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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, ABILE FELICE (C.F.: ), tutti in proprio e quali eredi C.F._2 C.F._3 del loro padre, nonché quali eredi della loro madre, , rapp.ti e difesi Persona_1 Persona_2 dagli avv.ti Giuseppe Mazzucchiello (C.F.: ), (C.F.: C.F._4 Parte_3
) e Nicola Mazzucchiello (C.F.: , domiciliatari in Napoli C.F._5 C.F._6 alla via Nuova Poggioreale n. 8 – PEC: Email_1
APPELLANTI
E
soggetta alla Direzione ed al Coordinamento, ex art. 2497 bis c.c., di Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., (P.Iva ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Steve Fucci (C.F. ) e dall'avv. Giuseppe Stellato (C.F. C.F._7
), domiciliatari al seguente indirizzo di posta elettronica PEC C.F._8
e presso lo studio degli stessi in S. Maria C.V., al C.so Garibaldi 8 Email_2
1 APPELLATA
NONCHE'
Controparte_3
, codice fiscale e partita IVA , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_2
p.t., elett.te dom.ta in Roma alla Via Giovanni Paisiello n. 40 presso lo studio dell'avv. David Morganti
(c.f. ), con domicilio digitale C.F._9 Email_3
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(c.f. ), rappresentato e difeso nel corso del giudizio di primo CP_4 C.F._10 grado dall'avv. Steve Fucci (C.F. ), con domicilio digitale C.F._7
Email_2
APPELLATO - CONTUMACE
NONCHE'
(c.f. ), rappresentato e difeso nel corso del giudizio di primo grado CP_5 C.F._11 dall'avv. Steve Fucci (C.F. ), con domicilio digitale C.F._7 Email_2
APPELLATO - CONTUMACE
NONCHE'
(c.f. , rappresentato e difeso nel corso del giudizio di Controparte_6 C.F._12 primo grado dall'avv. Steve Fucci (C.F. ), con domicilio digitale C.F._7
Email_2
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1673/2023, pubblicata il 15 febbraio
2023;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12.1.2016 , e , in Parte_1 Parte_2 CP_7 proprio e quali eredi del defunto padre anche in rappresentazione della madre deceduta Persona_1
2 , convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la Persona_2 Controparte_8 al fine di sentirne riconoscere e dichiarare la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, in relazione alla vicenda clinica del padre, deceduto all'esito delle cure ricevute presso il Presidio ospedaliero IN Grande e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento dei danni subìti, iure proprio
e iure hereditatis, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
A tal fine esponevano che il de cuius - già affetto da ca polmonare, cardiomiopatia post ischemica, diabete mellito, IRC, BPCO, arteriopatia periferica e portatore di pacemaker – nell'aprile del 2012 era stato sottoposto ad intervento chirurgico di by-pass axillo femoro-femorale, e nell'immediato post – operatorio, colpito da infarto del miocardio che lo aveva condotto al decesso.
Lamentavano il grave inadempimento dei sanitari sotto il profilo della carenza della prestazione resa e della mancanza di adeguata informazione.
La convenuta si costituiva resistendo alla domanda e chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, , al fine di essere manlevata in caso Controparte_3 di condanna.
Autorizzata la chiamata, si costituiva la , che chiedeva, a sua volta, di essere autorizzata a CP_3 integrare il contraddittorio nei confronti dei sanitari che si erano occupati del paziente durante il ricovero,
i dott.ri , e , ai fini dell'esercizio, in via di subordine, CP_4 Controparte_6 CP_5 dell'azione di regresso e/o rivalsa nei loro confronti.
Costituitisi anche i tre medici, i quali resistevano alla domanda proposta nei loro confronti, la causa veniva istruita con prova testimoniale e c.t.u., e, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il
Tribunale accoglieva per quanto di ragione la domanda attorea, condannando la convenuta casa di cura al ristoro dei danni patiti iure proprio dagli attori, oltre le spese di lite.
Accoglieva, altresì, la domanda di manleva proposta dalla casa di cura nei confronti dell'istituto assicurativo, rigettando, invece, la domanda di rivalsa proposta dalla nei confronti dei tre CP_3 medici.
In sintesi, il primo giudice riteneva accertata la responsabilità della struttura sanitaria per assenza di adeguata indagine pre-operatoria utile ad identificare la lesione responsabile della ostruzione e a stratificare il rischio operatorio a fronte delle plurime patologie preesistenti.
3 Circa il quantum, richiamate le tabelle di Milano come parametro della liquidazione equitativa, determinava l'importo di € 50.000,00 in favore di ciascun figlio, ed ulteriori € 50,000,00 in qualità di eredi della madre
, deceduta nel 2014 successivamente all'evento per cui è lite. Persona_2
Rigettava la domanda di liquidazione del “danno catastrofale da lucida agonia”.
Negava la risarcibilità del danno da mancanza di valido consenso informato, e condannava la clinica al pagamento delle spese di lite.
Gli attori in primo grado hanno proposto tempestivo appello avverso la citata pronuncia con citazione notificata in data 27.4.2023, deducendo l'errata quantificazione dei danni iure proprio e l'illegittimo rigetto della domanda volta ad ottenere i danni iure hereditatis.
La IN si è costituita con comparsa depositata in data 25.10.2023 (per CP_8 CP_1
l'udienza del 24.11.2023, differita di ufficio al 28.11.2023), resistendo al gravame, e precisando di non voler rinnovare, in questa sede, la domanda di garanzia nei confronti della “avendo definito CP_3 tale posizione con la compagnia assicurativa” e “rinunciando, sul punto, agli effetti della Sentenza di I° grado”.
La si è costituita con comparsa del 3.11.2023 proponendo appello incidentale per omessa CP_9 pronuncia in ordine alla franchigia contrattuale e deducendo, altresì, l'erroneo rigetto della domanda di regresso nei confronti dei medici.
Costoro, benché ritualmente citati (dagli appellanti principali), sono rimasti contumaci nella presente fase di gravame.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., in sede conclusionale, la compagnia assicurativa ha chiesto Co dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti IN e “in conseguenza della CP_1 incondizionata e integrale rinuncia alla domanda di manleva da parte di IN , e ha chiesto CP_1 riformarsi la sentenza nel senso dell'esclusione di qualsivoglia provvedimento di condanna nei confronti Co di .
All'udienza in epigrafe indicata la causa è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale
4 L'appello proposto dagli eredi di – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto Persona_1 motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017) – è nel merito fondato nei termini di seguito argomentati.
Col primo motivo gli appellanti deducono apparente o, comunque, incongrua motivazione nella parte in cui il Tribunale avrebbe riduttivamente valutato e liquidato il ristoro del danno non patrimoniale patito iure proprio dai figli e dalla vedova del de cuius a causa dell'accertata responsabilità della Persona_1 clinica IN Grande.
Assumono che, pur avendo il primo giudice espressamente escluso la configurabilità di una mera perdita di chances di sopravvivenza, e richiamato, per la liquidazione del danno, le ultime tabelle milanesi a punti del 2022 sul danno da perdita del rapporto parentale, senza alcuna incidenza delle pregresse comorbilità, avrebbe, poi, contraddittoriamente liquidato il danno iure proprio nella misura irrisoria di € 50.000 per ciascun congiunto.
Il motivo è fondato.
In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021).
In buona sostanza, i correttivi di cui parlano i Supremi Giudici possono essere solo in melius, al fine, cioè di garantire l'effettività del ristoro alle circostanze del caso concreto, non potendo giammai scendersi, ove
5 si sia fatto ricorso alle tabelle, al di sotto dei parametri minimi da essi discendenti, trattandosi, come evidenziato dagli di criteri di rigida applicazione (cfr. Cass. 8839/2025; Cass. 6981/2025). Parte_4
In particolare, l'assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta. Sulla base di tali indicazioni, partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice", è stato ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti. Si è così stabilito che i punti astrattamente attribuibili siano pari rispettivamente ad un massimo di 118 (per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un
'Capi pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.
La pubblicazione di due tabelle con una differente distribuzione di punti consente altresì di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado e coniuge/assimilati e quelli previsti per i parenti di secondo grado.
Inoltre, emerge che, dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva - e sono quindi dimostrabili - anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore – entrambi da allegare e provare, anche con presunzioni (in tal senso, di recente, Cass. s.u. 33645/2022).
Ne consegue che, in applicazione del principio secondo il quale il giudice di merito, è tenuto ad applicare le tabelle vigenti al momento della decisione, le nuove tabelle milanesi consentono - al pari di quelle romane - una liquidazione rispettosa dei criteri indicati dalla Suprema Corte con le pronunce 10579 e
26300 del 2021, poiché l'individuazione dei criteri poc'anzi ricordati consente l'applicazione della legge, ordinaria e costituzionale (artt. 1226 c.c., art. 3 Cost.), in modo sostanzialmente - sia pur se solo tendenzialmente, in assenza di una tabella unica nazionale di matrice legislativa - uniforme sul territorio nazionale.
Resta ferma la possibilità di una liquidazione che non si conformi ai parametri tabellari, a condizione che la valutazione equitativa "pura" adottata dal giudice di merito si sostanzi e tragga linfa da un complesso
6 di argomenti, chiaramente enunciati, nella logica della conformazione e del superamento della regola tabellare nel caso specifico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 2022).
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, nel quale il Tribunale ha effettuato una liquidazione equitativa
“pura”, pur avendo richiamato, in premessa, i parametri tabellari “a punti”, ed a fronte della pacifica invocazione, da parte degli attori, degli indicati criteri tabellari.
L'esclusione, in sentenza, di rilievo alla perdita di chance - nel senso che la condotta censurata ha determinato l'exitus e non già una mera diminuzione delle chances di sopravvivenza – precludeva l'abbattimento dei criteri tabellari in ragione delle precarie condizioni di salute del sig. . Per_1
Si desume, anzi, dall'espletata CTU, che il medesimo, prima dell'intervento (peraltro routinario) di bypass axillo femoro femorale, era affetto plurime comorbilità (cardiopatia, diabete, insufficienza renale e
BPCO) che erano “sotto controllo” e in nessuna relazione causale con il decesso.
La stessa Casa di cura, nella propria comparsa di costituzione in appello, ammette che “l'efficienza causale di tali condizioni di salute … non rileva ai fini del determinismo morte” (cfr. pag. 3).
Spettava, dunque, un risarcimento “pieno”, e non abbattuto, come in sentenza, in ragione delle pregresse comorbilità, poiché le menomazioni coesistenti erano irrilevanti ai fini della liquidazione.
Quando, invero, difetti la prova che la menomazione pregressa sarebbe evoluta determinando autonomamente conseguenze invalidanti, alcuna rilevanza può essere attribuita a tale preesistenza, ai fini della individuazione del danno risarcibile, diversamente venendo ad applicarsi l'intollerabile principio secondo cui persone che, per loro disgrazia -e non già per colpa imputabile ex art. 1227 c.c. o per fatto addebitabile a terzi-, siano più vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto agli altri consociati caratterizzati da cosiddetta "normalità" (cfr. sent. Cass. n.
28990/19).
Quindi, il Tribunale ha erroneamente ridotto il risarcimento iure proprio, valorizzando la precarietà delle condizioni di salute del de cuius.
Sulla base delle predette osservazioni deve, pertanto, procedersi ad una rielaborazione del conteggio del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in base ai criteri previsti dalla tabella a punti variabili elaborata dal Tribunale di Milano, come da ultimo aggiornata (2024), tenendo conto dell'età della vittima primaria, dell'età della vittima secondaria, della convivenza, del numero di superstiti, dell'intensità della relazione affettiva perduta (nella duplice dimensione della sofferenza interiore patita, da provare
7 anche in via presuntiva, e dello stravolgimento della vita della vittima secondaria, dimensione dinamico relazionale).
Pertanto, facendo applicazione delle Tabelle milanesi a punti, tenuto conto delle risultanze anagrafiche in atti e dell'età dei congiunti al momento dell'evento, si ha che spettano a:
1) , e , in qualità di eredi di , moglie convivente della Parte_1 Pt_2 CP_7 Persona_2 vittima primaria, deceduta dopo l'evento, e in proporzione delle rispettive quote ereditarie:
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (75 anni): 12
Punti in base all'età della vittima (75 anni): 12
Punti in base alla convivenza: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 64
IMPORTO del RISARCIMENTO € 250.304,00
2) (figlio convivente) Parte_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (49 anni): 20
Punti in base all'età della vittima (75 anni): 12
Punti in base alla convivenza: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 72
IMPORTO del RISARCIMENTO € 281.592,00
3) LE (figlia non convivente) Pt_2
8 Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (39 anni): 22
Punti in base all'età della vittima (75 anni): 12
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 58
IMPORTO del RISARCIMENTO € 226.838,00
4) (figlio non convivente) CP_7
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (45 anni): 20
Punti in base all'età della vittima (75 anni): 12
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 56
IMPORTO del RISARCIMENTO € 219.016,00
In questi termini deve essere, pertanto, riformata la sentenza impugnata.
Col secondo motivo di appello si contesta il rigetto della domanda di risarcimento del danno direttamente patito dalla vittima primaria (danno non patrimoniale terminale - biologico e morale), reclamato iure hereditatis dagli attori.
Si assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale (che, cioè, non vi sarebbe lucida percezione della fine), emergerebbe dall'espletata CTU e anche dalla prova testi che, nei due giorni trascorsi tra l'intervento chirurgico e il decesso, il paziente era cosciente, e, pertanto, in condizioni di presagire l'exitus.
Anche il secondo motivo d'appello è fondato.
9 Come noto, il c.d. danno biologico terminale, consistente nel pregiudizio non patrimoniale patito dalla vittima primaria nell'intervallo di tempo intercorso tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte, si produce nella sfera giuridica della vittima che ancora non è deceduta e pertanto è trasmissibile agli eredi.
Il danno morale terminale (o altrimenti detto danno da lucida agonia o catastrofale o catastrofico) è un danno da percezione concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di lucidità agonica e, in quanto tale, in grado di percepire la sua situazione ed, in particolare, l'imminenza della morte, essendo irrilevante, a fini risarcitoci, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta manifestamente lucida.
Trattandosi, dunque, di danno conseguenza, il presupposto per il risarcimento è l'accertamento - rectius la prova - della cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione medica in atti e dall'espletata CTU emerge che, a seguito dell'intervento effettuato alle ore 16.20 del 4 aprile 2012, il paziente è stato sveglio e cosciente fino alla sera, nonché nel corso della mattinata successiva, fino alle ore 12,59, per poi subire un arresto cardio- respiratorio alle ore 15.10, allorquando furono praticate invano le manovre rianimatorie.
In tale spazio di tempo egli è stato sottoposto ad esami (che hanno evidenziato persistente instabilità emodinamica e diuresi contratta nonostante stimolo farmacologico), terapie (infusione inotropi e di noradrenalina) e consulenza cardiologica, da lui direttamente percepite e sintomatiche di complicazioni senz'altro idonee a fargli percepire l'esposizione al rischio dell'approssimarsi della morte (cfr. relazione dott.ssa pag. 9). Per_3
Sulla base di tali elementi, dunque, può essere riconosciuto il danno morale terminale, in quanto deve ritenersi che la vittima abbia avuto consapevolezza e si sia potuta rendere conto della fine imminente.
La liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus" (Cass. Sez. L - , Ordinanza
n. 17577 del 28/06/2019).
10 Esso può liquidarsi sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 12408 del 07/06/2011).
Nella specie, è un dato indiscutibile che, a seguito dell'atto chirurgico del 4 aprile 2012, il paziente è sopravvissuto un giorno.
La Corte ritiene che possano essere utilizzati i criteri orientativi per il danno terminale riportati nelle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, che prevedono: un importo pari ad € 10.000 per ogni giorno di sopravvivenza dopo la acquisizione della consapevolezza della concreta probabilità del decesso fino a 5.
Spetta, dunque, per un solo giorno di sopravvivenza, l'importo di € 10.000,00, comprensivo del danno morale terminale, già rivalutata, da suddividere iure hereditatis fra tutti i congiunti in ragione delle rispettive quote ereditarie, oltre gli interessi con le decorrenze e le modalità già determinate in sentenza.
Gli appellanti si dolgono, inoltre, del mancato ristoro del danno da mancanza di adeguato consenso informato.
Assumono che dalle deposizioni dei testi escussi si evincerebbe che il sig. si era ricoverato Persona_1 per accertamenti alle gambe ed era quindi convinto di doversi sottoporre ad un esame angiografico con eventuale apposizione di stent, e che, se avesse saputo di dover, invece, subire un intervento di bypass axillo bi-femorale, si sarebbe certamente rifiutato di farlo, preferendo trattamenti meno invasivi.
La doglianza non è fondata.
Sul punto, il Tribunale ha escluso la risarcibilità di tale voce di danno sul presupposto che non vi fossero emergenze in ordine alla “diversa determinazione” del paziente, non essendo state “neppure allegate circostanze idonee a ritenere che, se correttamente informato, il paziente avrebbe negato il proprio consenso”.
Emerge, peraltro, in atti, che, contrariamente alle deduzioni attoree, nella cartella clinica allegata al fascicolo d'ufficio, è presente il modulo di consenso validamente firmato all'atto chirurgico dal de cuius.
La sentenza gravata non merita censura in parte qua.
Il giudizio controfattuale consente tranquillamente di escludere che, ove correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato il trattamento sanitario erogatogli.
11 Premesso, invero, che è documentato in atti il consenso da lui prestato all'esecuzione dell'intervento, come dimostra la presenza in cartella del modulo di consenso - occorre chiedersi se costui avrebbe rifiutato l'intervento ove esaustivamente informato di tutti i rischi ad esso connessi.
Reputa la Corte che non solo gli appellanti non abbiano fornito, come correttamente argomentato dal primo giudice, elementi idonei a ritenere che egli avrebbe rifiutato l'intervento chirurgico, ma che l'eventualità di un rifiuto sia addirittura da escludere, tenuto conto della condizione di arteriopatia periferica con sintomatologia dolorosa, di cui il paziente soffriva, rispetto alla quale la terapia interventistica era senz'altro indicata, sebbene con una adeguata indagine pre-operatoria, che nel caso di specie è mancata, così come è mancata una corretta gestione del post – operatorio, come dal c.t.u. accertato.
2. L'appello incidentale
Come precisato in premessa, la casa di cura ha precisato di non voler rinnovare, in Controparte_1 questa sede di gravame, la domanda di garanzia nei confronti della “avendo definito tale posizione CP_3 con la compagnia assicurativa” e “rinunciando, sul punto, agli effetti della Sentenza di I° grado”.
La compagnia assicurativa, preso atto di ciò, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti IN e BH “in conseguenza della incondizionata e integrale rinuncia alla domanda di manleva da parte CP_1 di IN , e ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'esclusione di qualsivoglia CP_1 provvedimento di condanna nei confronti di BH.
Ciò posto, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di manleva, proposta in primo grado dalla casa di cura nei confronti della propria compagnia assicurativa, e va, per l'effetto, revocata la statuizione di condanna resa in sentenza nei confronti di , con assorbimento delle CP_3 ulteriori censure sollevate nell'atto di gravame in ordine al regresso domandato nei confronti dei sanitari.
3. Le spese
L'accoglimento (parziale) del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche
Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza della e si Controparte_8 liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n.
12 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore del decisum, nell'ambito dello scaglione di valore di riferimento (individuato in ragione del più elevato importo riconosciuto pro capite), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con l'aumento di cui all'art 4 co. 2 d.m. citato,
e con la chiesta attribuzione.
La regolamentazione transattiva dei rapporti tra casa di cura e compagnia assicurativa e l'esito del gravame incidentale giustificano la compensazione integrale delle spese processuali reciprocamente sostenute in entrambi i gradi tra e , ferma restando la condanna di al pagamento CP_8 CP_3 CP_3
CP_ delle spese del primo grado nei confronti dei dott.ri , e come statuito nella CP_6 CP_4 sentenza appellata, nulla dovendosi statuire nei confronti dei predetti per il presente grado, nel quale sono rimasti contumaci.
Resta ferma altresì la condanna di al pagamento delle spese dell'espletata c.t.u. CP_8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Civile Nona, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- In accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento, in favore degli appellanti, in Controparte_11 qualità di eredi di ed in proporzione delle rispettive quote ereditarie, della somma Persona_1 di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno patito iure hereditatis, e ridetermina nel modo che segue gli importi riconosciuti in sentenza a titolo di danno patito iure proprio: € 250.304,00 in favore di , e , in qualità di eredi di , e in proporzione Parte_1 Pt_2 CP_7 Persona_2 delle rispettive quote ereditarie;
€ 281.592,00 in favore di;
€ 226.838,00 in favore Parte_1 di € 219.016,00 in favore di , oltre interessi come in sentenza;
Parte_2 CP_7
- Condanna la al pagamento delle spese processuali del doppio grado Controparte_11 in favore degli appellanti principali, che liquida, per il primo grado, in € 540,00 per esborsi ed €
11.229,00 per compensi, e, per il secondo grado, in € 804,00 per esborsi ed € 10.060,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari, avv.ti Giuseppe Mazzucchiello, Parte_3
e Nicola Mazzucchiello;
[...]
- Dichiara cessata la materia del contendere tra e Controparte_1 [...]
in merito alla domanda di manleva proposta in primo grado nei Controparte_3
13 confronti della compagnia assicurativa, e revoca, per l'effetto, le statuizioni di condanna rese in sentenza a carico della compagnia di Assicurazioni;
CP_3
- Compensa le spese processuali del doppio grado reciprocamente sostenute tra Controparte_1
e , ferma restando la condanna di Controparte_3 CP_3 alla rifusione delle spese nei suoi confronti sostenute in primo grado da , Controparte_6 [...]
e in relazione alla domanda di regresso ivi proposta, e ferma restando CP_5 CP_4
l'assunzione di spesa dell'espletata c.t.u. a carico della;
Controparte_11
- Nulla per spese per il presente grado rispetto a , e . Controparte_6 CP_5 CP_4
Così deciso in Napoli il 13.06.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, ABILE FELICE (C.F.: ), tutti in proprio e quali eredi C.F._2 C.F._3 del loro padre, nonché quali eredi della loro madre, , rapp.ti e difesi Persona_1 Persona_2 dagli avv.ti Giuseppe Mazzucchiello (C.F.: ), (C.F.: C.F._4 Parte_3
) e Nicola Mazzucchiello (C.F.: , domiciliatari in Napoli C.F._5 C.F._6 alla via Nuova Poggioreale n. 8 – PEC: Email_1
APPELLANTI
E
soggetta alla Direzione ed al Coordinamento, ex art. 2497 bis c.c., di Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., (P.Iva ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Steve Fucci (C.F. ) e dall'avv. Giuseppe Stellato (C.F. C.F._7
), domiciliatari al seguente indirizzo di posta elettronica PEC C.F._8
e presso lo studio degli stessi in S. Maria C.V., al C.so Garibaldi 8 Email_2
1 APPELLATA
NONCHE'
Controparte_3
, codice fiscale e partita IVA , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_2
p.t., elett.te dom.ta in Roma alla Via Giovanni Paisiello n. 40 presso lo studio dell'avv. David Morganti
(c.f. ), con domicilio digitale C.F._9 Email_3
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(c.f. ), rappresentato e difeso nel corso del giudizio di primo CP_4 C.F._10 grado dall'avv. Steve Fucci (C.F. ), con domicilio digitale C.F._7
Email_2
APPELLATO - CONTUMACE
NONCHE'
(c.f. ), rappresentato e difeso nel corso del giudizio di primo grado CP_5 C.F._11 dall'avv. Steve Fucci (C.F. ), con domicilio digitale C.F._7 Email_2
APPELLATO - CONTUMACE
NONCHE'
(c.f. , rappresentato e difeso nel corso del giudizio di Controparte_6 C.F._12 primo grado dall'avv. Steve Fucci (C.F. ), con domicilio digitale C.F._7
Email_2
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1673/2023, pubblicata il 15 febbraio
2023;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12.1.2016 , e , in Parte_1 Parte_2 CP_7 proprio e quali eredi del defunto padre anche in rappresentazione della madre deceduta Persona_1
2 , convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la Persona_2 Controparte_8 al fine di sentirne riconoscere e dichiarare la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, in relazione alla vicenda clinica del padre, deceduto all'esito delle cure ricevute presso il Presidio ospedaliero IN Grande e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento dei danni subìti, iure proprio
e iure hereditatis, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
A tal fine esponevano che il de cuius - già affetto da ca polmonare, cardiomiopatia post ischemica, diabete mellito, IRC, BPCO, arteriopatia periferica e portatore di pacemaker – nell'aprile del 2012 era stato sottoposto ad intervento chirurgico di by-pass axillo femoro-femorale, e nell'immediato post – operatorio, colpito da infarto del miocardio che lo aveva condotto al decesso.
Lamentavano il grave inadempimento dei sanitari sotto il profilo della carenza della prestazione resa e della mancanza di adeguata informazione.
La convenuta si costituiva resistendo alla domanda e chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, , al fine di essere manlevata in caso Controparte_3 di condanna.
Autorizzata la chiamata, si costituiva la , che chiedeva, a sua volta, di essere autorizzata a CP_3 integrare il contraddittorio nei confronti dei sanitari che si erano occupati del paziente durante il ricovero,
i dott.ri , e , ai fini dell'esercizio, in via di subordine, CP_4 Controparte_6 CP_5 dell'azione di regresso e/o rivalsa nei loro confronti.
Costituitisi anche i tre medici, i quali resistevano alla domanda proposta nei loro confronti, la causa veniva istruita con prova testimoniale e c.t.u., e, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il
Tribunale accoglieva per quanto di ragione la domanda attorea, condannando la convenuta casa di cura al ristoro dei danni patiti iure proprio dagli attori, oltre le spese di lite.
Accoglieva, altresì, la domanda di manleva proposta dalla casa di cura nei confronti dell'istituto assicurativo, rigettando, invece, la domanda di rivalsa proposta dalla nei confronti dei tre CP_3 medici.
In sintesi, il primo giudice riteneva accertata la responsabilità della struttura sanitaria per assenza di adeguata indagine pre-operatoria utile ad identificare la lesione responsabile della ostruzione e a stratificare il rischio operatorio a fronte delle plurime patologie preesistenti.
3 Circa il quantum, richiamate le tabelle di Milano come parametro della liquidazione equitativa, determinava l'importo di € 50.000,00 in favore di ciascun figlio, ed ulteriori € 50,000,00 in qualità di eredi della madre
, deceduta nel 2014 successivamente all'evento per cui è lite. Persona_2
Rigettava la domanda di liquidazione del “danno catastrofale da lucida agonia”.
Negava la risarcibilità del danno da mancanza di valido consenso informato, e condannava la clinica al pagamento delle spese di lite.
Gli attori in primo grado hanno proposto tempestivo appello avverso la citata pronuncia con citazione notificata in data 27.4.2023, deducendo l'errata quantificazione dei danni iure proprio e l'illegittimo rigetto della domanda volta ad ottenere i danni iure hereditatis.
La IN si è costituita con comparsa depositata in data 25.10.2023 (per CP_8 CP_1
l'udienza del 24.11.2023, differita di ufficio al 28.11.2023), resistendo al gravame, e precisando di non voler rinnovare, in questa sede, la domanda di garanzia nei confronti della “avendo definito CP_3 tale posizione con la compagnia assicurativa” e “rinunciando, sul punto, agli effetti della Sentenza di I° grado”.
La si è costituita con comparsa del 3.11.2023 proponendo appello incidentale per omessa CP_9 pronuncia in ordine alla franchigia contrattuale e deducendo, altresì, l'erroneo rigetto della domanda di regresso nei confronti dei medici.
Costoro, benché ritualmente citati (dagli appellanti principali), sono rimasti contumaci nella presente fase di gravame.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., in sede conclusionale, la compagnia assicurativa ha chiesto Co dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti IN e “in conseguenza della CP_1 incondizionata e integrale rinuncia alla domanda di manleva da parte di IN , e ha chiesto CP_1 riformarsi la sentenza nel senso dell'esclusione di qualsivoglia provvedimento di condanna nei confronti Co di .
All'udienza in epigrafe indicata la causa è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale
4 L'appello proposto dagli eredi di – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto Persona_1 motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017) – è nel merito fondato nei termini di seguito argomentati.
Col primo motivo gli appellanti deducono apparente o, comunque, incongrua motivazione nella parte in cui il Tribunale avrebbe riduttivamente valutato e liquidato il ristoro del danno non patrimoniale patito iure proprio dai figli e dalla vedova del de cuius a causa dell'accertata responsabilità della Persona_1 clinica IN Grande.
Assumono che, pur avendo il primo giudice espressamente escluso la configurabilità di una mera perdita di chances di sopravvivenza, e richiamato, per la liquidazione del danno, le ultime tabelle milanesi a punti del 2022 sul danno da perdita del rapporto parentale, senza alcuna incidenza delle pregresse comorbilità, avrebbe, poi, contraddittoriamente liquidato il danno iure proprio nella misura irrisoria di € 50.000 per ciascun congiunto.
Il motivo è fondato.
In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021).
In buona sostanza, i correttivi di cui parlano i Supremi Giudici possono essere solo in melius, al fine, cioè di garantire l'effettività del ristoro alle circostanze del caso concreto, non potendo giammai scendersi, ove
5 si sia fatto ricorso alle tabelle, al di sotto dei parametri minimi da essi discendenti, trattandosi, come evidenziato dagli di criteri di rigida applicazione (cfr. Cass. 8839/2025; Cass. 6981/2025). Parte_4
In particolare, l'assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta. Sulla base di tali indicazioni, partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice", è stato ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti. Si è così stabilito che i punti astrattamente attribuibili siano pari rispettivamente ad un massimo di 118 (per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un
'Capi pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.
La pubblicazione di due tabelle con una differente distribuzione di punti consente altresì di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado e coniuge/assimilati e quelli previsti per i parenti di secondo grado.
Inoltre, emerge che, dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva - e sono quindi dimostrabili - anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore – entrambi da allegare e provare, anche con presunzioni (in tal senso, di recente, Cass. s.u. 33645/2022).
Ne consegue che, in applicazione del principio secondo il quale il giudice di merito, è tenuto ad applicare le tabelle vigenti al momento della decisione, le nuove tabelle milanesi consentono - al pari di quelle romane - una liquidazione rispettosa dei criteri indicati dalla Suprema Corte con le pronunce 10579 e
26300 del 2021, poiché l'individuazione dei criteri poc'anzi ricordati consente l'applicazione della legge, ordinaria e costituzionale (artt. 1226 c.c., art. 3 Cost.), in modo sostanzialmente - sia pur se solo tendenzialmente, in assenza di una tabella unica nazionale di matrice legislativa - uniforme sul territorio nazionale.
Resta ferma la possibilità di una liquidazione che non si conformi ai parametri tabellari, a condizione che la valutazione equitativa "pura" adottata dal giudice di merito si sostanzi e tragga linfa da un complesso
6 di argomenti, chiaramente enunciati, nella logica della conformazione e del superamento della regola tabellare nel caso specifico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 2022).
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, nel quale il Tribunale ha effettuato una liquidazione equitativa
“pura”, pur avendo richiamato, in premessa, i parametri tabellari “a punti”, ed a fronte della pacifica invocazione, da parte degli attori, degli indicati criteri tabellari.
L'esclusione, in sentenza, di rilievo alla perdita di chance - nel senso che la condotta censurata ha determinato l'exitus e non già una mera diminuzione delle chances di sopravvivenza – precludeva l'abbattimento dei criteri tabellari in ragione delle precarie condizioni di salute del sig. . Per_1
Si desume, anzi, dall'espletata CTU, che il medesimo, prima dell'intervento (peraltro routinario) di bypass axillo femoro femorale, era affetto plurime comorbilità (cardiopatia, diabete, insufficienza renale e
BPCO) che erano “sotto controllo” e in nessuna relazione causale con il decesso.
La stessa Casa di cura, nella propria comparsa di costituzione in appello, ammette che “l'efficienza causale di tali condizioni di salute … non rileva ai fini del determinismo morte” (cfr. pag. 3).
Spettava, dunque, un risarcimento “pieno”, e non abbattuto, come in sentenza, in ragione delle pregresse comorbilità, poiché le menomazioni coesistenti erano irrilevanti ai fini della liquidazione.
Quando, invero, difetti la prova che la menomazione pregressa sarebbe evoluta determinando autonomamente conseguenze invalidanti, alcuna rilevanza può essere attribuita a tale preesistenza, ai fini della individuazione del danno risarcibile, diversamente venendo ad applicarsi l'intollerabile principio secondo cui persone che, per loro disgrazia -e non già per colpa imputabile ex art. 1227 c.c. o per fatto addebitabile a terzi-, siano più vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto agli altri consociati caratterizzati da cosiddetta "normalità" (cfr. sent. Cass. n.
28990/19).
Quindi, il Tribunale ha erroneamente ridotto il risarcimento iure proprio, valorizzando la precarietà delle condizioni di salute del de cuius.
Sulla base delle predette osservazioni deve, pertanto, procedersi ad una rielaborazione del conteggio del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in base ai criteri previsti dalla tabella a punti variabili elaborata dal Tribunale di Milano, come da ultimo aggiornata (2024), tenendo conto dell'età della vittima primaria, dell'età della vittima secondaria, della convivenza, del numero di superstiti, dell'intensità della relazione affettiva perduta (nella duplice dimensione della sofferenza interiore patita, da provare
7 anche in via presuntiva, e dello stravolgimento della vita della vittima secondaria, dimensione dinamico relazionale).
Pertanto, facendo applicazione delle Tabelle milanesi a punti, tenuto conto delle risultanze anagrafiche in atti e dell'età dei congiunti al momento dell'evento, si ha che spettano a:
1) , e , in qualità di eredi di , moglie convivente della Parte_1 Pt_2 CP_7 Persona_2 vittima primaria, deceduta dopo l'evento, e in proporzione delle rispettive quote ereditarie:
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (75 anni): 12
Punti in base all'età della vittima (75 anni): 12
Punti in base alla convivenza: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 64
IMPORTO del RISARCIMENTO € 250.304,00
2) (figlio convivente) Parte_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (49 anni): 20
Punti in base all'età della vittima (75 anni): 12
Punti in base alla convivenza: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 72
IMPORTO del RISARCIMENTO € 281.592,00
3) LE (figlia non convivente) Pt_2
8 Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (39 anni): 22
Punti in base all'età della vittima (75 anni): 12
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 58
IMPORTO del RISARCIMENTO € 226.838,00
4) (figlio non convivente) CP_7
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto (45 anni): 20
Punti in base all'età della vittima (75 anni): 12
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 56
IMPORTO del RISARCIMENTO € 219.016,00
In questi termini deve essere, pertanto, riformata la sentenza impugnata.
Col secondo motivo di appello si contesta il rigetto della domanda di risarcimento del danno direttamente patito dalla vittima primaria (danno non patrimoniale terminale - biologico e morale), reclamato iure hereditatis dagli attori.
Si assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale (che, cioè, non vi sarebbe lucida percezione della fine), emergerebbe dall'espletata CTU e anche dalla prova testi che, nei due giorni trascorsi tra l'intervento chirurgico e il decesso, il paziente era cosciente, e, pertanto, in condizioni di presagire l'exitus.
Anche il secondo motivo d'appello è fondato.
9 Come noto, il c.d. danno biologico terminale, consistente nel pregiudizio non patrimoniale patito dalla vittima primaria nell'intervallo di tempo intercorso tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte, si produce nella sfera giuridica della vittima che ancora non è deceduta e pertanto è trasmissibile agli eredi.
Il danno morale terminale (o altrimenti detto danno da lucida agonia o catastrofale o catastrofico) è un danno da percezione concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di lucidità agonica e, in quanto tale, in grado di percepire la sua situazione ed, in particolare, l'imminenza della morte, essendo irrilevante, a fini risarcitoci, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta manifestamente lucida.
Trattandosi, dunque, di danno conseguenza, il presupposto per il risarcimento è l'accertamento - rectius la prova - della cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione medica in atti e dall'espletata CTU emerge che, a seguito dell'intervento effettuato alle ore 16.20 del 4 aprile 2012, il paziente è stato sveglio e cosciente fino alla sera, nonché nel corso della mattinata successiva, fino alle ore 12,59, per poi subire un arresto cardio- respiratorio alle ore 15.10, allorquando furono praticate invano le manovre rianimatorie.
In tale spazio di tempo egli è stato sottoposto ad esami (che hanno evidenziato persistente instabilità emodinamica e diuresi contratta nonostante stimolo farmacologico), terapie (infusione inotropi e di noradrenalina) e consulenza cardiologica, da lui direttamente percepite e sintomatiche di complicazioni senz'altro idonee a fargli percepire l'esposizione al rischio dell'approssimarsi della morte (cfr. relazione dott.ssa pag. 9). Per_3
Sulla base di tali elementi, dunque, può essere riconosciuto il danno morale terminale, in quanto deve ritenersi che la vittima abbia avuto consapevolezza e si sia potuta rendere conto della fine imminente.
La liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus" (Cass. Sez. L - , Ordinanza
n. 17577 del 28/06/2019).
10 Esso può liquidarsi sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 12408 del 07/06/2011).
Nella specie, è un dato indiscutibile che, a seguito dell'atto chirurgico del 4 aprile 2012, il paziente è sopravvissuto un giorno.
La Corte ritiene che possano essere utilizzati i criteri orientativi per il danno terminale riportati nelle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, che prevedono: un importo pari ad € 10.000 per ogni giorno di sopravvivenza dopo la acquisizione della consapevolezza della concreta probabilità del decesso fino a 5.
Spetta, dunque, per un solo giorno di sopravvivenza, l'importo di € 10.000,00, comprensivo del danno morale terminale, già rivalutata, da suddividere iure hereditatis fra tutti i congiunti in ragione delle rispettive quote ereditarie, oltre gli interessi con le decorrenze e le modalità già determinate in sentenza.
Gli appellanti si dolgono, inoltre, del mancato ristoro del danno da mancanza di adeguato consenso informato.
Assumono che dalle deposizioni dei testi escussi si evincerebbe che il sig. si era ricoverato Persona_1 per accertamenti alle gambe ed era quindi convinto di doversi sottoporre ad un esame angiografico con eventuale apposizione di stent, e che, se avesse saputo di dover, invece, subire un intervento di bypass axillo bi-femorale, si sarebbe certamente rifiutato di farlo, preferendo trattamenti meno invasivi.
La doglianza non è fondata.
Sul punto, il Tribunale ha escluso la risarcibilità di tale voce di danno sul presupposto che non vi fossero emergenze in ordine alla “diversa determinazione” del paziente, non essendo state “neppure allegate circostanze idonee a ritenere che, se correttamente informato, il paziente avrebbe negato il proprio consenso”.
Emerge, peraltro, in atti, che, contrariamente alle deduzioni attoree, nella cartella clinica allegata al fascicolo d'ufficio, è presente il modulo di consenso validamente firmato all'atto chirurgico dal de cuius.
La sentenza gravata non merita censura in parte qua.
Il giudizio controfattuale consente tranquillamente di escludere che, ove correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato il trattamento sanitario erogatogli.
11 Premesso, invero, che è documentato in atti il consenso da lui prestato all'esecuzione dell'intervento, come dimostra la presenza in cartella del modulo di consenso - occorre chiedersi se costui avrebbe rifiutato l'intervento ove esaustivamente informato di tutti i rischi ad esso connessi.
Reputa la Corte che non solo gli appellanti non abbiano fornito, come correttamente argomentato dal primo giudice, elementi idonei a ritenere che egli avrebbe rifiutato l'intervento chirurgico, ma che l'eventualità di un rifiuto sia addirittura da escludere, tenuto conto della condizione di arteriopatia periferica con sintomatologia dolorosa, di cui il paziente soffriva, rispetto alla quale la terapia interventistica era senz'altro indicata, sebbene con una adeguata indagine pre-operatoria, che nel caso di specie è mancata, così come è mancata una corretta gestione del post – operatorio, come dal c.t.u. accertato.
2. L'appello incidentale
Come precisato in premessa, la casa di cura ha precisato di non voler rinnovare, in Controparte_1 questa sede di gravame, la domanda di garanzia nei confronti della “avendo definito tale posizione CP_3 con la compagnia assicurativa” e “rinunciando, sul punto, agli effetti della Sentenza di I° grado”.
La compagnia assicurativa, preso atto di ciò, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti IN e BH “in conseguenza della incondizionata e integrale rinuncia alla domanda di manleva da parte CP_1 di IN , e ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'esclusione di qualsivoglia CP_1 provvedimento di condanna nei confronti di BH.
Ciò posto, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di manleva, proposta in primo grado dalla casa di cura nei confronti della propria compagnia assicurativa, e va, per l'effetto, revocata la statuizione di condanna resa in sentenza nei confronti di , con assorbimento delle CP_3 ulteriori censure sollevate nell'atto di gravame in ordine al regresso domandato nei confronti dei sanitari.
3. Le spese
L'accoglimento (parziale) del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche
Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza della e si Controparte_8 liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n.
12 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore del decisum, nell'ambito dello scaglione di valore di riferimento (individuato in ragione del più elevato importo riconosciuto pro capite), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con l'aumento di cui all'art 4 co. 2 d.m. citato,
e con la chiesta attribuzione.
La regolamentazione transattiva dei rapporti tra casa di cura e compagnia assicurativa e l'esito del gravame incidentale giustificano la compensazione integrale delle spese processuali reciprocamente sostenute in entrambi i gradi tra e , ferma restando la condanna di al pagamento CP_8 CP_3 CP_3
CP_ delle spese del primo grado nei confronti dei dott.ri , e come statuito nella CP_6 CP_4 sentenza appellata, nulla dovendosi statuire nei confronti dei predetti per il presente grado, nel quale sono rimasti contumaci.
Resta ferma altresì la condanna di al pagamento delle spese dell'espletata c.t.u. CP_8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Civile Nona, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- In accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento, in favore degli appellanti, in Controparte_11 qualità di eredi di ed in proporzione delle rispettive quote ereditarie, della somma Persona_1 di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno patito iure hereditatis, e ridetermina nel modo che segue gli importi riconosciuti in sentenza a titolo di danno patito iure proprio: € 250.304,00 in favore di , e , in qualità di eredi di , e in proporzione Parte_1 Pt_2 CP_7 Persona_2 delle rispettive quote ereditarie;
€ 281.592,00 in favore di;
€ 226.838,00 in favore Parte_1 di € 219.016,00 in favore di , oltre interessi come in sentenza;
Parte_2 CP_7
- Condanna la al pagamento delle spese processuali del doppio grado Controparte_11 in favore degli appellanti principali, che liquida, per il primo grado, in € 540,00 per esborsi ed €
11.229,00 per compensi, e, per il secondo grado, in € 804,00 per esborsi ed € 10.060,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari, avv.ti Giuseppe Mazzucchiello, Parte_3
e Nicola Mazzucchiello;
[...]
- Dichiara cessata la materia del contendere tra e Controparte_1 [...]
in merito alla domanda di manleva proposta in primo grado nei Controparte_3
13 confronti della compagnia assicurativa, e revoca, per l'effetto, le statuizioni di condanna rese in sentenza a carico della compagnia di Assicurazioni;
CP_3
- Compensa le spese processuali del doppio grado reciprocamente sostenute tra Controparte_1
e , ferma restando la condanna di Controparte_3 CP_3 alla rifusione delle spese nei suoi confronti sostenute in primo grado da , Controparte_6 [...]
e in relazione alla domanda di regresso ivi proposta, e ferma restando CP_5 CP_4
l'assunzione di spesa dell'espletata c.t.u. a carico della;
Controparte_11
- Nulla per spese per il presente grado rispetto a , e . Controparte_6 CP_5 CP_4
Così deciso in Napoli il 13.06.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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