Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 914/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 914/2025, promossa con ricorso depositato il 05/03/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...], il [...], cittadino italiano, codice fiscale C.F._1
residente in [...], Varese (VA), con l'Avv. Sara Cazzulli;
e
2) Parte_2
nata a [...], il [...], cittadina italo-cilena, codice fiscale , C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Sonia Salvioni;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cuveglio (VA), il 29 luglio 2011
(anno 2011 atto n. 6 parte I); separati con sentenza n. 985/2023 pubblicata in data
04/10/2023 (passata in giudicato l'11.10.2023); senza figli.
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I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05/03/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
- confermare l'affidamento ed il collocamento dei due animali d'affezione, e Per_1
Per_
al Sig. (quale intestatario) e – con decorrenza dal deposito del ricorso - Parte_1
regolamentare le visite della Sig.ra secondo il seguente calendario (che sostituisce il Pt_2
precedente): dal mercoledì mattina alle ore 8.30 al giovedì sera alle ore 20.00, il venerdì mattina dalle ore 9.00 alle 12.30, ad eccezione dell'ultimo fine settimana di ciascun mese in cui i cani saranno tenuti dalla Sig.ra dal venerdì mattina dalle ore 9.00 sino alla Pt_2
domenica sera alle ore 19.30. La Sig.ra si impegna a comunicare con anticipo di 48 Pt_2 ore, a mezzo dell'applicazione What's App, ogni eventuale sua impossibilità, per qualsiasi motivo, a prendere i cani nei giorni e nei periodi sopra concordati, compresa l'eventuale assenza per ferie. Tutti gli spostamenti per il ritiro e la riconsegna degli animali saranno a carico della Sig.ra che, in caso di suo impedimento, potrà delegare una terza persona Pt_2
di fiducia le cui generalità saranno comunicate preventivamente al Sig. a mezzo Pt_1 dell'applicazione What's App. La signora si impegna a comunicare al Sig. Pt_2 Pt_1 con anticipo di 24 ore il nominativo dell'eventuale delegato, ove diverso da quello normalmente delegato.
Medesimo obbligo di preavviso sussisterà in capo al Sig. laddove per qualsivoglia Pt_1
motivo fosse impossibilitato a far vedere i cani alla Sig.ra In questo caso, la Sig.ra Pt_2
potrà recuperare il giorno non goduto, non appena per la stessa sarà possibile e Pt_2
previo accordo con il Sig. Pt_1
Il tutto salvo modifiche concordate entro le 48 ore precedenti del giorno della visita. Si precisa che in mancanza di accordo rispetto ad eventuali variazioni del calendario prevarrà la regolamentazione di cui al punto che precede.
Durante l'assenza del Sig. per le vacanze estive, i due cani potranno stare una Pt_1
settimana intera con la Sig.ra a tal fine, il sig. si impegna a comunicare il Pt_2 Pt_1
periodo di vacanze entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Per_ Le parti si impegnano ad occuparsi dei cani, e con senso di responsabilità e Per_1
collaborazione nell'unico intento di perseguire il loro benessere, mantenendo le loro abitudini di vita, sociali e di natura alimentare.
pagina 2 di 4 La Sig.ra si occuperà del mantenimento diretto dei cani durante i periodi di visita Pt_2
presso di sé e, ad anni alterni, sosterrà i costi delle vaccinazioni, a partire dal 2025; analogamente farà il sig. Nel caso in cui gli animali dovessero necessitare di cure di Pt_1
natura straordinaria per ragioni attinenti alla loro salute, le stesse, se previamente concordate tra i ricorrenti, verranno sostenute al 50% da ciascuno;
nel caso in cui la Sig.ra non fosse d'accordo, allora il Sig. quale intestatario dei cani, potrà Pt_2 Pt_1
assumere la decisione unilateralmente e, in quel caso, dovrà sostenere integralmente la relativa spesa.
Per_
- qualora i cani, e fossero impossibilitati ad uscire per motivi di salute, per un Per_1
periodo superiore alla settimana, il Sig. si impegna a farli vedere alla Sig.ra Pt_1 Pt_2
nel luogo, nei giorni e negli orari che concorderanno, compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro.
- nell'ipotesi in cui il Sig. non potesse più, per qualsiasi causa, occuparsi dei cani e/o Pt_1
Per_ in caso di sua assenza prolungata, al fine di mantenere immutate le abitudini di e
, gli stessi continueranno a vivere presso la loro attuale abitazione e verranno Per_1
comunque garantiti alla Sig.ra i diritti di visita previsti nel presente accordo. Pt_2
- a modifica della condizione di cui alla separazione relativa alla definizione delle pendenze economiche tra le parti, la signora corrisponderà al sig. la somma di euro Pt_2 Pt_1
600,00 in due rate di cui la prima alla data del deposito del ricorso e la seconda entro e non oltre la data del 15/04/25.
- i coniugi si esonerano reciprocamente dal deposito della documentazione di cui all'articolo
473 bis n. 12 terzo comma;
- i coniugi, inoltre, dichiarano di volersi avvalere della trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. e, dunque, di non voler comparire all'udienza del 17.04.2025; a tal fine, dichiarano di non volersi riconciliare e rinunciano sin d'ora all'impugnazione della sentenza;
- si chiarano autosufficienti dal punto di vista economico;
- Ciascuna delle Parti provvederà autonomamente a corrispondere al proprio legale il compenso per l'assistenza nella presente procedura, dividendosi al 50% il costo del contributo unificato necessario al deposito del presente ricorso.
pagina 3 di 4 Disposta la trattazione della causa, ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate, in data
28.03.2025, note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero, ex artt. 70, 71 e 473bis.51, comma 3 c.p.c. (Atti comunicati al P.M. in data 10/03/2025, senza osservazioni ostative pervenute).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Il Tribunale prende atto delle condizioni, ulteriori a quelle necessarie, contenute nei liberi accordi dei coniugi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra , nato a [...]_1
(VA), il 29.07.1982, e , nata a [...]_2
(Cile), il 06.03.1982, contratto dai coniugi in Cuveglio (VA), il 29.07.2011, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cuvegio (anno 2011, atto n. 6, parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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