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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 4680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4680 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3310/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario, dott. Maria Esposito, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ed i scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3310/2020 R.G.
TRA
avv. , nato a [...] E DAMIANO (LT) il 24/05/1966, Pt_1 Pt_2
, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all'avv. VASTO CodiceFiscale_1
MARIA, come da procura in atti. attore
E
“ ”, associazione non riconosciuta, in persona di , Controparte_1 Controparte_2
nato il [...] a [...], (cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
DOMENICO BENINCASA come in atti. convenuto
CONCLUSIONI: come in atti e come da note cd. di trattazione “scritta”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore, mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta del convenuto, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
1 decretata in data 16.02.2016, di cui lo stesso era membro iscritto ed attivista Controparte_1
dal 2012, così come già accertata dalla sentenza n. 3773 / 2018, resa dal Tribunale di Napoli e prodotta agli atti. Deduceva l'attore infatti che tale illegittima decisione aveva determinato per lui l'impossibilità di partecipare alle primarie per la scelta dei candidati alla carica di consigliere comunale e a quella di Sindaco di Napoli alle elezioni amministrative previste per il mese di maggio
2016 e alla totale preclusione della possibilità' di partecipazione alle successive elezioni e alle attività associative con conseguenti danni alla propria immagine -anche professionale-, e psichici da stress post-traumatico subìto, danni quantificati nella misura di €. 148.611,00 o in quell'altra somma equitativa secondo giustizia ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Evidenziava l'attore che la richiamata sentenza del tribunale di Napoli aveva addirittura previsto la propria riammissione al sebbene tuttavia la reintegrazione non avesse mai avuto CP_1 luogo ed anzi gli attacchi denigratori a mezzo stampa, anche dai vertici dell'associazione politica, quali l'on.le , perpetrati a mezzo stampa erano continuati imperterriti ed Persona_1
immotivatamente.
Si costituiva in giudizio il convenuto, confermando che il capo di sentenza che aveva CP_1 dichiarato l'illegittimità dell'espulsione, tra gli altri, dell'odierno attore, era effettivamente passato in giudicato. Tuttavia deduceva che l'attore era stato espulso in quanto sostenitore attivo di un gruppo parallelo al che si era, successivamente all'espulsione, trasformato in una CP_1
Contr Contr formazione politica rivale del comportando l'impossibilità di essere reiscritto al nonostante il provvedimento giudiziale di reintegra, ricadendo nel divieto, espressamente sancito all'art. 5 del Non Statuto, di far parte di altre associazioni politiche. Inoltre, rappresentava che il 20 dicembre 2017 veniva costituita l' con sede in Roma, via Controparte_4
Nomentana 257che era quella che si era poi presentata alle elezioni politiche del 2018. L'attore non aveva mai presentato domanda di iscrizione all'associazione MoVimento 5 stelle costituita nel dicembre 2017, come avevano fatto tutti gli iscritti alla vecchia associazione che avevano inteso avanzare la propria candidatura per le politiche.
Il sosteneva che le contestazioni fatte tramite gruppi interni alle proprie chat ed a mezzo CP_1
stampa fossero solo espressione di avversione nei confronti della linea politica sostenuta dall'attore e dai suoi adepti, contrarietà manifestata a livello personale e pertanto solo a tali soggetti imputabile e non anche al convenuto. Contestava in ogni caso la richiesta di danni, soprattutto CP_1
quella connessa alla dedotta perdita di chance, mancando la prova della perdita della possibilità di conseguire il risultato che l'attore ipotizzava avrebbe conseguito, se non fosse stato espulso. Nel caso di specie anche se l'attore avesse dimostrato la probabilità di essere eletto alle elezioni amministrative svolte, ciò non sarebbe bastato, perché bisognava fare, nel caso di specie, i conti
2 con la libertà di voto dell'elettorato, non essendo possibile «prevedere» razionalmente - con un giudizio da compiersi ex ante e non ex post il comportamento degli elettori. Impugnava altresì anche la richiesta di danno biologico incidente sulla stabilità psicofisica dell'attore, insistendo sulla assenza di nesso di causalità con l'espulsione subita e concludendo per il rigetto della domanda.
Venivano quindi concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. ed all'esito ammessa la prova per testi articolata dalle parti, riservando ogni ulteriore provvedimento in merito alla richiesta di
CTU avanzata dall'attore.
Espletata la prova per testi, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza cartolare di precisazione delle conclusioni ed all'esito la causa trattenuta per la sentenza, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti in cui si dirà in appresso.
E' indubbio in quanto accertato con sentenza n.3773/2018 del tribunale di Napoli, passata in giudicato, che l'espulsione dal disposta, tra gli altri, nei confronti dell'attore è Controparte_1
stata dichiarata illegittima con ordine di riammissione dello stesso al accertando altresì CP_1 leso il diritto dell'attore a partecipare alla candidatura a consigliere comunale e Sindaco di Napoli per le elezioni amministrative 2016.
Tutte le deduzioni in merito al fatto che l'attore avesse dato vita a fenomeni associativi paralleli e volti alla destabilizzazione del Movimento, ancorchè non provate, neppure in sede di escussione orale del teste indotto ex adverso , restano prive di ogni valenza nel giudizio che ci Testimone_1
occupa perché superate dall'accertamento giudiziale appena richiamato.
E' il caso di evidenziare per quel che ci interessa che i testi escussi hanno entrambi confermato le circostanze dedotte dall'attore, in particolare l'impegno di quest'ultimo nell'ambito delle attività politiche del Il TE , attivista egli stesso nell'ambito del CP_1 Tes_1 CP_1
dichiara : “…..posso confermare che parte attrice era impegnato in Campania, a Napoli in particolare, come attivista del circa dal 2014; l'attore fu anche candidato nel Controparte_1
2015 per le elezioni regionali del e non venne eletto;
ricordo che per le amministrative CP_1
del 2016 parte attrice era impegnata attivamente, questo impegno fu troncato a seguito dell'espulsione”.; Analogamente riferisce il teste : “….. L'Avv. che aveva Testimone_2 Pt_1
sempre avuto una passione per la politica aderì al non ricordo precisamente Controparte_1
quando si iscrisse, ma ricordo che nel momento delle elezioni del 2015 già era iscritto da qualche anno. Partecipava attivamente alla vita dell'associazione. …….nell'imminenza delle elezioni del
2015 regionali l'avv. mi chiese di dargli una mano per sostenerlo nella sua candidatura per il Pt_1
ruolo di consigliere regionale. Si era candidato nelle liste del movimento 5 stelle. Alle elezioni regionali non riuscì a raggiungere il quorum e prese circa 2000 voti. Dopo le elezioni del 2015,
3 sicuramente meno di un anno dopo, l'avv. ricevette un mail di espulsione dal Pt_1 CP_1
per aver creato un gruppo segreto..”.
[...]
L'espulsione illegittima dal movimento politico, sia che la si intenda quale più ampia violazione del diritto legittimo, costituzionalmente garantito all'art. 49 della Carta Costituzionale, di partecipazione alle attività politiche e rappresentative;
sia che si esamini il profilo civilistico della partecipazione associativa, rappresenta un sicuro vulnus di cui è stato vittima l'attore, già acclarato giudizialmente- come innanzi detto.
E' evidente, anche in applicazione nel consolidato principio del più probabile che non, che la vicenda in esame ha comportato degli strascichi e dei danni all'attore, sia sul piano delle possibilità di consolidamento e successo dell'attività politica, sia sul piano più strettamente personale.
Uno dei testi escussi afferma che l'avv. raccolse circa 2000 consensi elettorali alle elezioni Pt_1 regionali precedenti, non riuscendo tuttavia a raggiungere il quorum necessario per l'elezione a consigliere, ma dando prova in tal modo di avere ottenuto una notevole adesione da parte dell'elettorato.
E' molto probabile che l'attore avrebbe confermato tale consenso politico anche alle elezioni comunali, riuscendo così a raggiungere l'obbiettivo della carica quantomeno consiliare, obbiettivo preclusogli dall'espulsione e dalla difficoltà di poter aderire ad altri partiti o forme associative che condividessero i propri programmi politici.
Sicuramente la vicenda posta a base della presente azione ha costituito per l'attore una perdita di occasioni concrete per poter realizzare il proprio obbiettivo politico-partecipativo. Al riguardo ed ai fini della determinazione in termini di quantificazione della perdita di chance è opportuno, alla luce anche della recente sentenza della Cassazione (ordinanza, 8 luglio 2024, n.18568) richiamare la distinzione esistente soprattutto in dottrina tra teoria ontologica ed eziologica di tale danno. La prima descrive la chance in termini di posta attiva del patrimonio, consistente nella possibilità, e non già probabilità o certezza, di conseguire un risultato favorevole;
conseguentemente, la lesione di essa comporta un danno attuale e certo, non futuro ed eventuale. Essa impone che, a fronte della dimostrazione di un nesso causale probabilistico superiore al 50% tra inadempimento o illecito e danno, si debba ritenere leso il diritto o l'interesse legittimo nella sua interezza e non già la mera chance di ottenere un risultato positivo. Il corollario di questa teoria è l'identificazione della chance con il danno emergente, unica componente del danno suscettibile di risarcimento ai sensi dell'art. 1223 c.c. Inoltre, a rigore e ragionando in astratto, sarà risarcibile la lesione di qualsiasi possibilità di conseguire il bene della vita, anche percentualmente prossima allo zero, purché non superiore al
50% per le ragioni espresse. La teoria eziologica, invece, muove dalle seguenti critiche all'indirizzo esposto. Non si ritiene conciliabile, infatti, l'impostazione ontologica con le regole della causalità
4 civile, incentrata sul “più probabile che non”. Le soluzioni ipotizzabili potrebbero essere soltanto due: o l'interessato dimostra in giudizio, in base a un nesso causale superiore al 50%, che avrebbe conseguito il risultato auspicato se l'illecito o l'inadempimento della controparte non l'avesse impedito, oppure non soddisfa tale standard probatorio. Nel primo caso otterrebbe il risarcimento, a differenza del secondo.
La teoria ontologica della chance si porrebbe, dunque, in contrasto con il sistema di accertamento processuale del nesso di causalità, ammettendo la risarcibilità di pregiudizi normalmente esclusi da tale tutela.
Sulla scorta di tali critiche, la tesi eziologica ricostruisce la chance quale perdita di un risultato finale e afferma la risarcibilità non già di una situazione giuridica attuale, ma della possibilità di conseguirla in futuro.
Merita, infine, menzione una tesi intermedia, patrocinata da un innovativo indirizzo della Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2018, n. 5641; Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2019, n.
28993).
Essa stigmatizza tanto la tesi ontologica, che rischia di introdurre un'inammissibile figura di danno in re ipsa nel nostro ordinamento, quanto la teoria eziologica, che sovrappone impropriamente nesso di causalità ed evento di danno. Ne deriva una soluzione mediana, che rimette al giudice nel caso concreto la valutazione circa la consistenza della chance e la sua conseguente risarcibilità, con la precisazione per cui deve trattarsi di un'apprezzabile e non irrilevante probabilità di successo, e dunque non prossima allo zero.
La Corte di legittimità scrive: «Si qualifica l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche… trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile» (Cass., 8 luglio 2024, n. 18568).
Nel caso che ci occupa, a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimità dell'espulsione dell' attore dal e della lesione del suo diritto a partecipare alle elezioni amministrative, CP_1
dell'esame della documentazione prodotta e delle dichiarazioni testimoniali raccolte, è emerso che sussisteva più di una probabilità che l'attore, se fosse stato candidato, come da lui richiesto, alle elezioni amministrative, sarebbe riuscito ad ottenere un buon piazzamento e forse anche la carica di consigliere, meno probabile quella di Sindaco.
5 L'attore, infatti, come documentato con i report elettorali e confermato dai testi escussi, nella precedente tornata elettorale alle regionali aveva ottenuto ben 2000 preferenze personali ed il suo concreto impegno politico e l'attivismo all'interno del lasciavano presagire un esito CP_1 positivo in merito all'obbiettivo prefissato per le prossime elezioni amministrative comunali, possibilità concreta, completamente annullata e svanita a seguito del provvedimento di espulsione dal successivamente accertato giudizialmente come illegittimo e lesivo. CP_1
Dal canto suo parte convenuta sostiene che l'attore non abbia fornito la prova del danno lamentato, quale diretto ed effettivo risultato dell'atto e/o del fatto che si assumono lesivi ed impugna la quantificazione di tale danno che l'attore propone prendendo a parametro gli emolumenti mensili dei consiglieri comunali, fissati in €. 1500,00 lordi mensili per cinque anni, per un totale di €.
90.000,00, rappresentando che tali emolumenti vengono corrisposti nell'ambito di un sinallagma contrattuale in cui il consigliere comunale offre le proprie prestazioni, che nel caso di specie sono evidentemente mancate.
Sfugge tuttavia al convenuto che proprio l'illegittimo provvedimento di espulsione ha CP_1 di fatto impedito all'attore la partecipazione alla competizione elettorale e che questi non era uno sprovveduto o un soggetto politicamente improvvisato, ma aveva dimostrato di ricevere un ampio consenso politico dalla base, conseguendo alle elezioni regionali ben 2000 preferenze.
Pertanto la sua candidatura sia a consigliere che a Sindaco erano finalizzate ad una concreta possibilità di raggiungere quantomeno l'obiettivo politico della nomina a consigliere comunale.
Tale perdita di concreta possibilità, alla luce anche dei richiamati recenti orientamenti di legittimità, merita di essere ristorata e si ritiene di poter liquidare in via equitativa a tal fine la somma di €.
40.000,00 all'attualità, tenendo adeguatamente conto delle poste in gioco e dei riflessi negativi che tale possibilità preclusa ha sicuramente avuto sul prosieguo della carriera politica dell'attore, stroncata del tutto o quasi anche per l'impatto mediatico della vicenda.
Per quel che concerne invece il danno biologico lamentato dall'attore, come danno psichico e danno alla propria vita di relazione deve rilevarsi che lo stesso si ritiene non possa essere provato sulla base di semplici relazioni di parte, non supportate da documentazione clinica pubblica, che attestano uno stress psico emotivo affrontato dall'attore, ma senza esiti patologici.
Del resto l'attore sicuramente era ben consapevole del fatto che l'attività politica è normalmente foriera di ansie e delusioni ed irta di ostacoli continui, di gran lunga maggiori a quelli quotidianamente legati alla vita ed all'attività lavorativa di ogni singolo individuo.
Anche il danno patrimoniale lamentato dall'attore per i mancati guadagni professionali, quale ulteriore conseguenza della sua espulsione dal non risulta provato, rinvenendosi agli CP_1
6 atti solo una dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 che valutata isolatamente non fornisce alcun elemento positivo in tal senso.
Tale valutazione, effettuata all'attualità in via equitativa in relazione al danno da perdita di chance, può ritenersi adeguata e satisfattiva, comprendente il ristoro di tutti i pregiudizi complessivamente subiti dal danneggiato, non risultando provati danni ulteriori.
Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto (16-02-2016) sulla base degli indici ISTAT e successivamente rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Dalla data di pubblicazione della sentenza decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando così provvede:
1. condanna il convenuto, in persona del suo legale rapp.te p.t. a risarcire i danni a CP_1 favore dell'attore nella complessiva somma di €. 40.000,00, all'attualità, oltre interessi come in parte motiva;
2. condanna il convenuto come sopra, al pagamento in favore dell'attore delle spese di CP_1
lite, che si liquidano in €. 800,00 per spese, €. 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, oltre iva e cpa come per legge se dovuti, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 12/05/2025
Il Giudice onorario dott. Maria Esposito
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario, dott. Maria Esposito, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ed i scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3310/2020 R.G.
TRA
avv. , nato a [...] E DAMIANO (LT) il 24/05/1966, Pt_1 Pt_2
, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all'avv. VASTO CodiceFiscale_1
MARIA, come da procura in atti. attore
E
“ ”, associazione non riconosciuta, in persona di , Controparte_1 Controparte_2
nato il [...] a [...], (cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
DOMENICO BENINCASA come in atti. convenuto
CONCLUSIONI: come in atti e come da note cd. di trattazione “scritta”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore, mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta del convenuto, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
1 decretata in data 16.02.2016, di cui lo stesso era membro iscritto ed attivista Controparte_1
dal 2012, così come già accertata dalla sentenza n. 3773 / 2018, resa dal Tribunale di Napoli e prodotta agli atti. Deduceva l'attore infatti che tale illegittima decisione aveva determinato per lui l'impossibilità di partecipare alle primarie per la scelta dei candidati alla carica di consigliere comunale e a quella di Sindaco di Napoli alle elezioni amministrative previste per il mese di maggio
2016 e alla totale preclusione della possibilità' di partecipazione alle successive elezioni e alle attività associative con conseguenti danni alla propria immagine -anche professionale-, e psichici da stress post-traumatico subìto, danni quantificati nella misura di €. 148.611,00 o in quell'altra somma equitativa secondo giustizia ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Evidenziava l'attore che la richiamata sentenza del tribunale di Napoli aveva addirittura previsto la propria riammissione al sebbene tuttavia la reintegrazione non avesse mai avuto CP_1 luogo ed anzi gli attacchi denigratori a mezzo stampa, anche dai vertici dell'associazione politica, quali l'on.le , perpetrati a mezzo stampa erano continuati imperterriti ed Persona_1
immotivatamente.
Si costituiva in giudizio il convenuto, confermando che il capo di sentenza che aveva CP_1 dichiarato l'illegittimità dell'espulsione, tra gli altri, dell'odierno attore, era effettivamente passato in giudicato. Tuttavia deduceva che l'attore era stato espulso in quanto sostenitore attivo di un gruppo parallelo al che si era, successivamente all'espulsione, trasformato in una CP_1
Contr Contr formazione politica rivale del comportando l'impossibilità di essere reiscritto al nonostante il provvedimento giudiziale di reintegra, ricadendo nel divieto, espressamente sancito all'art. 5 del Non Statuto, di far parte di altre associazioni politiche. Inoltre, rappresentava che il 20 dicembre 2017 veniva costituita l' con sede in Roma, via Controparte_4
Nomentana 257che era quella che si era poi presentata alle elezioni politiche del 2018. L'attore non aveva mai presentato domanda di iscrizione all'associazione MoVimento 5 stelle costituita nel dicembre 2017, come avevano fatto tutti gli iscritti alla vecchia associazione che avevano inteso avanzare la propria candidatura per le politiche.
Il sosteneva che le contestazioni fatte tramite gruppi interni alle proprie chat ed a mezzo CP_1
stampa fossero solo espressione di avversione nei confronti della linea politica sostenuta dall'attore e dai suoi adepti, contrarietà manifestata a livello personale e pertanto solo a tali soggetti imputabile e non anche al convenuto. Contestava in ogni caso la richiesta di danni, soprattutto CP_1
quella connessa alla dedotta perdita di chance, mancando la prova della perdita della possibilità di conseguire il risultato che l'attore ipotizzava avrebbe conseguito, se non fosse stato espulso. Nel caso di specie anche se l'attore avesse dimostrato la probabilità di essere eletto alle elezioni amministrative svolte, ciò non sarebbe bastato, perché bisognava fare, nel caso di specie, i conti
2 con la libertà di voto dell'elettorato, non essendo possibile «prevedere» razionalmente - con un giudizio da compiersi ex ante e non ex post il comportamento degli elettori. Impugnava altresì anche la richiesta di danno biologico incidente sulla stabilità psicofisica dell'attore, insistendo sulla assenza di nesso di causalità con l'espulsione subita e concludendo per il rigetto della domanda.
Venivano quindi concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. ed all'esito ammessa la prova per testi articolata dalle parti, riservando ogni ulteriore provvedimento in merito alla richiesta di
CTU avanzata dall'attore.
Espletata la prova per testi, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza cartolare di precisazione delle conclusioni ed all'esito la causa trattenuta per la sentenza, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti in cui si dirà in appresso.
E' indubbio in quanto accertato con sentenza n.3773/2018 del tribunale di Napoli, passata in giudicato, che l'espulsione dal disposta, tra gli altri, nei confronti dell'attore è Controparte_1
stata dichiarata illegittima con ordine di riammissione dello stesso al accertando altresì CP_1 leso il diritto dell'attore a partecipare alla candidatura a consigliere comunale e Sindaco di Napoli per le elezioni amministrative 2016.
Tutte le deduzioni in merito al fatto che l'attore avesse dato vita a fenomeni associativi paralleli e volti alla destabilizzazione del Movimento, ancorchè non provate, neppure in sede di escussione orale del teste indotto ex adverso , restano prive di ogni valenza nel giudizio che ci Testimone_1
occupa perché superate dall'accertamento giudiziale appena richiamato.
E' il caso di evidenziare per quel che ci interessa che i testi escussi hanno entrambi confermato le circostanze dedotte dall'attore, in particolare l'impegno di quest'ultimo nell'ambito delle attività politiche del Il TE , attivista egli stesso nell'ambito del CP_1 Tes_1 CP_1
dichiara : “…..posso confermare che parte attrice era impegnato in Campania, a Napoli in particolare, come attivista del circa dal 2014; l'attore fu anche candidato nel Controparte_1
2015 per le elezioni regionali del e non venne eletto;
ricordo che per le amministrative CP_1
del 2016 parte attrice era impegnata attivamente, questo impegno fu troncato a seguito dell'espulsione”.; Analogamente riferisce il teste : “….. L'Avv. che aveva Testimone_2 Pt_1
sempre avuto una passione per la politica aderì al non ricordo precisamente Controparte_1
quando si iscrisse, ma ricordo che nel momento delle elezioni del 2015 già era iscritto da qualche anno. Partecipava attivamente alla vita dell'associazione. …….nell'imminenza delle elezioni del
2015 regionali l'avv. mi chiese di dargli una mano per sostenerlo nella sua candidatura per il Pt_1
ruolo di consigliere regionale. Si era candidato nelle liste del movimento 5 stelle. Alle elezioni regionali non riuscì a raggiungere il quorum e prese circa 2000 voti. Dopo le elezioni del 2015,
3 sicuramente meno di un anno dopo, l'avv. ricevette un mail di espulsione dal Pt_1 CP_1
per aver creato un gruppo segreto..”.
[...]
L'espulsione illegittima dal movimento politico, sia che la si intenda quale più ampia violazione del diritto legittimo, costituzionalmente garantito all'art. 49 della Carta Costituzionale, di partecipazione alle attività politiche e rappresentative;
sia che si esamini il profilo civilistico della partecipazione associativa, rappresenta un sicuro vulnus di cui è stato vittima l'attore, già acclarato giudizialmente- come innanzi detto.
E' evidente, anche in applicazione nel consolidato principio del più probabile che non, che la vicenda in esame ha comportato degli strascichi e dei danni all'attore, sia sul piano delle possibilità di consolidamento e successo dell'attività politica, sia sul piano più strettamente personale.
Uno dei testi escussi afferma che l'avv. raccolse circa 2000 consensi elettorali alle elezioni Pt_1 regionali precedenti, non riuscendo tuttavia a raggiungere il quorum necessario per l'elezione a consigliere, ma dando prova in tal modo di avere ottenuto una notevole adesione da parte dell'elettorato.
E' molto probabile che l'attore avrebbe confermato tale consenso politico anche alle elezioni comunali, riuscendo così a raggiungere l'obbiettivo della carica quantomeno consiliare, obbiettivo preclusogli dall'espulsione e dalla difficoltà di poter aderire ad altri partiti o forme associative che condividessero i propri programmi politici.
Sicuramente la vicenda posta a base della presente azione ha costituito per l'attore una perdita di occasioni concrete per poter realizzare il proprio obbiettivo politico-partecipativo. Al riguardo ed ai fini della determinazione in termini di quantificazione della perdita di chance è opportuno, alla luce anche della recente sentenza della Cassazione (ordinanza, 8 luglio 2024, n.18568) richiamare la distinzione esistente soprattutto in dottrina tra teoria ontologica ed eziologica di tale danno. La prima descrive la chance in termini di posta attiva del patrimonio, consistente nella possibilità, e non già probabilità o certezza, di conseguire un risultato favorevole;
conseguentemente, la lesione di essa comporta un danno attuale e certo, non futuro ed eventuale. Essa impone che, a fronte della dimostrazione di un nesso causale probabilistico superiore al 50% tra inadempimento o illecito e danno, si debba ritenere leso il diritto o l'interesse legittimo nella sua interezza e non già la mera chance di ottenere un risultato positivo. Il corollario di questa teoria è l'identificazione della chance con il danno emergente, unica componente del danno suscettibile di risarcimento ai sensi dell'art. 1223 c.c. Inoltre, a rigore e ragionando in astratto, sarà risarcibile la lesione di qualsiasi possibilità di conseguire il bene della vita, anche percentualmente prossima allo zero, purché non superiore al
50% per le ragioni espresse. La teoria eziologica, invece, muove dalle seguenti critiche all'indirizzo esposto. Non si ritiene conciliabile, infatti, l'impostazione ontologica con le regole della causalità
4 civile, incentrata sul “più probabile che non”. Le soluzioni ipotizzabili potrebbero essere soltanto due: o l'interessato dimostra in giudizio, in base a un nesso causale superiore al 50%, che avrebbe conseguito il risultato auspicato se l'illecito o l'inadempimento della controparte non l'avesse impedito, oppure non soddisfa tale standard probatorio. Nel primo caso otterrebbe il risarcimento, a differenza del secondo.
La teoria ontologica della chance si porrebbe, dunque, in contrasto con il sistema di accertamento processuale del nesso di causalità, ammettendo la risarcibilità di pregiudizi normalmente esclusi da tale tutela.
Sulla scorta di tali critiche, la tesi eziologica ricostruisce la chance quale perdita di un risultato finale e afferma la risarcibilità non già di una situazione giuridica attuale, ma della possibilità di conseguirla in futuro.
Merita, infine, menzione una tesi intermedia, patrocinata da un innovativo indirizzo della Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2018, n. 5641; Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2019, n.
28993).
Essa stigmatizza tanto la tesi ontologica, che rischia di introdurre un'inammissibile figura di danno in re ipsa nel nostro ordinamento, quanto la teoria eziologica, che sovrappone impropriamente nesso di causalità ed evento di danno. Ne deriva una soluzione mediana, che rimette al giudice nel caso concreto la valutazione circa la consistenza della chance e la sua conseguente risarcibilità, con la precisazione per cui deve trattarsi di un'apprezzabile e non irrilevante probabilità di successo, e dunque non prossima allo zero.
La Corte di legittimità scrive: «Si qualifica l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche… trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile» (Cass., 8 luglio 2024, n. 18568).
Nel caso che ci occupa, a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimità dell'espulsione dell' attore dal e della lesione del suo diritto a partecipare alle elezioni amministrative, CP_1
dell'esame della documentazione prodotta e delle dichiarazioni testimoniali raccolte, è emerso che sussisteva più di una probabilità che l'attore, se fosse stato candidato, come da lui richiesto, alle elezioni amministrative, sarebbe riuscito ad ottenere un buon piazzamento e forse anche la carica di consigliere, meno probabile quella di Sindaco.
5 L'attore, infatti, come documentato con i report elettorali e confermato dai testi escussi, nella precedente tornata elettorale alle regionali aveva ottenuto ben 2000 preferenze personali ed il suo concreto impegno politico e l'attivismo all'interno del lasciavano presagire un esito CP_1 positivo in merito all'obbiettivo prefissato per le prossime elezioni amministrative comunali, possibilità concreta, completamente annullata e svanita a seguito del provvedimento di espulsione dal successivamente accertato giudizialmente come illegittimo e lesivo. CP_1
Dal canto suo parte convenuta sostiene che l'attore non abbia fornito la prova del danno lamentato, quale diretto ed effettivo risultato dell'atto e/o del fatto che si assumono lesivi ed impugna la quantificazione di tale danno che l'attore propone prendendo a parametro gli emolumenti mensili dei consiglieri comunali, fissati in €. 1500,00 lordi mensili per cinque anni, per un totale di €.
90.000,00, rappresentando che tali emolumenti vengono corrisposti nell'ambito di un sinallagma contrattuale in cui il consigliere comunale offre le proprie prestazioni, che nel caso di specie sono evidentemente mancate.
Sfugge tuttavia al convenuto che proprio l'illegittimo provvedimento di espulsione ha CP_1 di fatto impedito all'attore la partecipazione alla competizione elettorale e che questi non era uno sprovveduto o un soggetto politicamente improvvisato, ma aveva dimostrato di ricevere un ampio consenso politico dalla base, conseguendo alle elezioni regionali ben 2000 preferenze.
Pertanto la sua candidatura sia a consigliere che a Sindaco erano finalizzate ad una concreta possibilità di raggiungere quantomeno l'obiettivo politico della nomina a consigliere comunale.
Tale perdita di concreta possibilità, alla luce anche dei richiamati recenti orientamenti di legittimità, merita di essere ristorata e si ritiene di poter liquidare in via equitativa a tal fine la somma di €.
40.000,00 all'attualità, tenendo adeguatamente conto delle poste in gioco e dei riflessi negativi che tale possibilità preclusa ha sicuramente avuto sul prosieguo della carriera politica dell'attore, stroncata del tutto o quasi anche per l'impatto mediatico della vicenda.
Per quel che concerne invece il danno biologico lamentato dall'attore, come danno psichico e danno alla propria vita di relazione deve rilevarsi che lo stesso si ritiene non possa essere provato sulla base di semplici relazioni di parte, non supportate da documentazione clinica pubblica, che attestano uno stress psico emotivo affrontato dall'attore, ma senza esiti patologici.
Del resto l'attore sicuramente era ben consapevole del fatto che l'attività politica è normalmente foriera di ansie e delusioni ed irta di ostacoli continui, di gran lunga maggiori a quelli quotidianamente legati alla vita ed all'attività lavorativa di ogni singolo individuo.
Anche il danno patrimoniale lamentato dall'attore per i mancati guadagni professionali, quale ulteriore conseguenza della sua espulsione dal non risulta provato, rinvenendosi agli CP_1
6 atti solo una dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 che valutata isolatamente non fornisce alcun elemento positivo in tal senso.
Tale valutazione, effettuata all'attualità in via equitativa in relazione al danno da perdita di chance, può ritenersi adeguata e satisfattiva, comprendente il ristoro di tutti i pregiudizi complessivamente subiti dal danneggiato, non risultando provati danni ulteriori.
Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto (16-02-2016) sulla base degli indici ISTAT e successivamente rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Dalla data di pubblicazione della sentenza decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando così provvede:
1. condanna il convenuto, in persona del suo legale rapp.te p.t. a risarcire i danni a CP_1 favore dell'attore nella complessiva somma di €. 40.000,00, all'attualità, oltre interessi come in parte motiva;
2. condanna il convenuto come sopra, al pagamento in favore dell'attore delle spese di CP_1
lite, che si liquidano in €. 800,00 per spese, €. 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, oltre iva e cpa come per legge se dovuti, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 12/05/2025
Il Giudice onorario dott. Maria Esposito
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