Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 19/06/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1152\2024 R.G. avente ad oggetto:
Assicurazione contro i danni , e vertente
T R A
) rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. SANARIGHI SIMONETTA, giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-
E
) rapp.to e difeso dall' Controparte_1 P.IVA_2
avv.to MARINO GENNARO, giusta procura in atti;
-Convenuto- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del 22.5.2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore
comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
In virtù della polizza assicurativa n. 1/57865/65/760983589 stipulata per la responsabilità civile verso terzi – avente ad oggetto la manleva dell'assicurato da quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per legge, a titolo di risarcimento, per capitale, interesse e spese, per i danni involontariamente cagionati a terzi, verificatisi in relazione agli specifici rischi coperti dalla polizza, tra cui la proprietà/esercizio di strade e la proprietà/esercizio di giardini pubblici e/o altri spazi analoghi aperti al pubblico- il CP_1 convenuto ha chiesto ed ottenuto, contro l'attrice, il decreto ingiuntivo nr. 273\2024 in quanto con sentenza n. 237 del 20 marzo 2023 l'intestato Tribunale, in accoglimento della domanda risarcitoria formulata da , ha condannato il a Parte_2 CP_1 corrispondere alla medesima i danni quantificati in euro 10.339,58 oltre alla rifusione delle spese legali (euro 2.120,00) delle spese generali ed esborsi (euro 264,00) e così per un complessivo importo di euro 13.496,00.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 26.5.2024 CP_2 ha formulato rituale e tempestiva opposizione al decreto
[...] ingiuntivo 273\24, eccependo e deducendo la prescrizione, la inammissibilità dell'azione di regresso, la decadenza dalla garanzia e l'inopponibilità della sentenza 237\2023 chiedendo di dichiarare la nullità\inefficacia e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo 272\2024 .
Il si è costituito concludendo per il rigetto dell'opposizione CP_1 con il favore delle spese.
----- -----
La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
2 Nr. 1152\2024 R.G.
E' pacifico ed incontroverso che: in data 15.11.2019 perviene al
Comune la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni della;
il giorno dopo (16.11.2019) il Comune chiede a Parte_2 Parte_1
l'apertura del sinistro allegando la richiesta risarcitoria della;
la pratica amministrativa viene aperta con il n. 1-8001- Parte_2
2019-0363395; con nota dell'otto giugno 2020, inviata al difensore della e alla il Comune declina ogni Parte_2 Parte_1 responsabilità; il 27.8.2020 la , tramite il suo difensore, Parte_2 comunica, a mezzo pec, a e Parte_1 CP_1 CP_1
l'invito alla negoziazione assistita;
il 21.06.2021 il Controparte_1
viene citato in giudizio dalla;
il 28.11.2023 il
[...] Parte_2 chiede a di provvedere al pagamento della somma CP_1 Parte_1 di euro 13.496,00, come richiesto dai legali della , inviando Parte_2 la sentenza del Tribunale di Macerata nr. 237\23, orami passata in giudicato, che ha definito il giudizio risarcitorio intentato dalla nei confronti del rimasto Parte_2 Controparte_1 contumace.
Lo scopo della disciplina della sospensione della prescrizione biennale prevista dall'art. 2952 c.c. è quello di farla decorrere dal momento in cui si possa con certezza ritenere che l'assicuratore sia stato reso pienamente edotto della pretesa risarcitoria del terzo e, nel caso in esame, all'attrice, in data 16.11.2019, è stata comunicata l'inequivoca volontà della di ottenere il ristoro dei danni asseritamente Parte_2 patiti a seguito della caduta avvenuta per strada il 18 ottobre 2019.
Ai sensi del comma 4° dell'art. 2952 c.c. detta richiesta risarcitoria costituisce valido atto idoneo a bloccare il corso della prescrizione, senza che sia necessaria una seconda comunicazione relativa alla proposizione della successiva domanda giudiziale (cfr cass. 15149\2000; 8600\2001 ed altre), restando il corso della prescrizione sospeso fino a quando il credito non è divenuto liquido ed esigibile a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato.
Nella vicenda in esame il corso della prescrizione, sospeso a decorrere dal 16.11.2019 è iniziato a decorrere nuovamente dal passaggio in giudicato della sentenza 237\2023 pubblicata il 20.3.2023.
3 Nr. 1152\2024 R.G.
Il decreto ingiuntivo 273\2024 è stato chiesto a marzo 2024 ed emesso e notificato ad aprile 2024 per cui non è maturata alcuna prescrizione.
Il punto saliente ed assorbente della presente decisione che deve condurre alla revoca del decreto ingiuntivo è costituito dalla inopponibilità a della sentenza nr. 237\2023. CP_3
E' pacifico che non è stata citata nel giudizio risarcitorio Parte_1 conclusosi con la sentenza 237\2023, né è stata chiesta la sua chiamata in causa né il ha effettuato alcuna comunicazione dell'azione CP_1 giudiziaria intrapresa dalla . Parte_2
Altro dato pacifico è che ha avuto contezza della sentenza Parte_1 di condanna dell'assicurato quando la stessa era ormai passata in giudicato.
Orbene, pur consapevoli del contrasto interpretativo esistente in seno alla Cassazione sulla esistenza stessa oltre che sull'estensione del principio dell'efficacia riflessa del giudicato, secondo l'orientamento interpretativo che si privilegia deve negarsi la possibilità che tale efficacia riflessa possa determinarsi per via giudiziale, chiedendo ed ottenendo, a carico dell'assicuratore della responsabilità civile, una condanna a rivalere l'assicurato di tutte le conseguenze da quest'ultimo subite per effetto di una condanna pronunciata in un giudizio tra danneggiato e danneggiante-assicurato in cui l'assicuratore non ebbe a partecipare o non fu posto in grado di farlo.
Come ha precisato la Cassazione (v. sent. 12969\2022) una condanna avente un simile contenuto, oltre a determinare rilevanti incongruenze ed aporie sistematiche sul piano sostanziale e processuale, tradisce il rispetto dei principi costituzionali che attengono ai diritti di azione, di difesa in giudizio e del contraddittorio tra le parti (artt. 24 e 111 Cost.), finendo col legittimare, per via giudiziaria, l'imposizione, a carico di una parte, di effetti pregiudizievoli rivenienti da giudizi a cui detta parte non fu (o non sarà) in alcun modo posta in grado di partecipare.
4 Nr. 1152\2024 R.G.
Il definitivo abbandono del principio della c.d. efficacia riflessa del giudicato (inconciliabile con gli istituti processuali della chiamata in causa ex art. 106 cpc e del litisconsorzio processuale) già sancito dalla
Cassazione con la sentenza n. 18325 del 09/07/2019, ha trovato conferma, consolidandosi, nelle successive pronunce della giurisprudenza della Corte (v. ordinanza n. 12394 del 24/06/2020; ordinanza n. 35037 del 17/11/2021 e sentenza n.12969 del 26.4.2022).
Detto principio sembrerebbe riemergere con la sentenza n.7406 del 29.2.2024 della Sezione Tributaria che, però, riguarda un caso molto particolare, ossia l'opponibilità all' che procede Controparte_4 per l'IVA evasa della sentenza pronunciata nei confronti dell
[...] che accerta non esistente la denunciata evasione CP_5 dell'accisa, sul presupposto che essendo l'accisa la base imponibile dell'iva se si accerta -anche in un giudizio in cui non ha partecipato l che l'accisa non è stata evasa Controparte_4 conseguentemente non ci può essere iva evasa.
Dopo la chiara e condivisibile sentenza 12969\2022 dettata proprio in tema di rapporti tra assicurato e assicuratore, quindi decisamente più conferente alla vicenda in esame rispetto a quella oggetto della sentenza 7406\24, non risultano pronunce della Cassazione favorevoli all'applicazione del detto principio alla specifica fattispecie del rapporto tra assicurato e assicuratore;
applicazione che postula in ogni caso che si riconosca come sussistente un nesso di dipendenza- pregiudizialità tra due rapporti tra loro distinti, ossia tra la causa petendi del giudizio tra danneggiato e danneggiante\assicurato e la causa petendi del giudizio tra danneggiante\assicurato e suo assicuratore.
Nesso che, invece, non esiste tra il rapporto danneggiato e danneggiante\assicurato, da un lato, e quello tra danneggiante\assicurato e suo assicuratore, dall'altro.
Stante l'inopponibilità alla compagnia assicuratrice della sentenza
237\23 il per beneficiare della tutela assicurativa non avrebbe CP_1 dovuto dare per scontato an e quantum debeatur appoggiandosi esclusivamente sulla ridetta sentenza ma avrebbe dovuto provare la
5 Nr. 1152\2024 R.G.
sussistenza di tutti i presupposti che giustificavano la tutela assicurativa.
Spese compensate stante il segnalato contrasto giurisprudenziale sul punto, ritenuto prevalente ed assorbente, della inopponibilità, per insussistenza di una efficacia riflessa del giudicato inter alios, della sentenza 237\23; punto che conduce all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
dichiara inopponibile all'attrice la sentenza nr. 237\2023 del Tribunale di Macerata e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 273\2024.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese della fase monitoria e del presente giudizio.
Così deciso in Macerata, il 19/06/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
6