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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/05/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 221/2024 R.G. tra rapp.ta e difesa dagli avv.ti Ivan Cittadino e Roberto Totino Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Maria Grazia CP_1
Maida
RESISTENTE
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Nicola Abele
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 21.05.2025.
Con ricorso depositato il 30.01.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03020190000876948501, notificatale da il 26.01.2024, con la quale le si chiedeva il pagamento Controparte_2 della somma di € 160,87 a titolo di omesso pagamento delle rate di premio dovute all' CP_1 per l'anno 2018.
A sostegno della domanda, deduceva di essere stata titolare unicamente dell'impresa avente denominazione “D.E.G.A. DI EL MA E CO. S.A.S.”, sciolta con atto prot.
n. 58304 del 29.12.2005 comunicato il 02.01.2006 alla Camera di Commercio di Catanzaro la quale, con provvedimento datato 04.01.2006, evadeva positivamente la detta formale
1 richiesta;
che a seguire, l' per il tramite di comunicazione dell'01.03.2007, avente per CP_3 oggetto “cancellazione d'impresa”, significava che l'impresa era stata cancellata a far data dal 10.10.1999; che peraltro, in data 17.04.2009, la ricorrente in via del tutto prudenziale e diligente, trasmetteva confacente richiesta di sgravio in autotutela ove, in correlazione a qualsivoglia istanza di pagamento di somme a carico della predetta società che non fosse stata antecedente alla data di cancellazione della medesima impresa, si scriveva era da dichiararsi nulla/annullabile, perciocché illegittima;
che nonostante ciò, l' incaricava CP_1
di esigere il pagamento, mediante iscrizione a ruolo, della Controparte_2 somma di € 160,87 per omesso presunto versamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2018 e pertinenti sanzioni civili.
Evidenziava che la richiesta di pagamento, infondata per le ragioni esplicitate in ricorso, era intervenuta a distanza di oltre dieci anni dal formale atto di cancellazione dell'impresa
(avvenuto nell'anno 2006) e che, in ogni caso, il credito doveva ritenersi prescritto.
Deduceva, pertanto, l'insussistenza dell'obbligo contributivo, concludendo per l'annullamento della cartella di pagamento
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_2 argomentando per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. Si costituiva altresì l' , chiedendo in via principale la declaratoria di cessata materia del CP_1 contendere atteso l'intervenuto sgravio della cartella di pagamento opposta;
in subordine, argomentava per l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Risulta dalla documentazione prodotta in allegato alla memoria difensiva dell' (cfr. all. CP_1
4) ed è comunque pacifico tra le parti l'intervenuto sgravio della cartella di pagamento opposta.
Orbene, essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, occorre considerare che il provvedimento di sgravio
è intervenuto in data 05.03.2024, quindi solo dopo l'introduzione del presente giudizio
2 (30.01.2024). Ne consegue che parte istante si è vista costretta ad opporre la cartella di pagamento nel breve termine decadenziale normativamente previsto.
Dalla documentazione in atti, inoltre, emerge che con comunicazione del 02.03.2006, la ricorrente comunicava lo scioglimento dell'impresa (intervenuto il 29.12.2005) alla Camera di Commercio di Catanzaro, trasmettendo il relativo provvedimento, sicché il predetto scioglimento sarebbe stato agevolmente riscontrabile dall' all'atto dei dovuti CP_1 accertamenti.
Le spese processuali, pertanto, in virtù del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' , nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della semplicità della CP_1 controversia e del relativo epilogo.
Si compensano le spese nel rapporto tra la ricorrente e , Controparte_2 cui non è addebitabile alcuna responsabilità essendosi limitata a svolgere l'attività di recupero del credito di titolarità dell'Ente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate CP_1 in € 251,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e . Controparte_2
Catanzaro, li 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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