Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/05/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 31.03.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; Rilevato che le parti hanno depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di EN, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite di I grado iscritte ai N. 541/2022 R.G. e N. 571/2022 R.G. promosse da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]; (P. Controparte_1
IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1 Pt_1
con sede legale in Vignola (MO), Viale Giuseppe Mazzini n. 23/A; rappresentati
[...]
e difesi dall'Avv. Antonio Mauro Pifferi;
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Patrizia Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE contro
Controparte_3
in persona del Direttore Regionale per l'Emilia-Romagna pro tempore, con sede
[...] in Roma, via IV Novembre n. 144, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Silingardi;
RESISTENTE pagina 1 di 22
CONTUMACE
Avente ad oggetto: verbale di accertamento - lavoro autonomo - subordinazione - contributi previdenziali - premi assicurativi
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da note autorizzate del 27.03.2025: “IN
VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare che il presente procedimento si trova in rapporto di continenza/dipendenza con la causa radicata avanti al Tribunale di EN, rubricata al n.
3116/22, assegnata alla dott.ssa Sira Sartini e, conseguentemente, sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito della predetta causa;
- respingere l'eccezione svolta da di inammissibilità del ricorso proposto da CP_4 CP_1
e e/o di difetto di legittimazione passiva di , in quanto infondata e
[...] Parte_1 CP_4 non provata.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1) dichiarare infondato, invalido, inefficace, nullo, annullabile e/o illegittimo il verbale unico di accertamento e notificazione n. MO00000/2020-566-01 del 16/12/2020, Protocollo n. 11777
e comunque ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente;
Conseguentemente, dichiarare estinto in capo alla società ed al signor Controparte_1
l'obbligo di pagare qualsiasi somma per la/e violazione/i contestata/e ed Parte_1 impugnate, a titolo di ordinanza ingiunzione, sanzione amministrativa e/o civile, premio assicurativo e/o variazione, illecito, risarcimento, e/o a qualsiasi titolo dovuta, disponendo l'archiviazione degli atti relativi ai capi impugnati per tutti i motivi sopra esposti;
Rigettare tutte le domande svolte da nei confronti di e/o CP_4 Parte_1 [...]
e, in ogni caso, dichiarare che nessuna somma è dovuta da e/o Controparte_1 Parte_1
. Controparte_1 CP_4
2) Dichiarare infondati, invalidi, inefficaci, nulli, annullabili e/o illegittimi i seguenti provvedimenti:
- provvedimento emesso con pratica n. 52516000, relativo all'accertamento ispettivo iniziato con accesso del 18.2.2020 e concluso il 16.12.2020 con atto Prot. n. 11777 del 16.12.2020, notificato a in data 28.4.2022, per il pagamento dell'importo dovuto Controparte_1
pagina 2 di 22 per “integrazione premi assicurativi” relativi agli anni dal 2015 al 2021, di € 6.842,46, poi corretto e maggiorato nello stesso verbale in € 9.594,00, entro il 16.6.2022;
- il provvedimento emesso con pratica n. 52560993, relativo all'accertamento ispettivo iniziato e concluso il 17.5.2021, per il pagamento dell'importo dovuto per “integrazione premi assicurativi” relativi agli anni 2020 e 2021 di € 4.709,29, poi maggiorato in € 4.883,75, entro il 16.6.2022;
e comunque ogni altro atto, provvedimento, sanzione presupposti, connessi e/o conseguenti, nei confronti d Controparte_1
Conseguentemente, dichiarare estinto in capo alla società l'obbligo di Controparte_1 pagare qualsiasi somma e/o sanzione per la/e violazione/i contestata/e, a qualsiasi titolo dovute, disponendo l'archiviazione degli atti per tutti i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei ricorsi introduttivi, si chiede comunque l'applicazione del minimo delle sanzioni inflitte, e/o del pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute, comunque inferiori a quella ingiunta, vista anche l'assenza di precedenti contestazioni del medesimo tenore, in ogni caso con il favore delle spese.”
Il procuratore dell' conclude come da note autorizzate del 31.03.2025: “Voglia CP_3
l'Ill.mo Sig. Tribunale adito, contrariis rejectis e per i motivi esposti in narrativa, in via pregiudiziale, dichiarare il ricorso nullo e/o inammissibile, ovvero, in via principale e nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato e/o non provato e, di conseguenza, dichiarare dovute le somme indicate nei certificati di variazione o, in subordine, le minori somme che dovessero ritenersi dovute a seguito dell'istruttoria.
Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente.
Con vittoria di spese, onorari, competenze e compensi professionali.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 24.03.2023: “- Revocare CP_4 il decreto di fissazione dell'udienza del 7.7.2022 e fissare nuova udienza ex art. 418 c.p.c., per ivi, contrariis reiectis:
- Respingere l'avverso ricorso siccome infondato in fatto e in diritto, riducendo il credito per contributi dovuti alla Gestione Separata Lege 335/95 per la lavoratrice per il Parte_2 periodo 3.12.2015 – 31.12.2020 all'importo di € 12.674, oltre alle sanzioni civili maturate e maturande dal 3.12.2015 all'effettivo saldo ex art. 116 comma 8 lett.a) Legge 388/2000;
pagina 3 di 22 - In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare al pagamento a favore della Sede di EN dell'importo di € Controparte_1 CP_4
12.674,10 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Separata ex Lege 335/95 per la Sig.ra per il periodo dal 3.12.2015 al 31.10.2020, oltre alle sanzioni civili maturate e Parte_2 maturande dal 3.12.2015 all'effettivo saldo ex art. 116 comma 8 lett.a) Legge 388/2000; dichiarare tenuto e condannare a versare al l'importo complessivo Controparte_1 CP_4 indicato nel verbale ispettivo in atti e pari ad € 80.273,35, a titolo di contributi previdenziali dovuti al FPLD per i lavoratori e i periodi precisati nel verbale ispettivo in atti (doc.2) e nell'allegato Prospetto di regolarizzazione contributiva (doc.4) e sanzioni civili ex art. 116 comma 8 lett. b) della Legge 388/2000, oltre alle ulteriori sanzioni civili maturate e maturande fino al saldo effettivo;
- Con vittoria per spese e competenze di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con due distinti ricorsi ex art. 442 c.p.c. del 06.07.2022, e Parte_1
chiedevano annullarsi il verbale unico di accertamento e Controparte_1 notificazione n. MO00000/2020-566-01 del 16.12.2020 (prot. n. 11777), nonché i provvedimenti dell' n. 52516000 (“integrazione premi assicurativi” di €. 9.594,00) CP_3
e n. 52560993 (“integrazione premi assicurativi” di €. 4.883,75) e, per l'effetto, dichiararsi non dovuti i contributi previdenziali e i premi assicurativi rivendicati dagli enti assistenziali per il periodo 2015 - 2021. I ricorrenti eccepivano: a) l'illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, concluso con , socia e Vice-presidente del C.d.A. di Parte_2 Controparte_1
b) l'erroneità della somma rivendicata dall' , in quanto i contributi previdenziali
[...] CP_4
versati per la dipendente erano superiori a quelli richiesti nel verbale di Parte_2
accertamento; c) l'illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro autonomo di
, stante l'insussistenza degli indici della subordinazione ex art. 2094 cod. Persona_1 civ.; d) l'illegittimità del disconoscimento dei rapporti di lavoro occasionale delle collaboratrici , , e . Controparte_5 Parte_3 Persona_2 Persona_3
2. L' si costituiva nei termini di cui all'art. 416 c.p.c. e, ribadita la correttezza CP_3 dell'operato del personale ispettivo, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di pagina 4 di 22 interesse ad agire e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni attoree.
L'ente deduceva che:
- deteneva la completa gestione delle attività relative al laboratorio, Parte_2
“essendo lei stessa ad adottare tutte le relative decisioni ed essendo lei stessa il riferimento nei rapporti con fornitori e clienti”, quindi, in mancanza del vincolo di subordinazione, il personale ispettivo aveva correttamente disconosciuto il rapporto di lavoro dipendente con Controparte_1
- operava in regime di monocommittenza, era inserito Persona_1
nell'organizzazione aziendale della ricorrente, non era autonomo nel determinare i tempi e i modi della prestazione;
che lo stesso collaboratore dava attuazione alle direttive impartite da , svolgendo una “attività predeterminata e del tutto Parte_2 incompatibile con quella di carattere autonomo”;
- l'attività resa dalle lavoratrici , e era da ricondursi alla CP_5 Parte_3 Per_2 Per_3 fattispecie della subordinazione, stante la continuità nell'esecuzione delle prestazioni, il coordinamento con l'attività della committente, l'inserimento nell'organizzazione aziendale, l'erogazione del compenso in funzione dell'impegno orario, l'osservanza di un orario predeterminato e l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e di controllo della società ricorrente.
3. L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, eccepiva il difetto di CP_4 legittimazione passiva di e contestava le eccezioni/deduzioni attoree. CP_6
L'Istituto previdenziale richiamava integralmente gli accertamenti computi in sede ispettiva, come riportati nel verbale di accertamento del 16.12.2020. In via riconvenzionale chiedeva condannarsi al pagamento delle Controparte_1 seguenti somme: a) €. 12.674,10, a titolo di contributi dovuti alla Gestione Separata ex
Legge n. 335/1995 per la collaboratrice , per il periodo 03.12.2015 - Parte_2
31.10.2020, oltre alle sanzioni civili ex art. 116, comma 8 lett. a), Legge n. 388/2000;
b) €. 80.273,35, a titolo di contributi previdenziali dovuti al FPLD per i lavoratori e i periodi indicati nel verbale ispettivo e nell'allegato prospetto di regolarizzazione contributiva, oltre alle sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lett. b), Legge 388/2000 sino al saldo effettivo.
pagina 5 di 22 4. Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e CP_6 ne veniva dichiarata la contumacia.
Si rileva preliminarmente che difetta la legittimazione passiva di in quanto i crediti CP_6 rivendicati dall' non sono stati ceduti alla società di cartolarizzazione, come CP_4 dichiarato dal convenuto in sede di costituzione. 1
5. Va precisato, inoltre, come non possa essere scrutinata in questa sede la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione e “delle sanzioni amministrative e/o civili, illecito, risarcimento”, sia perché oggetto di altro giudizio - quanto alle sanzioni amministrative irrogate dall'IT (causa n. 3116/2022 r.g.) -, sia perché trattasi di voci estranee alle richieste avanzate dagli enti previdenziali/assistenziali.
6. Sulle eccezioni preliminari
6.1. Sulla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
Va rigettata la richiesta di sospensione del giudizio fino alla definizione della causa n.
3116/2022 r.g.
La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. può essere disposta allorché la causa pregiudicante costituisca un antecedente logico-giuridico dalla controversia da sospendere (Cass. n. 25272/2010, Cass. n. 4314/2008) e non può essere pronunciata per ragioni di mera opportunità, stante il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Cass. n. 4314/2008).
Nella specie, i due procedimenti hanno parti processuali diverse: il primo pendente avanti al giudice civile tra e l'IT di EN (causa n. 3116/2022 Controparte_1
r.g.); il secondo pendente davanti al giudice del lavoro tra e Controparte_1
l' . Inoltre, le controversie hanno ad oggetto distinte ragioni di credito, l'una i CP_7 contributi previdenziali e assicurativi spettanti agli istituti resistenti e l'altra le sanzioni amministrative irrogate dall'IT con l'ordinanza ingiunzione n. 2022/CONT/355/21, a nulla rilevando che le pretese delle suddette amministrazioni scaturiscano dal medesimo verbale di accertamento e abbiano il medesimo fatto generatore, come chiarito dalla
Suprema Corte: “Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre 1 Cfr. pag. 2 memoria difensiva. pagina 6 di 22 eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza di sospensione di un giudizio di opposizione ad avviso di addebito in materia di contributi previdenziali, in attesa della definizione del giudizio tributario pendente, pur fondato sullo stesso accertamento unificato del )” (Cass. n. Controparte_8
12996/2018).
Si osserva, infine, che l'opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 22, L. 689/1981 è già stata definita con la sentenza n. 275 del 28.02.2025. 2
6.2. Sulla eccezione di inammissibilità del ricorso
L' ha eccepito la carenza di interesse ad agire di sul CP_3 Controparte_1
rilievo che nel ricorso introduttivo viene richiesto esclusivamente l'annullamento dei certificati di variazione dei premi e non anche l'annullamento del verbale ispettivo.
L'eccezione è infondata per due ordini di motivi:
a) in primo luogo, la società ricorrente fonda le contestazioni delle pretese contributive sull'illegittimità dell'atto presupposto, costituito dal verbale di accertamento del
16.12.2020 (prot. n. 11777);
b) in secondo luogo, nelle conclusioni viene chiesto l'annullamento di “ogni altro atto, provvedimento, sanzione presupposti, connessi e/o conseguenti”, pertanto deve ritenersi che l'opponente abbia avanzato anche domanda di accertamento dell'illegittimità del verbale di accertamento, atto connesso/presupposto delle certificazioni di variazione dei premi.
7. Sul merito
7.1. Si osserva preliminarmente come l'azione spiegata dalla società ricorrente vada qualificata quale azione di accertamento negativo del credito contributivo, con la conseguenza che grava sugli enti convenuti - quali attori in senso sostanziale - la prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione contributiva. In tal senso Cass. n. 22862/2010: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo del , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve CP_4 2 Cfr. doc. 15 fascicolo ricorrente. pagina 7 di 22 essere comprovata dal con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non CP_2 riveste efficacia probatoria” (cfr. anche Cass. n. 12108/2010, Cass. n. 16917/2012).
7.2. Le pretese contributive degli enti traggono origine dall'indagine amministrativa conclusasi con la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. MO00000/2020-566-01 del 16.12.2020 (prot. n. 11777). 3 All'esito dell'accesso ispettivo, gli organi di vigilanza hanno avanzato le seguenti contestazioni:
a) Prima contestazione: posizione lavorativa di : “Quanto all'effettivo incarico Parte_2 espletato dalla nel corso del presente accertamento ispettivo, è emerso che alla Pt_2 medesima è affidata la completa gestione delle attività afferenti il laboratorio oggetto di verifica.
Segnatamente, è a che sono ricollegabili le decisioni relative l'attività del laboratorio;
è Pt_2 sempre alla che sono ricollegabili i rapporti con i fornitori e con i clienti. La medesima Pt_2 gestisce il personale presente nei locali adibiti alla produzione, il quale la identifica non come una comune collega, bensì come il "datore di lavoro". […]
Nella realtà dei fatti la Fiandri, quindi, rappresenta, nei confronti dei terzi (clienti, fornitori, personale) la proprietà e l'organo decisionale della società , in quanto Controparte_1 incide, in modo vincolante e determinante, sull'attività societaria. […]
La socia, anche vicepresidente del Cda della società che risulta integrato dal marito e dalla zia di questi, è detentore del potere di esprimere la volontà propria dell'ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina. Trattasi di attività ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta in seno al Cda. Ciò posto l'espletamento di siffatti compiti si ritengono incompatibili con la qualifica di lavoratore subordinato. Nello specifico,
l'assenza di una relazione intersoggettiva, suscettibile - almeno astrattamente - di una distinzione tra la posizione del lavoratore, espressione, insieme agli altri familiari, della volontà dell'organo direttivo della società, e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali (che, di fatto, dipendono dallo stesso organo direttivo di cui fa parte), ha portato la giurisprudenza e la prassi amministrativa a sancire un principio di non compatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di socio e vicepresidente Cda della medesima. […]
Per quanto accertato e sopra esposto, con riguardo alla dipendente e non Pt_4 Parte_2 può ritenersi sussistente un rapporto di lavoro dipendente con la Ditta Controparte_1
per la riscontrata assenza del vincolo di subordinazione nonché degli indici sintomatici
[...]
CP_ 3 Cfr. doc. 2 fascicolo . pagina 8 di 22 della stessa, indispensabili per poter attribuire la natura subordinata ad un rapporto di lavoro”
(cfr. pag. 3 - 5 verbale di accertamento).
b) Seconda contestazione: posizione lavorativa di : “Premesso quanto Persona_1 sopra, dagli accertamenti successivamente compiuti, dall'esame della documentazione acquisita e dalle dichiarazioni liberamente rese, è emerso quanto segue.
Il contratto di lavoro autonomo, non scritto, decorrente dagli inizi del mese di maggio 2017 tra e il " non possiede i requisiti previsti dall'art. 2222 del Persona_1 Controparte_1
c.c. Il lavoro autonomo è definito, alla luce del Codice civile, come prestazione resa da chi si obbliga a compiere un'opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con l'attività del committente, caratterizzato dalla mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale, dal carattere episodico dell'attività, dalla completa autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione.
Si rileva, invece, come il lavoratore , in regime peraltro di mono committenza, è Persona_1 stato funzionalmente inserito nell'organizzazione aziendale. L'attività che il lavoratore ha svolto è quella di insegnare il lavoro degli addetti alla produzione e di supervisione dell'attività aziendale, senza però un reale potere e di direzione e di controllo sulla esecuzione dei lavori, in quanto, egli stesso si è limitato a dare attuazione alle direttive impartite da . Trattasi, Parte_2 dunque, di un'attività predeterminata e non compatibile con un'attività di carattere autonomo suscettibile di una valutazione in termini di risultato. L'attività che il lavoratore ha svolto si risolve in una mera messa a disposizione di energie lavorative in favore del committente” (cfr. pag. 5 - 8 verbale di accertamento).
c) Terza contestazione: posizione lavorativa di , , CP_9 Persona_2 Per_3
e : “Dagli accertamenti ispettivi compiuti in relazione agli innanzi
[...] Parte_3 indicati rapporti di lavoro - in particolare dalla documentazione di lavoro prodotta dall'impresa in verifica nonché dall'incrocio delle libere dichiarazioni acquisite nel corso del presente procedimento ispettivo, agli atti del fascicolo ispettivo - è emerso quanto segue. Innanzitutto, si rileva come le prestazioni di lavoro di tipo autonomo occasionale ricorrono nelle ipotesi in cui un soggetto, verso un corrispettivo, si impegna a compiere un'opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il prestatore d'opera, quindi, svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione delle prestazioni perché "occasionali", senza pagina 9 di 22 alcun coordinamento con l'attività del committente e senza alcun inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale.
La prestazione d'opera occasionale, infatti, si caratterizza per: assenza di vincoli di orario;
libertà nella scelta di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore;
raggiungimento di un risultato
(predeterminato/predeterminabile); compenso determinato in funzione dell'opera eseguita o del servizio reso e privo pertanto del carattere della periodicità; saltuarietà della prestazione.
In relazione alle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro, all'esito della verifica ispettiva, è emersa l'eterodirezione dell'attività, in ragione della soggezione delle indicate lavoratrici al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro ispezionato, il quale - come sopra rappresentato - gestiva l'attività, impartendo le direttive necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni, e definiva l'orario di lavoro durante il quale rendere la prestazione lavorativa, in difetto di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un reale potere di auto organizzazione in capo al prestatore.
Le prestazioni lavorative, per i periodi dettagliatamente indicati per ciascuna lavoratrice, formalizzate come "lavoro autonomo occasionale" e privi di data certa, all'esito del presente procedimento ispettivo, non sono da considerarsi prestazioni lavorative episodiche e saltuarie, ma risultano, invece, contraddistinte dal carattere dell'abitualità e della continuità. […] Le note per i compensi che vengono redatte con cadenza annuale/mensile e riportano importi pressoché simili” (cfr. pag. 8 - 11 verbale di accertamento).
L' ha quantificato l'imponibile previdenziale degli anni 2015 - 2021, richiedendo il CP_4 versamento della contribuzione evasa, pari alla complessiva somma di €. 80.273,35.
L' ha poi notificato due certificati di variazione del rapporto assicurativo, scaturiti CP_3 dal summenzionato verbale ispettivo, dell'importo di €. 9.594,00 e €. 4.883,75. 4
7.3. Appaiono preliminari alcune considerazioni in ordine all'utilizzabilità del materiale probatorio acquisito in sede ispettiva. Secondo la giurisprudenza di legittimità,
a cui si ritiene di dare continuità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, 4 Cfr. doc. 2 fascicolo . CP_3 pagina 10 di 22 ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
c) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass. n.
166/2014). Quindi, il rapporto dei funzionari ispettivi, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine - in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi - restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. Cass. n. 9251/2010 ha statuito che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (cfr. anche Cass. n. 16055/2004).
Come noto, poi, la valutazione delle testimonianze ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione un argomento di prova con esclusione di altri, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (Cass. n. 15745/2003). Spetta quindi all'organo giudicante il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (cfr. Cass. n. 15073/2008, Cass. n. 3267/2008).
7.4. Posizione lavorativa di Parte_2
7.4.1. La prima questione agitata in giudizio investe la riqualificazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di , instaurato in Parte_2 data 03.12.2015. Il personale ispettivo ha disconosciuto tale rapporto lavorativo per pagina 11 di 22 assenza del vincolo di subordinazione, ritenendo che le attività espletate dalla lavoratrice siano riconducibili ai poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta in seno al
Consiglio di amministrazione. Da qui la configurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente iscrizione d'ufficio nella gestione separata ex art. 26, Legge n. 335/1995.
7.4.2. L'istituto prospetta una incompatibilità tra il lavoro subordinato e la carica di componente del consiglio d'amministrazione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rapporto organico che lega l'amministratore ad una società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra il primo e la seconda. Tuttavia, è necessario verificare se il lavoro del dirigente che rivesta cariche sociali sia inquadrabile all'interno di una specifica organizzazione aziendale e se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive ed agli ordini nonché ai controlli dell'organo di amministrazione della società (Cass. n. 9463/2016, Cass. n. 18414/2013,
Cass. n. 8574/1999). La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita.
7.4.3. è socia al 40% della società Parte_2 Controparte_1 nonché Vice-presidente del C.d.A., composto dal marito e dalla zia (cfr. visure camerali 5).
E' incontroverso che alla socia sia stata affidata l'attività di controllo del Pt_2 laboratorio e della produzione, nonché la gestione dei rapporti con dipendenti e fornitori.
Circostanza riportata nel verbale ispettivo (cfr. pag. 4; non contestato sul punto dall'attrice) e attestata dai verbali del Consiglio di amministrazione. Tali verbali comprovano il conferimento di specifici compiti, quali “la trasmissione degli ordini di produzione impartiti dal Presidente CDA al personale dipendente”, nonché “il controllo della gestione di produzione per poter informare periodicamente il presidente CDA”. Da 5 Cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente. pagina 12 di 22 tali documenti emerge anche l'assoggettamento al potere direttivo e di controllo di
, quale Presidente del C.d.A., il quale ha autorizzato e approvato Parte_1 specifiche iniziative e istanze di . 6 Quest'ultima, quindi, non si è limitata ad Parte_2
esercitare i poteri che discendono dalla carica sociale, avendo espletato compiti diversi e aggiuntivi - oggetto del rapporto di lavoro subordinato -, ossia quelli relativi al controllo e alla gestione del laboratorio e del personale dipendente. L'istruttoria orale ha confermato che forniva le direttive agli addetti del laboratorio (cfr. Parte_2
dichiarazioni dei testi e sui capitoli di prova nn. 2 e 10). Per_1 Parte_3 Per_3
Anche le testimonianze assunte nella causa n. 3116/2022 r.g. (utilizzabili nel presente giudizio come da pacifica giurisprudenza di legittimità 7) comprovano che il potere decisionale veniva esercitato da , mentre la socia lavorava in Parte_1 Pt_2 laboratorio e si occupava della gestione del personale. ha confermato che CP_10
svolgeva mansioni ulteriori e diverse da quelle proprie della carica sociale: Parte_2
“la conosco perché lavorava con me in laboratorio, so che essendo il capo dell'azienda CP_1 era sempre lui che prendeva le decisioni o veniva consultato in tutte le occasioni all'interno del laboratorio […].” ha dichiarato: “io arrivavo e avevo il mio programma sul Parte_5 tavolo di quello che dovevo fare, detto da , non so altro”). Tali deposizioni sono Pt_2 convergenti a quelle rese agli ispettori da (“Ricevo le direttive di lavoro Parte_3 da , titolare, che mi dice anche l'orario che devo fare”), (“Gli ordini Parte_2 Persona_2 di lavoro e l'orario da fare me li dice la sig.ra ”) e (“è Parte_2 Persona_3 sempre la titolar a dirmi cosa fare e l'orario di lavoro”), tutte confermate in giudizio. 8 Pt_2
Come ben evidenziato nella sentenza n. 275/2025, il personale ispettivo ha “focalizzato la propria attenzione sulla “percezione” del ruolo della che ne avevano gli altri lavoratori, Pt_2 omettendo di verificare l'effettiva posizione della stessa all'interno dell'azienda e sulla esistenza o meno di un assoggettamento del dipendente-consigliere al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell'organo amministrativo della Società […].”
A fronte del suddetto quadro probatorio, deve dichiararsi illegittima la riqualificazione del rapporto di lavoro subordinato di , conseguentemente parte ricorrente Parte_2 non è tenuta a corrispondere la contribuzione rivendicata dagli enti convenuti.
7.5. Posizione lavorativa di Persona_1
7.5.1. Gli istituti resistenti affermano che il contratto di lavoro autonomo instaurato con nel maggio 2017 non presenta i requisiti previsti dall'art. 2222 cod. Persona_1 civ., e che lo stesso deve essere ricondotto alla fattispecie della subordinazione ex art. 2094 cod. civ.
7.5.2. Come noto, l'accertamento della subordinazione non è precluso dalla qualificazione giuridica fornita dalle parti. Difatti, in virtù del principio lavoristico che innerva la Costituzione repubblicana, in applicazione del quale la disciplina del rapporto di lavoro subordinato è dettata in gran parte da previsioni di carattere imperativo, non derogabili dall'autonomia negoziale individuale, contenute nella legge e nei contratti collettivi, le parti contrattuali di un rapporto di lavoro non solo non possono determinare liberamente la disciplina del contratto, ma non possono nemmeno scegliere la tipologia contrattuale, nel senso che se le concrete modalità di svolgimento della relazione lavorativa corrispondano a quelle del lavoro subordinato (ossia al modello prefigurato dell'articolo 2094 cod. civ.), saranno prive di effetto eventuali dichiarazioni contrattuali in senso contrario, ad esempio tendenti a qualificare come autonomo quel determinato rapporto di lavoro. La disciplina giuridica del rapporto non consegue alle dichiarazioni di volontà, essendo invece determinanti le modalità in cui quel rapporto si sviluppa in concreto (cfr. Cass. n. 13858/2009).
Ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto rispetto al nomen iuris adottato dalle parti (Cass. n. 22289/2014). La sussistenza della subordinazione deve essere accertata in via giudiziale, ex post, poiché “ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa pagina 14 di 22 dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro” (Cass. n. 13858/2009, Cass. n.
17455/2009, Cass. 19199/2013).
L'elemento che contraddistingue la subordinazione, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale (Cass. n. 20903/2020, Cass. n. 9043/2011). Caratteristica fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è l'abituale assoggettamento a ordini specifici e ad altrui direttive e moduli operativi, oltre all'esercizio da parte del datore di lavoro di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. n. 2728/2010, Cass. n. 26742/2014). L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo. In aggiunta a quello menzionato, vi sono ulteriori indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse. Essi sono: l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze. La ricorrenza di tali elementi, valutati con giudizio sintetico e non atomistico, può essere indicativa della ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 15631/2018, Cass. n.
7024/2015, Cass. n. 26742/2014).
7.5.3. Dalle dichiarazioni assunte in sede ispettiva e dalle deposizioni testimoniali si ricava che ha lavorato per conto di da maggio Persona_1 Controparte_1
2017 a marzo 2020, circa due/tre giorni alla settimana, con un compenso orario lordo di
€. 20,00, occupandosi della formazione e della supervisione degli addetti alla produzione e al primo imballaggio (cfr. dichiarazioni e . Per_1 Per_3 Parte_6
Tale collaboratore - iscritto alla CCIAA come artigiano - ha emesso fatture mensili per complessivi €. 86.900,00, regolarmente saldate (cfr. pag. 5 - 7 verbale ispettivo).
pagina 15 di 22 Dato per acquisito il suddetto quadro fattuale, si rileva come le emergenze processuali non comprovino la sussistenza dell'indice primario della subordinazione, ossia l'assoggettamento di al potere direttivo e disciplinare di Persona_1 [...]
Dalle testimonianze non emergono indizi dell'etero-organizzazione Controparte_1 esercitata dagli organi apicali della società. I testi hanno riferito che il collaboratore era libero di recarsi in azienda senza vincoli di orario, per svolgere l'attività di formazione, e che non dava ordini specifici ma si limitava ad una mera attività di Parte_2
coordinamento. Nello specifico: “la indicava le giornate e gli orari degli operatori da Pt_2
formare e si coordinava con il a seconda della disponibilità di quest'ultimo” (cfr. pag. 2 Per_1
sent. n. 275/2025). ha integrato quanto riferito agli ispettori (“il mio Persona_1 orario cambia di volta in volta e lo decid ” 9), precisando che non era vincolato ad un Pt_2
orario predeterminato: “a.d.r. quando dice che l'orario di lavoro veniva deciso da Pt_2
intende solo da lei o lo decidevate concordemente?: “ne parlavamo insieme, se non
[...] potevo non andavo”; ancora: “no, andavo lì quando volevo” (cfr. verbale causa n. 3116/2022
r.g.). Nello stesso senso le dichiarazioni dei testi , 10 11 e Testimone_1 Parte_2
12 (cfr. verbali causa n. 3116/2022 r.g.). Testimone_2
Non vi è alcuna prova della ingerenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa del collaboratore. impartiva istruzioni ai dipendenti circa le modalità Persona_1 dell'impasto e non risulta che fornisse specifiche direttive sugli Controparte_1 aspetti esecutivi della prestazione commissionata. Va aggiunto come la genuinità del rapporto di lavoro autonomo non viene meno quando la committente eserciti un potere di coordinamento e fornisca istruzioni tecniche per garantire il conseguimento di un risultato conforme all'oggetto del contratto. Secondo la giurisprudenza di legittimità,
“l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività" (Cass. n. 26986/2009, Cass. 29646/2018).
Difettando l'indice principale della subordinazione, costituito dall'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, va dichiarata illegittima la riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo come compiuta dai funzionari ispettivi. Non risulta quindi dovuta alcuna contribuzione per la posizione lavorativa di . Persona_1
7.6. Posizione lavorativa di , , e CP_9 Persona_2 Persona_3
Parte_3
7.6.1. Il personale ispettivo ha riqualificato le prestazioni di lavoro occasionale delle predette lavoratrici in rapporti di lavoro subordinato.
E' pacifico che , , e CP_9 Persona_2 Persona_3 Parte_3 hanno reso prestazioni lavorative per due giorni alla settimana (di regola il martedì e il giovedì), a fronte di un compenso orario lordo di €. 8,00. come CP_9 jolly/tuttofare da gennaio 2017 a febbraio 2020; come addetta alle pulizie Persona_2
e jolly/tuttofare da gennaio 2019 a febbraio 2020; come addetta Persona_3 alla preparazione dei cibi da dicembre 2019 a febbraio 2020; come Parte_3
addetta alla reception da dicembre 2019 a febbraio 2020. Circostanze attestate dalla documentazione esibita agli ispettori (contratti di lavoro occasionale;
ricevute compensi con cadenza annuale/mensile) e dalle dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva (cfr. dichiarazioni del 18.02.2020).
7.6.2. Tanto premesso, si rileva come le emergenze processuali comprovino la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le suddette lavoratrici, inserite in modo stabile nell'organizzazione aziendale e adibite ad attività meramente esecutive. Le dichiarazioni raccolte dal personale ispettivo - tutte confermate in giudizio – comprovano la sussistenza dell'indice primario della subordinazione, ossia l'assoggettamento al potere direttivo e organizzativo del Da tali deposizioni emerge in Controparte_1
pagina 17 di 22 modo inequivoco l'inserimento stabile delle lavoratrici nella struttura aziendale e l'eterodirezione di , la quale stabiliva l'orario di lavoro e impartiva le Parte_2 direttive necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni. Di analogo contenuto le testimonianze assunte nel presente giudizio (cfr. risposte al capitolo di prova n. 10 13) e nella causa n. 3116/2022 r.g. La coerenza intrinseca della narrazione e l'univocità e convergenza delle deposizioni, fornite nell'immediatezza dei fatti da soggetti che, a quanto consta, non sono mossi da ragioni di contrasto né risultano portatori di uno specifico interesse in causa, conducono ad un giudizio di piena genuinità delle testimonianze.
Ulteriori indici della subordinazione si rinvengono nella continuità della prestazione lavorativa (seppur espletata in alcune giornate della settimana), nell'osservanza di un preciso orario di lavoro (predeterminato da ), nella misura fissa della Parte_2 retribuzione (stabilita su base oraria e non parametrata ad alcun risultato) e nel fatto che le collaboratrici non disponevano di alcuna minima struttura imprenditoriale e utilizzavano gli strumenti di lavoro della committente.
Si osserva come la messa a disposizione delle energie lavorative e l'eterodirezione dell'attività costituiscono indici inequivocabili della subordinazione, a nulla rilevando che la prestazione sia resa in modo saltuario (cfr. Cass. n. 21031/2008, Cass. n.
7304/1999).
7.6.3. Dalla riqualificazione dei rapporti consegue l'obbligo per
[...] di corrispondere i contributi previdenziali e i premi assicurativi per i Controparte_1 rapporti di lavoro subordinato intercorsi con , , CP_9 Persona_2 Per_3
e , con riferimento ai periodi e agli imponibili indicati nel
[...] Parte_3 verbale ispettivo (cfr. pag. 15-16).
7.6.4. L'art. 116, comma 8, lett. b), Legge n. 388/2000 dispone: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempre ché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge".
L'ipotesi dell'evasione ricorrere in presenza dei seguenti presupposti:
a) occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
b) l'occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato.
Per pacifica giurisprudenza, la volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti può ricavarsi anche dall'inoltro di denunce incomplete, infedeli o non conformi al vero. Così Cass. n. 28966/2011: “[…] va tuttavia osservato che il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei CP_1 presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio pagina 19 di 22 credito contributivo”. Grava in capo al datore di lavoro l'allegazione e la prova di circostanze attestanti l'assenza del fine fraudolento.
La Suprema Corte ha anche chiarito che al fine della prova della buona fede “[…] non è certo sufficiente la registrazione dei lavoratori nei libri paga e matricola, documenti che restano nella disponibilità del datore di lavoro e che sono controllati dall'Istituto previdenziale solo in occasione di ispezioni, come è provato dalla stessa vicenda in esame, in cui il datore di lavoro ha omesso di versare i contributi dovuti benché avesse registrato i dipendenti nei predetti libri”
(Cass. n. 11261/2010). Principio ribadito da Cass. n. 28966/2011: “In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o CP_ infedele denuncia mensile al (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del
2000 e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configura occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta;
in tale contesto spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata.”
Il versamento delle sanzioni civili costituisce un obbligo di legge, in presenza di irregolarità nel versamento della contribuzione previdenziale, “senza che alcun rilievo rivesta il profilo psicologico del debitore”. Così Cass. n. 24358/2008: “l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione del rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione "iuris et de iure", del danno cagionato all'ente previdenziale, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine pagina 20 di 22 all'omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato.”
Nella specie si ritengono integrati tutti gli elementi di cui alla fattispecie delineata dall'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000, poiché: 1) non ha Controparte_1 denunciato agli enti previdenziali i rapporti di lavoro instaurati con le suddette lavoratrici;
2) tale omissione è stata compiuta per eludere la contribuzione previdenziale di legge;
3) dalla documentazione aziendale non è possibile individuare l'ammontare del debito contributivo, essendo necessaria una indagine ispettiva per la verifica dell'effettivo credito previdenziale, previa riqualificazione dei rapporti di lavoro occasionale.
La ricorrenza dell'intento fraudolento osta all'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000.
8. Sulle spese di lite
8.1. Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
8.2. L'accoglimento parziale del ricorso e le incertezze interpretative in ordine alla qualificazione dei rapporti lavorativi giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 60%. La persistenza del debito contributivo, ancorché limitato alle violazioni accertate, obbliga i ricorrenti a rifondere la restante quota del 40%, in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Le spese vanno liquidate secondo i parametri del
D.M. n. 147/2022; lo scaglione di riferimento è quello da €. 5.200,00 a €. 26.000,00, atteso che il D.M. 147/2022 stabilisce che il valore della controversia deve essere determinato in base al criterio del decisum.
pagina 21 di 22 8.3. La contumacia e il difetto di legittimazione passiva giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra i ricorrenti e CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di EN, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo sulle cause riunite n. 541/2022 r.g. e n. 571/2022 r.g., ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA tenuta a versare la contribuzione Controparte_1
previdenziale e i premi assicurativi INAIL per i rapporti di lavoro subordinato CP_4
intercorsi con , , e , CP_9 Persona_2 Persona_3 Parte_3
per i periodi lavorativi indicati nel verbale ispettivo, sulla base degli imponibili contributivi accertati in sede ispettiva (cfr. pag. 15,16 verbale unico di accertamento e notificazione n. MO00000/2020-566-01 del 16.12.2020-prot. n. 11777), oltre alle sanzioni civili e agli interessi di mora ex art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000;
2) ACCERTA E DICHIARA non dovuti da parte di i contributi e i Controparte_1 premi assicurativi correlati alle posizioni lavorative di e;
Parte_2 Persona_1
3) CONDANNA, in solido, e al pagamento in Controparte_1 Parte_1
favore dell' del 40% delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di €. CP_4
2.500,00 - già ridotta del 60% -, oltre rimborso spese generali nella misura di legge,
I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.;
4) CONDANNA al pagamento in favore dell' del 40% delle Controparte_1 CP_3 spese di lite, che liquida nella complessiva somma di €. 2.000,00 - già ridotta del 60% -, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.;
5) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra i ricorrenti e CP_6
EN, 28 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 Cfr. doc.ti 3,4,5,6 fascicolo ricorrente. 7 Cfr. Cass. n. 2947/2023: “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.” Cfr. Cass. n. 25067/2018: “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova.” CP_ 8 Cfr. doc. 6 fascicolo . pagina 13 di 22 9 Cfr. dichiarazione del 18.02.2020. 10 “Sul Cap. 6) “da quello che so io no, non aveva vincoli;
io venivo formato da lui che si accordava con
”; Sul Cap. 7) “Si è vero”. Pt_2 11 “sul cap. 6: “no veniva quando voleva”; sul cap. 7: “esatto, tenendo sempre in considerazione la disponibilità che mi dav ”. Per_1 12 “Sul cap. 5) “Si, è vero, io non so bene con quale frequenza, sicuramente una volta al mese o quando lo chiamavano ma non escludo che venisse anche 2/3 volte alla settimana quando non c'ero io […].” pagina 16 di 22 13 Cfr. dichiarazione : “sul cap. 10: “si”. Persona_1 Cfr. dichiarazione : “sul cap. 10: “si”. Persona_3 Cfr. dichiarazione : “sul cap. 10: “sì, perché lei dava le direttive a tutti”. a.d.r. “dica la Parte_3 teste se fosse presente quando la dava le direttive”: “Si perché c'era un gruppo aziendale su Pt_2
“whatsapp” dove lei dava il programma giornaliero e le indicazioni sulla produzione, tipo preparare due chili di biscotti etc. tutta la merce che producevano.” pagina 18 di 22