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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1058/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
RE - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024-001-DI-000002570 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto qui impugnato è un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha applicato l'imposta di registro al 3%, cioè l'imposta proporzionale, ex art. 8, lett. b), Tariffa P.1 allegata al dPR 131/86, a un decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova, n. 2570/2024 del 25/10/2024, per un finanziamento non pagato in cui l'originario creditore era A_ PA , la quale aveva poi ceduto il suo credito a RE PA , che aveva appunto attivato il decreto ingiuntivo presso il Tribunale. L'Ufficio nell'avviso di liquidazione ha appunto applicato l'imposta di registro proporzionale del 3% sull'ammontare di €. 26.912,78, di cui €.13.047,42 per capitale e €.13.865,36 per relativi interessi di mora, trattandosi di disposizione di condanna al pagamento di somme, per un'imposta richiesta di €.807,00. L'applicazione da parte dell'Ufficio dell'imposta del 3% sul disposto di condanna contenuto nel decreto trova causa nel fatto che ad agire nel procedimento monitorio era RE PA, che aveva acquisito il credito dal creditore originario A_ PA, per cui il contratto tra cessionario del credito e debitore ceduto era autonomo rispetto all'originario contratto di finanziamento e risulta pertanto fuori dell'ambito applicativo dell'Iva, dal che l'inapplicabilità dell'imposta di registro in misura fissa in base al principio di alternatività Iva- registro. RE PA nel suo ricorso contesta l'operato dell'Ufficio e chiede invece l'applicazione dell'imposta in misura fissa per le somme che formano oggetto del decreto ingiuntivo del Tribunale, sostenendo che si tratta di recupero di somme relative a operazioni di finanziamento che rientrano nel campo di applicazione Iva, quali prestazioni di servizi ex art. 3 dPR 633/72, e deve valere quindi il principio di alternatività Iva- registro, non rilevando a suo dire la circostanza che il credito per cui si è agito davanti al Tribunale fosse stato oggetto di cessione da A_ PA. Più specificamente, RE PA eccepisce: in primo luogo, al par.1), il difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione dell'Ufficio, indi al par.2) sostiene appunto la tassazione dell'atto in misura fissa in forza del principio di alternatività Iva –registro e, infine, al par.2.3) sostiene che l'imposta in misura fissa andrebbe applicata comunque, in quanto la cessione del credito intervenuta tra A_ PA e RE costituirebbe anch'essa un'operazione di finanziamento e rientrerebbe dunque direttamente nell'ambito applicativo dell'Iva. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Genova, replicando alle argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari di lite. Nelle more del giudizio le parti hanno definito la controversia con conciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice prende atto dell'intervenuta conciliazione e rileva la cessazione della materia del contendere. Le spese devono essere compensate poiché entrambe le parti hanno concluso in tal senso.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1058/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
RE - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024-001-DI-000002570 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto qui impugnato è un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha applicato l'imposta di registro al 3%, cioè l'imposta proporzionale, ex art. 8, lett. b), Tariffa P.1 allegata al dPR 131/86, a un decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova, n. 2570/2024 del 25/10/2024, per un finanziamento non pagato in cui l'originario creditore era A_ PA , la quale aveva poi ceduto il suo credito a RE PA , che aveva appunto attivato il decreto ingiuntivo presso il Tribunale. L'Ufficio nell'avviso di liquidazione ha appunto applicato l'imposta di registro proporzionale del 3% sull'ammontare di €. 26.912,78, di cui €.13.047,42 per capitale e €.13.865,36 per relativi interessi di mora, trattandosi di disposizione di condanna al pagamento di somme, per un'imposta richiesta di €.807,00. L'applicazione da parte dell'Ufficio dell'imposta del 3% sul disposto di condanna contenuto nel decreto trova causa nel fatto che ad agire nel procedimento monitorio era RE PA, che aveva acquisito il credito dal creditore originario A_ PA, per cui il contratto tra cessionario del credito e debitore ceduto era autonomo rispetto all'originario contratto di finanziamento e risulta pertanto fuori dell'ambito applicativo dell'Iva, dal che l'inapplicabilità dell'imposta di registro in misura fissa in base al principio di alternatività Iva- registro. RE PA nel suo ricorso contesta l'operato dell'Ufficio e chiede invece l'applicazione dell'imposta in misura fissa per le somme che formano oggetto del decreto ingiuntivo del Tribunale, sostenendo che si tratta di recupero di somme relative a operazioni di finanziamento che rientrano nel campo di applicazione Iva, quali prestazioni di servizi ex art. 3 dPR 633/72, e deve valere quindi il principio di alternatività Iva- registro, non rilevando a suo dire la circostanza che il credito per cui si è agito davanti al Tribunale fosse stato oggetto di cessione da A_ PA. Più specificamente, RE PA eccepisce: in primo luogo, al par.1), il difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione dell'Ufficio, indi al par.2) sostiene appunto la tassazione dell'atto in misura fissa in forza del principio di alternatività Iva –registro e, infine, al par.2.3) sostiene che l'imposta in misura fissa andrebbe applicata comunque, in quanto la cessione del credito intervenuta tra A_ PA e RE costituirebbe anch'essa un'operazione di finanziamento e rientrerebbe dunque direttamente nell'ambito applicativo dell'Iva. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Genova, replicando alle argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari di lite. Nelle more del giudizio le parti hanno definito la controversia con conciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice prende atto dell'intervenuta conciliazione e rileva la cessazione della materia del contendere. Le spese devono essere compensate poiché entrambe le parti hanno concluso in tal senso.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.