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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1621/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1621/2024, trattenuta in decisione in data 20 gennaio 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosario Ciccotelli
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Controparte_1 C.F._2
Gallucci
RESISTENTE con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. del 7.10.2024 ha proposto domanda Parte_1
di modifica delle condizioni di divorzio riportate nella sentenza di questo Tribunale n. 683/2019, pubbl. in data 11/11/2019, chiedendo in via preliminare di sospendere l'obbligo su di lui gravante di versare l'assegno di mantenimento in favore del figlio , pari ad euro 200,00 Per_1 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat;
nel merito, attesa l'intervenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne , revocare l'assegno di mantenimento in suo favore, Per_1
pagina 1 di 4 modificando la condizione relativa all'assegno di mantenimento dei figli contenuta nella sentenza di divorzio, prevedendo “l'obbligo di di versare in favore dei due Parte_1
figli e un assegno di mantenimento mensile di complessivi euro 400,00, Per_2 Per_3 rivalutabile secondo gli indici Istat, fino alla concreta indipendenza economica degli stessi”.
Si è costituita in giudizio la resistente , dichiarando di aderire alla domanda Controparte_1 proposta dalla controparte e di voler formalmente rinunciare all'assegno di mantenimento in favore del figlio;
ha chiesto dunque dichiararsi cessata la materia del contendere. Per_1
Alla prima udienza del 20.01.2025 ha insistito nella domanda di cui al Parte_1 ricorso ed ha chiesto altresì la restituzione dell'importo versato a titolo di mantenimento per il figlio , dal mese di settembre 2024 al mese di gennaio 2025. si è Per_1 Controparte_1
opposta alla richiesta di restituzione, formulata per la prima volta in udienza, e per il resto ha ribadito di voler aderire alle richieste della controparte.
Lo scrivente Giudice Istruttore, sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473.bis 22 c.p.c., sospendendo l'obbligo di versamento, da parte di , delle somme sinora versate a titolo Parte_1 di mantenimento per il figlio , a decorrere dalla data dell'udienza, e Persona_4
disponendo pertanto che il primo continuasse a versare solo in favore degli altri due figli,
e , l'assegno di mantenimento mensile, di entità pari a complessivi euro 400,00, Per_2 Per_3
rivalutabile secondo gli indici Istat, fino alla concreta indipendenza economica degli stessi.
La causa è quindi stata rimessa al Collegio per la decisione, ordinando la trasmissione degli atti al P.M.
Il P.M. in data 21.01.2025 ha espresso parere favorevole alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio divenuto economicamente indipendente.
________
Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti in merito alla modifica delle condizioni di divorzio nel senso della revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore del figlio maggiorenne , nato a [...] il [...], osservando come anche dalla Per_1 documentazione in atti emerga l'intervenuto raggiungimento da parte di quest'ultimo dell'indipendenza economica, in quanto egli risulta essere inquadrato come “Allievo
Carabiniere”, con decorrenza dal 2.07.2024, e percepisce pertanto mensilmente una retribuzione fissa. Deve dunque ritenersi cessato l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori nei suoi confronti.
pagina 2 di 4
Considerato che
nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio si pone “a carico di e in favore dei tre figli un assegno di mantenimento mensile di Parte_1 complessivi euro 600, rivalutabile secondo indici Istat (…)” e rilevato che le parti nulla hanno dedotto nella presente sede relativamente agli altri due figli, deve essere disposta la modifica delle condizioni di divorzio nel senso che il padre continui a versare solo in favore degli altri due figli, e , l'assegno di mantenimento mensile, la cui entità sarà pari a Per_2 Per_3
complessivi euro 400,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, fino alla concreta indipendenza economica degli stessi.
E' inammissibile la domanda restitutoria avanzata dal ricorrente.
In disparte la circostanza per cui essa non è stata formulata con il ricorso introduttivo, ma solo in sede di udienza, trattasi comunque di domanda soggetta ad un rito diverso, non cumulabile in questo giudizio: ciò in ragione del fatto che, «trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40 consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.)» (Cass. Civ., 08 settembre 2014, n.
18870).
In altre parole, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c., e soggette a riti diversi. Conseguentemente, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di modifica delle condizioni di divorzio con altre domande - azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione in genere e di condanna al pagamento di somme - trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla prima.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la convergenza delle stesse sulla domanda formulata nel ricorso introduttivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio, così provvede:
a) MODIFICA le condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 683/2019, pubbl. in data 11/11/2019, resa inter partes, nei termini che seguono:
pagina 3 di 4 “- REVOCA l'assegno di mantenimento posto a carico di in favore Parte_1
del figlio , nato a [...] il [...], divenuto Persona_4
economicamente autosufficiente;
- DISPONE pertanto che continui a versare solo in favore degli Parte_1 altri due figli, e , l'assegno di mantenimento mensile, la cui entità sarà Per_2 Per_3
pari a complessivi euro 400,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, fino alla concreta indipendenza economica degli stessi”;
b) COMPENSA le spese di lite;
c) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Campobasso, 17.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1621/2024, trattenuta in decisione in data 20 gennaio 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosario Ciccotelli
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Controparte_1 C.F._2
Gallucci
RESISTENTE con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. del 7.10.2024 ha proposto domanda Parte_1
di modifica delle condizioni di divorzio riportate nella sentenza di questo Tribunale n. 683/2019, pubbl. in data 11/11/2019, chiedendo in via preliminare di sospendere l'obbligo su di lui gravante di versare l'assegno di mantenimento in favore del figlio , pari ad euro 200,00 Per_1 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat;
nel merito, attesa l'intervenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne , revocare l'assegno di mantenimento in suo favore, Per_1
pagina 1 di 4 modificando la condizione relativa all'assegno di mantenimento dei figli contenuta nella sentenza di divorzio, prevedendo “l'obbligo di di versare in favore dei due Parte_1
figli e un assegno di mantenimento mensile di complessivi euro 400,00, Per_2 Per_3 rivalutabile secondo gli indici Istat, fino alla concreta indipendenza economica degli stessi”.
Si è costituita in giudizio la resistente , dichiarando di aderire alla domanda Controparte_1 proposta dalla controparte e di voler formalmente rinunciare all'assegno di mantenimento in favore del figlio;
ha chiesto dunque dichiararsi cessata la materia del contendere. Per_1
Alla prima udienza del 20.01.2025 ha insistito nella domanda di cui al Parte_1 ricorso ed ha chiesto altresì la restituzione dell'importo versato a titolo di mantenimento per il figlio , dal mese di settembre 2024 al mese di gennaio 2025. si è Per_1 Controparte_1
opposta alla richiesta di restituzione, formulata per la prima volta in udienza, e per il resto ha ribadito di voler aderire alle richieste della controparte.
Lo scrivente Giudice Istruttore, sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473.bis 22 c.p.c., sospendendo l'obbligo di versamento, da parte di , delle somme sinora versate a titolo Parte_1 di mantenimento per il figlio , a decorrere dalla data dell'udienza, e Persona_4
disponendo pertanto che il primo continuasse a versare solo in favore degli altri due figli,
e , l'assegno di mantenimento mensile, di entità pari a complessivi euro 400,00, Per_2 Per_3
rivalutabile secondo gli indici Istat, fino alla concreta indipendenza economica degli stessi.
La causa è quindi stata rimessa al Collegio per la decisione, ordinando la trasmissione degli atti al P.M.
Il P.M. in data 21.01.2025 ha espresso parere favorevole alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio divenuto economicamente indipendente.
________
Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti in merito alla modifica delle condizioni di divorzio nel senso della revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore del figlio maggiorenne , nato a [...] il [...], osservando come anche dalla Per_1 documentazione in atti emerga l'intervenuto raggiungimento da parte di quest'ultimo dell'indipendenza economica, in quanto egli risulta essere inquadrato come “Allievo
Carabiniere”, con decorrenza dal 2.07.2024, e percepisce pertanto mensilmente una retribuzione fissa. Deve dunque ritenersi cessato l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori nei suoi confronti.
pagina 2 di 4
Considerato che
nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio si pone “a carico di e in favore dei tre figli un assegno di mantenimento mensile di Parte_1 complessivi euro 600, rivalutabile secondo indici Istat (…)” e rilevato che le parti nulla hanno dedotto nella presente sede relativamente agli altri due figli, deve essere disposta la modifica delle condizioni di divorzio nel senso che il padre continui a versare solo in favore degli altri due figli, e , l'assegno di mantenimento mensile, la cui entità sarà pari a Per_2 Per_3
complessivi euro 400,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, fino alla concreta indipendenza economica degli stessi.
E' inammissibile la domanda restitutoria avanzata dal ricorrente.
In disparte la circostanza per cui essa non è stata formulata con il ricorso introduttivo, ma solo in sede di udienza, trattasi comunque di domanda soggetta ad un rito diverso, non cumulabile in questo giudizio: ciò in ragione del fatto che, «trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., laddove il successivo art. 40 consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.)» (Cass. Civ., 08 settembre 2014, n.
18870).
In altre parole, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c., e soggette a riti diversi. Conseguentemente, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di modifica delle condizioni di divorzio con altre domande - azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione in genere e di condanna al pagamento di somme - trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla prima.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la convergenza delle stesse sulla domanda formulata nel ricorso introduttivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio, così provvede:
a) MODIFICA le condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 683/2019, pubbl. in data 11/11/2019, resa inter partes, nei termini che seguono:
pagina 3 di 4 “- REVOCA l'assegno di mantenimento posto a carico di in favore Parte_1
del figlio , nato a [...] il [...], divenuto Persona_4
economicamente autosufficiente;
- DISPONE pertanto che continui a versare solo in favore degli Parte_1 altri due figli, e , l'assegno di mantenimento mensile, la cui entità sarà Per_2 Per_3
pari a complessivi euro 400,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, fino alla concreta indipendenza economica degli stessi”;
b) COMPENSA le spese di lite;
c) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Campobasso, 17.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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