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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere rel
Dott. F. Conti Consigliere
Decidendo alla scadenza del termine per il deposito di note fissato per l'1/4/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 192/2024 vertente tra:
in persona del legale Parte_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall' avv. Antonello Monoriti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: ) CP_1 C.F._1
APPELLATA contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 2047/2023 emessa in data 25 ottobre 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/4/2024 l' proponeva appello avverso la sentenza di cui in Pt_2
epigrafe con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti aveva annullato il provvedimento di indebito adottato dall' in data 27/10/2017 nei confronti di e aveva ordinato la Pt_1 Per_1
reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici del comune di residenza per gli anni 2011 e 2012, condannando l' alla restituzione di eventuali somme medio tempore trattenute ed al pagamento Pt_2
delle spese di lite.
Muoveva specifiche contestazioni alla pronunzia rilevando come il giudice di primo grado non avesse tenuto conto della intervenuta cancellazione delle giornate lavorative a fronte della quale era la lavoratrice a dover dare la prova della sussistenza del rapporto lavorativo in agricoltura. Prova che, nella specie, era ormai preclusa dalla intervenuta decadenza, pure ritualmente eccepita e su cui il giudice aveva omesso di pronunziarsi.
Nella contumacia dell'appellata, la causa veniva trattata in modalità cartolare, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., e veniva decisa con la presente sentenza all'esito del termine concesso per il deposito delle note scritte, assolto dall'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, rilevato che nel caso di specie il giudice di primo grado ha omesso il vaglio dell'eccezione di decadenza sollevata dall' e che, invece, avrebbe dovuto formare oggetto di Pt_2 valutazione preliminare, atteso che l'indebito di cui si discute trae origine dall'intervenuta Per_ cancellazione della dall'elenco dei lavoratori agricoli del comune di Naso per l'anno 2011 e
2012 e solo in caso di insussistenza di decadenza sarebbe stato possibile accertare nel merito la sussistenza del preteso rapporto lavorativo alle dipendenze del . CP_2
Si tratta pertanto di procedere alla verifica dell'eccepita decadenza sostanziale.
Recita, sul punto, l'art.11 della D. Lgs. 375/93, concernente i ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2.Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Pt_3
possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3.I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale per la manodopera agricola”.
In materia la Corte di cassazione civile sez. VI, con sentenza del 27 dicembre 2011 n.
29070 ha così disposto: “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg.
11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (v. anche Cass. n. 813/2007, n. 8650/2008).
Così ricostruita la normativa, va evidenziato che con il terzo elenco nominativo trimestrale 2014
Per_ prodotto già in primo grado dall' è stata disposta l'avvenuta cancellazione della dagli Pt_2
elenchi anagrafici del Comune di residenza per gli anni 2011 e 2012, rispettivamente per 102 e 92 giornate.
Detto elenco è stato pubblicato sul sito Internet dal 15/12/2014 al 10/1/2015, data ultima di pubblicazione degli elenchi sul sito dell' Pt_2
Tale pubblicazione, com'è noto, è il mezzo attraverso il quale l' provvede alla notifica ai Pt_2
lavoratori interessati dei provvedimenti di riconoscimento o di disconoscimento delle loro giornate lavorative, come previsto dall'art 38 comma 7 del Dl 6\7\2011 n. 98 convertito nella l. 15\7\2011 n.
111.
Né è seriamente revocabile in dubbio l'efficacia probatoria dei documenti informatici versati agli atti del giudizio dall' . Pt_2
L'art. 20 del d.lgs n.82/2005 prevede infatti che: “
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”.
Il file di cui si discute reca la sottoscrizione del OR , legale rappresentante dell' Pt_2 [...]
su base territoriale, con il meccanismo previsto dall'art. 3, comma 2, del Decreto CP_3
Legislativo n. 39 del 1993 il quale prescrive che: “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni
l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
Nel caso di emanazione di atti amministrativi a mezzo di sistemi informatici e telematici, la firma autografa è dunque legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa, nel documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, in questo caso il OR della
Sede Provinciale dell' . Pt_2
In ordine a tali modalità di notifica in via telematica è stata effettivamente sollevata questione di legittimità costituzionale che è stata negativamente risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 45\2021 depositata il 23/3/2021. Sul punto, la Consulta ha spiegato come la disposizione in esame risulti in realtà immune da vizi di legittimità costituzionale, in quanto la pubblicazione telematica degli atti amministrativi prevista da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e far decorrere il termine decadenziale di impugnazione. Piuttosto - puntualizza la Corte Costituzionale - i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa andrebbero riferiti alle modalità fissate dalla circolare n. 82/2012 per tale forma di pubblicazione sul proprio sito Pt_2
internet degli elenchi di variazione trimestrale. Pertanto, ha in conclusione precisato che “spetta eventualmente alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012 con cui l' ha definito le specifiche tecniche della peculiare Pt_2 Pt_1 modalità di notifica prevista dalla disposizione censurata”. Profili di illegittimità che, tuttavia, questa
Corte non ravvisa, prevedendo comunque detta circolare un sistema di pubblicazione di adeguata conoscibilità, in quanto chiaro, distinto per ogni singolo comune di residenza del lavoratore, secondo un calendario prefissato e la cui consultazione è possibile mediante libero accesso e per un periodo di tempo, quale quello di 15 giorni, che appare congruo.
Dunque, dall' 11 gennaio 2015, ovvero alla scadenza del periodo di pubblicazione, iniziava a decorrere il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e, stante il suo inutile decorso per la mancata tempestiva proposizione dello stesso, alla scadenza ( 9 febbraio 2015) prendeva avvio l'ulteriore termine dei 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale. Essendo quest'ultimo scaduto alla data del 9 giugno 2015, il ricorso al Tribunale di Patti depositato solo in data 10 luglio 2018, è evidentemente tardivo. Anche a voler considerare nel computo, gli ulteriori 90 giorni da aggiungersi ai 30 per il completamento del procedimento dinnanzi alla Commissione
Provinciale, la decadenza rimane ampiamente maturata.
L'accoglimento dell'eccezione impedisce qualunque verifica in ordine alla sussistenza del rapporto lavorativo. L'appello va pertanto accolto con conseguente rigetto delle domande proposte in primo grado dall'appellata.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio ne va disposto l'esonero, alla luce della recente pronunci emessa dalla Corte di cassazione n.37973/22 in fattispecie del tutto assimilabile alla presente. I giudici di Cassazione, rimeditando un precedente orientamento espresso con pronunce n.
16676/2020 e n.33109/22, dando continuità a Cass. n.24365 del 2022, e muovendo le mosse dalla ratio del diritto all'esonero in quanto volto a facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale in relazione a “prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" precisano come l'art.152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. debba intendersi strettamente riferito alle sole domande tendenti ad ottenere, quale oggetto diretto del giudizio, prestazioni previdenziali od assistenziali, e che tale deve considerarsi anche quella con cui viene chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, contemporaneamente, la "percezione" del beneficio previdenziale negato, ovvero chiesto in restituzione, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Come precisato dalla
Corte di legittimità, l'iscrizione negli elenchi costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale “che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi”. Dal che ne consegue che, essendo obbligata la parte ricorrente ad avanzare domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione al fine di conseguire il diritto alla prestazione previdenziale, quest'ultimo va considerato quale oggetto principale della domanda “e non mera conseguenza indiretta ed eventuale della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione”.
Nel caso in esame per l'appunto la ricorrente, sin dal primo grado di lite, ha insistito per il riconoscimento della prestazione di disoccupazione agricola e pertanto, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata in primo grado, va esonerata dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Pt_2
Patti n. 2047/2023 emessa in data 25/10/2023, così provvede:
a) in riforma della sentenza appellata rigetta le domande proposte da con ricorso del Per_1
10/7/2018;
b) esonera dalle spese di entrambi i gradi di giudizio. Per_1
Messina, 2/4/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Concetta Zappalà Dott. Beatrice Catarsini Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dr. M. Biondo.