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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 21/03/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
DOTT. Ugo Cingano Presidente
DOTT. Camilla Gattiboni Consigliere
DOTT. Marco Vezzani Consigliere Aus. Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello promosso con atto di citazione in Appello a seguito di impugnazione della sentenza del Tribunale di Trento n. 756/2021 pubblicata il 23.11.2021 da:
Parte_1
(C.F. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Gloria Valentini (C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Trento (TN), Via Galilei n. 27, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello;
p.e.c.: Email_1
Appellante
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
(C.F. ) Controparte_4 C.F._6
(C.F. ) Controparte_5 C.F._7
(C.F. Controparte_6 C.F._8
Appellati contumaci
Oggetto: Usucapione. CONCLUSIONI:
Per l' Appellante
Voglia la Corte d'Appello di Trento, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del
Tribunale di trento n. 756/21 del 23 novembre 2021, sub. R.G. 3359/20, non notificata e in accoglimento delle istanze avanzate e dei motivi di appello
IN VIA PRELIMINARE E ISTRUTTORIA: deferire il giuramento come richiesto e articolato al par. 0 a tutti gli appellati;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per le ragioni dedotte in narrativa al parr. I e II in accoglimento dei motivi d'appello, accertare e dichiarare che nato a Parte_2
Rovereto il 27 marzo 1955 e residente in [...], C.F.
, ha acquistato per usucapione la proprietà dell'immobile C.F._1 contraddistinto dalla p.f. 2446 in PT 515 in CC Bedollo, a seguito di possesso pacifico, continuato ed ultraventennale e conseguentemente ordinare al competente Conservatore
Tavolare le necessarie intavolazioni e/o trascrizioni.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario per entrambi i gradi del giudizio.
FATTO
premesso: Parte_2
-di essere comproprietario della p.ed. 1094 C.C. Bedollo con la moglie;
Controparte_7
-di aver sempre “coltivato e/o sfalciato l'erba e/o tagliato la legna” sulla limitrofa p.f. 2446
C.C. Bedollo, possedendola in tal modo per oltre venti anni “in modo continuo, non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco”, sì da acquistare la proprietà per usucapione di tale fondo, di cui era già comproprietario per la quota di 3/9;
-che gli altri comproprietari con la quota di 1/9 erano , Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
E ;
[...] Controparte_6 tanto premesso, conveniva in giudizio i detti comproprietari per chiedere di Parte_2 accertare il proprio acquisto, per maturata usucapione, della proprietà della p.f. 2446 C.C.
Bedollo.
I convenuti, seppure ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia.
La domanda di parte attrice, all'esito delle prove testimoniali e della CTU descrittiva dei luoghi, era rigettata dal tribunale per difetto di adeguata prova in ordine al possesso uti domunus anzichè uti condominus.
Appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di riforma, Parte_2 deferendo già con l'atto di appello giuramento decisorio;
in via subordinata insisteva nella domanda originariamente proposta.
Nessuno degli appellati si costituiva, cosicchè ne era dichiarata la contumacia. Indi la causa era posta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI
Si dà preliminarmente atto che l'appello risulta soddisfare tutti i requisiti per la sua ammissibilità così come richiesti dal codice di procedura civile novellato sicchè risultano nella sostanza ben individuati i passi di sentenza che si intendono censurare, i relativi motivi, la soluzione ritenuta appropriata con i relativi riferimenti normativi.
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, anche in virtu' del disposto di cui all'art.132 cpc laddove dispone che la sentenza debba contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, farà altresì applicazione del principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: (cass.3126/21).
Sub 1)e sub 2)Erronea valutazione degli elementi di prova.
L'appello è fondato e non necessità l'esperimento del giuramento decisorio, visto che comunque parte appellante ha insistito, in via subordinata, nelle proprie domande e considerato che la Corte ritiene che la domanda possa trovare accoglimento solo in base alle risultanze istruttorie.
Il primo giudice ha ritenuto di rigettare la domanda attorea facendo rigida applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di usucapione di quote di beni in comunione che, sebbene indiscutibili, debbono pur sempre essere inseriti nel contesto concreto di ogni vicenda;
in caso contrario si dovrebbe pervenire alla conclusione che l'usucapione di beni immobili in comunione sia praticamente impossibile in quanto onorato da una probatio diabolica.
Si tratta delle note sentenze della SC secondo cui “il godimento esclusivo della cosa comune da parte dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato funzionale all'esercizio del possesso “ad usucapionem”, e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte del compossessore, risultando per converso necessaria, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla 'res' da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova per colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene”. Cass.
19478/2007; Cass. 21575/2020.
Cui si aggiungono quelle secondo cui è necessario “avere, a partire da un dato momento, sostituito all'originario godimento uti condominus quello animo domini, e di avere quindi esercitato, per il tempo richiesto ai fini dell'usucapione, il relativo possesso esclusivo”
( Cass. 16841/2005; Cass. 9359/2021, secondo cui “il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune”.
Orbene i riscontri di causa si ritengono idonei alla dimostrazione di questo indispensabile possesso esclusivo uti dominus.
I testimoni escussi hanno confermato che , quantomeno dal 1977, ha eseguito Parte_2 dei manufatti sul terreno in comunione e, soprattutto, che mai nessuno degli altri comproprietari è stato visto giungere sul fondo.
Detti manufatti sono stati riscontrati in loco dal CTU e le foto allegate alla relazione ne manifestano la vetustà, ovverosia che si tratti di opere di vecchia datazione.
Ma ciò che rileva di piu' è che, dalla descrizione ricavabile dall'elaborato peritale, emerge che la conformazione dei luoghi non avrebbe potuto in alcun modo consentire all'attore, già proprietario in via esclusiva di una baita adiacente, di effettuare opere di qualsiasi natura atte ad impedire che gli altri comproprietari potessero aver accesso al fondo.
“La realità in esame rappresenta un fondo agricolo per gran parte a prato spontaneo…giacitura mediamente inclinata con terrazzamento…La realità immobiliare in trattazione….è raggiungibile attraverso un ripido percorso adatto per lo piu' a mezzi
4x4…La zona è preminentemente a carattere boschivo/prato incolto in forte pendenza”.(relazione pg. 8-9)
Nella muratura a sud sono presenti vari punti di accesso e sulle pietre vi sono segni forestali.
E' palese che si tratti di un fondo montano in zona boschiva le cui caratteristiche morfologiche sono impeditive a qualunque recinzione o alla erezione di una qualunque opera atta ad evitare l'ingresso di intrusi.
Per cui in tale situazione, unitamente al godimento esclusivo fatto palese dai manufatti eretti, dalla presenza di molteplici accessi sulle murature in pietra esistenti, dalla assenza di qualsiasi frequentazione da parte degli altri comunisti, e attesa la prossimità del fabbricato di proprietà, si ritiene che ricorrano elementi piu' che sufficienti e idonei, nel caso specifico, al pronunciamento richiesto.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa nulla viene disposto attesa la contumacia di tutti i convenuti che, con il loro atteggiamento hanno mostrato di non aver interesse alcuno ad opporsi alla domanda.
p.q.m.
La Corte , definitivamente pronunciando nella causa civile n. 49/2022 RG, così provvede :
1)in riforma della sentenza n. 756/2021 del tribunale di Trento pubblicata in data
23.11.2021 accerta che ( ) ha acquisito per Parte_2 C.F._1 usucapione la proprietà dell'immobile contraddistinto dalla pf PT 515 cc Bedollo a P.IVA_1 seguito di possesso pacifico, continuato e ultraventennale;
2)ordina al competente Conservatore tavolare le necessarie intavolazioni e/o trascrizioni.
3)Nulla sulle spese.
Trento, 06.02 .2025
Cons.est.
Dr. Marco Vezzani Il Presidente
Dr.Ugo Cingano