Sentenza breve 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 14/03/2025, n. 5331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5331 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05331/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02309/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2309 del 2025, proposto da SA TR, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via di Villa Ada n. 57;
contro
il Ministero dell'Interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,
- per quanto di ragione, dell’esito negativo della prova scritta caricato sull’area riservata della parte ricorrente e comunicato con avviso del 20/12/2024 in merito al “concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1.248 (milleduecentoquarantotto) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, nell’Area dei funzionari”, con il profilo B.1 di “funzionario economico-finanziario” di cui al Bando pubblicato sul Portale inPA in data 27/05/2024, lesivo laddove la prova è stata conclusa con il punteggio di 20,75 inferiore alla soglia di sufficienza per la presenza di tre quesiti errati, incompleti, ambigui e mal posti (quiz n. 21/23/37), che hanno determinato errori nella risposta e un punteggio inferiore a quello spettante al menzionato test con conseguente esclusione dal concorso dell’istante;
- per quanto di ragione, del provvedimento di cui all’avviso del 27/01/2025 con cui l’amministrazione ha attribuito due risposte corrette al quesito n.21 contestato con il presente atto, ricorreggendo gli esiti della prova scritta a tutti i candidati e ripubblicando i questionari senza attribuire, però, il dovuto punteggio alla parte ricorrente;
- per quanto di ragione, del Bando di concorso pubblicato sul Portale InPA in data 27/05/2024 e del suo atto di rettifica pubblicato nel richiamato Portale in data 7/06/2024 con cui la Commissione RIPAM ha indetto il “concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1.248 (milleduecentoquarantotto) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, nell’Area dei funzionari”;
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente;
nonché per l’accertamento del diritto della parte ricorrente all’annullamento dei quesiti n.21 e n.23 contestati con il presente atto e alla conseguente rivalutazione del punteggio complessivo al test, con condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate a provvedere in tal senso con l’aggiunta di + 1 punto per ogni quesito (pari a +0,75 per la risposta corretta +0,25 per l’eliminazione della penalità comminata come le due risposte errate), che le permetterebbe in ogni caso di superare la soglia di sufficienza;
per l’accertamento del diritto della ricorrente alla valutazione della risposta fornita al quesito situazione n. 37 come la “più efficace” con l’attribuzione del punteggio pieno di +0,75 (anziché quello attribuito di 0,375), che - anche in questo caso - le permetterebbe di raggiungere e superare la soglia di sufficienza e/o incrementare il punteggio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.
Premesso che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in oggetto, nella quale è risultata inidonea - avendo conseguito un punteggio pari a 20,75/30, con soglia di idoneità fissata a 21/30 -, lamentando, da un lato, l’operato dell’amministrazione nella parte in cui ha inserito, nella scheda somministrata alla candidata, due quesiti identici (n. 21 e n. 23), dall’altro, l’erroneità della valutazione inerente il quesito c.d. situazionale n. 37, rispetto al quale sostiene di aver fornito la risposta più efficace, diversamente da quanto ritenuto dalla commissione;
- l’asserita illegittimità relativa alla somministrazione dei quesiti identici sarebbe ulteriormente avvalorata dal fatto che l’amministrazione, in sede di autotutela, ha successivamente attribuito ai candidati il punteggio pieno per due delle risposte opzionabili, riconoscendone l’eguale correttezza;
Rilevato che:
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, limitandosi a depositare una relazione illustrativa corredata da documenti;
- alla camera di consiglio dell’11 marzo 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, è stato dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso non sia meritevole di accoglimento sotto entrambi i profili denunciati;
- innanzitutto, i quesiti n. 21 e n. 23 non sono affatto identici, giacché, a fronte dell’identica formulazione della domanda, le risposte opzionabili sono assolutamente diverse tra loro;
- un quiz si compone della domanda e delle relative risposte e tale tecnica di verifica della preparazione del candidato, ad avviso del Collegio, non può considerarsi vietata, perseguendo la legittima finalità di apprezzare se la preparazione del candidato sulla materia di riferimento sia solida e priva di incertezze;
- va aggiunto, in considerazione della censura articolata sul punto, che la risposta fornita dalla candidata si palesa in ogni caso errata;
- infatti, in entrambi i casi, la ricorrente ha sostenuto che “ non compone il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 20 della Legge n. 121/1981 (…) “ Il comandante provinciale del Corpo della guardia di finanza ”;
- al contrario, il predetto art. 20 afferma chiaramente che “ Il comitato (…) è composto (...) dai comandanti provinciali (…) del Corpo della guardia di finanza ” e costituisce principio ormai consolidato da tempo presso questa Sezione quello in forza del quale “ in relazione alle prove concorsuali scritte a risposta multipla o “a quiz” in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali “a norma di”, “secondo l’articolo”, “dispone l’articolo” e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente; tali prove, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente “critiche” – quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica – non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell’amministrazione, nell’ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell’amministrazione tutelato dall’art. 97, secondo comma della Costituzione; infatti, esse favoriscono una particolare celerità nei tempi di correzione e di instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori, assicurata anche da una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche una maggiore par condicio tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all’amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l’ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso ” (cfr., ex multis , sentenze nn. 16088, 16208 e 16353 del 2024; conformi, Cons. St., Sez. III, ord. nn. 3761 e 3763 del 2024);
- ne deriva, altresì, la carenza di interesse all’esame del secondo motivo di ricorso, diretto a far valere l’illegittimità del quesito n. 21 per la presenza di due risposte egualmente esatte (circostanza, come detto, riconosciuta dalla stessa amministrazione), non essendo ravvisabile alcun pregiudizio apprezzabile e concreto, in considerazione della risposta fornita comune errata (per una vicenda analoga, cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV ter , 3 febbraio 2025, n. 2463);
- quanto al quesito situazionale, atteso che la ricorrente non ne ha contestato la formulazione sotto il profilo dell’ambiguità o dell’incerta formulazione delle domande e delle risposte, ma ha proposto una soluzione alternativa a quella fornita dalla commissione, è sufficiente richiamare il consolidato principio in forza del quale la scelta in ordine alla risposta più o meno efficace costituisce espressione di una scelta discrezionale dell’amministrazione;
- conseguentemente, può affermarsi che il motivo articolato dalla ricorrente tende a stimolare un inammissibile sindacato di puro merito, precluso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità;
- ne deriva l’infondatezza anche di tale censura;
- le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO