare” [teste Tes_1
6 CC]; “Tutte le operazioni di soccorso sono coordinate e controllate” [teste
). Tutti i componenti dell'equipaggio partecipano alle operazioni Testimone_2 di soccorso ma ciò avviene sulla base delle indicazioni fornite dall'infermiere, in capo al quale risiede la responsabilità generale dell'intervento. Quindi, la Per_1 all'occorrenza, partecipa alle operazioni di soccorso quale membro attivo dell'unità operativa;
il tipo di apporto richiesto in questi casi varia ovviamente dalla tipologia di intervento da eseguire. Principalmente si tratta – però – di esecuzione di manovre manuali che vengono effettuate sulla base delle specifiche indicazioni fornite dall'infermiere. Trattasi di operazioni materiali consistenti nell'aiutare l'infermiere ad applicare presidi medici o nell'utilizzo di apparecchi medici, nell'eseguire il tamponamento di ferite ed emorragie e, in più generale, nel fornire il proprio apporto materiale in caso di necessità. Tuttavia, le operazioni più difficili e delicate vengono svolte esclusivamente dall'infermiere e l'apporto della è richiesto Pt_1 soltanto nello svolgimento di operazioni che necessitano di più persone o quando l'infermiere è impegnato in attività più importanti. In ogni caso, tale tipo di apporto
è quasi esclusivamente di tipo materiale (come tenere un arto fermo, occuparsi delle incombenze preparatorie per l'utilizzo di un apparecchio medico, passare un presidio) e si esplica in base a stringenti indicazioni dell'infermiere. Seppure la abbia partecipato ad operazioni delicate come la rianimazione Pt_1 cardiopolmonare, ciò è una evenienza che non capita usualmente (vedi dichiarazioni teste CC, secondo cui “Ho visto le ricorrenti eseguire la rianimazione cardiopolmonare ai pazienti. Ciò è capitato poche volte, anche perchè
è un intervento che non viene praticato usualmente. Preciso che, non essendo le ricorrenti nel mio equipaggio, posso riferire soltanto di quello che accade quando lavorano con me. Non so indicare precisamente il numero delle volte che ho visto le ricorrenti eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare”) e tale apporto
è richiesto in quanto trattasi di intervento che deve essere eseguito da più persone, anche perché si protrae per un lasso di tempo considerevole e, quindi, implica l'alternarsi degli operatori. Ebbene, sebbene sia emerso che la partecipi alle Pt_1 operazioni di soccorso aiutando l'infermiere, non può certo affermarsi che, nello svolgimento della sua attività, ella si occupi principalmente di effettuare interventi sanitari d'emergenza. Non è emerso che l'attività della consista Pt_1 principalmente nell'effettuare operazioni di soccorso e comunque questo apporto si esplica, per lo più, in manovre manuali eseguite sotto la direzione dell'infermiere
7 al fine di “aiutarlo” in caso di necessità. Le operazioni più delicate vengono svolte, invece, solo e allorquando è necessario fronteggiare particolari situazioni d'emergenza. Inoltre, la responsabilità della gestione delle operazioni di soccorso ricade sull'infermiere. Dunque, non può affermarsi, anzitutto, che la svolga Pt_1 principalmente le operazioni di assistenza e di soccorso del paziente, assunto che nella prospettiva difensiva denoterebbe preparazione e capacità professionali qualificate atte a giustificare l'inquadramento nel livello superiore. Al riguardo, va ribadito che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, la configurabilità dello svolgimento di mansioni superiori implica l'attribuzione “in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”. Tale imprescindibile requisito non può ritenersi integrato nella fattispecie in esame poiché dalle dichiarazione testimoniali non si evince che la si occupasse prevalentemente delle operazioni di soccorso, emergendo che Pt_1 la medesima si limitasse a prestare il proprio aiuto nell'intervento in caso di necessità. Inoltre, i testi ascoltati (in particolare, il CC) hanno riferito che solo occasionalmente la eseguiva operazioni di soccorso più complesse (tra Pt_1
l'altro, i testimoni non hanno lavorato continuativamente con la ma solo in Pt_1 alcune occasioni, il teste CC ha dichiarato “Con la lavoro circa una Pt_1 volta al mese”; il teste ha affermato che “Con la lavoro un paio di Tes_2 Pt_1 volte al mese da circa due o tre anni, prima molto sporadicamente”). Va rimarcato, poi, che l'apporto della è prevalentemente di tipo esecutivo e non implica Pt_1 quella “autonomia e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima”, caratteri distintivi necessari per l'inquadramento nel livello B Ccnl applicabile.
Invero, la collaborazione nel prestare le operazioni di soccorso avviene sulla base delle stringenti indicazioni esecutive fornite dall'infermiere, indicazioni che attengono – principalmente - al compimento di specifiche operazioni materiali e che quindi appaiono maggiormente qualificabili come “istruzioni” di cui alla categoria A cit. Ccnl, non sussistendo peculiari margini di autonomia della ricorrente. Insomma, non risulta che la abbia svolto le dedotte mansioni Pt_1 superiori con carattere prevalente sotto il profilo quantitativo e qualitativo e che ciò abbia implicato autonomia e responsabilità, profili questi nemmeno chiaramente allegati. Peraltro, i testi ascoltati hanno dichiarato che la responsabilità delle operazioni di soccorso è interamente in capo all'infermiere. Del resto, l'ausiliario specializzato ricompreso nella categoria A è tenuto ad eseguire le operazioni
8 elementari e di supporto richieste e necessarie al funzionamento dell'unità operativa
(nella specie l'equipaggio dell'autombulanza). Inoltre, l'utilizzo di macchinari e attrezzature specifici è attività propria di tale figura. In definitiva, alla luce delle considerazioni sinora esposte, la domanda della volta ad ottenere il Pt_1 riconoscimento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori deve essere respinta>>.
Con atto di appello la censurava (parzialmente perché la domanda originaria Pt_1 era più ampia e a soccombenza solo sulle mansioni superiori) la pronuncia e chiedeva che, in riforma della sentenza, la domanda fosse accolta.
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione: - parziale e pregiudizievole valutazione delle prove. In specie, omessa considerazione degli attestati di partecipazione a corsi di formazione professionale, dimostrativi del possesso da parte della lavoratrice di maggiori competenze rilevanti secondo la declaratoria del profilo professionale rivendicato, e omessa integrale considerazione delle testimonianze;
- erroneo convincimento d'irrilevanza ai fini del superiore inquadramento di alcune operazioni svolte dalla lavoratrice, quali la rianimazione, il massaggio cardiaco, la defibrillazione, l'applicazione del pallone auto-espansibile e della maschera facciale;
- omessa considerazione del fatto che le attività di soccorso svolte dalla lavoratrice sono escluse dalle attività dell'ausiliario specializzato e quindi dalle attività del profilo professionale “A” e sono invece chiaramente riconducibili al profilo professionale “B”; - omesso rilievo del fatto che i compiti più qualificati erano stati svolti in modo sistematico in base alle necessità del servizio.
L depositava memoria di Controparte_4 costituzione nel grado e resisteva all'appello.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Osserva la Corte che l'appellante non ha devoluto al grado il presupposto logico della ratio decidendi sottesa alla statuizione impugnata, ossia che nel pubblico impiego privatizzato l'accertamento circa l'appartenenza delle mansioni svolte di fatto dal lavoratore a una qualifica superiore rispetto a quella di suo formale inquadramento dev'essere operato giusta l'art. 52, co. 3 del D.lgs. n. 165/2001 e alla stregua del noto procedimento sillogistico definito dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'art. 2103 cc.
9 Muovendo allora da tale premessa -che comunque la Corte condivide, in quanto corretta- vale rammentare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio” (v. ex multis, Cass. n. 30580/2019).
Vale altresì precisare che, proprio perché rispetto alla formulazione del giudizio d'interesse il parametro di riferimento è costituito dalla declaratoria del CCNL, non assume alcuna rilevanza logico-giuridica un eventuale raffronto tra la prestazione lavorativa oggetto d'inquadramento professionale e quella di lavoratori terzi, che pur si assume sovrapponibile. Peraltro, tale irrilevanza è ancor più tangibile laddove si tratti -come nel caso di specie- di rapporto d'impiego pubblico privatizzato, rispetto al quale l'attribuzione al lavoratore di diritti e di trattamenti economici scaturisce soltanto dalla legge e dal CCNL, in tal senso delegato, e non pure dall'applicazione di un principio di parità trattamento dei dipendenti (artt. 2, co. 3
e 45 D.lgs. n. 165/20019).
Ebbene, nel caso di specie vengono in rilievo le seguenti declaratorie del CCNL - categoria A, di formale inquadramento della “…lavoratori che ricoprono Pt_1 posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche, per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia operativa esecutiva e responsabilità nell'ambito di istruzioni fornite, riferite al corretto svolgimento della propria attività”; profili professionali: Ausiliario specializzato: “Svolge attività semplici di tipo manuale, che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità produttiva”; - categoria B, pretesa dalla “…lavoratori che ricoprono Pt_1 posizione di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite
10 alle proprie qualificazione e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizione di massima”; profili professionali:
Operatore Tecnico: “Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse;
Operatore tecnico addetto all'assistenza:
“Svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature”.
Com'è reso palese dall'univoco tenore delle disposizioni collettive al vaglio: - i lavoratori della categoria A: -possiedono capacità manuali generiche;
-hanno autonomia operativa nell'ambito di istruzioni fornite;
-sono gravati della responsabilità per l'esatto svolgimento del compito dato;
i lavoratori della categoria
B: -possiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati e capacità manuali e tecniche specifiche in relazione a qualificazioni e specializzazioni professionali (e non soltanto capacità manuali generiche) - hanno autonomia nell'ambito di prescrizione di massima (e non soltanto nell'ambito delle istruzioni ricevute); -sono gravati della responsabilità nel contesto operativo di riferimento (e non della sola esecuzione del compito dato).
Queste osservazioni trovano conferma nell'esame delle declaratorie dei profili professionali tipici di ciascuna categoria, dacché: - l'ausiliario specializzato ha una qualificazione professionale “ordinaria” in attività manuali specifiche, tanto da poter comunque utilizzare macchinari e attrezzature particolari e da poter svolgere le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento del plesso organizzativa cui è assegnato;
- l'operatore tecnico ha una qualificazione rapportata a un settore di attività o a un mestiere, per cui è capace di svolgere, nell'ambito tecnico di riferimento, un complesso di attività manuali tra loro compendiate con l'ausilio di idonee apparecchiature e attrezzature, di cui ha cura;
-
l'operatore sanitario provvede, appunto nell'ambito del suo mestiere e dunque con specifiche conoscenze tecniche, a fornire assistenza ai degenti per la loro igiene e provvede non soltanto alla pulizia, ma pure alla manutenzione di utensili e apparecchiature.
Rammentato che secondo il sillogismo qui applicato l'ascrivibilità alla declaratoria
11 di riferimento delle mansioni di fatto svolte dal lavoratore dev'essere completa, dovendo le une soddisfare i requisiti di competenza, autonomia e responsabilità previste dall'altra, è allora esente da censure il giudizio del Tribunale, che ha ritenuto non soddisfatta tale condizione nel caso di specie.
Le deposizioni sono univoche nel riferire che la quale barelliere, lavora Pt_1 nell'equipaggio, composto da tre persone: l'infermiere professionale, l'autista e il barelliere;
che il responsabile delle operazioni di soccorso è l'infermiere, che sovraintende alle operazioni e le coordina;
che il barelliere coadiuva l'infermiere, ad esempio passandogli a richiesta l'ago-cannula o altri presidi e dispostivi, posizionando assieme a lui il paziente sulla barella spinale;
che anche l'autista aiuta l'infermiere nel passaggio dei dispositivi e presidi.
Il Tribunale ha poi ben evidenziato come nel corso di una rianimazione cardiopolmonare, l'infermiere inizia il massaggio cardiaco, mentre la si Pt_1 occupa della ventilazione, poi tali attività vengono scambiate tra di loro, trattandosi di operazione che deve essere eseguita da più persone e nel tempo;
che la ricorrente utilizza il pallone auto-espansibile con la maschera facciale, ma non l'aspiratore, perché è un'attività dell'infermiere.
In ultima analisi ove anche in caso di assoluta necessità sia capitato che l'appellante abbia svolto attività proprie dell'infermiere perche occupato in altre incombenze, ciò non sposta la decisione, per l'assenza di costanza.
Infatti quello che emerge dalle deposizioni e che l'appellante, nel periodo oggetto di causa, eseguiva operazioni manuali, pur implicanti conoscenze tecniche, secondo quanto richiesto dall'infermiere e con responsabilità circoscritta all'esatta esecuzione del compito assegnato.
Si tratta, quindi, di mansioni proprie dell'ausiliario specializzato ricompreso nella categoria A, il quale è appunto tenuto a eseguire le operazioni elementari e di supporto comandategli, che si rendono necessarie per il funzionamento dell'unità operativa cui è addetto (nella specie, l'equipaggio dell'autombulanza), mansioni che includono, come si è visto, pure lo svolgimento dell'attività di ausilio al soccorso e l'utilizzo di macchinari e attrezzature specifici.
Le testimonianze, invece, non offrono alcun riscontro dei fatti rilevanti secondo la categoria B, ossia l'avvenuto svolgimento di un “complesso” di operazioni riferibile come tale a un “mestiere” o a un “ambito di attività”, con autonomia d'iniziativa nella loro scelta e con responsabilità del risultato di tale scelta nel contesto di lavoro.
12 Neppure i documenti, di cui l'appellante lamenta la pretermissione da parte del
Tribunale, apportano elementi decisivi a sostegno delle sue ragioni.
Infatti, i corsi frequentati dalla hanno di sicuro arricchito e affinato il suo Pt_1 bagaglio di conoscenze e competenze, ma, per come è emerso dalla prova testimoniale, in concreto queste conoscenze e competenze non hanno avuto una
“ricaduta operativa” in termini di maggior ampiezza dell'autonomia e di più pesante carico di responsabilità nell'esecuzione delle mansioni di pertinenza della lavoratrice.
Per il vero, dagli atti non emerge neppure che tali conoscenze e competenze soddisfino, nel loro insieme, il livello di professionalità proprio di un “settore di attività” o di un “mestiere” nell'accezione sopra chiarita, di rilievo per la categoria
B, con le inevitabili ripercussioni ai sensi dell'art. 2697 cc.
Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto e la sentenza confermata.
In ragione della complessiva reciproca soccombenza rispetto alla più ampia domanda avanzata in giudizio, le spese del grado possono essere compensate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e compensa integralmente le spese del grado. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 13.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
13