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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9637/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. FALCO Parte_1
MARIA ANTONIETTA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. SCIORTINO CP_1
ANTONINO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi istanza congiunta di trasformazione del divorzio giudiziale in consensuale come da verbale dell'udienza dell'08/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi che all'udienza tenutasi in data 08/04/2025 le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 30/01/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel verbale di udienza sopra indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) affido condiviso dei minori a con domicilio prevalente presso la madre, Parte_1 con facoltà di di vedere i minori con le medesime modalità di cui alla separazione CP_1
e con onere di comunicare alla controparte la residenza effettiva ove vengono portati i minori;
2) assegnazione della casa familiare alla ricorrente la quale si farà carico di volturare le utenze della casa familiare a nome proprio e di occuparsi della manutenzione ordinaria;
3) onere di di corrispondere in favore di l'importo mensile CP_1 Parte_1 di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori, da corrispondersi entro il giorno
20 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in suo presso il Tribunale di Palermo;
4) assegno unico integralmente in favore della ricorrente.
5) Spese legali compensate” (cfr verbale dell'udienza dell'08/04/2025).
Orbene, le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 26/07/2014, da
[...]
, nata a [...] il [...] e da , nato a Parte_1 CP_1
PALERMO (PA) il 29/09/1980, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 41, parte II, serie A, Vol. 2610 dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9637/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. FALCO Parte_1
MARIA ANTONIETTA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. SCIORTINO CP_1
ANTONINO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi istanza congiunta di trasformazione del divorzio giudiziale in consensuale come da verbale dell'udienza dell'08/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi che all'udienza tenutasi in data 08/04/2025 le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 30/01/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel verbale di udienza sopra indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) affido condiviso dei minori a con domicilio prevalente presso la madre, Parte_1 con facoltà di di vedere i minori con le medesime modalità di cui alla separazione CP_1
e con onere di comunicare alla controparte la residenza effettiva ove vengono portati i minori;
2) assegnazione della casa familiare alla ricorrente la quale si farà carico di volturare le utenze della casa familiare a nome proprio e di occuparsi della manutenzione ordinaria;
3) onere di di corrispondere in favore di l'importo mensile CP_1 Parte_1 di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori, da corrispondersi entro il giorno
20 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in suo presso il Tribunale di Palermo;
4) assegno unico integralmente in favore della ricorrente.
5) Spese legali compensate” (cfr verbale dell'udienza dell'08/04/2025).
Orbene, le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 26/07/2014, da
[...]
, nata a [...] il [...] e da , nato a Parte_1 CP_1
PALERMO (PA) il 29/09/1980, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 41, parte II, serie A, Vol. 2610 dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.