Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N.15052/2021 RG Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 29/10/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n.15052/2021 RG.Cont.
tra nata a [...] [...] , elett dom in Casandrino via Michele Praus 66 presso Parte_1
l'avv. Gaetano Silvestre che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTRICE
e con sede in Napoli alla P.zza San Giuseppe dei Nudi n. Controparte_1
C 77 – in persona del legale rapp.te p.t rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2
calce all'atto di citazione notificato dall'avvocato Luigi Tuccillo ((C.F. ) ed C.F._1
elettivamente dom.te presso il suo studio in Napoli alla Via S. Tommaso d'Aquino n. 15
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti: come da atti introduttivi e verbali di causa
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, , ha adito il giudice nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lesioni riportati in occasione dell'evento verificatosi in data 1 giugno 2019 alle ore 19,00 allorquando, nell'apprestarsi ad entrare nella zona antibagno del Santuario della Casa del Volto Santo sito in Napoli via Ponti Rossi 54, gestito dall'Istituto
suindicato, scivolava a causa del pavimento scivoloso perché bagnato da liquido non identificato e senza che ciò fosse segnalato con apposito cartello;
costituendosi il convenuto ha contestato la domanda avversa chiedendone il rigetto quindi, espletata l'istruttoria e disposta C.T.U. medica del
26/3/2024 con chiarimenti del 28/5/2024 a firma del dott , la causa è stata Persona_1
assegnata a sentenza.
La domanda attorea è infondata e va rigettata .
Premesso che la domanda è stata compiutamente individuata in ordine al petitum e alla causa petendi,
e che la titolarità passiva, intesa come sussistenza del rapporto di gestione tra l' convenuto CP_1
e la zona ove si è verificato il sinistro non è in contestazione, in base alla prospettazione attorea nel caso de quo si verte nella ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi ( proprio in tema cfr sent Cass
n.16422/2011).
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia:
una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa,
essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile,
se non inevitabile, il danno” ( cfr sent Cass n. 2660/2013); “La responsabilità prevista dall'art. 2051
cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa,
mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” ( sent Cass n. . 8005/2010) .
In altre parole ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono sufficienti , ma necessarie, una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché
l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, di tal che comunque sull'attore grava l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa .
Non solo, ma la norma di cui all'art. 2051 c.c. che, si ribadisce, è fondata sul principio della responsabilità oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, è esclusa dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso . Inoltre, sempre con riferimento al caso fortuito, giova citare le ultime pronunce della S.C. in tema:
“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (ord n. 9315/2019); “La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (ord n. 8811/2020 e sent n. 6326/2019).
Ciò premesso, nel caso de quo, l'istante deduce di aver subito lesioni a causa di una caduta correlata al cattivo stato di manutenzione della zona antibagno che consente l'accesso ai bagni delle donne siti nel Santuario della Casa del Volto in Napoli via Ponti Rossi 54 ma, stante la ferma contestazione dei fatti e del nesso causale nonché l'allegazione, da parte dell' , di un fatto CP_1
imprevedibile e sopravvenuto, occorre ricostruire la dinamica del sinistro . Invero, se si esaminano i rilievi fotografici della zona dove si sarebbe verificata la caduta nonché le dichiarazioni dei testi qui riportate: “Sono amica di da oltre 10 anni Il primo giugno del Parte_1
2019 ho ascoltato la messa al Santuario della Casa del Volto Santo sito in Napoli zona capodimonte ed è finita verso le 19 Con me vi era e e ci recammo verso il bagno Per Pt_1 Persona_2
arrivare al bagno si percorre un lungo corridoio esterno poi si entra nell'antibagno con i lavandini e poi vi sono i bagni veri e propri Pioveva anzi era appena finita la pioggia ed è entrata prima e Pt_1
appena entrata nell'antibagno è scivolata perché a terra era tutto bagnato credo di acqua Stavo
per scivolare anche io preciso che il corridoio era illuminato, ma l'antibagno no e le luci della zona lavandino erano spente . è caduta sulla sinistra e lamentava dolori alla testa e alla coscia Ho Pt_1
chiamato suo marito che con un signore ha alzato la moglie e ha chiamato il 118 perché non poteva camminare Si è operata al femore e poi un'altra volta ma non cammina proprio Riconosco i luoghi dalle foto attoree e la prima foto rappresenta l'ingresso all'antibagno con una porta sempre aperta e è caduta appena superata la porta Non so se viene pulita la zona e quando. Non vi Pt_1
era alcuna segnalazione di pericolo o di presenza di liquidi a terra”(teste Testimone_1
); “ Sono un volontario presso il Santuario della Casa del Volto Santo sito in Napoli alla Via
[...]
Ponti Rossi N° 54 dal 2008 ed ero presente in chiesa quando la signora è caduta . Al Pt_1
momento della caduta io ero fuori, sul corridoio esterno che porta ai bagni ( foto 4 di parte convenuta) ed erano le 19 circa Ho visto un capannello di persone nel bagno e sono intervenuto e ho visto la signora per terra vicino allo scalino nero del vero e proprio bagno che sono Pt_1
rappresentate nelle foto di parte convenuta che mi sono esibite Non la conoscevo prima di allora
Ribadisco che la non era a terra vicino all'entrata dell'antibagno ma vicino allo scalino nero Pt_1
Mi hanno detto ma non so chi, che la signora era inciampata Le luci dei neon nell'antibagno erano accese e a terra nell'antibagno il pavimento era asciutto completamente Fuori era piovuto da poco
Non so se la signora fosse da sola nel bagno al momento della caduta Dopo è arrivato il Pt_1 marito che era in chiesa ma non so chi l'ha chiamato C'è un ragazzo che puliva i bagni Per_3
tutti i giorni la mattina e alle ore 12,30 dopo l'ultima messa ma il sabato e la domenica e i giorni di maggiore affluenza ,le suore vanno a pulire più spesso Prima del fatto ero nel corridoio da 5 minuti ma non so la quando è entrata nel bagno,. Preciso che la foto 4 di parte convenuta Pt_1
rappresenta il corridoio con tappeto e alla fine del tappeto sulla sinistra vi sono i bagni delle donne e dopo i bagni degli uomini non ingressi e antibagni separati Sul corridoio vi sono cartelli che precisano di prestare attenzione al pavimento scivoloso del corridoio che ha il tappeto. Dopo la caduta sono andato dalla Guida con una suora e la Guida ha detto che non si era fatta nulla e se ne
è andata in auto con marito e non ha voluto far chiamare l'ambulanza..” ( teste ), “Il Tes_2
Volto Santo in via Ponti Rossi a capodimonte Era finita la messa ed ero con , il marito Parte_1
e con . e siamo andati verso il bagno Per arrivare si Controparte_3 Testimone_1
percorre una piccola stradina a fianco alla chiesa ma sempre parte della chiesa, si entra a sinistra nel corridoio dei bagni e a sinistra ancora, una porta poi l'antibagno e dopo i due bagni, uno per uomini e uno per donne. Siamo entrati nell'antibagno ed era buio ed era pieno di acqua a terra e scivoloso Il corridoio era illuminato ma entrava poca luce nell'antibagno la cui finestra era murata
E' entrata e dietro, di un metro, io e ed entrando nell'antibagno è Pt_1 Testimone_1 Pt_1
scivolata ed è caduta in avanti subendo lesioni alla testa e alla gamba sinistra Le luci al neon non funzionavano anche se si provava ad accendere. Ci siamo accorti dopo che era tutto bagnato a terra ma non so di cosa e non so che colore , non vi erano tappeti né segnalazioni Abbiamo
chiamato il marito che era fuori e abbiamo fatto sedere e poi il marito ha chiamato il 118 Pt_1
ha avuto molti problemi e ancora non sta bene perché si è rotta il femore . Quando siamo Pt_1
entrati in chiesa pioveva , dopo no. Riconosco i luoghi nelle foto attoree che mi sono esibite” (teste
); “Sono una suora e vivo proprio dove si trova la chiesa Volto Santo ai ponti Testimone_3
rossi. Io non c'ero quando è caduta ma mi hanno chiamato e ho trovato in piedi nel Pt_1 Pt_1 bagno e mi ha detto che non aveva visto lo scalino per entrare nel bagno, scalino che si vede dalle foto attoree e quindi era caduta Le luci erano accese sia nel corridoio che nell'antibagno ove sono automatiche e si accendono quando entra qualcuno. NA ha detto che non voleva aiuto ma solo il marito e non ha fatto chiamare l'ambulanza e se ne andata con l'auto del marito . Nel bagno non era bagnato e il bagno era stato pulito dalle signore delle pulizie alle 17,30 e poi le stesse, Tes_4
e erano andate via alle 17,30” ( teste ), emerge
[...] Persona_4 Testimone_5
che tutti i testi, sia di parte attrice che di parte convenuta, sono legati all'istante o all' CP_1
convenuto da rapporti di amicizia o collaborazione o professionale, di tal che nessuno è
maggiormente attendibile, dal punto di vista intrinseco, rispetto agli altri;
i due testi attorei assumono che la è caduta all'inizio dello spazio antistante i servizi igienici veri e propri, a Pt_1
cui si accede tramite scalini evidenziati da una striscia nera, mentre i testi di parte convenuta assumono che la è caduta nell'utilizzare lo scalino di entrata/uscita dal bagno e la teste Pt_1
riporta le dichiarazioni della stessa che sarebbe caduta per non Testimone_5 Pt_1
aver visto lo scalino per entrare nel bagno;
i testi attorei assumono che in quel momento la luce nello spazio antistante servizi igienici era spenta e la zona era bagnata e coperta da liquidi , mentre i testi di parte convenuta dichiarano che le luci erano accese e si attivano automaticamente ed inoltre il pavimento era asciutto e fuori era piovuto;
infine entrambi i testi di parte convenuta, non contraddetti da quelli di controparte, affermano e confermano che i bagni sono oggetto di pulizia giornaliera ed il sabato e la domenica con maggiore attenzione ed in particolare la teste
[...]
ha riferito: “…. il bagno era stato pulito dalle signore delle pulizie alle 17,30 e Testimone_5
poi le stesse, e erano andate via alle 17,30”. Tes_4 Persona_4
Se si esaminano tali elementi probatori nonché i rilievi fotografici dei luoghi, emerge che l'attrice non ha provato con un rassicurante grado di certezza o alta probabilità che la caduta sia ricollegabile allo stato del pavimento della parte antistante i singoli servizi igienici piuttosto che ad una sua disattenzione nell'utilizzare i gradini di accesso, tra l'altro in buone condizioni e messi in evidenza da strisce adesive nere, e ciò in quanto non è stata allegata nessuna prova ulteriore,
rispetto alle dichiarazioni dei testi, si ribadisce non più credibili o più convincenti dei testimoni di controparte;
non solo, ma nessun difetto di manutenzione è emerso da parte dell'istituto poiché il pavimento dell'antibagno è in buone condizioni come rappresentato dal tutte le foto ed inoltre la parte convenuta ha provato, non contraddetto da nessun elemento di segno contrario, di aver sempre effettuato la pulizia dei luoghi finanche il sabato ed i giorni festivi e sino alle 17,30
laddove la caduta si è verificata poco dopo, e cioè alle ore 19,00 di tal che, anche se fosse dovuta al pavimento bagnato per l'acqua utilizzata dagli utenti dei servizi igienici o portata dall'esterno per la pioggia in atto, il fattore di pericolo va qualificato come fortuito avendo esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del custode: infatti non è esigibile una pulizia 24 ore su 24 delle zone aperte ad un numero non esiguo di persone , essendosi il fatto verificato un'ora e mezzo dopo le ultime pulizie;
diversamente, si addosserebbe al custode una responsabilità anche in presenza di un evento di danno che è stato provocato da un fattore esterno alla cosa, dotato di propria ed autonoma efficienza causale e non prevedibile né neutralizzabile dal custode e si eliminerebbe la parte della norma che esclude la responsabilità del custode in presenza del caso fortuito, il tutto ribadendo che neppure il nesso causale tra la caduta e le condizioni di manutenzione del pavimento è stato comprovato.
In definitiva le domande risarcitorie vanno disattese in quanto infondate e le spese di C.T.U. vanno poste a carico di parte attrice ma stante l'obiettiva controvertibilità, la altre spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta la domanda.
Pone le spese di C.T.U. come liquidate, a carico di e compensa le altre spese di lite. Parte_1
Napoli 31/1/2025 Il G.U.