Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 179/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 179/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile ex artt. 1218 e 1228 c.c. di struttura sanitaria e medici tra
(codice fiscale: , nato a San Giovanni in [...] Parte_1 C.F._1
(CS), il 15.6.1947, ivi residente in [...], rappresentato e difeso, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'avv. Maria Gabriella Morrone, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Francesca Attinà, sito a Catanzaro, in via/corso G. Mazzini, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore:
e al numero di fax: 0984/9929042 Email_1
Appellante
1
(codice fiscale: ), nato a [...] in Controparte_1 C.F._2
Fiore (CS), il 9.9.1939, ivi residente in [...], rappresentato e difeso, come da procura alle liti posta a margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'avv.
Maria Elena Guarini, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito a
Bologna, in Galleria Cavour, n. 2, con indirizzo di posta elettronica certificata:
e numero di telefax: 051/582943 Email_2
Appellato
e
(partita i.v.a.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti per atto del notaio
, del 21.1.2022, repertorio n. 163.078, raccolta 36.819, allegata in atti e Persona_1 in forza di decreto dirigenziale di nomina, dall'avv. Antonella Coscarella, elettivamente domiciliata presso la sede dell'avvocatura regionale, sita a Catanzaro, viale Europa, località Germaneto, presso la Cittadella Regionale, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore: avvocato3. egione.calabria.it e al numero Emai_3
di telefax: 0961/857954
Appellata/Appellante incidentale
nonché
(codice fiscale: ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._3
28.06.1934, residente a Montalto Uffugo (CS), in Corso d'Italia, n. 116, rappresentato e difeso, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Osvaldo A. Rocca, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito a Cosenza, in via Giacomo Mancini,
Palazzo Falbo e La Neve, s.n.c., con indirizzo di posta elettronica certificata:
e numero di fax: 0984/1810444 Email_4
Appellato/Appellante incidentale
2 Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante dott. chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Catanzaro, in via preliminare, sospendere l'esecutività della sentenza emessa dal G.U. del Tribunale di Catanzaro in data 22/11/21, depositata in cancelleria il
25/11/21, recante il n° 1725/21, notificata via p.e.c. al sottoscritto procuratore in data
3/1/22, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
Sempre in via preliminare, disporre la rinnovazione della c.t.u. svolta in primo grado, per i motivi esposti in narrazione qui integralmente richiamati;
nel merito riformare totalmente la sentenza emessa dal G.U. del Tribunale di Catanzaro in data
22/11/21, depositata in Cancelleria il 25/11/21, recante il n° 1725/21, notificata in data
3/1/22, rigettando di conseguenza la domanda del sig. perché Controparte_1
infondata e non provata, con condanna alle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.; In via subordinata, riformare l'impugnata sentenza riconoscendo ad un danno Controparte_1
complessivo, cioè comprensivo di tutte le voci di danno, nella misura del 17%, dichiarando che l'evento traumatico risale al 19/5/2008, data dell'intervento di nefrectomia totale sx, con conseguente ricalcolo del risarcimento riconosciuto nella sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”;
il procuratore dell'appellato chiede: “in via preliminare - il rigetto Controparte_1
dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado promossa ex adverso, in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e nel merito la conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese di giudizio e con ogni riserva istruttoria”;
il procuratore dell'appellata/appellante incidentale chiede: “in via Controparte_2 principale, previa sospensione dell'esecutività della sentenza, accogliere l'appello incidentale, e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, preliminarmente dichiarare l'estraneità della nella vicenda per carenza dei presupposti, Controparte_2
nonché per evidente difetto di legittimazione passiva;
e/o comunque graduare la responsabilità secondo quanto esposto in narrativa;
in ogni caso rigettare la domanda
3 nei confronti della in quanto inammissibile, improponibile ed infondata Controparte_2
ovvero ridurre la condanna alla percentuale del 17%, e a far data dal 19.5.2008, data di effettuazione del secondo intervento, per come accertato dal CTU. Con vittoria di spese e competenze”;
il procuratore dell'appellato/appellante incidentale dott. : “a) Controparte_3 preliminarmente svolge istanza sospensiva dell'efficacia esecutiva della sent. 1751/2021 appellata;
b) nel merito riformare totalmente la sentenza emessa dal G.U. del Tribunale di Catanzaro in data 22/11/21, depositata in cancelleria il 25/11/21, recante il n°
1725/21, rigettando di conseguenza la domanda del sig. perché Controparte_1
infondata e non provata, con condanna alle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. c) in via subordinata, riformare l'impugnata sentenza riconoscendo ad un danno Controparte_1
complessivo, cioè comprensivo di tutte le voci di danno, nella misura del 17%, dichiarando che l'evento traumatico risale al 19/5/2008, data dell'intervento di nefrectomia totale sx, con conseguente ricalcolo del risarcimento riconosciuto nella sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione portato alla notifica in data 10.12.2010, ha Controparte_1
convenuto, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, i dottori e Controparte_3 Pt_1
e la in persona del l.r.p.t., al fine di chiederne la condanna, in
[...] Controparte_2
solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali, da lui subiti a causa della erronea esecuzione di un intervento chirurgico di asportazione dei calcoli al rene sinistro,
a cui era stato sottoposto il 29.1.1986 presso il presidio ospedaliero di San Giovanni in
Fiore (CS), poiché, a conclusione dell'intervento, i sanitari che lo avevano operato (i convenuti e ) avevano dimenticato una garza all'interno dei tessuti renali, CP_3 Pt_1
che, nel tempo, aveva causato un granuloma da corpo estraneo, esitato nella perdita della funzionalità del rene e nella successiva asportazione dell'organo.
4 A fondamento della propria domanda, l'attore ha affermato che: a) il 27.1.1986, soffrendo di calcoli al rene sinistro, era stato ricoverato presso il presidio ospedaliero di San
Giovanni in Fiore (rientrante nel territorio di competenza dell'U.s.l. n. 13), dove, in data
29.1.1986, era stato sottoposto ad un intervento chirurgico di asportazione dei predetti calcoli, eseguito con tecnica “a cielo aperto” (ossia mediante un taglio lombare sinistro) dal dott. (primario) e dal dott. (aiuto); b) a distanza di Controparte_3 Parte_1
anni, data la persistenza di problemi al medesimo rene, era stato sottoposto ad altri due interventi chirurgici, eseguiti con il ricorso, però, a tecniche endoscopiche (ovverosia senza tagli cesarei): uno risalente al 21.8.2000, di di posizionamento di uno stent uretrale sinistro e di litotrissia pneumatica (ossia di frammentazione e rimozione dei calcoli urinari) sinistra, eseguito presso l'ospedale di San Giovanni in Fiore, e un altro risalente al 4.9.2000, di nefrotomia percutanea sinistra (ossia di installazione di un catetere per permettere all'urina di defluire verso l'esterno), eseguito presso l'ospedale Pugliese-
Ciaccio di Catanzaro); c) in data 2.4.2008, a seguito dell'insorgenza di dolori, era stato ricoverato presso l'unità di urologia della clinica “Romolo Hospital” di Rocca di TO
(KR), dove era stato sottoposto ad una t.a.c. che aveva evidenziato la presenza di una lesione espansiva a carico del polo inferiore del rene sinistro, verosimilmente associabile ad una neoplasia;
d) dopodiché, vista anche la totale compromissione della funzionalità renale, in data 19.5.2008, era stato sottoposto, presso la predetta clinica, ad un intervento chirurgico di nefrectomia radicale sinistra (consistente nell'asportazione del rene e del surrene, contestualmente al grasso perirenale); e) l'esame istologico eseguito su un campione del rene asportato, benché avesse scongiurato la presenza di neoplasie, aveva, tuttavia, evidenziato la presenza nel rene di materiale amorfo, fibrinoide/colesterinico, con filamenti riferibili ad un corpo estraneo (identificato in una garza).
Ciò posto - premessa la sussistenza di un contratto c.d. di spedalità con il presidio ospedaliero di San Giovanni in Fiore (rientrante nel territorio di competenza dell'U.s.l. n.
13) - l'attore ha invocato l'accertamento della responsabilità contrattuale della predetta struttura sanitaria (e, per la stessa, della quale ente succeduto nei Controparte_2 rapporti giuridici delle Unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 724/1994 e dell'art. 2 della legge n. 549/1995,), nonché dei medici che avevano eseguito l'intervento di asportazione dei calcoli renali del 29.1.1986, per la loro palese negligenza e imprudenza, avendo lasciato all'interno del suo rene sinistro una garza.
5 L'attore, quindi, ha domandato la condanna dei convenuti alla corresponsione della complessiva somma di euro 242.071,92 (o di quella, maggiore o minore, risultante all'esito del giudizio), oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo e del c.d. danno morale.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 14.4.2011, si è costituito in giudizio il dott. , contestando il fondamento della domanda e, segnatamente, la Parte_1 circostanza che il granuloma rinvenuto nel rene sinistro dell'attore fosse stato causato dalla presenza di una garza dimenticata nei tessuti renali, poiché l'esame istologico del
19.5.2008 – che ne aveva rilevato la presenza – era scientificamente errato, per come rilevato dal consulente tecnico di sua fiducia, poiché: a) la presenza di “filo radiopaco”
(materiale, cioè, che non lascia passare i raggi X), di cui erano composte le garze chirurgiche, non era stato rilevato nelle due t.a.c. a cui l' si era sottoposto dopo CP_1
l'intervento del 29.1.1986 (quella del 21.8.2010 e del 4.4.2008); b) il granuloma riscontrato all'interno del tessuto renale (di 9,5 mm) aveva dimensioni inferiori a quelle minime delle garze chirurgiche (che misurano 10 cm X 10 cm); c) i chirurghi che avevano asportato il rene durante l'intervento di nefrectomia radicale eseguito il 19.5.2008 non avevano evidenziato la presenza di alcuna garza;
d) non era possibile che i chirurghi dimenticassero una garza collocata proprio nelle intime strutture parenchimatose del rene;
e) la presenza nel rene di “filamenti di tessuto”, rilevata nell'esame istologico del
19.5.2008, consentiva di ritenere che il granuloma fosse stato causato, piuttosto, dai fili di sutura non riassorbibili (in ET o in IN), usati durante l'intervento di pielolitotomia
(ossia di incisione cutanea e muscolare sul fianco); f) dopo l'intervento di pielolitotomia, risalente al 1986, l' non aveva avuto alcun altro disturbo renale per 14 anni;
g) CP_1 nell'agosto del 2000, a seguito di accertamenti diagnostici presso l'ospedale di San
Giovanni in Fiore, non erano stati rilevati granulomi e neoplasie nel rene;
né una formazione all'interno del rene era stata rilevata il 4.9.2000, allorché l' era stato CP_1 sottoposto ad un intervento di “nefrostomia percutanea” presso il reparto di urologia dell'ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, previo apposito controllo ecografico e radioscopico. Ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 28.4.2011, si è costituita in giudizio anche la , la quale ha sostenuto: I) in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, poiché, a seguito della soppressione delle “U.s.l.”, dei debiti sulle stesse gravanti dovevano rispondere non le ma le neo istituite CP_2 Controparte_4
[..
[...] come poteva desumersi da una ricostruzione della complessa normativa in materia
[...]
(decreto legislativo n. 502/1992; art. 6, comma 1°, della legge n. 724/1994; art. 2, comma
14°, della legge n. 549/1995; art. 3 della legge regionale n. 39/1996; art. 22 della legge regionale n. 8/2003, parzialmente dichiarata illegittima con sentenza n. 116/2007 della
Corte Costituzionale;
art. 31 della legge regionale n. 9/2007 che aveva riformulato il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 8/2003); II) nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda risarcitoria, non avendo l'attore provato il nesso di causalità fra l'intervento chirurgico effettuato nel 1986 e l'evento dannoso dedotto in giudizio.
Non si è costituito nel giudizio di primo grado il dott. , nonostante Controparte_3
fosse stato regolarmente citato.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti (tra cui la cartella clinica relativa all'intervento di resezione endoscopica della prostata effettuato dall' CP_1 nell'anno 2007, la cui esibizione era stata ordinata a parte attrice con ordinanza del
7.4.2012), prova per testi (sono stati escussi, all'udienza del 18.12.2012, i dottori e e, all'udienza del 1°.7.2013, il dott. Controparte_5 Controparte_6 Persona_2
, nonché con una c.t.u. medico-legale (redatta dalla dott.ssa e
[...] Persona_3
depositata telematicamente il 3.12.2015), seguita da una integrazione della relazione, in particolare, sulle osservazioni del consulente tecnico di parte, dott. Per_2
Precisate le conclusioni all'udienza del 26.5.2020, sostituita dallo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020, la causa è stata assegnata a sentenza, facendo salvi i termini ordinari per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ha depositato la comparsa conclusionale soltanto il procuratore del convenuto dott.
, che, nel successivo termine, ha depositato anche la memoria di replica, Pt_1
unitamente al procuratore di parte attrice.
2. La sentenza n. 1725/2021 del Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1725/2021, pubblicata il 25.11.2021 e notificata il 3.1.2022, il Tribunale di Catanzaro: 1) ha accolto, in parte, la domanda avanzata da e, Controparte_1
ritenuta la responsabilità dei sanitari per i fatti di cui è causa, ha condannato tutti i
7 convenuti (inclusa la ), in solido fra loro, al risarcimento dei danni non Controparte_2 patrimoniali subiti dall'attore, quantificati nella somma di euro 67.909,00 (secondo il valore monetario attuale), oltre interessi;
2) ha condannato i convenuti soccombenti, in solido fra loro, a rimborsare le spese di lite sostenute dall'attore e ha posto definitivamente le spese della c.t.u. a carico dei convenuti in solido fra loro.
In particolare, il giudice di primo grado: I) ha rigettato, preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla , poiché, in sintesi, in Controparte_2
base alla costante interpretazione fornita dalla Corte di Appello di Catanzaro (ha riportato la motivazione della sentenza n. 766 del 2013), avallata dalla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di un'obbligazione facente capo, ratione temporis, alla gestione liquidatoria di una “U.s.l.” (in quanto rapporto obbligatorio antecedente al 31.12.1994), sussisteva la legittimazione concorrente (sia sostanziale che processuale) della CP_2
, dal momento che una interpretazione costituzionalmente orientata della
[...] normativa regionale escludeva l'ammissibilità di una attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in capo alle gestioni liquidatorie delle;
II) in relazione Pt_2 all'an debeatur della domanda – dopo aver qualificato la responsabilità della struttura sanitaria (e, per la stessa, della ) e dei medici convenuti, come avente Controparte_2
natura contrattuale (ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.) – ha ritenuto che parte attrice avesse provato non solo l'esistenza del contratto c.d. di spedalità (peraltro non contestata), ma, anche, che l'insorgenza della patologia era stata l'effetto del negligente operato dei sanitari che lo avevano operato al rene sinistro il 29.1.1986, poiché il c.t.u., con conclusioni condivisibili, aveva spiegato che il danno subito dall' era stato CP_1 causato (secondo il criterio del “più probabile che non”) da colpa grave dei sanitari, i quali, dopo aver effettuato l'operazione di rimozione dei calcoli renali, non avevano proceduto alla c.d. “conta delle garze” e ne avevano dimenticata una nell'addome del paziente e visto che, al contrario di quanto eccepito dai convenuti: a) ciò era comprovato dall'esame istologico del 5.6.2008; b) la garza non poteva essere stata dimenticata a seguito degli altri interventi chirurgici effettuati dall' il 21.8.2000 e il 4.9.2000, CP_1
poiché, in entrambi i casi, si era proceduto con tecniche endoscopiche (quindi, senza effettuare dei tagli cesarei); c) il granuloma non poteva essere stato causato dal filo di sutura utilizzato durante l'intervento (che, in nessun modo, oltretutto, avrebbe potuto confondersi con una garza); d) era infondata, altresì, la contestazione, secondo cui quella rinvenuta sul rene estratto all' non poteva essere una garza, perché il granuloma CP_1
8 era di grandezza inferiore alla misura standard delle garze, in quanto in chirurgia esistevano garze di piccole domanda e denominate “gnocchi”, utilizzate per tamponare piccole perdite di sangue, che erano state verosimilmente utilizzate nell'intervento del
29.10.1986, date le ridotte dimensioni della sede anatomica su cui si operava;
e) tali garze
(cc.dd. “gnocchi”), infine, non avevano il c.d. “filo radiopaco”, sicché quella rinvenuta sul rene dell'attore non poteva, per tale ragione, essere rilevata nelle t.a.c. effettuate nell'arco di tempo fra il 1986 e il 2008; III) in relazione al quantum debeatur della domanda, ha liquidato, in modo onnicomprensivo, sulla base di quanto stimato dal consulente tecnico di ufficio e delle c.d. tabelle di Milano, il danno biologico (permanente e temporaneo) e quello c.d. morale nella somma di euro 67.909,00 (di cui: euro 60.979,00, per danno biologico permanente, già comprensivo della personalizzazione massima nella misura del
30 %, riconosciuta per l'enorme trauma subito dall'attore e per lo stravolgimento del suo stile di vita, essendo stato costretto a vivere con un solo rene;
euro 6.930,00, per danno biologico temporaneo, assoluto e parziale al 50 %, calcolato tenuto conto della somma di euro 99,00 al giorno, comprensiva del danno morale); IV) sulla predetta somma, già calcolata all'attualità, ha riconosciuto gli interessi compensativi da c.d. ritardo, calcolati al saggio legale per tutto il tempo intercorrente tra il fatto dannoso e la liquidazione del danno, devalutando l'importo alla data dell'evento traumatico (27.1.1986) e via via rivalutandolo, di anno in anno, secondo gli indici “I.s.t.a.t.”; ha riconosciuto, inoltre, gli interessi al saggio legale sulla somma liquidata in sentenza, decorrenti dalla data della pubblicazione fino all'effettivo pagamento;
V) ha condannato i convenuti, in solido, al rimborso delle spese di lite in favore di parte attrice ed ha posto, definitivamente, le spese della c.t.u. a carico dei convenuti in solido fra loro.
3. Il giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c. inviata il 31.1.2022 ai procuratori della e di e, a mezzo il 1°.2.2022, al dott. Controparte_2 Controparte_1 CP_7
, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, con annessa istanza Controparte_3
di inibitoria ex artt. 283 e 351, comma 2°, c.p.c., il dott. , affidandosi a Parte_1
due motivi, con cui ha chiesto la riforma integrale della sentenza o, in subordine, la rideterminazione del risarcimento riconosciuto all' , previa rinnovazione della CP_1
c.t.u. medico-legale svolta nel precedente grado di giudizio.
9 In particolare, con un primo motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva, erroneamente, ritenuto che il danno subito dall' CP_1
(consistito nella perdita del rene sinistro) fosse stato causato da una garza dimenticata nei tessuti renali, malgrado sussistessero plurimi elementi che consentivano di escludere una tale conclusione: a) maggiori dimensioni delle garze usate durante gli interventi chirurgici rispetto a quanto repertato nell'esame istologico;
mancato rilievo del materiale nei plurimi esami radiologici eseguiti dall'appellato fra il 1986 e il 2008; b) sottoposizione dell' , successivamente all'intervento di rimozione dei calcoli risalente al 1986, CP_1 ad altri due interventi, uno di “litrotipsia” e uno di “nefrostomia percutanea” che avrebbero potuto causare ematomi renali e perirenali, nonché infezioni;
c) mancanza nei filamenti rinvenuti nell'esame istologico di una trama tessutale equiparabile a una garza e, comunque, di elementi sicuri per escludere che si trattasse di fili di punti di sutura;
d) compatibilità del rinvenimento di materiale fibrinoide e colesterinico in un paziente con la storia clinica dell' CP_1
Ha sostenuto che la relazione del c.t.u. era errata, anche nella parte in cui aveva ritenuto corretto l'operato dei sanitari del “Romolo Hospital”, i quali, nella convinzione che l'organo fosse stato aggredito da una neoplasia, avevano erroneamente proceduto all'asportazione integrale del rene, senza effettuare, prima, una biopsia intraoperatoria- estemporanea, la quale avrebbe consentito di acclarare l'assenza di malattie tumorali e di intervenire solo sulla parte tumefatta del rene.
Con un secondo motivo, l'appellante ha censurato il capo di sentenza relativo alla quantificazione del danno biologico permanente riconosciuto all' ed al calcolo CP_1
degli interessi da c.d. ritardo, perché: 1) il giudice di primo grado, discostandosi immotivatamente dalla relazione del c.t.u., aveva inteso riconoscere un danno permanente in percentuale pari, addirittura, al 30 %, senza considerare che: a) il rene superstite svolgeva un'adeguata funzione vicaria del rene sinistro asportato;
b) non erano provati l'asserito trauma e il cambiamento di stile di vita che l' avrebbe subito a seguito CP_1 dell'asportazione dell'organo; 2) il Tribunale, erroneamente, aveva calcolato il danno biologico permanente, tenendo conto dell'età che il danneggiato aveva nel 1986
(ovverosia 46 anni) e non dell'età che lo stesso aveva nel 2008 (ovverosia 69 anni) - data in cui era stata effettuata l'asportazione del rene - malgrado dal 1986 al 2000 l' CP_1
avesse goduto di buona salute;
3) il Tribunale aveva erroneamente fatto decorrere gli interessi da c.d. ritardo dal 27.1.1986.
10 Il dott. , quindi - previa istanza di rinnovazione della c.t.u. medico-legale, con cui Pt_1
ha invocato la nomina uno specialista in materia chirurgica - ha concluso come trascritto in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 4.5.2022, si è costituito nel presente giudizio di appello , il quale, dopo aver resistito all'istanza di Controparte_1 inibitoria della sentenza impugnata, ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ha, inoltre, contestato la fondatezza del primo motivo di appello, in quanto, all'opposto di quanto lamentato dall'appellante, la c.t.u. aveva chiarito che: a) la garza chirurgica che aveva causato il granuloma sul rene sinistro dell' poteva essere stata CP_1 dimenticata nel corpo del paziente soltanto a seguito dell'intervento chirurgico del
29.1.1986, l'unico ad essere stato effettuato con tecnica “a cielo aperto” (ovverosia con incisione lombare a sinistra), in quanto gli altri due interventi a cui era stato sottoposto erano stati eseguiti con tecniche endoscopiche (cioè, senza il ricorso a tagli cesarei); b)
l'esame istologico sul frammento di rene asportato all' del 5.6.2008 aveva CP_1
confermato che il corpo estraneo era una garza;
c) la tesi del c.t.p. di parte convenuta
(dott. , secondo cui il granuloma non era stato causato da una garza, bensì dai Per_2 punti di sutura (in ET o IN) applicati durante l'intervento chirurgico, era infondata, perché la garza in questione era del tipo detto “gnocchetto”, non visibile ai raggi X né rilevabile con gli esami ecografici e neppure poteva essere vista ad occhio nudo dai chirurghi che eseguirono l'asportazione del rene;
d) i fili di sutura non erano in grado di causare una reazione infiammatoria di entità parificabile a quella subita dall' . CP_1
Ha contestato la fondatezza, altresì, del secondo motivo di appello, in quanto l'appellante aveva confuso la percentuale del danno biologico permanente (che il Tribunale, rifacendosi alla c.t.u., ha riconosciuto nella misura del 17 %) e quella di personalizzazione del danno biologico permanente (riconosciuta nella misura massima del 30 %, per via del grave turbamento e del cambiamento di stile di vita che l'illecito per cui è causa aveva causato all' , come dimostrato dall'evoluzione clinica della patologia al rene). CP_1
Si è opposto alla istanza di rinnovazione della c.t.u. medico-legale, avendo il perito d'ufficio replicato adeguatamente a tutte le osservazioni effettuate dal c.t.p. di parte convenuta e reiterate nel giudizio di appello.
Ha, infine, evidenziato come il danno subito fosse stato causato dalla condotta gravemente colposa dei sanitari che lo avevano operato nel 1986, i quali non avevano
11 proceduto alla c.d. “conta delle garze” e come, all'opposto, non avessero dimostrato di aver eseguito con diligenza il predetto intervento chirurgico. Ha concluso come trascritto in epigrafe, chiedendo il rigetto dell'inibitoria e la conferma della sentenza appellata.
Con comparsa di costituzione e risposta, presentata in via telematica in data 11.5.2022, si
è costituita nel presente giudizio di appello la proponendo appello Controparte_2
incidentale avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale: I) dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata nel precedente grado di giudizio, senza tenere in considerazione quanto eccepito dalla e dopo CP_2 aver riconosciuto una responsabilità concorrente, per i debiti delle soppresse “U.s.l.”, della e della Azienda Sanitaria territorialmente competente, non aveva, Controparte_2
poi, provveduto a graduare la responsabilità fra i due enti, omettendo di procedere ad una riduzione proporzionale del risarcimento dovuto all' ; II) ha accolto la domanda CP_1 risarcitoria avanzata dall' , ritenendo provato, erroneamente, sulla base di una CP_1 acritica adesione alla c.t.u., il nesso di causalità fra l'asserita dimenticanza di una garza nel rene dell'odierno appellato (a seguito dell'intervento del 1986) e i danni subiti;
III) ha quantificato erroneamente i danni, riconoscendo all' una danno biologico CP_1
permanente in misura pari al 30 %, addirittura superiore a quella stimata dal c.t.u., e facendo risalire il presunto trauma alla data del primo intervento (1986), in assenza di elementi che consentissero di provare che, dal 1986 all'intervento effettuato nel 2008,
l' avesse subito danni alla salute. La ha concluso, quindi, CP_1 Controparte_2
come trascritto in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata in via telematica il 5.6.2022, si è costituito nel presente giudizio di appello il dott. . Controparte_3
Con un primo motivo, l'appellante incidentale riproducendo le argomentazioni contenute nell'atto di appello del dott. , ha censurato la sentenza del Tribunale, nella Parte_1
parte in cui il primo giudice aveva, erroneamente, ritenuto che il danno subito dall' fosse stato causato da una garza dimenticata sui tessuti renali, malgrado CP_1
sussistessero molteplici elementi che consentivano di escludere una tale ipotesi e fondando al decisione su una adesione acritica alle risultanze della c.t.u.
Con un secondo motivo, di contenuto del tutto analogo a quello articolato dal , ha Pt_1 lamentato l'erroneità del capo di pronuncia relativo alla quantificazione del danno biologico permanente riconosciuto all' , perché il giudice di primo grado: 1) CP_1
discostandosi immotivatamente dalla relazione del c.t.u., aveva riconosciuto un danno
12 permanente in percentuale pari, addirittura, al 30 %; 2) aveva calcolato il risarcimento del danno biologico permanente, tenendo conto dell'età che il danneggiato aveva nel 1986
(ovverosia 46 anni) e non dell'età che lo stesso aveva nel 2008 (ovverosia 69 anni); 3) aveva, erroneamente, fatto decorrere gli interessi da c.d. ritardo dal 27.1.1986
(individuato come momento dell'evento traumatico). Ha concluso come sopra riportato.
Con ordinanza del 14.6.2022, adottata a scioglimento della riserva presa all'udienza dell'8.6.2022, la Corte ha disatteso l'istanza di inibitoria formulata dall'appellante principale e dagli appellanti incidentali, condannando il dott. , costituitosi CP_3
tardivamente, alla sanzione pecuniaria di euro 250,00 (ex art. 283, comma 2°, c.p.c.); ha ritenuto, inoltre, non necessari ulteriori approfondimenti istruttori ed ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del
26.6.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica (cfr. ordinanza in atti).
Hanno depositato la comparsa conclusionale l'appellato , l'appellante Controparte_1 principale e l'appellante incidentale mentre, nel Parte_1 Controparte_2 successivo termine, hanno depositato la memoria di replica solo l'appellato CP_1
e l'appellante principale.
[...]
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di appello proposti da , dalla e da , nonché Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
delle difese contenute nella comparsa di costituzione e risposta di , Controparte_1 appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, per violazione dell'art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellato ; b) l'ammissibilità dell'appello incidentale proposto Controparte_1 da;
c) l'istanza di rinnovazione della c.t.u. medico-legale reiterata Controparte_3 dall'appellante principale sia nella comparsa conclusionale che nella memoria di replica;
13 d) l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e la richiesta di graduazione della responsabilità per i fatti di cui è causa, avanzate dalla nel proprio Controparte_2
appello incidentale (difetto di legittimazione ritenuto insussistente dal Tribunale, con decisione censurata dall'appellante incidentale); e) l'accertamento della responsabilità contrattuale degli appellati, ritenuta sussistente dal Tribunale, con decisione censurata dall'appellante principale e da quelli incidentali;
f) in caso di positivo accertamento dell'an debeatur della domanda risarcitoria dell' la valutazione delle doglianze CP_1
involgenti la quantificazione del danno biologico/dinamico relazionale (ossia della sua misura, anche in ragione dell'età del danneggiato) e la decorrenza degli interessi compensativi;
g) la determinazione delle spese di lite.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da . L'istanza di Controparte_3
rinnovazione della c.t.u. medico-legale
Come visto (v. il paragrafo sullo svolgimento del processo), l'appellato CP_1
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art.
[...]
342 c.p.c., in quanto l'atto di gravame non individua il “quantum appellatum” in modo chiaro ed esauriente e perché i due motivi di impugnazione contengono doglianze generiche, senza la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intendono muovere a specifici capi della sentenza impugnata (v. pag. 7 e 8 della comparsa di costituzione e risposta in appello).
L'eccezione è infondata, dovendosi ritenere l'atto di appello conforme al modello previsto dall'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass., sez. VI, n. 21336/2017), dato che vengono indicati, in maniera alquanto chiara, sia i capi e le parti della sentenza impugnata che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sui temi controversi (ovverosia l'accertamento della responsabilità dei sanitari dell'ospedale di San Giovanni in Fiore per avere dimenticato una garza nel rene dell'odierno appellato, a seguito dell'intervento di rimozione dei calcoli renali, effettuato il 29.1.1986 e la quantificazione dei relativi danni). D'altra parte, la compiuta difesa dell'appellato sul merito delle questioni sollevate con l'impugnazione, rende evidente che ne ha ben compreso la valenza giuridica.
14 L'appello incidentale proposto da , invece, deve essere dichiarato Controparte_3
inammissibile, in quanto proposto tardivamente.
In effetti, a fronte di un appello principale proposto dal con citazione per Pt_1
l'udienza del 30.5.2022, l'appellante incidentale si è costituito soltanto il 5.6.2022, oltre il termine perentorio di cui al combinato disposto degli artt. 166 e 343 c.p.c., utile per proporre impugnazione incidentale.
Deve essere disattesa l'istanza dell'appellante principale, , reiterata negli Parte_1
scritti conclusivi, volta alla rinnovazione della c.t.u. medico-legale espletata nel giudizio di primo grado, risultando essa esaustiva, anche in ragione della integrazione concernente le repliche alle osservazioni del consulente tecnico di parte (dott. , trattandosi Per_2
di relazione scientificamente valida, non viziata dal punto di vista logico, fondata su elementi obiettivi e su argomentazioni chiare e circostanziate (v., anche, infra, la trattazione del merito).
3. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva e la richiesta di graduazione delle responsabilità della Controparte_2
Come già visto (v., nella parte dedicata allo svolgimento del processo, il paragrafo sul giudizio di appello), la con il primo motivo di appello incidentale Controparte_2
(rubricato “Difetto di legittimazione passiva della – difetto di motivazione”), ha CP_2
impugnato la sentenza, nella parte in cui il Tribunale, con motivazione apparente e, comunque, carente, non prendendo in considerazione quanto eccepito dalla in CP_2
ordine al proprio difetto di legittimazione passiva, aveva riconosciuto una responsabilità concorrente, per i debiti delle soppresse “U.s.l.”, della e della Azienda Controparte_2
sanitaria territorialmente competente, senza, tuttavia, provvedere a graduare la responsabilità fra i predetti due enti né ridurre proporzionalmente il risarcimento dovuto all' . CP_1
Il motivo è, in parte, inammissibile e, nella parte residua, infondato.
Deve osservarsi che il Tribunale ha dedicato all'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla nel giudizio di primo grado una Controparte_2
lunga trattazione (v. la motivazione, da pag. 4 a pag. 11), con cui, in sintesi, ha ricostruito la complessa vicenda normativa (statale e regionale), alla luce della giurisprudenza della
Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, oltre che di un precedente di questa
15 Corte di Appello, pervenendo alla conclusione, in applicazione, in particolare, dei principi elaborati dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 10135/2012, che:
a) la risponde in concorso con le (Locali o Controparte_2 Controparte_4
Provinciali) delle obbligazioni gravanti sulle sopresse Unità sanitarie locali e sulle gestioni liquidatorie;
b) sull'implicito presupposto che l'obbligazione di cui si tratta rientri tra queste, anche la , di conseguenza, ne debba rispondere. Controparte_2
Il motivo di appello è inammissibile, nella parte in cui la lamenta l'omessa CP_2 valutazione delle considerazioni poste a fondamento dell'eccezione, senza, tuttavia, specificare quale argomento il Tribunale avrebbe omesso di valutare né quale rilevanza tale omissione avrebbe avuto ai fini della invocata pronuncia di difetto di legittimazione passiva.
Il motivo è infondato, invece, sia quanto al lamentato difetto di motivazione, giacché, come detto, la decisione, prescindendo dalla sua correttezza o meno, è debitamente motivata;
sia in relazione alla omessa graduazione della responsabilità della che, CP_2
essendo stata ritenuta, evidentemente, di natura solidale, non comporta nei confronti dell'attore alcuna necessità graduazione, così come non la comporta nei rapporti con gli altri coobbligati in solido, in assenza di specifica e tempestiva domanda in tal senso.
4. Il merito
Ribadita la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale proposto da CP_3
le questioni di merito riguardano: 1) l'accertamento della responsabilità di
[...]
, quale membro dell'equipe operatoria che ha eseguito l'intervento Parte_1
chirurgico di rimozione dei calcoli a cui era stato sottoposto presso Controparte_1
l'ospedale di San Giovanni in Fiore il 29.1.1986, nonché della (quale Controparte_2
soggetto subentrato alla soppressa U.s.l. n. 13, ente di appartenenza del medico); 2) la quantificazione del danno, anche in ordine al calcolo degli interessi compensativi e, segnatamente, alla loro decorrenza.
4.1. La responsabilità del e della Pt_1 Controparte_2
Con il primo motivo dell'appello principale, proposto dal dott. e con il secondo Pt_1 motivo dell'appello incidentale proposto dalla viene censurata la Controparte_2
16 sentenza del Tribunale, nella parte in cui è stato ritenuto che abbia Controparte_1
provato che la perdita della funzionalità del suo rene sinistro e la successiva asportazione dell'organo (avvenuta con nefrectomia del 19.5.2008), siano stati causati – secondo il criterio del “più probabile che non” – dalla presenza di una garza chirurgica che il Pt_1
e gli altri sanitari dell'equipe operatoria avevano dimenticato all'interno del rene, a seguito dell'operazione chirurgica di rimozione dei calcoli, a cui era stato sottoposto presso l'ospedale di San Giovanni in Fiore il 29.1.1986.
In particolare, gli appellanti lamentano l'adesione acritica del Tribunale alle risultanze della c.t.u., espletata nel giudizio di primo grado dalla dott.ssa , malgrado Persona_3 sussistessero plurimi fattori che consentivano di escludere che quella rinvenuta all'interno del rene sinistro dell' fosse una garza chirurgica: 1) le garze usate durante gli CP_1
interventi chirurgici hanno dimensioni non inferiori a 10 cm X 10 cm e sono dotate di c.d.
“filo radiopaco” (e ciò vale anche per i cc.dd. “gnocchetti”, a cui aveva fatto riferimento il c.t.u.), sicché non è possibile che il materiale rilevato nel corpo dell' fosse una CP_1 garza “gnocchetto”, anche perché, altrimenti, sarebbe stato sicuramente rilevato nei plurimi esami radiologici eseguiti dall'appellato fra il 1986 e il 2008; 2) peraltro, il diametro di una garza “gnocchetto” è di almeno 2 cm, sicché sarebbe stata rilevata anche durante gli esami ecografici;
3) l' , successivamente all'intervento di rimozione CP_1 dei calcoli, risalente al 1986, è stato sottoposto ad altri due interventi, uno di “litrotipsia”
(che consiste nello bombardare il rene con onde d'urto per rompere i calcoli) e uno di
“nefrostomia percutanea” (che consiste in una puntura percutanea sotto guida ecografica del rene, per arrivare al bacinetto e drenare l'urina), i quali, essendo molto invasivi, hanno potuto causare “insulti” al rene (ematomi renali e perirenali, nonché infezioni); 4) l'esame istologico del 19.5.2008 non è dirimente per provare che il materiale rinvenuto nel rene asportato all' fosse una garza ”, dato che: a) in base alla letteratura CP_1 Parte_3 scientifica, le garze asportate dall'organismo, anche a distanza di 20-25 anni, rimangono inalterate e, peraltro, sono visibili macroscopicamente, mentre, nel caso di specie, i filamenti rinvenuti non formavano una trama tessutale equiparabile a una garza;
b) lo stesso anatomopatologo che ha eseguito l'esame istologico del 19.5.2008 (dott. CP_5
, in sede di testimonianza resa davanti al Tribunale, ha dichiarato di non essere in
[...] grado di precisare se i filamenti di tessuto rinvenuti sul rene dell' fossero CP_1 riferibili a fili di punti di sutura;
c) non è stata eseguita un'indagine merceologica sui filamenti rinvenuti sul rene e, pertanto, non è possibile desumere con certezza se si
17 trattasse di filamenti di NE (propri di una garza) ovvero di filamenti di ET o di IN
(propri dei punti di sutura applicati durante l'intervento del 29.1.1986), i quali, peraltro, come evidenziato dal c.t.p. (dott. , sono riconosciuti come corpo estraneo Per_2 dall'organismo, che li aggredisce e li ingloba in un granuloma;
d) è del tutto normale il rinvenimento di materiale fibrinoide e colesterinico in un paziente con la storia clinica dell' , in quanto si rinviene in tutti i processi cronici;
5) la relazione del c.t.u. è CP_1 errata anche nella parte in cui il perito ha ritenuto corretto l'operato dei sanitari del
“Romolo Hospital”, i quali, nella convinzione che l'organo fosse stato aggredito da una neoplasia, hanno erroneamente proceduto all'asportazione integrale del rene, senza effettuare, prima, una biopsia intraoperatoria-estemporanea, la quale avrebbe acclarato l'assenza di malattie tumorali e avrebbe consentito di intervenire solo sulla parte tumefatta del rene, risparmiandone la residua funzionalità (per l'esame degli argomenti con cui viene contestata la presenza della garza v., sopra, anche, il paragrafo dedicato al giudizio di appello).
I motivi di appello sono infondati e la sentenza deve essere, in parte qua, confermata, fatte salve le puntualizzazioni di seguito esposte.
Tuttavia, prima di procedere all'esame delle doglianze mosse negli atti di gravame, è opportuno ripercorrere le vicissitudini cliniche che hanno riguardato , Controparte_1
che, sulla base della documentazione sanitaria allegata in atti, possono essere ricostruite come di seguito esposto: a) già a partire dal 1970, l' è stato interessato da CP_1
sporadici episodi di colica renale sinistra, descritti in numero di tre nella cartella clinica del 1986 (v. allegato n. 1 del file denominato “fascicolo di primo grado – Parte_4 pag. 17); b) il 27.1.1986, è stato ricoverato presso l'ospedale di San Giovanni in Fiore per una colica renale, con diagnosi definitiva di calcolosi renale sinistra, cosicché il
29.1.1986 è stato sottoposto ad intervento di asportazione dei calcoli al rene sinistro
(l'equipe operatoria era composta, tra gli altri, dai dottori e Persona_4 Pt_1
); l'intervento, come descritto nella scheda operatoria del 29.1.1986, n. reg. operat.
[...]
18/86, era stato eseguito con taglio lombare sinistro, si era, poi, proceduto all'isolamento del rene, alla pielotomia (incisione cutanea e muscolare sul fianco) ed all'asportazione del calcolo;
era stato effettuato un taglio di drenaggio e, infine era stata effettuata la ricucitura del parenchima (tessuto dell'organo) e la sutura cutanea (v. allegato n. 1 del fascicolo di I grado di , pagg. 16 e ss.); d) in data 21.8.2000, era stato ricoverato, Controparte_1 nuovamente, presso l'ospedale di San Giovanni in Fiore, dove, in data 26.8.2008, era
18 stato sottoposto a cisto-ureteroscopia (l'esame aveva confermato la presenza di una vescica pluridiverticolare); era seguito il tentativo di incannullamento dell'uretere sinistro
– che era risultato complesso per la presenza di una calcolosi ureterale inveterata – e, dispostane la sospensione, era stata posta indicazione alla litotrissia pneumatica;
il
28.8.2000, era stato eseguito un esame radiografico diretto dell'addome che aveva documentato la presenza di due formazioni calcolitiche sinistre e un rene sinistro notevolmente aumentato di volume;
la diagnosi d'uscita era stata: “rene muto idronefrotico sinistro;
calcolosi renale sinistra;
calcolosi ureterale sinistra;
ipertensione arteriosa” (v. allegato n. 2 della predetta produzione documentale nell'interesse dell' , pagg. 46 e ss.); e) in data 29.8.2000, era stato ricoverato presso il reparto CP_1 di Urologia dell' con diagnosi di Controparte_8
accettazione di idronefrosi;
il 4.9.2000 era stato sottoposto ad intervento di nefrostomia percutanea (installazione di un catetere che permette all'urina di defluire verso l'esterno), eseguito sotto controllo ecografico e radioscopico;
il 6.9.2000 era stato dimesso con diagnosi di idronefrosi sinistra da duplice calcolosi ureterale, trattata con PNC - nefrostomia percutanea (v. allegato n. 3 della predetta produzione documentale nell'interesse dell' di cui alle pagg. 76 e ss. del file .pdf); f) il 2.4.2008, presso CP_1
l'Unità Operativa di Urologia del “Romolo Hospital”, a seguito di esame ecografico del rene sinistro, era stata rilevata la presenza di una voluminosa lesione solida di forma rotondeggiante del diametro di circa 8 cm a margini policiclici, fortemente disomogenea;
il 18.5.2008, era stato ricoverato presso la predetta struttura con diagnosi di neoformazione del rene sinistro (un'altra t.a.c. eseguita il 4.4.2008 aveva evidenziato una lesione espansiva verosimilmente etero-plastica del polo inferiore del rene sinistro); il
19.5.2008 era stato sottoposto ad intervento di nefrectomia sinistra (ossia di asportazione del rene: v. pagg. 97 e ss. del file denominato “fascicolo di primo grado ); Parte_4
g) un frammento del rene asportato era stato inviato per esame istopatologico presso il presidio ospedaliero di Rossano. Il patologo, dopo il taglio, aveva rilevato dentro il rene la presenza di una voluminosa area giallastra a margini netti di centimetri 9,5 nella sua dimensione massima, di consistenza friabile, contenente un corpo estraneo (identificato in una garza), che aveva causato una riduzione del parenchima (ossia del tessuto) renale per via della compressione indotta dal materiale estraneo;
nella descrizione microscopica la massa localizzata a livello della pelvi renale risultava essere costituita da materiale amorfo fibrinoide/colesterinico con filamenti di tessuto riferibili a corpo estraneo
19 (“garza”) associata a flogosi (infiammazione) cronica reattiva simil granulomatosa;
la diagnosi non evidenziava neoplasie maligne nel campione in esame (v. pagg. 97 e ss. del file citato).
Tanto premesso, i suddetti motivi di impugnazione, principale ed incidentale, devono essere respinti.
Anzitutto, il fatto che il granuloma da corpo estraneo rinvenuto all'interno del rene sinistro dell' fosse stato causato da una garza chirurgica e non da punti di sutura CP_1 non riassorbibili (in ET o in IN), applicati durante l'intervento chirurgico del 1986 - come, all'opposto, sostenuto dagli appellanti - trova conferma nel referto dell'esame istologico eseguito su un frammento del rene asportato all' dal patologo dott. CP_1
il 5.6.2008, presso il presidio ospedaliero di Rossano, dipartimento di Controparte_5 anatomia ed istocitopatologia, il cui contenuto così riporta: “Descrizione macroscopica:
Campione di rene sinistro da nefrectomia con tessuto adiposo perirenale complessivamente di cm 18 X 18 X 9; al taglio voluminosa area giallastra a margini netti di cm 9,5 nella sua dimensione massima, di consistenza friabile, contenente corpo estraneo (garza), con riduzione del parenchima renale determinata dalla compressione
[…] Descrizione microscopica. La massa localizzata a livello della pelvi renale risulta essere costituita da materiale amorfo fibrinoide/colesterinico con filamenti di tessuto riferibili a corpo estraneo (garza), associata a flogosi cronica reattiva simil- granulomatosa. Diagnosi non evidenza di neoplasia maligna nel campione in esame;
reperto di pielite cronica simil-granulomatosa da corpo estraneo” (v. allegato n. 6 del fascicolo di I grado di , depositato in via telematica il 16.5.2022, Controparte_1
pagg. 111 e 112).
Il patologo (dott. , sentito come teste all'udienza del 18.12.2012, ha interamente CP_5 confermato l'esame istologico a sua firma e, dopo aver spiegato le metodologie scientifico-strumentali per l'esecuzione dell'esame (ha chiarito che, di regola, si procede all'esame macroscopico del campione anatomico che viene inviato, poi si esaminano in maniera più specifica singole parti del campione anatomico che sono individuate in base alle indicazioni cliniche), ha puntualizzato, altresì, che i “filamenti del tessuto” di cui aveva fatto menzione nel referto istologico erano filamenti di fibre naturali di NE e che non era in grado di precisare se i filamenti di tessuto fossero riferibili a fili di punti di sutura (v. verbale in atti). Tale precisazione (“Non sono in grado di precisare se i filamenti di tessuto fossero riferibili a fili di punti di sutura”), resa, peraltro, a distanza di
20 oltre quattro anni dall'esame, non vale a elidere il chiaro significato del referto istologico
- confermato, del resto, nella medesima deposizione testimoniale - in cui il corpo estraneo
è stato identificato, senza esprimere dubbi o incertezze, con una garza, tramite affermazione effettuata tanto nella descrizione macroscopica quanto in quella microscopica. Anzi, la precisazione che si trattava di filamenti di NE (ossia di materiale di cui sono composte le garze) e non si IN o ET (con cui sono fabbricati i fili per la sutura) conferma la circostanza.
Le stesse dimensioni del granuloma rilevato appaiono incompatibili con meri filamenti di punti di sutura, sicché deve ritenersi che si sia trattato proprio di una garza dimenticata nel corso di un intervento chirurgico.
Tale giudizio è condiviso, con argomenti precisi, coerenti e documentati, dalla consulente tecnica di ufficio, la quale, in particolare, nel replicare alle osservazioni del dott.
consulente tecnico di parte, ha evidenziato che: a) sia l'esame istologico Per_2 macroscopico che l'esame istologico microscopico documentano, con certezza, che si trattava di una garza derelitta;
b) la reazione simil-granulomatosa localizzata a livello della pelvi renale (o bacinetto renale, ovverosia la prima porzione delle vie urinarie), formatasi attorno alla garza, altro non era che una reazione normale dell'organismo, che tende a formare, appunto, un granuloma attorno ad un corpo identificato come estraneo;
c) non vi poteva essere confusione tra un filo di sutura e una garza (tale da legittimare l'ipotesi che la massa amorfa si sia sviluppata attorno al filo di sutura utilizzato nell'intervento chirurgico del 1986), posto che, nella tecnica chirurgica utilizzata per eseguire la pielotomia sinistra (l'intervento a cui l' era stato sottoposto nel CP_1
1986), il rene viene solitamente inciso a livello della porzione centrale (pelvi), quindi, si rimuove il calcolo (che, in genere, si collocata nei calici renali) e, poi, si procede a suturare la pelvi renale con punti staccati (in numero di 4 o 5) o con sutura continua, sicché deve escludersi che così pochi punti di sutura potessero causare una granuloma avente un diametro, addirittura, di 9,5 cm;
d) né il granuloma era inferiore alla grandezza della garza più piccola usata in chirurgia (10 cm X 10 cm), posto che esiste un tipo di garza - che, forma e dimensioni, viene chiamata “gnocco” (di circa 1 – 1,5 cm X 1 – 1,5 cm) - che si utilizza allorquando vi è la necessità di tamponare piccole perdite di sangue o di controllare perdite ematiche in siti anatomici di piccole dimensioni ed è del tutto verosimile che, nel corso dell'intervento del 1986, date le ridotte dimensioni della sede anatomica, il chirurgo abbia utilizzato proprio tali piccole garze per tamponare il
21 sanguinamento del rene, dimenticandone una, ormai intrisa di sangue, all'interno dei tessuti renali (del resto, con l'intervento di pielotomia, viene materialmente aperto il bacinetto o pelvi renale, con lo scopo di esplorare le cavità interne del rene, per asportarne eventuali contenuti patologici, sicché, come evidenziato dal c.t.u., la garza era stata, con ogni probabilità, usata per accertare il sanguinamento di un calice renale ed era stata lì dimenticata); e) i cosiddetti “gnocchi”, spesso, non contengono del filo radiopaco, in considerazione del fatto che è consuetudine che nelle sale operatorie, per risparmiare, si realizzino tali tamponi, sicché la sua presenza non poteva essere rilevata con le radiografie (v. la relazione integrativa depositata telematicamente il 23.5.2017).
Deve, pertanto, ritenersi che il corpo estraneo rinvenuto nel rene dell' fosse una CP_1
garza chirurgica.
D'altra parte, l'operazione di rimozione dei calcoli renali eseguita il 29.1.1986 presso l'ospedale di San Giovanni in Fiore rappresenta l'unico intervento chirurgico in cui l' è stato sottoposto ad un taglio lombare e, poi, al taglio del rene (questa la CP_1 descrizione dell'intervento contenuta nella cartella clinica: “Taglio lombare sinistro.
Isolamento del rene. . Asportazione calcolo. Taglio di drenaggio. Ricucitura CP_9 parenchima. Sutura cutanea”) e in cui, quindi, era, materialmente, possibile dimenticare una garza dentro l'organo, atteso che gli altri interventi al rene sinistro a cui il paziente è stato sottoposto dal 1986 al 2008 (in particolare, quello del 21.8.2000, di posizionamento di uno stent uretrale sinistro e di litotrissia pneumatica sinistra e quello del 4.9.2000, di nefrotomia percutanea sinistra) sono stati effettuati con chirurgia endoscopica (che non prevede, cioè, l'esecuzione di incisioni e l'utilizzo di garze).
Ne consegue che, secondo regole di logica ed esperienza e come evidenziato dalla consulente di ufficio, deve ritenersi che la garza sia stata lasciata all'interno del rene dell' proprio nel corso dell'intervento chirurgico di cui si tratta, unico eseguito CP_1
“a cielo aperto” e con incisione lombare a sinistra (v. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, depositata in via telematica il 3.12.2015).
Sotto altro profilo, deve escludersi, contrariamente all'assunto del , che il Pt_1 danneggiamento del rene sinistro dell' , piuttosto che da un granuloma causato CP_1 da una garza abbandonata all'interno dell'organo, sia stato causato dagli interventi di
“litrotipsia” (del 21.8.2000) e di “nefrostomia percutanea” (del 4.9.2000), i quali, secondo l'appellante, avrebbero potuto provocare ematomi renali e perirenali ed infezioni, in
22 quanto tale ipotesi non dà alcuna spiegazione del rinvenimento, all'interno del granuloma, di “filamenti di tessuto riferibili a corpo estraneo (garza)”.
E' inammissibile, oltre che infondato, infine, il motivo di impugnazione con cui si lamenta il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, di una responsabilità dei sanitari della clinica “Romolo Hospital” di Rocca di TO, per non aver eseguito una biopsia prima di asportare completamente il rene sinistro del paziente.
In effetti, tale presunta condotta colposa sarebbe da considerarsi concorrente con quella del e della struttura sanitaria di appartenenza del suddetto medico e, quindi, non Pt_1 comporterebbe la riforma della sentenza di condanna dell'appellante in via principale e della in solido. Controparte_2
Ad ogni modo, il motivo è infondato.
Nella relazione depositata in cancelleria il 3.12.2015, la consulente d'ufficio ha precisato
– con spiegazione, anche sul punto, condivisibile – che, nella condotta dei sanitari della clinica di Rocca di TO, non erano ravvisabili gli estremi di una condotta colposa, perché: a) da un lato, la presunta neoformazione era talmente voluminosa (circa 9 cm) che un'eventuale procedura bioptica, in caso di neoplasia, avrebbe creato il rischio di diffusione di cellule neoplastiche (con il pericolo di arrecare ulteriori danni al paziente);
b) dall'altro, l'entità della neoformazione, confortata dalle risultanze dell'esame strumentale, rendeva l'intervento improcrastinabile, se non addirittura urgente, sicché una nefrectomia totale, considerata l'espansione della presunta neoformazione (9 cm), appariva giustificata e congrua (v. pag. 5 della relazione del c.t.u.).
In conclusione, i motivi di impugnazione concernenti il fondamento della pretesa risarcitoria dell' devono essere rigettati. CP_1
Deve rammentarsi che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, il paziente-danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (v., ad esempio, Cass. civ., sezioni unite, sentenza n. 577/2008).
Nel caso di specie, l' ha assolto al proprio onere della prova (poiché ha provato CP_1
l'esistenza del contratto di spedalità e del contatto sociale con i medici e l'insorgenza
23 della patologia e ha allegato l'inadempimento astrattamente idoneo a provocare i danni lamentati, consistito, nel corso dell'intervento chirurgico del 1986, nel non aver proceduto alla c.d. “conta delle garze” e nell'averne dimenticata una dentro il suo rene), mentre gli odierni appellanti non hanno dimostrato né che l'inadempimento non vi è stato né che non
è stato eziologicamente rilevante.
4.2. Il quantum debeatur
Con il secondo motivo dell'appello principale del e con l'ultimo motivo Pt_1 dell'appello incidentale della si lamenta l'erroneità, sotto diversi Controparte_2
aspetti, della quantificazione da parte del Tribunale del danno biologico permanente riconosciuto all'Ambrosio e, precisamente, perché: 1) il giudice di primo grado, discostandosi immotivatamente dalla relazione del c.t.u., ha riconosciuto un danno permanente in percentuale pari, addirittura, al 30 %, senza considerare che: a) il rene superstite svolge un'adeguata funzione vicaria del rene asportato;
b) non sono stati provati l'asserito trauma e cambiamento di stile di vita che l' avrebbe subito a CP_1 seguito dell'asportazione dell'organo; 2) il Tribunale, erroneamente, ha calcolato il risarcimento del danno biologico permanente, tenendo conto dell'età che il danneggiato aveva nel 1986 (ovverosia 46 anni) e non dell'età che lo stesso aveva nel 2008 (ovverosia
69 anni), malgrado dal 1986 al 2000, l' avesse goduto di buona salute;
3) CP_1
nonché ha, erroneamente, fatto decorrere gli interessi compensativi dal 27.1.1986.
Le censure sono fondate, salve le precisazioni di seguito esposte.
Anzitutto, occorre precisare che - al contrario di quanto lamentato dagli appellanti, secondo cui il giudice di prime cure avrebbe riconosciuto all' un danno CP_1
biologico permanente nella misura del 30 %, discostandosi immotivatamente dalla c.t.u.
(che aveva riconosciuto il 17 %) - il Tribunale, attenendosi a quanto accertato dalla consulente d'ufficio, ha riconosciuto, invece, un danno biologico permanente nella misura del 17 %, calcolato tenuto conto sia della “nefrectomia monolaterale” (che, secondo i barèmes medico-legali, comporta, di regola, un'invalidità permanente del 15 %, poiché il rene superstite vicaria funzionalmente ed adeguatamente l'assenza del rene sinistro), sia del danno estetico (comportante, di regola, un'invalidità del 3 %), quale conseguenza del taglio laparotomico (v. pag. 19 della sentenza di I grado). Peraltro, il Tribunale ha liquidato il risarcimento del danno biologico permanente in misura già comprensiva della
24 personalizzazione massima (pari al 30 %), “tenuto conto del profondo trauma subito dall'attore e del nuovo stile di vita cui si è visto costretto, (consistito) nel dover continuare a vivere con un solo rene, peraltro affetto da calcolosi” (v. pag. 22 della sentenza di I grado).
Pertanto, è evidente che gli appellanti hanno confuso la percentuale del 17 % relativa all'accertata entità del danno biologico/dinamico relazionale permanente (che attiene alla lesione permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito) con la percentuale del 30% di aumento del danno a titolo di personalizzazione (consistente, invece, nella maggiorazione della misura standard del risarcimento nei casi in cui i postumi invalidanti hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone - della stessa età e dello stesso sesso - che abbiano sofferto postumi di identica misura).
Premesso questo, deve evidenziarsi che, come rilevato dagli appellanti, né il trauma subito dall'odierno appellato per l'intervento invasivo di nefrectomia totale di un rene né il nuovo stile di vita cui è stato obbligato in conseguenza della perdita dell'organo costituiscono postumi ulteriori rispetto a quelli normali e tali da incidere negativamente sulla salute e sulla vita relazionale in maniera significativamente differente rispetto ad una persona della stessa età e dello stesso sesso dell' , cosicché non si giustifica la CP_1
personalizzazione operata dal Tribunale.
Né vi è riscontro alla calcolosi dell'altro rene, dato che, anzi, la consulente di ufficio ha valutato che “il rene superstite vicaria funzionalmente ed adeguatamente l'assenza del rene sinistro” (v. pag. 6 della relazione depositata il 3.12.2015).
D'altra parte, nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado, mai precisata sul punto, l' si era limitato ad allegare, genericamente, ai fini della CP_1 personalizzazione del risarcimento del danno, “la durata della malattia, la lesione della vita di relazione e la gravità della lesione alla salute”, ossia circostanze e fattori ricompresi nella liquidazione tabellare e, comunque, insufficienti a giustificare tale personalizzazione.
25 Deve rammentarsi, infatti, che, come chiarito in giurisprudenza, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, soltanto in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (cfr., per tutte, Cass, sez. III, n. 31681/2024).
È fondata, inoltre, la censura relativa alla liquidazione del danno biologico/dinamico relazionale permanente, tenendo conto dell'età che l' aveva all'epoca CP_1 dell'intervento chirurgico del 1986 (46 anni) e non di quella che aveva nel 2008 (68 anni)
e facendo decorrere gli interessi compensativi dal 27.1.1986, anziché dal 19.5.2008.
È opportuno rilevare, anzitutto, che tanto il danno alla salute lamentato dall' CP_1
nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado, quanto quello accertato dalla consulente tecnica d'ufficio è consistito nella perdita del rene sinistro. La dott.ssa Per_3
in effetti, ha calcolato i postumi temporanei e quelli permanenti proprio in ragione di tale perdita, con considerazioni condivise dal giudice di primo grado e non censurate dall'appellato.
In definitiva, sia il danno biologico/dinamico relazionale permanente che quello temporaneo sono stati rapportati alla perdita del rene sinistro, avvenuta, tuttavia, non già nel corso dell'intervento chirurgico del 29.1.1986 (ovverosia quando l' nato il CP_1
9.9.1939, aveva 46 anni), allorché è stata lasciata una garza nel suo rene sinistro, ma il
19.5.2008 (quando l'Ambrosio aveva 68 anni), a seguito dell'intervento di nefrectomia totale, presso la clinica “Romolo Hospital” di Rocca di TO.
Ne consegue che, ai fini della liquidazione del danno biologico permanente, occorre fare riferimento all'età che il danneggiato aveva il 19.5.2008 (68 anni, 8 mesi e 10 giorni).
Tanto premesso, deve effettuarsi il ricalcolo del danno biologico/dinamico relazionale e di quello da sofferenza interiore, secondo le c.d. tabelle di Milano più aggiornate (anno
2024), in quanto la liquidazione effettuata dal primo giudice, sulla base di tabelle non più attuali, si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (v., ad esempio, Corte Cass., sezione III, sentenza n. 25485/2016; id. sezione III,
n. 22265/2018; id. sezione III, sentenza n. 24155/2018).
26 Applicando le c.d. tabelle di Milano dell'anno 2024, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'evento dannoso e seguendo, per il resto, gli altri criteri applicati dal Tribunale, va liquidata all' a titolo di danno non patrimoniale CP_1
permanente, la somma di euro 51.888,00 (di cui euro 39.013,00 a titolo di danno biologico/dinamico relazionale ed euro 12.875 a titolo di sofferenza soggettiva interiore), tenuto conto, oltre che dell'età del danneggiato all'epoca in cui il danno si è materializzato (68 anni), della percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal c.t.u.
(17 %).
Spetta, inoltre, all' la somma di euro 4.600,00 a titolo di invalidità temporanea CP_1
totale (40 giorni) e la somma di euro 3.450,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al
50 % (60 giorni), calcolate applicando, anche in questo caso, le c.d. tabelle di Milano dell'anno 2024, tenuto conto del punto base I.T.T. di euro 115,00 al giorno, ritenuto congruo.
In definitiva, il danno non patrimoniale liquidato in favore dell' ammonta, CP_1 all'attualità, alla complessiva somma di euro 59.938,00.
Sulla suddetta somma - devalutata al momento dell'evento traumatico (che, per come detto, va fissato al 19.5.2008 - data in cui è stata effettuata all' l'asportazione CP_1
del rene sinistro - e non al 29.1.1986, come erroneamente ritenuto dal Tribunale) e via via rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.s.t.a.t. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fino alla data della liquidazione – spettano gli interessi compensativi, calcolati al saggio legale (sulla spettanza di tali interessi non vi è impugnazione).
Sulla somma così determinata devono essere riconosciuti, altresì, gli interessi legali, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo pagamento.
Peraltro, la riforma della sentenza del Tribunale vale, soltanto, per la condanna nei confronti di e della e non anche di , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
il cui appello incidentale è, per come detto, inammissibile e che continuerà a rispondere in solido con gli altri appellati fino alla concorrenza della somma liquidata nella presente sentenza e senza solidarietà per l'importo eccedente.
Infatti, trattandosi di obbligati solidali, vale il principio, secondo cui l'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il
27 creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di un coobbligato solidale (ipotesi cui è equiparabile quella della impugnazione dichiarata inammissibile) della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa - così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto o dichiarato inammissibile), esclusivamente con riferimento a tale debitore, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati, come avvenuto nel caso in esame (cfr., ad esempio Cass, sez. II, n. 24728/2018; sez. I, n. 13585/2006; sez. I, n. 5738/1995).
5. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Deve premettersi che, in base alla giurisprudenza di legittimità, allorché il giudice di appello riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr., fra le altre, Cass. Civ., Sez. III, Ord. n.
9064/2018; Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 23297/2021).
Tanto premesso - considerando l'esito complessivo della lite, che ha visto soccombenti gli odierni appellanti sulla domanda di risarcimento del danno proposta dall' - le CP_1
spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste a carico degli odierni appellanti, principale ed incidentali.
Le spese del giudizio di primo grado sono state già liquidate dal Tribunale e, d'altra parte, la parziale riforma della sentenza non incide sullo scaglione di valore applicabile (ossia quello per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000).
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi in complessivi euro 12.154,00, applicando i parametri medi della tariffa forense, fatta eccezione per la fase di trattazione
28 ed istruttoria, consistita nell'esame delle istanze di inibitoria e di rinnovo di consulenza tecnica d'ufficio, da liquidarsi nel minimo (euro 2.977,00 per lo studio della controversia;
euro 1.911,00 per la fase introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 5.103,00 per la fase decisoria), scaglione per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, tenuto conto dell'importanza, della natura e della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'effettiva attività difensiva espletata.
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo del il cui appello incidentale è stato dichiarato CP_3 inammissibile, di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e sugli appelli incidentali proposti Parte_1
dalla e da , avverso la sentenza n. 1725/2021 del Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 25.11.2021 e notificata il 3.1.2022, disattesa ogni contraria istanza, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_3
- condanna e la , in persona del l.r.p.t., in solido fra loro Parte_1 Controparte_2
e con , alla corresponsione, nei confronti di , della Controparte_3 Controparte_1
somma di euro 59.938,00, oltre interessi al saggio legale, calcolati sulla predetta somma devalutata al momento dell'evento traumatico (19.5.2008) e via via rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.s.t.a.t., fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
nonché oltre ulteriori interessi legali sulla somma così determinata, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo pagamento;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata e, segnatamente, la condanna al risarcimento del danno nei confronti di , da ritenersi in solido con e Controparte_3 Parte_1
la fino alla concorrenza della somma sopra liquidata;
Controparte_2
- condanna, in solido tra loro, , e la , Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., al rimborso delle spese di lite del giudizio di appello nei confronti di
29 , liquidate nella somma di euro 12.154,00, a titolo di compensi Controparte_1
professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale
[...]
l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato, pari a quello CP_3 dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio dell'11.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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