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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3807/2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno e decisione del 23 gennaio 2025, promossa da
(p.iva e c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Balletta e P.IVA_1
Gabriella Donzì, giusta procura in atti, opponente contro
(P.IVA n. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2
giusta procura in atti, in persona del legale rappresentante CP_2 pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Vittorio Giacobbe, giusta procura in atti, opposto avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
In fatto e in diritto La ha proposto opposizione avverso l'atto Parte_1 di precetto notificato in data 2 Agosto 2023, con cui la ha Controparte_1 chiesto il pagamento della somma complessiva pari ad euro € 932.217,15 dovuta in forza di un mutuo ipotecario costituente titolo esecutivo erogato dalla nell'anno 2007. Controparte_3
In sede di opposizione, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società opposta, la mancata comunicazione della cessione, l'inesistenza del credito azionato. Ha chiesto, pertanto, dichiarare l'inammissibilità dell'intimazione di pagamento per la totale carenza di legittimazione in capo alla e la non debenza del credito oggetto di precetto. In Controparte_1 via subordinata, ha chiesto la riduzione del credito in forza delle risultanze di cui alla chiesta c.t.u..
Con comparsa di costituzione e risposta il creditore opposto ha contestato le domande avversarie. Depositate le memorie ex art. 171 ter, in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. e assunta in decisione. L'opposizione è infondata. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di parte opponente in ordine al difetto di legittimazione attiva della Banca opposta.
Come è noto, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione, con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II, 01.12.2022,
n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n.
146). In tal senso, è stato, infatti, precisato che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass.
Civ., 19.02.2019, n. 4713). Ne consegue che nel caso di cessioni in blocco ai sensi della L. n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790).
2 Nel caso di specie deve ritenersi raggiunta la prova della cessione del credito oggetto di causa, avendo parte opposta allegato atto di fusione per incorporazione della società (creditrice originaria) Controparte_4 nella società del 22 dicembre 2008 ai Controparte_5 rogiti del notaio rep. 27255 racc. 11860, nonché avviso di Persona_1 cessione del credito pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2017
n. 151 parte seconda. Tali adempimenti, in quanto consentono di pervenire all'identificazione, da un lato, delle parti debitrici cedute e, dall'altro, del rapporto di credito ceduto, è idonea non solo a fornire la prova dell'inclusione del contratto di finanziamento, azionato esecutivamente, tra i rapporti pervenuti nella sfera giuridica dell'opposta per effetto della cessione, ma altresì della conoscenza di tale inclusione in capo ai debitori ceduti, in aggiunta all'effetto di opponibilità erga omnes garantito dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (cfr., Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146: “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264, co. 1, c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 12734 del 13 maggio 2021). Quanto alla prova dell'inclusione del credito oggetto di lite nella cessione, è sufficiente rilevare che l'avviso di cessione individua in modo assolutamente specifico le categorie di crediti oggetto di cartolarizzazione e il credito oggetto di causa rientra in tutte le categorie indicate ricorrendo tutti i seguenti elementi: “(i) regolati dalla legge italiana;
(ii) sorti in capo a BMPS (o a Banche dalla stessa incorporate) nell'esercizio dell'attività bancaria, con contratti stipulati antecedentemente al 31.12.2016 (mutuo concesso dalla ex successivamente incorporata dalla Controparte_3
(all. h), con atto in Not. Controparte_6 Per_2 del 26.01.2007 - all. e); (iii - iv) già risolti e già classificati a
[...] sofferenza (v. costituzione in mora, comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e trasferimento a sofferenza del 20.05.2014 - all. i ed l); (v - vi - vii) non assistiti da garanzia , e CP_7 Controparte_8 [...]
. Controparte_9
In altri termini, le indicazioni di cui all'avviso pubblicato consentono agevolmente e senza incertezze di concludere che il credito de quo è rientrato nella cessione, sicché la contestazione della opponente è infondata.
Secondo la opponente il credito sarebbe inesistente perché la CP_3 avrebbe violato i doveri informativi relativi al contratto “Derivato” che era collegato ad un rapporto di c/c ed al mutuo. In altri termini la società opponente non solleva alcuna contestazione in ordine al mutuo, ma rivolge le
3 proprie doglianze avverso un altro autonomo rapporto a suo tempo intercorso con la Banca cedente.
La doglianza, invero, in carenza della produzione del contratto e dunque della prova del collegamento non può neppure essere esaminata, così come tutte le altre censure invero genericamente sollevate in corso di causa relativamente a tale rapporto. Occorre solo precisare che l'usura pure ventilata in corso in causa è generica e come tale va rigettata. In tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al
Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis,
Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597): allegazioni ella specie non offerte.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra
€ 520.000,00 ed € 1.000.000,00 ( fase studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3807/23 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. Condanna la al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore di che liquida in € 7831,00 per Controparte_1 compensi, per onorari di avvocato oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si comunichi. Così deciso in Messina, il 3 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
5
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3807/2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno e decisione del 23 gennaio 2025, promossa da
(p.iva e c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Balletta e P.IVA_1
Gabriella Donzì, giusta procura in atti, opponente contro
(P.IVA n. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2
giusta procura in atti, in persona del legale rappresentante CP_2 pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Vittorio Giacobbe, giusta procura in atti, opposto avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
In fatto e in diritto La ha proposto opposizione avverso l'atto Parte_1 di precetto notificato in data 2 Agosto 2023, con cui la ha Controparte_1 chiesto il pagamento della somma complessiva pari ad euro € 932.217,15 dovuta in forza di un mutuo ipotecario costituente titolo esecutivo erogato dalla nell'anno 2007. Controparte_3
In sede di opposizione, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società opposta, la mancata comunicazione della cessione, l'inesistenza del credito azionato. Ha chiesto, pertanto, dichiarare l'inammissibilità dell'intimazione di pagamento per la totale carenza di legittimazione in capo alla e la non debenza del credito oggetto di precetto. In Controparte_1 via subordinata, ha chiesto la riduzione del credito in forza delle risultanze di cui alla chiesta c.t.u..
Con comparsa di costituzione e risposta il creditore opposto ha contestato le domande avversarie. Depositate le memorie ex art. 171 ter, in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. e assunta in decisione. L'opposizione è infondata. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di parte opponente in ordine al difetto di legittimazione attiva della Banca opposta.
Come è noto, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione, con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II, 01.12.2022,
n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n.
146). In tal senso, è stato, infatti, precisato che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass.
Civ., 19.02.2019, n. 4713). Ne consegue che nel caso di cessioni in blocco ai sensi della L. n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790).
2 Nel caso di specie deve ritenersi raggiunta la prova della cessione del credito oggetto di causa, avendo parte opposta allegato atto di fusione per incorporazione della società (creditrice originaria) Controparte_4 nella società del 22 dicembre 2008 ai Controparte_5 rogiti del notaio rep. 27255 racc. 11860, nonché avviso di Persona_1 cessione del credito pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2017
n. 151 parte seconda. Tali adempimenti, in quanto consentono di pervenire all'identificazione, da un lato, delle parti debitrici cedute e, dall'altro, del rapporto di credito ceduto, è idonea non solo a fornire la prova dell'inclusione del contratto di finanziamento, azionato esecutivamente, tra i rapporti pervenuti nella sfera giuridica dell'opposta per effetto della cessione, ma altresì della conoscenza di tale inclusione in capo ai debitori ceduti, in aggiunta all'effetto di opponibilità erga omnes garantito dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (cfr., Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146: “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264, co. 1, c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 12734 del 13 maggio 2021). Quanto alla prova dell'inclusione del credito oggetto di lite nella cessione, è sufficiente rilevare che l'avviso di cessione individua in modo assolutamente specifico le categorie di crediti oggetto di cartolarizzazione e il credito oggetto di causa rientra in tutte le categorie indicate ricorrendo tutti i seguenti elementi: “(i) regolati dalla legge italiana;
(ii) sorti in capo a BMPS (o a Banche dalla stessa incorporate) nell'esercizio dell'attività bancaria, con contratti stipulati antecedentemente al 31.12.2016 (mutuo concesso dalla ex successivamente incorporata dalla Controparte_3
(all. h), con atto in Not. Controparte_6 Per_2 del 26.01.2007 - all. e); (iii - iv) già risolti e già classificati a
[...] sofferenza (v. costituzione in mora, comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e trasferimento a sofferenza del 20.05.2014 - all. i ed l); (v - vi - vii) non assistiti da garanzia , e CP_7 Controparte_8 [...]
. Controparte_9
In altri termini, le indicazioni di cui all'avviso pubblicato consentono agevolmente e senza incertezze di concludere che il credito de quo è rientrato nella cessione, sicché la contestazione della opponente è infondata.
Secondo la opponente il credito sarebbe inesistente perché la CP_3 avrebbe violato i doveri informativi relativi al contratto “Derivato” che era collegato ad un rapporto di c/c ed al mutuo. In altri termini la società opponente non solleva alcuna contestazione in ordine al mutuo, ma rivolge le
3 proprie doglianze avverso un altro autonomo rapporto a suo tempo intercorso con la Banca cedente.
La doglianza, invero, in carenza della produzione del contratto e dunque della prova del collegamento non può neppure essere esaminata, così come tutte le altre censure invero genericamente sollevate in corso di causa relativamente a tale rapporto. Occorre solo precisare che l'usura pure ventilata in corso in causa è generica e come tale va rigettata. In tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al
Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per costante giurisprudenza, è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis,
Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597): allegazioni ella specie non offerte.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra
€ 520.000,00 ed € 1.000.000,00 ( fase studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3807/23 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. Condanna la al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore di che liquida in € 7831,00 per Controparte_1 compensi, per onorari di avvocato oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si comunichi. Così deciso in Messina, il 3 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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